Delibera della Regione Piemonte
per
l’esenzione dei parenti |
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Si riporta a
lato il testo della delibera approvata dalla Giunta della Regione
Piemonte il 23 luglio u.s. (n. 37-6500
È di notevole
importanza rilevare che, con l’approvazione della delibera in oggetto,
Poiché è evidente che i Comuni singoli e associati hanno un sicuro interesse ad applicare la delibera in oggetto, ne consegue che i cittadini piemontesi, congiunti di anziani malati cronici non autosufficienti e di soggetti assimilabili (ad esempio adulti malati colpiti da handicap invalidanti) risparmiano 5 milioni di euro all’anno: risultato molto significativo del volontariato dei diritti.
Per approfondimenti ulteriori si rimanda ai prossimi numeri della rivista Prospettive assistenziali
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REGIONE PIEMONTE
(Bollettino Ufficiale n. 33 del 16/08/2007)
Criteri per la compartecipazione degli anziani non
autosufficienti al costo della retta e criteri per l’erogazione degli incentivi
previsti
dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio
2006 a favore di comuni ed enti gestori.
A Relazione
dell’Assessore Migliasso:
Il comma 2 ter dell’art. 3 del D.lg. 109/1998, modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recita: “limitatamente
alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura socio-sanitaria …rivolte a persone con
handicap permanente grave … nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non
autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle aziende unità
sanitarie locali” le disposizioni nel medesimo decreto contenute si applicano
“nei limiti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica” da adottarsi
quest’ultimo, “al fine di favorire la permanenza
dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la
situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di
contribuzione al costo della prestazione”.
L’emanazione
-non effettuata - del decreto del Presidente è resa attualmente
irrealizzabile a seguito delle modifiche al titolo V della Costituzione che
rivedono il ruolo dello Stato in materia di assistenza e di provvedimenti
connessi, attribuendo alle Regioni la competenza a regolamentare tale materia
ad esclusione dei livelli essenziali.
Al fine di
pervenire all’adozione di linee-guida regionali è stato effettuato
un monitoraggio sul territorio piemontese, monitoraggio che ha evidenziato una
profonda disomogeneità di regolamentazione dei suddetti criteri (alla mancanza
di provvedimenti amministrativi di riferimento in alcune realtà locali si
affiancano regolamenti contenenti previsioni normative parziali).
Tale
disomogeneità è aggravata dal fatto che alcune attività (in
particolare integrazioni rette e assistenza economica), in base alla
ripartizione locale delle competenze, sono gestite direttamente dai singoli comuni
-non capoluogo di provincia- e non dall’ente gestore di riferimento per
l’esercizio in forma associata dei servizi socio-assistenziali.
Con le
deliberazioni della Giunta regionale n. 17-15226 del 30 marzo 2005 e n. 2-3520
del 31 luglio 2006 è stato individuato il modello integrato di
assistenza residenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane
non autosufficienti.
La citata
deliberazione 2/2006 prevede la promozione di forme di
incentivazione a favore dei comuni e/o degli enti gestori dei servizi
socio-assistenziali che si impegnino ad attuare azioni finalizzate a realizzare
una maggiore omogeneità, sul territorio regionale, dei criteri di contribuzione
alla retta giornaliera a carico dell’utente anziano non autosufficiente,
prendendo a riferimento il solo reddito e patrimonio dell’utente stesso.
In base a tale deliberazione, le risorse occorrenti al pagamento
degli incentivi sono assegnate ai comuni e/o enti gestori dei servizi
socio-assistenziali che dimostrino di aver modificato i propri regolamenti, in
conformità alle disposizioni previste dalla presente deliberazione
I suddetti
incentivi, negli anni successivi alla modifica o assunzione dei regolamenti da
parte degli enti gestori e/o dei comuni in conformità alle disposizioni
previste dalla presente deliberazione, troveranno copertura nell’ambito del
capitolo 14821 (Fondo regionale per la gestione del servizio integrato degli
interventi e servizi sociali - c.d. Fondo per la non autosufficienza) e verranno assegnati contestualmente alla ripartizione del
Fondo regionale per la gestione del sistema integrato dei servizi ed interventi
sociali.
