Prospettive assistenziali, n. 33, gennaio-marzo 1976

 

 

DOCUMENTI

 

UNITÀ LOCALE E TEMPO LIBERO: LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA E PROPOSTE DI LEGGE DEL PCI E DEL CICA

 

 

Da tempo sosteniamo che l'unità locale deve riguardare tutti i servizi e non solo quelli sanitari e assistenziali.

In tale linea di unificazione si pone la legge della Regione Umbria n. 11 del 6 marzo 1975 che riportiamo.

Notevoli perplessità suscitano invece le proposte di legge del P.C.I. e quella che il CICA, comitato interassociativo circoli aziendali che raggruppa l'ARCI-UISP, l'ENARS-ACLI e l'ENDAS, ha presentato al Parlamento con iniziativa popolare.

Infatti la proposta di legge predisposta dal CICA, ponendosi anche con­tro la Costituzione (art. 117), sottrae addirittura alle Regioni le loro attuali competenze in materia di soggiorni estivi e invernali.

Nessuna competenza è nemmeno attribuita ai Comuni, e tutta la ma­teria, compresi i finanziamenti dello Stato, è lasciata alla gestione di enti privati. Anzi (V. l'art. 4) la «natura privatistica» degli enti è la condizione indispensabile per poter gestire i servizi.

Sulla stessa linea si pongono le proposte di legge del PCI che riconosco­no alcune competenze alle Regioni e ai Comuni, ma affidano la gestione solo ad enti privati, ripetendo la stessa formulazione del CICA.

Che cosa succederebbe se questi principi venissero estesi a tutti i ser­vizi di interesse pubblico (sanitari, sociali, abitativi, scolastici)?

Vi è pertanto da sperare in una riconsiderazione generale da parte del PCI, dell'ARCI-UISP, dell'ENARS-ACLI e dell'ENDAS delle rispettive iniziative.

 

 

(LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1975, N. 11). DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER L'ASSISTENZA ESTIVA ED INVERNALE IN FAVORE DEI MINORI E PRINCÌPI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI DE­LEGATE IN MATERIA.

 

Art. 1

I soggiorni di vacanza sono un servizio sociale inteso ad offrire occasioni per favorire la forma­zione dell'individuo e per arricchirne la perso­nalità.

Essi sono organizzati preferenzialmente per i minori che abbiano superato il sesto anno di età. Nella determinazione delle iniziative gli Enti delegatari privilegeranno quelle realizzate in lo­calità e con modalità che permettano un suffi­ciente grado di integrazione sociale, che evitino comunque la emarginazione delle comunità mi­norili, e che, ove possibile, consentano la ricom­posizione di nuclei familiari anche per rendere più agevole il soggiorno dei bambini in età infe­riore ai sei anni.

Non può costituire motivo di esclusione del lo­ro godimento alcuna minorazione psico-motoria o sensoriale.

Hanno diritto ad usufruire dei servizi sociali previsti nella presente legge anche gli apparte­nenti a famiglie comprese nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) dei Comuni dell'Umbria.

 

Art. 2

Le attività di cui all'articolo precedente consi­stono nelle organizzazioni di:

a) soggiorni e campeggi, estivi ed invernali;

b) centri a carattere permanente;

c) altre attività extra-scolastiche riconducibili al concetto di assistenza estiva ed invernale.

Le sopraindicate attività vanno definite nel Pia­no regionale e nei Piani comprensoriali di cui al­la legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

Le predette attività, aventi scopi ricreativi e turistico-culturali, possono essere diurne o a tempo pieno.

 

Art. 3

Le funzioni amministrative della Regione in ma­teria di assistenza estiva ed invernale ai minori sono esercitate dai Comuni associati nei consorzi di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 (1).

Fino a quando non siano costituiti i consorzi di cui alla citata legge regionale n. 57, l'autoriz­zazione di cui all'art. 4 è concessa dalla Giunta regionale; i contributi vengono assegnati dalla Regione ai singoli Comuni sulla base di program­mi concordati nell'ambito comprensoriale.

