emoriale delle vittime dell'emarginazione sociale

stampa E. NORME VIGENTI SULLA POVERTA’ ASSOLUTA: SPESSO NEGATE LE VITALI ESIGENZE DEI POVERI VERI E UNA CUCCAGNA PER NUMEROSI ABBIENTI

 

Per l’individuazione dei poveri assoluti, l’Istat calcola l’importo del denaro occorrente per l’acquisto dei beni e dei servizi essenziali per garantire un livello di vita minimo accettabile.
Le «condizioni di povertà – come ha precisato Maurizio Motta (1) – vengono ricavate dall’indagine (interviste a domicilio) condotta periodicamente dall’Istat secondo il progetto Eu-Silc e viene intervistato a domicilio un campione rappresentativo dei residenti in Italia (nel 2014: 47.136 persone in 19.653 famiglie di circa 800 Comuni di diverse dimensioni)».
Da notare – incredibile ma vero – che per l’individuazione dei poveri, compresi quelli assoluti, «non si valutano i patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti» (2).
Pertanto, secondo l’Istat «se una famiglia che vive in una casa di proprietà [di qualsiasi valore, n.d.r.] e sta pagando un mutuo, dal punto di vista economico e contabile, questa voce di bilancio è un investimento, e non rientra quindi nelle spese per consumi» (3). Ne consegue che, se la somma dei redditi (stipendi, ecc.), dedotte le quote versate per il mutuo, sono inferiori all’importo calcolato dall’Istat per lo standard di vita minimo accettabile, tutti i componenti della famiglia sono considerati poveri assoluti.
Analoga – una manna per migliaia di famiglie e di persone – la situazione dei possessori di una o più abitazioni di qualsiasi valore che non producono alcun reddito.
Come dovrebbe essere ovvio a tutte le persone di buon senso, nei casi in cui vi siano persone o nuclei familiari in possesso di beni immobiliari e mobiliari, ma privi del necessario contante per vivere, non dovrebbero essere concessi contributi a fondo perduto, ma prestiti, se del caso con interessi molto limitati. I prestiti dovrebbero essere restituiti appena risolto il bisogno o, nei casi di decesso, dagli eredi, ferma restando la loro facoltà di rinunciare all’eredità.
Inoltre è evidente l’esigenza di ottenere da coloro che richiedono contributi economici, la sottoscrizione di una dichiarazione analoga a quella richiesta dal Consorzio dei servizi socio-assistenziali di Gassino (Torino) così redatta: «Dichiaro altresì (…) di autorizzare espressamente e senza alcuna limitazione, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 196/2003, il Consorzio Cisa, e per esso il responsabile del trattamento dei dati personali ed i relativi incaricati, a richiedere i dati personali dell’assistito ad enti terzi ivi inclusi istituti di credito e banche, al fine di eseguire le opportune verifiche sulla condizione socio-economica del medesimo».

Le insensate norme della legge n. 33/2017
Sulla base degli insensati criteri dell’Istat, la potentissima “Alleanza contro la povertà in Italia” (4) ha promosso la legge n. 33/2017 per il contrasto alla povertà, in base alla quale sono considerati “poveri assoluti” coloro che hanno un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) e un Isre (Indicatore sulla situazione reddituale) di valore non superiore rispettivamente a 6mila e 3mila euro, la proprietà della casa di abitazione di qualsiasi valore, il possesso di altri immobili la cui quotazione economica non sia superiore a 20mila euro e dispongano, altresì, nel caso di nuclei familiari da tre o più persone, di beni mobili anche immediatamente disponibili, di importo non superiore a 10mila euro.
Da notare che – fatto di estrema gravità – la stessa legge n. 33/2017 esclude dalle erogazioni le persone con disabilità prive di risorse di qualsiasi genere, nonostante che l’importo della pensione erogata a coloro che non possono svolgere alcuna attività lavorativa proficua a causa dell’estrema gravità delle loro condizioni di salute fosse di fame permanente (nel 2018 euro 282,55 al mese per 13 mesi). Evidentemente, con questa somma non sono in grado di provvedere alle spese relative all’abitazione, alimentazione e vestiario e alle altre vitali esigenze (5).
Purtroppo sulla base delle irragionevoli norme della legge n. 33/2017 è stata approvata la n. 26/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, promossa dal Movimento 5 Stelle, in cui è previsto che il beneficiario deve possedere: 1) un valore dell’Isee inferiore a 9.360 euro; 2) un patrimonio immobiliare, in Italia o all’estero, diverso dalla casa di abitazione, di valore non superiore a 30mila euro; 3) un valore dei beni mobiliari non superiore a 6mila euro, aumentabili di 2mila euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di euro 10mila, incrementati ulteriormente di euro 5mila per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500,00 per ogni soggetto con disabilità grave o di non autosufficienza; 4) un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6mila euro «moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza», con la possibilità di incrementi a euro 7.560,00 oppure a euro 9.360.
Da tenere presente che sia la legge 33/2017 che la 26/2019 prevedono l’erogazione di contributi a fondo perduto non solo a coloro che sono in possesso di patrimoni immobiliari, ma anche di beni mobiliari, immediatamente disponibili ed inutilizzati.

