Gent.ma/o,
In occasione del seminario del 7 ottobre 2026, al quale parteciperà come Relatore, desideriamo esprimerle alcune considerazioni sulla Legge 33/2023 e sulla riforma della non autosufficienza.
Come forse già saprà, la nostra valutazione è che la Legge 33 parta da un’impostazione sbagliata, in quanto costruisce un nuovo sistema prevalentemente assistenziale della “non autosufficienza”.
A nostro avviso, il problema delle persone anziane malate croniche non autosufficienti non può essere affrontato in questo modo, perché la non autosufficienza non è una condizione sociale, ma la conseguenza di una grave compromissione della salute.[1]
Una persona non diventa non autosufficiente perché è anziana; diventa non autosufficiente a causa di malattie croniche, pluripatologie, demenze, esiti invalidanti irreversibili che determinano la dipendenza dell'aiuto di altri per il soddisfacimento delle funzioni vitali indifferibili per la sua stessa sopravvivenza. [2] Le stesse che sono assicurate in ospedale o in una struttura sanitaria o socio-sanitaria e che dovrebbero essere garantite a domicilio, quanto è possibile. Ne consegue che le cure sanitarie e socio-sanitarie, comprese quelle di aiuto personale, erogate al domiclio devono essere garantie dal Servizio sanitario con carattere universalistico ed accesso in base ai criteri sanciti dalla legge 833/1978 e dai Lea.
La platea a cui fare riferimento è quella definita dall'Inps per l'indivioduazione degli aventi diritto all'indennità di accompagnamento (circa 2.200.000 utenti, di cui 1.650.000 sono pensionati) con una rilevante incidenza di over 85enni.
Nella relazione tecnica al disegno di legge n. 2789 "Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari" si evidenzia che circa 1.200.000 è seguito da un caregiver al domicilio; di questi circa 500mila sono classificati gravissimi. Il dato comprende gli anziani malati cronici non autosufficienti, che sono la maggiornza nonchè le persone (minori e adulti) con disabilità irreversibili e non autosufficienti.
Il punto di partenza deve quindi essere il mantenimento del diritto alla salute, non l’assistenza sociale.
Ciò è stato sottolineato con particolare chiarezza dal Prof. Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte costituzionale, intervenendo proprio sulla Legge 33, osservando che la non autosufficienza dell’anziano rappresenta una condizione di indubitabile carenza di salute e mettendo in guardia contro lo spostamento della tutela dall’articolo 32 della Costituzione, relativo al diritto alla salute, verso l’articolo 38, relativo all’assistenza sociale. Il rischio è quello di indirizzarsi verso un sistema di minore tutela per i malati, invece di confermare e rendere effettive le garanzie sanitarie già esistenti.[3]
Ancora più esplicitamente, il Prof. Flick ha affermato: «Uscire dal terreno sicuro del sanitario e del socio-sanitario, come prospetta la legge 33/2023, equivale a una sottrazione di tutele per i malati cronici non autosufficienti».[4]
È precisamente questo il punto: perché abbandonare o indebolire un diritto già riconosciuto dall’ordinamento per costruire un nuovo sistema di tutela meno garantito?
Le cure di lungo termine (LTC) delle persone malate croniche non autosufficienti sono già comprese nel Servizio sanitario e socio-sanitario dei Livelli essenziali di assistenza. Con il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 il Servizio sanitario nazionale “garantisce” le prestazioni ivi previste, domiciliari, semiresidenziali e residenziali di lunga assistenza.[5]
Queste prestazioni di livello essenziale appartengono alla sfera dei diritti esigibili. La Corte costituzionale ha più volte sottolineato che le risorse destinate alle prestazioni essenziali costituiscono una spesa costituzionalmente necessaria e che, una volta individuati i livelli, non è possibile limitarne concretamente l’erogazione mediante riduzioni indifferenziate della spesa pubblica (cfr. sentenze n. 275/2016, n. 169/2017, n. 62/2020).[6]
Peraltro, la Legge 33 non risolve neppure i problemi principali che incontrano oggi le persone malate non autosufficienti e le loro famiglie. Ad esempio: cure domiciliari insufficienti, liste d’attesa, difficoltà di accesso alle RSA, carenze di personale, costi gravosi per le famiglie (cfr. => DOSSIER).
Ma il problema più grave, ripetiamo, è che rischia di affrontarli partendo dalla prospettiva sbagliata: quella della “non autosufficienza” come categoria assistenziale, anziché dalla condizione di malattia e dal bisogno di cura della persona anziana malata cronica chje necessita di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e di aiuto personale nelle 24 ore, tutti i giorni dell'anno.
Il decreto attuativo D.Lgs. 29/2024 ha corretto e attenuato alcune delle criticità originarie della Legge 33 e ha mantenuto importanti riferimenti al Servizio sanitario nazionale (che devono essere sviluppati per rispondere in modo adeguato alle esigenze di cura degli anziani malati non autosufficienti), ma non ne ha modificato la natura.
