Febbraio 2007
IMPORTANTE SENTENZA DEL TAR IN MATERIA DI
CONTRIBUZIONI ECONOMICHE
Si riporta la sentenza n. 2802/2006 della Sezione di Catania del Tar della Sicilia in cui, in relazione al comma 2 ter dell’articolo 3 del decreto legislativo 109/1998 come risulta modificato dal decreto legislativo 130/2000, viene ribadito che i contributi economici a carico degli assistiti con handicap in situazione di gravità devono essere calcolati sulla base delle loro personali risorse economiche (redditi e beni).
Ne consegue che detto principio deve essere applicato anche per quanto riguarda gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, la cui normativa di riferimento è contenuta nello stesso sopra citato comma 2 ter dell’articolo 3.
Nella suddetta sentenza è stata anche sancito l’annullamento delle parti del regolamento del Comune di Siracusa contrastanti con il principio di cui sopra.
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REPUBBLICA ITALIANA N. 0042/07 Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2802/06 Reg. Gen.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta, composto dai Signori Magistrati:
Dott. Biagio Campanella Presidente
Dott. Ettore Leotta Consigliere relatore estensore
Dott. Francesco Brugaletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
sul ricorso n. 2802/2006 R.G. proposto da A. S., nato a C. il xxx, R. P., nata a C. il xxx, Associazione ANFFAS ONLUS Nazionale, in persona del Presidente pro tempore, Associazione ANFFAS ONLUS Sicilia, in persona del Presidente Regionale pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Floriana Pisani, presso il cui studio, sito in Catania, Via Alberto Mario n. 23, sono elettivamente domiciliati;
contro
il Distretto Socio Sanitario D 48, Comitato dei Sindaci, Comune di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Comune di Siracusa, in qualità di Comune capofila del Distretto socio – sanitario di Siracusa, in persona del Sindaco pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Gugliotta, elettivamente domiciliati in Catania, Via Gorizia n. 54, presso lo studio dell’Avv. G. Caltabiano;
per l’annullamento
previa sospensione, della delibera n. 21 del 27 giugno 2006, con la quale il Comitato dei Sindaci del Distretto intimato ha approvato il “Regolamento del servizio di assistenza domiciliare anziani e portatori handicap”;
di ogni altro atto o provvedimento antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Autorità intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore per la Camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il Consigliere dott. Ettore Leotta;
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;
Visto l'art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale, nella Camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, il Tar può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, ove si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso stesso;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
Premesso quanto rappresentato nell'atto introduttivo del giudizio, notificato il 27 settembre 2006, depositato il 17 ottobre 2006;
A – Premesso che:
Con delibera n. 21 del 27 giugno 2006, il Comitato dei Sindaci dei Comuni del Distretto D 48, avente come capofila il Comune di Siracusa, ha approvato il “Regolamento del servizio di assistenza domiciliare anziani e portatori handicap”.
L’art. 1, ai commi 1 e 3, così dispone:
“Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o il reinserimento nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare.
... omissis ...
L’assistenza domiciliare, per le sue finalità e peculiarità, è un servizio integrato con i servizi sociali, sanitari ed educativi di base, o specialistici presenti sul territorio. Pertanto richiede l’attivazione di forme stabili di coordinamento e di collegamento sia nella fase di programmazione del servizio sia in quella di erogazione”.
L’art. 3 prevede le seguenti prestazioni:
“a) Aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi);
b) Aiuto per l'igiene e la cura della persona (alzare dal letto, pulizia dalla persona, aiuto per il bagno, vestizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, mobilizzazione del soggetto allettato, aiuto nell'uso di accorgimenti per migliorare l'autosufficienza);
c) Aiuto nella preparazione dei pasti;
d) Lavaggio e stiratura biancheria ed indumenti o servizio lavanderia;
e) Disbrigo pratiche (pensionistiche, sanitarie, etc.), commissioni varie ed attività di segretariato sociale (informazione sui diritti, sulle pratiche, servizi sociali e sanitari);
f) Sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari, sociali, anche in collaborazione con vicini, con il volontariato, con le strutture ricreative e culturali per una migliore socializzazione dei soggetti (accompagnamento per visite mediche un'altra necessità, presso centri di ultimi, amici, parenti o per manifestazioni e spettacoli etc.)".
L’art. 7, comma 1, stabilisce quanto segue:
“Il responsabile del procedimento ... formula graduatorie differenziate per categorie di bisogni, seguendo i parametri stabiliti nel bando relativo all’erogazione del servizio, sulla base dei punteggi attribuiti nelle schede di rilevazione, tenendo in considerazione la situazione reddituale del nucleo familiare dell’utente attraverso la presentazione dei redditi (es. mod. 730 – mod. UNICO)”.
Infine, per le prestazioni di assistenza l’art. 11 prevede i seguenti costi:
“Il servizio di assistenza domiciliare è erogato gratuitamente ai soggetti il cui il reddito non superi la fascia di euro 10.100,00 con un componente e di euro 13.500,00 con due componenti oltre i 70 anni;
Di euro 8.300,00 con un componente e di euro 11.100,00 con due componenti con età inferiore ai 70 anni.
