| 
		
 
       
		Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 
  2001 e dell’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale 
  deve corrispondere la retta sanitaria praticata dalle Rsa o da analoghe 
  strutture nella misura di ALMENO il 50% dell’importo totale. 
   
  Le Regioni possono aumentare la percentuale a carico del Servizio sanitario, 
  ma non possono ridurla. 
  Ne deriva che la retta alberghiera non può essere superiore a quella erogata 
  dal Servizio sanitario nazionale. 
    
    
  ATTENZIONE: per quanto riguarda i ricoveri disposti senza l'intervento 
	  dell'Asl, occorre tener conto degli 
  accordi sottoscritti dai ricoverati e/o dai loro congiunti. 
  		 | 
		  | 
		
 
 
 Quale rimborso 
delle nostre spese vive, è gradita una  erogazione liberale al fine di 
consentirci di continuare l'attività istituzionale 
  
 c/c Postale 
IBAN 
IT 89A 07601 01000 000047107537   
 c/c Bancario
 IBAN 
IT 66L 02008 01058 000020079613 
 intestati a Fondazione Promozione Sociale,
via Artisti 36, 10124 Torino. 
		 |