I Comuni suddetti possono convenzionarsi con Enti pubblici o privati per i fini e con le modalità di cui all'art. 7.

Gli Enti delegatari, fino alla costituzione in con­sorzi, si avvalgono, nell'esercizio delle predette funzioni, della commissione di cui al successivo art. 6.

 

Art. 4

L'apertura della gestione di soggiorni, campeg­gi e centri ricreativi per l'assistenza estiva ed invernale in favore dei minori è soggetta ad au­torizzazione dei consorzi di Comuni di cui al pre­cedente articolo.

La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente gestore, deve per­venire all'Ufficio competente almeno 45 giorni prima della data prevista per l'apertura.

La domanda deve indicare:

a) ubicazione;

b) numero e durata dei turni e data del loro inizio;

c) numero dei minori che si intende ospitare, globalmente e per ciascun turno;

d) generalità e qualificazione professionale delle persone preposte alla direzione, e di quelle preposte all'assistenza diretta;

e) generalità e qualificazione del medico cui è affidata l'assistenza sanitaria quando non vi provvedano servizi sanitari comunali;

f) ogni altro elemento utile a valutare la ido­neità della iniziativa in rapporto ai criteri di cui al successivo art. 5.

Alla domanda devono essere allegati:

1) planimetria dei locali e pianta degli spazi esterni;

2) regolamento interno e programma di at­tività;

3) piano finanziario con indicazione dei mezzi di finanziamento.

 

Art. 5

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo il Consiglio regionale determina con suo atto amministrativo i criteri relativi:

a) al numero delle persone ammissibili;

b) alle strutture edilizie, alla loro ubicazione e alle attrezzature;

c) al numero ed alle qualifiche del personale addetto;

d) alla tutela sanitaria degli ospiti;

e) alle modalità di gestione delle comunità di vacanza, tese anche alla integrazione sociale del­le stesse nella vita delle comunità.

In caso di vacanza del Consiglio regionale, provvederà alla autorizzazione di cui al primo comma, la Giunta regionale.

 

Art. 6

È istituita presso gli Uffici della Giunta regio­nale, su nomina della stessa, una commissione composta da:

a) due esperti in discipline dell'apprendi­mento;

b) un medico igienista;

c) un esperto in edilizia residenziale;

d) un funzionario della Giunta regionale.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un di­pendente regionale.

Tale commissione:

a) assiste gli organi competenti nelle funzioni di vigilanza;

b) esprime parere sulle richieste di autoriz­zazione previo sopraluogo da effettuarsi congiun­tamente all'Ufficio sanitario territoriale compe­tente;

c) dà parere su ogni altra questione riguar­dante la materia.

Ai componenti la Commissione, che non siano dipendenti regionali, viene corrisposta, oltre all'eventuale rimborso delle spese di trasporto, un'indennità di missione nella misura spettante ai dipendenti della Regione dell'Umbria della VI qualifica.

 

Art. 7

Per il raggiungimento dei fini della presente legge e allo scopo della piena utilizzazione delle strutture e delle risorse delle istituzioni che esplicano attività di assistenza estiva ed inverna­le, gli Enti delegatari, nell'ambito del Piano dei servizi di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, stipulano convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private.

Le convenzioni debbono contenere le garanzie per l'osservanza dei princìpi espressi agli artt. 1, 2 e 5.

 

Art. 8

I fondi stanziati ai sensi della presente legge, sono ripartiti dalla Giunta regionale tra i consor­zi secondo i seguenti criteri:

a) 65 per cento in rapporto ai soggetti fino a 18 anni;

b) 20 per cento in rapporto alla popolazione occupata in agricoltura;

c) 15 per cento in rapporto alla popolazione iscritta all'AIRE.

I fondi accreditati ai termini della presente legge sono amministrati dai consorzi con l'obbli­go del rendiconto finale. I fondi non spesi in un esercizio sono utilizzati negli anni successivi.

