Delibera della Regione Piemonte per l’esenzione dei parenti
dalla compartecipazione alle spese di ricovero
degli anziani non autosufficienti



    Si riporta a lato il testo della delibera approvata dalla Giunta della Regione Piemonte il 23 luglio u.s. (n. 37-6500), e pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 33 del 16/08/2007, in base alla quale vengono erogati ai Comuni incentivi economici a condizione che per il calcolo della quota alberghiera a carico degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti ricoverati presso strutture residenziali, gli stessi Comuni tengano in considerazione esclusivamente le risorse economiche dei ricoverati e non quelle dei loro congiunti, compresi quelli conviventi.
 

È di notevole importanza rilevare che, con l’approvazione della delibera in oggetto, la Giunta della Regione Piemonte, facendo riferimento ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, ha di fatto riconosciuto che in materia di contribuzioni economiche le Regioni non hanno alcun potere legislativo, trattandosi di competenza statale ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione.
 

Poiché è evidente che i Comuni singoli e associati hanno un sicuro interesse ad applicare la delibera in oggetto, ne consegue che i cittadini piemontesi, congiunti di anziani malati cronici non autosufficienti e di soggetti assimilabili (ad esempio adulti malati colpiti da handicap invalidanti) risparmiano 5 milioni di euro all’anno: risultato molto significativo del volontariato dei diritti.

 

Per approfondimenti ulteriori si rimanda ai prossimi numeri della rivista Prospettive assistenziali

  

 

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REGIONE PIEMONTE
Deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500

(Bollettino Ufficiale n. 33 del 16/08/2007)
 

Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo della retta e criteri per l’erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio 2006 a favore di comuni ed enti gestori.

 

A Relazione dell’Assessore Migliasso:

 

Il comma 2 ter dell’art. 3 del D.lg. 109/1998, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recita: “limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria …rivolte a persone con handicap permanente grave … nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali” le disposizioni nel medesimo decreto contenute si applicano “nei limiti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica” da adottarsi quest’ultimo, “al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione”.

L’emanazione -non effettuata - del decreto del Presidente è resa attualmente irrealizzabile a seguito delle modifiche al titolo V della Costituzione che rivedono il ruolo dello Stato in materia di assistenza e di provvedimenti connessi, attribuendo alle Regioni la competenza a regolamentare tale materia ad esclusione dei livelli essenziali.

Al fine di pervenire all’adozione di linee-guida regionali è stato effettuato un monitoraggio sul territorio piemontese, monitoraggio che ha evidenziato una profonda disomogeneità di regolamentazione dei suddetti criteri (alla mancanza di provvedimenti amministrativi di riferimento in alcune realtà locali si affiancano regolamenti contenenti previsioni normative parziali).

Tale disomogeneità è aggravata dal fatto che alcune attività (in particolare integrazioni rette e assistenza economica), in base alla ripartizione locale delle competenze, sono gestite direttamente dai singoli comuni -non capoluogo di provincia- e non dall’ente gestore di riferimento per l’esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali.

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 17-15226 del 30 marzo 2005 e n. 2-3520 del 31 luglio 2006 è stato individuato il modello integrato di assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti.

La citata deliberazione 2/2006 prevede la promozione di forme di incentivazione a favore dei comuni e/o degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali che si impegnino ad attuare azioni finalizzate a realizzare una maggiore omogeneità, sul territorio regionale, dei criteri di contribuzione alla retta giornaliera a carico dell’utente anziano non autosufficiente, prendendo a riferimento il solo reddito e patrimonio dell’utente stesso.

In base a tale deliberazione, le risorse occorrenti al pagamento degli incentivi sono assegnate ai comuni e/o enti gestori dei servizi socio-assistenziali che dimostrino di aver modificato i propri regolamenti, in conformità alle disposizioni previste dalla presente deliberazione

I suddetti incentivi, negli anni successivi alla modifica o assunzione dei regolamenti da parte degli enti gestori e/o dei comuni in conformità alle disposizioni previste dalla presente deliberazione, troveranno copertura nell’ambito del capitolo 14821 (Fondo regionale per la gestione del servizio integrato degli interventi e servizi sociali - c.d. Fondo per la non autosufficienza) e verranno assegnati contestualmente alla ripartizione del Fondo regionale per la gestione del sistema integrato dei servizi ed interventi sociali.

