PETIZIONE POPOLARE NAZIONALE          stampa

per il riconoscimento del diritto prioritario
alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari
delle persone non autosufficienti

Notizie

Segreteria:

 

c/o Fondazione promozione sociale  Via Artisti 36 - 10124 Torino

Tel. 011-8124469

Fax 011-8122595

info@fondazionepromozionesociale.it

 

Appunti per la raccolta delle firme e delle adesioni

 

Utilizzo esclusivo dei moduli originali

Per le firme devono essere utilizzati esclusivamente moduli interi formato A3 (4 pagine) e non fogli separati.

Attività informativa

È estremamente importante che la raccolta delle firme venga soprattutto effettuata in modo da fornire le necessarie informazioni sulle esigenze e sui vigenti diritti delle persone non autosufficienti.

Raccolta firme

La Petizione può essere sottoscritta da qualsiasi cittadino elettore. È necessario scrivere in stampatello i dati relativi al cognome, al nome e all’indirizzo. Le firme devono essere leggibili. Non occorre alcuna autenticazione delle firme.

Adesioni

È assai importante ottenere l’adesione di personalità e di enti pubblici (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, Province, ecc.) e privati, nonché di associazioni di volontariato, di tutela dei soggetti deboli o di altri aderenti, di studio e ricerca, di formazione e di qualsiasi altra organizzazione sociale.

Termine della Petizione

Data la necessità di fornire informazioni alle persone in gravi difficoltà e di mantenere viva l’attenzione verso l’adeguatezza dei finanziamenti statali occorrenti per la corretta attuazione dei Lea, la scadenza è stabilita per il 31 dicembre 2015.

Informazioni

La segreteria è affidata alla Fondazione promozione sociale onlus, Via Artisti 36 - 10124 Torino, tel. 011-8124469, fax 011-8122595, e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it che provvede all’invio gratuito dei fascicoli per la raccolta delle firme. Le adesioni ed i fascicoli (compresi quelli senza tutte le firme) devono essere trasmessi alla segreteria della Fondazione promozione sociale onlus che provvederà a consegnarli al Parlamento e ai Ministri della sanità e delle politiche sociali mano a mano che perverranno.

 

NOTIZIE n. 56 - Pdl sul "Dopo di noi" 

Confidando in Vostre urgenti e forti iniziative, uniamo il testo della e-mail inviata dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) l’11 febbraio scorso, al Presidente e ai Vicepresidenti del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri della salute e del lavoro, nonché al Presidente e ai Componenti della Commissione sanità del Senato, avente per oggetto: “TRUFFALDINO IL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN MERITO AL “DOPO DI NOI”. OCCORRE CHE IL SENATO COMPIA UN RIGOROSO E PROFONDO RIESAME DEL TESTO (DISEGNO DI LEGGE N. 2232/S) ASSUMENDO COME RIFERIMENTO NON SOLO LE ESIGENZE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E LIMITATA O NULLA AUTONOMIA, MA ANCHE LE LEGGI VIGENTI”.
La Segreteria


TESTO DELLA E-MAIL INVIATA:
«Come è evidente le condizioni delle persone con disabilità gravemente invalidanti e con limitata o nulla autonomia sono caratterizzate dalla rilevante carenza della loro salute. Anche nei frequentissimi casi in cui non sono presenti malattie in atto o loro esiti, si tratta di soggetti che, ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, hanno diritto alle prestazioni sanitarie e, tenuto conto delle norme del 2° comma dell’articolo 3 della stessa Costituzione, anche a quelle socio-sanitarie.
In attuazione dei principi sopra indicati, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva emesso in data 29 novembre 2001 il decreto istitutivo dei Lea, Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002.

Norme vigenti che garantiscono diritti esigibili alle persone con disabilità
Ne consegne che, a partire dal 2003, le Asl sono obbligate a fornire alle persone con disabilità grave e con limitata o nulla autonomia non solo le prestazioni preventive rivolte a tutti i cittadini e quelle riabilitative, ma anche i servizi domiciliari e, al termine della scuola dell’obbligo, quelli semi-residenziali (centri diurni, aperti almeno 40 ore settimanali), nonché quelli residenziali in tutti i casi, nessuno escluso, in cui non sia praticabile la prosecuzione della permanenza a casa.
Al riguardo occorre ricordare che questo Coordinamento e la Fondazione promozione sociale onlus hanno ripetutamente richiesto sia per iscritto sia direttamente – ad esempio nell’audizione indetta il 30 settembre 2014 dalla Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati – ai Parlamentari che hanno presentato le proposte di legge sul “Dopo di noi” di segnalare anche un solo caso in cui a soggetti con disabilità intellettiva o con autismo e limitata o nulla autonomia sia stato rifiutato dalle Asl il ricovero a seguito della corretta presentazione (e cioè con formale istanza scritta indirizzata con raccomandata A/R o analoga spedizione) delle relative richieste, in particolare quelle riguardanti gli interventi residenziali [1].
È altresì di notevole importanza rilevare che, in base alle vigenti norme di legge, nessuna contribuzione economica può essere imposta ai genitori e agli altri congiunti delle persone – non coniugate e senza figli – con disabilità intellettiva o con autismo e limitata o nulla autonomia, ricoverati presso strutture residenziali.
Nonostante le numerose esperienze esistenti nel nostro Paese (si vedano ad esempio quelle realizzate dal Comune di Torino a seguito delle pressanti e continue sollecitazioni dei movimenti di base) a favore dei sopra citati nostri concittadini, dal testo approvato dalla Camera dei Deputati risulta che nel nostro Paese non vi sarebbero leggi in materia, anche se all’articolo 1 viene rilevato che «restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili». Questa frase è stata inserita, in modo del tutto avulso rispetto alle restanti disposizioni, solamente dopo che questo Coordinamento aveva inviato numerose note ai Parlamentari che nelle loro proposte di legge (le n. 698, 1354, 2205, 2456 e 2578) avevano omesso (volutamente?) le importantissime vigenti norme stabilite dai sopracitati Lea, Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali.
Poiché le obbligatorie norme stabilite dai Lea sono di natura socio-sanitaria, non si comprende in base a quali motivi logici, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati sia prevista (articolo 2) l’istituzione dei Lep, definiti «livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale».
È altresì sconcertate che nello stesso articolo 2 sia stato stabilito che, «nelle more del completamento del procedimento di definizione dei Lep» (di cui non è stata precisata alcuna scadenza temporale per la loro approvazione) sia stata addirittura prevista, in violazione dell’articolo 76 della Costituzione [2], l’emanazione di un decreto tampone per l’avvio degli interventi da attuare «nei limiti delle risorse disponibili». Infatti nel succitato articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei Deputati non ci sono riferimenti di sorta ai «principi e criteri direttivi» ed agli «oggetti definiti» imposti dallo stesso articolo 76 della Costituzione.
In merito alla frase «nei limiti delle risorse disponibili», si evidenzia che la Corte costituzionale nella sentenza n. 509/2000 ha evidenziato che «secondo un principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è “garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti”. Bilanciamento che, tra l’altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel “nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana”, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto».
Dunque, mentre sulla base della sopra citata sentenza della Corte costituzionale, le Regioni e le Asl devono «in ogni caso» garantire il «nucleo irriducibile del diritto alla salute» stabilito dai vigenti Lea, nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, non solo è rinviata sine die la definizione dei Lep, ma nel frattempo (mesi? anni?) alle persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia le prestazioni verranno erogate solamente «nei limiti delle risorse disponibili»!

Omessa l’attribuzione delle competenze in merito alle funzioni esecutive
Incredibile, ma purtroppo vero! Nel testo approvato dalla Camera dei Deputati non c’è alcuna norma che individui gli enti (Comuni singoli, Consorzi di Comuni, Asl, Associazioni fra Comuni e Asl, …) incaricati di provvedere alla erogazione e gestione delle attività destinate a soddisfare le esigenze (comprese quelle vitali!) delle persone con disabilità intellettiva o con autismo e limitata o nulla autonomia. Infatti è solamente stabilito al comma 3 dell’articolo 3 che «le Regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell’attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi».

In base al testo approvato dalla Camera dei Deputati nessuna prestazione può essere fornita alle persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia che vivono con i loro genitori
Altra sconcertate disposizione. L’articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati istituisce «il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare». Ne consegue che – come stabilisce anche il comma 2 dell’articolo 1 – che i finanziamenti sono previsti esclusivamente per le persone sopra indicate. Pertanto nemmeno un euro del Fondo in oggetto verrà destinato alle persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia che vivono con i loro genitori! Si tratta dunque di un allarmante incentivo al ricovero.

Interventi economici stabiliti dai vigenti Lea per le prestazioni residenziali
In base ai vigenti Lea:
1. le Asl sono obbligate a versare almeno il 70% dell’importo delle rette di ricovero dei soggetti con disabilità grave e limitata o nulla autonomia, prelevando le somme dal Fondo sanitario nazionale. Se si tratta di «disabili privi di sostegno familiare», la quota minima a carico delle Asl è del 40%;
2. i ricoverati con disabilità intellettiva o con autismo e limitata o nulla autonomia non coniugati e senza figli sono tenuti a contribuire alle spese del loro ricovero esclusivamente nell’ambito delle loro personali risorse economiche (redditi e beni mobili e immobili) senza alcun onere a carico dei loro genitori o di altri congiunti (fratelli, sorelle, ecc.). Le relative norme erano stabilite sia dal vecchio Isee (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000), sia dal nuovo Isee (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013);
3. gli oneri non coperti dalle Asl e dei ricoverati sono interamente a carico dei Comuni di residenza delle persone con disabilità. Ai sensi dei commi 1264 e 1265 dell’articolo 1 della legge 296/2006 ai Comuni sono attualmente destinati in via esclusiva i finanziamenti del Fondo per le non autosufficienze.

Inutilità del trust
Nel testo approvato dalla Camera dei Deputati sono previste (articolo 5) la «detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave» e (articolo 6) le «agevolazioni tributarie per i trust costituti in favore delle persone con disabilità grave». Pertanto, com’è precisato anche nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, è preventivato un mancato gettito Irpef di 35,7 milioni di euro per il 2016 e di 20,4 milioni di euro a decorrere dal 2017, nonché di circa 10milioni annui per le agevolazioni tributarie disposte a favore dei trust.
Al riguardo questo Coordinamento ritiene che le sopra citate “agevolazioni” siano anticostituzionali in quanto non riguardano tutti i cittadini e nemmeno quelli totalmente non autosufficienti a seguito di patologie invalidanti.
Inoltre queste “agevolazioni” non sono affatto necessarie tenuto conto che, in base alle sopra citate norme di legge, le persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia ricoverate, se non coniugate e senza figli, devono contribuire al pagamento della retta esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche, condizione fra l’altro molto più favorevole rispetto agli oneri a carico degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile ricoverati presso le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) o strutture similari. Da tener presente che analoghe sono le norme relative alle contribuzioni economiche riguardanti le prestazioni domiciliari e semiresidenziali.

Destinazione dei fondi statali solamente o soprattutto ai privati
Dall’esame del testo approvato dalla Camera dei Deputati, tenuto conto delle norme sui trust e di quelle – già citate – assegnate alle Regioni, ove si fa riferimento soprattutto ai finanziamenti a terzi, risulta evidente lo scopo di concederli prevalentemente se non esclusivamente a privati.
Poiché i privati non hanno alcuna competenza in merito all’attuazione di diritti, c’è il reale pericolo delle erogazioni clientelari.
Di fronte a questo rischio, questo Coordinamento e la Fondazione promozione sociale onlus hanno scritto in data 30 giugno 2015 al Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone chiedendo un suo urgente e puntuale intervento in relazione al fatto che l’omissione dei vigenti diritti nelle «proposte di legge (assolutamente voluta e consapevole da parte dei Parlamentari presentatori e sottoscrittori delle proposte di legge, ai quali è stata più volte comunicata con messaggi scritti la gravissima assenza dei Lea dai testi delle proposte stesse) genera in noi la fortissima preoccupazione che tali atti possano generare iniziative clientelari e di corruzione. Laddove, infatti, non sono affermate la legalità e la giustizia, prende il sopravvento in modo indiscriminato la forza del forte contro il debole. Che pensare, allora, di proposte di legge che negano la legge esistente (in base alla quale centinaia di migliaia di persone con disabilità e limitata o nulla autonomia, ma anche anziani malati cronici non autosufficienti, persone con demenza senile... hanno ottenuto le cure socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali) e stanziano a favore di soggetti privati milioni di euro che dovrebbero essere destinati ad Asl e Comuni per le prestazioni che sono chiamati a svolgere dalla legge? Le recenti inchieste nazionali in materia di corruzione hanno confermato che, quando manca il riferimento alla legge e ai diritti vigenti, l'ambito della gestione di servizi diventa terreno fertile per iniziative illegali a danno degli utenti e della collettività. (…) Siamo seriamente allarmati dalla concreta possibilità di un illegittimo utilizzo clientelare delle risorse stanziate dalle proposte di legge e di un possibile esito tendenzialmente monopolistico dei privati su tutto il settore della disabilità intellettiva e dell’autismo».

Occorre che il Senato riesamini a fondo il testo approvato dalla Camera dei Deputati
Preso atto delle macroscopiche carenze del testo approvato dalla Camera di Deputati e della idoneità dei vigenti Lea che stabiliscono diritti pienamente esigibili per tutte le persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia e non solo per quelle «prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza» (articolo 1, comma 2 del testo in oggetto), c’è l’ovvia necessità di una legge veramente rispondente alle esigenze dei sopra citati nostri concittadini, nonché del relativo aumento degli attuali stanziamenti del Fondo sanitario nazionale (destinati esclusivamente ai sensi della legge 833/1978 alle attività sanitarie ed alla quota concernente le prestazioni socio-sanitarie) e del Fondo per le non autosufficienze (assegnato in base alla legge 296/2006 interamente ai Comuni).
Detta nuova legge dovrebbe, a nostro avviso, ribadire i diritti attualmente sanciti dai Lea, confermare le competenze primarie del settore sanitario e quelle integrative dei Comuni, fornire adeguati sostegni economico-sociali volti a riconoscere concretamente la priorità degli interventi domiciliari, definire le caratteristiche essenziali che devono essere rispettate dai servizi e dalle strutture (ad esempio tutte le residenze dovrebbero avere al massimo 10 posti letto di cui 2 per le emergenze ed essere inserite nel vivo del contesto sociale), stabilire i principi base delle attività di programmazione, indicare le forme di collaborazione con le organizzazioni private e stabilire le modalità per la verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

Utilizzo degli stanziamenti previsti dal testo approvato dalla Camera dei Deputati e dalla recente legge di stabilità
Nel testo approvato dalla Camera dei Deputati è previsto all’articolo 9 un finanziamento di euro 90 milioni per l’anno 2016 e di 38,3 milioni di euro per il 2017 e 56,1 milioni di euro a partire dal 2018.
Sulla base delle argomentazioni esposte, questo Coordinamento chiede che detti finanziamenti vengano assegnati in parte al Fondo del Servizio sanitario nazionale e al Fondo per le non autosufficienze.
Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base)


NOTIZIE n. 55 - Appello al Papa per la tutela dei diritti e delle prestazioni sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti

Uniamo di seguito la nota inviata il 5 febbraio 2016 al Santo Padre Papa Francesco, al Segretario di Stato Vaticano, ai Vescovi delle Diocesi italiane della Chiesa cattolica, ai  Presidenti delle Caritas nazionale e diocesane italiane, al Presidente e Pontificia Commissione per le Attività del Settore sanitario delle persone giuridiche pubbliche della Chiesa nonché a tutte le organizzazioni e le persone sottoscrittori dell’Appello al Papa

            Sul numero 192 (ottobre-dicembre 2015) della rivista “Prospettive assistenziali”, voce del volontariato dei diritti, pubblicata ininterrottamente dal 1968, sono riportati gli allegati articoli “Appello a Papa Francesco per la tutela dei diritti e delle prestazioni sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti”, “Non è carità promuovere la conoscenza e la difesa dei diritti socio-sanitari?” del prof. Claudio Ciancio e “Credere e non informare? Mancano da parte delle organizzazioni cattoliche iniziative d’informazione sui diritti esigibili degli anziani malati cronici non autosufficienti e sulla difesa delle loro indifferibili esigenze terapeutiche” del direttore di “Prospettive assistenziali”, Andrea Ciattaglia e del rappresentate del Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, Francesco Santanera.

            L’appello al Papa, sottoscritto da trenta associazioni, e gli altri contributi mettono in luce i vigenti diritti alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da demenza senile, alle quali molto spesso sono negate le cure cui hanno diritto in base alle leggi.

            Molto spesso purtroppo i casi seguiti dalle associazioni di volontariato dimostrano che anche le organizzazioni cattoliche non informano i familiari e congiunti delle persone gravemente malate e non autosufficienti delle prestazioni cui hanno diritto (cure socio-sanitarie domiciliari, prestazioni semi residenziali nei centri diurni, ricoveri nelle Rsa – Residenze sanitarie assistenziali), rendendosi protagoniste di atti di omissione che determinano pesanti conseguenze (economiche e di qualità della vita) sui malati e sui loro famigliari.

            Basterebbe il cambio di rotta delle sole strutture facenti capo alle direzioni diocesane delle Caritas delle Diocesi italiane per determinare un fondamentale cambiamento a favore dei diritti e delle prestazioni esigibili delle persone non autosufficienti. Per combattere l’incultura dello “scarto” denunciata più volte da Papa Francesco, occorre che sia affermata la cultura dei diritti e, nel caso dei malati non autosufficienti, della tutela della loro salute stabilita dall’articolo 32 della Costituzione, affermazione che in primo luogo si concretizza con la segnalazione delle leggi vigenti durata (legge 833/1978 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 istitutivo dei Lea, Livelli essenziali delle attività socio-sanitarie, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002).

            Restando in attesa di vostre iniziative al riguardo, delle quali vi chiediamo gentilmente di essere informati, in modo anche da poterle comunicare alle associazioni aderenti all’appello, porgiamo cordiali saluti.

 


NOTIZIE n. 54 - Cure domiciliari: sollecitazione al Parlamento e al Governo

    Come sapete la raccolta di firme e adesioni alla Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del prioritario diritto esigibile alla cure socio-sanitarie domiciliari è terminata, con il Vostro prezioso sostegno del quale Vi ringraziamo sentitamente, il 31 dicembre 2015.
    La fase di raccolta delle firme è in via di ultimazione: sono state circa 20mila le sottoscrizioni pervenute, che saranno presentate alla Camera dei Deputati nei prossimi mesi insieme alle Vostre adesioni. Sarà nostra cura comunicare a Voi eventuali iniziative nazionali conseguenti alla consegna.
Intanto, uniamo alla presente il testo di una “Sollecitazione rivolta al Parlamento e al Governo per il riconoscimento del diritto alle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari e per l’erogazione dei relativi indispensabili finanziamenti”.
Sarebbe estremamente importante che le Vostre Organizzazioni facessero proprio tale documento, inviandolo ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da riaffermare le indifferibili esigenze socio-sanitarie delle persone non autosufficienti (anziani malati cronici, persone colpite da demenza senile, persone con autismo o disabilità intellettiva grave e limitata o nulla autonomia) e i loro diritti esigibili.
Cortesemente vi chiediamo di tenerci aggiornati sulle Vostre iniziative, inviandoci copia dei documenti inviati.

SOLLECITAZIONE RIVOLTA AL PARLAMENTO E AL GOVERNO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DOMICILIARI E PER L'EROGAZIONE DEI RELATIVI INDISPENSABILI FINANZIAMENTI

Le sottoscritte organizzazioni sollecitano il Parlamento e il Governo a riconoscere nel redigendo nuovo testo dei Lea, Livelli essenziali delle attività socio-sanitarie, l'assoluta priorità del diritto delle persone non autosufficienti (anziani malati cronici, individui colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, soggetti con disabilità intellettiva o con autismo e limitata o nulla autonomia, ecc.) alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari.
Al riguardo si segnala che la relativa allegata Petizione popolare nazionale è stata sottoscritta da oltre 20mila cittadini elettori ed ha ottenuto l'adesione delle
qui elencate organizzazioni .

Com’è noto sono oltre un milione i nostri cittadini non autosufficienti in quanto colpiti da patologie o da disabilità gravemente invalidanti.
A causa della serietà delle loro patologie e delle rilevanti carenze delle loro salute psicofisica le leggi vigenti, a partire dalla numero 833/1978 assicurano il loro pieno e immediato diritto alle prestazioni sanitarie domiciliari e residenziali.
Con l'entrata in vigore dei Lea (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002), è stato precisato il diritto delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio sanitarie domiciliari e residenziali nonché per le sopracitate persone con disabilità intellettiva o con autismo anche a quelle semiresidenziali (centri diurni) al termine della scuola dell'obbligo.
Ricordiamo che nella sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale ha precisato che «l’attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti [identiche sono le norme concernenti le persone disabili o con autismo e limitata o nulla autonomia, n.d.r.] è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001». Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri».
Per la concreta attuazione delle prestazioni socio sanitarie domiciliari alle persone non autosufficienti è assolutamente indispensabile l'impegno di una persona (l’accuditore domiciliare) che, direttamente o con l'aiuto di altri, assicuri 24 ore su 24 i necessari interventi di sostegno e di vigilanza. È altresì indispensabile che l’accuditore familiare provveda alla somministrazione diretta alle persone non autosufficienti dei farmaci, delle bevande e dei cibi (che spesso devono essere forniti mediante imboccamento) alla loro igiene personale ed a movimentarli (attività indispensabile per gli allettati al fine di evitare la anchilosi e le piaghe da decubito), all'individuazione delle eventuali insorgenze di emergenze sanitarie, alla rilevazione e registrazione dei dati clinici (febbre, pressione, dolori persistenti, difficoltà della respirazione, eccetera) richiesti dai medici, alle piccole e ripetute medicazioni indicate dagli infermieri, alla vigilanza continua delle condizioni di salute dell'infermo, alla gestione dei rifiuti sanitari, nonché alle altre attività sanitarie, ad esempio quelle precisate nelle “Raccomandazioni per il caso delle cure domiciliari” elaborate dal Collegio Ipasvi (Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia di Torino).

I limiti della sentenza 5538/2015
Purtroppo nella sentenza 5538/2015 il Consiglio di Stato non ha tenuto conto del fondamentale ruolo dell’accuditore domiciliare, la presenza del quale, o di persone da questi incaricate, è la condizione sine qua non per la realizzazione delle prestazioni domiciliari di tutte le persone non autosufficienti.
In merito occorre evidenziare che l'opera dell’accuditore domiciliare rientra tra le attività di volontariato. Infatti non vi sono norme che impongono ai congiunti delle persone colpite da patologie o da disabilita invalidanti e da non autosufficienza di svolgere funzioni assegnate dalla legge al Servizio sanitario nazionale, mentre l'articolo 23 della Costituzione sancisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge».
L’accuditore domiciliare, come qualsiasi altro volontario, ha diritto quindi al rimborso delle spese vive sostenute, rimborso che a nostro avviso può anche essere definito in modo forfettario ad evitare complicate ed onerose pratiche burocratiche.
Poiché l’accuditore domiciliare svolge anche fondamentali attività sanitarie riteniamo corretto che il Servizio sanitario nazionale assuma a suo carico una quota del relativo costo.

I nuovi Lea
Pertanto le organizzazioni firmatarie della presente istanza chiedono che nei nuovi Lea venga riconosciuto il ruolo essenziale dell’accuditore domiciliare e siano precisati i relativi oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per le attività di «sostegno socio-sanitario tutelare», nonchè la quota a carico degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali nel caso in cui sia necessario garantire alla persona non autosufficiente il minimo necessario economico per vivere.
Le organizzazioni firmatarie della presente istanza:
a) sottolineano con forza che le prestazioni domiciliari per persone non autosufficienti sono di gran lunga più valide rispetto a quelle residenziali, a condizione che l’accuditore domiciliare sia idoneo e sia adeguatamente sostenuto dagli operatori sanitari;
b) rilevano che lo sviluppo delle prestazioni socio sanitarie domiciliari consentono al Servizio sanitario nazionale di ridurre in misura consistente i propri oneri economici nei confronti delle persone non autosufficienti le cui esigenze sanitarie sono assolutamente indifferibili senza alcuna eccezione. Ne consegue che gli accertamenti riguardanti le patologie o la disabilità che provocano la non autosufficienza non devono mai essere un ostacolo alle immediatezza delle risposte socio-sanitarie. In merito si allega documento approvato il 6 luglio 2015 dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Torino.
Ciò premesso, la sottoscritta organizzazione chiede ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri di assumere le occorrenti urgenti iniziative volte al riconoscimento del prioritario diritto delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari e alla definizione dei relativi finanziamenti aggiuntivi
Cordiali saluti.
Data……………... Firma………………………….