 

Art. 9

Per l'attuazione della presente legge è autoriz­zata, a partire dall'anno 1975, la spesa annua di lire 150 milioni da imputare sull'esistente stan­ziamento del cap. 2410 del bilancio regionale dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL CICA

 

Art. 1

Le attività culturali, ricreative, sportive e turi­stiche di tempo libero, in quanto concorrono a promuovere la crescita culturale e la emancipa­zione dei cittadini, sono potenziate e tutelate dalla Repubblica che provvede - nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge - ad in­centivarle ed a favorirne lo sviluppo e la pratica. La Repubblica garantisce le necessarie strut­ture e ne sollecita la gestione con particolare ri­ferimento al potenziamento delle forme associa­tive.

 

Art. 2

Presso la Presidenza del Consiglio dei Mini­stri è istituito il Consiglio nazionale per il tem­po libero.

Il Consiglio nazionale per il tempo libero trac­cia le linee di politica nazionale del tempo libe­ro e ne predispone il programma annuale d'inte­sa con le Regioni nel quadro della programma­zione nazionale. Svolge, inoltre, funzioni di stu­dio e di ricerca avvalendosi degli organi statali, regionali e di enti pubblici e privati.

Propone altresì la ripartizione tra le Regioni del fondo nazionale per il tempo libero di cui all'art. 8 della presente legge.

Il Consiglio nazionale per il tempo libero è composto da un Assessore designato da ciascu­na Regione, da tre rappresentanti per ognuna del­le Confederazioni sindacali più rappresentative, da tre rappresentanti per ogni Associazione na­zionale di tempo libero, da tre rappresentanti per ogni Ente nazionale di promozione sportiva, da tre rappresentanti per ogni Ente di Turismo so­ciale, da un rappresentante per ogni Consiglio regionale per il tempo libero di cui all'art. 5 del­la presente legge.

Il Consiglio nazionale per il tempo libero è no­minato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su designazione delle Associazioni ed Enti aventi diritto.

 

Art. 3

Per l'attuazione dei propri compiti, il Consiglio nazionale per il tempo libero elegge la Giunta esecutiva composta da 14 membri più il Presi­dente eletto dal Consiglio nazionale medesimo tra i suoi componenti.

La giunta esecutiva elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti.

 

Art. 4

Ai fini dell'art. 2 della presente legge, sono considerate Associazioni nazionali di tempo libe­ro, Enti di promozione sportiva ed Enti di Turismo sociale quelle organizzazioni in possesso dei re­quisiti che seguono, da accertarsi a cura del Con­siglio nazionale per il tempo libero:

1) natura privatistica;

2) volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, siano essi singoli od associati;

3) elettività di tutte le cariche sociali;

4) promozione di attività ispirate ai principi costituzionali ed antifascisti;

5) non perseguimento di fini di lucro;

6) presenza organizzata in 10 Regioni, con al­meno 700 (settecento) circoli o società sportive o centri di formazione sportiva affiliati, e con un minimo di 80.000 (ottantamila) iscritti.

In prima attuazione della presente legge, l'ac­certamento dei requisiti per il riconoscimento delle Associazioni ed Enti di cui all'art. 2 della presente legge, è effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 5

Presso ciascuna Regione è istituito un Consi­glio Regionale del tempo libero con compiti di programmazione per la costruzione e l'ammoder­namento di impianti ed attrezzature per le attivi­tà di tempo libero.

Il Consiglio Regionale Tempo Libero ha inoltre il compito di approntare annualmente un pro­gramma regionale di iniziative e manifestazioni a carattere culturale, ricreativo, sportivo e turi­stico da realizzarsi con l'intervento della Regione ed il concorso dei Comuni singoli o consorziati; di esprimere parere obbligatorio sulle richieste dei contributi presentate da associazioni, enti re­gionali e provinciali a finanziamento delle loro at­tività istituzionali e di proporre annualmente cri­teri di distribuzione tra i Comuni di fondi per lo sviluppo di circoli e delle loro attività.