In attesa dell’approvazione di una disciplina nazionale concordata in sede di conferenza Stato-Regioni, per la definizione di criteri uniformi di compartecipazione dei cittadini alla spesa,

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44-4239 del 6 novembre 2006, con la quale è stata accantonata sul capitolo14821/2006 (accantonamento n.101620) la somma di euro 5.000.000,00 per far fronte alla promozione delle suddette forme di incentivazione

 

tutto ciò premesso ,

 

la Giunta regionale, a voti unanimi ,

vista la deliberazione della Giunta Regionale 17 -15226 del 30 marzo 2005,

vista la deliberazione della Giunta regionale 2- 3520 del 31 luglio 2006,

sentite le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP, UILP in data 4 luglio 2007,

acquisito il parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali in data 13 luglio 2007,

 

delibera

 

di individuare i criteri di compartecipazione degli utenti anziani non autosufficienti al costo della retta praticata nelle strutture residenziali - valutando il solo reddito e patrimonio individuale - in base a quanto disposto nell’Allegato A “Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo delle retta -deliberazione della Giunta regionale 2- 3520 del 31 luglio 2006-”,

 

di disporre che gli incentivi previsti siano attribuiti -in base alle modalità indicate nell’Allegato B “Criteri per l’erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio 2006"- agli enti gestori delle attività socio-assistenziali e ai comuni singoli che provvedano ad adottare i necessari regolamenti -in conformità ai criteri disciplinati nel presente atto- o ad adeguarli- se già esistenti - ai criteri medesimi.

 

I suddetti allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

 

Dopo la prima assegnazione all’atto dell’ adozione o della modifica dei regolamenti, gli incentivi verranno erogati contestualmente alla ripartizione del fondo regionale per la gestione del sistema integrato dei servizi ed interventi sociali.

Gli enti gestori che hanno provveduto, prima dell’entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale n. 2- 3520 del 31 luglio, ad assumere regolamenti conformi ai criteri disciplinati nel presente atto beneficeranno degli incentivi previsti, previa conferma con apposito provvedimento assunto dall’organo competente, dei regolamenti stessi.

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 

(omissis)

Allegato A

 

CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO DELLA RETTA-DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2- 3520 DEL 31 LUGLIO 2006-.

 

PREMESSA

 

Con il decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un sistema unificato di valutazione -attraverso l’utilizzo di indicatori- della situazione economica (ISE) per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all’attuale configurazione.

L’ISE è dunque un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall’INPS, o dai Centri di assistenza fiscale (previsti dal decreto legislativo 490/1998), o dai comuni o dalla amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a quanto disposto dall’art. 4 del citato decreto.

Per la definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente atto sono stati utilizzati come base normativa il decreto legislativo 109/1998, modificato dal decreto legislativo 130/2000, e i relativi decreti attuativi (v. in particolare d.p.c.m. 221/1999).

Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni, le norme che seguono contemplano alcune regole ulteriormente esplicative.

La necessità di integrazione è stata dettata prioritariamente dal fatto che per determinare l’entità della compartecipazione, nel presente atto, non si rileva la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è invece previsto nell’ISE ) ma solo quella dell’utente (v. infra punto 1).

Inoltre le previste norme aggiuntive determinano il superamento di alcune incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad es. la valutazione temporale della situazione economica).

Le disposizioni che seguono si applicano esclusivamente agli utenti, già valutati non autosufficienti dall’Unità di valutazione geriatrica, inseriti, in regime di convenzione, in struttura.

 

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente atto si applicano alla retta socio-assistenziale (come definita dalle d.g.r. 17-15226 del 30/3/2005 e 2-3520 del 31/7/2006) praticata nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti.

Tali criteri concernono, pertanto, esclusivamente la retta che è a carico degli utenti e, quindi, in subordine degli enti gestori e/o dei comuni, qualora la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.

 

2) SITUAZIONE ECONOMICA (riferimenti soggettivi)

Per definire l’entità della compartecipazione dell’utente anziano non autosufficiente al costo della retta si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

 

3) SITUAZIONE ECONOMICA (criteri di valutazione)

Ai sensi dell’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale” sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E’, pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all’assistenza dei soggetti stessi (ricovero in struttura), le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall’erogazione di una prestazione coincidente con quella per la quale l’indennità medesima viene concessa.

