Prospettive assistenziali, n. 146, aprile-giugno
2004
Editoriale
PERCHÉ è stata costituita la Fondazione
promozione sociale
Il 5 agosto del 2003 la Regione
Piemonte ha riconosciuto la Fondazione promozione sociale (1) che, in quanto
fondazione, deve innanzitutto la sua nascita alla
famiglia Santanera, che ha messo inizialmente a
disposizione un proprio consistente capitale (2).
Si tratta prevalentemente di alloggi che, tanto per dare un’idea del loro valore,
assicurano una rendita sufficiente per la retribuzione di un dipendente a metà
tempo.
Ma perché si è sentito il bisogno
di promuovere una Fondazione? Qual è lo scopo in più che si può raggiungere
rispetto all’attività svolta dalle associazioni di volontariato che già da
tempo operano negli stessi ambiti della Fondazione e che hanno la loro sede
proprio in via Artisti 36?
Un aiuto concreto
al volontariato dei diritti
La risposta più semplice è da
ricercare nella volontà di assicurare continuità all’esperienza del
volontariato dei diritti, che si è sviluppato
attraverso le numerose associazioni e organizzazioni che attualmente
confluiscono nel Csa, Coordinamento sanità e
assistenza fra i movimenti di base.
Si tratta di associazioni
agili e libere di operare, anche con forme di protesta, se necessario, nei
confronti delle istituzioni, perché la loro forza consiste nel non dover
dipendere da contributi da parte degli enti pubblici per poter vivere.
Per la stessa ragione, tuttavia,
si tratta di organizzazioni poco strutturate, perché
possono contare solo sulla disponibilità di tempo e risorse messe in campo dai
propri volontari.
Vi era dunque la necessità di non
disperdere questo importante patrimonio, consolidatosi
nell’arco di oltre quarant’anni
di esperienze e di individuare una formula che potesse garantire una certa
solidità anche organizzativa.
La forza delle associazioni
aderenti al Csa nasce anche dalla capacità ormai
collaudata in tanti anni di attività comune di saper
condividere obiettivi, ma anche di sapersi supportare a vicenda nei momenti di
difficoltà pressoché quotidiani con i quali si deve fare i conti.
La Fondazione, grazie appunto
alla rendita garantita, permette di pensare ad un futuro in cui vi sia spazio anche per assumere una persona che possa supplire a quelle attività più
specifiche, che non sempre i volontari possono o sono in grado di svolgere.
Alcuni esempi: redazione di
riviste e bollettini di informazione, cura della
pubblicazione di libri, attività di difesa dei casi singoli, organizzazione di
convegni e seminari, promozione di progetti per la diffusione dei propri
obiettivi, ma anche presidi, volantinaggi, incontri con rappresentanti delle
istituzioni e altre forze sociali…
Gli obiettivi non
cambiano
La Fondazione non nasce quindi
dal nulla, ma è la naturale prosecuzione dell’attività svolta dalle
associazioni storiche di via Artisti 36, che risultano
tra i fondatori e sono presenti nel Consiglio di amministrazione: Anfaa,
Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie; Aps,
Associazione promozione sociale; Ulces, Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale; Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali.
Pertanto si può dire che, mentre la famiglia Santanera
ha fornito il capitale indispensabile per la costituzione di una Fondazione, le
associazioni di cui sopra hanno portato il loro patrimonio fatto di esperienze
concrete e di risultati ottenuti nel campo della lotta all’emarginazione
sociale e per la promozione dei diritti di chi è in situazione di debolezza a
causa della sua non autosufficienza: minori in difficoltà, soggetti handicappati con limitata o nulla autonomia,
adulti e anziani affetti da patologie croniche invalidanti.
Sono state assunte inoltre dalla
Fondazione promozione sociale le attività del Comitato per la difesa dei
diritti degli assistiti, svolte in precedenza dal Csa,
e cioè la difesa dei casi singoli sia per quanto
riguarda l’ottenimento del diritto alle cure sanitarie, sia per contestare la
richiesta illegale di contributi ai familiari di assistiti maggiorenni, ancora
oggi molto diffusa, da parte di Enti locali ed Asl.