 


NOTIZIE n. 53 - Segnalazione inizitive

- 4 marzo 2016 - Convegno a Torino "Persone con disabilità intelletiva e/o autismo con limitata o nulla autonomia. Il durante e dopo di noi è già un diritto esigibile"

- 12 marzo 2016 - Incontro a Ciriè "Persone non autosufficienti. Le informazioni utili per i volontari e le famiglie"


NOTIZIE n. 52 - Abbonamento a Prospettive assistenziali

Gent.mo,

Prospettive assistenziali è la rivista che si occupa della promozione e la tutela dei diritti delle persone incapaci di difendersi da sé: persone con disabilità intellettiva grave o autismo, anziani malati cronici non autosufficienti e persone con malattia di Alzheimer o altre forme di demenza senile.

Prospettive assistenziali viene pubblicata ininterrottamente dal 1968 e continua ad affrontare temi di interesse per parenti e famiglie degli utenti dei servizi socio-sanitari, per gli amministratori, gli operatori, gli avvocati e i giuristi che si confrontano sulla materia. I temi all’ordine del giorno sono rilevanti: la garanzia del diritto alle cure socio-sanitarie (prioritariamente a domicilio), i ricorsi all’Autorità giudiziaria e le sentenze che riguardano il settore sanitario e socio-sanitario, le proposte di legge sul cosiddetto “dopo di noi”, la recente legge-beffa sull’autismo, l’introduzione del nuovo Isee ed i contributi economici richiesti ai parenti degli utenti delle prestazioni socio-sanitarie.
L’abbonamento a Prospettive assistenziali decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Costa 50 euro per l’abbonamento ordinario; 60 per i sostenitori; 100 per gli abbonamenti promozionali e 40 per i soci delle organizzazioni aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base.
Può attivare il Suo abbonamento in due modi, proceda già oggi stesso:
- con versamento su conto corrente postale n. 25454109 intestato a: Associazione promozione sociale (Cod. Fiscale 97557070014) Via Artisti, 36 - 10124 Torino (Iban: IT49S0760101000000025454109);
- tramite bonifico bancario, all'Associazione promozione sociale, codice
Iban: IT39Y0200801058000002228088 (Unicredit banca, Agenzia Torino, C.so S. Maurizio 42).

 

 

NOTIZIE n. 51 - Sentenza CdS 5538/2015


Riportiamo di seguito la nota di commento predisposta dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) di Torino, in merito alla sentenza 5538/2015 del Consiglio di Stato sulle cure socio-sanitarie domiciliari.


«LA GIUNTA “DI SINISTRA” DELLA REGIONE PIEMONTE HA CHIESTO E OTTENUTO AL CONSIGLIO DI STATO UNA SENTENZA CHE NEGA IL DIRITTO DEGLI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI. SUPERATO IL DEFICIT ECONOMICO, LA REGIONE ASSICURERÀ FINALMENTE IL DIRITTO ALLE CURE SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI E L’ASSEGNO DI CURA?

«Ancora una volta il Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza, la n. 5538/2015, che di fatto nega le esigenze vitali degli anziani malati cronici non autosufficienti e quindi anche delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile: oltre un milione di nostri concittadini.
La Regione Piemonte aveva impugnato al Consiglio di Stato l’ottima sentenza 156/2015 del Tar del Piemonte che confermava il diritto esigibile delle prestazioni sociosanitarie domiciliari in modo chiarissimo: «Il dilemma se le prestazioni non professionali debbano essere o meno ricomprese nella generica definizione (prestazioni di «aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona») del decreto che definisce i Lea non può che essere risolto in senso positivo» e cioè che il decreto stesso si riferisce «alle prestazioni fornite da persone prive di un attestato professionale (e quindi diverse dall’operatore socio-sanitario: ad esempio assistente familiare, badante, familiari medesimi)» il cui costo nella misura del 50% «deve essere posto a carico del Servizio sanitario e non certo accollato al comparto assistenziale». La scelta, politica e non tecnica, della Regione Piemonte, Giunta Chiamparino, è stata quella di fare ricorso contro queste positive affermazioni, cioè di considerarle illegittime. Una posizione inaccettabile e in contrasto con le leggi nazionali!
Il Consiglio di Stato con la sentenza emessa il 7 dicembre 2015 conferma la posizione della Regione Piemonte di considerare fuori dai Lea (Livelli essenziali delle attività socio-sanitarie domiciliari e residenziali) le prestazioni domiciliari di «assistenza tutelare alla persona» prestate da familiari e badanti (e quindi fuori dai diritti esigibili e dall’obbligo di finanziarle con risorse del Servizio sanitario nazionale, tramite il cosiddetto assegno di cura). Rimangono a carico del Servizio sanitario nazionale le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative (assolutamente insufficienti a livello di presenza domiciliare, come dimostrato qui sotto, a soddisfare le esigenze delle persone anziane malate croniche non autosufficienti e di quelle colpite da demenza senile, autismo o disabilità invalidante grave e limitata o nulla autonomia).
È chiaro che la posizione della Regione è di natura eugenetica, cioè punta ad escludere, e quindi discriminare, dalle cure sanitarie persone che ne hanno bisogno indifferibile, cioè non rinviabile senza che la loro già carente salute venga compromessa, fino alla morte nel giro di brevissimo tempo.
Condizione dei malati mistificata. Come aveva già fatto con la sentenza n. 604/2015 il Consiglio di Stato continua a negare la condizione di malati ai soggetti non autosufficienti e quindi impossibilitati a difendersi da sé e assolutamente non in grado di provvedere autonomamente alle loro esigenze vitali.
Il Consiglio di Stato non vuole capire che gli anziani malati cronici non autosufficienti sono persone malate, spesso colpite da una pluralità di patologie. In sostanza si tratta di soggetti così gravemente malati da avvertire non solo continuative sofferenze, ma da cadere anche nella condizione di non autosufficienza, e cioè nella totale dipendenza dagli altri per tutte le funzioni vitali. Sono pertanto malati la cui gravità ha raggiunto l'irreversibile stato della non autosufficienza.
Detto altrimenti: gli anziani malati cronici non autosufficienti sono soggetti ultrasessantacinquenni affetti da una compromissione dell’autosufficienza dovuta a malattie e loro esiti (ad esempio vasculopatie, ictus cerebrali con emiplagia, demenza, sovente associata a gravi disturbi comportamentali, grave scompenso cardiaco, esiti di fratture in osteoporosi.). Si tratta di patologie che non possono che essere trattate dalla medicina e non da altri settori. Questi pazienti, sovente, sono affetti da pluripatologie e soggetti a frequenti riacutizzazioni e complicanze. Agli ultrasessantacinquenni non autosufficenti sono assimilabili soggetti di età inferiore colpiti da demenza senile.
In particolare, quindi, sottolineato che la non autosufficienza è la devastante e drammatica conseguenza della gravità della/e patologia/e che colpiscono i malati, è opportuno precisare che questa situazione esige una maggiore e continua attenzione alla condizione di salute di questi infermi sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico in quanto gli anziani malati cronici non autosufficienti e i soggetti colpiti da morbo di Alzheimer o da altri tipi di demenza senile sono quasi sempre incapaci di fornire informazioni circa la fenomenologia, l’intensità, la localizzazione e tutte le altre caratteristiche non solo dei dolori di cui soffrono, ma anche relative al soddisfacimento delle loro più elementari esigenze vitali (mangiare, bere, caldo, freddo, ecc.).
La loro condizione di estrema malattia non consente loro di svolgere autonomamente le più elementari funzioni vitali senza l’aiuto determinante di altri, in mancanza dei quali i malati sono destinati ad aggravarsi e morire in brevissimo tempo. Ne consegue che questi infermi sono in una situazione non solo di urgenza, ma di assoluta e continua emergenza.
Per negare la loro condizione di infermi nella sentenza 604/2015 il Consiglio di Stato li definisce ben 38 volte «anziani non autosufficienti» omettendo volutamente l’indiscutibile evidentissima condizione di malati. A sua volta nella sentenza n. 5538/2015 le prestazioni «di assistenza tutelare alla persona» fornite a domicilio dai congiunti o da terze persone agli anziani malati cronici non autosufficienti e alle persone con demenza senile sarebbero «aggiuntive oltre i Lea previsti a livello nazionale, nonché per attività a rilevanza sociale». Assunto che nega l’evidenza dei fatti e cioè che la gran parte di tali prestazioni sono sanitarie a tutti gli effetti, perché dirette alla cura della patologia e alla tutela della salute delle persone.
Insufficienza delle prestazioni domiciliari cosiddette specialistiche. Tenuto conto che a domicilio le presenza di medici e infermieri non supera le 1-2 ore al giorno (casi peraltro rarissimi), nelle restanti 22-23 ore della giornata i parenti della persona non autosufficiente (o persone terze) provvedono alla somministrazione diretta dei farmaci ai malati, alla loro igiene personale, a movimentarli (attività indispensabile per gli allettati al fine di evitare l’anchilosi e le piaghe da decubito), alla individuazione dell’eventuale insorgenza di emergenze sanitarie, alla rilevazione e registrazione dei dati clinici (febbre, pressione, dolori persistenti, difficoltà della respirazione, ecc.) richiesti da medici e infermieri, alle piccole e ripetute medicazioni indicate dai medici e dagli infermieri, alla vigilanza continua delle condizioni di salute dell’infermo anche al fine di accertare le emergenze e di provvedere in merito, alla gestione dei rifiuti sanitari, nonché alle altre attività sanitarie precisate per esempio nella “Raccomandazione per il caso delle cure delle cure domiciliari” elaborate dal collegio Ipasvi (Infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia) di Torino. Rientrano anche tra gli interventi la somministrazione di bevande e di cibi, che spesso devono essere forniti mediante imboccamento e/o utilizzando tecniche sanitarie. Com’è ovvio si tratta in tutti i casi citati di attività certamente sanitarie!
Nessun obbligo dei parenti. A fronte di questo, e ricordando che l’articolo 23 della Costituzione stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e che il Parlamento mai ha approvato norme che obblighino i congiunti di un malato a svolgere attività assegnate alla competenza del Servizio sanitario nazionale, osserviamo che la presenza e le prestazioni dei congiunti e dell’eventuale personale assunto a sostegno delle cure domiciliari è la condizione senza la quale questi interventi non possono essere realizzati: dunque le prestazioni svolte da congiunti o terze persone (anche a pagamento) devono rientrare a pieno titolo fra le prestazioni sanitarie, come d’altra parte è sancito dalla legge della Regione Piemonte n. 10/2010 “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti”, che riguarda gli anziani malati cronici non autosufficienti, le persone con demenza senile e quelle con disabilità intellettiva o con autismo e limitata o nulla autonomia. Questa legge, pienamente in vigore, comprende l’erogazione di contributi economici «a familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l’impegno di cura del proprio congiunto», nonché «ad affidatari e rimborsi spese ai volontari». Dunque, anche sotto questo aspetto, i parenti di un malato non autosufficiente che volontariamente assumono l’impegnativo compito delle cure domiciliari, hanno il diritto al rimborso delle spese vive sostenute.
Risparmi ed utilizzo ottimale delle risorse. D’altra parte, mentre le prestazioni per un anziano malato cronico non autosufficiente ricoverato in Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) costano al Servizio sanitario nazionale circa 50 – 60 euro al giorno (150-160 se si tratta di una casa di cura), l’importo del rimborso (forfettario) per le prestazioni domiciliari è inferiore, spesso in misura significativa (anche più di 2 volte e mezza) per le stesse identiche prestazioni. Com’è possibile che il Consiglio di Stato e la Regione Piemonte neghino che si tratta di prestazioni sanitarie? Le stesse prestazioni, solamente prestate in luoghi diversi (a casa, in ospedale, in casa di cura, in Rsa) cambiano natura?
Carenza delle risorse economiche non dimostrate. Nelle citate sentenze 604 e 5538/2015 il Consiglio di Stato sulla base di dichiarate ma non comprovate carenze economiche, ha aggirato con motivazioni pretestuose le consolidate affermazioni della Corte costituzionale, sentenza 509/2000, secondo cui il diritto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie «è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti (…). Bilanciamento che tra l’altro deve tener conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie restando salvo, in ogni caso, quel nucleo irriducibile alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (…), il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto».
Da un lato il Consiglio di Stato ha preso atto, assolutamente in modo acritico e senza compiere alcuna verifica, delle dichiarazioni della Giunta regionale del Piemonte in merito all’asserita carenza di risorse economiche; d’altro canto il Consiglio ha inserito nella sentenza affermazioni che contrastano nettamente con la carta costituzionale, i cui principi vengono “schiacciati” da pretesti di natura economica.
Come esempi citiamo dalla sentenza 5538 quanto segue:
a) «Il Collegio, pur concordando con le considerazioni espresse dal primo giudice circa il valore del diritto alla salute come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, ritiene che la questione della natura e delle finalità assistenziali delle prestazioni socio-sanitarie oggetto delle delibere impugnate ha, in definitiva, poco rilievo alla luce dell’attuale quadro normativo che delinea vincoli ineludibili a carico delle Regioni, sottoposte a piani di rientro, in materia di spesa sanitaria».
b) «La sentenza n. 604/2015, di cui si riportano alcuni passaggi decisivi, perviene alla conclusione, alla luce di recentissime pronunce della Corte Costituzionale, che nel bilanciamento di interessi, tutti di pari rango costituzionale, la tutela del diritto alla salute può trovare accoglimento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, cosicché la limitazione delle risorse impedisce legittimamente di coprire interamente la spesa per prestazioni di carattere socio – sanitario, che pur avendo carattere di essenzialità, siano assicurate ad un livello maggiore rispetto al rimanente territorio nazionale» [non è il caso dell’assegno di cura, poiché nei Lea nazionali le prestazioni di aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona sono inserite a pieno titolo. Inoltre non viene precisato se le prestazioni assicurate “a un livello maggiore” sono o meno quelle obbligatorie in base alla legge].
Le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per le persone anziane malate croniche non autosufficienti. Nonostante la pessima sentenza 5538/2015 del Consiglio di Stato:

. è pienamente esigibile, come per tutti i cittadini malati, il diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite da demenza senile di accedere al Pronto soccorso in qualsiasi momento (data la cronicità delle loro patologie e l’indifferibilità delle prestazioni di cui hanno bisogno). Se si assume questa iniziativa è consigliabile la presenza di un adulto, non parente e non affine, con il compito di testimone;
. è pienamente esigibile il diritto sancito dalla vigente legge 833/1978 alla diagnosi e alla cura di tutte le malattie da parte del Servizio sanitario nazionale «quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» (articolo 2 della legge 833/1978). Pertanto è pienamente in vigore il diritto alla continuità terapeutica e assolutamente efficace (secondo le indicazioni riportate sul sito internet www.fondazionepromozionesociale.it) la lettera di opposizione alle dimissioni e richiesta della continuità terapeutica per tutte le persone anziane malate croniche non autosufficienti e quelle colpite da demenza senile ricoverate in ospedale o casa di cura;
. la sentenza 5538/2015 del Consiglio di Stato nulla ha modificato relativamente alle cure socio-sanitarie domiciliari, nell’ambito dell’Adi e dell’Adp (che non sono indicate da alcuna legge come prestazioni a termine), relativamente alle prestazioni di carattere sanitario prestate da medici, infermieri, operatori socio sanitari (Oss) che continuano ad dover essere assicurate dal Servizio sanitario nazionale;
. per i casi individuali, nel caso le prestazioni assicurate dai congiunti, affidatari, volontari, badanti degli anziani malati cronici non autosufficienti o delle persone con demenza senile, così come delle persone colpite da autismo o da disabilità invalidante grave e non autosufficienza, rimane pienamente legittimo inoltrare istanza all’Asl di residenza per la copertura del 50% di tali prestazioni di «aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona» laddove un medico certifichi per iscritto che tali prestazioni sono «indifferibili in relazione al quadro clinico riscontrato e di natura sanitaria e non meramente assistenziale». In caso di mancata risposta o rifiuto della prestazione, come per tutti i diritti esigibili, è possibile rivolgersi al giudice del lavoro e per ottenere l’erogazione della prestazione ed il recupero dei danni patrimoniali subiti.
Occorre tenere anche presente che tutti gli anziani malati cronici non autosufficienti e tutte le persone colpite da demenza senile sono anche soggetti con disabilità. Pertanto nei loro riguardi devono essere rispettate sia le norme della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite, sia la legge 67/2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità intellettiva vittima di discriminazioni".
La Giunta della Regione Piemonte espliciti al Parlamento e al Governo il vero fabbisogno delle persone non autosufficienti e riconosca il loro stato di malattia/carenza estrema di salute. Alla luce di quanto sopra, osserviamo che la Giunta della Regione Piemonte dovrebbe attivare tutte le iniziative per i seguenti urgentissimi interventi:
. predisporre il regolamento attuativo della legge della Regione Piemonte 10/2010 “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti” che riconosca, così come avviene nella suddetta legge, che le prestazioni di «assistenza tutelare» alla persona non autosufficiente prestati da parenti o terze persone sono interventi di natura socio-sanitaria, pienamente rientranti nei Lea;
. richiedere al Parlamento e al Governo, sulla base del reale fabbisogno che tenga in conto le oltre 32 mila persone anziane malate croniche non autosufficienti, colpite da demenza senile, in illegittima lista d’attesa per le prestazioni socio-sanitarie domiciliari o residenziali, le risorse economiche per assicurare tutti gli interventi socio-sanitari destinati alle persone non autosufficienti;
. riconoscere il concreto diritto alle prestazioni socio-sanitarie, così come stabilito dalla Risoluzione 8-00191 approvata all’unanimità dalla commissione Affari sociali della Camera dei Deputati l’11 luglio 2012 che impegna il Governo ad «assumere le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure socio-sanitarie, previste dai Lea, alle persone con handicap invaIidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l’erogazione delle prestazioni domiciliari, semi-residenziali e residenziali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente i livelli essenziali di assistenza».
. sollecitare con provvedimenti concreti e comunicazioni scritte gli organi competenti (Ministero della Salute, Ministero delle Politiche sociali, Conferenza Stato Regioni) affinché vengano assunte, anche nell’ambito della stesura dei nuovi Lea, iniziative urgentissime affinché le attività socio-sanitarie domiciliari riguardanti le prestazioni di «aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona» siano considerate una parte integrante dei Lea socio-sanitari ed i relativi costi siano a carico del Servizio sanitario nazionale nella misura del 50% dei costi e a carico dei Comuni per la parte eccedente le risorse del malato
».

 


NOTIZIE n. 50 – INVIATECI LE FIRME RACCOLTE

Gent.mi, confermiamo che la raccolta delle adesioni e delle sottoscrizioni riguardanti la Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del diritto prioritario delle persone non autosufficienti alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari terminerà il 31 dicembre p.v.
Pertanto, mentre Vi ringraziamo sentitamente per la vostra preziosa attività, Vi preghiamo di inviarci sollecitamente, al termine della raccolta, le adesioni e le firme a Voi pervenute. Sarà nostra cura tenerVi aggiornati sulla presentazione di quanto raccolto alle opportune sedi istituzionali.

Grazie ancora e cordiali saluti.

p. Comitato promotore
Maria Grazia Breda, Andrea Ciattaglia e Giuseppe D’Angelo

 


NOTIZIE n. 49 – Abbonamento 2016 a Prospettive assistenziali

La rivista Prospettive assistenziali, voce indipendente ed autorevole per la promozione e la tutela dei diritti delle persone incapaci di difendersi da sé, continua ad affrontare tutte le importanti questioni dei minori privi dell’indispensabile sostegno familiare, delle persone colpite da patologie e/o da disabilità invalidanti e da non autosufficienza (anziani malati cronici, persone con il morbo di Alzheimer o altre forme di demenza senile, soggetti con disabilitò intellettiva o con autismo e limitata o nulla autonomia, ecc.). I nostri interventi hanno ottenuto notevoli ed importanti successi di promozione e tutela dei diritti esigibili delle persone non autosufficienti (oltre un milione di nostri concittadini, condizione che potrebbe capitare ad ognuno di noi) e hanno continuato a fornire alle persone e organizzazioni interessate le informazioni occorrenti per l’attuazione delle norme poste a tutela dei soggetti deboli.

L’ABBONAMENTO
Tutto ciò è stato possibile grazie ad un duro e quotidiano lavoro ed agli abbonamenti alla rivista (che esce dal 1968 ininterrottamente senza pubblicità e contributi pubblici, criterio che riteniamo indispensabile per mantenere libertà di giudizio e di azione). Per permettere che continui la necessaria attività di informazione, promozione e tutela dei diritti delle persone non autosufficienti, è indispensabile ABBONARSI A PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (euro 50,00; euro 70,00 per i sostenitori; euro 100,00 per gli abbonamenti promozionali ed euro 40,00 per i soci delle organizzazioni aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base – IN ALLEGATO I RIFERIMENTI BANCARI/POSTALI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO). Ai primi 200 abbonati invieremo in omaggio il volume di Emilia de Rienzo e Claudia De Figueiredo “Anni senza vita al Cottolengo. Il racconto e la proposta di due ex ricoverati”.

Gli abbonamenti a Prospettive assistenziali possono essere effettuati versando la relativa quota:
- sul c..c.p. n. 25454109 intestato a: Associazione Promozione sociale, via Artisti 36, 10124 Torino
(tel. 011/8122327, 8124469 - fax 011/8122595);
- tramite bonifico bancario, all'Associazione promozione sociale, codice Iban: IT 39 Y 02008 01058 000002228088 (Unicredit banca, Agenzia Torino, C.so S. Maurizio 42).
Tutti gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.


NOTIZIE n. 48 – NUOVI LEA, LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE – Osservazioni


Abbiamo inviato ai destinatari della mail più sotto riportata, la nota di osservazioni in merito alla bozza dei nuovi Lea, Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitari (clicca qui). Sarebbe a nostro avviso opportuno che le Associazioni ed Organizzazioni che ne condividono i contenuti li inviino anche loro alle Autorità indicate i contenuti della nota.

Testo e-mail inviata in data 4 settembre 2015:

- Egr. Ministro della salute, Beatrice Lorenzin,
- Egr. Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti
- Egr. On. Presidente e Componenti della commissione igiene e sanità del Senato;
- Egr. On. Presidente e Componenti della commissione affari sociali della Camera dei Deputati,
- Egr. Presidente e componenti della Conferenza Stato-Regioni;
- Egr. Assessori alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano;
- Egr. Silvia Arcà, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - Ministero della Salute

Oggetto: NOTA SULLA BOZZA DEI NUOVI LEA, LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

Come Fondazione promozione sociale onlus e Csa - Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, che dagli anni Settanta operano per la promozione e la tutela dei diritti delle persone non autosufficienti incapaci di difendersi da sé (persone con disabilità grave e/o autismo e limitata o nulla autonomia, anziani malati cronici non autosufficienti e persone colpite da demenza senile), uniamo al presente messaggio le nostre osservazioni sulla allegata bozza dei nuovi Lea, Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.
Grati della Vostra attenzione e di eventuali, graditi, riscontri porgiamo in nostri più cordiali saluti.


NOTIZIE n. 47 – Lettera/Appello a Papa Francesco

Uniamo qui la lettera/appello che manderemo a Papa Francesco per richiedere un suo autorevole intervento per la promozione e la tutela dei diritti delle persone non autosufficienti che non sono in grado di difendere da sé i propri diritti (persone con disabilità intellettiva grave e/o autismo e limitata o nulla autonomia, anziani malati cronici, persone colpite da demenza senile).   La lettera può essere sottoscritta da Associazioni ed Organizzazioni inviando una mail di conferma a:  info@fondazionepromozionesociale.it entro e non oltre il 20 settembre 2015.


NOTIZIE n. 46 – TESTO DI LEGGE SULL’AUTISMO APPROVATO IN VIA DEFINITIVA DAL SENATO:  GLI ASPETTI NEGATIVI E LESIVI DEI DIRITTI VIGENTI DEL TESTO DI LEGGE, QUALI STRUMENTI PER CONTRASTARLO E ANDARE OLTRE LE “FREGATURE” DEL PROVVEDIMENTO

A tutte le organizzazioni, associazioni, persone impegnate nel sostegno e nella raccolta di firme ed adesioni della “Petizione popolare nazionale per il riconoscimento delle prestazioni socio-sanitarie domiciliari previste dai Lea” uniamo la seguente nota sul negativo testo di legge sull’autismo approvato dal Senato e inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Invitiamo tutte le organizzazioni ed associazioni a mobilitarsi affinché tale testo non venga firmato dal Presidente della Repubblica, il quale potrebbe opportunamente segnalare alle Camere i sottoelencati elementi negativi della legge, che subordinerebbe i Livelli essenziali delle prestazioni alle risorse economiche stanziate dalle istituzioni.

