Per l’individuazione dei poveri assoluti, l’Istat calcola l’importo del
denaro occorrente per l’acquisto dei beni e dei servizi essenziali per
garantire un livello di vita minimo accettabile.
Le
«condizioni di povertà – come ha precisato Maurizio Motta (1) –
vengono
ricavate dall’indagine (interviste a domicilio) condotta periodicamente
dall’Istat secondo il progetto Eu-Silc e viene intervistato a domicilio un
campione rappresentativo dei residenti in Italia (nel 2014: 47.136 persone
in 19.653 famiglie di circa 800 Comuni di diverse dimensioni)».
Da notare – incredibile ma vero – che per l’individuazione dei poveri,
compresi quelli assoluti, «non si valutano i patrimoni mobiliari ed
immobiliari posseduti» (2).
Pertanto, secondo l’Istat
«se una famiglia che vive in una casa di proprietà [di qualsiasi
valore, n.d.r.] e sta pagando un mutuo, dal punto di vista economico e
contabile, questa voce di bilancio è un investimento, e non rientra quindi
nelle spese per consumi» (3). Ne consegue che, se la somma dei redditi (stipendi,
ecc.), dedotte le quote versate per il mutuo, sono inferiori all’importo
calcolato dall’Istat per lo standard di vita minimo accettabile, tutti i
componenti della famiglia sono considerati poveri assoluti.
Analoga – una manna per migliaia di famiglie e di persone – la situazione
dei possessori di una o più abitazioni di qualsiasi valore che non
producono alcun reddito.
Come dovrebbe essere ovvio
a tutte le persone di buon senso, nei casi in cui vi siano persone o
nuclei familiari in possesso di beni immobiliari e mobiliari, ma privi del
necessario contante per vivere, non dovrebbero essere concessi contributi
a fondo perduto, ma prestiti, se del caso con interessi molto limitati. I
prestiti dovrebbero essere restituiti appena risolto il bisogno o, nei
casi di decesso, dagli eredi, ferma restando la loro facoltà di rinunciare
all’eredità. Inoltre è evidente l’esigenza di
ottenere da coloro che richiedono contributi economici, la sottoscrizione
di una dichiarazione analoga a quella richiesta dal Consorzio dei servizi
socio-assistenziali di Gassino (Torino) così redatta: «Dichiaro altresì
(…) di autorizzare espressamente e senza alcuna limitazione, ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 196/2003, il Consorzio Cisa, e
per esso il responsabile del trattamento dei dati personali ed i relativi
incaricati, a richiedere i dati personali dell’assistito ad enti terzi ivi
inclusi istituti di credito e banche, al fine di eseguire le opportune
verifiche sulla condizione socio-economica del medesimo».
Le insensate norme della legge n. 33/2017
Sulla base degli insensati criteri dell’Istat, la potentissima “Alleanza
contro la povertà in Italia” (4) ha promosso la legge n. 33/2017 per il
contrasto alla povertà, in base alla quale sono considerati “poveri
assoluti” coloro che hanno un Isee (Indicatore della situazione economica
equivalente) e un Isre (Indicatore sulla situazione reddituale) di valore
non superiore rispettivamente a 6mila e 3mila euro, la proprietà della
casa di abitazione di qualsiasi valore, il possesso di altri immobili la
cui quotazione economica non sia superiore a 20mila euro e dispongano,
altresì, nel caso di nuclei familiari da tre o più persone, di beni mobili
anche immediatamente disponibili, di importo non superiore a 10mila euro.
Da notare che – fatto di estrema gravità – la stessa legge n. 33/2017
esclude dalle erogazioni le persone con disabilità prive di risorse di
qualsiasi genere, nonostante che l’importo della pensione erogata a coloro
che non possono svolgere alcuna attività lavorativa proficua a causa
dell’estrema gravità delle loro condizioni di salute fosse di fame
permanente (nel 2018 euro 282,55 al mese per 13 mesi). Evidentemente, con questa somma non sono in grado di provvedere alle spese
relative all’abitazione, alimentazione e vestiario e alle altre vitali
esigenze (5). Purtroppo sulla base delle irragionevoli
norme della legge n. 33/2017 è stata approvata la n. 26/2019
“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni”, promossa dal Movimento 5 Stelle, in cui è previsto che il
beneficiario deve possedere: 1) un valore dell’Isee inferiore a 9.360
euro; 2) un patrimonio immobiliare, in Italia o all’estero, diverso dalla
casa di abitazione, di valore non superiore a 30mila euro; 3) un valore
dei beni mobiliari non superiore a 6mila euro, aumentabili di 2mila euro
per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un
massimo di euro 10mila, incrementati ulteriormente di euro 5mila per ogni
componente in condizione di disabilità e di euro 7.500,00 per ogni
soggetto con disabilità grave o di non autosufficienza; 4) un valore del
reddito familiare inferiore alla soglia di 6mila euro «moltiplicata per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza», con la possibilità
di incrementi a euro 7.560,00 oppure a euro 9.360.
