Prospettive assistenziali, n. 158, aprile - giugno 2007
un valido
modello di unità valutativa handicap
Nel n. 152, 2005, abbiamo riportato il regolamento dell’Unità valutativa
geriatrica, approvato dall’Asl
Pubblichiamo ora il regolamento dell’Unità valutativa handicap, approvato
dal Direttore generale dell’Asl 5 del Piemonte in
data 30 marzo 2006.
Anche per questo regolamento, come quello precedentemente
citato, è stato concordato con i rappresentanti degli Enti gestori delle
funzioni socio-assistenziali competenti territorialmente, previa consultazione
del Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i
movimenti di base.
Per quanto concerne i contenuti del regolamento, sottolineiamo
che per tutte le esigenze dei soggetti con handicap è stato previsto un unico
riferimento.
REGOLAMENTO
DI FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ E DELLA PARTECIPAZIONE
(UVAP)
Articolo 1. (Oggetto)
Il presente regolamento
disciplina il funzionamento dell’Unità di valutazione dei
soggetti già definiti disabili secondo precedente nomenclatura, residenti nel
territorio dell’Asl 5.
Il concetto di disabilità, in
accordo con quanto previsto dall’Oms (Organizzazione
mondiale della sanità) è sostituito con quello di limitazione dell’attività e
restrizione della partecipazione, e viene valorizzato
il ruolo dei fattori contestuali nel determinare il funzionamento delle
persone.
L’organizzazione del servizio da
erogare coinvolge l’Unità di valutazione, i distretti sanitari dell’Asl 5 e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali
attivi nei distretti medesimi, oltre che naturalmente
i servizi sanitari titolari dell’intervento nei confronti dei soggetti
disabili.
Inoltre, al fine di semplificare
l’accesso alle prestazioni previste dalle leggi e dalle normative vigenti da
parte dei soggetti aventi diritto, e di promuovere la predisposizione di un
progetto individuale partecipato e coerente, nelle varie fasi e nei vari ambiti
della vita, l’Uvap assume le funzioni di Unità multidisciplinare per
l’integrazione scolastica degli alunni disabili (Um),
istituita in base alla circolare della Regione Piemonte n. 11 Sap, del 10 aprile 1995, le cui attività e le cui
competenze vengono pertanto completamente ricondotte alla Uvap
medesima.
In tal modo è possibile dare più
efficacemente attuazione agli accordi di programma stipulati tra Asl 5, Enti gestori e tutti gli altri soggetti
istituzionali coinvolti, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, e in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i., e produrre un progetto
correttamente articolato tra gli interventi previsti in sede scolastica e
quelli a cui il minore accede negli altri ambiti di vita.
articolo 2. (Principi
generali e fonti normative)
Il presente regolamento è
strumento di attuazione dell’accordo di programma,
stipulato ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 tra Asl 5 ed Enti
gestori operanti nel territorio aziendale.
Esso fa riferimento alle seguenti
fonti normative:
• legge 7 agosto 1990 n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; legge 17 febbraio
1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”; decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421; Dgr (Delibera Giunta
regionale) 22 febbraio 1993 n. 147-23154 “Comunità alloggio e centri diurni per
soggetti handicappati. Adeguamento della normativa regionale alla legge 5
febbraio 1992 n.
Articolo 3. (Funzioni dell’Uvap)
Nel territorio dell’Asl 5 è attiva una Unità centrale
di valutazione dei soggetti disabili, istituita ai sensi della Dgr 147-23154 del 22 febbraio 1993, articolata su 5
distretti, i quali concorrono alla sua composizione con il contributo del loro
personale, insieme con quello degli Enti gestori.
In applicazione della Dgr 51-11389 del 23 dicembre 2003 tale Unità viene riconfermata nel suo ruolo, ma riorganizzata in
relazione a nuovi compiti e nuove funzioni che le sono attribuite.
Similmente, per quanto concerne
l’Um attiva sul territorio aziendale e anch’essa
caratterizzata da un’articolazione analoga a quanto descritto per l’Uvap, si riconfermano i compiti previsti per essa.
Tali compiti sono però ricompresi all’interno di quelli dell’Uvap,
mentre l’Um cessa la sua attività come commissione a
sé stante.
Obiettivi dell’Unità di
valutazione sono:
• effettuare
valutazione multidisciplinare del livello di
menomazione, di attività e di partecipazione dei soggetti ad essa inviati
secondo i criteri e con gli strumenti previsti dall’Oms
in materia; con gli obiettivi e gli indirizzi previsti dalla Dgr 51-11389 del 23 dicembre 2003;
• effettuare
valutazioni diagnostiche differenziali cooptando membri con competenze
specifiche atte a consentire l’espletamento di tale incombenza;
• definire i progetti di intervento, individuando la tipologia strutturale e
gestionale ed il livello di intensità delle prestazioni;
• redigere diagnosi funzionale in
accordo con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di integrazione scolastica di alunni disabili;
• individuare il “referente del
caso” (cfr. “referente di progetto”) con i compiti
per esso previsti dalla determinazione del Direttore
generale supplente dell’Asl 5 n. 3376 del 5 ottobre
1995 e in accordo con le normative vigenti in materia di integrazione
scolastica degli alunni disabili;
verificare l’andamento del progetto
individuale e del livello di intervento identificato;
• istituire un
registro generale aziendale della disabilità e collaborare all’istituzione dei
registri distrettuali;
• collaborare alla presa in
carico integrata, da parte dei Servizi dell’Asl 5 e
degli altri enti ed agenzie competenti, dei soggetti per i quali è prevista ai
sensi della Dgr 51/2003.
