Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre
2001 e dell’articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario nazionale
deve corrispondere la retta sanitaria praticata dalle Rsa o da analoghe
strutture nella misura di ALMENO il 50% dell’importo totale.
Le Regioni possono aumentare la percentuale a carico del Servizio sanitario,
ma non possono ridurla.
Ne deriva che la retta alberghiera non può essere superiore a quella erogata
dal Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda che la retta alberghiera deve essere corrisposta dagli ultra65eenni
non autosufficienti solamente sulla base delle loro risorse economiche
personali.
Nessun contributo economico può essere richiesto dagli enti pubblici ai
parenti non conviventi o conviventi degli ultra65enni non autosufficienti (per
approfondimenti cliccare
qui).
ATTENZIONE: per quanto riguarda gli enti privati, occorre tener conto degli
accordi sottoscritti dai ricoverati e/o dai loro congiunti.