In attesa dell’approvazione di una disciplina nazionale concordata
in sede di conferenza Stato-Regioni, per la definizione di criteri uniformi di
compartecipazione dei cittadini alla spesa, vista la deliberazione della Giunta regionale n. 44-4239 del 6 novembre 2006, con la quale è stata accantonata sul capitolo14821/2006 (accantonamento n.101620) la somma di euro 5.000.000,00 per far fronte alla promozione delle suddette forme di incentivazione
tutto ciò premesso ,
la Giunta regionale, a voti unanimi ,
vista la deliberazione della Giunta Regionale 17 -15226 del
30 marzo 2005,
vista la deliberazione della Giunta regionale 2- 3520 del 31
luglio 2006, sentite le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, SPI, FNP, UILP in data 4 luglio 2007,
acquisito il parere della
Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali in data 13 luglio 2007,
delibera
di individuare i criteri di compartecipazione degli utenti anziani non autosufficienti al costo della retta praticata nelle strutture residenziali - valutando il solo reddito e patrimonio individuale - in base a quanto disposto nell’Allegato A “Criteri per la compartecipazione degli anziani non autosufficienti al costo delle retta -deliberazione della Giunta regionale 2- 3520 del 31 luglio 2006-”,
di disporre che gli incentivi previsti siano attribuiti -in base alle modalità indicate nell’Allegato B “Criteri per l’erogazione degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 2-3520 del 31 luglio 2006"- agli enti gestori delle attività socio-assistenziali e ai comuni singoli che provvedano ad adottare i necessari regolamenti -in conformità ai criteri disciplinati nel presente atto- o ad adeguarli- se già esistenti - ai criteri medesimi.
I suddetti allegati A e B costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
Dopo la
prima assegnazione all’atto dell’ adozione o della
modifica dei regolamenti, gli incentivi verranno erogati contestualmente alla
ripartizione del fondo regionale per la gestione del sistema integrato dei
servizi ed interventi sociali. Gli enti gestori che hanno provveduto, prima dell’entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale n. 2- 3520 del 31 luglio, ad assumere regolamenti conformi ai criteri disciplinati nel presente atto beneficeranno degli incentivi previsti, previa conferma con apposito provvedimento assunto dall’organo competente, dei regolamenti stessi.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato A
CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AL COSTO DELLA RETTA-DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2- 3520 DEL 31 LUGLIO 2006-.
PREMESSA
Con il
decreto legislativo 109/1998 è stato introdotto, in via sperimentale, un
sistema unificato di valutazione -attraverso l’utilizzo di indicatori-
della situazione economica (ISE) per la richiesta di prestazioni assistenziali
legate al reddito. Tale sistema è stato in seguito perfezionato con
modificazioni ed integrazioni che hanno condotto all’attuale configurazione.
L’ISE è
dunque un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di
un nucleo familiare ed è calcolato dall’INPS, o dai Centri di
assistenza fiscale (previsti dal decreto legislativo 490/1998), o dai
comuni o dalla amministrazione alla quale è richiesta la prestazione, in base a
quanto disposto dall’art. 4 del citato decreto.
Per la
definizione dei criteri di compartecipazione previsti dal presente atto sono
stati utilizzati come base normativa il decreto legislativo 109/1998,
modificato dal decreto legislativo 130/2000, e i
relativi decreti attuativi (v. in particolare d.p.c.m. 221/1999).
Pur non prescindendo dai principi introdotti da tali disposizioni,
le norme che seguono contemplano alcune regole ulteriormente esplicative.
La
necessità di integrazione è stata dettata
prioritariamente dal fatto che per determinare l’entità della
compartecipazione, nel presente atto, non si rileva la situazione reddituale e patrimoniale di un nucleo familiare (come è
invece previsto nell’ISE ) ma solo quella dell’utente (v. infra
punto 1).
Inoltre le
previste norme aggiuntive determinano il superamento di alcune
incongruenze rilevate nella normativa nazionale (come ad es. la valutazione
temporale della situazione economica). Le disposizioni che seguono si applicano esclusivamente agli utenti, già valutati non autosufficienti dall’Unità di valutazione geriatrica, inseriti, in regime di convenzione, in struttura.