Il presente regolamento è
strumento di attuazione della deliberazione di
riorganizzazione dell’Uvap n. 262 del 30 marzo 2006 e
viene applicato a far data dal momento di efficacia della delibera.
Compiti e competenze
• valutazione della situazione
intellettiva, psichica generale e fisica dei soggetti disabili di ogni età con esclusione degli ultrasessantacinquenni che
rientrano nelle competenze dell’Uvg (Unità valutativa
geriatrica), al fine di individuare progetti terapeutici e socio-riabilitativi
individualizzati a carattere territoriale, domiciliare, semiresidenziale o
residenziale, secondo quanto previsto dalle normative di cui all’articolo 2.
La richiesta di
attivazione dell’Uvap potrà essere presentata
dagli interessati, da chi esercita per loro la potestà genitoriale,
dal tutore.
L’Uvap
può essere attivata, con il consenso dell’interessato o del tutore, qualora
interdetto, o di chi esercita la potestà genitoriale,
nel caso di minore, anche le Asl nelle sue varie
articolazioni e funzioni, ivi compreso il referente sanitario e di progetto,
dagli Enti Gestori di competenza, dal Sindaco del Comune di residenza (in
quanto autorità sanitaria), e dal responsabile della struttura che
eventualmente ospita il soggetto interessato.
In caso di valutazione di
soggetto già sottoposto a visita da parte dell’Um e
che stia usufruendo di appoggio scolastico, l’Uvap prima di procedere, acquisisce la documentazione
relativa e convoca alla riunione di valutazione il referente del caso in esame,
il quale assume la funzione di referente di progetto.
È competenza dell’Uvap la definizione di interventi
specialistici in ambito scolastico sia per quanto concerne la necessità sia la
tipologia, l’attribuzione di appoggi educativi extrascolastici e l’eventuale
individuazione di necessità di presidi o ausili utili all’integrazione
scolastica;
• definizione del progetto
individuale per ogni soggetto che rientri nei criteri previsti dalla normativa
citata, con definizione della fascia assistenziale e
graduazione del livello di intensità dell’intervento;
• redazione della diagnosi
funzionale in accordo con quanto previsto dalle normative vigenti in materia di integrazione scolastica di alunni disabili;
• individuazione del “referente
del caso” (cfr. “referente di progetto”) con i
compiti per esso previsti dalla determinazione del
Direttore generale supplente dell’Asl 5 n. 3376 del 5
ottobre 1995 e in accordo con le normative vigenti in materia di integrazione
scolastica degli alunni disabili;
individuazione del referente sanitario per ogni
soggetto valutato e per il quale si sia ritenuto di dover procedere alla presa
in carico;
• valutazione diagnostica
differenziale di soggetti per i quali sia necessaria una definizione di appartenenza alle fasce previste dalla Dgr 118-7609 del 3 aprile
• presidio del passaggio di
competenze e di presa in carico del minore, al compimento del diciottesimo
anno, da un servizio clinico (Neuropsichiatria infantile, Psicologia dell’età
evolutiva o altro) ad un altro (Riabilitazione psicosociale,
Dipartimento di salute mentale o altro) al fine di evitare interruzioni
nell’intervento a cui il soggetto ha diritto;
• promozione
della presa in carico integrata dei soggetti disabili in sinergia tra
istituzioni ed organizzazioni sanitarie, socio-assistenziali, scolastiche,
famiglia, privato sociale finalizzata alla elaborazione di un progetto
condiviso;
• monitoraggio e verifica
periodica dell’efficacia e dell’efficienza del percorso sanitario, educativo e assistenziale del soggetto disabile.
Articolo 4. (Composizione dell’Unità di
valutazione dell’attività e della partecipazione)
La Commissione distrettuale è
composta da:
• un presidente
nella figura di un dirigente medico dell’Azienda sanitaria locale 5, nominato
con deliberazione del Direttore generale. Egli può avvalersi della collaborazione di uno o
più delegati nel corso della sua attività, individuati tra i componenti
delle singole commissioni distrettuali. La delega può essere affidata, sospesa
o rimossa ad esclusiva discrezione del presidente.
Il presidente garantisce
omogeneità metodologica al lavoro dell’Uvap, si
occupa inoltre dell’organizzazione generale, degli aspetti
epidemiologici e dell’elaborazione centrale dei dati. Qualora si avvalga di un delegato garantisce una supervisione con
frequenza almeno quadrimestrale all’attività della singola Uvap.
Tale supervisione può essere svolta anche con l’eventuale collaborazione di un
operatore individuato dall’Ente gestore.