Anche la Scuola dei diritti
“Daniela Sessano” dell’Ulces
è stata assorbita dalla Fondazione, che è quindi a disposizione per organizzare incontri e seminari
per la diffusione dell’esperienza del volontariato dei diritti.
Una forma di “assicurazione” per la non autosufficienza
Fermo restando
il fatto che obiettivo principale della Fondazione è la prosecuzione e
il rafforzamento delle attività di
volontariato volte ad ottenere diritti
esigibili per tutti i soggetti in difficoltà, è stata prevista un’ulteriore
attività a tutela di interessi particolari.
Con l’art. 16 dello Statuto (3) è
previsto infatti che la Fondazione possa impegnarsi
direttamente nei confronti della singola persona, per assicurarsi che siano
rispettate e soddisfatte le sue esigenze personali qualora sia o diventi del
tutto non autosufficiente. Tale impegno è quanto la Fondazione intende offrire
quale contropartita etico-sociale a chi,
condividendone obiettivi e azioni, deciderà di
sostenerla con lasciti, donazioni o oblazioni.
Tutti noi siamo a conoscenza di
forme già in uso da parte di persone sole e benestanti, che decidono di
lasciare ad enti o istituti in beneficenza i propri patrimoni.
La Fondazione promozione sociale
potrebbe essere una valida alternativa per chi crede
che sia meglio sostenere l’attività di chi si batte per garantire una famiglia
ai minori in difficoltà, piuttosto che ricoverarli in un istituto; il diritto all’integrazione sociale alle
persone handicappate, al posto di centri speciali; cure sanitarie senza limiti di durata anche
agli anziani cronici non autosufficienti e ai malati di Alzheimer, che, se dimessi dagli ospedali in assenza di
cure adeguate a casa, rischiano di
finire in una pensione abusiva.
Con la donazione si potrà quindi contribuire
a promuovere i diritti di chi non è in grado di difendersi, ma ricevere nel
contempo una “vigilanza” attiva da parte
della Fondazione, sulle proprie condizioni di vita sia che si continui a
restare a casa propria, sia che capiti di essere ricoverati in qualche
struttura.
Chi potrebbe
riguardare questa nuova forma di tutela?
Nel depliant informativo allegato
a questo numero sono riportati due esempi, che riprendiamo qui per comodità.
1° Caso –
Hanno chiaramente bisogno di una particolare difesa dei loro interessi le
persone che, per una o più patologie invalidanti, siano precipitate nella non
autosufficienza, divenendo incapaci di provvedere ai propri interessi (a
seguito di morbo di Alzheimer o di una grave forma di
ictus...) oltreché, nello stesso tempo, non siano
presenti familiari o conoscenti disponibili e capaci ad esercitare le funzioni
di difesa dei diritti, in particolare quelli riguardanti la salute e
l’assistenza. Ci riferiamo, per esempio, alle persone sole che al presente sono
in buona salute e magari con una non più giovane età, e pensano
al loro futuro – non solo economicamente – e, in particolare, si preoccupano
del momento in cui potranno rimanere infermi, non autosufficienti e non più in
grado di decidere per loro stessi.
In questo primo caso, dunque,
l’intervento può riguardare direttamente ciascuno di noi o i nostri cari.
2° Caso – Hanno, altresì, la necessità di una tutela tutte le
persone con gravi handicap intellettivi, qualora rimangano senza congiunti in
grado di prestare le necessarie cure o di difendere i loro interessi. I
genitori di una persona con handicap intellettivo grave possono concordare con
la Fondazione gli interventi – non sostitutivi di quelli dovuti per legge dalle
Asl e dai Comuni – relativi al “dopo di noi”.
In questo secondo caso si tratta
di persone seguite dai propri familiari, i quali si preoccupano del futuro del
loro congiunto incapace di autodifendersi
quando verrà meno la loro possibilità di provvedervi direttamente.