Per tutti gli utenti esclusi dalla fascia esente di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, aventi diritto e rientrando nella graduatoria, è prevista la compartecipazione al costo di euro 3,00 per ogni ora di servizio erogata (20% su euro 15,00 costo sostenuto dall'A.C.) e più precisamente se l'utente rientra nello scaglione di reddito da euro 10.101,00 ed euro 15.000,00 con un componente oltre i 70 anni, oppure da euro 8.301,00 ed euro 13.00,00 con un componente ed inferiore a 70 anni, oppure da euro 11.101,00 ad euro 16.000,00 con due componenti inferiori a 70 anni.
La compartecipazione al costo sale ad euro 4,50 per ogni ora di servizio erogata (30% su euro 15,00 costo sostenuto dall'A.C.) e più precisamente se l'utente rientra nello scaglione di reddito da euro 15.000,01 ed euro 20.000,00 ed oltre con un componente oltre i 70 anni, oppure da euro 18.001,00 ad euro 23.000,00 ed oltre con due componenti ed oltre i 70 anni, oppure da euro 13.001,00 ad euro 18.000,00 ed oltre con un componente inferiore a 70 anni, oppure da euro 16.001,00 ad euro 21.000,00 ed oltre con due componenti ed inferiore a 70 anni.
Il mancato pagamento della quota di compartecipazione entro trenta giorni dalla data di scadenza fissata dall'amministrazione, comporta sospensione del servizio".
In sede di applicazione del predetto regolamento i Comuni facenti parte del Distretto D 48 hanno ritenuto che, per determinare la soglia di gratuità del servizio, debba farsi riferimento al reddito familiare del soggetto portatore di handicap grave, anziché al reddito del solo disabile.
Con il ricorso in esame i Signori A., R., entrambi genitori di disabili, l’Associazione ANFFAS ONLUS Nazionale e l’Associazione ANFFAS ONLUS Sicilia hanno impugnato il predetto regolamento, sostenendo che la soglia di gratuità del servizio dovrebbe essere determinata sulla base del reddito del solo disabile.
B – Ritenuto che anche le Associazioni ricorrenti sono legittimate a proporre il presente gravame, essendo - per disposizioni statutarie - portatrici degli interessi delle persone disabili e delle loro famiglie (Cfr. art. 3, comma 2, lettera c); art. 15, comma 1, dello Statuto ANFFAS Nazionale; cfr. anche l’art. 4, comma 2, della L. 1 marzo 2006 n. 67, in base al quale le associazioni e gli enti - da individuare con decreto del Ministro delle pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali - aventi tra le finalità statutarie la tutela dei disabili, possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti lesivi degli interessi dei disabili).
C – Premesso che, per come precisato dall’art. 1, comma 3, del Regolamento impugnato, le prestazioni oggetto del servizio di assistenza domiciliare hanno natura di servizio integrato, per cui, in base all’art. 25 della L. 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), “ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”.
Visto l’art. 3, comma 2 ter, del Decreto Leg.vo 31 marzo 1998, n. 109, introdotto dall’art. 3, comma 4, del Decreto Leg.vo 3 maggio 2000, n. 130, che così dispone:
“Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni”.
Considerato che, nella parte in cui viene valorizzata la “situazione economica del solo assistito”, la norma da ultimo citata può essere direttamente applicata, anche a prescindere dalla mancata adozione del D.P.C.M. in essa previsto, trattandosi di prescrizione immediatamente precettiva, che non necessita di disposizioni attuative di dettaglio.
Rilevata la conseguente illegittimità dell’art. 11 del Regolamento adottato con delibera n. 21 del 27 giugno 2006, nella parte in cui, per la determinazione delle varie fasce di reddito ivi previste, non è stato prescritto che, ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni, bisogna tenere conto della situazione economica del solo assistito, e non della situazione reddituale del nucleo familiare dell’utente (alla quale può essere attribuita rilevanza unicamente per la formazione delle graduatorie contemplate dall’art. 7, comma 1 dello stesso Regolamento, norma quest’ultima che non è stata oggetto del presente gravame).
Ritenuto, in conclusione, attesa la fondatezza della seconda censura (con la quale sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, del Decreto Leg.vo n. 130/2000 ed il vizio di eccesso di potere), di annullare l’art. 11 del Regolamento prima citato, limitatamente a tale mancata prescrizione, facendo espressamente salve le ulteriori determinazioni dell’Autorità amministrativa circa un’eventuale rimodulazione delle fasce di reddito del solo assistito, rilevanti ai fini della gratuità delle prestazioni e/o della compartecipazione ai costi.
Ritenuto, attesa la novità della questione, di compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’art. 11 del Regolamento adottato con delibera n. 21 del 27 giugno 2006, nei modi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006.
L’Estensore Il Presidente
(Dott. Ettore Leotta) (Dott. Biagio Campanella)
Depositata in Segreteria il 11 gennaio 2007