In ordine all’attività connessa precedentemente
con l’Unità multidisciplinare, le funzioni di
presidenza possono prevedere la cooptazione di un
altro dirigente medico con specifica competenza, che integri l’attività del
dirigente individuato per la presidenza;
• un dirigente del ruolo
sanitario, operante nel distretto, individuato mediante accordo tra il
Direttore di distretto e il Responsabile dell’Unità operativa di appartenenza;
• un dirigente
medico dipendente, anche solo funzionalmente, dall’Unità operativa
riabilitazione psico-sociale;
• il referente di progetto;
• un componente
amministrativo per ogni distretto;
• un
rappresentante degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali (Direttore
o suo delegato);
• un operatore individuato dagli
Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.
L’Uvap
può avvalersi della consulenza di medici specialisti dell’Asl
5 e può essere di volta in volta integrata da figure professionali che abbiano conoscenza diretta del caso in esame, o che
presentino specifiche competenze necessarie al lavoro dell’Unità di
valutazione, anche non appartenenti all’Asl 5.
I componenti
della commissione possono essere sostituiti da persone da loro delegate, con
competenze analoghe, in casi eccezionali, ed esclusivamente per garantire il
regolare svolgimento dell’attività, previa comunicazione al presidente.
L’Uvap
coinvolge la famiglia del soggetto interessato nel proprio percorso valutativo
e decisionale e valorizza con particolare attenzione l’apporto della scuola.
Articolo 5. (Il nucleo interdisciplinare
per la disabilità)
L’Unità di valutazione
dell’attività e della partecipazione svolge le funzioni ad essa
attribuite, avvalendosi dei Nuclei interdisciplinari per la disabilità (Nid) preposti all’assistenza territoriale domiciliare,
semiresidenziale e residenziale dei disabili.
I Nuclei rappresentano una
modalità operativa dell’Unità di valutazione e sono composti da
figure professionali sanitarie e sociali individuate dalle Direzioni
distrettuali e da quella dell’Ente gestore. Tali figure costituiscono un
“gruppo operativo” nel quale sono presenti competenze
mediche, educativo-riabilitative e sociali.
I Nid
sono formati da un nucleo centrale stabile, integrato dal referente sanitario
del caso e da figure cooptate di volta in volta a seconda
delle necessità.
Il nucleo stabile è costituito
nella sua articolazione minima da:
• un medico specialista in
psichiatria, o neuropsichiatria infantile, o psicologia clinica, o altra
disciplina equipollente, dipendente, anche solo funzionalmente, dall’Unità
operativa riabilitazione psicosociale, per almeno 10
ore alla settimana nei distretti con popolazione fino
a 50.000 abitanti e per almeno 20 ore alla settimana nei distretti con oltre
50.000 abitanti;
• un operatore dell’Ente gestore
attivo nel territorio distrettuale, con funzioni di educatore
coordinatore per un numero di ore da definire in sede distret-tuale;
• una assistente
sociale o una figura che svolga compiti di raccordo con il servizio sociale per
un numero di ore da definire in sede distrettuale.
Tali caratteristiche di base
possono essere soggette ad integrazioni specifiche, relative alle peculiarità
del territorio, che sono regolamentate da appositi
accordi tra direzione
distrettuale e direzione dell’Ente gestore.
Al Nid
compete lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate
alla valutazione delle situazioni ed alla definizione dei progetti individuali
da sottoporre all’Unità di valutazione.
A tale scopo si avvale della rete
dei servizi territoriali nelle sue varie espressioni e collabora con il
Direttore del distretto, con il Direttore dell’Ente
gestore e con l’Uvap alla predisposizione,
all’aggiornamento ed al monitoraggio delle eventuali liste d’attesa.
La sede del Nucleo viene definita d’intesa tra Direzione del distretto e
dell’Ente gestore.
L’apporto tecnico-specialistico
sotto il profilo sanitario è garantito prioritariamente dall’Unità operativa
Riabilitazione psicosociale. Le figure professionali
messe a disposizione dall’Unità operativa Riabilitazione psicosociale
sono medici specialisti nel campo della disabilità, psicologi ed educatori professionali o figure affini.
Nella formulazione e nella
realizzazione dei progetti individuali e nel loro monitoraggio l’Uvap ed il Nucleo interdisciplinare si avvalgono
inoltre:
• dell’apporto di
altre unità operative dell’Asl 5 o del
Servizio sanitario nazionale, o di singoli specialisti che risultino competenti
sul caso;
• delle risorse messe a
disposizione dall’Ente gestore.
Tali operatori partecipano
all’attività del Nucleo interdisciplinare per la disabilità per quanto di loro
competenza nello specifico caso da essi seguito, nel
rispetto della loro autonomia professionale e del diritto del Nucleo
interdisciplinare per la disabilità a monitorare ed intervenire sui casi ad
esso affidati dall’Uvap. Tali figure rappresentano le
risorse complementari al nucleo centrale stabile.
Mediante l’attività del Nid viene individuato un referente
sanitario del caso per ogni persona seguita, che è responsabile sul piano
clinico.
La gestione globale
del caso potrà invece essere affidata a qualunque figura professionale idonea,
che viene individuata in sede di Uvap. Tale figura,
definita come referente di progetto, svolge funzioni di monitoraggio dei progetti individualizzati, approvati dall’Unità di
valutazione ed assegnati ai responsabili dei casi individuati nell’ambito della
rete dei servizi distrettuali.