Altre insensate e consistenti regalie
Come è stato già segnalato nel 2018 l’importo mensile (per 13 mesi) della pensione assegnata agli invalidi civili totali era nel 2018 di euro 282,55 (6). Identico l’importo per i ciechi assoluti ricoverati (7), i ciechi civili parziali ed i disabili sordi.
Poiché, com’è noto da secoli, mai ci sono risorse economiche sufficienti per i più bisognosi, l’identico importo di euro 282,55 era erogato a coloro che possedevano case di abitazione di qualsiasi valore non produttive di redditi, nonché altre entrate, purché inferiori a euro 1388,59 mensili (8).
Inoltre l’omessa considerazione dei beni non produttivi di redditi riguarda altresì l’integrazione al minimo delle pensioni (n. 3.080.95 nel 2017), la maggiorazione sociale (822.767) e le pensioni o assegni sociali (887.995) di cui non vi sono dati che consentano di accertare il numero delle persone che non hanno alcuna necessità di aiuti da parte dello Stato essendo in possesso di patrimoni.
Al riguardo si precisa che, secondo i dati dell’Istat del 2016, l’80,3% dei cittadini italiani vive in abitazioni di loro proprietà.

Note
(1) Cfr. Maurizio Motta, Quanti sono i poveri? Come misurare la povertà e a quale scopo, Prospettive assistenziali, n. 195/2016.
(2) Ibidem.
(3) Cfr. Istat, Report del 18 giugno 2019 riguardante il 2018.
(4) Sono soggetti fondatori dell’Alleanza contro la povertà: Acli, Action Aid, Anci, Azione cattolica italiana, Caritas italiana, Cgil, Cisl, Uil, Cnca, Comunità S. Egidio, Confcooperative, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Federazione nazionale Società di S. Vincenzo de Paoli, Fio-Psd, Fondazione banco alimentare, Forum nazionale del Terzo Settore, Jsn – Jesuit social network, Legautonomie, Save the children, Umanità nuova – Movimento dei Focolari. Sono soggetti aderenti dell’Alleanza: Adiconsum, Associazione professione in famiglia, Atd Quarto mondo, Banco farmaceutico, CilapEapn Italia, Csvnet – Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il volontariato, Federazione Scs/Cnos – Salesiani per il sociale, Fondazione Banco delle opere di carità, Fondazione Èbbene, Piccola Opera della divina provvidenza del Don Orione, Unitalsi. L’Alleanza contro la povertà in Italia è stata realizzata grazie al contributo delle Segreterie confederali di Cgil, Cisl e Uil e degli altri aderenti. Alle Acli è stato affidato il coordinamento politico-organizzativo, mentre il prof. Cristiano Gori coordina le attività del gruppo tecnico. Per maggiori informazioni si rinvia al sito www.redditoinclusione.it.
(5) Occorre tenere presente che le persone con invalidità totale, che abbisognano dell’aiuto permanente di una persona non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ricevevano nel 2018 euro 516,35 al mese per 12 mesi a titolo di indennità di accompagnamento. Detta somma corrisponde a 71 centesimi di euro all’ora (516,35 x 12 mesi : 365 giorni x 24 ore).
(6) Se spettanti, occorre aggiungere 10,33 euro relativi alla maggiorazione introdotta dall’articolo 70 della legge 388/2000.
(7) Per i non ricoverati l’importo era di euro 308,93.
(8) Attualmente (gennaio 2020) l’importo mensile della pensione è di euro 285,55 e, ferme restando le norme sul possesso dei beni, il limite del reddito mensile è di euro 1401,11. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n.  152 del 20 luglio 2020, l'importo è stato elevato ad euro 652,02 al mese.

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