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COME OPPORSI ALLE DIMISSIONI DI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI DAGLI OSPEDALI E DALLE CASE DI CURA PRIVATE CONVENZIONATE E CHIEDERE LA PROSECUZIONE DELLE CURE |
Prima di inviare la lettera consultare la Fondazione Promozione sociale onlus |
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Nei casi di assoluta urgenza è opportuno inviare il seguente telegramma al Direttore sanitario della struttura (ospedale o casa di cura privata convenzionata) in cui il malato è ricoverato: «SEGNALO MIA ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ ACCETTARE DIMISSIONI DI (cognome e nome) GRAVEMENTE MALATO E NON AUTOSUFFICIENTE E (se del caso) NON SEMPRE CAPACE DI PROGRAMMARE IL PROPRIO FUTURO. SEGUE LETTERA».
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Il Servizio sanitario nazionale è obbligato, in base alle leggi vigenti, a curare tutte le persone malate, siano esse giovani o adulte o anziane, colpite da patologie acute o croniche, guaribili o inguaribili, autosufficienti o non autosufficienti. Dunque, la cura delle persone con la malattia di Alzheimer, o con altre forme analoghe, spetta alla sanità.
Sempre in base alle leggi vigenti, i congiunti dei malati non sono
obbligati a svolgere le attività di competenza del Servizio sanitario nazionale
e, quindi, non hanno alcun obbligo giuridico di sostituirsi alla sanità.
Com’è
ormai riconosciuto, sono preferibili, nell’interesse del malato,
le cure domiciliari nei casi in cui non debbano essere fornite prestazioni che
richiedano personale specializzato e strumentazioni particolari.
Nei casi in cui le persone malate, compresi gli anziani non autosufficienti ed i malati di Alzheimer, siano ricoverati presso ospedali o case di cura private convenzionate, gli stessi degenti se in grado di esprimersi o, in caso contrario, i loro congiunti, possono rifiutare le dimissioni se permane lo stato di malattia acuta o cronica con o senza autosufficienza. Alcune considerazioni importanti: Le persone a cui si indirizzano le lettere di cui sopra faranno il possibile per non rispondere per iscritto in modo da non assumere impegni ed evitare eventuali questioni con l’autorità giudiziaria. Chi vuole impedire le dimissioni deve essere molto deciso e deve chiedere una risposta scritta. Allo scopo di avere le prove delle richieste avanzate, si deve sempre o inviare lettere raccomandate con ricevuta di ritorno o telegrammi (il fax non va bene perché si ha la prova di averlo spedito ma non quella che sia stato ricevuto). Se si hanno degli incontri con medici, assistenti sociali o altri operatori, è consigliabile non assumere mai impegni verbali o scritti. Inoltre, subito dopo ogni incontro, è opportuno inviare un telegramma così redatto: «A seguito dell’incontro di ieri, di cui ringrazio, confermo la mia opposizione alle dimissioni come ho chiesto nelle raccomandate da me inviate in data … di cui attendo risposta scritta». Se viene presentata dai medici e da altri operatori documentazione da firmare, è consigliabile inviare fotocopia al Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti della Fondazione Promozione sociale che la prenderà in esame allo scopo di segnalare eventuali problemi.
Il ricovero presso ospedali e case di cura
private convenzionate deve sempre essere gratuito. Quasi sempre, il personale delle Asl o dei Comuni propone il ricovero degli anziani cronici non autosufficienti e dei malati di Alzheimer presso Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), case protette o altre strutture analoghe. Si tratta di strutture del settore socio-sanitario (con caratteristiche molto diverse da quello sanitario), il cui accesso è vincolato dal parere favorevole rilasciato dalle Uvg (Unità valutative geriatriche) che sono commissioni istituite dalle Asl. Ottenuto il parere favorevole dell’Uvg, il malato viene inserito in liste di attesa, e può aspettare anche uno o più anni prima di essere ammesso in una Rsa.
Nel frattempo, se si accettano le
dimissioni, la persona che le ha accolte deve
provvedere a curare il malato con i mezzi economici del malato stesso e, se essi
non sono sufficienti, con le proprie risorse. Le cure possono essere fornite sia
a domicilio che presso Rsa. Se si tratta di Rsa la
retta è interamente a carico del malato e di chi ha accettato le dimissioni: può
arrivare anche a 3.000-3.200 euro al mese. Infatti, nei casi in cui il ricovero
nelle Rsa venga disposto al di fuori della lista di
attesa, le Asl non versano la quota sanitaria. Invece, quando il ricovero nella Rsa viene concordato con l’Asl, la quota sanitaria viene corrisposta dall’Asl stessa, mentre il ricoverato deve versare la retta chiamata alberghiera. Se ha più di 65 anni ed è stato dichiarato non autosufficiente dall’Uvg, il ricoverato deve versare la retta alberghiera solamente in base alla propria situazione economica personale (redditi e beni). Per la casa o l'alloggio di proprietà in cui l'anziano viveva la franchigia è di euro 51.650,00 (100 milioni delle vecchie lire), mentre per i beni mobili (denaro contante, azioni, obbligazioni, ecc.) la franchigia è di euro 15.500,00 (30 milioni delle ex lire). La differenza non coperta dal ricoverato deve essere versata dai Comuni. Tuttavia, se prima del ricovero presso Rsa non è stato concordato l’impegno economico del Comune, può essere molto difficile ottenere che versi la differenza di cui sopra. Se si sottoscrive un accordo con la Rsa (o altra struttura) in cui il malato è ricoverato, chi lo firma stipula un contratto privato con l’ente e quindi, salvo eccezioni, è obbligato a rispettarlo per tutta la durata del ricovero.
Il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti della Fondazione Promozione sociale resta a disposizione. La consulenza è gratuita. Si riceve solamente per appuntamento (tel. 011 8124469). |
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