In merito al testo definitivo approvato dal Senato sulle “Disposizioni in materia di diagnosi, cura, abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”, questo Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, che opera ininterrottamente dal 1970 a tutela delle esigenze e dei diritti delle persone colpite da patologie e/o da disabilità invalidanti con limitata o nulla autonomia, rileva che il testo in oggetto è una deplorevole beffa che tradisce le giuste attese delle persone interessate, dei loro nuclei familiari e delle relative organizzazioni sociali di tutela per i seguenti motivi:
   1. le leggi vigenti (n. 833/1978 e articolo 54 della legge 289/2002 sui Lea, Livelli essenziali) assicurano il pieno e immediato diritto alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali a condizione che il soggetto interessato o colui che lo rappresenta (tutore o amministratore di sostegno) abbia presentato al Direttore generale dell’Asl , competente in base alla residenza dello stesso soggetto, una idonea richiesta scritta. Al riguardo si ricorda che l’articolo 2 della legge 833/1978 stabilisce che il Servizio sanitario nazionale deve assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata». Inoltre ai sensi dell’articolo 1 della stessa legge 833/1978, il Servizio sanitario nazionale deve operare «senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio».
Si segnala altresì che la Corte costituzionale ha precisato che «l’attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti [identiche sono le norme concernenti le persone disabili non autosufficienti, n.d.r.] è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001». Nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri»;
   2. a conferma dell’effettiva esigibilità delle norme delle citate leggi 833/1978 e 289/2002 si ricorda che, come è precisato nella sentenza della Corte costituzionale n. 509/2000, «il diritto a trattamenti sanitari per la tutela della salute è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti. Bilanciamento che, tra l'altro, deve tenere conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone, restando salvo, in ogni caso, quel "nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana"» ;
   3. l’articolo 6 del testo approvato dal Parlamento (incontestabile fregatura) stabilisce invece quanto segue: «Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Quindi nemmeno un nuovo operatore assunto o un euro in più verranno destinati per contributi ai familiari delle persone con autismo, affidamenti e tutte le altre prestazioni;
   4. seconda solenne fregatura è contenuta nell’articolo 3 che fa riferimento al «Patto per la salute 2014-2016» le cui norme stabiliscono che le prestazioni dell’area socio-sanitaria «sono effettuate nei limiti delle risorse previste» e che «le Regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l’integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali, particolarmente per le aree della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell’età evolutiva, dell’assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle Asl ed agli altri enti del Sistema sanitario regionale per l’erogazione congiunta degli interventi nei limiti delle risorse programmate per il Servizio sanitario regionale e per il Sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze». Quindi, nel momento in cui la famiglia chiederà in base alla nuova legge sull’autismo una prestazione sanitaria o socio-sanitaria (che potrebbe per esempio prevedere l’assunzione di un educatore, la formazione di un neuropsichiatra, la frequenza di un centro diurno o il ricovero in comunità in base ai Lea) Asl e Comuni potranno trincerarsi dietro l’articolo 6 del testo di legge e dichiarare che non possono aumentare gli oneri della finanza pubblica, oppure, anche nel caso di richiesta di una prestazione socio-sanitaria senza maggiori oneri rispetto a quelli “storici”, le istituzioni potrebbero motivare il loro rifiuto con il riferimento al “Patto per la salute 2014-2016” e sostenere che non hanno abbastanza risorse disponibili. In sostanza potrebbero sostenere nei confronti delle associazioni che hanno fatto pressione per l’ottenimento di un tale testo di legge “L’avete voluto voi…, adesso lo contestate?”.
   5. Al fine di evitare, a fronte di fatiche e speranze, dei buchi nell’acqua, riteniamo necessario che il testo del Parlamento, se verrà purtroppo firmato dal Presidente della Repubblica, debba essere messo da parte da coloro – persone e organizzazioni – che intendono tutelare effettivamente le esigenze ed i diritti delle persone con autismo. A nostro avviso i riferimenti giuridici da assumere sono la legge 833/1978 e le vigenti norme sui Lea ed occorre porre – se del caso – la questione del diritto delle persone con autismo a non essere discriminate dalle altre persone con disabilità grave, per quanto concerne le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, com’è stabilito dall’articolo 3 della Costituzione, dal sopracitato articolo 1 della legge 833/1978, dalla Convenzione dell’Unione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall’Italia con la legge 848/1955, nonché dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione approvata a New York il 7 marzo 1966, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 654/1975.
Mentre compete alle associazioni di tutela ricorrere contro i decreti ministeriali e le delibere delle Regioni e dei Comuni, le persone interessate possono rivolgersi al Giudice del lavoro, se del caso sostenendo – altra ironia del caso – l’anticostituzionalità delle norme del testo in esame contrastanti con la legge 833/1978 ed i Lea.

“Dopo di noi”, l’altro inganno del Parlamento
Ancora più ingannevole di quello relativo all’autismo è il testo predisposto prima delle ferie estive della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati (inviato per parere a varie Commissioni parlamentari) in merito al “dopo di noi” (testo unificato delle proposte di legge n. 698, 1352, 2205, 2456, 2578 e 2682). Al riguardo segnaliamo che il testo ignora e di fatto nega il vigente diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali non solo per i soggetti con autismo ma anche a coloro con disabilità intellettiva e limitata o nulla autonomia. A causa della devastante gravità del sopra citato testo il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e la Fondazione promozione sociale onlus hanno scritto al Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, chiedendo un suo urgente e puntuale intervento in merito: «L’omissione delle proposte di legge (assolutamente voluta e consapevole da parte dei Parlamentari presentatori e sottoscrittori delle proposte di legge, ai quali è stata più volte comunicata con messaggi scritti la gravissima assenza dei Lea dai testi delle proposte stesse) genera in noi la fortissima preoccupazione che tali atti possano generare iniziative clientelari e di corruzione. Laddove, infatti, non sono affermate la legalità e la giustizia, prende il sopravvento in modo indiscriminato la forza del forte contro il debole. Che pensare, allora, di proposte di legge che negano la legge esistente (in base alla quale centinaia di migliaia di persone con disabilità e limitata o nulla autonomia, ma anche anziani malati cronici non autosufficienti, persone con demenza senile... hanno ottenuto le cure socio-sanitarie domiciliari, semi-residenziali e residenziali) e stanziano a favore di soggetti privati milioni di euro che dovrebbero essere destinati ad Asl e Comuni per le prestazioni che sono chiamati a svolgere dalla legge? Le recenti inchieste nazionali in materia di corruzione hanno confermato che, quando manca il riferimento alla legge e ai diritti vigenti, l'ambito della gestione di servizi diventa terreno fertile per iniziative illegali a danno degli utenti e della collettività (…). Siamo seriamente allarmati dalla concreta possibilità di un illegittimo utilizzo clientelare delle risorse stanziate dalle proposte di legge e di un possibile esito tendenzialmente monopolistico dei privati su tutto il settore della disabilità intellettiva e dell’autismo».


 

NOTIZIE n. 45 – RICORSO AL TAR DEL PIEMONTE CONTRO LA DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE N. 18/2015

 Riportiamo qui il testo del ricorso presentato dall’Associazione promozione sociale  e dall’Utim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, contro la delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 18/2015.  Confidiamo in prese di posizione nei riguardi della citata delibera, di cui gradiremmo ricevere copia.


 

NOTIZIE n. 44 – Due importanti ordini del giorno

Due importanti ordini del giorno sono stati approvati la scorsa settimana dal Comune di Torino e dal Consiglio dell'Ordine dei Medici di Torino e Provincia su questioni di rilievo nazionale (cure socio-sanitarie domiciliari, diritto alle prestazioni a casa, semi-residenziali e residenziali per le persone non autosufficienti). Diamo conto degli importanti contenuti dei documenti nelle due brevi note successive, allegando i relativi testi integrali. A tutte le associazioni ed organizzazioni interessate, in particolar modo ai promotori ed aderenti alla "Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del diritto alle cure socio-sanitarie domiciliari", rivolgiamo l'appello a:
- cercare nuove adesioni e sottoscrizioni al documento;
- rilanciare le due importanti prese di posizione riportate qui di seguito;
- predisporre analoghe iniziative di promozione e tutela dei diritti delle persone colpite da malattia e/o disabilità grave e non autosufficienza;
- informare i cittadini sui diritti delle persone non autosufficienti, in particolare riguardo alla opposizione alle dimissioni da ospedali e case di cura convenzionate attraverso le quali dai malati cronici non autosufficienti viene sempre ottenuta la continuità terapeutica.

 

1. IL COMUNE DI TORINO "ADERISCE ALLA PETIZIONE NAZIONALE SUL DIRITTO ESIGIBILE ALLE CURE SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI" 

Lunedì 6 luglio 2015 il Consiglio Comunale di Torino ha approvato l'ordine del giorno di adesione alla Petizione sul riconoscimento del prioritario diritto alle cure socio-sanitarie domiciliari per le persone non autosufficienti (anziani malati cronici non autosufficienti, persone colpite da demenza senile, persone con autismo o disabilità grave e limitata o nulla autonomia). Nell'ordine del giorno (firmato dalle Consigliere Onofri, Centillo e Genisio) è stato accolto un emendamento (presentato dal Consigliere Marrone) che invita la Giunta regionale del Piemonte a ritirare il ricorso al Consiglio di Stato contro la positiva sentenza 156/2015 del Tar del Piemonte sul pieno riconoscimento del diritto alle cure socio-sanitarie domiciliari.

Le cure a casa per le persone non autosufficienti comprendono l'“assegno di cura”, oggetto negli ultimi anni di ricorsi al Tar ed al Consiglio di Stato: da un lato le associazioni degli utenti, i Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, una ventina in tutto, che sostengono la piena titolarità della sanità su queste prestazioni, dall’altro la Giunta regionale (sia quella già guidata da Roberto Cota, sia quella attuale di Sergio Chiamparino) che non intende riconoscere come diritti sanitari gli interventi prestati da assistenti familiari, badanti e parenti dei malati, anche se si tratta di interventi salvavita per persone dipendenti in tutto e per tutto da terzi. Il Tar ha dato piena ragione ai primi annullando le delibere della Giunta, ma la Regione ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che si è pronunciato il 4 giugno scorso, non concedendo la sospensiva richiesta dalla Regione (perciò lasciando valide ed immediatamente applicabili le decisioni del Tribunale amministrativo piemontese, in attesa della prossima udienza a metá ottobre). 

In link il testo dell'ordine del giorno approvato nonchè l’elenco completo delle adesioni alla Petizione.

  

2.  L'ORDINE DEI MEDICI, CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO ALLA REGIONE PIEMONTE: FARE DI PIÙ PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER I MEDICI CHE LI ASSISTONO 

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici della provincia di Torino ha approvato un significativo documento che prende posizione contro la delibera 18/2015 della Regione Piemonte (vedi testo), lesiva dei diritti degli anziani malati cronici non autosufficienti. 

Il testo del documento dell'Ordine dei medici è disponibile anche a questo link.

 


NOTIZIE n. 43  del  1° luglio  2015

 

ISEE: RICORSO IN APPELLO

 Qui il ricorso presentato dalle associazioni Aps e Utim, aderenti al Csa - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, depositato al Consiglio di Stato contro la sentenza 2458 del Tar del Lazio in merito al nuovo Isee (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013).

 Come sapete, la sentenza del Tar del Lazio ha accolto il motivo di impugnazione sull'illegittimità di considerare reddito l'indennità di accompagnamento, ma ha rigettato gli altri punti, soprattutto quello che secondo noi è il più grave e cioè il coinvolgimento dei coniuge e dei figli (in alcuni casi anche di quelli non conviventi) nella definizione dell'Isee (e quindi della compartecipazione alla retta) di chi fruisce di prestazioni socio-sanitarie: persone con disabilità intellettiva o autismo, anziani malati cronici, persone con demenza senile, soggetti con patologie psichiatriche.

 Riportiamo qui anche la nostra richiesta di incontro con gli Assessori alla sanità e alle politiche sociali della Regione Piemonte in merito alla definizione del regolamento regionale per la compartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie.

 Con la preghiera di rilanciare le informazioni e le richieste contenute in questa comunicazione.


 

NOTIZIE n. 42  del  15 maggio 2015

APPELLO PER IL RICORSO CONTRO LA DELIBERA N. 18/2015 DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

 Con la delibera di Giunta regionale n. 18-1326 del 20 aprile 2015 (“Pianificazione economico finanziaria e definizione delle regole del Sistema sanitario piemontese in materia di assistenza alle persone anziane non autosufficienti con decorrenza dall’esercizio 2015”) la Giunta Chiamparino ha approvato – mai discutendolo con le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza dei malati e disabili non autosufficienti – un nuovo provvedimento che nega i diritti degli anziani malati cronici o dei disabili gravi non autosufficienti e che ignora totalmente il tema drammatico delle 32mila persone malate o con rilevanti carenze di salute in lista di attesa in Piemonte per le cure socio-sanitarie domiciliari o residenziali. Si tratta di persone che per patologia o disabilità sono completamente dipendenti da terzi per il soddisfacimento delle loro più elementari esigenze vitali e sono quindi destinati a morire nel giro di brevissimo tempo se lasciati senza interventi di cura che sono in ogni caso di tipo sanitario (al riguardo si vedano le note dei proff. Giancarlo Isaia (Siommms, Società italiana dell’osteoporosi, del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro e S.C. Geriatria e malattie geriatriche metaboliche dell’osso Aou Città della salute e della scienza di Torino – ospedale Molinette), Mario Bo e Fabio Di Stefano (Sigg, Società italiana di gerontologia e geriatria).

La delibera si fonda sui seguenti inaccettabili principi:

-  omissione totale di ogni riferimento alla legge regionale 10 del 2010 che già oggi norma “Servizi domiciliari per persone non autosufficienti” in Piemonte, nel rispetto delle norme nazionali in materia e all’articolo 54 della legge 289/2002, istituzione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;

-  riferimento alla sentenza n. 604/2015 del Consiglio di Stato che non ha considerato le persone anziane malate croniche non autosufficienti come malati gravissimi, necessitanti, per la loro immediata sopravvivenza di interventi di tipo sanitario e socio-sanitario senza i quali sono destinati a morire in breve tempo. La sentenza non nega comunque che le esigenze di prestazioni indifferibili (cioè l’esigenza che hanno tutti, nessuno escluso, gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile) debbano essere soddisfatte con la presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale, prescrizione totalmente ignorata dalla Giunta regionale nella delibera 18/2015;

-  istituzione delle liste di attesa come un fenomeno positivo, confondendo le liste di attesa per le prestazioni diagnostiche con quelle di presa in carico di persone malate e/o disabili non autosufficienti in costante e immediato pericolo di vita dovuto alla loro situazione. Oggi tali persone sono 32mila in tutto il Piemonte per i ricoveri in Rsa e le prestazioni domiciliari, lasciate senza cure dal Servizio sanitario nazionale;

-  definizione del ruolo delle Unità valutative geriatriche non solo come organismi di valutazione della situazione sanitaria della persona e conseguenti indicazioni per la predisposizione del Pai, Piano di assistenza individualizzata, ma organismo che illegittimamente decide dell’accesso delle persone non autosufficienti alle cure, in contrasto con la legge 833/1978 in base alla quale il diritto all’accesso alle cure del Servizio sanitario nazionale è determinato esclusivamente dallo stato di malattia della persona.

In base a questi principi e allo stanziamento previsto dalla delibera sul Fondo sanitario regionale (280 milioni di euro per il 2015) gli utenti presi in carico, secondo i dati forniti nello stesso provvedimento, saranno 17.764, solo 951 in più rispetto all’anno scorso, una cifra assolutamente irrilevante a fronte degli oltre 32mila in lista di attesa.

In questo contesto allarmano le parole del Direttore generale della sanità piemontese, Fulvio Moirano, che durante il Giornale radio Gr1 delle ore 8,00 del 23 aprile 2015 ha risposto a precisa domanda sull’erogazione delle cure domiciliari dopo le sentenze del Tar del Piemonte che le riconoscevano come diritti esigibili: «E io a questa domanda non le rispondo. Non è la sentenza definitiva. Io credo che si possa, che si debba, aumentare l’offerta sulla residenzialità o in alternativa con gli assegni di cura. Se però le persone che hanno bisogno sono il triplo dei soldi, evidentemente c’è qualche problema».

Il problema gravissimo della Regione Piemonte, mai finora tradotto in provvedimenti concreti da parte della Giunta della Regione Piemonte, è la mancata attuazione degli impegni contenuti negli ordini del Giorno approvati all’unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte n. 1090/2013 e 142/2014 che impegnavano la Giunta a presentare al Parlamento ed al Governo il reale fabbisogno di prestazioni dei malati/disabili non autosufficienti residenti in Piemonte, richiedendo agli stessi Parlamento e Governo le risorse per fornire loro le cure sanitarie e socio-sanitarie come prevede la legge.

Facciamo appello attraverso questa nota a tutte le organizzazioni, associazioni, enti locali affinché presentino ricorso entro, il termine per la presentazione il 19 giugno 2015, (insieme alle associazioni del Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base o per via autonoma) contro la nuova pessima delibera della Giunta regionale del Piemonte.

Si tratta di un’esigenza necessaria per fermare un provvedimento, già attuativo in quanto deliberato, che lede il diritto delle persone non autosufficienti alle cure sanitarie e socio sanitarie, sposando una logica eugenetica [Utilizziamo il termine eugenetica riferendoci alla definizione contenuta nella Enciclopedia Treccani: «Sotto il profilo etico, l’e. moderna presuppone un’eliminazione sistematica, programmata di esseri umani, nella maggior parte dei casi motivata da ragioni e pressioni di origine economica»] che nega le cure salvavita a persone malatissime o con disabilità grave e non autosufficienza con pretesti infondati di scarsità di risorse economiche (in merito alleghiamo la nota “I soldi ci sono. Rassegna degli sprechi e proposte operative per il recupero di rilevanti risorse economiche” nella quale sono elencati provvedimenti sia regionali che nazionali che immediatamente assicurerebbero minori uscite e maggiori entrate per le casse degli Enti pubblici).

 NOTA BENE - Le organizzazioni ed associazioni che volessero presentare ricorso sono pregate di comunicarlo al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base entro e non oltre mercoledì 20 maggio 2015, in modo da poter predisporre con i legali la necessaria documentazione. Csa, via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011.8124469, e-mail: info@fondazionepromozionesociale.it.


 

NOTIZIE n. 41  del  17 aprile 2015

É uscito PROSPETTIVE ASSISTENZIALI  n. 189
La voce dei diritti delle persone non autosufficienti

Collegamento alla rivista


NOTIZIE n. 40  del  10 aprile 2015

1)  L'inganno del dopo di noi. La bozza di testo unico sul cosiddetto "dopo di noi" all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati omette le leggi in vigore che garantiscono le cure socio-sanitarie alle persone con disabilità grave e apre alle clientele. Per questo abbiamo scritto il messaggio che riportiamo qui integralmente, anche al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone. Occorre che Voi tutti diate diffusione all'appello e interveniate in tutte le sedi possibili per chiedere il ritiro dei negativi provvedimenti sul cosiddetto "dopo di noi" e il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza.

 Testo della lettera sul “Dopo di noi”

2)  Disegno di legge sull'autismo: nessun riferimento ai Lea vigenti.  Nel testo del disegno di legge sull'autismo approvato dalla Commissione igiene e sanità del Senato non soltanto sono stati volutamente ignorati i vigenti diritti esigibili, ma viene precisato che i servizi per le persone con disabilità e gli altri soggetti sopra indicati saranno forniti esclusivamente nell’ambito delle risorse disponibili. E' la stessa logica eugenetica dell'articolo 6 del Patto per la Salute 2014-2016, al quale il disegno di legge esplicitamente fa riferimento!

Come viene indicato nelle comunicazioni inviate dal Csa anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e riportata qui di seguito, per le Istituzioni sarà sufficiente ridurre i finanziamenti per avere il pretesto di non intervenire o di provvedere in misura insufficiente rispetto alle esigenze.

 Testo della lettera sull’autismo

 Lettera al Presidente Mattarella

3)  Superare le pessime delibere sulle prestazioni socio-sanitarie in Piemonte. Uniamo nota dell'Anci del 18 marzo 2015 indirizzata agli Assessori alla sanità e all'assistenza nella quale viene ribadita la necessità di «confermare l’offerta di prestazioni domiciliari socio-sanitarie, secondo l’innovativo modello piemontese, a fianco di quelle semiresidenziali e residenziali, concependole in un unico sistema che sia effettivamente in grado di utilizzare di volta in volta la risorsa più appropriata, come prevedono non solo le recenti sentenze del Tar Piemonte in materia di domiciliarità, che questa Regione non vorrà impugnare, ma anche le sentenze definitive del Consiglio di Stato in materia di residenzialità dal momento che “ l’inserimento in strutture residenziali di soggetti non autosufficienti in grado di essere efficacemente assistiti in strutture semiresidenziali o a domicilio risulterebbe una misura del tutto inappropriata, oltre che eccessivamente costosa”».

 Testo della lettera Anci


 

NOTIZIE n. 39  del  16 marzo 2015

 A) Le Acli (Associazioni cristiane dei lavoratori italiani) della Regione Piemonte hanno approvato un importante ordine del giorno nella riunione del 28 febbraio 2015 contro l’ipotesi di ricorso della Regione Piemonte al Consiglio di Stato sulla sentenza 156/2015 che ha confermato come diritti esigibili (e quindi di competenza della sanità che ne deve coprire il 50% del costo) le prestazioni socio-sanitarie domiciliari Lea di «aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona» per anziani malati cronici e/o disabili non autosufficienti, anche se queste prestazioni sono svolte da familiari, badanti o assistenti familiari.

 B) Il 29 gennaio 2015 il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute, Avv. Maurizio Borgo, ha precisato con la nota n. 705 che «l’assistenza domiciliare integrata è un servizio compreso nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e, dunque, gestito e coordinato direttamente dal Distretto socio-sanitario delle Aziende sanitarie locali in collaborazione con i Comuni».  La nota destituisce di ogni fondamento la posizione del Direttore generale dell’Assessorato alla sanità della Regione Piemonte, Fulvio Moirano (nota del 20 febbraio 2015), nella quale si afferma che le prestazioni socio-sanitarie domiciliari sono prestazioni extra-Lea, in totale contraddizione con le sentenze 326/2013 e 154, 156 e 157/2015 del Tar del Piemonte che riconoscono tali interventi come diritti e prestazioni che vanno finanziate, come specificato qui di seguito, dal servizio sanitario nazionale. Qui il Comunicato stampa.


 

NOTIZIE n. 38  del  18 febbraio 2015

 Anche il Difensore civico della Regione Lazio interviene, con una nota a conferma del “Diritto ai livelli essenziali di assistenza (prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari) delle persone con disabilità intellettiva non autosufficienti”. Ricordiamo che le leggi vigenti che assicurano come diritto esigibile le prestazioni socio-sanitarie alle persone con autismo e limitata o nulla autonomia, con disabilità intellettiva grave e non autosufficienza sono le medesime per gli anziani malati cronici non autosufficienti e per le persone con demenza senile.  La nota del Difensore civico della Regione Lazio, inviata al Presidente e Commissario ad acta per la sanità di tale Regione, è pertanto estremamente positiva (e sarebbe a nostro avviso opportuno che essa possa essere citata e diffusa nelle Vostre comunicazioni). La nota è stata redatta in seguito di una nostra comunicazione sul tema del “dopo di noi” e contro la disinformazione sui diritti pienamente vigenti delle persone con disabilità.

 Nell’articolo “Soggetti con grave disabilità intellettiva: esigibilità del diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali”, pubblicato sul n. 185/2014 della rivista Prospettive assistenziali sono contenute anche le indicazioni per ottenere le prestazioni previste dalle istituzioni competenti.

 Ricordiamo che la recente sentenza 156/2015 del Tar del Piemonte (comunicato stampa) conferma il diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari anche per le persone con autismo e limitata o nulla autonomia e con disabilità intellettiva grave e non autosufficienti (oltre che per gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone colpite da demenza senile): la sanità è tenuta obbligatoriamente a pagare il 50% delle cure socio-sanitarie a casa («prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona»), anche prestate da familiari o “badanti” o assistenti familiari.


NOTIZIE n. 37  del  4 febbraio 2015

ABBONAMENTO A PROSPETTIVE ASSISTENZIALI
Per sostenere l’attività di raccolta di firme e adesioni a sostegno della “Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del diritto alle cure domiciliari previste dai Lea”, nella quale anche Lei come promotore/aderente/collaboratore è impegnato, c’è bisogno di strumenti informativi e divulgativi sulle questioni relative alle necessità e ai diritti dei minori privi di adeguato sostegno familiare, dei soggetti con grave handicap intellettivo, degli anziani malati cronici non autosufficienti, individui colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, dei pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia. La rivista Prospettive assistenziali, voce indipendente e autorevole per la promozione e la tutela dei diritti delle persone incapaci di difendersi da sé, continua ad affrontare queste importanti questioni. I nostri interventi hanno ottenuto notevoli ed importanti successi di promozione e tutela dei diritti esigibili delle persone non autosufficienti (oltre un milione di nostri concittadini, condizione che potrebbe capitare ad ognuno di noi) e hanno continuato a fornire alle persone e organizzazioni interessate le informazioni occorrenti per l’attuazione delle norme poste a tutela dei soggetti deboli.