L’utente anziano non autosufficiente contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale (v. la d.g.r. 17-15226 del 30/3/2005 “criteri di compartecipazione”) con l’ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l’entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l’entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita al punto 3.1 e seguenti.

 

3.1 REDDITO E PATRIMONIO

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) -o dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’erogazione della prestazione.

 

3.2 REDDITO

Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituto:

-dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione dell’IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte.

-dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato)

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, -per le quali sussiste l’obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell’azienda e reimpiegati nell’azienda stessa.

 

3.2.1 DIFFERENZA TRA REDDITO DELL’ANNO IN CORSO E REDDITO RISULTANTE DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA.

Qualora il reddito per l’anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO)- o dall’ultimo certificato sostitutivo- il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all’ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

 

3.3 PATRIMONIO MOBILIARE

Il patrimonio mobiliare è costituito da :

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione della prestazione;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto -per le quali va assunto l’importo del premio versato-; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitatile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a).

(Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate ).

 

3.4 PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore -determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della “nuda proprietà”.

- il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

 

3.5 DIFFERENZA TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE (MOBILIARE ED IMMOBILIARE) ALLA DATA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CONSISTENZA PATRIMONIALE RILEVATA AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal quella rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all’ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

 

3.6 VALIDITA’ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima agli enti gestori e/o ai comuni, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

 

4) FRANCHIGIA

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

 

4.1 FRANCHIGIA SUL REDDITO:

Una somma non inferiore a 110 euro mensili (somma adeguata annualmente su base ISTAT ) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali.

 

4.2 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE

Dall’ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae -fino a concorrenza- la franchigia di euro: 15.493,71.

 

4.3 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE

1) Dall’ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza- la franchigia di euro: 51.645,69.

per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero.

Tale detrazione è alternativa a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione del bene.

2) Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica (v. infra punto 6)

 

5) DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA AL FINE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL’ASSISTITO

Per la determinazione della situazione economica complessiva vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad implementare il reddito (v. d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, decreto attuativo del d.lgs.109/1998).

Qualora l’obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il ricoverato non disponga -di fatto- della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

a) locazione degli immobili a disposizione;

b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;

c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte degli enti gestori e/o dei comuni ed altri strumenti previsti nei rispettivi regolamenti.

Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

 

6) SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE PRIVO DI REDDITI CONVIVENTE, PRECEDENTEMENTE AL RICOVERO, CON L’ASSISTITO.

In base alle disposizioni della citata d.g.r. 17-15226 “... deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell’ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente.

Tale sostegno, tendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dagli enti gestori delle attività socio-assistenziali, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo Regionale per le Politiche Sociali"

Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie gli enti gestori e/o i comuni devono prevedere, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell’utente che viene inserito in struttura deve, pertanto, essere lasciato a disposizione dei soggetti indicati nella citata d.g.r. 17-15226, fino alla copertura delle spese previste dall’apposito piano formulato dagli enti gestori e/o dai Comuni.

In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall’INPS.

 

7) CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli enti gestori e/o i comuni effettuano i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

 

8) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Gli enti gestori e/o i comuni possono prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l’assistito (ad es. previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente provvedimento.

 

Allegato B

 

CRITERI PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALLA D.G.R. 2-3520 DEL 31/7/06 A FAVORE DI COMUNI ED ENTI GESTORI.

 

Ai sensi della d.g.r. 2-3520 del 31/7/06, ad avvenuto ricevimento, da parte della Regione, dei regolamenti assunti o modificati dagli enti gestori e/o dai comuni singoli, in base alle disposizioni previste nell’allegato A, si provvederà -effettuati i necessari controlli- ad erogare a tali enti l’incentivo previsto.

Considerato che non si conosce l’entità delle spese sostenuta dai cittadini anziani non autosufficienti per il pagamento delle rette di ricovero e che, a priori, non è possibile quantificare il numero di enti che adegueranno la propria normativa ai nuovi criteri, si assume, come base di calcolo per l’attribuzione del suddetto incentivo, il numero di anziani ultrasettantacinquenni residenti in ogni ambito territoriale.

L’incentivo è determinato dal prodotto di una quota base di riferimento per il numero di anziani ultrasettantacinquenne residenti, in ciascun ambito territoriale.

La quota base di riferimento viene fissata in via sperimentale in euro 15,00.