D.P.C.M. 8
agosto 1985,
pubblicato
nella Gazz. Uff. 14 agosto
1985, n. 191.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI d'intesa con IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 9, quarto comma, della legge 19 maggio 1976,
n. 335, in tema di separazione contabile di spese con finanziamenti a diverso
titolo;
Visti gli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in tema di beneficienza pubblica e relativa attribuzione ai comuni;
Visto l'art. 6, n. 3, della legge 6 dicembre 1971, n.
1044, in tema di assistenza sanitaria e psicopedagogica negli asili nido comunali;
Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405, recante
disposizioni per l'istituzione dei consultori familiari;
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante
disposizioni per la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e
per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di
tossicodipendenza;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 698, di scioglimento
dell'O.N.M.I. e trasferimento delle relative funzioni agli enti locali;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per
la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
nella parte in cui sono previste attività di rilievo
sanitario, connesse con quelle socio-assistenziali;
Considerato che in base alla normativa sopra riportata,
con previsione di appositi finanziamenti a carico del
bilancio dello Stato, sono state attribuite agli enti locali attività d'ordine
sanitario in materia sociale;
Rilevato che sussistono esigenze di carattere unitario
nell'azione amministrativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano in materia sanitaria, al fine di assicurare un comportamento uniforme
nelle richiamate attività d'ordine sanitario in materia sociale;
Considerato altresì che il citato art. 30 della legge n.
730/83 fa carico alle unità sanitarie locali di tenere separata contabilità per
le funzioni di tipo socio-assistenziale eventualmente ad esse
delegate dagli enti locali o dalle regioni e province autonome;
Visto in particolare l'art. 5 della precitata legge n.
833/78, che disciplina la funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative regionali e delle province autonome
in materia sanitaria;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
In conformità alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1985;
Decreta:
Art. 1
Le attività di
rilievo sanitario connesse con quelle
socio-assistenziali di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
sono le attività che richiedono personale e tipologie di intervento propri dei
servizi socio-assistenziali, purché siano dirette immediatamente e in via
prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsechino in
interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o
riabilitazione fisica e psichica del medesimo, in assenza dei quali l'attività
sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.
Art. 2
Non rientrano
tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle
socio-assistenziali, le attività direttamente ed esclusivamente
socio-assistenziali, comunque estrinsecantisi, anche
se indirettamente finalizzate alla tutela della salute del cittadino. In
particolare, non rientrano tra le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali l'assistenza economica in
denaro o in natura e l'assistenza domestica, le comunità alloggio, le strutture
diurne socio-formative, i corsi di formazione professionale, gli interventi per
l'inserimento e il reinserimento lavorativo, i centri di aggregazione e di
incontro diurni, i soggiorni estivi, i ricoveri in strutture protette
extra-ospedaliere meramente sostitutivi, sia pure temporaneamente,
dell'assistenza familiare.
Art. 3
Non grava sul
Fondo sanitario nazionale l'assistenza sanitaria e psicopedagogica
del bambino di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044,
dovendo essa rientrare nel contributo che viene
annualmente erogato dal Ministero della sanità in applicazione degli articoli 1
e 2 della richiamata legge n. 1044, e successive modificazioni.
Art. 4
Ai sensi della
legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, l'attività
dei consultori è finanziata mediante l'apposito fondo
ripartito dal Ministero del tesoro.
Gravano, in
conseguenza di ciò, sul Fondo sanitario nazionale i soli oneri
delle prestazioni sanitarie, che comunque sarebbero usufruibili dal cittadino
in quanto tale, nonché le attività dirette a:
promuovere
la conoscenza dei mezzi atti alla realizzazione di una procreazione cosciente e
responsabile, da finalizzare anche ad una riduzione progressiva delle richieste
di interruzione volontaria della gravidanza, che non deve essere intesa come
mezzo per il controllo delle nascite;
individuare
le situazioni di particolare rischio.
Art. 5
Non gravano
sul Fondo sanitario nazionale le attività di natura sanitaria già gestite
dall'O.N.M.I. e trasferite alla competenza degli enti locali per effetto della
legge 23 dicembre 1975, n. 698, di scioglimento dell'ente, in
quanto finanziate, a carico del Ministero del tesoro, con l'apposito
fondo di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 698 del 1975.
Art. 6
Rientrano tra
le attività socio-assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei
relativi oneri sul Fondo sanitario nazionale, i ricoveri in strutture protette,
comunque denominate, sempre che le stesse svolgano le
attività di cui all'art. 1. Le prestazioni in esse
erogate devono essere dirette, in via esclusiva o prevalente:
alla
riabilitazione o alla rieducazione funzionale degli handicappati e dei
disabili, nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 26 della richiamata
legge n. 833 del 1978;
alla cura e
al recupero fisico-psichico dei malati mentali, ai
sensi dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, purché le suddette
prestazioni siano integrate con quelle dei servizi psichiatrici territoriali;
alla cura
e/o al recupero fisico-psichico dei tossicodipendenti
relativamente sia alla fase terapeutica di disassuefazione fisica sia a quella
diretta alla rimozione della dipendenza psicologica dalla sostanza stupefacente
o psicotropa, secondo programmi terapeutici concordati con le unità sanitarie locali.
Nessun onere deve essere imputato sul Fondo sanitario nazionale per i periodi di assistenza finalizzati al reinserimento sociale e
lavorativo dei cittadini interessati ovvero per l'attuazione delle convenzioni
aventi le stesse finalità, previste dall'art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n.
297;
alla cura
degli anziani, limitatamente agli stati morbosi non curabili a domicilio. Nei
casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere
l'intervento sanitario da quello socio-assistenziale, le regioni possono,
nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo sanitario
nazionale, avvalersi mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in
assenza, di istituzioni private. In questi casi le regioni possono prevedere
che l'onere sia forfettariamente posto a carico, in
misura percentuale, del Fondo sanitario nazionale o degli enti tenuti
all'assistenza sociale in proporzione all'incidenza rispettivamente della
tutela sanitaria e della tutela assistenziale, con
eventuale partecipazione da parte dei cittadini. Le istituzioni di cui sopra debbono offrire idonee garanzie di dotazione di personale
qualificato e di mezzi strumentali per la erogazione delle prestazioni sanitarie
di cui al richiamato art. 1. A tal fine viene
istituita, presso ogni regione o provincia autonoma, una commissione permanente
di verifica dei necessari requisiti di idoneità e della qualità dell'assistenza
sanitaria erogata dalle istituzioni medesime.
Alla
commissione partecipa di diritto un rappresentante del Ministero della sanità.
Art. 7
Le unità
sanitarie locali forniscono alla regione o provincia autonoma di appartenenza e al Ministero della sanità specifici flussi
informativi sulle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario che saranno
definiti con decreto del Ministro della sanità, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1984.