    L’ABBONAMENTO
- Tutto ciò è stato possibile grazie ad un duro e quotidiano lavoro ed agli abbonamenti alla rivista (che esce dal 1968 ininterrottamente senza pubblicità e contributi pubblici, criterio che riteniamo indispensabile per mantenere libertà di giudizio e di azione). Per permettere che continui la necessaria attività di informazione, promozione e tutela dei diritti delle persone non autosufficienti, è indispensabile ABBONARSI A PROSPETTIVE ASSISTENZIALI (euro 45,00;  euro 60,00 per i sostenitori; euro 100,00 per gli abbonamenti promozionali ed euro 35,00 per i soci delle organizzazioni aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base – QUI I RIFERIMENTI BANCARI/POSTALI PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO). Ai primi 150 abbonati invieremo in omaggio il  volume L. Alloero, M. Pavone, A. Rosati, “Siamo tutti figli adottivi. Nove unità didattiche per parlarne a scuola”.
    
I RISULTATI -  Tra i risultati positivi che abbiamo ottenuto e che abbiamo raccontato negli ultimi anni ai nostri lettori ci sono:
-   
la sempre efficace procedura dell’opposizione alle dimissioni imposte illegittimamente da ospedali e da case di cura private agli adulti e agli anziani affetti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, necessitanti ancora di cure sanitarie o socio-sanitarie: iniziativa a tutela dei diritti che ha sempre garantito la continuità terapeutica;
-  
le iniziative per combattere le illegittime richieste dei Comuni e delle Istituzioni di contributi economici ai pazienti ricoverati e ai loro familiari;
-  
le sentenze dell’Autorità giudiziaria contro i provvedimenti che ledono i diritti delle persone malate o con disabilità invalidante e non autosufficienza; segnaliamo in proposito la positiva recente sentenza n. 156/2015 del Tar del Piemonte che ha riaffermato che le prestazioni socio-sanitarie domiciliari di «aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona» per le persone non autosufficienti, anche svolte da persone diverse dall’operatore socio-sanitario «ad es. assistente familiare, badante, familiari medesimi, ecc.» sono Livelli essenziali di assistenza (Lea), quindi diritti esigibili che non possono essere negati, tantomeno col pretesto della scarsità delle risorse economiche;
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analoghe valide sentenze sul diritto al ricovero della persona non autosufficiente non curabili a domicilio e alla frequenza dei centri diurni da parte di soggetti con disabilità intellettiva o con autismo grave e limitata o nulla autonomia;
-  
difesa delle esigenze fondamentali di vita dei minori privi dell’indispensabile sostegno familiare;
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le Petizioni popolari nazionali per il finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (conclusa nel 2013 con la positiva Risoluzione 8-00191 dell’11 luglio 2012 approvata all’unanimità dalla commissione affari sociali della Camera dei Deputati) e per il riconoscimento del diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari e di provvedimenti volti al sostegno dei congiunti che volontariamente accolgono a casa loro persone malate o colpite da gravi handicap (la raccolta di adesioni e firme è in corso fino al 31 dicembre del 2015).
    I TEMI - Prospettive assistenziali, spesso e su moltissime delicate questioni l’unico baluardo informativo a difesa delle esigenze e dei diritti dei soggetti più deboli, ha affrontato nei numeri pubblicati nell’anno appena trascorso questioni problematiche come il Patto per la salute 2014-2016, che contiene discriminazioni tra i malati denunciate dalla rivista per prima a livello nazionale; le proposte di legge presentate in Parlamento, sul tema del cosiddetto “dopo di noi” e in merito agli interventi per le persone non autosufficienti, che omettono i necessari riferimenti alle leggi vigenti, negando i diritti di queste persone; l’introduzione del nuovo Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), la storia del Volontariato dei diritti.


NOTIZIE n. 36  del  4 febbraio 2015

CURE DOMICILIARI: IL TAR DEL PIEMONTE DÀ RAGIONE ALLE ASSOCIAZIONI DEL CSA E ANNULLA LE NEGATIVE DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 25 E 26/2013 E 5/2014
CONFERMATO CHE LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI FORNITE DA BADANTI E  VOLONTARIAMENTE DA FAMILIARI DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
SONO LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA) - SI TRATTA DI DIRITTI CHE NON POSSONO ESSERE NEGATI, NEMMENO COL PRETESTO DELLE RISTRETTEZZE DI BILANCIO O DEL RISANAMENTO DEL DEBITO SANITARIO -

Diritto alle cure socio-sanitarie domiciliari per le persone malate e/o colpite da disabilità invalidante e non autosufficienza, ottime notizie arrivano dal Tar del Piemonte. Con la sentenza 156/2015, depositata il 29 gennaio 2015, il Tribunale amministrativo del Piemonte ha accolto il ricorso delle associazioni Aps (Associazione promozione sociale), Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) e Utim (Unione per la tutela dei disabili intellettivi), aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, dell’Angsa Torino (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) e del Gva Acqui (Gruppo volontariato assistenza handicappati ed emarginati) contro le delibere della Giunta regionale del Piemonte n. 25 e 26/2013 e 5/2014, provvedimenti che sono stati annullati dalla sentenza nelle parti sostanziali.
Le delibere erano state impugnate perché lesive del diritto esigibile alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari di «aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona» per gli anziani malati cronici non autosufficienti, per le persone colpite da morbo di Alzheimer o altre forme di demenza senile e da disabilità invalidante e non autosufficienza. «Secondo la Regione resistente – ha osservato il Tar nella sentenza – le parole “assistenza tutelare alla persona” si riferirebbero unicamente all’assistenza fornita da operatori in possesso di una specifica formazione professionale, quindi da infermieri o da operatori socio-sanitari: pertanto, la quota a carico del Servizio sanitario non coprirebbe le prestazioni che siano rese da operatori non professionali, con conseguente loro riconduzione negli “extra Lea” e soppressione delle provvidenze economiche fin qui garantite (e loro integrale accollo al comparto assistenziale: utenti e/o Comuni)».
In sostanza, classificando illegittimamente come “extra lea” tali prestazioni domiciliari, garantite attraverso gli assegni di cura, la Regione Piemonte le aveva negate come diritti, spostando il loro finanziamento sul comparto assistenziale, quindi regolato da criteri di discrezionalità e beneficienza, legato alla disponibilità di risorse stanziate.

Invece, il Tar ha confermato che le «prestazioni fornite da persone prive di un attestato professionale (e quindi diverse dall’operatore sanitario: ad es., assistente familiare, badante, familiari medesimi, ecc.), finalizzate ad assistere il paziente non autosufficiente nei vari momenti della sua vita domiciliare» sono «da ricondurre ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), con conseguente mantenimento del 50% del loro costo a carico del Servizio sanitario nazionale».
Questa posizione, da sempre sostenuta dalle associazioni ricorrenti e riconosciuta pienamente legittima con la sentenza 156/2015, era già stata espressa nella sentenza 326/2013 del Tar del Piemonte (pur assolutamente negativa sul tema delle contribuzioni economiche richieste ai parenti) che aveva confermato il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle persone con disabilità – e poiché le norme sui Lea sono identiche, anche per gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile – alle prestazioni di «assistenza domiciliare».

La sentenza 156/2015 affronta anche il tema della salvaguardia dei diritti esigibili, in contrasto con
«le esigenze della finanza pubblica» che non possono portare a «comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» e diritto primario e fondamentale ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione.

Osserva il Tar: «Se davvero l’esecuzione del programma di solidarietà sancito in Costituzione (e ormai avviato anche dalla legge che ha previsto i Lea) incontra ostacoli di natura economico-finanziaria per l’obiettiva carenza di risorse stanziabili (vieppiù nello scenario di una Regione sottoposta a piano di rientro dai disavanzi della spesa sanitaria, come il Piemonte), il rimedio più immediato non è la violazione dei Lea ma una diversa allocazione delle risorse disponibili, che spetta alle singole amministrazioni (nel caso, alla Regione) predisporre in modo tale da contemperare i vari interessi costituzionalmente protetti che demandano realizzazione».
Non è insomma lecito, né invocando l’indisponibilità di risorse, né accordi di rientro dal deficit, negare i Lea e quindi anche «le prestazioni di aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona».

Già con l’ordine del giorno 1090 approvato all’unanimità dal Consiglio regionale della Regione Piemonte il 24 settembre 2013 e richiamato costantemente dai ricorrenti nei loro appelli alla Regione affinché ritirasse le delibere oggi annullate, s’impegnava la  Giunta  regionale  a chiedere al Governo uno stanziamento aggiuntivo a favore del Fondo sanitario nazionale per  le  prestazioni  da  fornire  alle  persone  non  autosufficienti  e  per  l'abbattimento  delle  liste  d'attesa, e uno stanziamento annuale continuativo per il Fondo delle non autosufficienze, da  destinare  esclusivamente  ai  Comuni  per  la  loro  funzione  integrativa.  Tali richieste –  ci risulta    non  sono  mai  state  portate  al  Governo.

Oggi, sulla scorta della sentenza n. 156/2015 e dell’ordine del giorno approvato anch’esso all’unanimità dal Consiglio regionale del Piemonte n. 142 del 18 dicembre 2014 che chiedeva il superamento delle delibere annullate (come di quelle sulle prestazioni socio-sanitarie residenziali, ancora in giudizio al Consiglio di Stato), occorre con la massima urgenza che la Regione chieda le necessarie risorse al Governo e applichi, per le prestazioni socio-sanitarie domiciliari, la legge regionale 10/2010.
Le motivazioni della sentenza n. 156/2015 dovrebbero costituire per la Giunta della Regione Piemonte la base per l’effettiva promozione delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti, consentendo da un lato a questi nostri concittadini, colpiti da malattie o disabilità o autismo e da non autosufficienza, condizioni di vita migliori e più dignitose e nello stesso tempo realizzando consistenti riduzioni delle spese regionali (come previsto anche dalla Petizione popolare nazionale per il diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari per le persone non autosufficienti previste dai Lea, lanciata da un nutrito Comitato promotore di associazioni guidato dalla Fondazione promozione sociale onlus, petizione di cui è in corso la raccolta di adesioni e firme fino al 31 dicembre 2015 – per informazioni: www.fondazionepromozionesociale.it).

NOTIZIE n. 35  del  15 dicembre 2014

1) Il 30 novembre 2014 è stato approvato alla Camera dei Deputati l’allegato ordine del giorno 9/02679-bis-A/088 a firma dell’On. Galgano che, premesse tutte le osservazioni negative relative alle disposizioni discriminanti e anti-costituzionali del Patto per la salute 2014-2016 impegna il Governo a «valutare l’opportunità, tenendo conto della Risoluzione n. 8-00191 (approvata all’unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati l’11 giugno 2012), di adottare in breve termine le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie previste dai Livelli essenziali di assistenza (Lea) alle persone con morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l’erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali». Vi chiederemmo di diffondere tale documento e di rilanciare le iniziative contro i pessimi provvedimenti contenuti nel Patto per la salute 2014-2016.

 2) Oggetto: “Guida sul diritto alle cure socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone affette dal morbo di Alzheimer e dei soggetti colpiti da altre forme di demenza senile” inserito nelle 400 mila copie del mensile a diffusione nazionale 50&Più.

Segnaliamo alla Vostra attenzione che nelle 400 mila copie del n. 12, 2014 del mensile a diffusione nazionale 50&Più è stato pubblicato l’inserto di cui all’oggetto. Si tratta di un’iniziativa estremamente importante per quanto riguarda l’informazione sul diritto esigibile alle prestazioni socio-sanitarie delle persone non autosufficienti. Confidiamo vivamente nella vostra collaborazione per l’ulteriore massima diffusione possibile dell’inserto, il cui testo è reperibile sul sito www.fondazionepromozionesociale.it, in modo che le persone malate e non autosufficienti ricevano le prestazioni socio-sanitarie di cui hanno indifferibile esigenza e il pieno diritto e nello stesso tempo i loro famigliari non siano costretti a sostenere spese per le loro cure, spesso di importo molto rilevante.

Alleghiamo anche il volantino informativo dell’Utim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, le cui indicazioni sono estremamente importanti anche per le persone con autismo.


NOTIZIE n. 34  del  3 dicembre 2014

Inviamo di seguito aggiornamenti sui ricorsi e testo dell'articolo in uscita su Prospettive assistenziali.

1. Aggiornamenti sui ricorsi:

  • Ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla Regione contro la sentenza del Tar Piemonte 199/2014 – delibere della Regione Piemonte sulle prestazioni socio-sanitarie residenziali (Dgr 45/2012 e 14 e 85/2013): si è tenuta l’udienza il 13 novembre 2014 a Roma, attendiamo la sentenza.
  • Ricorso al Tar del Piemonte contro le delibere sulle prestazioni socio-sanitarie domiciliari (Dgr 25 e 26/2013 e 5/2014): il Tar ha emesso il 23 ottobre 2014 le ordinanze 402 e 403/2014 (relative ai ricorsi di associazioni ed enti locali - Comune di Torino compreso) nelle quali fissa l’udienza di merito al 14 gennaio 2015.
  • Ricorso al Tar del Lazio contro il nuovo Isee (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159 del 5 dicembre 2013, la cui entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 2015): nell’udienza del 19 novembre i giudici hanno deciso di andare alla decisione di merito sulla questione, anche in questo caso siamo in attesa della sentenza. Importante: fino al 31 dicembre 2014 resta comunque in vigore l’Isee attuale (decreto legislativo 109/1998, così come modificato dal decreto legislativo 130/2000).

2. E' qui scaricabile l’articolo, in uscita sul numero 188/2014 della rivista Prospettive assistenziali “Ingannevoli dirottamenti dei finanziamenti statali destinati alle persone non autosufficienti e strumentale definizione delle disabilità gravissime”. Sarebbe importante che Voi verifichiaste sui Vostri territori se avviene il medesimo dirottamento di risorse, in modo da prendere posizione contro di esso.

Restando in attesa dei vostri riscontri, vi salutiamo cordialmente.

 p. Il Comitato promotore, La Segreteria 


NOTIZIE n. 33 del  14  novembre 2014

1) FONDI SANITARI OBBLIGATORI E COMPLEMENTARI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

 L’11 novembre 2014 è stata inviata la comunicazione qui di seguito riportata ai Ministri e Sottosegretari della salute, delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze, al presidente della Conferenza Stato Regioni, al Presidente dell'Anci, alle Segreterie nazionali dei Sindacati pensionati e alle associazioni Fish, Fand, Aisla, Comitato 16 novembre.      
Nel recente dibattito sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze 2015, nulla è stato detto, né dalle Istituzioni, né purtroppo dalle associazioni di persone malate e/o con disabilità, dei consistenti oneri - ad integrazione e non sostitutivi a quelli stanziati dal Fondo per le non autosufficienze, destinato ai Comuni - che per legge devono essere previsti nel Fondo sanitario nazionale. Queste risorse devono coprire la parte più consistente delle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali per le persone colpite da malattia e/o handicap invalidante grave e da non autosufficienza (oltre un milione di nostri concittadini). Si tratta, secondo le nostre stime, di almeno 1 miliardo e 200 mila euro di risorse! Ecco il testo della lettera, che vi preghiamo di condividere e rilanciare:

Oggetto: FONDI SANITARI OBBLIGATORI E COMPLEMENTARI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE:  ECCO LE RISORSE (ALMENO 1,2 MILIARDI DI EURO) DA DESTINARE PER IL 2015 IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI ALLE PERSONE MALATE E/O CON DISABILITÀ GRAVI E NON AUTOSUFFICIENZA E CHE OCCORRE PRETENDERE DALLE ISTITUZIONI

            Lo scrivente Csa - Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base invia questo messaggio come appello per le urgenti iniziative volte ad ottenere che, com’è previsto dalle leggi vigenti, alle persone colpite da patologie e/o da disabilità invalidanti e da non autosufficienza vengano erogati non solo i finanziamenti del Fondo per le non autosufficienze ma anche quelli, molto più consistenti, del Fondo sanitario nazionale.

            I Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002) stabiliscono che sono obbligatoriamente a carico del Fondo sanitario nazionale oltre agli oneri relativi alle prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative a domicilio, semiresidenziali e residenziali, anche i seguenti oneri:

 50% del costo dell’assistenza programmata a domicilio per quanto concerne le «prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona»;

 70% delle «prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio-riabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi» e cioè per la frequenza di centri diurni;

 70% delle «prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale» per disabili gravi. Se si tratta di «disabili privi di sostegno familiare» l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale è del 40%;

 50% delle «prestazioni terapeutiche, di recupero e di mantenimento funzionale delle abilità per gli anziani non autosufficienti in regime semiresidenziale, ivi compresi interventi di sollievo», nonché nei casi di «regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo»;

40% delle «prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in strutture a bassa intensità residenziale» per le persone con problemi psichiatrici. Per le «prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative in regime residenziale» delle persone con problemi psichiatrici, la Sanità interviene nella misura del 100% dei costi.

Contributi a carico degli utenti

            Per la parte non coperta dal Fondo sanitario nazionale gli utenti devono contribuire alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali sulla base delle loro personali risorse economiche (redditi e beni) dedotti gli eventuali oneri relativi agli obblighi di legge (ad esempio per il mantenimento del coniuge o di altre persone a carico) e le franchigie previste dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000; in base alle norme vigenti i parenti degli utenti maggiorenni non sono tenuti a versare alcuna somma.

Oneri a carico dei Comuni

            Per la parte non coperta dal Servizio sanitario nazionale e dagli utenti, devono intervenire i Comuni ai quali sono assegnati in via esclusiva (legge 296/2006, articolo 1, commi 1264 e 1265) le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze.

Illegittimi dirottamenti dei finanziamenti statali

            Ci sono Regioni (a titolo d’esempio Lazio, Lombardia, Umbria e parte del Piemonte) che erogano alle persone non autosufficienti esclusivamente le risorse del Fondo per le non autosufficienze. Occorre, invece, tenere presente che quantificando il costo giornaliero delle prestazioni socio sanitarie domiciliari di «aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona» in euro 60,00 (importo che è molto approssimativo) le Asl devono versare 30 euro. Dei rimanenti 30 se, in base ai propri redditi, l’utente deve contribuire nella misura di 20 euro, i Comuni devono intervenire con i restanti 10. Analoga è la ripartizione dei costi per le prestazioni residenziali.

Quindi, secondo questo calcolo approssimativo, ma esatto nella ripartizione delle competenze (Asl, utente, Comune), così com’è stabilito dalle leggi in vigore, il Fondo sanitario nazionale deve erogare finanziamenti per un importo tre volte più consistente delle somme erogate dai Comuni.

            Ne consegue che se i Comuni devono erogare i 400 milioni ad essi assegnati dal Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2015, le Asl devono contribuire per una somma tre volte superiore e quindi per l’importo di 1 miliardo e 200 milioni di euro per una cifra complessiva di 1 miliardo e 600 milioni di euro. In ogni caso le Asl e i Comuni non possono in nessuna occasione negare le prestazioni con il pretesto della carenza dei finanziamenti occorrenti.

  

2) APPELLO A RENZI E AI PARLAMENTARI CONTRO LE NUOVE TENDENZE EUGENETICHE VERSO LE VITTIME DELLA “CULTURA DELLO SCARTO”

Il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ha inviato il 3 novembre 2014 al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Parlamentari piemontesi la lettera di seguito riportata. Si tratta di questioni estremamente importanti, che riguardano attualmente la condizione di oltre un milione di nostri concittadini, ma in realtà tutti noi per la possibilità che tutti abbiamo di diventare, per esempio, malati cronici non autosufficienti. Anche per un'iniziativa di autotutela, quindi, c'è la necessità di rilanciare questa lettera al Presidente del Consiglio e ai Parlamentari delle vostre Regioni per sollecitarli a prendere provvedimenti urgenti a garanzia del diritto alle prestazioni previste dalla legge per le persone colpite da malattie e/o handicap invalidante grave e non autosufficienza. 

 Oggetto: CONTRASTO ALLE NUOVE TENDENZE EUGENETICHE VERSO GLI “SCARTI” DELLA SOCIETÀ (OLTRE UN MILIONE DI NOSTRI CONCITTADINI COLPITI DA PATOLOGIE E/O DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ E DA NON AUTOSUFFICIENZA) 

Per contrastare le pratiche di selezione sociale realizzate attraverso la sistematica negazione dei diritti per le persone colpite da malattia e/o handicap e non autosufficienza, chiediamo l’attivazione di interventi urgentissimi per:

1) assicurare con la massima celerità possibile le indispensabili prestazioni socio-sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, domiciliari e residenziali garantite dalle leggi vigenti agli anziani malati cronici non autosufficienti, alle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile e agli infermi con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata o nulla autonomia, oltre 1 milione di nostri concittadini;

2) fornire alle persone con handicap intellettivo o con autismo grave gli interventi domiciliari, semiresidenziali e residenziali stabiliti dalle leggi vigenti;

3) erogare alle persone con gravi invalidità, e pertanto impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa, pensioni adeguate alle loro esigenze vitali. L'importo mensile attuale (da fame) è di euro 279,19;

4) garantire alle persone con invalidità gravissima, necessitanti dell'aiuto permanente (24 ore su 24) di una persona, una indennità che compensi le maggiori spese a loro carico rispetto ai cittadini privi di minorazioni. Attualmente l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento è di euro 504,07,  meno di 17 euro al giorno.

 N.B. - In previsione di motivazioni economiche che invochino il pretesto della scarsità delle risorse, alleghiamo una lista di sprechi da sanare e di bacini da cui ricavare risparmi e risorse fresche per la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza.

 1.        GARANTIRE LE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PER GLI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI

Questo Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), che funziona ininterrottamente dal 1970 per il riconoscimento giuridico delle esigenze fondamentali di vita delle persone non autosufficienti (anziani malati cronici, soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile o da rilevanti disturbi psichiatrici o da disabilità o da autismo grave (oltre 1 milione di nostri concittadini) segnala alla Sua attenzione la quotidiana violazione del loro diritto alle prestazioni domiciliari, semiresidenziali (ove necessario) e residenziali dirette alla diagnosi delle loro condizioni di salute, alla definizione degli interventi terapeutici, in primo luogo quelli volti alla massima riduzione possibile della sofferenza, alla prevenzione degli aggravamenti e all'assunzione di tutte le occorrenti iniziative per garantire la miglior possibile qualità della vita a queste persone che sono colpite da gravi patologie e che, anche se inguaribili, devono essere curate senza eccessi terapeutici ma nemmeno – come spesso avviene attualmente – essere abbandonati a loro stessi e i loro congiunti.

Nonostante si tratti di malati veri, quasi sempre impossibilitati ad esprimere le loro esigenze, ma con necessità diagnostiche e curative indifferibili, attualmente in Piemonte sono posti in illegittime e disumane liste di attesa (per mesi e anche per anni) oltre 31mila infermi. Ne consegue che è ipotizzabile che in Italia le persone colpite da patologie o da disabilità gravemente invalidanti e da non autosufficienza in analoga vergognosa situazione di abbandono terapeutico siano oltre 200mila.

Al termine del periodo di acuzie, questi infermi sono quasi sempre – le eccezioni sono rarissime – dimessi dagli ospedali e dalle case di cura private convenzionate, sulla base del barbaro principio secondo cui i malati inguaribili sono anche incurabili. Al riguardo alleghiamo la sconcertante segnalazione pubblicata sulla rubrica Specchio dei Tempi del quotidiano la Stampa in data sabato 11 ottobre 2014.

Tuttavia, in tutti i casi in cui i famigliari sulla base delle leggi vigenti e della consulenza fornita gratuitamente dalla Fondazione promozione sociale onlus (cfr. il sito www.fondazionepromozionesociale.it), inviano 3/4 raccomandate A/R (al Direttore generale dell’Asl e al Sindaco di residenza dell'infermo, nonché al Direttore sanitario della struttura in cui è ricoverato – spesa 20 euro), il malato cronico non autosufficiente non viene dimesso e gli è assicurata la continuità terapeutica senza limiti di durata: dunque il diritto alle cure socio-sanitarie esiste, ma assai sovente viene negato.