Articolo 6. (Il percorso di accesso ai servizi)
L’accesso ai servizi domiciliari,
territoriali, semiresidenziali e residenziali avviene a seguito di attivazione dell’Uvap.
Le domande di attivazione
dell’Uvap, indirizzate al direttore del distretto, vengono raccolte e protocollate
presso le singole segreterie distrettuali, che provvedono a trasmetterle
formalmente alla presidenza per organizzare le sedute periodiche.
Il modulo per la domanda è
approntato in forma unitaria per tutta l’Asl 5.
Esso contiene le autorizzazioni
ed i consensi informati previsti dalla legge per queste attività, ivi compreso
il consenso ad eventuali processi di rivalutazione richiesti dai vari soggetti
coinvolti nell’intervento, fermo restando il diritto del cittadino ad opporsi a
conclusioni della rivalutazione sulle quali non concordasse.
È demandata ad accordi tra il
Direttore del distretto e quello dell’Ente gestore la possibilità che alla
raccolta delle domande collaborino servizi dell’Ente
gestore medesimo specificamente individuati, ma le domande dovranno comunque
essere protocollate in ultima istanza dalla segreteria dell’Uvap.
Tali modalità dovranno
essere dettagliatamente precisate in sede di accordo tra
Distretto ed Ente gestore.
Copia dell’accordo dovrà essere
trasmessa alla presidenza dell’Uvap.
Le richieste di
attivazione dell’Uvap possono essere
presentate dal soggetto interessato, o dal tutore, o dall’amministratore di
sostegno, o dall’esercente la potestà genitoriale
qualora si tratti di minore.
In allegato alla domanda di attivazione è necessario consegnare la seguente
documentazione:
• copia del verbale di invalidità civile;
• eventuale valutazione della
Commissione per la legge 68;
• certificati medici pertinenti;
• copie di cartelle cliniche,
terapie consigliate o in corso;
• eventuale nota esplicativa dei
bisogni socio-assistenziali individuati dalla famiglia.
Una copia della domanda
protocollata sarà consegnata al richiedente quale ricevuta.
Il presidente dell’Uvap potrà richiedere in fase istruttoria ulteriore documentazione:
• relazione sociale;
• relazione educativa;
• accertamento dello stato di
handicap;
• relazione di operatori
che abbiano seguito a vario titolo il soggetto interessato e ogni altra
documentazione utile per una miglior valutazione del caso.
Il richiedente è informato dal
responsabile del procedimento dell’avvio dell’attività di istruzione
per consentirgli una piena partecipazione ad essa. Contestualmente alla
comunicazione dell’avvio viene trasmesso il nominativo
del referente di progetto che costituisce punto di riferimento per il cittadino
per tutto l’iter successivo.
Nel caso sia già stato
individuato un referente di progetto (o “del caso”, in accordo con la
precedente denominazione dell’Unità multidisciplinare),
esso si riterrà automaticamente confermato, fatte
salve specifiche e motivate variazioni che saranno comunicate.
Le domande verranno
esaminate in base della data di protocollo; l’Uvap si
riserva comunque la facoltà di procedere in maniera diversa in casi di grave e
comprovata necessità, attribuendo loro priorità assoluta.
Nel caso di richieste concernenti
l’attività dell’Unità multidisciplinare, sarà
possibile, alla luce di situazioni di urgenza relative
alla trasmissione della diagnosi funzionale alla scuola, prevedere specifiche
sedute appositamente dedicate, in deroga alla normale lista di precedenza
basata sul protocollo generale di arrivo.
A conclusione del proprio lavoro
di valutazione il presidente dell’Uvap trasmette le
conclusioni al Direttore del distretto e dell’Ente gestore cui spetta il
compito di fornire al cittadino ogni informazione utile sull’esito delle
valutazioni e sul progetto elaborato.
Nel caso si prefiguri una
conclusione negativa rispetto a richieste specifiche del cittadino, il
presidente dell’Uvap informa il responsabile del
procedimento che, ai sensi della legge 15/2005, provvede a
darne comunicazione all’interessato. Qualora venga
prodotta ulteriore documentazione nei termini di legge, il procedimento si
considererà avviato ex novo nel caso esso preveda ulteriori approfondimenti,
mentre seguirà il normale iter nel caso la documentazione non apporti elementi
di modificazione del giudizio.
In relazione ad attività riferite
unicamente alla produzione della diagnosi funzionale per l’integrazione
scolastica ed alla nomina del relativo referente di progetto, la conclusione
non viene trasmessa ai citati direttori, ma consegnata
ai genitori perché possano trasmetterla alla scuola, secondo quanto previsto
dalla circolare 11/Sap.
Copia di tale diagnosi sarà
conservata negli archivi dell’Uvap.
La diagnosi funzionale sarà
redatta sugli appositi moduli approntati dalla
Regione.
Qualora l’intervento preveda,
accanto a ciò, altre iniziative di qualunque natura sulle quali sia competente l’Uvap sarà
necessario redigere un progetto individuale complessivo, in cui accanto alla
diagnosi funzionale, sia strutturato l’intero intervento.
