Torino, 29 novembre 2017

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RICOVERI GRATUITI NELLE RSA (RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI)


1)    Su ricorso presentato dall’avvocato Maria Luisa Tezza, nella sentenza n. 339/2015 il Consiglio di Stato, preso atto della seguente relazione medica della Signora A.B. «Diagnosi: tetraplagia, afasia, disfagia in paziente con esiti di ischemia temporale bilaterale cortico-sotto corticale ed emorragia dei nuclei della base sinistra. Esiti di embolia polmonare ripetuta ed infarto del miocardio apicale. Fibrillazione atriale… è invariato il quadro di gravissima disabilità… Per la persistenza dell’aritmia da fibrillazione atriale… introdurre in terapia l’anticoagulante orale (…)», ha precisato che «la qualifica di anziano non autosufficiente (…) non esclude che a detta condizione possa associarsi quella più grave di disabile». Pertanto, mentre l’Ussl, Unità socio-sanitaria locale di Bussolengo (Verona) e la Regione Veneto sostenevano che le prestazioni fornite dalla Rsa alla signora A. B. rientravano fra le attività di competenza dell’assistenza sociale, il Consiglio di Stato ha riconosciuto «la prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali che con essa concorrono, rese in favore di malato in condizione di disabile, caratterizzata da gravità e cronicità», fatto che «determina, in linea con il concorde orientamento della giurisprudenza di questo consesso, esclusivo impegno economico del Servizio sanitario regionale negli oneri di spesa».

2) Inoltre la seconda Sezione civile del Tribunale di Roma nella sentenza n. 14180/2016, ha condannato «la Regione Lazio al pagamento in favore di A. B. della somma complessiva di euro 13.393,44, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo» quale restituzione degli importi versati a titolo di compartecipazione della retta dovuta per il ricovero, presso una Rsa, del padre «affetto da demenza da Alzheimer di grado medio-severo e da altre patologie correlate» in quanto, come aveva stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4558/2012 «l’attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 730 del 1983, secondo cui sono a carico del Servizio sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali».

3) Ricordiamo altresì sullo stesso tema le seguenti sentenze:
- n. 7020/2015 della prima Sezione civile del Tribunale di Milano,
- n. 9017/2015 della terza Sezione civile dello stesso Tribunale di Milano
- n. 689/2016 del Tribunale di Verona.






Sul tema si legga anche l'articolo: "SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA: IL RICOVERO IN RSA DEI MALATI DI ALZHIMER E' INTERAMENTE A CARICO DELLA SANITA'", Prospettive assistenziali, n. 194, 2016

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