 2.        GARANTIRE LE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE PER LE PERSONE CON HANDICAP O AUTISMO IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ

Nonostante le norme vigenti (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e articolo 54 della legge 289/2002) garantiscano alle persone con handicap intellettivo e con autismo grave le necessarie prestazioni domiciliari, semi- residenziali e residenziali (il ricovero era già assicurato dalla legge 6535/1889 e dai regi decreti 773/1931 e 383/1934), la stragrande maggioranza delle Asl dei Comuni sono completamente inadempienti, così come avviene spesso da parte di altre Istituzioni dello Stato, al punto che sono addirittura all’esame della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati le proposte di legge n. 698, 1352, 2205, 2456 e 2578 fondate sulla falsità: infatti omettono di segnalare la presenza delle leggi in vigore che stabiliscono i diritti pienamente ed immediatamente esigibili. Sarebbe come se qualche parlamentare decidesse presentare proposte di legge sulla scuola senza tener conto dell’obbligo scolastico, o sulle procedure elettorali, senza tener conto della piena vigenza del diritto di voto! Altri disegni di legge (Senato n. 72, 164, 181, 292, 680 e 940 e Camera dei Deputati n. 142, 685, 696, 697, 728, 756, 1110, 1323 e 1348) sono basati sulla stessa ingannevole omissione.

Il patto per la salute 2014-2016: nuove tendenze eugenetiche per gli “scarti” della società?

Il Governo e le Regioni hanno approvato il 10 luglio 2014 un provvedimento denominato “Patto per la salute 2014-2016” concernente le prestazioni di competenza del Servizio sanitario nazionale in cui all’articolo 6 “Assistenza socio-sanitaria” viene stabilito che le relative prestazioni «sono effettuate nei limiti delle risorse previste» e che «le Regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l’integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell’età evolutiva, dell’assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle Asl ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per l’erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle risorse programmate per il Servizio sanitario regionale e per il Sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze».

L’abdicazione del diritto alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in favore delle sole esigenze di bilancio ha già portato nella storia ad aberrazioni ed orrori. A titolo di esempio richiamiamo un brano tratto dal monologo “Ausmerzen – Vite indegne di essere vissute” di Marco Paolini, che ripercorre la messa in opera su vasta scala dei principi dell’Eugenetica, attuata in Germania sotto il nazismo.

Lo scopo dichiaratamente perseguito di tale pratica e azione politica era quello di conseguire un risparmio nei conti dello Stato, all’indomani della crisi mondiale del 1929, eliminando centinaia di migliaia di persone considerate improduttive (disabili, indigenti, alcolizzati, malati cronici…).

Uno dei documenti ufficiali citato dall’artista, così recita: «È stato calcolato che fino al primo settembre 1941 sono stati “disinfettati” 70.273 pazienti. Calcolando un costo giornaliero di 3,50 marchi, abbiamo fatto risparmiare 4.781.339,72 chili di pane, 19.754.325,27 chili di patate e poi marmellata, margarina, caffè, zucchero, farina, carne, tabacco. […] Lo chiamavano progetto T4: si trattava di concedere l’eutanasia a tutti quelli considerati mangiatori a spese dello Stato».

Papa Francesco, che ha stigmatizzato la distruttiva «cultura dello scarto», ha anche affermato, durante la Settimana sociale dei cattolici italiani svoltasi nel 2013, che «un popolo che non si prende cura degli anziani e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché maltratta la memoria e la promessa».

3.        EROGARE UNA PENSIONE DI INVALIDITÀ ADATTA ALLE ESIGENZE VITALI

Alle persone con invalidità in situazione di gravità, che certamente e definitivamente non sono in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa, lo Stato eroga (anno 2014) la pensione da fame di euro 279,19 mensili, con la quale dovrebbero alimentarsi, vestirsi, pagare l'affitto e provvedere alle loro altre esigenze vitali.

Si tenga presente che al compimento del 60º anno di età la pensione di invalidità è sostituita dall’assegno sociale il cui importo mensile (anno 2014) è di euro 636,83.

L’assoluta inadeguatezza e illogicità della pensione di invalidità, per come è erogata nell’esiguo importo odierno, è palese anche dal confronto con l’assegno sociale: non si capisce infatti il principio per cui una persona con invalidità grave, non in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, debba ricevere meno dallo Stato proprio nel periodo di vita in cui generalmente deve affrontare più spese.

Si richiede pertanto che per le persone infrasessantenni con invalidità grave venga almeno erogato l’importo stabilito per l’assegno sociale.

 4.        TRIPLICARE L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PER LE PERSONE NON IN GRADO DI COMPIERE AUTONOMAMENTE GLI ATTI QUOTIDIANI DELLA VITA

L’attuale (anno 2014) importo mensile dell'indennità di accompagnamento, versata agli invalidi totali (100%) è di euro 504,07. Questa somma può essere accettabile per coloro che sono «nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore», come da legge 18/1980, e sono in grado di svolgere attività lavorative.

È invece assai allarmante che lo stesso importo mensile venga erogato dallo Stato alle persone che abbisognano «di un’assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita», come da succitata legge 18/1980, spesso nemmeno in grado di manifestare le proprie esigenze vitali. Per queste persone con disabilità totale, e quindi non autosufficienti, curati a domicilio che necessitano di essere alzate, vestite, alimentate spesso mediante imboccamento, pulite (sovente soffrono di doppia incontinenza), l’indennità di accompagnamento dovrebbe essere almeno triplicata  (da 504,07 a 1.500 euro mensili) consentendo in tal modo ai loro congiunti di poter continuare ad accoglierli a casa loro, evitando il ricovero le cui rette mensili oscillano da 4.500 euro a 6.000 euro al mese. Da tener presente che l'importo di 1.500 euro al mese corrisponde a 50 euro al giorno per prestazioni da assicurare 24 ore su 24.

 APPELLO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E AI PARLAMENTARI PIEMONTESI

Mentre confidiamo che il Presidente del Consiglio dei Ministri assuma con la massima sollecitudine possibile i necessari e urgenti provvedimenti per fare fronte ai sopra illustrati problemi di giustizia sociale, chiediamo ad ognuno dei Parlamentari del Piemonte di sostenere le richieste fin qui precisate, che rientrano fra le istanze dell’allegata Risoluzione 8-00191 approvata all’unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati l’11 luglio 2012.

 

Allegati:
Lista sprechi e risorse da recuperare; Lettera inviata al Commissario per la revisione della spesa, Carlo Cottarelli, in data 23 gennaio 2014; Lettera Specchio dei Tempi 11 ottobre 2014; Risoluzione 8-00191 Commissione affari sociali 11 luglio 2012


NOTIZIE n. 32 del 4 novembre 2014

URGENTISSIMA MOBILITAZIONE PER LA MODIFICA DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' E DEL PATTO PER LA SALUTE CARATTERIZZATI DA ALCUNE TENDENZE EUGENETICHE VERSO GLI “SCARTI” DELLA SOCIETÀ (OLTRE UN MILIONE DI NOSTRI CONCITTADINI COLPITI DA PATOLOGIE E/O DISABILITÀ IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ E DA NON AUTOSUFFICIENZA) – MESSAGGIO IMPORTANTISSIMO

  Il Disegno di legge n. 2679 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (disegno di legge di stabilità 2015) presentato dal Governo dà attuazione con l'articolo 39 al Patto per la salute 2014-2016 contro il quale dieci organizzazioni (alcune aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, le altre aventi sede nelle città di Milano, Firenze e Perugia) hanno presentato ricorso, ricorso che verrebbe completamente vanificato dall’approvazione del suddetto disegno di legge.

 Ricordiamo che nel Patto per la salute 2014-2016 all'articolo 6 "Assistenza socio-sanitaria" viene stabilito che le relative prestazioni «sono effettuate nei limiti delle risorse previste» e che «le Regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l’integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell’età evolutiva, dell’assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle Asl ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per l’erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle risorse programmate per il Servizio sanitario regionale e per il Sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze».

Emendamento - È quindi necessario che le associazioni e organizzazioni prendano posizione per la modifica del disegno di legge di stabilità 2015, informando e sensibilizzando i Parlamentari di riferimento del proprio territorio ed i rappresentanti delle altre istituzioni (Anci, Conferenza Stato Regioni…) per la presentazione degli opportuni emendamenti che sopprimano le disposizioni di cui sopra dal Patto per la salute 2014-2016 e cancellino quindi l’inaccettabile discriminazione tra malati e negazione dei diritti che esso introduce.

 Esempio di emendamento - Questo il possibile testo dell’emendamento da inserire nel disegno di legge 2679: «Sono soppressi i commi 1, 2 e 8 dell’articolo 6 del Patto per la Salute 2014-2016 come da intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014».

 Pretesto carenza di risorse - Per rispondere alla questione della carenza delle risorse, che prevedibilmente verrà posta dai vostri interlocutori, è possibile prendere spunto dall’allegata lista di sprechi da sanare e risorse da reperire, ricordando che siamo comunque di fronte a prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), pertanto diritti incomprimibili, anche di fronte ad esigenze di bilancio.

Scadenza ravvicinatissima - Segnaliamo che, da notizie giunte dai Parlamentari, la scadenza per la presentazione di emendamenti è ravvicinatissima (si tratta di pochi giorni), pertanto è urgentissimo che le sollecitazioni siano inviate, e ricevano risposta, entro tale termine!

 


NOTIZIE n. 31 del 19 settembre 2014

Come anticipato in “Notizie - n. 28”  del 9 luglio scorso, il “Patto per la salute 2014-2016” – approvato da Governo e Regioni il 10 luglio 2014 – stabilisce all’articolo 6 (“Assistenza socio-sanitaria”) che le relative prestazioni «sono effettuate nei limiti delle risorse previste» e che «le Regioni disciplinano i principi e gli strumenti per l’integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell’età evolutiva, dell’assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle Asl ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per l’erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle risorse programmate per il Servizio sanitario regionale e per il Sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze».

Si tratta di misure che introducono una inaccettabile discriminazione tra soggetti malati – oltre un milione di nostri concittadini –  vincolando l’erogazione delle prestazioni per le persone citate alle risorse stanziate, in contrasto con le leggi in vigore (legge n. 833/1978, Livelli essenziali di assistenza stabiliti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002).

Pertanto, per contrastare il provvedimento che discrimina i malati è necessario presentare ricorso al Tar del Lazio. Il ricorso si può presentare entro il 25 di ottobre p.v.

Le associazioni Aps, Ulces e Utim, aderenti al Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), si sono attivate e presenteranno ricorso studio dell’avvocato Roberto Carapelle - Via San Pio V, 20, 10125 Torino, tel. 011.6692848 e 011.6698858.

 Estendiamo l’invito a prendere posizione contro il Patto per la salute anche ad altre associazioni ed organizzazioni, associandosi al ricorso delle organizzazioni del Csa (contattando lo studio Carapelle per i necessari adempimenti formali), oppure presentando ricorso autonomamente.

Si tratta, com’è chiaro dalle premesse, di una causa importantissima a difesa del diritto alle cure e contro ogni discriminazione delle persone colpite da patologie e/o handicap e non autosufficienza, pertanto auspichiamo che anche Voi vogliate ricorrere contro il provvedimento.

In allegato trovate: la nota che abbiamo inviato al nostro Avvocato per il ricorso contro il Patto per la salute 2014-2016.


 


NOTIZIE n. 30 del 10 settembre 2014

 QUESTIONARIO

Abbiamo bisogno della Vostra collaborazione per poter adeguare le nostre iniziative alle esigenze e ai diritti dei soggetti con handicap intellettivo grave e gravissimo, degli individui colpiti da autismo, degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone colpite da morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile e degli infermi con rilevanti disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia.

Il Vostro aiuto è altresì molto utile per le attività svolte a difesa delle persone con gravi difficoltà alle quali le istituzioni negano le prestazioni dovute o le rinviano in contrasto con i bisogni del soggetto coinvolto.

 

Diritti esigibili

Come abbiamo più volte segnalato, alle persone sopra indicate le Asl sono obbligate a fornire le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali in base ai Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” (Lea) le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002.

Per le persone malate croniche non autosufficienti  i diritti sanciti dai Lea erano già in vigore ai sensi della legge 833/1978, istituiva del Servizio sanitario nazionale. Infatti l’articolo 2 di questa legge stabiliva e stabilisce tuttora che il Servizio sanitario nazionale deve assicurare  «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» e deve altresì provvedere «alla tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione». I diritti delle persone non autosufficienti (disabili, anziani, soggetti con demenza senile o con gravi disturbi psichiatrici) sono stati confermati anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013.

Grati della Vostra collaborazione, Vi preghiamo di compilare l'allegato questionario (5 punti).

  

1) - QUESTIONARIO - Per le persone con handicap intellettivo o colpite da autismo

1. Per le persone con handicap intellettivo o colpite da autismo

a) qual è l’ambito territoriale in cui intervenite?

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b) nella Vostra zona di intervento sono attuati i sopracitati diritti:

- alle prestazioni domiciliari?

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……………………………………………………………………………………………..

- alla frequenza del centro diurno?

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- all’accoglienza in una comunità alloggio parafamiliare di 8/10 posti al massimo?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- al ricovero in un istituto?

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……………………………………………………………………………………………..

c) le prestazioni di cui sopra sono assicurate:

- dall’Asl?

……………………………………………………………………………………………..

- dal Comune?

……………………………………………………………………………………………..

d) l’utente deve versare una somma:

- per la frequenza del centro diurno dell’importo mensile di euro…………..

- per l’accoglienza in una comunità alloggio dell’importo mensile di euro………….

- per il ricovero in un istituto per l’importo mensile di euro…………

Altre Vostre considerazioni:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

2) - QUESTIONARIO  - Per gli anziani malati cronici non autosufficienti  e per le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senili

1. Per gli anziani malati cronici non autosufficienti  e per le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile

a) qual è l’ambito territoriale in cui intervenite?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

b) nella Vostra zona di intervento sono attuati i sopracitati diritti:

- alle prestazioni domiciliari?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- alla frequenza del centro diurno?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- all’accoglienza in una comunità alloggio parafamiliare di 8/10 posti al massimo?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- al ricovero in un istituto?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

c) le prestazioni di cui sopra sono assicurate:

- dall’Asl?

……………………………………………………………………………………………..

- dal Comune?

……………………………………………………………………………………………..

d) fornite consulenza in merito all’opposizione alle dimissioni da ospedali e da case di cura di anziani malati cronici non autosufficienti e di persone con demenza senile nei casi in cui per qualsiasi motivo non sono praticabili le prestazioni domiciliari?

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- Se sì, quanti casi avete registrato nell’ultimo anno?

……………………………………………………………………………………………..

- Hanno avuto epilogo positivo (corretta erogazione delle prestazioni socio-sanitarie come previste dai Lea)?

……………………………………………………………………………………………..

e) l’utente deve versare una somma:

- per la frequenza del centro diurno dell’importo mensile di euro…………..

- per l’accoglienza in una comunità alloggio dell’importo mensile di euro……..

- per il ricovero in un istituto per l’importo mensile di euro…………

- per il ricovero in una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale, per l’importo di euro…..

Altre Vostre considerazioni:

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3) - QUESTIONARIO - Per le persone con gravi disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia

1. Per le persone con gravi disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia

a) qual è l’ambito territoriale in cui intervenite?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

b) nella Vostra zona di intervento sono attuati i sopracitati diritti:

- alle prestazioni domiciliari?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- alla frequenza del centro diurno?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- all’accoglienza in una comunità alloggio parafamiliare di 8/10 posti al massimo?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- al ricovero in una casa di cura?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- al ricovero in un istituto?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

c) le prestazioni di cui sopra sono assicurate:

- dall’Asl?

……………………………………………………………………………………………..

- dal Comune?

……………………………………………………………………………………………..

d) l’utente deve versare una somma:

- per la frequenza del centro diurno dell’importo mensile di euro…………..

- per l’accoglienza in una comunità alloggio dell’importo mensile di euro………..

- per il ricovero in un istituto per l’importo mensile di euro…………

Altre Vostre considerazioni:

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4) - Secondo le Vostre esperienze e disponibilità, che iniziative potete intraprendere in merito alla Petizione popolare nazionale riguardante il finanziamento dei Lea per sollecitare il Parlamento e il Governo ad erogare i necessari finanziamenti aggiuntivi, come previsto anche dalla allegata Risoluzione n. 8-00191 approvata all’unanimità l’11 luglio 2012 dalla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati:

a) al Fondo sanitario nazionale per le attività di competenza delle Asl?

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b) al Fondo per le non autosufficienze per gli interventi di competenza dei Comuni?

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5) - Secondo le Vostre esperienze e disponibilità, che iniziative potete intraprendere per la raccolta delle adesioni di personalità e di organizzazioni pubbliche e private in merito alla Petizione popolare nazionale (di cui sono in atto le relative iniziative fino al 31 dicembre 2015) volte ad ottenere dal Parlamento, dal Governo e dalle Regioni provvedimenti per l’attuazione dei già vigenti diritti esigibili alle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti nonché per il riconoscimento della priorità di detti interventi e per adeguati finanziamenti

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 Grazie della collaborazione.


 

Notizie - n. 29  del 12 agosto 2014

 Il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) ha lanciato la petizione on-line: “Per l’applicazione dei diritti vigenti delle persone con disabilità: contro la pericolosissima negazione dei Lea”.  La Petizione, che Vi invitiamo a diffondere, si può sottoscrivere collegandosi al seguente collegamento: https://www.change.org/it/petizioni/parlamentari-della-camera-dei-deputati-per-l-applicazione-dei-diritti-vigenti-delle-personecon-disabilit%C3%A1-contro-la-pericolosissima-negazione-dei-lea

Il testo della Petizione è il seguente:

«Come noto, oggi, in base ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) definiti dal Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (articolo 54 della legge 289/2002), Asl e Comuni sono tenuti ad erogare le prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali per le persone con disabilità grave, che già attualmente vengono fornite.

Purtroppo sono state presentate alla Camera dei Deputati, e sono in discussione presso la Commissione affari sociali della Camera, quattro proposte di legge sul tema dell’“assistenza delle persone affette da disabilità grave e prive del sostegno famigliare” che omettono colpevolmente le citate leggi esistenti e in esse manca, aspetto gravissimo, ogni riferimento ai Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (Lea). Si tratta delle proposte di legge n. 698, 1352, 2205 e 2456 che prevedono anche erogazioni di ingenti risorse (150-300 milioni di euro all'anno) destinate ai privati. Tali provvedimenti devono essere bloccati, nell’interesse e a tutela dei diritti di decine di migliaia di persone con disabilità grave e delle loro famiglie.

Le contestate proposte di legge, non richiamando i Lea, disinformano migliaia di cittadini in ansia per il “dopo di noi” dei loro figli con disabilità e inducono proprio loro, nella loro debolezza, a dipendere dalla decisione discrezionale dei privati, anziché contare sul diritto. Privati che, come già è accaduto, continua ad accadere ed è facile che accadrà ancora, dopo aver usufruito di importanti contributi pubblici per realizzare una struttura potranno scegliere autonomamente a chi fornire le prestazioni e a chi no.

 La mancata attuazione in molte parti d’Italia della normativa sui Lea non deve incentivare iniziative che, omettendo i diritti delle persone con disabilità, sostengono con consistenti risorse pubbliche i privati senza garanzie di universalità nell’accesso alle prestazioni e sono foriere di gestioni clientelari del potere.

Per la concreta attuazione dei Lea – le cui norme valgono in modo esattamente identico anche per gli anziani malati cronici non autosufficienti, le persone colpite da morbo di Alzheimer o altre forme di demenza senile, persone con rilevanti problemi psichiatrici e limitata nulla autonomia – chiediamo che venga dato corso concreto alla Risoluzione 8-00191 approvata all’unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera l’11 luglio 2012 che chiede al Governo di approvare i necessari  stanziamenti affinché Asl e Comuni garantiscano, in base all’effettivo fabbisogno (valutato dalle competenti Commissioni) innanzitutto il diritto alle prestazioni domiciliari; la frequenza di un centro diurno, che ha dimostrato di essere una valida alternativa al ricovero; l’inserimento in comunità alloggio quando la famiglia non è più in grado di provvedere al proprio congiunto colpito da patologia e/o da grave handicap e da non autosufficienza».

 

2)   Ricordiamo a tutti la necessità di proseguire nella raccolta firme per la Petizione popolare nazionale per le cure socio-sanitarie domiciliari previste dai Lea, il cui termine è stato spostato al 31 dicembre 2015 e di diffondere le notizie riguardanti i diritti già attualmente esigibili stabiliti  dalla legge 833/1978 e dai Lea (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” –  Lea – le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002) a favore dei soggetti con disabilità intellettiva grave, degli anziani malati cronici non autosufficienti, delle persone colpite da morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile e di coloro  che sono affetti da disturbi psichiatrici.

  


Notizie - n. 28  del 9 luglio  2014

 

1) Vi scriviamo molto allarmati dalla lettura del testo della bozza di Patto per la salute 2014-2016, la cui approvazione potrebbe avvenire già questa settimana.

Vi alleghiamo la breve nota (lo stralcio della bozza del Patto cui si fa riferimento è consultabile sul sito alla sezione News) che abbiamo inviato al Presidente della Repubblica e al Governo evidenziando l'inaccettabile discriminazione che il documento così com'è pone in essere.
Infatti, il testo prevede che le prestazioni socio-sanitarie siano effettuate «nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente». Questa prescrizione varrebbe in particolare per le aree della «non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale [...], dell'assistenza ai minori e delle dipendenze».

Vi invitiamo pertanto a condividere l'allarme lanciato dal Csa – anche rilanciando lo stesso testo ai Vostri contatti a nome delle Vostre associazioni – ed a prendere analoghi provvedimenti, in tempi rapidissimi, data la prossima approvazione del Patto stesso.

 2)   Uniamo il messaggio e la nota inviata agli indirizzi riportati in merito all'incontro del 16 giugno scorso nel quale non sono stati considerati i diritti vigenti delle persone non autosufficienti. Uniamo anche il resoconto dello stesso incontro (da Superando.it). Vi invitiamo a rilanciare il messaggio diffondendolo a tutti i Vostri contatti e invitando loro a fare altrettanto, oltre ad adoperarsi per la concreta attuazione dei Lea - Livelli essenziali di assistenza, a partire dall'attuazione di quanto stabilito dalla allegata Risoluzione n. 8-00191 approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati l’11 luglio 2012, in quanto sono in grave pericolo i diritti pienamente esigibili e concretamente ottenibili sanciti dai Lea.

 3)  L’Utim – Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva ha lanciato sul sito Change.org la petizione: “La raccolta firme per il “Dopo di noi” avviata dall’On. Argentin inganna i cittadini”. Anche in questo caso, vi invitiamo a diffondere l’informazione tra i vostri conoscenti e amici, chiedendo loro di sottoscrivere la petizione (ci vuole un minuto!) e di fare altrettanto. Link alla Petizione:
http://www.change.org/it/petizioni/on-pietro-grasso-la-raccolta-delle-firme-per-il-dopo-di-noi-avviata-dall-on-argentin-inganna-i-cittadini#share

 4)   Ricordiamo a tutti la necessità di portare avanti la raccolta firme per la Petizione popolare nazionale per le cure socio-sanitarie domiciliari previste dai Lea, il cui termine è stato spostato al 31 dicembre 2015.

   


Notizie - n. 27  del 30 giugno 2014

 Uniamo la "Lettera aperta al presidente della Regione Piemonte On. Sergio Chiamparino" inviata dalla Consulta regionale per la Pastorale della Salute della Conferenza episcopale piemontese.

Mettiamo in evidenza che la lettera sottolinea «l'aumento della preoccupazione delle famiglie che hanno in carico anziani non autosufficienti, persone con gravi disabilità, malati mentali oppure cronici, che si vedono ridurre continuamente gli interventi della sanità pubblica a causa di recenti delibere della passata Giunta Regionale, oggetto di ricorsi e contro-ricorsi, ma che lasciano con i loro problemi quotidiani irrisolti le persone coinvolte».

Inoltre il messaggio enuncia come proposta d’indirizzo: «La famiglia deve essere sostenuta, anche economicamente. Infatti, pur essendo un insostituibile ammortizzatore sociale, non può sostenere il conflitto di interesse umano che deriva dal dovere decidere la destinazione dell'investimento del proprio patrimonio, accumulato con sacrifici e rinunce, a favore dei figli e delle nuove generazioni, oppure a favore di anziani e persone con disabilità da curare ed assistere».

I referenti della Conferenza episcopale piemontese si dicono «consapevoli che gli aspetti economici e di bilancio non possono essere una priorità rispetto alla tutela dei diritti delle persone affette da malattie croniche e invalidanti: chiediamo che si eviti il continuo rimpallo tra sanità e assistenza».

Vi invitiamo a diffondere l’importante messaggio a tutti i vostri contatti, con la preghiera di segnalarci altre analoghe prese di posizione sul tema che doveste ottenere con la vostra attività e che sono estremamente utili come sostegno per le iniziative di promozione dei diritti delle persone non autosufficienti.

  Inoltre Vi ricordiamo la necessità di continuare nella raccolta delle adesioni e delle firme a sostegno della Petizione popolare nazionale sulle prestazioni domiciliari sancito dai Lea, il cui termine è stato prorogato al 31 dicembre 2015.