In tal caso l’iter della diagnosi
funzionale seguirà il percorso descritto, mentre l’intero progetto sarà
sottoposto all’approvazione dei Direttori del distretto e dell’Ente gestore, in
analogia a quanto avviene per tutti gli altri progetti individuali.
Il referente di progetto è
incaricato di seguirne lo sviluppo nelle fasi successive, ivi compreso il
mantenimento di regolari rapporti con il cittadino anche nel periodo di attesa della realizzazione.
La predisposizione del progetto
individuale deve prevedere in ogni caso il massimo coinvolgimento del soggetto
interessato.
Dopo l’autorizzazione del
Direttore del distretto e dell’Ente gestore all’attivazione, il progetto
individuale è firmato dal cittadino che ha attivato il percorso e dal referente
di progetto nell’ambito di un rapporto caratterizzato dalla massima trasparenza
e corresponsabilizzazione.
La rinuncia all’intervento
proposto andrà comunicata per iscritto.
Qualora in
presenza di cambiamenti intervenuti nella propria situazione si intenda
attivare nuovamente l’Uvap sarà necessario
ripresentare domanda secondo le modalità su descritte.
Articolo 7. (Il processo di valutazione)
L’Unità di valutazione garantisce
la massima partecipazione dell’interessato e dei familiari al processo di valutazione. Esso si
sviluppa attraverso:
a) indagine sanitaria e sociale
finalizzata all’acquisizione di elementi relativi alle
condizioni del soggetto, con particolare attenzione all’individuazione dei
requisiti per la realizzazione di un progetto che privilegi il mantenimento
della persona nel proprio contesto familiare;
b) valutazione
complessiva e definizione del percorso progettuale concordato con il soggetto e
con la sua famiglia.
L’indagine viene
svolta mediante l’esame della documentazione prodotta ed attraverso
l’assunzione diretta di elementi tramite l’impiego di vari strumenti e metodi,
ivi compresi adeguati periodi di osservazione.
Adotta inoltre strumenti idonei
alla valutazione delle attività e della partecipazione e delle eventuali
patologie su di esse incidenti, in collaborazione con
i sanitari competenti in materia.
Individua al momento tale strumento nell’Icd 10.
È facoltà dell’Uvap integrarlo o sostituirlo in occasione
dell’introduzione di altri strumenti ritenuti più
adatti o della necessità di valutare patologie, condizioni e situazioni meglio
definite da altri protocolli, fatti salvi i vincoli di legge.
Nel caso di soggetti di età inferiore a 65 anni, in presenza di patologie
invalidanti, tali da far ravvisare nel caso in oggetto caratteristiche di norma
proprie dell’anziano, avvalendosi per ciò delle consulenze di figure
professionali competenti riguardo la patologia, l’Uvap
si raccorda con le altre Uvg distrettuali operanti
nel territorio e, se necessario, organizza una riunione congiunta.
Nel caso di patologie connesse
alla salute mentale o alle dipendenze, l’Uvap può
avvalersi della consulenza di figure professionali competenti circa la
patologia individuata e si relaziona con i relativi
servizi di riferimento, in coerenza con i compiti istituzionali dei servizi
stessi e con i protocolli di collaborazione stipulati tra distretto e
dipartimento di appartenenza dei servizi.
L’Uvap
stabilisce autonomamente, nell’ambito della normativa vigente, le modalità
organizzative che intende applicare e di norma si riunisce una volta al mese, fatte salve situazioni di particolare urgenza che
possono determinare convocazioni eccezionali.
Le riunioni della commissione
sono ritenute valide quando siano presenti almeno tre
membri e risultino comunque rappresentati sia l’Asl
sia l’Ente gestore delle Funzioni socio-assistenziali.
La segreteria, oltre all’attività
di protocollo delle domande, provvede alla convocazione dei membri su
indicazione del presidente, alla redazione del verbale e alla conservazione ed
all’aggiornamento dell’archivio.
Le attività di segreteria sono di
competenza del componente amministrativo di ogni
Distretto.
L’archivio è tenuto presso la
sede distrettuale dell’Uvap.
L’esame della domanda dovrà
essere effettuato non oltre 30 giorni dalla sua data
di registrazione al protocollo della segreteria.
Il richiedente è comunque informato dal responsabile del procedimento
dell’avvio dell’attività di istruzione per consentirgli una piena
partecipazione ad essa.
L’interessato/richiedente
l’intervento è avvisato in forma scritta con preavviso di almeno 15 giorni:
1) della data dell’esame della
domanda e della data della visita, che potrà avvenire presso la sede dell’Asl o al domicilio, a seconda del
giudizio dell’Uvap;
2) della facoltà del soggetto
richiedente farsi assistere da un sanitario di fiducia in sede di valutazione o
avvalersi di perizia di propri esperti, che deve comunque
essere presentata prima che la commissione si sia espressa. In tal caso dovrà
essere data informazione all’Uvap
al momento della presentazione della domanda; sarà compito dell’Uvap comunicare al sanitario di fiducia data, ora e luogo
della riunione;
3) della facoltà del soggetto di farsi rappresentare da un’associazione di categoria e/o
di volontariato che opera a favore dei diritti delle persone disabili.
