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Legge 9 gennaio 2004, n. 6
"Introduzione nel libro
primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo
all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388,
414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione
e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e
finali"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004
Capo I
FINALITÀ DELLA LEGGE
Art. 1.
1.
La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione
possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2.
1.
La rubrica del titolo XII del libro primo del codice
civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone
prive in tutto od in parte di autonomia».
Art. 3.
1.
Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:
«Capo I. – Dell’amministrazione di sostegno.
Art. 404. – (Amministrazione di sostegno). – La
persona che, per effetto di una infermità ovvero di
una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale
o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. – (Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Durata dell’incarico e relativa pubblicità).
– Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore
di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno
dei soggetti indicati nell’articolo 406.
Il
decreto che riguarda un minore non emancipato può
essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a
decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.
Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il
decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca
dell’interdizione o dell’inabilitazione.
Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche
d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per
la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla
nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno
deve contenere l’indicazione:
1)
delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo
indeterminato;
3) dell’oggetto dell’incarico e
degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e
per conto del beneficiario;
4) degli atti che il
beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di
sostegno;
5) dei limiti, anche periodici,
delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle
somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui
l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e
le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se
la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può
prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine.
Il
decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno,
il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare
nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente
annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro.
Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il
decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale
dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del
beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni
devono essere cancellate alla scadenza del termine
indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
Art.
406. – (Soggetti). – Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione
di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se
minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati
nell’articolo 417.
Se
il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il
medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca
dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per
quest’ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali
direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza
di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di
amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il
ricorso di cui all’articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico
ministero.
Art.
407. – (Procedimento). – Il ricorso per l’istituzione
dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario,
la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina
dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il
giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si
riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener
conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della
persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie
informazioni e sentiti i soggetti di cui all’articolo 406; in caso di mancata
comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone
altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri
mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o
integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell’amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina
dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art.
408. – (Scelta dell’amministratore di sostegno). – La scelta
dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed
agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può
essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale
futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In
mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il
giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di
sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile,
il coniuge che non sia separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la
sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Le
designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le
stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore
di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in
carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e
nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può
chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea,
ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero
alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso
l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste
nel presente capo.
Art.
409. – (Effetti dell’amministrazione di sostegno). – Il beneficiario
conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la
rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.
Il
beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli
atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art.
410. – (Doveri dell’amministratore di sostegno). – Nello svolgimento dei
suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario.
L’amministratore
di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da
compiere nonchè il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario
stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti
dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i
bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli
altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare,
che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare
nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in
cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente
convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art.
411. – (Norme applicabili all’amministrazione di sostegno). – Si
applicano all’amministratore di sostegno, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388.
I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice
tutelare.
All’amministratore
di sostegno si applicano altresì, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie
e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente
entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che
sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale
nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che
determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge
per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario
dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed
a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con
decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal
beneficiario direttamente.
Art.
412. – (Atti compiuti dal beneficiario o
dall’amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle
disposizioni del giudice). – Gli atti compiuti dall’amministratore
di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto
all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere
annullati su istanza dell’amministratore di sostegno,
del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono
essere parimenti annullati su istanza
dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi
causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle
disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce
l’amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque
anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di
sottoposizione all’amministrazione di sostegno.
Art.
413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). – Quando il
beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei
soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i
presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la
sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza
motivata al giudice tutelare.
L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore
di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite
le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio,
alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa
si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale
ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione
o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinchè vi provveda. In
questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del
curatore provvisorio ai sensi dell’articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».
2. All’articolo 388 del codice civile le parole: «prima
dell’approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un
anno dall’approvazione».
3. Dall’applicazione della disposizione di cui
all’articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
1.
Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima
dell’articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
«Capo
II. – Della interdizione, della inabilitazione e della
incapacità naturale».
2. L’articolo 414 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 414. – (Persone che possono essere
interdette). – Il maggiore di età e il minore
emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che
li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò
è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
Art. 5.
1.
Nel primo comma dell’articolo 417 del codice civile, le
parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti:
«possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal
coniuge, dalla persona stabilmente convivente».
Art. 6.
1.
All’articolo 418 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Se
nel corso del giudizio di interdizione o di
inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il
giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del
procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per
l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di
cui al quarto comma dell’articolo 405».
Art. 7.
1.
Il terzo comma dell’articolo 424 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Nella
scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice
tutelare individua di preferenza la persona più idonea all’incarico tra i
soggetti, e con i criteri, indicati nell’articolo 408».
Art. 8.
1.
All’articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del
coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona
stabilmente convivente,».
Art. 9.
1.
All’articolo 427 del codice civile, al primo comma è
premesso il seguente:
«Nella
sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che
taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore».
Art. 10.
1.
All’articolo 429 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Se
nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione
appare opportuno che, successivamente alla revoca, il
soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno, il tribunale, d’ufficio
o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».
Art. 11.
1.
L’articolo 39 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, è abrogato.
Capo III
NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12.
1.
L’articolo 44 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente:
«Art.
44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il
protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni,
chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o
dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi
morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».
Art. 13.
1.
Dopo l’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, è inserito il seguente:
«Art.
46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai
procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono
soggetti all’obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato
previsto dall’articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall’anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della giustizia.
3.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 14.
1.
L’articolo 47 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è
sostituito dal seguente:
«Art.
47. Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele
dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati
e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».
Art. 15.
1.
Dopo l’articolo 49 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, è inserito il seguente:
«Art.
49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo
speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a
cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi
essenziali del provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno, e di
ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi
quelli emanati in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 405 del codice;
2) le complete generalità della persona beneficiaria;
3) le complete generalità
dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che
svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi
essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura
dell’amministrazione di sostegno».
Art. 16.
1.
All’articolo 51 del codice di procedura civile, al primo
comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «,
amministratore di sostegno».
Art. 17.
1.
Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella
rubrica, le parole: «e dell’inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di
sostegno».
2.
Dopo l’articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«Art.
720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione
di sostegno). – Ai procedimenti in materia di amministrazione
di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
712, 713, 716, 719 e 720.
Contro
il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte
d’appello a norma dell’articolo 739.
Contro il decreto della corte d’appello pronunciato ai
sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».
Art. 18.
1.
All’articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «,
nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di
sostegno».
2.
All’articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m)
ai provvedimenti di interdizione, di
inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono
state revocate».
3.
All’articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono
aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano
o revocano l’amministrazione di sostegno».
4. All’articolo 26, comma 1, lettera a), del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che
istituiscono o modificano l’amministrazione di sostegno, salvo che siano stati
revocati;».
Art. 19.
1.
Nell’articolo 92, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti
cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti
per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di
interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».
Art. 20.
1.
La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.