(aggiornamento dell'aprile 2008)
Purtroppo, anche perché molti cittadini sono disinformati, numerosi sono ancora i Comuni singoli e associati, le
Province e le Asl che pretendono e ottengono dai parenti di assistiti maggiorenni
contributi economici non dovuti.
Si ricorda che è in vigore la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" il cui art. 25 stabilisce che «ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2000, n. 130».
I decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 sanciscono che gli enti pubblici devono prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (e quindi senza chiedere alcun contributo economico ai parenti) per le prestazioni sociali «erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali».
Negli stessi decreti legislativi viene precisato che le nuove disposizioni «non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile» e che dette disposizioni «non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'art. 438, primo comma del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata».
È vero che il Governo non ha ancora emanato il decreto previsto all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 130/2000, ma è altrettanto vero che detto decreto, che ha lo scopo di «favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza», non è necessario in quanto le relative disposizioni sono contenute nella sopra citata legge 328/2000, approvata dopo l’entrata in vigore dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.
Dunque, gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli conviventi qualora gli assistiti siano ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità.
Quanto sopra è confermato dai seguenti provvedimenti
delle Autorità giudiziarie:
sentenza del Giudice di Pace di Bologna
n. 3598/2006 del 13 aprile 2006,
depositata in Cancelleria il 12 ottobre
2006;
sentenza n. 42/2007 della Sezione di Catania del Tar della Sicilia del 6 dicembre 2006, depositata in
Cancelleria l’11 gennaio 2007;
ordinanza del Tar della
Toscana n. 733/2007 del 6 settembre 2007,
depositata in Segreteria il 7
settembre 2007;
ordinanza del Tar delle
Marche n. 521/2007 del 18
settembre 2007;
sentenza del Tar della
Lombardia n. 291/2008 del 5-19 dicembre 2007,
depositata in Segreteria il 7
febbraio 2008;
sentenza del Tribunale di Lucca n.
174/2008 del 13 ottobre 2007,
depositata in Cancelleria il 1° febbraio 2008.
Nella citata sentenza
del Tribunale di Lucca viene altresì evidenziato che
la legge 1580/1931 (che consentiva la rivalsa delle spese di spedalità o
manicomiali nei confronti dei ricoverati «che
NON si trovano in condizione di
povertà» e dei loro eredi) non è più applicabile dopo l’entrata in vigore
delle norme citate al punto 1.
Si segnala altresì quanto segue:
1. Il Garante per la protezione dei dati personali nella Newsletter n. 276 del 12 maggio 2006, ha puntualizzato che «ai fini del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave e ad ultrasessantacinquenni l’Inps può raccogliere soltanto le informazioni riguardanti la situazione economica dell’interessato e non quella del nucleo familiare di appartenenza».
Lo stesso Garante (lettera del 4 febbraio 2008, prot. 2696/54767) ha segnalato all’Associazione promozione sociale, con sede in Torino, via Artisti 36, di aver invitato il Comune di Bologna ad informare lo stesso Garante «in ordine alle iniziative assunte o che si intendono assumere per conformarsi alle indicazioni contenute» nella sopra citata Newsletter. Inoltre il Garante (lettera inviata alla suddetta organizzazione il 16 gennaio 2008, prot. 1087/50319) ha avanzato analoga richiesta al Comune di Verona.
Infine lo stesso Garante ha segnalato ai Comuni di Parma (lettera del 22 agosto 2006, prot. 18571/48732) e di Cologno Monzese (lettera del 18 dicembre 2007, prot. 21198/55024) che «le informazioni che possono essere acquisite, devono riguardare la situazione economica del solo assistito e non anche quelle del nucleo familiare di appartenenza».
2. Poiché l’articolo 23 della Costituzione stabilisce che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», legge che ovviamente è di spettanza del Parlamento, le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Bolzano e Trento non hanno alcuna competenza legislativa in merito alle contribuzioni a carico degli assistititi e dei loro congiunti, ma devono rispettare le disposizioni nazionali.
3. Com’è ovvio le competenze legislative in materia di servizi socio-assistenziali, attribuite dalla Costituzione alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle Province autonome di Bolzano e Trento, riguardano esclusivamente le persone che ricevono prestazioni socio-assistenziali e non i loro congiunti.
4. Occorre, altresì, considerare che per tutte
le prestazioni assistenziali non erogate dal settore dell’assistenza sociale (ad esempio, contributi economici ai nuclei familiari in
difficoltà per il pagamento dell’affitto, assegnazioni degli alloggi dell’edilizia popolare, integrazione al minimo delle pensioni
contributive) mai viene fatto riferimento ai congiunti non conviventi.
Inoltre, vengono praticate riduzioni anche consistenti per il pagamento delle rette agli asili nido e delle scuole materne, nonché per i
soggiorni di vacanza di minori e di anziani senza che venga valutata la situazione finanziaria dei parenti tenuti agli alimenti.
Si tratta di scelte ritenute corrette in quanto orientate ad assicurare l’autonomia economica dei nuclei familiari e la loro non dipendenza
dai congiunti non conviventi.
Per quanto concerne i sussidi di disoccupazione e quelli relativi alla cassa integrazione, le erogazioni sono disposte senza far riferimento
né ai redditi dei congiunti conviventi, né ai patrimoni degli interessati: anche in questi casi si tratta di procedure da noi valutate
positivamente.
Non si comprende, invece, per quali motivi debbano essere richiesti contributi ai congiunti conviventi o non conviventi, qualora si tratti
di parenti di soggetti con handicap invalidante o di anziani affetti da malattie croniche e/o da non autosufficienza, quando nulla viene
chiesto se i soggetti sono affetti da malattie acute.
Infine, si ricorda che i parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti che hanno sottoscritto impegni di pagamento nei riguardi di enti pubblici (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, Asl) gestori di Rsa e strutture similari (1), possono evitare di continuare a versare contributi economici, inviando disdetta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di cui, qui di seguito si propone un esempio:
Alla cortese attenzione del Sindaco (o Presidente del Consorzio e dell’Asl) di __________________ Il/la sottoscritto/a _________________________________residente in ________________ Via __________________________________n. ___, preso atto dell’art. 25 della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, fa presente di non essere più tenuto né è disponibile a continuare ad assolvere all’impegno sottoscritto in data ________________, relativo alla garanzia per il pagamento di una parte della retta del Sig.___________________________ ricoverato presso _____________________________, in quanto si tratta di un ultrasessantacinquenne non autosufficiente come certificato in data __________ dall’Unità valutativa geriatrica dell’Asl _____ (oppure di un soggetto colpito da handicap in situazione di gravità, come risulta dalla documentazione rilasciata ai sensi della legge 104/1992 dall’Asl ____ in data_______)
L’impegno viene pertanto revocato a partire dal primo giorno del mese successivo all’invio della presente per la cui determinazione fa testo il timbro postale di spedizione.
Lo scrivente segnala che continuerà a versare la somma a carico del ricoverato che, calcolata in base alle sue risorse economiche e dedotta la quota lasciata allo stesso ricoverato per le sue piccole spese personali, è di euro ______ al giorno.
Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, lo/a scrivente chiede di ricevere risposta scritta.
Data ________________ Firma _________________________________
(1) Per quanto riguarda la disdetta da enti privati e Ipab, telefonare alla segreteria della Fondazione (tel. 011 8124469).