Le valutazioni sono formulate
dopo la visita delle persone in esame avvalendosi di ogni
documentazione utile in merito.
Entro 20 giorni dalla riunione il
presidente dell’Uvap comunica con lettera le proprie
valutazioni al Direttore di distretto e al Direttore
dell’Ente gestore. Essi assumono le decisioni in merito al caso valutato dall’Uvap e provvedono ad informare il
soggetto valutato ed il servizio segnalante nel rispetto di quanto previsto dal
Dgls 196/2003 entro i successi 10 giorni.
Articolo 8. (Selezione ed attivazione degli
interventi)
L’Uvap
nell’ambito delle proprie competenze:
• individua le soluzioni che
ritiene più idonee alla corretta gestione dei casi segnalati (certificazione
per l’integrazione scolastica, attività di supporto ad essa
connesse, individuazione della eventuale necessità di presidi o ausili utili
all’integrazione scolastica ed al recupero, inserimento in presidi
residenziali, semiresidenziali, interventi di assistenza domiciliare,
interventi di assistenza educativa territoriale, inserimenti ai centri
addestramento disabili, assegni di servizio alternativi al ricovero,
affidamenti intra ed extrafamiliari, servizio di
telesoccorso e di teleassistenza) e le comunica al
Direttore del distretto e dell’Ente gestore con le eccezioni di quanto sopra
previsto;
• esegue visite presso la sede
dell’Asl 5 o a domicilio del cittadino interessato, a seconda del proprio giudizio in condizioni di piena
composizione o mediante delega ad alcuni dei suoi componenti, nei confronti di
ogni caso segnalato;
• fornisce al Direttore del
distretto e dell’Ente gestore gli elementi utili ad attivare concretamente gli
interventi previsti, collabora all’attivazione dei progetti stessi e svolge le
verifiche sui percorsi realizzati dai servizi che hanno in carico l’utente;
• mantiene, tramite il referente
di progetto, rapporti con la scuola e la famiglia in
relazione all’obiettivo della miglior integrazione scolastica e sociale
dell’alunno, dando piena attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente
in tale ambito, ivi compresa la collaborazione alla redazione del Pdf (Profilo dinamico funzionale), del Pei (Progetto
educativo individualizzato) e degli altri atti scolastici ed extrascolastici;
• collabora con istituzioni, enti
ed agenzie distrettuali ed extradistrettuali coinvolti nell’integrazione
scolastica degli alunni disabili e nel loro orientamento scolastico, formativo
e lavorativo, all’attuazione degli accordi programma stipulati in attuazione
dell’articolo 34 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e in
attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;
• esegue, anche mediante delega
ai singoli componenti, visite di verifica periodiche,
almeno annuali, nelle strutture di inserimento allo scopo di valutare la
congruità dell’intervento nel tempo;
• verifica annualmente la
situazione dei soggetti inseriti in strutture esterne all’Asl
5 monitorando l’andamento del progetto e la sua continuità;
• aggiorna il registro sulla base
dei dati pervenuti dagli Enti gestori e dagli altri servizi ed agenzie
competenti;
• individua i criteri per la
predisposizione di eventuali liste d’attesa, svolgendo
la propria attività in coerenza e nell’ambito degli indirizzi, degli obiettivi
e delle risorse stabiliti nella programmazione dell’Asl
e dell’Ente gestore.
Articolo 9. (Integrazione progettuale)
Consapevoli della numerosità
delle situazioni che prevedono attività di valutazione del cittadino disabile
da parte di varie commissioni, perché questi possa
esercitare i diritti che gli sono riconosciuti dalle leggi e dalle normative in
sede nazionale e locale, ivi compresa la predisposizione di un progetto
individuale partecipato e coerente nelle varie fasi e nei vari ambiti della
vita, l’Asl 5 e gli enti
gestori si impegnano a semplificare quanto più possibile le procedure di
accesso agli interventi previsti dall’Uvap, ed a
coordinare ed integrare, laddove possibile, le attività e gli interventi
previsti da commissioni diverse aventi competenza congiunta nei confronti del
cittadino disabile.
In tale ottica, con la
definizione di questo regolamento dell’Uvap, si
procede:
• alla chiusura dell’attività
dell’Unità multidisciplinare le cui attività vengono ricomprese all’interno di
quelle dell’Uvap;
• alla ridefinizione
del percorso di accesso alle prestazioni su cui essa
aveva competenza, che viene ad identificarsi con quello dell’Uvap;
• al recepimento
di quanto previsto dalla circolare 11/Sap della
Regione Piemonte in ordine alle facilitazioni in fase
di accertamento diagnostico ed al percorso previsto per lo stesso.
La commissione integrata Uvap/Um articola la propria
composizione nel rispetto di quanto previsto dalle fonti normative che le ispirano e produce un documento valido come diagnosi
funzionale e come progetto individuale.
