Prospettive assistenziali, n. 146, aprile-giugno 2004

 

 

Editoriale

 

PERCHÉ è stata costituita  la Fondazione promozione sociale

 

Il 5 agosto del 2003 la Regione Piemonte ha riconosciuto la Fondazione promozione sociale (1) che, in quanto fondazione, deve innanzitutto la sua nascita alla famiglia Santanera, che ha messo inizialmente a disposizione un proprio consistente capitale (2).

Si tratta prevalentemente di alloggi che, tanto per dare un’idea del loro valore, assicurano una rendita sufficiente per la retribuzione di un dipendente a metà tempo.

Ma perché si è sentito il bisogno di promuovere una Fondazione? Qual è lo scopo in più che si può raggiungere rispetto all’attività svolta dalle associazioni di volontariato che già da tempo operano negli stessi ambiti della Fondazione e che hanno la loro sede proprio in via Artisti 36?

 

Un aiuto concreto al volontariato dei diritti

 

La risposta più semplice è da ricercare nella volontà di assicurare continuità all’esperienza del volontariato dei diritti, che si è sviluppato attraverso le numerose associazioni e organizzazioni che attualmente confluiscono nel Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base.

Si tratta di associazioni agili e libere di operare, anche con forme di protesta, se necessario, nei confronti delle istituzioni, perché la loro forza consiste nel non dover dipendere da contributi da parte degli enti pubblici per poter vivere.

Per la stessa ragione, tuttavia, si tratta di organizzazioni poco strutturate, perché possono contare solo sulla disponibilità di tempo e risorse messe in campo dai propri volontari.

Vi era dunque la necessità di non disperdere questo importante patrimonio, consolidatosi nell’arco di oltre quarant’anni di esperienze e di individuare una formula che potesse garantire una certa solidità anche organizzativa.

La forza delle associazioni aderenti al Csa nasce anche dalla capacità ormai collaudata in tanti anni di attività comune di saper condividere obiettivi, ma anche di sapersi supportare a vicenda nei momenti di difficoltà pressoché quotidiani con i quali si deve fare i conti.

La Fondazione, grazie appunto alla rendita garantita, permette di pensare ad un futuro in cui vi sia spazio anche per assumere una persona che  possa supplire a quelle attività più specifiche, che non sempre i volontari possono o sono in grado di svolgere.

Alcuni esempi: redazione di riviste e bollettini di informazione, cura della pubblicazione di libri, attività di difesa dei casi singoli, organizzazione di convegni e seminari, promozione di progetti per la diffusione dei propri obiettivi, ma anche presidi, volantinaggi, incontri con rappresentanti delle istituzioni e altre forze sociali…

 

Gli obiettivi non cambiano

 

La Fondazione non nasce quindi dal nulla, ma è la naturale prosecuzione dell’attività svolta dalle associazioni storiche di via Artisti 36, che risultano tra i fondatori e sono presenti nel Consiglio di amministrazione: Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie; Aps, Associazione promozione sociale;  Ulces, Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale; Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali.

Pertanto si può dire che, mentre la famiglia Santanera ha fornito il capitale indispensabile per la costituzione di una Fondazione, le associazioni di cui sopra hanno portato il loro patrimonio fatto di esperienze concrete e di risultati ottenuti nel campo della lotta all’emarginazione sociale e per la promozione dei diritti di chi è in situazione di debolezza a causa della sua non autosufficienza: minori in difficoltà, soggetti  handicappati con limitata o nulla autonomia, adulti e anziani affetti da patologie croniche invalidanti.

Sono state assunte inoltre dalla Fondazione promozione sociale le attività del Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, svolte in precedenza dal Csa, e cioè la difesa dei casi singoli sia per quanto riguarda l’ottenimento del diritto alle cure sanitarie, sia per contestare la richiesta illegale di contributi ai familiari di assistiti maggiorenni, ancora oggi molto diffusa, da parte di Enti locali ed Asl.

Anche la Scuola dei diritti “Daniela Sessano” dell’Ulces è stata assorbita dalla Fondazione, che è quindi a disposizione per organizzare  incontri e seminari per la diffusione dell’esperienza del volontariato dei diritti.

 

Una forma di “assicurazione” per la non autosufficienza

Fermo restando il fatto che obiettivo principale della Fondazione è la prosecuzione e il rafforzamento delle  attività di volontariato volte ad  ottenere diritti esigibili per tutti i soggetti in difficoltà, è stata prevista un’ulteriore attività a tutela di interessi particolari.

Con l’art. 16 dello Statuto (3) è previsto infatti che la Fondazione possa impegnarsi direttamente nei confronti della singola persona, per assicurarsi che siano rispettate e soddisfatte le sue esigenze personali qualora sia o diventi del tutto non autosufficiente. Tale impegno è quanto la Fondazione intende offrire quale contropartita etico-sociale a chi, condividendone obiettivi e azioni, deciderà di sostenerla con lasciti, donazioni o oblazioni.

Tutti noi siamo a conoscenza di forme già in uso da parte di persone sole e benestanti, che decidono di lasciare ad enti o istituti in beneficenza i propri patrimoni.

La Fondazione promozione sociale potrebbe essere una valida alternativa per chi crede che sia meglio sostenere l’attività di chi si batte per garantire una famiglia ai minori in difficoltà, piuttosto che ricoverarli in un istituto;   il diritto all’integrazione sociale alle persone handicappate, al posto di centri speciali;   cure sanitarie senza limiti di durata anche agli anziani cronici non autosufficienti e ai malati di Alzheimer,  che, se dimessi dagli ospedali in assenza di cure adeguate a casa,  rischiano di finire in una pensione abusiva.   

