n.1 - 1968

QUESTA E' L'ASSISTENZA ITALIANA D'OGGI

 PROSPETTIVE ASSISTENZIALI

 

Editoriali

 




 Da varie parti si richiedono interventi legislativi e misure amministrative per l'assistenza di questa o quella categoria di per­sone (vedasi, ad esempio, il progetto Mariotti sugli «irregolari psichici», il disegno di legge del Governo - Senato 1516 - sulla prevenzione della delinquenza minorile, le proposte per i di­scinetici, i profughi, gli invalidi civili, i ciechi, i sordomuti ecc.)

A nostro avviso, questa impostazione, nonostante la buona volontà dei proponenti, non fa che complicare la già tanto caotica situazione attuale.

Siamo convinti che solo con la riorganizzazione totale del settore dell'assistenza sociale, come prevede anche il programma economico quinquennale (legge 27 luglio 1967 685), si possa giungere a creare le premesse per il soddisfacimento delle esi­genze dei cittadini in situazione di bisogno.

 La rivista apre un dibattito su questo problema di fondamen­tale importanza per la sua portata umana, familiare, sociale ed eco­nomica ed in questo e nei successivi numeri porta e porterà il contributo delle ricerche e degli studi dell'Unione Italiana per la Promozione dei Diritti del Minore.

 L'attuale caotica situazione del settore assistenziale può essere illustrata dai seguenti esempi:

 A La gestante nubile (1):

1. è assistita dall'ONMI, facoltativamente dagli Istituti Provin­ciali per l'Infanzia (I.P.I.);

2. partorisce in una «maternità» (solo pochissimi I.P.I. han­no una sala parto, l'ONMI una sola).

 

B Il minore nato fuori del matrimonio non riconosciuto o ricono­sciuto dalla sola madre:

3. dalla nascita al 15° anno di età è assistito dalla Provincia tramite l'I.P.I. o Istituzioni pubbliche di assistenza e bene­ficenza (I.P.A.B.) aventi sedi nella provincia o al di fuori di essa;

4. dal 15° al 18° anno è assistito dall'ONMI;

5. dal 18° anno in poi dall'E.C.A..

6. Se al momento della prima richiesta di assistenza il mi­nore non riconosciuto o riconosciuto dalla sola madre ha superato il 6° anno di età, competente non è più la Pro­vincia ma l'ONMI.

7. Se il minore viene legittimato oppure riconosciuto anche o solo dal padre, la competenza è demandata dalla Provincia all'ONMI.

8. Se il minore riconosciuto dalla sola madre e avente un'età da zero a 15 anni rimane orfano, la competenza passa dal­la Provincia ad uno dei vari enti di assistenza per orfani (2), sempre che la defunta appartenesse ad una delle ca­tegorie previste dalle leggi istitutive degli stessi enti.

9. Se il minore è riconosciuto da madre profuga, competente è il Ministero dell'Interno. Quando però acquisisce il domi­cilio di soccorso, la competenza può passare alla Provincia sempre che non si verifichi l'ipotesi di cui al punto 6.

10. Se il minore riconosciuto dalla sola madre è cieco o sor­domuto, la competenza assistenziale resta alla Provincia an­che dopo il compimento del 15° e del 18'° anno di età.

11. Se il minore è insufficiente mentale o disadattato, la com­petenza viene determinata a seconda che la Provincia o l'ONMI o altri enti abbiano o meno istituito il servizio (non obbligatorio) per questo tipo di assistenza.

12. Se il minore è gravemente disadattato, alcune o tutte le competenze possono passare al Tribunale per i Minorenni, all'istituto di rieducazione o all'ufficio distrettuale di servi­zio sociale del Tribunale per i Minorenni.

13. Se il minore è fisicamente handicappato, alcune o tutte le competenze possono essere assunte dal Comune.

14. Se il fanciullo riconosciuto dalla madre ha bisogno di as­sistenza scolastica, questa viene fornita non dall'ente che lo assiste, ma dal patronato scolastico.

15. Salvi i casi di assoluta urgenza, la madre nubile e il mi­nore da essa riconosciuto sono assistiti dalla Provincia ter­ritorialmente competente secondo il domicilio di soccorso, anche se la residenza effettiva è altrove. (Il domicilio di soccorso si acquisisce solo dopo due anni di residenza nel­lo stesso luogo).

E ci fermiamo ad esemplificare per non annoiare il lettore.

Occorre anche considerare che i minori assistiti (siano essi nati nel o fuori del matrimonio o orfani) devono su­bire in genere innumerevoli cambiamenti di istituto sia a causa delle disponibilità economiche degli enti erogatori che vanno alla ricerca degli enti ricoveranti che applicano le rette più basse, sia perchè avviene da tempo una vera "cac­cia" all'assistito (negli ultimi dieci anni il numero dei po­sti letto occupati è sceso dal 90% al 75%).

A ciò si deve aggiungere che i minori debbono il più delle volte lasciare, nonostante permanga la loro situazio­ne di bisogno, l'istituto in cui sono ricoverati, avendo rag­giunto l'età di dimissione.