Notizie - n. 26  del 17 giugno 2014

1) Alleghiamo un Comunicato stampa che Vi preghiamo di riportare sul Vostro sito e nelle Vostre pubblicazioni. Inoltre sono particolarmente importanti le Vostre iniziative volte ad informare i Parlamentari per richiedere la sospensiva sine-die dell’esame delle tre proposte di legge di cui si tratta nel documento stesso.

2) Cogliamo l’occasione per segnalare che il termine della raccolta delle firme per la Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del prioritario diritto alle cure domiciliari è spostato al 31 dicembre 2015.

3) In merito al documento del Governo “Linee guida per una Riforma del Terzo Settore” si allegano le osservazioni a cura del Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base). Con preghiera di diffonderle ai Vostri contatti e stamparne copia da divulgare.

4) Alleghiamo altresì un volantino predisposto in merito al diritto alle cure socio-sanitarie degli anziani malati cronici non autosufficienti  e delle persone con demenza senile, la cui conoscenza consente di opporsi alle dimissioni da ospedali e da case di cura ottenendo in tal modo la continuità delle cure e risparmi notevoli rispetto alle degenze private nelle Rsa il cui costo mensile può arrivare anche a 3.000-3.500 euro.

Grati se vorrete fornirci notizie circa la firme raccolte e le iniziative programmate.


Notizie - n. 25  del 30 aprile 2014

  

R È uscito PROSPETTIVE ASSISTENZIALI!

Dal 1968 la voce indipendente per la promozione e la tutela dei diritti delle persone incapaci di difendersi da sé.

 In questo numero - 185, 2014:

 ü Basta con gli espedienti delle istituzioni: le Asl e i Comuni devono fornire le cure socio-sanitarie

Buone notizie per le persone colpite da patologie e/o handicap invalidante grave e da non autosufficienza: il Tar del Piemonte ha ribadito per loro l’immediato diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie senza limiti di durata. Più di 200mila persone in tutta Italia aspettano queste prestazioni in illegittima lista d’attesa, ma bastano 20 euro per ottenere i diritti per coloro che sono ricoverati in ospedali e case di cura.

 ü Il nuovo Isee: che cosa cambia per le persone non autosufficienti

Tutti gli aspetti critici del nuovo modello di calcolo, strumento unico per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. Le indennità contano come reddito, introdotte nuove misure economicamente gravose per gli anziani non autosufficienti ricoverati in Rsa e per i loro famigliari; penalizzati i proprietari di casa a basso reddito e le persone con handicap grave che dispongono di beni. Mentre si attende l'applicazione concreta del nuovo sistema di calcolo rimane in vigore quello attuale, ma all'orizzonte si annuncia l'aumento degli oneri a carico dei Comuni (Contro il nuovo Isee hanno presentato ricorso al Tar del Lazio alcune associazioni aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base).

 ü Il valore dei diritti: esperienze di difesa dei casi personali

Le esperienze del Csa e della Fondazione promozione sociale onlus a difesa del diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone con demenza senile alle prestazioni socio-sanitarie. Sono oltre diecimila le consulenze fornite: aumentano le richieste di aiuto, ma cresce anche il disinteresse per i diritti.

 ü La sconcertante e superficiale sentenza della Corte costituzionale sul presunto diritto dell’adottato di conoscere la donna che lo ha partorito

Le criticità e gli effetti di una decisione basata sulla dannosa concezione della genitorialità fondata sul DNA. La sentenza della Corte costituzionale non tiene in conto questioni cruciali: l’impegno dello Stato a non comunicare le generalità delle donne che non riconoscono i loro nati, le conseguenze sulla salute delle future gestanti e dei nascituri, l’eventualità che la conoscenza dell’identità delle donne che hanno partorito in anonimato scateni ricatti, denigrazioni, violenze.

 E poi ancora… “Prosegue il lavoro per una piattaforma unitaria delle cure per i malati acuti e cronici, autosufficienti e non”, “Il diritto alle cure dei malati di Sla”, “Proposta di legge sul preventivo consenso della donna per l’incontro con il proprio nato non riconosciuto”.

 Consulta l’indice completo su www.fondazionepromozionesociale.it

 

R  La Fondazione promozione sociale su Facebook!

La Fondazione promozione sociale onlus è ora su Facebook.  Sulla pagina sono caricate informazioni, novità, aggiornamenti, collegamenti al sito internet e i contributi più importanti sulla promozione e la tutela dei diritti delle persone non autosufficienti. Seguite le attività della Fondazione sul social network, cliccate “Mi piace” sulla pagina e diffondetela fra i Vostri contatti. Questo l’indirizzo: www.facebook.com/fondazionepromozionesociale

Grazie a tutti per la collaborazione e la diffusione!


Notizie -  n. 24  del 14 aprile 2014

Ricorso al Tar del Piemonte contro le delibere 25 e 26/2013 della Giunta regionale del Piemonte

Comunicato stampa -- Ricorso al Tar del Piemonte delle associazioni Aps (Associazione promozione sociale), Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale), Utim, (Unione tutela persone con disabilità intellettiva), Angsa Torino e Gav di Acqui Terme (AL) contro le delibere 25 e 26/2013 e 5/2014 della Giunta regionale, lesive del diritto delle persone anziane malate o con handicap grave e non autosufficienza ad accedere alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari previste dai Lea, Livelli essenziali di assistenza.  Hanno presentato ricorso contro i controversi provvedimenti regionali anche i Comuni di Torino e di Cuneo ed altri 12 Comuni nonchè 18 Enti-Consorzi erogatori dei servizi socio-assistenziali.   Le sopra citate delibere hanno anche creato un devastante caos sugli assegni terapeutici per le cure socio-sanitarie domiciliari: le Asl fanno pressione sui Consorzi per poter amministrare autonomamente le risorse del settore socio-assistenziale, mentre questi Consorzi non hanno né competenza per svolgere le funzioni sanitarie (fondate su diritti esigibili), né strumenti amministrativi, né risorse economiche per dare corso agli illegittimi provvedimenti regionali.

 Scarica qui il comunicato stampa

Aggiornamento sulla petizione per il diritto alle prestazioni domiciliari

Gradiremmo avere da Voi un riscontro aggiornato sull'andamento della raccolta firme a sostegno della Petizione nazionale per il "Diritto alle prestazioni domiciliari sancito dai Lea - Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti" e un dettaglio delle Vostre iniziative in proposito, in modo da poterle anche rilanciare e diffondere. Ricordiamo a tutte le organizzazioni promotrici e aderenti che la raccolta firme a sostegno della Petizione prosegue fino al 31 dicembre 2014.
(Per approfondimenti: la Petizione sul sito della Fondazione promozione sociale onlus)

  


Notizie -  n. 23  del 31 marzo 2014

Comunicato stampa - PRESENTATO IL RICORSO CONTRO IL NUOVO ISEE
Le Associazioni Aps e Utim, aderenti al Csa – Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base – hanno impugnato al Tar del Lazio il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 gennaio 2014: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee)

Scarica qui il comunicato stampa


Notizie -  n. 22  del 13 marzo 2014

[Riportiamo il testo di una iniziativa informativa sul diritto alle cure delle persone anziane malate croniche non autosufficienti e dei malati di Alzheimer da diffondere tramite e-mail ai propri contatti]

Diffondi il diritto, non spezzare la catena!
(Serve il tuo impegno, non i tuoi soldi...)

 Più di un milione di cittadini italiani (anziani malati cronici non autosufficienti, malati di Alzheimer o di altre demenze senili) hanno diritto immediato alle cure socio-sanitarie e le ricevono da subito se loro o i loro famigliari le richiedono nel modo giusto! Quanti lo sanno? Pochissimi. Per questo bisogna "far girare" l'informazione.

Non spezzare la catena: invia questo messaggio ai tuoi contatti. E poi, informa le persone malate o i loro parenti che conosci, parlane con gli amici, i colleghi, in famiglia, perché l'applicazione concreta del diritto è una questione che riguarda tutti per situazioni che domani potrebbero colpire ciascuno di noi. 

COME OTTENERE CON SUCCESSO SICURO
UN CONTRIBUTO PER LE CURE A CASA

OPPURE IL RICOVERO CONVENZIONATO IN RSA

PER I PROPRI PARENTI ANZIANI MALATI CRONICI
NON AUTOSUFFICIENTI E
MALATI DI ALZHEIMER

COME STABILITO DALLE LEGGI 

Gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone malate di Alzheimer o colpite da altre forme di demenza senile hanno il diritto immediato non solo alle cure delle loro patologie durante la fase acuta (pronto soccorso, ospedale, casa di cura privata), ma anche nella fase di stabilizzazione attraverso cure a casa o in struttura prestate dal Servizio sanitario nazionale. Le diffusissime liste d'attesa che costringono questi malati ad aspettare anni prima di essere curati non solo sono illegittime, ma si possono aggirare in molti casi – vedi sotto - con il semplice invio di alcune lettere raccomandate (costo totale circa 20 euro).

Infatti, salvo decisione diversa degli interessati e dei loro congiunti, gli anziani malati non autosufficienti non possono essere dimessi dagli ospedali e dalle case di cura private convenzionate: la Sanità (non gli assistenti sociali!) deve garantire che le cure proseguano a domicilio - se i familiari sono volontariamente disponibili - o presso le Rsa, Residenze sanitarie assistenziali. Le lettere raccomandate servono appunto per opporsi alle dimissioni ed ottenere che le cure continuino. In tutte le migliaia di casi in cui è stata fatta l'opposizione, l'esito è stato favorevole!

Nei casi di ricovero in struttura, il 50% della retta è per legge a carico del Servizio sanitario nazionale; la quota rimanente la paga il paziente, oppure se non ha risorse sufficienti (lui solo, non i parenti!) interviene economicamente il Comune.

Per saperne di più consulta il sito www.fondazionepromozionesociale.it oppure telefona al n. 011.8124469

  


Notizie -  n. 21  del 21 febbraio 2014

Uniamo copia del Comunicato stampa "Riconosciuto ai soggetti con disabilità intellettiva grave il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali".


Notizie -  n. 20  del 14 febbraio 2014

I diritti alle cure (domiciliari, semiresidenziali, residenziali) per gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone colpite da demenza senile, così come per le persone con disabilità intellettiva gravissima ed i soggetti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata o nulla autonomia, ci sono. Lo hanno confermato anche le recenti sentenze 189 e 199/2014 del Tar del Piemonte.

Come vedere applicati concretamente questi diritti? Alleghiamo una nota in merito che ricorda anche la semplice e poco costosa pratica dell'opposizione alle dimissioni da ospedali e case di cura come mezzo sempre efficace per ottenere la continuità terapeutica.

Intanto, prosegue la raccolta firme per la seconda Petizione popolare nazionale per il «Diritto alle prestazioni domiciliari sancito dai Lea, livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti» e l'impegno affinché, come richiesto dalla prima Petizione nazionale, vengano pienamente finanziati i Lea socio-sanitari.

Uniamo poi una nota sui contributi del Fondo per le non autosufficienze – risorse del settore socio-assistenziale – assegnati ai malati di Sla del Piemonte. La situazione è analoga in altre regioni: sarebbe opportuno che i malati e le relative associazioni di tutela, ma anche le altre organizzazioni di tutela dei diritti, pretendessero che le persone colpite da Sla, così come da altre analoghe gravissime patologie, vengano prese in carico dal Servizio sanitario, che garantisce il diritto esigibile alle cure, con oneri a totale carico del relativo Fondo sanitario nazionale, che dispone di fondi ingenti.

 In allegato:

- Comunicato diritto alle prestazioni

- Comunicato sentenza Tar del Piemonte 199/2014 del 31 gennaio 2014

- Comunicato Sla

  


Notizie -  n. 19  del 29 gennaio 2014

1. Prima delle esigenze di risparmio occorre che anche il Ministero dell’economia e delle finanze tenga conto delle illegittime liste di attesa degli anziani malati cronici non autosufficienti

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è stato costituito il cosiddetto “Tavolo Massicci” per verificare la pertinenza delle spese sanitarie. Allo scopo sono state prese in esame tre Regioni (Emilia Romagna, Veneto e Umbria) come riferimento sui costi standard in sanità.

Purtroppo detto “Tavolo”, del quale fanno parte funzionari dei Ministeri dell’economia, della sanità e delle politiche sociali, finora non si è preoccupato di una questione della massima importanza. Si tratta delle liste di attesa in cui, in violazione dei diritti sanciti dalle leggi vigenti, confermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36/2013, sono posti gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile, nonostante si tratti di infermi con esigenze terapeutiche immediate e indifferibili.

Ricordiamo che gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari e residenziali.

Solo in Piemonte sono oltre 30 mila gli anziani colpiti da patologie invalidanti inseriti nelle liste; pertanto essi non ricevono, spesso per anni, le prestazioni delle quali hanno bisogno. Si può dunque ragionevolmente stimare che nel nostro Paese siano oltre 200 mila gli infermi posti illegittimamente in lista d'attesa.

Pertanto, prima di valutare i possibili risparmi, il “Tavolo Massicci” dovrebbe accertare se l’accesso alle prestazioni domiciliari residenziali o semi-residenziali sia effettivamente garantito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

È evidente che ogni valutazione economica che non tenga conto di questa necessità è di per sé gravemente fuorviante.

La passiva accettazione delle liste di attesa è per tutti i livelli istituzionali (Ministeri, Regioni, Asl) una violazione dei diritti fondamentali delle persone. Questa situazione richiama purtroppo alla mente i comportamenti assunti dai nazisti nei confronti delle persone con handicap, la cui eliminazione ebbe inizio prima delle stragi degli ebrei e dei nomadi.

Proprio attraverso un'interpretazione fuorviante delle indicazioni del “Tavolo Massicci” e l'illegittima confusione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), con le prestazioni aggiuntive ad essi (extra Lea), la Giunta regionale del Piemonte, con l'approvazione della delibera 26/2013 (a tutt'oggi ancora non pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale, quindi non in vigore), sta di fatto smantellando il sistema delle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, trasferendo le competenze dalla sanità all'assistenza, i cui interventi non sono erogati per diritto, ma con criteri di beneficenza e finché le risorse ci sono.

Alleghiamo in merito la nota predisposta dalla Fondazione promozione sociale onlus e dal Csa che hanno richiesto il ritiro immediato della succitata delibera e i comunicati stampa (primo e secondo) inviati ai mezzi di informazione, rinnovando l'invito a tutte le associazioni a prendere posizione sulla vicenda.

 

2. Opposizione alle dimissioni: bastano 20 euro per ottenere la prosecuzione delle cure cui hanno diritto gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone colpite da demenza senile

Rilanciamo l'invito a farVi promotori, nell'attività delle Vostre associazioni, della pratica dell'opposizione alle dimissioni da ospedali e case di cura convenzionate, unico strumento finora efficace per ottenere il rispetto dei diritti per le persone colpite da patologie e/o handicap gravi e non autosufficienza e la conseguente erogazione delle prestazioni socio-sanitarie loro occorrenti.

È abbastanza facile e poco costoso (in totale circa 20 euro) ottenere la prosecuzione delle cure degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, quando sono ricoverati presso ospedali o case di cura private convenzionate. È sufficiente inviare alcune raccomandate A/R per l’opposizione alle dimissioni e per la richiesta della continuità terapeutica al Direttore generale dell’Asl di residenza dell’infermo, al Direttore generale dell’Asl in cui il paziente è degente se l’Asl è diversa da quella di cui sopra, al Direttore sanitario della struttura (ospedale o casa di cura) in cui la persona è ricoverata, nonché al Sindaco del Comune di residenza del paziente.

In allegato trovate il testo della lettera di opposizione alle dimissioni da ospedali e/o case di cura convenzionate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet: www.fondazionepromozionesociale.it, oppure chiamare il numero 011.8124469.

I succitati infermi hanno il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni sanitarie (se si tratta di persone colpite da patologie acute) o socio-sanitarie (nei casi di malattie croniche e non autosufficienza). Questo diritto è stato ed è sancito dall’articolo 2 della legge 833/1978 in base al quale il Servizio sanitario nazionale deve assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» delle malattie. Inoltre lo stesso articolo impone alle strutture sanitarie di provvedere alla «tutela della salute degli anziani anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione».

Le disposizioni sopra riportate sono state confermate dai Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002. Ulteriore conferma è stata fornita dalla sentenza n. 36/2013 della Corte costituzionale.

  


Notizie -  n. 18  del 24 dicembre 2013

 - ISEE  
Uniamo in allegato i nostri esempi di calcolo sul nuovo Isee. Essi rappresentano al momento attuale una bozza, in attesa della pubblicazione del nuovo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, della soluzione di alcune questioni interpretative e dell'incognita dei regolamenti locali sulle soglie. È un primo punto di partenza. Vi invitiamo a condividere in risposta le Vostre osservazioni e i Vostri aggiornamenti.

 - OPPOSIZIONE ALLE DIMISSIONI

Per quanto riguarda l'accesso alle cure per gli anziani malati cronici non autosufficienti, rilanciamo la soluzione dell'opposizione alle dimissioni da ospedali e case di cura private convenzionate, sperando che vogliate adottarla anche voi come prassi da consigliare ai casi che incontrate, anche e soprattutto perchè è un'iniziativa in seguito alla quale ospedali, Asl, Rsa e Case di cura private convenzionate non possono far altro che garantire la prosecuzione delle cure come stabilito dalle leggi vigenti.

Noi procediamo così: innanzitutto ne diamo dettagliata informazione alle famiglie dei malati – con volantinaggi e campagne informative – in modo che sappiano che secondo le leggi vigenti i propri congiunti malati hanno diritto ad essere presi immediatamente in carico dal Servizio sanitario. Precisiamo poi che l'opposizione alle dimissioni non è una procedura "contrattuale" da avviare con l'ospedale o un'iniziativa legale, ma una semplice procedura che permette di esigere formalmente un proprio diritto. Tra l'altro ad un costo bassissimo: quello di quattro lettere raccomandate (circa 20 euro). Quasi niente al confronto delle rette di 3 mila euro al mese per i ricoveri privati.

Che il metodo porti a risultati lo dimostrano i numeri. Nel secondo trimestre del 2013, come risulta dall'editoriale del numero 184, 2013 della rivista Prospettive assistenziali, la Fondazione promozione sociale onlus con sede a Torino ha fornito 119 consulenze individuali, a persone residenti in 11 Regioni, che hanno scelto di utilizzare lo strumento dell'opposizione alle dimissioni; nel terzo trimestre i casi sono stati 151 relativi a richieste provenienti da Belluno, Brindisi, Cremona, Genova, Imperia, Matera, Milano, Modena, Prato, Rieti, Roma, Terni e da tutto il Piemonte. Com’è successo anche negli anni scorsi, tutte le consulenze hanno avuto esito positivo in quanto le Asl hanno sempre fornito, dopo l'opposizione alle dimissioni, le prestazioni residenziali agli anziani malati cronici non autosufficienti.

In ogni caso, non ci sostituiamo alle famiglie, ma spieghiamo loro come possono rivendicare i propri diritti. La scelta se farlo o meno rimane loro.

- Cosa fare se il malato anziano cronico non autosufficiente non è più in carico al Ssn?

L'opposizione alle dimissioni funziona sempre per i pazienti ancora in carico al Servizio sanitario nazionale (i cui parenti non abbiano cioè accettato le dimissioni da ospedali o case di cura private convenzionate), ma anche chi ha accettato le dimissioni, e cura il suo congiunto a casa, oppure lo ha trasferito in una struttura totalmente a sue spese, può comunque esigere il suo diritto alle cure e alle prestazioni residenziali.

Come? Noi proponiamo quattro strade che le famiglie possono intraprendere:

- richiedere il ricovero di sollievo temporaneo ad una Rsa (quindi farsi prendere in carico dal Ssn) e poi utilizzare lo strumento dell'opposizione alle dimissioni;

- portare il proprio parente anziano malato cronico non autosufficiente al pronto soccorso dove il Servizio sanitario nazionale è obbligato a prenderlo in carico;

- scrivere una lettera raccomandata (con allegato certificato medico del malato) al direttore generale dell'Asl di residenza nella quale si scrive che il giorno x il proprio congiunto anziano malato cronico non autosufficiente verrà portato al pronto soccorso. Parallelamente scrivere al difensore civico regionale e ai responsabili del pronto soccorso informandoli dell'iniziativa intrapresa e sollecitandoli ad appoggiare la richiesta di presa in carico del malato;

- inviare una diffida all'Asl di residenza nella quale si scrive che, se entro la tal data non verranno assicurate al proprio congiunto anziano malato cronico non autosufficiente le cure cui ha diritto come da leggi vigenti, gli scriventi intenteranno causa contro l'Asl.

Qui di seguito inoltriamo anche i link diretti ai materiali disponibili sul sito internet della Fondazione promozione sociale:

  Informazioni  sull’opposizione alle dimissioni

   Indicazioni da seguire  

  Opuscolo “Tutti hanno diritto alle cure sanitarie”

  Lettere facsimili

  Altri documenti sono sempre recuperabili su questo stesso sito.

Grati se ci vorrete tenere aggiornati delle iniziative intraprese, speriamo di sentirci presto.

Buon Natale e buone feste a tutti

Cordiali saluti

Il Comitato promotore


Notizie -  n. 17  del 12 dicembre 2013

1. Uniamo la comunicazione (e i relativi allegati: Odg n. 1090 e Risoluzione 8-00191) inviata ai Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze in merito alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie domiciliari così come previste dai Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio sanitaria (Lea).

Poichè la questione illustrata nella lettera riguarda tutta Italia ed i temi trattati sono quelli della Petizione sulle cure domiciliari alla quale avete aderito o per la quale siete impegnati nella raccolta firme, Vi chiediamo di sostenere le richieste inviate nei vostri ambiti di lavoro e di volontariato affinché:

- nel Fondo sanitario nazionale siano stanziate le risorse per garantire il pieno finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza per la parte sanitaria;

- gli stanziamenti del Fondo per le non autosufficienze (articolo 1, comma 1264 della legge n. 296/2006) siano adeguati alle esigenze e destinati esclusivamente ai Comuni per il finanziamento della quota a loro carico per coprire la spesa delle prestazioni Lea domiciliari, residenziali e semi-residenziali di «aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona».

Vi siamo già da ora grati per le vostre iniziative a supporto delle richieste, delle quali Vi chiediamo di tenerci come sempre al corrente.

 2. Segnaliamo nuovamente alla Vostra attenzione la rivista trimestrale Prospettive assistenziali che esce ininterrottamente dal 1968 e che in ogni numero contiene notizie importanti non riportate da altre fonti, internet compreso. L’abbonamento per il 2014 è di euro 45,00; 60 per l’abbonamento sostenitore e 100 per quello promozionale. Versare l’importo sul c.c.p. n. 25454109 intestato a: Associazione promozione sociale - via Artisti, 36 – 10124 Torino (Iban: IT4950760101000000025454109); oppure tramite bonifico bancario, all'Associazione promozione sociale, codice Iban: IT39Y0200801058000002228088  (Unicredit banca, Agenzia Torino, C.so S. Maurizio 42). 

 3. Alleghiamo il testo degli opuscoli informativi “Cure per anziani malati cronici e malati di Alzheimer” e “Handicap intellettivo in situazione di gravità” che, su iniziativa dell'Associazione promozione sociale (Aps) e dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale (Ulces), sono stati stampati a titolo gratuito in 3 mila copie ciascuno dal Centro di servizio per il volontariato, sviluppo e solidarietà (Vssp) di Torino.

Vi preghiamo di valutare l'opportunità di assumere, nelle vostre realtà, un'iniziativa analoga a questa che ha consentito di informare centinaia di persone. Esse hanno così avuto l'opportunità di richiedere alle istituzioni l'erogazione di prestazioni domiciliari, semiresidenziali (centri diurni) e residenziali alle quali hanno diritto le persone con handicap intellettivo in situazione di gravità, gli anziani malati cronici non autosufficienti, le persone colpite da morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile. Il testo dell'opuscolo può essere riprodotto e diffuso attraverso i Vostri canali informativi citandone la fonte.

 4. Informiamo che per l'editore Manni è uscito il libro di Francesco Santanera Adozione e bambini senza famiglia che ripercorre, con una raccolta di articoli già pubblicati sulla rivista Prospettive Assistenziali e rielaborati per il libro, le principali iniziative dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (Anfaa) nei primi anni della sua fondazione. Nel testo, l'Autore, attraverso testimonianze e resoconti delle iniziative dell'associazione, fotografa la situazione dei minori senza famiglia negli anni Sessanta (oltre 300mila fanciulli ricoverati in istituto) e racconta il travagliato e decisivo percorso intrapreso dall'Anfaa per la presentazione e l'approvazione della legge sull'adozione speciale, 431 del 1967. Il libro può essere richiesto versando l'importo di euro 15,00 (prezzo speciale, comprensivo delle spese di spedizione) sul conto corrente postale n. 26826107 intestato: Anfaa, 10124 Torino, via Artisti 36.