Ferma rimanendo la competenza del CONI in materia di preparazione olimpica e di sport ago­nistico e federale, tutte le iniziative sportive di carattere formativo, amatoriale, dilettantistico e ricreativo rientrano nelle attribuzioni dei Consigli Regionali del tempo libero.

 

Art. 6

Presso Comuni singoli o consorziati possono essere istituiti Comitati locali per il tempo libe­ro con il compito di promuovere la gestione so­ciale delle attrezzature e degli impianti da parte delle Associazioni, Enti, comunità e Circoli terri­torialmente presenti; di esprimere parere obbli­gatorio sulla richiesta di contributi avanzata da Circoli e Società sportive per iniziative ed attivi­tà istituzionali. In carenza dei Comitati di cui al presente comma, le richieste di contributi vanno presentate ai Consigli regionali del tempo libero. Presso l'Assessorato competente al ramo è istituito un Albo dei Circoli territoriali ed azien­dali e delle Società sportive. La iscrizione all'Al­bo viene effettuata su richiesta dei Circoli terri­toriali ed aziendali con almeno 50 soci e delle Società sportive con almeno 25 soci, previo ac­certamento dei requisiti di cui all'art. 4, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 da parte del Consiglio Regionale del tempo libero. L'avvenuta iscrizione nell'Albo vie­ne notificata dall'Assessorato al Comune territo­rialmente competente.

L'iscrizione all'Albo consente la esenzione:

1) dalla tassa di bollo e registro;

2) dall'imposta sulle persone fisiche e giuri­diche;

3) dall'imposta sul valore aggiunto;

4) dall'imposta sulle affissioni e sulla pubbli­cità;

5) dalle tasse di concessione governativa.

I Circoli territoriali ed aziendali, su domanda diretta alla autorità di P.S. competente, hanno diritto alla licenza per la vendita di bevande al­cooliche, comprese quelle contenenti oltre il 21 per cento del volume di alcool, al di fuori del rap­porto limite del Testo Unico delle Leggi di P.S.

 

Art. 7

Con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi­nistri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente Nazionale Assistenza La­voratori viene soppresso. Il suo patrimonio mo­biliare ed immobiliare viene devoluto alle Re­gioni.

Il personale periferico passa alle dipendenze delle Regioni fatte salve la qualifica professiona­le e l'anzianità di servizio.

Il personale impiegato presso la Presidenza dell'ENAL passa alle dipendenze dell'Amministra­zione dello Stato.

 

Art. 8

Per il finanziamento dei programmi di intervento nel settore del tempo libero la partecipazione delle Regioni al gettito dell'imposta di fabbrica­zione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'art. 8 della legge n. 281 del 16-5-1970 è elevata al 17,30 per cento.

L'importo derivante da tale maggioranza, cioè il 2,30 per cento - unitamente alla quota parte dei concorsi pronostici Totocalcio ed Enalotto e del Fondo Lotto e Lotterie, non devoluta allo Sta­to in base alle vigenti disposizioni - costituisce il Fondo Nazionale per il tempo libero.

Il Fondo di cui al comma precedente è distri­buito tra le Regioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della legge n. 281 del 16-5-1970.

Una quota del 10 per cento del Fondo viene devoluta al Consiglio Nazionale Tempo Libero per il finanziamento dei suoi compiti istituzionali e per il contributo alle associazioni ed enti nazio­nali.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL PCI N. 1954 PRESENTATA AL SENATO IL 26-2-1975 DAL SEN. PIRASTU E ALTRI

 

Art. 1

La pratica dello sport dilettantistico e l'eserci­zio delle attività motorie sono un diritto del citta­dino; alla loro diffusione, che è interesse della collettività, provvedono, ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 118 della Costitu­zione, le Regioni, le Province e i Comuni.

Il complesso delle attività e delle strutture de­stinate alla diffusione dello sport e delle attività motorie costituisce il Servizio nazionale dello sport.