Non è sufficiente
il tutore?
Sovente il tutore viene scelto dal giudice tutelare, dopo la sentenza di
interdizione, fra i congiunti o si tratta, in genere, di persone assai valide
sul piano affettivo, ma spesso non competenti per quanto riguarda le normative
vigenti in materia di diritti di anziani cronici non autosufficienti, malati di
Alzheimer o persone con handicap intellettivo grave.
La Fondazione potrebbe garantire
al tutore il proprio sostegno sia nelle relazioni con la struttura di ricovero,
sia nei confronti degli enti locali e/o delle Asl.
In caso di impossibilità
di reperire un tutore tra i propri parenti o conoscenti, la Fondazione può
anche assumere tale compito, per il quale si avvale dell’aiuto di proprio personale o di volontari.
Ciò che distingue questa forma di
tutela è l’attenzione che la Fondazione si impegna a
garantire non tanto per gli aspetti
relativi all’amministrazione del patrimonio (che preferiamo sia gestito da un tutore esterno), quanto per ciò
che concerne la cura della persona attraverso
l’utilizzo delle somme che avrà a disposizione per assicurargli tutto ciò di cui necessita, in modo da
permettergli di continuare a condurre
una vita dignitosa secondo quello che era il suo precedente stile di vita e,
come abbiamo già detto, intervenendo nelle sedi opportune, quando necessario,
per tutelare i suoi diritti.
Pensateci: non offriamo un
ricovero o una comunità alloggio. Però vi aiutiamo ad
ottenere l’uno e l’altro, se accettate di unire le vostre forze alle nostre e,
quando non ci sarete più, o non sarete in grado di difendervi, se voi aiutate noi,
noi aiuteremo voi o i vostri cari.
Qui non si tratta di
volontariato, ma di azione di mutuo soccorso: che non
è poca cosa, tenuto conto che nessuna assicurazione “vera” vi potrà mai
garantire di più.
Naturalmente un limite c’è: la
Fondazione può operare limitatamente alla città di Torino e alla prima cintura,
proprio per poter garantire quei “controlli” personalizzati e frequenti, che
sono indispensabili per tutelare realmente chi non è autosufficiente.
Siamo però disponibili a promuovere in
altre realtà iniziative per sviluppare piccole associazioni di mutuo aiuto o di
tutori volontari, alle quali la Fondazione potrebbe comunque garantire il suo
appoggio logistico e la sua esperienza.
(1) Delibera dirigenziale del 5 agosto 2003, n. 737.
Segnaliamo che la Fondazione è altresì iscritta nel registro delle Onlus, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, protocollo n. 03/26326, Agenzia delle Entrate, Direzione regionale del
Piemonte.
(2) Cfr. “Costituita la
Fondazione promozione sociale”, Prospettive
assistenziali n. 144, 2003. Ricordiamo che
nell’articolo citato è pubblicato integralmente anche lo statuto della
Fondazione.
(3) Art. 16: «Il Consiglio di amministrazione
della Fondazione può deliberare l’assunzione della tutela dei diritti e degli
interessi morali e materiali di coloro che hanno effettuato una donazione alla
Fondazione a condizione che: il valore economico della donazione sia ritenuto
adeguato dal Consiglio d’amministrazione; il donatore abbia concordato con il
Consiglio di amministrazione i contenuti e le modalità dell’intervento
richiesto; detto intervento diventi esecutivo esclusivamente nei casi in cui il
donatore, a causa della gravità del suo stato di salute, non sia più in grado
di autotutelarsi. Il Presidente pro tempore o il Vice Presidente o un Consigliere o il
Segretario-Tesoriere della Fondazione assume la tutela della persona di cui al
comma precedente che lo abbia designato per iscritto
quale suo tutore, sempre che l’Autorità giudiziaria abbia provveduto alla
relativa nomina».
www.fondazionepromozionesociale.it