  


Notizie -  n. 16  del 28 novembre 2013

1. Segnaliamo che è' uscito per le edizioni AltrEconomia il libro Non è sufficiente! - Storie e proposte di chi lotta per garantire il diritto alle cure alle persone non autosufficienti, scritto da Maria Grazia Breda e Andrea Ciattaglia. Il libro rompe il silenzio e afferma il principio di civiltà per cui le persone non autosufficienti, gli anziani malati cronici, gli infermi con il morbo di Alzheimer e il Parkinson oppure forme di demenza senile, i pazienti psichiatrici incapaci di provvedere a se stessi hanno diritto pienamente ed immediatamente esigibile alle cure sanitarie.

Il libro racconta storie di vita, casi seguiti dalla Fondazione Promozione Sociale negli ultimi anni, di persone che hanno lottato per il riconoscimento dei propri diritti e hanno vinto la loro battaglia contro ospedali, case di cura convenzionate, residenze sanitarie assistenziali che intendevano negare illegittimamente i diritti dei malati cronici non autosufficienti. Non c'è motivazione («Non ci sono i soldi», «Non c’è il posto letto», «Non ci sono i fondi per le cure domiciliari») che possa legittimamente negare l'accesso alle prestazioni sanitarie alle persone malate, a volte inguaribili, ma sempre e comunque curabili. Lo stabiliscono, come viene spiegato articolatamente nel volume, le leggi vigenti, dalla riforma sanitaria del 1968 alla definizione dei livelli essenziali di assistenza  sanitaria e socio sanitaria (Lea) del 2001/2002.

Il volume è anche una guida che spiega passo passo, con documenti fac-simile e indicazioni dettagliate e facilmente leggibili, come comportarsi per vedere riconosciuto il diritto alla cura delle persone non autosufficienti, a partire dall'opposizione alle dimissioni dalle strutture sanitarie, primo ed indispensabile tassello del percorso di accesso alle prestazioni sanitarie e alla continuità terapeutica e assistenziale.

Un capitolo è dedicato alle dieci proposte (elencate brevemente qui sotto) per una nuova organizzazione nazionale delle cure ai malati non autosufficienti. Una traccia di lavoro attorno alla quale far crescere il diritto alle cure sanitarie e alle prestazioni previste dai Lea per i malati non autosufficienti, a partire dal diritto ad essere curati prioritariamente a domicilio.

Le dieci proposte:
1. Far rispettare i principi dell’art. 32 della Costituzione
2. Superare la separazione tra i malati acuti, cronici, autosufficienti e non
3. Assicurare la continuità delle cure
4. Sviluppare le strutture di deospedalizzazione protetta
5. Rendere esigibile il diritto alle prestazioni domiciliari
6. Prevedere una nuova funzione per le Uvg, Unità di valutazione geriatriche
7. Attribuire al Servizio sanitario nazionale la competenza su tutto il personale sanitario e socio-sanitario
8. Assegnare alla sanità le funzioni sociali che riguardano i Lea
9. Prevedere capitoli di spesa nei Fondi regionali o provinciali per la sanità per garantire i Lea socio-sanitari
10. Stanziare finanziamenti aggiuntivi per l’attuazione dei Lea socio-sanitari.

 

In allegato: la copertina, l'indice e l'introduzione del libro

Il volume è in vendita al prezzo scontato di euro 10,00 (euro 12,00 in caso di spedizione postale) presso la Fondazione promozione sociale onlus, Via Artisti 36, 10124 Torino.

Versare il relativo importo sul c.c.p. n. 47107537 (o tramite bonifico bancario Iban: IT66L0200801058000020079613) intestato a “Fondazione promozione sociale onlus”.

Non si fanno spedizioni in contrassegno. Per accelerare la spedizione inviare copia della ricevuta di pagamento mezzo fax (011.8122595) o tramite e-mail a info@fondazionepromozionesociale.it. Per informazioni tel. 011.8124469.

 

2. Alleghiamo la sentenza del Consiglio di Stato n. 5355/2013 in cui viene precisato che nei casi in cui le prestazioni  socio-sanitarie o socio-assistenziali sono erogate a ultrasessantacinquenni non autosufficienti o a soggetti con handicap in situazione di gravità, «si deve avere riguardo alla situazione economica del solo assistito e non a quella della famiglia».

Si tratta di una ulteriore conferma avendo lo stesso Consiglio di Stato stabilito l’identico principio nelle sentenze n. 1607 e 5185/2011 nonché nella n. 6674/2012.

Purtroppo nella succitata sentenza n. 5355/2013 il Consiglio di Stato ha interpretato in modo fuorviante la sentenza n. 296/2012 della Corte costituzionale. Mentre «la Corte ha affermato che il principio di rilevanza della situazione economica del solo assistito, espresso dalla norma statale non costituisce “livello essenziale delle prestazioni”» non è assolutamente vero che detto principio «può essere derogato dalla legislazione regionale». Infatti, ai sensi della lettera l) del 2° comma dell’articolo 117 della Costituzione «lo Stato ha legislazione esclusiva»  in merito all’ «ordinamento civile» materia che comprende anche i rapporti fra gli enti pubblici ed i cittadini.

Ne consegue, che come ha precisato il prof. Massimo Dogliotti, docente di diritto presso l’Università di Genova e magistrato della Corte di Cassazione che in base alla norma sopra citata, le Regioni in materia di contribuzioni economiche riguardanti i congiunti delle persone che ricevono prestazioni socio-sanitarie «non possono legiferare nemmeno in modo concorrente».

Detta limitazione riguarda non solo le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, ma anche le Province autonome di Trento e Bolzano.


Notizie -  n. 15  del 25 ottobre 2013

Oggetto: Ricorso alla Corte costituzionale in merito: a) ai contributi economici richiesti ai congiunti delle persone con disabilità grave; b) ai poteri delle Regioni in merito alle contribuzioni economiche

 Nota: Le norme delle leggi nazionali vigenti in materia di contribuzioni economiche sono le stesse sia per i soggetti con disabilità grave sia per gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Si allega l’ordinanza n. 207 con la quale il Tribunale di Trento, Sezione di Tione, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007 n. 12, in cui è previsto che l’intero nucleo familiare di appartenenza degli utenti deve compartecipare alle spese relative alle prestazioni socio-assistenziali erogate alle persone con disabilità.

Infatti l’articolo 18 della succitata legge della Provincia autonoma di Trento stabilisce quanto segue:«Compartecipazione degli utenti.  1.  I soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell'erogazione di un servizio compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.  2.  I criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell'utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima sono stabiliti dalla Giunta provinciale con atti d'indirizzo e coordinamento».

Il provvedimento del Tribunale di Trento (a nostro avviso molto ben motivato) è stato predisposto:

a) sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (riguarda pertanto anche gli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, nonchè gli infermi affetti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile);

b) tenendo conto del 1° comma dell’articolo 38 della Costituzione («Ogni cittadini inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale»);

c) in merito alla lettera m del 2° comma dell’articolo 117 della Costituzione («Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»).

Come risulta dall’allegato documento della Fondazione promozione sociale onlus le norme contenute nella bozza del nuovo Isee sono particolarmente negative e sono le stesse che il Tribunale di Trento ha trasmesso alla Corte costituzionale affinché accerti se sono o meno conformi alla nostra Costituzione.

Sarebbe quindi necessario che le norme del nuovo Isee venissero emanate solamente dopo il pronunciamento della Corte costituzionale.

Ciò premesso Vi preghiamo di voler assumere tutte le opportune iniziative volte ad ottenere la sospensione dell’entrata in vigore del nuovo Isee.

Al riguardo segnaliamo alla Vostra attenzione che la Fondazione promozione sociale onlus ha inviato ai Deputati e ai Senatori piemontesi la seguente e-mail

«Uniamo l’ordinanza della Sezione di Tione del Tribunale di Trento rivolta alla Corte costituzionale. Il provvedimento (a nostro avviso molto ben motivato), riguardante la non costituzionalità dell’imposizione di contributi economici ai congiunti, è stato predisposto sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del primo comma dell’articolo 38 della Costituzione e della lettera m) del 2° comma dell’articolo 117 della stessa Costituzione.

«Vi preghiamo di valutare la possibilità della presentazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di una interrogazione,  volta a segnalare l’opportunità che il nuovo Isee non sia operante prima del pronunciamento della Corte costituzionale. Questa nostra richiesta è avanzata  anche da Maria Grazia Breda quale prima firmataria della Petizione popolare nazionale sul finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria (firme raccolte 41.946, e 86 adesioni pervenute come da allegato; attualmente all’esame della Commissione “Affari sociali” della Camera dei Deputati con il n. 66, e della Commissione “Igiene sanità” del Senato con il n. 156).

«Il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Isee in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale, è altresì motivato dalle preoccupanti disposizioni ivi contenute, esplicitate nel documento allegato, che riguarda:

1 - i rilevantissimi oneri economici che vengono posti a carico degli anziani malati cronici non autosufficienti ricoverati nelle Rsa, il cui importo può raggiungere i 1.500 euro mensili, somma che, nei casi in cui il ricoverato non sia in grado di coprire con la propria situazione economica, nella nuova proposta viene posta a carico dei coniugi e dei figli, compresi quelli non conviventi, sulla base dell’inaccettabile principio secondo cui i congiunti sarebbero corresponsabili delle malattie inguaribili dei loro familiari e, pertanto, devono farsene carico anche sotto il profilo economico. Ricordiamo che, come viene citato nella suddetta Petizione per il finanziamento dei Lea, nel 1999 «2 milioni di famiglie sono scese sotto la soglia della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la “cura” di un componente affetto da una malattia cronica» (cfr. documento “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la solidarietà sociale, e diffuso nell’ottobre 2000). Questa allarmante situazione si è ridotta a seguito dell’entrata in vigore dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali i soggetti con handicap permanente grave e gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti devono contribuire alle spese sostenute per la loro cura e assistenza esclusivamente in base alle loro risorse economiche (redditi e beni) senza alcun onere per i loro congiunti.
«Sarebbe pertanto necessario che venisse conservato il riferimento alla situazione economica del solo assistito, ferme restando le franchigie attualmente previste.
«Il ricovero in Rsa rientra nelle prestazioni garantite dai Lea socio-sanitari e, quindi, nell’ambito del diritto soggettivo dell’anziano non autosufficiente alle cure socio-sanitarie, non può né deve coinvolgere i congiunti, analogamente a quanto si verifica per altri diritti sociali, ad esempio: erogazione di contributi per la disoccupazione, per la cassa integrazione, accesso all’edilizia popolare agevolata, integrazione al minimo della pensione sociale, prestazioni relative alla carta acquisti, ecc.;

2 -  le funzioni assegnate alle Regioni in violazione della lettera l) del 2° comma dell’articolo 117 della Costituzione in cui viene precisato che «lo Stato ha legislazione esclusiva» in merito all’ «ordinamento civile» e cioè in merito ai rapporti, inclusi quelli di natura economica, tra le persone, parenti compresi.

Confidiamo vivamente nella presentazione dell’interrogazione di cui sopra, nonché nel Vostro intervento nei confronti della Presidenza dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell’economia».

Mentre restiamo a Vostra disposizione, gradiremmo ricevere notizie in merito alla Vostre iniziative relative a quanto sopra esposto, nonché in merito alle nostre precedenti e-mail (Notizie n. 14 del 23 settembre 2013).


Notizie -  n. 14  del 23 settembre  2013

 Oggetto: Richiesta urgente di iniziative volte a sollecitare il Parlamento e il Governo per ottenere:
- un piano di intervento diretto alla corretta attuazione dei Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria in cui siano previsti adeguati stanziamenti per le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

 Si ricorda che la Petizione nazionale popolare per il finanziamento dei Lea è attualmente all’esame della Commissione “Igiene sanità” del Senato con il n. 156 (resoconto della seduta del 23 maggio 2013) e alla Commissione “Affari sociali” della Camera dei Deputati con il n. 66 (resoconto della seduta del 30 maggio 2013).

Basi delle iniziative possono essere le seguenti:

- le 86 adesioni di personalità e di organizzazioni pubbliche e private il cui elenco è reperibile sul sito www.fondazionepromozionesociale

- le 41.946 firme raccolte fra i cittadini elettori

- l’allegata Risoluzione n. 8-00191 approvata all’unanimità nella scorsa legislatura in data 11 luglio 2012 dalla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati.

Vi è pertanto la necessità che ognuno di noi e di Voi:

- prenda contatto con i Parlamentari delle Commissioni Igiene e sanità del Senato e Affari sociali della Camera, mediante  incontri personali, e-mail, lettere, ecc.

- incontri o scriva al Ministro della sanità, Beatrice Lorenzin - Via Lungotevere Ripa 1 ROMA  -  segreteriaministro@sanita.it

- incontri o scriva al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Prof. Enrico Giovannini - Via Veneto, 56 - 00187 ROMA  -  segreteriaministrogiovannini@lavoro.gov.it

- incontri o scriva al Vice Ministro per le politiche sociali Prof.ssa Maria Cecilia Guerra - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Via Fornovo, 8 00192 ROMA  -segreteriaviceministroguerra@lavoro.gov.it

tenendo presente quanto riportato nell’allegato editoriale del n. 183, 2013 di Prospettive assistenziali che uscirà tra qualche giorno.

È estremamente importante che le iniziative abbiano carattere di continuità fino al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Al fine di consentire alla Segreteria di svolgere l’indispensabile attività di coordinamento, si prega di fornirci tutte le informazioni da Voi ritenute utili, così come noi ci impegneremo di fornirvi tutte le notizie in nostro possesso.

Segnaliamo i seguenti provvedimenti che possono essere utili per i rapporti con i Parlamentari, i Ministri e le altre persone (=> v. allegato).

 


Notizie -  n. 13  del  29 agosto 2013

 1. Mentre rinnoviamo il nostro vivo ringraziamento a coloro che hanno aderito alla Petizione nazionale popolare per il finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria (di cui alleghiamo il relativo elenco) e le persone che si sono impegnate nella raccolta delle firme (in totale oltre 40mila) , Vi informiamo che detta Petizione è attualmente all’esame della Commissione “Igiene sanità” del Senato con il n. 156 (resoconto della seduta del 23 maggio 2013) e alla Commissione “Affari sociali” della Camera dei Deputati con il n. 66 (resoconto della seduta del 30 maggio 2013). Pertanto sono di estrema utilità tutte le iniziative che vorrete intraprendere per richiedere al Parlamento e al Governo l’approvazione di idonei provvedimenti che, nel confermare i vigenti diritti (alla frequenza dei centri diurni e all’accoglienza presso comunità alloggio dei soggetti con handicap intellettivo grave, al ricovero presso Rsa degli anziani malati cronici non autosufficienti) assicurino i relativi indispensabili finanziamenti. Importantissimo documento di riferimento è la Risoluzione n. 8-00191 approvata all’unanimità nella scorsa legislatura (11 luglio 2012) dalla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati.

 2.  Ricordiamo che è in corso fino al 31 dicembre 2014 la raccolta delle firme e delle adesioni di personalità e di organizzazioni pubbliche (Comuni, Province, Asl, Consorzi per la gestione dei servizi socio-assistenziali, ecc.) e private (Associazioni di tutela dei soggetti deboli, Centri culturali, Cooperative sociali, ecc.) e delle firme di cittadini elettori per la presentazione alla Camera dei Deputati e al Senato, nonché ai Ministri della sanità e delle politiche sociali di una seconda Petizione popolare nazionale che ha lo scopo di ottenere una legge che riconosca alle persone non autosufficienti il prioritario diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari.

La Petizione si rivolge in particolare ai soggetti con handicap gravemente invalidante, agli anziani malati cronici, alle persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile e ai pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia, oltre un milione di nostri concittadini.

Base fondamentale anche di questa seconda Petizione è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” (Lea) emanato a seguito degli accordi intervenuti fra il Governo, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Bolzano e di Trento, le cui norme sono cogenti ai sensi dell’articolo 54 della legge 289/2002.

I Lea stabiliscono che il Servizio sanitario nazionale deve garantire anche l’assistenza domiciliare integrata, comprendente non solo le attività sanitarie (medicina generale e specialistica, interventi infermieristici e riabilitativi) ma anche le «prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona».

Tutte le sopra indicate prestazioni devono essere fornite gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale, ad esclusione di quelle riguardanti l’aiuto infermieristico e l’assistenza tutelare che sono a carico della sanità nella misura del 50%.

Considerati i notevoli benefici per le persone non autosufficienti curate e assistite a domicilio, nonché i relativi rilevanti risparmi realizzati dal Servizio sanitario nazionale, la Petizione popolare nazionale richiede che:

   1. venga riconosciuto il prioritario diritto pienamente esigibile alle prestazioni domiciliari in tutti i casi in cui possano essere fornite a domicilio le necessarie prestazioni;

   2. i congiunti o i soggetti terzi (denominati “accuditori”) siano disponibili ad assicurare il necessario sostegno domiciliare;

   3. gli accuditori ricevano un rimborso forfettario delle spese sostenute il cui importo sia calcolato nella misura di almeno il 50% della retta a carico delle Asl e dei Comuni per i ricoveri presso strutture residenziali;

   4. venga riconosciuto ai soggetti terzi e ai congiunti che assicurano le prestazioni domiciliari il ruolo di volontari intrafamiliari che, pur non avendo alcun obbligo giuridico di svolgere attività di competenza delle Asl e dei Comuni, assumono le frustranti incombenze riguardanti le persone non autosufficienti.

Ciò premesso, alleghiamo il testo delle adesioni finora pervenute.

 

3. Vi segnaliamo inoltre che sarebbe molto importante se con la raccolta delle firme la popolazione potesse essere informata che in base alle vigenti disposizioni:

a) i soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità hanno il pieno e immediato diritto, al termine della scuola dell’obbligo, alla frequenza di un centro diurno aperto quotidianamente 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Al riguardo con l’ordinanza n. 381/2012 il Tar del Piemonte ha stabilito che le liste di attesa sono illegittime;

b) i succitati soggetti, gli anziani cronici non autosufficienti, le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, gli infermi con rilevanti disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia hanno anch’essi il diritto pienamente e immediatamente esigibile all’accoglienza residenziale che, per quanto concerne i soggetti con handicap dovrebbe essere attivata esclusivamente presso comunità alloggio parafamiliari di 8-10 posti al massimo, mentre per gli altri infermi il ricovero è previsto presso le Rsa, Residenze sanitarie assistenziali. Detto ricovero deve essere disposto dalle Asl in tutti i casi in cui, anche per la non disponibilità dei congiunti per qualsiasi motivo, non sono possibili le prestazioni domiciliari. A questo proposito ricordiamo le Ordinanze del Tar del Piemonte n. 609/2012 e 141/2013.

 

4. Segnaliamo alla Vostra attenzione che su iniziativa di Anaste Liguria, della Confcommercio Ascom Genova, della rivista 50&Più, della Federfarma e di Agas, (Associazione genovese amministratori di sostegno), è stato pubblicato l’allegato opuscolo “Tutti hanno diritto alle cure socio-sanitarie compresi: anziani malati cronici non autosufficienti, malati di Alzheimer, malati psichiatrici, persone con disabilità gravemente invalidanti” in cui vengono richiamati i diritti sanciti dai Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. A riguardo siamo lieti che finalmente la questione delle persone non autosufficienti viene affrontata anche da organizzazioni economiche.


Notizie -  n. 12  del  25 luglio 2013

In relazione alle possibili iniziative per contrastare l’iniqua e ingiusta bozza del nuovo ISEE (cfr. Notizie n. 10 del 18 giugno u.s.), informiamo che la Fondazione promozione sociale onlus ha oggi lanciato tramite la piattaforma internet “Change”, la PETIZIONE ON-LINE avente per oggetto "RICHIESTA URGENTE DI MODIFICA DEL NUOVO ISEE".

Come sapete le regole della bozza del nuovo ISEE per il comparto socio-sanitario sono ingiuste. Difatti, qualora approvate, le nuove regole obbligherebbero i congiunti delle persone non autosufficienti ricoverate (anziani malati cronici, persone con demenza senile, morbo di Alzheimer, soggetti con handicap intellettivo grave, ecc.) al versamento di contributi economici per le cure ad esse fornite.  Mentre è corretto che i malati succitati contribuiscano al pagamento delle prestazioni – com’è oggi previsto – tramite i loro personali redditi e beni, l’attribuzione di oneri anche ai loro congiunti è una vessazione che penalizza i familiari di persone in gravissime difficoltà, come se fossero colpevoli di aver generato un figlio con handicap invalidante o di avere il coniuge o i propri genitori con malattie inguaribili.

   Inoltre le nuove norme, non assicurano nemmeno il minimo indispensabile per vivere al congiunto della persona malata cronica non autosufficiente ricoverata e prevedono l’eliminazione della franchigia sulla prima casa prevista dall’Isee attuale, una punizione incredibile imposta a coloro che hanno lavorato una vita per possedere l’alloggio in cui abitano con il preoccupante rischio della necessità di venderlo per pagare la retta.

    Per approfondimenti ricordiamo la nota inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Giovannini, Lorenzin e Saccomanni, nonché al Vice Ministro Guerra avente per oggetto: “Osservazioni e proposte in merito alle gravissime, spesso vessatorie e anticostituzionali norme della bozza del nuovo Isee e alle assurde disposizioni che stabiliscono minori oneri a carico di una parte dei ricoverati” (cfr. Notizie n. 10 succitata).

E’ possibile firmare la Petizione on-line semplicemente cliccando qui.

Questo il link completo: http://www.change.org/it/petizioni/richiesta-urgente-di-modifica-del-nuovo-isee

Confidiamo vivamente pertanto nella Vostra collaborazione per sottoscrivere anche la Petizione on line "Richiesta urgente di modifica del nuovo ISEE" nonché per inoltrarla presso Vostri conoscenti, amici, parenti, ecc.


Notizie -  n. 11  del  26 giugno 2013

Martedì 25 giugno 2013 è stato promosso dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e organizzato dalle associazioni di volontariato del settore socio-sanitario impegnate nella promozione e tutela dei diritti delle persone non autosufficienti – in particolare: anziani cronici non autosufficienti, malati di Alzheimer o con altre forme di demenza senile, infermi psichiatrici con limitata autonomia e soggetti con gravi disabilità intellettive – un presidio davanti alla sede del Consiglio della Regione Piemonte.

Alleghiamo il resoconto apparso su La Stampa del 26 u.s., nonché il testo del volantino predisposto e distribuito dagli organizzatori.


Notizie -  n. 10  del  18 giugno 2013

Riportiamo di seguito copia del testo della e-mail e dei relativi allegati inviati da Maria Grazia Breda al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Giovannini, Lorenzin e Saccomanni, nonché al Vice Ministro Guerra avente per oggetto: “Osservazioni e proposte in merito alle gravissime, spesso vessatorie e anticostituzionali norme della bozza del nuovo Isee e alle assurde disposizioni che stabiliscono minori oneri a carico di una parte dei ricoverati”.

Confidiamo vivamente in Vostre forti, continue ed urgenti iniziative dirette ad evitare che alle dolorose situazioni di malattia e/o di disabilità delle persone non autosufficienti vengano aggiunti anche ingiusti e ingiustificati oneri a carico degli interessati e dei loro congiunti. Grati se vorrete informarci circa le iniziative da Voi intraprese. 

1- Testo di commento alla bozza per il nuovo ISEE

1a- Allegato - Dgr 37/2007 Regione Piemonte

1b- Allegato - Articolo di Massimo Dogliotti.

La bozza del nuovo Isee (al 13 giugno 2013)


Notizie -  n. 9  del 7 giugno 2013

1. Vi informiamo che la Petizione popolare nazionale sul finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria per le persone non autosufficienti è stata registrata:
  - al Senato con il n. 156, come risulta dal resoconto della Seduta del 23 maggio 2013, ed è stata trasferita alla Commissione “Igiene e sanità”;
  - alla Camera dei Deputati con il n. 66 (resoconto della Seduta del 30 maggio 2013) ed è stata assegnata alla Commissione “Affari sociali”.
Pertanto si chiede l’impegno di tutti per sollecitare i Parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati affinché la Petizione venga al più presto esaminata dalle sopra indicate Commissioni parlamentari e vengano approvati i provvedimenti occorrenti per l’erogazione alle Regioni dei relativi finanziamenti. Detti finanziamenti dovrebbero riguardare:

  a) l’incremento degli stanziamenti a favore del Fondo sanitario nazionale. Al riguardo ricordiamo che le Asl, com’è precisato nella Petizione, devono contribuire alle spese nella misura dal 40 al 70% a seconda delle prestazioni;
  b) la definizione dell’importo del finanziamento annuo erogato agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali come era previsto dall’articolo 1, comma 1264 della legge 296/2006.
In merito a quanto sopra, questa segreteria gradirebbe essere informata circa le Vostre iniziative in modo da assicurare eventuali occorrenti iniziative di coordinamento.