Da tenere presente che sia la legge 33/2017 che la 26/2019 prevedono
l’erogazione di contributi a fondo perduto non solo a coloro che sono in
possesso di patrimoni immobiliari, ma anche di beni
mobiliari, immediatamente disponibili ed inutilizzati.
Altre insensate e consistenti regalie
Come è stato già segnalato nel 2018 l’importo mensile (per 13 mesi) della
pensione assegnata agli invalidi civili totali era nel 2018 di euro 282,55 (6).
Identico l’importo per i ciechi assoluti ricoverati (7), i ciechi civili
parziali ed i disabili sordi.
Poiché, com’è noto da
secoli, mai ci sono risorse economiche sufficienti per i più bisognosi,
l’identico importo di euro 282,55 era erogato a coloro che possedevano
case di abitazione di qualsiasi valore non produttive di redditi, nonché
altre entrate, purché inferiori a euro 1388,59 mensili (8).
Inoltre l’omessa considerazione dei beni non produttivi di redditi
riguarda altresì l’integrazione al minimo delle pensioni (n. 3.080.95 nel
2017), la maggiorazione sociale (822.767) e le pensioni o assegni sociali
(887.995) di cui non vi sono dati che consentano di accertare il numero
delle persone che non hanno alcuna necessità di aiuti da parte dello Stato
essendo in possesso di patrimoni.
Al riguardo si
precisa che, secondo i dati dell’Istat del 2016, l’80,3% dei cittadini
italiani vive in abitazioni di loro proprietà.
Note
(1) Cfr. Maurizio
Motta, Quanti sono i poveri? Come misurare la povertà e a quale scopo,
Prospettive assistenziali, n. 195/2016.
(2) Ibidem.
(3) Cfr. Istat, Report del 18 giugno 2019 riguardante il 2018.
(4) Sono soggetti fondatori dell’Alleanza contro la povertà: Acli, Action Aid, Anci, Azione cattolica italiana,
Caritas italiana, Cgil, Cisl, Uil, Cnca, Comunità S. Egidio,
Confcooperative, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
Federazione nazionale Società di S. Vincenzo de Paoli, Fio-Psd, Fondazione
banco alimentare, Forum nazionale del Terzo Settore, Jsn – Jesuit social
network, Legautonomie, Save the children, Umanità nuova – Movimento dei
Focolari. Sono soggetti aderenti dell’Alleanza: Adiconsum, Associazione
professione in famiglia, Atd Quarto mondo, Banco farmaceutico, CilapEapn
Italia, Csvnet – Coordinamento nazionale dei Centri di servizio per il
volontariato, Federazione Scs/Cnos – Salesiani per il sociale, Fondazione
Banco delle opere di carità, Fondazione Èbbene, Piccola Opera della divina
provvidenza del Don Orione, Unitalsi. L’Alleanza contro la povertà in
Italia è stata realizzata grazie al contributo delle Segreterie
confederali di Cgil, Cisl e Uil e degli altri aderenti. Alle Acli è stato
affidato il coordinamento politico-organizzativo, mentre il prof.
Cristiano Gori coordina le attività del gruppo tecnico. Per maggiori
informazioni si rinvia al sito www.redditoinclusione.it.
(5) Occorre tenere presente che le persone con invalidità totale, che
abbisognano dell’aiuto permanente di una persona non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita, ricevevano nel 2018 euro 516,35
al mese per 12 mesi a titolo di indennità di accompagnamento. Detta somma
corrisponde a 71 centesimi di euro all’ora (516,35 x 12 mesi : 365 giorni
x 24 ore). (6) Se spettanti, occorre aggiungere
10,33 euro relativi alla maggiorazione introdotta dall’articolo 70 della
legge 388/2000. (7) Per i non ricoverati l’importo
era di euro 308,93.
(8) Attualmente (gennaio 2020)
l’importo mensile della pensione è di euro 285,55 e, ferme restando le
norme sul possesso dei beni, il limite del reddito mensile è di euro
1401,11. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152
del 20 luglio 2020, l'importo è stato elevato ad euro 652,02 al mese.
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