1)
AMBITO DI APPLICAZIONE
I criteri
di compartecipazione disciplinati nel presente atto si applicano alla retta socio-assistenziale (come definita dalle d.g.r. 17-15226 del 30/3/2005 e 2-3520 del 31/7/2006)
praticata nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti.
Tali criteri concernono, pertanto, esclusivamente la retta che è a carico degli utenti e, quindi, in subordine degli enti gestori e/o dei comuni, qualora la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura.
2)
SITUAZIONE ECONOMICA (riferimenti soggettivi) Per definire l’entità della compartecipazione dell’utente anziano non autosufficiente al costo della retta si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.
3)
SITUAZIONE ECONOMICA (criteri di valutazione)
Ai sensi
dell’articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n 601 “i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale” sono esenti dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche.
Pertanto le
indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità
assistenziali che perseguono sono esenti dall’imposta
sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della
valutazione del reddito.
Tuttavia
tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine
di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento
e di assistenza. E’, pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in
occasione di interventi socio-assistenziali
finalizzati esclusivamente all’assistenza dei soggetti stessi (ricovero in
struttura), le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti
dall’erogazione di una prestazione coincidente con quella per la quale
l’indennità medesima viene concessa.
L’utente
anziano non autosufficiente contribuisce quindi alla copertura della retta
residenziale (v. la d.g.r. 17-15226 del 30/3/2005
“criteri di compartecipazione”) con l’ammontare delle indennità concesse a
titolo di minorazione (indennità di accompagnamento
per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciali per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione per sordomuti...)
e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa
specifica. Per definire l’entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l’entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita al punto 3.1 e seguenti.
3.1 REDDITO E PATRIMONIO
La
situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Sono da considerarsi i redditi risultanti dall’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) -o dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’erogazione della prestazione.
3.2
REDDITO
Il reddito
da valutare ai fini del presente provvedimento è costituto:
-dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività
ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di
partita IVA. Obbligati alla presentazione dell’IVA) definito
in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione
dei redditi e liquidazione delle imposte.
-dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato
applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare
come oltre specificato) Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, -per le quali sussiste l’obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell’azienda e reimpiegati nell’azienda stessa.
3.2.1 DIFFERENZA TRA REDDITO DELL’ANNO IN CORSO E REDDITO
RISULTANTE DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA. Qualora il reddito per l’anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO)- o dall’ultimo certificato sostitutivo- il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all’ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.
3.3
PATRIMONIO MOBILIARE
Il
patrimonio mobiliare è costituito da :
a) depositi
e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo
contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di erogazione della prestazione;
b) titoli
di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla
data di cui alla lettera a);
c) azioni o
quote di organismi di investimento collettivo di
risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali
va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di
gestione alla data di cui alla lettera a);
d)
partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati
regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla
lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
e)
partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e
partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore
della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla
data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di
esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle
rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei
relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
f) masse
patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa,
gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi
del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore
delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i
criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le
società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente
alla data di cui alla lettera a);
g) altri
strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla
data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione
mista sulla vita e di capitalizzazione -per i quali va assunto l’importo dei
premi complessivamente versati a tale ultima data- e le polizze a premio unico
anticipato per tutta la durata del contratto -per le quali va assunto l’importo
del premio versato-; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita
per i quali alla medesima data non è esercitatile il diritto di riscatto;
h) imprese
individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato
con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g).
Per i
rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a
soggetti diversi dal ricoverato il valore delle consistenze è assunto per la
quota di spettanza.
i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla
lettera a). (Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfettario risultante da riviste specializzate ).
3.4
PATRIMONIO IMMOBILIARE
Il
patrimonio immobiliare è costituito dal valore -determinato con le modalità di
calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31
dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione
della prestazione.
Nel
patrimonio immobiliare è ricompreso:
- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni
immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della “nuda
proprietà”. - il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.
3.5 DIFFERENZA TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE (MOBILIARE ED
IMMOBILIARE) ALLA DATA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CONSISTENZA
PATRIMONIALE RILEVATA AL 31 DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 dal quella rilevata al 31 dicembre dell’anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all’ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l’anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.