 

Art. 2

Il servizio nazionale dello sport ha i seguenti compiti:

1) la promozione, d'intesa e con la partecipa­zione delle associazioni sportive, dei programmi di costruzione di impianti destinati alla pratica dello sport e alle attività motorie, che dovranno essere gestiti democraticamente e aperti ai gio­vani e ai cittadini di ogni ceto sociale;

2) la rimozione del divario e degli squilibri esistenti fra le strutture sportive delle diverse regioni e zone del territorio nazionale;

3) il sostegno, anche mediante apporti tecni­ci e finanziari e mediante l'istituzione di corsi per istruttori tecnici e dirigenti di associazioni spor­tive, dei programmi delle associazioni e degli en­ti di promozione e di sviluppo delle attività spor­tive nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

4) il coordinamento dei propri programmi con le iniziative promosse dal Comitato olimpico na­zionale italiano (CONI) e dalle federazioni sporti­ve olimpiche.

 

Art. 3

È istituito il Consiglio nazionale dello sport co­sì composto:

1) tre rappresentanti per ogni Regione, elet­ti dal Consiglio o Assemblea regionale, con il si­stema del voto limitato, tra i quali viene eletto il presidente;

2) un rappresentante designato dalle Confe­derazioni nazionali dei sindacati dei lavoratori;

3) cinque rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

4) tre rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI);

5) un rappresentante per ogni ente nazionale di promozione sportiva che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) natura privatistica;

b) volontarietà dell'adesione e facoltà di re­cesso degli associati;

c) elettività delle cariche sociali;

d) promozione di attività ispirate ai principi costituzionali ed antifascisti;

e) non perseguimento di fini di lucro;

f) presenza organizzata in dieci regioni, con almeno 700 circoli o società sportive o centri di formazione sportiva affiliati e con un minimo di complessivi 80.000 iscritti;

6) un delegato del Consiglio nazionale del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano);

7) un rappresentante per tutte le federazioni sportive non olimpiche.

Il Consiglio nazionale dello sport nomina un comitato esecutivo composto da: il presidente, due dei rappresentanti delle Regioni, uno dei rap­presentanti di enti nazionali di promozione spor­tiva, uno dei rappresentanti dell'ANCI, uno dei rappresentanti dell'UPI, il rappresentante delle Confederazioni sindacali, il delegato del CONI.

Il Consiglio nazionale dello sport si riunisce di norma una volta ogni tre mesi in seduta ordi­naria; alla sua convocazione provvede il presi­dente.

La convocazione in seduta straordinaria deve essere fatta dal presidente se richiesta dai due terzi dei membri del Consiglio.

 

Art. 4

Compiti del Consiglio nazionale di cui all'arti­colo 3 sono:

a) coordinare i programmi annuali e plurien­nali di sviluppo delle attività motorie e dello sport elaborati dalle Regioni ai sensi dell'arti­colo 6;

b) proporre al CIPE la ripartizione del fondo nazionale, di cui all'articolo 5, tra le Regioni e determinare la quota del fondo da assegnare com­plessivamente agli enti di promozione e la sua ripartizione tra i singoli enti.

Tale ripartizione deve tendere a superare gli squilibri territoriali e ad assicurare una diffusio­ne delle attività motorie e dello sport che sia ta­le da rimuovere il divario esistente tra le diverse regioni;

c) esaminare i bilanci annuali del CONI e i rendiconti della utilizzazione dei contributi con­cessi agli enti di promozione sportiva e coordina­re lo svolgimento da parte delle Regioni di tutte le funzioni amministrative già dello Stato relati­ve allo sport e alle attività motorie.

 

Art. 5

Il fondo nazionale di finanziamento delle atti­vità motorie e dello sport è costituito:

a) dal 26,5 per cento dell'incasso lordo del concorso pronostici «Totocalcio»;

b) da finanziamenti stabiliti da leggi nazionali. La ripartizione del fondo nazionale è decisa dal CIPE, in base alle proposte di cui all'articolo 4, lettera b), sentita la commissione di cui all'arti­colo 13 della legge 16 maggio 1960, n. 281.