Molti enti, non tenendo conto delle esigenze globali del­la persona umana, dei suoi bisogni affettivi e dell'importan­za dell'ambiente, hanno creato o creano una rete di istituti specializzati secondo l'età del minore (istituto A da zero a tre anni; istituto B da tre a sei; istituto C da sei a dieci; un altro da dieci a quattordici; un altro infine da quattor­dici a diciotto anni).

Ciò provoca, fra l'altro, lo scaricarsi delle responsabi­lità fra i vari istituti, ciascuno addebitando agli altri le dif­ficoltà dei minori.

Ed è singolare come molti dirigenti di questi enti affer­mino che i loro istituti sono organizzati "a tipo famiglia", quasi che i genitori allontanassero i loro figli al raggiun­gimento di una certa età.

Trecentomila e più bambini sono attualmente ricoverati in istituti senza che gli enti pubblici, che hanno o dovreb­bero averne la responsabilità, si siano mai preoccupati di stendere una convenzione che stabilisca quali prestazioni assistenziali l'istituto è tenuto a dare (titolo di studio del direttore e degli "educatori", numero massimo degli assi­stiti, orario di visita dei genitori e dei parenti, impiego del tempo libero; presenza di «educatori» nel periodo nottur­no ecc.).

Non vogliamo parlare degli innumerevoli organi di con­trollo (3), perchè è noto che essi per lo più non funzionano. D'altra parte, se non sono prescritte determinate pre­stazioni, che cosa si può controllare oltre all'osservanza del­le norme igieniche e alla non sussistenza di azioni delit­tuose?

Come evidenzia la ricerca che pubblichiamo nelle pa­gine seguenti, tutti i Ministeri svolgono attività assisten­ziali e impartiscono direttive in materia.

Nessun coordinamento è previsto per cui, nel nostro paese, non esiste né può esistere nell'attuale situazione alcuna possibilità di avere una politica assistenziale non di­ciamo unitaria ma almeno uniforme.

  

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 (1) Nella maggior parte dei casi l'assistenza alla madre nubile si limita all'elargizione di sussidi e al ricovero. Nulla o quasi viene fatto per portarla ad una maturazione personale e ad una visione obiettiva dei problemi suoi e del suo nato, e per prepararla alla vita e al lavoro.

(2) Enti di assistenza per gli orfani: Opera nazionale per gli orfani di guer­ra; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello stato; Opera nazionale orfani di militari di carica dell'esercito; Centro di assistenza del Ministero Difesa - Marina; Opera nazionale per i figli degli aviatori; Isti­tuto postelegrafonici (orfani dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni); Opera di previdenza a favore del personale delle Ferro­vie dello Stato; Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei Militari della Guardia di Finanza; Fondo di assistenza, previdenze e premi per il per­sonale della Pubblica Sicurezza; Ente nazionale di assistenza magistrale (or­fani di maestri, di ispettori didattici e scolastici); Istituto nazionale «Giusep­pe Kirner» (orfani dei professori di scuola media); Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia (orfani operai deceduti per infortunio sul lavoro); Ente per l'assistenza agli orfani degli agenti di custodia; Opera nazionale di assistenza ai vigili del fuoco; Istituto nazionale assistenza dipendenti enti lo­cali; Fondazione figli degli italiani all'estero; Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare; Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di sanitari ita­liani; Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia (orfani di guerra dell'Italia meridionale); Istituto «Andrea Doria» (orfani dei marinai morti in guerra); As­sociazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica; Opera nazio­nale invalidi di guerra; Associazione nazionale combattenti e reduci; Associa­zione nazionale ex internati; Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dal­mati; Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici; Ente nazionale per l'assistenza degli orfani delle zone di confine; Ente nazio­nale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; ecc.

(3) In forza delle vigenti disposizioni legislative hanno compiti di vigilan­za e di controllo, tra gli altri, i seguenti organi e enti:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- tutti i Ministeri;

- il Prefetto, il Consigliere di Prefettura addetto all'assistenza pubblica, la Commissione Prefettizia di vigilanza;

- il Comitato Provinciale di assistenza e beneficenza pubblica;

- il Medico provinciale;

- l'O.N.M.I. (sede centrale, federazioni provinciali e comunali, e comitati di patronato);

- gli E.C.A.;

- il Tribunale per i Minorenni;

- il Giudice tutelare;

- le amministrazioni regionali, provinciali e comunali;

- gli speciali ispettori dei brefotrofi;

- l'ispettorato del lavoro (asili nido e camere di allattamento aziendali).

www.fondazionepromozionesociale.it

 

Prospettive assistenziali
dal 1968
, ininterrottamente, è impegnata contro l’esclusione sociale di minori, di handicappati e di anziani, e per le necessarie riforme. Pubblica i documenti più significativi sui servizi sociali e sanitari e sulla formazione del relativo personale. Riferisce sulle iniziative del volontariato, del sindacato e degli operatori, nonché‚ articoli di commento a leggi e normative.

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