3.6
VALIDITA’ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA
La
situazione economica dichiarata ha validità annuale. Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione- devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima agli enti gestori e/o ai comuni, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.
4)
FRANCHIGIA Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.
4.1 FRANCHIGIA SUL REDDITO: Una somma non inferiore a 110 euro mensili (somma adeguata annualmente su base ISTAT ) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali.
4.2 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE Dall’ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae -fino a concorrenza- la franchigia di euro: 15.493,71.
4.3 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
1)
Dall’ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detrae -
fino a concorrenza- la franchigia di euro: 51.645,69.
per la casa adibita a prima abitazione precedentemente al ricovero.
Tale
detrazione è alternativa a quella relativa al valore
del capitale residuo del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione del
bene. 2) Non si conteggia la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi che si trovino in situazioni di difficoltà economica (v. infra punto 6)
5) DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA AL FINE
DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL’ASSISTITO
Per la
determinazione della situazione economica complessiva vengono
considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non
immediatamente disponibile.
Le parti
del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20 % ad implementare il reddito (v. d.p.c.m. 7 maggio 1999, n.
221, decreto attuativo del d.lgs.109/1998).
Qualora
l’obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo
reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del
reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il ricoverato non disponga -di
fatto- della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta,
potranno attivarsi le seguenti fattispecie:
a)
locazione degli immobili a disposizione;
b)
alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
c)
accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte
degli enti gestori e/o dei comuni ed altri strumenti previsti nei rispettivi
regolamenti. Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.
6)
SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE PRIVO DI REDDITI CONVIVENTE, PRECEDENTEMENTE AL RICOVERO, CON L’ASSISTITO.
In base
alle disposizioni della citata d.g.r. 17-15226 “...
deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a
seguito dell’ingresso di uno dei componenti in
struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire
al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente.
Tale
sostegno, tendo conto delle disposizioni di cui agli artt.
143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dagli
enti gestori delle attività socio-assistenziali, con il concorso delle risorse
regionali di cui al Fondo Regionale per le Politiche Sociali"
Se il
coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di
beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio
sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese
necessarie gli enti gestori e/o i comuni devono prevedere, al momento del
ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far
fronte ai propri obblighi assistenziali.
Il reddito
(e/o patrimonio) dell’utente che viene inserito in
struttura deve, pertanto, essere lasciato a disposizione dei soggetti indicati
nella citata d.g.r. 17-15226, fino alla copertura
delle spese previste dall’apposito piano formulato dagli enti gestori e/o dai
Comuni. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall’INPS.
7)
CONTROLLI In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) gli enti gestori e/o i comuni effettuano i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.
8)
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto
non espressamente previsto dal presente allegato, si rinvia al decreto
legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000, ed ai
relativi decreti attuativi.
Gli enti
gestori e/o i comuni possono prevedere disposizioni aggiuntive, se più
favorevoli per l’assistito (ad es. previsioni di ulteriori
franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente provvedimento.
Allegato B
CRITERI PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALLA D.G.R. 2-3520 DEL 31/7/06 A FAVORE DI COMUNI ED ENTI
GESTORI.
Ai sensi
della d.g.r. 2-3520 del 31/7/06, ad avvenuto
ricevimento, da parte della Regione, dei regolamenti assunti o modificati dagli
enti gestori e/o dai comuni singoli, in base alle disposizioni previste
nell’allegato A, si provvederà -effettuati i necessari
controlli- ad erogare a tali enti l’incentivo previsto.
Considerato
che non si conosce l’entità delle spese sostenuta dai cittadini anziani non
autosufficienti per il pagamento delle rette di ricovero e che, a priori, non è
possibile quantificare il numero di enti che
adegueranno la propria normativa ai nuovi criteri, si assume, come base di
calcolo per l’attribuzione del suddetto incentivo, il numero di anziani ultrasettantacinquenni residenti in ogni ambito
territoriale.
L’incentivo
è determinato dal prodotto di una quota base di riferimento per il numero di anziani ultrasettantacinquenne
residenti, in ciascun ambito territoriale.
La quota
base di riferimento viene fissata in via sperimentale
in euro 15,00.
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