2. Uniamo l’articolo “Sul contributo chiesto ai parenti degli assistiti in tempi di crisi economica” del prof. Massimo Dogliotti, Consigliere della Corte di Cassazione e Docente di diritto presso l’Università di Genova che verrà pubblicato in uno dei prossimi numeri della rivista “Famiglia e  diritto”.

3. Ricordiamo l’urgente necessità di intervenire nei confronti dei Parlamentari e dei Ministri della sanità e delle politiche sociali per evitare l’approvazione di norme di legge sull’Isee che impongano anche ai congiunti delle persone non autosufficienti di contribuire alle spese relative alle prestazioni socio-sanitarie fornite dalle Asl e dai Comuni. Al riguardo si unisce lo schema “Ingiuste e ingiustificate disparità di trattamento previste dalla bozza del nuovo Isee”.

4. Invitiamo le organizzazioni che collaborano alla raccolta delle firme e delle adesioni per la presentazione al Parlamento ed al Governo della Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del prioritario diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari delle persone non autosufficienti, di voler cortese sollecitudine segnalare a questa Segreteria notizie sull’andamento della raccolta delle firme e delle adesioni e sulle eventuali difficoltà incontrate.

5. Sono aperte le prenotazioni per la partecipazione al Seminario di Milano previsto per Sabato, 12 Ottobre 2013 (ore 9,30-13,30). Il Seminario è rivolto alle organizzazioni sociali e di volontariato che desiderano approfondire e/o conoscere le azioni pratiche da mettere in atto per ottenere il diritto alle prestazioni previste dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria.


Notizie -  n. 8  del  22 maggio 2013

1. Segnaliamo che con la lettera di accompagnamento che riportiamo, in data 9 maggio 2013 sono state trasmesse ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, nonché ai Ministri della sanità e delle politiche sociali ulteriori 25.538 firme e le 86 adesioni raccolte in merito alla Petizione popolare nazionale per il finanziamento dei Lea, Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. (In totale la firme raccolte sono state 41.946. In data 1° marzo e  30 maggio 2012 ne erano state consegnate rispettivamente 11.455 e 4.953 agli allora Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati e ai Ministri della sanità e delle politiche sociali). È quindi auspicabile che tutte le organizzazioni e persone interessate premano sul Parlamento e sul Governo al fine di ottenere l’approvazione di provvedimenti volti a garantire i finanziamenti necessari per le prestazioni residenziali e semiresidenziali rivolte alle persone non autosufficienti: soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità, anziani malati cronici non autosufficienti, persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitatissima autonomia. Inoltre sono in atto e si protrarranno fino al 31 dicembre 2014 le iniziative per la raccolta delle firme e delle adesioni concernenti la Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del prioritario diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari delle persone sopra indicate.

 LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO

"La scrivente Maria Grazia Breda, quale prima firmataria della Petizione in oggetto e quale presidente della Fondazione promozione sociale onlus, a cui è stata affidata la Segreteria dell’iniziativa, consegna alle S.V. le 25.538 firme e le 86 adesioni di personalità e di organizzazioni pubbliche e private pervenute a sostegno della Petizione popolare nazionale per il finanziamento dei Lea, Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per le persone non autosufficienti. Come risulta anche dal testo dei moduli allegati, la Petizione è stata indetta per chiedere ai Parlamentari del Senato e della Camera dei Deputati «gli urgentissimi provvedimenti necessari per assicurare la completa copertura finanziaria delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali riguardanti le persone con handicap invalidanti, gli anziani malati cronici non autosufficienti, i soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, i pazienti psichiatrici (complessivamente oltre un milione di nostri concittadini) ai quali il Parlamento, con l’approvazione dell’articolo 54 della legge 289/2002, ha riconosciuto i diritti pienamente esigibili  sanciti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernenti i Lea, Livelli essenziali di assistenza». La scrivente segnala alla Vostra attenzione che la Petizione era stata presentata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati nella scorsa legislatura, nonché ai Ministri Renato Balduzzi e Elsa Fornero. Al Senato la Petizione era stata registrata con il numero 1399 mentre alla Camera dei Deputati era stata classificata con il numero 1403. La Camera dei Deputati l’aveva presa in esame e la Commissione Affari sociali in data 11 luglio 2012 aveva approvato all’unanimità l’allegata Risoluzione n. 8-00191. Purtroppo, a causa dello scioglimento anticipato delle Camere, non erano arrivate a conclusione le iniziative intraprese con esponenti del Senato. Segnalo altresì che il 30 maggio 2012 il Presidente della Camera dei Deputati, On. Gianfranco Fini, aveva ricevuto a Montecitorio una delegazione del Comitato promotore della Petizione e che in data 10 ottobre 2012 aveva avuto luogo nella sala Aldo Moro un incontro indetto dal Presidente Fini sul tema “Livelli essenziali di assistenza sanitaria e tutela delle persone non autosufficienti”. Ciò premesso la scrivente, a nome dei 25.538 cittadini firmatari e delle 86 personalità ed organizzazioni pubbliche e private che hanno aderito all’iniziativa, chiede alle S.V. di assumere con la massima urgenza le iniziative necessarie per l’attuazione del diritto delle persone non autosufficienti ad ottenere le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali sancite dalle leggi vigenti. Precisa che i moduli completi del testo e delle firme originali sono consegnati al Presidente della Camera dei Deputati, mentre agli altri destinatari sono trasmesse le relative fotocopie; le adesioni sono invece allegate con le relative motivazioni".

2. Ricordiamo l’urgente necessità di intervenire nei confronti dei Parlamentari e dei Ministri della sanità e delle politiche sociali per evitare l’approvazione di norme di legge sull’Isee che impongano anche ai congiunti delle persone non autosufficienti di contribuire alle spese relative alle prestazioni socio-sanitarie fornite dalle Asl e dai Comuni. Al riguardo si unisce lo schema “Ingiuste e ingiustificate disparità di trattamento previste dalla bozza del nuovo Isee”.

3. Invitiamo le organizzazioni che collaborano alla raccolta delle firme e delle adesioni per la presentazione al Parlamento ed al Governo della Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del prioritario diritto alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari delle persone non autosufficienti, di voler cortese sollecitudine segnalare a questa Segreteria notizie sull’andamento della raccolta delle firme e delle adesioni e sulle eventuali difficoltà incontrate.

4. Sono aperte le prenotazioni per la partecipazione al Seminario di Milano previsto per Sabato, 12 Ottobre 2013 (ore 9,30-13,30). Il Seminario è rivolto alle organizzazioni sociali e di volontariato che desiderano approfondire e/o conoscere le azioni pratiche da mettere in atto per ottenere il diritto alle prestazioni previste dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria.


Notizie -  n. 7  del 18 aprile 2013

1. Uniamo gli articoli di M.G. Breda e di G. Dosio “Come abbiamo ottenuto in base ai Lea il diritto alla frequenza del Centro diurno di una giovane con handicap intellettivo grave” e di F. Santanera “Cinquant’anni di volontariato per le promozione  e difesa dei diritti delle persone non autosufficienti”: esperienze e risultati”, pubblicati sul n. 181, gennaio-marzo 2013 di Prospettive assistenziali.

Alleghiamo anche l’indice di detto numero della rivista e ricordiamo che l’abbonamento annuale per il 2013 è di euro 45,00 da versare sul c.c.p. 25454109 dell’Associazione promozione sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino, oppure tramite bonifico bancario codice Iban: IT39Y0200801058000002228088. 

2. Uniamo anche i documenti: “Recenti importanti provvedimenti che confermano il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle cure socio-sanitarie sancite dei Lea” e “Norme fondamentali sulle contribuzioni economiche”.

3. Gradiremmo ricevere Vostri commenti in merito al documento elaborato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, soprattutto per quanto concerne la mancata evidenziazione delle esigenze  e dei diritti delle persone anziane colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza (situazione in cui può cadere ognuno di noi anche da un momento all’altro) e l’importante e urgente attuazione dei Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria.

4. La Segreteria resta in attesa di ricevere da Voi notizie in merito ad eventuali problemi riguardanti la raccolta delle adesioni e delle firme per la Petizione popolare nazionale sul prioritario diritto alle cure domiciliari delle persone non autosufficienti.


 

Notizie -  n. 6  del 9 aprile 2013

 1. Uniamo il testo della e-mail e dei due allegati (allegato 1  -  allegato 2) inviati dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri Balduzzi e Fornero, al Sottosegretario Guerra e al Dott. Tangorra in relazione alla urgente richiesta di non approvazione del nuovo Isee. Vi proponiamo di inviare ai destinatari succitati lettere, e-mail, telegrammi, ecc. al fine di scongiurare l’approvazione da parte del Governo  dell’iniquo testo del nuovo Isee relativamente al capitolo riguardante il settore socio-sanitario (fonti di stampa lo danno all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri domani mercoledì 10 aprile).

Di seguito i relativi contatti:

Presidente del Consiglio dei Ministri, Sen. Mario Monti - Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 - 00187 Roma; segreteriadelportavoce@governo.it),

Ministri della salute Renato Balduzzi (Lungotevere Ripa 1,  00153 Roma; segreteriaministro@sanita.it), e del Lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero (Via Veneto, 56 - 00187 Roma; segreteriaministrofornero@lavoro.gov.it), 

Sottosegretario al lavoro e alle politiche sociali Maria Cecilia Guerra (Via Fornovo, 8 – 00192 Roma; segreteriaguerra@lavoro.gov.it) e Direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dott. Raffaele Tangorra (Via Fornovo, 8 – 00192 Roma; r.tangorra@governo.it; dginclusione@lavoro.gov.it).

 2. Alleghiamo il documento “Importanti recenti provvedimenti che confermano il diritto pienamente e immediatamente esigibile alle cure socio-sanitarie sancito dai Lea”.

 


Notizie -  n. 5  del  28 marzo 2013

 1. Prosegue la raccolta delle adesioni e delle firme per la presentazione al Parlamento e al Governo della Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari delle persone non autosufficienti. Al riguardo alleghiamo le prime adesioni pervenute.

 2. Segnaliamo la rilevante importanza della sentenza n. 36/2013 in cui la Corte costituzionale ha precisato che «l’attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001». Ricordiamo che detti livelli essenziali sanciscono diritti pienamente e immediatamente esigibili anche da parte delle persone con handicap invalidanti e non autosufficienti.

 3. Di ragguardevole interesse anche la sentenza n. 326/2013 (v. la nota 1) in cui il Tar del Piemonte ha stabilito che sono illegittime «le liste di attesa per la fruizione dei servizi  di “educativa territoriale” per i disabili e di “assistenza domiciliare” per i disabili» poiché si tratta «di servizi che rientrano, a tutta evidenza, nelle definizioni di cui all’allegato 1.C., punti 8 e 9 (dedicati, nel quadro dei servizi socio-sanitari, all’assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale del disabile, la quale deve comprendere anche prestazioni di riabilitazione)». In sostanza la sentenza 326/2013 conferma il diritto pienamente e immediatamente esigibile delle persone con disabilità alle prestazioni di “assistenza domiciliare”. Anche gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile hanno diritto alle prestazioni relative all’assistenza socio-sanitaria domiciliare, in quanto le norme dei Lea sono identiche per detti infermi e per i soggetti con disabilità. Oltre a detti diritti si deve considerare quello relativo alle prestazioni semiresidenziali (ad esempio la frequenza di centri diurni al termine della scuola dell’obbligo) da parte dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità, stabilito dalle sentenze del Tar della Lombardia n. 784 e 785/2011 e dall’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012. Ricordiamo altresì che il Tar del Piemonte (ordinanza n. 609/2012) ha precisato che «l’istituzione di liste di attesa per la presa in carico dell’anziano (liste di attesa previste nell’ipotesi in cui le risorse richieste dal Progetto individualizzato non siano immediatamente disponibili) viola le norme relative alle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, Allegato 1.C, punti 8 e 9), i quali devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

 4. La raccolta delle adesioni e delle firme della precedente Petizione popolare nazionale per il finanziamento dei Lea e il consistente aumento delle richieste avanzate dalle persone interessate per ottenere l’attuazione dei diritti sanciti dalle leggi vigenti, hanno favorito l’emanazione dei positivi provvedimenti sopra elencati e sono un incoraggiamento alle iniziative in corso riguardanti la Petizione popolare nazionale per il riconoscimento del prioritario diritto alle prestazioni domiciliari delle persone non autosufficienti. Appena sarà costituto il nuovo Governo verranno presentate ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati e ai Ministri della sanità e delle politiche sociali le oltre 25mila firme raccolte dalla precedente Petizione popolare nonché le relative 86 adesioni.

 5. Poiché sono in atto preoccupanti iniziative volte all’imposizione di contributi economici ai congiunti delle persone colpite da patologie e/o da handicap invalidanti e da non autosufficienza, si uniscono il documento ed uno schema predisposti dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) che possono essere un riferimento utile per contrastare le previste imposizioni di cui sopra.

 6. Ricordiamo che sono aperte le prenotazioni per la partecipazione al seminario di Milano previsto per  sabato, 12 ottobre 2013 (ore 9,30-13,30). Il Seminario è rivolto alle organizzazioni sociali e di volontariato che desiderano approfondire e/o conoscere le azioni pratiche da mettere in atto per ottenere il diritto alle prestazioni previste dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria. Il confronto si baserà sullo scambio delle esperienze concrete messe in atto dalla Fondazione promozione sociale onlus e dalle altre organizzazioni sociali che, avvalendosi delle norme vigenti,  hanno ottenuto:

•  per le persone con handicap intellettivo in situazione di gravità la frequenza del centro diurno a tempo pieno o il ricovero in una comunità alloggio o in un’altra struttura residenziale;       

•  per gli anziani malati non autosufficienti e per le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile la continuità delle cure sanitarie e socio-sanitarie dopo il ricovero in ospedale o in una casa di cura convenzionata, fino al loro inserimento definitivo disposto dall’Asl in una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale convenzionata, senza interruzione delle prestazioni socio-sanitarie;

•  per i pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata autonomia la prosecuzione delle cure dopo un ricovero ospedaliero in Tso, con  il trasferimento a carico dell’Asl in una struttura terapeutica sanitaria e/ socio-sanitaria;

•  per i suddetti soggetti il versamento della quota alberghiera con oneri esclusivamente a carico del ricoverato in base alla sua situazione economica  (redditi e beni, dedotte le franchigie di legge).

A conclusione del Seminario verrà valutata la possibilità di un analogo incontro per il diritto  prioritario alle prestazioni domiciliari delle persone non autosufficienti, sulla base delle proposte contenute nella Petizione popolare nazionale.

Il seminario avrà luogo esclusivamente se vi saranno almeno 20 prenotazioni. Per prenotare la partecipazione scrivere entro il 30 giugno 2013 a info@fondazionepromozionesociale.it, oppure telefonare al numero 011-812.4469 oppure inviare un fax al n. 011-812.2595. I partecipanti possono inviare alla Fondazione promozione sociale onlus entro il 30 giugno 2013 una breve sintesi delle iniziative intraprese dalle loro organizzazioni in merito alla tutela dei diritti (2 pagine, massimo 7.000 battute spazi compresi).

 (Nota 1) – Segnaliamo che verrà presentato ricorso al Consiglio di Stato in merito alle parti della sentenza 326/2013 riguardanti le contribuzioni economiche.

 


Notizie -  n. 4  del 15 marzo  2013

Ad integrazione del Notiziario n. 3 inviato il 14 u.s., uniamo la seguente ulteriore documentazione utile per segnalare all’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità, le Vostre osservazioni e proposte, di cui si gradirebbe ricevere copia.

- Articolo “Quali impegni in Italia per i diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” pubblicato il 26 febbraio 2013 dall’Uneba (www.Uneba.org)

- Primo Rapporto italiano alle Nazioni Unite sulla implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (“Treaty-Specific Document”)

- Pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sull’Osservatorio

- Decreto ministeriale del 30 novembre 2010 sulla composizione dell’Osservatorio


 

Notizie -  n. 3  del 14 marzo  2013

Alleghiamo il testo della e-mail inviata l’8 marzo u.s. dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) al Presidente e ai Componenti dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità, in merito all’allegato documento “Primo programma d’azione italiano per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” predisposto dall’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.

 Detto documento è estremamente importante in quanto verrà esaminato dal Consiglio dei Ministri per essere emanato come decreto del Presidente della Repubblica.

 Nell’allegata e-mail il Csa chiede che il documento dell’Osservatorio venga integrato in quanto sono molto carenti le parti relative  alle persone con handicap gravissimo, mentre sono ignorati gli adulti e gli anziani malati cronici non autosufficienti, le persone con demenza senile ed i pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e autonomia molto limitata, oltre un milione di nostri concittadini che, oltre alle sofferenze dovute alle malattie in atto, sono non autosufficienti a causa delle loro gravissime condizioni di disabilità.

 Pertanto le persone e le organizzazioni interessate sono pregate di segnalare all’Osservatorio le loro osservazioni e proposte, di cui si gradirebbe ricevere copia.


Notizie -  n. 2  del  28 febbraio 2013

 1. Segnaliamo che sono aperte le prenotazioni per la partecipazione al seminario di Milano previsto per  sabato, 12 ottobre 2013 (ore 9,30-13,30). Il Seminario è rivolto alle organizzazioni sociali e di volontariato che desiderano approfondire e/o conoscere le azioni pratiche da mettere in atto per ottenere il diritto alle prestazioni previste dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria.

Il confronto si baserà sullo scambio delle esperienze concrete messe in atto dalla Fondazione promozione sociale onlus e dalle altre organizzazioni sociali che, avvalendosi delle norme vigenti,  hanno ottenuto:

      per le persone con handicap intellettivo in situazione di gravità la frequenza del centro diurno a tempo pieno o il ricovero in una comunità alloggio o in un’altra struttura residenziale;       

      per gli anziani malati non autosufficienti e per le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile la continuità delle cure sanitarie e socio-sanitarie dopo il ricovero in ospedale o in una casa di cura convenzionata, fino al loro inserimento definitivo disposto dall’Asl in una Rsa, Residenza sanitaria assistenziale convenzionata, senza interruzione delle prestazioni socio-sanitarie;

      per i pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e limitata autonomia la prosecuzione delle cure dopo un ricovero ospedaliero in Tso, con  il trasferimento a carico dell’Asl in una struttura terapeutica sanitaria e/ socio-sanitaria;

      per i suddetti soggetti il versamento della quota alberghiera con oneri esclusivamente a carico del ricoverato in base alla sua situazione economica  (redditi e beni, dedotte le franchigie di legge).

 A conclusione del Seminario verrà valutata la possibilità di un analogo incontro per il diritto  prioritario alle prestazioni domiciliari delle persone non autosufficienti, sulla base delle proposte contenute nella Petizione popolare nazionale.

Il seminario avrà luogo esclusivamente se vi saranno almeno 20 prenotazioni. Per prenotare la partecipazione scrivere entro il 30 giugno 2013 a info@fondazionepromozionesociale.it, oppure telefonare al numero 011-812.4469 oppure inviare un fax al n. 011-812.2595. I partecipanti possono inviare alla Fondazione promozione sociale onlus entro il 30 giugno 2013 una breve sintesi delle iniziative intraprese dalle loro organizzazioni in merito alla tutela dei diritti (2 pagine, massimo 7.000 battute spazi compresi).

 2. Riportiamo qui sotto il collegamento un testo di presentazione della Petizione popolare nazionale per il diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari delle persone non autosufficienti, che ci è stato richiesto da alcune associazioni impegnate nella raccolta delle adesioni e delle firme. Confidiamo nell’inserimento di detto testo nei siti e nelle pubblicazioni delle organizzazioni che collaborano alla raccolta delle firme nonché in tutte le altre possibili modalità di diffusione.

=> testo in word

=> testo in pdf

 3. Segnaliamo l’estrema importanza che la raccolta delle firme (che terminerà il 31 dicembre 2014) venga soprattutto effettuata in modo da fornire alle persone e alle organizzazioni informazioni sulle esigenze e su vigenti diritti delle persone non autosufficienti alle prestazioni semiresidenziali e residenziali, nonché sulle modalità da osservare per ottenere la loro corretta e tempestiva attuazione.

 4. Segnaliamo alcune nostre osservazioni al documento della Fish sulle future politiche per la disabilità:

a) fra gli interventi riguardanti le “Politiche sociali: sistema e risorse” alla pagina 1 viene previsto quanto segue: «Costruire e consolidare un flusso certo di finanziamenti vincolati ben più cospicuo di quanto mai il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per la non autosufficienza abbiano mai raggiunto». Al riguardo si osserva che la maggior parte dei finanziamenti rivolti alle prestazioni socio-sanitarie  per le persone con disabilità grave e per gli anziani non autosufficienti sono a carico del Fondo sanitario nazionale (cfr. il testo della Petizione popolare per il finanziamenti dei Lea). Pertanto dovrebbe essere finanziato soprattutto questo Fondo;

b) fra gli interventi del capitolo “Autonomia, vita indipendente, ‘dopo di noi’, deistituzionalizzazione” è segnalato quanto segue: «Considerare il tema e le soluzioni attuali per il “dopo di noi” non più in una connotazione di emergenza da declinare nelle Rsa, ma riflettere su una nuova stagione che veda, in particolare le persone con disabilità intellettiva e relazionale, raggiungere il diritto di vivere la propria età adulta, ove possibile, autonomamente dal proprio nucleo familiare in un contesto inclusivo e non segregante». A questo proposito si ricorda che in base ai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all’articolo 54 della legge 289/2002) le persone con disabilità intellettiva in situazione di gravità hanno il pieno ed immediato diritto esigibile alla frequenza di centri diurni (come confermato dalle sentenze n. 784 e 785/2011 del Tar della Lombardia e dall’ordinanza del Tar del Piemonte n. 381/2012) e all’accoglienza residenziale;

 c) nei riguardi delle persone colpite da patologie croniche e da non autosufficienza il documento della Fish segnala solamente che «va rimodulata in specie per le persone con patologie croniche e comunque invalidanti, la distribuzione delle terapie farmacologiche (…)», mentre vi è la prioritaria e fondamentale esigenza di ottenere delle Regioni, dalle Aziende sanitarie ospedaliere e dalle Asl il riconoscimento del vigente diritto pienamente e immediatamente esigibile alle prestazioni domiciliari e residenziali sancito dai Lea;

d) nulla viene richiesto in merito ai corsi prelavorativi e all’inserimento al lavoro presso aziende pubbliche e private delle persone con handicap intellettivo lieve e medio lieve, nonostante le positive esperienze realizzate, esperienze che dovrebbero essere estese in tutte le zone del nostro Paese;

e) per quanto riguarda le prestazioni domiciliari delle persone non autosufficienti, la Petizione popolare, di cui è in corso la raccolta delle adesioni e delle firme, contiene le dettagliate indicazioni emerse dal confronto con decine di organizzazioni sociali.

 In conclusione sarebbe molto importante che tutte le organizzazioni interessate chiedessero alle Fish nazionale e locali di assumere impegni concreti a favore delle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalle leggi vigenti come diritti esigibili da parte delle persone non autosufficienti.

 5. La Fondazione promozione sociale onlus provvederà all’invio dei moduli per la raccolta delle firme. Segnalare il numero e l’indirizzo postale.

 6. Ricordiamo che sono a Vostra gratuita disposizione gli opuscoli: 

- “Handicap intellettivo in situazione di gravità – Diritti esigibili sanciti dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria

- “Cure per anziani malati cronici e malati di Alzheimer. Breve guida sul diritto degli anziani  cronici non autosufficienti e dei malati di Alzheimer alle cure socio-sanitarie


Notizie -  n. 1  del 7 febbraio 2013

1. Uniamo il testo della Petizione popolare nazionale per il diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari delle persone non autosufficienti ed un foglio illustrativo di detta iniziativa. Se provvedete Voi alla fotocopiatura del modulo per la raccolta delle firme, occorre utilizzare esclusivamente fogli A/3 (4 pagine). In alternativa Vi invieremo il numero dei moduli e dei fogli illustrativi da Voi richiesto con l’indicazione dell’indirizzo postale.

2. Sottolineiamo l’estrema importanza che la raccolta delle firme venga soprattutto effettuata in modo da fornire le necessarie informazioni sulle esigenze e sui vigenti diritti delle persone non autosufficienti.

3. Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che provvederanno a riportare la Petizione nel loro sito internet e nelle loro pubblicazioni.

4. Ricordiamo nuovamente che sono a gratuita disposizione gli opuscoli: 

- “Handicap intellettivo in situazione di gravità – Diritti esigibili sanciti dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria”

- “Cure per anziani malati cronici e malati di Alzheimer. Breve guida sul diritto degli anziani  cronici non autosufficienti e dei malati di Alzheimer alle cure socio-sanitarie”

 Grati della Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

 

www.fondazionepromozionesociale.it