Ricordiamo che le prestazioni LEA possono essere fatte valere anche in giudizio, come confermato da diverse pronunce favorevoli. La giurisprudenza ha affrontato anche ipotesi di mancata erogazione delle prestazioni per indisponibilità di posti, liste d’attesa o ragioni finanziarie, ribadendo la particolare forza delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali.[7]
Anche per le RSA, varie organizzazioni hanno promosso azioni per ottenere il riconoscimento della quota sanitaria o il rimborso delle somme sostenute privatamente dalle famiglie. Il mantenimento delle cure di lungo termine nei LEA consente all’interessato, o al suo tutore, di chiedere anche al giudice l’effettiva erogazione della prestazione dovuta.
La necessità di mantenere la titolarità sanitaria delle prestazioni di cura e di rafforzare, in particolare, gli interventi domiciliari a sostegno delle funzioni vitali è stata posta anche alla base della petizione promossa contro l’impostazione della Legge 33.[8]
In conclusione, una riforma seria non può partire dalla riduzione delle garanzie. Servizi realmente garantiti e di qualità tutelano non solo le persone non autosufficienti e le loro famiglie, ma anche gli operatori, assicurando migliori condizioni di lavoro e una maggiore stabilità e soddisfazione professionale.
Il seminario del 7 ottobre può rappresentare un’occasione importante per affrontare questo nodo senza equivoci e, da lì, ripartire per costruire prestazioni adeguate e garantite.
Invitiamo ad approfondire le questioni sopra riportate attraverso i documenti richiamati dalle note al testo.
Rimaniamo disponibili per un approfondimento in merito e porgiamo cordiali saluti.
Fondazione Promozione Sociale ETS
Via Artisti 36 - Torino Tel. 011-8124469
info@fondazionepromozionesociale.it
www.fondazionepromozionesociale.it
[1] M. Bo, P. Secreto, A.M. Cotroneo, G. Isaia, La non autosufficienza dell’anziano è un problema di salute, Prospettive assistenziali, n. 217, gennaio-marzo 2022. Il documento evidenzia che la perdita dell’autonomia funzionale deriva dall’interazione tra patologie e invecchiamento e che non esiste un momento nel quale il malato cessi di essere un paziente per diventare un mero problema socio-assistenziale. Apri il PDF – torna al testo.
[2] P. Secreto, La non autosufficienza dell’anziano è un problema di salute (e di Sanità), Prospettive assistenziali, n. 222, aprile-giugno 2023. L’articolo sottolinea che l’anziano non diventa non autosufficiente per effetto dell’età in quanto tale, ma in conseguenza di condizioni patologiche e delle loro ricadute funzionali. Apri il PDF – torna al testo.
[3] G.M. Flick, La tutela costituzionale del malato non autosufficiente: le garanzie sanitarie dei Lea, il “pericolo” dei Lep, relazione al convegno “La non autosufficienza dell’anziano è un problema di salute”, Roma, 17 maggio 2023, pubblicata in Prospettive assistenziali, n. 222. Apri il PDF – torna al testo.
[4] Nel medesimo contributo il prof. Flick mette in guardia dal rischio di trasferire la tutela dei malati cronici non autosufficienti dall’ambito sanitario e socio-sanitario, riconducibile all’articolo 32 della Costituzione, verso quello dell’assistenza sociale. Apri il PDF – torna al testo.
[5] F. Pallante, Il quadro costituzionale del diritto alla salute dei malati non autosufficienti, Prospettive assistenziali, n. 221, gennaio-marzo 2023. Il contributo ricostruisce il quadro costituzionale e legislativo del diritto alla salute e sottolinea la particolare tutela riconosciuta alle prestazioni ricomprese nei LEA. Apri il PDF – torna al testo.
[6] M.L. Tezza, F. Pallante, Tutte le sentenze confermano: “I Lea non sono limitabili”, Prospettive assistenziali, n. 224, ottobre-dicembre 2023. Il contributo richiama, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 275/2016, n. 169/2017 e n. 62/2020. Apri il PDF – torna al testo.
[7] Nel medesimo contributo sono affrontati i limiti derivanti da indisponibilità di posti, vincoli di bilancio e valutazioni amministrative, con richiamo anche alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1/2020. Apri il PDF – torna al testo.
[8] G. D’Angelo, Non autosufficienza, c’è una petizione per fermare la legge, Prospettive assistenziali, n. 221, gennaio-marzo 2023. La petizione propone di salvaguardare il carattere universalistico del Servizio sanitario nazionale e la titolarità sanitaria delle prestazioni socio-sanitarie. Apri il PDF – torna al testo.
[9] Le richieste regionali sono state formalmente trasmesse alla Regione Piemonte il 19 febbraio 2026 dal Comitato per la Promozione dei Diritti delle Persone Non Autosufficienti nell’ambito delle osservazioni e proposte sul Piano Socio-Sanitario Regionale 2025-2030. Apri il PDF – torna al testo.