Articolo 10. (Risorse territoriali, semiresidenziali
e residenziali)
In attuazione a quanto previsto
dall’accordo di programma stipulato tra Asl 5 ed Enti
gestori operanti nel territorio aziendale nel mese di luglio 2004, finalizzato
all’applicazione della Dgr 51/2003, le azioni
previste in risposta i bisogni dei cittadini disabili
si articolano secondo una gamma che comprende:
• inserimenti in presidi
residenziali;
• inserimenti in presidi semiresidenziali
(centri diurni);
• interventi di
nell’ambito delle cure domiciliari e dell’assistenza domiciliare;
• inserimenti in attività del
Centro addestramento disabili;
• interventi di
assistenza educativa territoriale;
• assegni di servizio alternativi
al ricovero;
• affidamenti intra
ed extrafamiliari;
• servizi di telesoccorso e teleassistenza.
Questa gamma di
interventi è modulata in modo differente a seconda dell’ambito
distrettuale, potendo prevedersi la presenza di risposte diverse in relazione
alle diverse modalità organizzative del Distretto e dell’Ente gestore, in
coerenza con quanto previsto agli indirizzi, dagli obiettivi e dalle risorse
stabili dall’Asl e dagli Enti gestori stessi operanti
nel territorio del Distretto.
Le strutture semiresidenziali
individuate sono prioritariamente quelle presenti nel territorio del Distretto
di residenza del soggetto necessitante; le strutture residenziali sono
reperite, in assenza di idonee soluzioni all’interno
del territorio del Distretto, nell’ambito dell’Asl 5
e della Regione Piemonte e individuate attraverso l’elenco delle strutture
socio-assistenziali fornito dalla Regione Piemonte medesima.
In caso di inserimento
in strutture semiresidenziali e residenziali la segreteria dell’Uvap verifica il possesso dell’autorizzazione al
funzionamento da parte delle strutture individuate e propone di attivare
l’intervento nell’ambito di un rapporto convenzionale.
Trasferimenti
La richiesta di trasferimento in
altra struttura residenziale può essere richiesta dai familiari o da altri
soggetti aventi titolo, fatta salva la disponibilità dei posti e previa
valutazione da parte dell’Uvap della congruità
progettuale e da parte delle Direzioni di Distretto e di Ente
gestore della sostenibilità economica ed acquisiti i necessari consensi dando
la precedenza alle strutture del territorio aziendale.
Nel caso in cui un soggetto
inserito in una struttura residenziale o semiresidenziale si trasferisca
o venga trasferito ad altra struttura senza preventivo assenso dell’Uvap, decade automaticamente ogni responsabilità economica
e progettuale dell’Uvap stessa, sia sotto l’aspetto
sanitario sia sotto quello sociale ed educativo, fatti salvi gli obblighi
previsti dalla vigente legislazione in materia.
Articolo 11. (Tutele)
L’Uvap
invia segnalazione all’autorità giudiziaria competente quando, nel corso della
propria attività, riscontra la necessità di misure di protezione delle persone
prive in tutto, o in parte, di autonomia per effetto di infermità, menomazioni
fisiche e/o psichiche che si trovino nell’impossibilità o nell’incapacità di
provvedere ai propri interessi.
Articolo 12. (Ricorsi
e accesso agli atti)
In caso di controversie che dovessero insorgere fra i diversi soggetti in merito a
valutazioni espresse a livello locale, costituisce livello di riferimento una
commissione di seconda valutazione, presieduta dal presidente centrale dell’Uvap e specificamente costituita in sede di deliberazione dell’Uvap
stessa.
Essa prevede la presenza di un
supplente per ogni componente in modo che sia
garantita la maggior neutralità possibile rispetto al caso in esame.
Qualora la controversia coinvolga una
sessione che sia stata presieduta dal presidente centrale e non da un delegato,
le sue funzioni saranno assunte dal supplente.
Similmente, qualora la
controversia abbia per oggetto l’attività della commissione di un distretto in
cui operi un componente della commissione di seconda
valutazione, egli sarà sostituito dal supplente.
La commissione di seconda
valutazione potrà essere attivata dal soggetto interessato o dai familiari,
dall’Ente gestore, dall’Asl 5 nelle sue varie
articolazioni che hanno partecipato alla valutazione.
Essa ha sede presso l’Unità
operativa Riabilitazione psicosociale, Via Martiri XXX Aprile 30, Collegno.
La sua segreteria coincide con la
segreteria della predetta Unità operativa.
La commissione procede alla
convocazione delle parti entro 45 giorni dalla data di protocollo della domanda
in arrivo, e informa gli interessati almeno 20 giorni prima della data della
seduta.
Ogni soggetto che ricorre ad essa o che sia coinvolto da decisioni assunte da essa,
compresi naturalmente i soggetti pubblici, ha facoltà di farsi assistere da
propri esperti in sede di valutazione, o di avvalersi della loro perizia.
È facoltà dei soggetti coinvolti
di farsi rappresentare da un’associazione di categoria, e/o di volontariato che
operi a difesa
dei diritti delle persone disabili.
La presenza di esperti
e di associazioni deve essere preannunciata 10 giorni prima della seduta. Similmente
la presentazione di perizie o memorie dovrà avvenire
almeno 10 giorni prima della seduta per consentire una adeguata lettura da
parte dei componenti
L’attività della Commissione di
seconda valutazione riguarda anche le controversie eventualmente insorte tra
servizi o articolazioni diverse dell’Asl 5.