Con la  donazione si potrà quindi contribuire a promuovere i diritti di chi non è in grado di difendersi, ma ricevere nel contempo  una “vigilanza” attiva da parte della Fondazione, sulle proprie condizioni di vita sia che si continui a restare a casa propria, sia che capiti di essere ricoverati in qualche struttura.

 

Chi potrebbe riguardare questa nuova forma di tutela?

 

Nel depliant informativo allegato a questo numero sono riportati due esempi, che riprendiamo qui per comodità.

1° Caso – Hanno chiaramente bisogno di una particolare difesa dei loro interessi le persone che, per una o più patologie invalidanti, siano precipitate nella non autosufficienza, divenendo incapaci di provvedere ai propri interessi (a seguito di morbo di Alzheimer o di una grave forma di ictus...) oltreché, nello stesso tempo, non siano presenti familiari o conoscenti disponibili e capaci ad esercitare le funzioni di difesa dei diritti, in particolare quelli riguardanti la salute e l’assistenza. Ci riferiamo, per esempio, alle persone sole che al presente sono in buona salute e magari con una non più giovane età, e pensano al loro futuro – non solo economicamente – e, in particolare, si preoccupano del momento in cui potranno rimanere infermi, non autosufficienti e non più in grado di decidere per loro stessi.

In questo primo caso, dunque, l’intervento può riguardare direttamente ciascuno di noi o i nostri cari.

2° Caso – Hanno, altresì, la necessità di una tutela tutte le persone con gravi handicap intellettivi, qualora rimangano senza congiunti in grado di prestare le necessarie cure o di difendere i loro interessi. I genitori di una persona con handicap intellettivo grave possono concordare con la Fondazione gli interventi – non sostitutivi di quelli dovuti per legge dalle Asl e dai Comuni – relativi al “dopo di noi”.

In questo secondo caso si tratta di persone seguite dai propri familiari, i quali si preoccupano del futuro del loro congiunto incapace di autodifendersi quando verrà meno la loro possibilità di provvedervi direttamente.

 

Non è sufficiente il tutore?

 

Sovente il tutore viene scelto dal giudice tutelare, dopo la sentenza di interdizione, fra i congiunti o si tratta, in genere, di persone assai valide sul piano affettivo, ma spesso non competenti per quanto riguarda le normative vigenti in materia di diritti di anziani cronici non autosufficienti, malati di Alzheimer o persone con handicap intellettivo grave.

La Fondazione potrebbe garantire al tutore il proprio sostegno sia nelle relazioni con la struttura di ricovero, sia nei confronti degli enti locali e/o delle Asl.

In caso di impossibilità di reperire un tutore tra i propri parenti o conoscenti, la Fondazione può anche assumere tale compito, per il quale si avvale dell’aiuto di  proprio personale o di volontari.

Ciò che distingue questa forma di tutela è l’attenzione che la Fondazione si impegna a garantire non tanto  per gli aspetti relativi all’amministrazione del patrimonio (che preferiamo sia  gestito da un tutore esterno), quanto per ciò che concerne la cura della persona attraverso  l’utilizzo delle somme che avrà a disposizione per assicurargli  tutto ciò di cui necessita, in modo da permettergli  di continuare a condurre una vita dignitosa secondo quello che era il suo precedente stile di vita e, come abbiamo già detto, intervenendo nelle sedi opportune, quando necessario, per tutelare i suoi diritti.

Pensateci: non offriamo un ricovero o una comunità alloggio. Però vi aiutiamo ad ottenere l’uno e l’altro, se accettate di unire le vostre forze alle nostre e, quando non ci sarete più, o non sarete in grado di difendervi, se voi aiutate noi, noi aiuteremo voi o i vostri cari.

Qui non si tratta di volontariato, ma di azione di mutuo soccorso: che non è poca cosa, tenuto conto che nessuna assicurazione “vera” vi potrà mai garantire di più.

Naturalmente un limite c’è: la Fondazione può operare limitatamente alla città di Torino e alla prima cintura, proprio per poter garantire quei “controlli” personalizzati e frequenti, che sono indispensabili per tutelare realmente chi non è autosufficiente.

Siamo però disponibili a promuovere in altre realtà iniziative per sviluppare piccole associazioni di mutuo aiuto o di tutori volontari, alle quali la Fondazione potrebbe comunque garantire il suo appoggio logistico e la sua esperienza.

 

 

 

(1) Delibera dirigenziale del 5 agosto 2003, n. 737. Segnaliamo che la Fondazione è altresì iscritta nel registro delle Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, protocollo n. 03/26326, Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del Piemonte.

(2) Cfr. “Costituita la Fondazione promozione sociale”, Prospettive assistenziali n. 144, 2003. Ricordiamo che nell’articolo citato è pubblicato integralmente anche lo statuto della Fondazione.

(3) Art. 16: «Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può deliberare l’assunzione della tutela dei diritti e degli interessi morali e materiali di coloro che hanno effettuato una donazione alla Fondazione a condizione che: il valore economico della donazione sia ritenuto adeguato dal Consiglio d’amministrazione; il donatore abbia concordato con il Consiglio di amministrazione i contenuti e le modalità dell’intervento richiesto; detto intervento diventi esecutivo esclusivamente nei casi in cui il donatore, a causa della gravità del suo stato di salute, non sia più in grado di autotutelarsi. Il Presidente pro tempore o il Vice Presidente o un Consigliere o il Segretario-Tesoriere della Fondazione assume la tutela della persona di cui al comma precedente che lo abbia designato per iscritto quale suo tutore, sempre che l’Autorità giudiziaria abbia provveduto alla relativa nomina».

 

www.fondazionepromozionesociale.it