Basi del volontariato dei diritti, praticato da
organizzazioni (associazioni, fondazioni, ecc.), da persone singole o da
gruppi informali sono:
- il rispetto dei principi della nostra
Costituzione, analoghi a quelli espressi dal Decreto dell’Apostolato dei
laici, approvato dal Consiglio Ecumenico Vaticano II, al fine di ottenere
il concreto riconoscimento della piena dignità personale e sociale di
tutti gli esseri umani, nessuno escluso. Infatti la nostra Costituzione
stabilisce al secondo comma dell’articolo 3 che «è compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana (…)», mentre il Concilio esprime la
necessità che «siano anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia perché
non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è dovuto a titolo di
giustizia; si eliminino non soltanto gli effetti ma anche le cause dei
mali; l’aiuto sia regolato in tal modo che coloro i quali lo ricevono
vengano, a poco a poco, liberati dalla dipendenza altrui e diventino
sufficienti a sé stessi».
- l’effettiva attuazione della nostra
Costituzione, anche nei confronti dei cittadini più deboli e indifesi, al
fine di ottenere il riconoscimento concreto della piena dignità personale
e sociale di tutti gli esseri umani, nessuno escluso;
- la messa in atto delle azioni democratiche
dirette a bloccare ogni forma di razzismo (1), di intolleranza, di
diffamazione e di svalutazione delle esigenze, spesso indifferibili, delle
persone non autosufficienti, in particolare quelle che – a causa della
gravità delle loro condizioni di salute – non sono nemmeno in grado di
esprimere le loro necessità vitali;
- l’assoluta autonomia, anche economica,
rispetto alle istituzioni e la non accettazione di privilegi o di
favoritismi di qualsiasi genere;
- il rispetto assoluto delle norme di legge
relative alla riservatezza dei dati personali;
- la totale gratuità delle consulenze fornite
dai volontari. Sono altresì completamente a carico del volontariato dei
diritti i costi sostenuti per le iniziative intraprese nei confronti degli
enti pubblici e privati tenuti a fornire prestazioni esigibili in base
alle leggi vigenti;
- il divieto della gestione di servizi
di qualsiasi natura;
- l’assenza totale di vincoli per quanto
riguarda i finanziamenti ricevuti.
NOTE
(1) Nell'approfondimento contenuto
nell'Enciclopedia Treccani, in merito alla parola "razzismo" Sergio
Parmentola precisa quanto segue: «È
antichissima, invece, la tendenza a discriminare i 'diversi' (nazioni,
culture, classi sociali inferiori), e la principale funzione del razzismo,
in tutte le varianti, fu sempre di giustificare qualche forma di
discriminazione o oppressione».
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