Le sue conclusioni sono inviate
alla Direzione del distretto e dell’Ente gestore del distretto
in cui è sorta la controversia.
In analogia a quanto avviene a
livello distrettuale, è competenza della commissione la valutazione delle
singole situazioni, non la decisione sulla sua applicazione.
Una volta prodotta la sua
valutazione e trasmessa alle predette Direzioni, le competenze per tutte le
attività seguenti sono restituite alla commissione distrettuale, ivi compresa
la nomina del responsabile del progetto.
Eventuali controversie non
risolte dalla commissione di seconda valutazione dovranno essere trasmesse alla
Commissione regionale di cui al Dgr
51/2003.
Per quanto riguarda l’esercizio
del diritto di accesso agli atti da parte degli utenti
interessati, si fa riferimento al regolamento aziendale in materia, approvato
con deliberazione n. 1310 del 27 ottobre 2005.
INFORMATIVA PRIVACY
A TUTTI GLI UTENTI
Informativa ai
sensi di quanto disposto dal Dlgs 30 giugno 2003, n.
196, ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
In relazione
alle
richieste di interventi presentati alla Commissione Uvap
dal Distretto dell’Asl 5 si informano preventivamente
gli interessati che i dati forniti sono sottoposti ad operazioni di trattamento
automatizzato con supporti informatici, conservazione, elaborazione,
classificazione nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a
quanto espressamente previsto dalla legge.
La finalità del trattamento
consiste unicamente nell’accertamento delle condizioni di bisogno del richiedente l’intervento e/o del suo nucleo familiare in
conformità alle modalità ed alle condizioni di volta in volta stabilite per
l’erogazione delle prestazioni. Il conferimento di tali dati ha natura
obbligatoria secondo quanto sancito dalle leggi e regolamenti in materia. L’eventuale
rifiuto dell’interessato a fornire i dati richiesti per il trattamento
comporterà come conseguenza l’improcedibilità di
qualsiasi richiesta di intervento.
Il trattamento dei dati forniti
può comportare la comunicazione dei medesimi a: organismi sanitari, istituti e
scuole, enti previdenziali ed assistenziali, uffici
giudiziari, enti locali, associazione di enti locali, altre pubbliche
amministrazioni, organismi per il collocamento occupazionale, patronati,
istituti di formazione professionale, assicurazioni, organizzazioni di
volontariato, familiari dell’interessato, imprese e/o cooperative gestori di
servizi per conto dei Consorzi intercomunali o dell’Asl
5.
Gli interessati possono avvalere
dei diritti indicati dall’articolo 7 della legge citata, fra i quali, a titolo
esemplificativo, ottenere informazioni sui dati che li riguardano,
aggiornamento e cancellazione degli stessi.
CONSENSO SCRITTO AL TRATTAMENTO
DEI DATI
PERSONALI E SANITARI
Il
sottoscritto_____________________________ nato a_______________________
il __________ prende atto dell’informativa sul trattamento dei dati
personali e sanitari esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
viene presentata la dichiarazione, ai sensi degli articoli 13 e 23 del Dlgs 196/2003 ed esprime il consenso all’archiviazione ed
al trattamento dei medesimi riguardanti se stesso o il
sig._________________________________ di cui è
q tutore
q esercente la potestà genitoriale
q altro
_____________________________________________________________________
Collegno, lì
_______________________________
Firma del richiedente _______________________________________________
Prot. n.
___________________________________
Distretto Sanitario n. _________________________________________
RICHIEDENTE
Cognome___________________________________________________________________
Nome______________________________________________________________________
in qualità di
q tutore
q esercente la potestà genitoriale
q altro
____________________________________________________________________
Indirizzo
___________________________________________________________________
tel.
________________________________________________________________________
INTERESSATO
Cognome___________________________________________________________________
Nome_______________________________________________________________________
Sesso q M q F
Nato/a a__________________________________
il_________________________________
Residente
in_________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza) ____________________________________________
tel.______________________________________
Cod. Fisc.
________________________________ Cittadinanza _______________________
Stato civile________________________________
Chiede l’avvio delle procedure per:
q
Attivazione Uvap per
q
inserimento in centro diurno:
q a tempo
pieno
q a tempo
parziale
q
inserimento in struttura residenziale
q altro ________________________________
All’uopo allega la seguente documentazione: certificati
medici pertinenti, copie di cartelle cliniche, terapie consigliate o in corso,
copia del verbale di invalidità civile, relazione di
operatori che abbiano seguito a vario titolo l’utente per le seguenti motivazion_________________________
____________________________________________________________________________
Firma del richiedente ________________________
MODULO ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ
Io sottoscritto ______________________________
in qualità di
q
tutore
q
esercente la potestà genitoriale
q
altro
___________________________________
del
sig.______________________________ prendo atto che a seguito della mia
richiesta di attivazione dell’Uvap per
____________________________ la medesima ha predisposto inserimento presso
_________________________________________
Sollevo con la presente gli Enti
coinvolti da ogni responsabilità economica, sanitaria e assistenziale,
qualora tale inserimento venga da me interrotto o modificato con atto autonomo,
senza previa autorizzazione dell’Uvap medesima.
Data _____________________________________
Firma ____________________________________
www.fondazionepromozionesociale.it