"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.)
Nota Bene:
il testo riportato e le tabelle allegate sono integrati con le
modifiche ed aggiunte riportate dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n.
130
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Prestazioni sociali agevolate.
1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi
assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il
presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di
valutazione della situazione economica di coloro che
richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati
alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a
determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le
disposizioni del presente decreto si applicano alle
prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della
integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni,
dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle
indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente
erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le
modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo
4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi
ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni
agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle
condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità
di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire
l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in
vigore delle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S.
predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono individuate le modalità attuative,
anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della
2. Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata
con riferimento alle informazioni relative al
nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e
quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica
di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo
nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti
componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a
carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo
familiare della persona di cui sono a carico. I
coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se
risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di
altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di
18 anni, anche se risulta a carico ai fini
I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i
criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini
I.R.P.E.F. risultano a carico di più persone, per
i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i
minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i
soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi,
come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è
combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella
misura del venti per cento dei valori patrimoniali,
come definiti nella parte seconda della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come
rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala
di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei
componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa
ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del
codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione
agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del
codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente
la prestazione sociale agevolata.
3. Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori.
1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori possono altresì tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima.4. Dichiarazione sostitutiva unica.
1. Il richiedente la prestazione presenta
un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente erogatore si
avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata
facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della
dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far
rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del
calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio
nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da
essi erogate la decorrenza degli effetti di tali
nuove dichiarazioni.
2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di
corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari
finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli
intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di
assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S.,
sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce
alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di
assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per
raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce
altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter
calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le
modalità previste dall'articolo 2. Il tracciato
standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima.
4. I comuni, i centri di assistenza fiscale,
l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la
dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto
della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della
situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata,
può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni
componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate
di cui al presente decreto).
5. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze
e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono
emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano
le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza
fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità
temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata,
valevole ai fini dell'accesso
a tutte le prestazioni agevolate]
(comma
abrogato).
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze
e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della
dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative
istruzioni per la compilazione. (1)
7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un
apposito servizio comune, la veridicità della
situazione familiare dichiarata e confrontano i dati
reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle
prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle
finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle
finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non
veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea
documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati
dichiarati, anche al fine della correzione di
errori materiali o di modesta entità. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di
cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate,
per effettuare controlli formali sulla congruenza
dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali
incongruenze agli enti erogatori interessati.
8. Nell'àmbito della direttiva annuale impartita
dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento,
una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al
controllo sostanziale della posizione reddituale e
patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni,
secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.
(1) I modelli tipo sono stati approvati con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 20014-bis. Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente.
1. L'ente a cui è stata presentata la
dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalità
indicate nell'articolo 4, comma 3, e le trasmette ad una apposita banca dati
costituita e gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale calcola e rende disponibile ai
componenti del nucleo familiare per il quale è
stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 4 e agli enti erogatori
di prestazioni sociali agevolate l'indicatore della situazione economica
equivalente di cui al presente decreto, ed eventualmente, sulla base delle
disposizioni di attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124,
l'indicatore della situazione economica equivalente ivi previsto.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o
altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione
sostitutiva unica, richiede all'Istituto nazionale della previdenza sociale
l'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente erogatore richiede
all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche le informazioni
analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle
integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero
effettua i controlli di cui all'articolo 4, comma
7, o quando costituisce e gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni
sulla tutela dei dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle
prestazioni da esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili le
informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica equivalente
relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori della dichiarazione
sostitutiva unica presso i quali il richiedente ha presentato specifica
domanda.
5. Coordinamento istituzionale e monitoraggio.
1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un
rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione
dei criteri di valutazione della situazione
economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine l'INPS, le
amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di
controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla
commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le
modalità applicative, l'estensione e le
caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione
richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica trasmette il rapporto al Parlamento.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo per la
valutazione dell'applicazione della disciplina relativa
agli indicatori della situazione economica equivalente. Del comitato
fanno parte rappresentanti dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti
erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa pubblica.
6. Trattamento dei dati.
1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto
delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e in particolare
delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, nonché del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime di
sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 675 del
1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui è
effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,
del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al medesimo articolo
4, comma 6. Gli enti erogatori possono trattare, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di
dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari di
cui all'articolo 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, comma 7, del presente
decreto, gli enti erogatori e l'Istituto nazionale della previdenza sociale
possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle
amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al comma 1 del
presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 4,
ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono effettuare il trattamento
dei dati, ai sensi del comma 1 del presente articolo, al fine di assistere il
dichiarante nella compilazione della dichiarazione unica, di effettuare
l'attestazione della dichiarazione medesima, nonché di comunicare i dati
all'Istituto nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle
dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o elettronico,
dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche del caso da parte
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
degli enti erogatori. Ai centri di assistenza
fiscale non è consentita la diffusione dei dati, ne altre operazioni che non
siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla
trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i
centri di assistenza fiscale procedono alla
distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si
applicano, altresì, ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti erogatori
effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma
anonima; l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle
elaborazioni secondo le indicazioni degli organismi di cui all'articolo 5. Ai
fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 4, i dati sono
conservati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli enti
erogatori per il periodo da essi stabilito.
Tabella 1
- Criteri unificati di valutazione della situazione
reddituale
Parte I.
La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.
Parte II - Definizione del patrimonio.
a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.
b) Patrimonio mobiliare:
l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.
Tabella 2
- La scala di equivalenza
Numero dei
|
Parametro |
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,46 |
5 |
2,85 |
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi
i genitori svolgono attività di lavoro e di
impresa.