IMPORTO DELLA QUOTA ALBERGHIERA DELLE RSA (Residenze sanitarie assistenziali)
 
 
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2001 e dell’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale deve corrispondere la retta sanitaria praticata dalle Rsa o da analoghe strutture nella misura di ALMENO il 50% dell’importo totale.

Le Regioni possono aumentare la percentuale a carico del Servizio sanitario, ma non possono ridurla.
 
Ne deriva che la retta alberghiera non può essere superiore a quella erogata dal Servizio sanitario nazionale.
 
Si ricorda che la retta alberghiera deve essere corrisposta dagli ultra65eenni non autosufficienti solamente sulla base delle loro risorse economiche personali.

Nessun contributo economico può essere richiesto dagli enti pubblici ai parenti non conviventi o conviventi degli ultra65enni non autosufficienti (per approfondimenti cliccare qui).
 
ATTENZIONE: per quanto riguarda gli enti privati, occorre tener conto degli accordi sottoscritti dai ricoverati e/o dai loro congiunti.

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