 

Art. 6

Le Regioni provvedono ad elaborare program­mi pluriennali e annuali di sviluppo delle attività motorie e dello sport, d'intesa con le province, i comuni e loro consorzi e le comunità montane.

Le Regioni istituiranno comitati regionali dello sport, la cui composizione dovrà riflettere quella del Consiglio nazionale di cui all'articolo 3.

L'esecuzione dei programmi e la gestione degli impianti spetta ai comuni, alle province e ai lo­ro consorzi e alle comunità montane.

Le Regioni dettano norme di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 117 della Co­stituzione, ultimo comma, in particolare per quan­to riguarda le procedure democratiche e di ese­cuzione e i moduli organizzativi che garantiscono la partecipazione delle associazioni ed enti inte­ressati.

Le Regioni possono stanziare somme sul pro­prio bilancio per concorrere all'attuazione dei programmi.

 

Art. 7

Compiti dei comitati regionali, di cui all'artico­lo 6, sono:

a) proporre i programmi pluriennali per la diffusione delle attività motorie e dello sport e

coordinare i piani esecutivi annuali per la costru­zione di impianti sportivi, per la promozione dei corsi di istruzione e dei centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni spor­tive;

b) proporre un piano annuale di sostegno fi­nanziario e tecnico dei programmi degli enti di promozione sportiva e del tempo libero, aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 della presente legge, le cui attività siano rivolte ad incrementa­re lo sport come servizio sociale tramite l'orga­nizzazione dei centri di formazione fisica e spor­tiva;

c) coordinare, d'intesa coi comuni e le pro­vince interessati, le iniziative per lo sviluppo del­le attività motorie e dello sport promosse nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

d) partecipare alla elaborazione dei program­mi e delle iniziative interregionali.

I programmi dovranno essere trasmessi al Con­siglio o Assemblea regionale per l'approvazione.

I comitati regionali devono riferire all'Assem­blea regionale con relazioni annuali scritte sull'attuazione dei programmi annuali.

I comitati regionali di cui all'articolo 6 nomina­no, tra i propri membri, un comitato esecutivo.

 

Art. 8

Per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle attività motorie e dello sport ver­ranno utilizzati, in aggiunta alle somme stanziate da comuni e province:

a) la quota del fondo nazionale destinata ad ogni Regione;

b) i fondi del bilancio regionale destinati a finanziare i provvedimenti regionali approvati ai sensi dell'articolo 7.

 

Art. 9

I comuni e le province che intendono provvede­re alla costruzione di impianti sportivi con mezzi propri, possono avvalersi delle agevolazioni pre­viste dalla legge sul credito sportivo e dalle leg­gi regionali.

 

Art. 10

Al fine di garantire l'uso più largo di tutti gli impianti, le palestre e le attrezzature ginnico-­sportive esistenti nelle scuole, nelle ore in cui non siano occupati dalle scolaresche, possono essere utilizzati dai giovani di tutto il comune e da aderenti a società sportive locali, mediante ac­cordi tra il comune e il consiglio di istituto.

 

Art. 11

È costituito sotto la vigilanza del Consiglio na­zionale dello sport il Comitato olimpico nazionale italiano avente personalità giuridica.

 

Art. 12

Compiti del Comitato olimpico nazionale italia­no sono l'organizzazione e lo sviluppo dello sport dilettantistico in quelle discipline le cui Federa­zioni internazionali sono riconosciute dal Comita­to internazionale olimpico (CIO).

 

Art. 13

Il Comitato olimpico nazionale italiano, nell'e­spletamento dei compiti di cui all'articolo prece­dente, ha il potere di sorveglianza e di tutela sul­le Federazioni sportive nazionali che curano lo sport dilettantistico nelle discipline le cui Fede­razioni internazionali sono riconosciute dal Co­mitato internazionale olimpico (CIO).

Inoltre, d'intesa con le federazioni sportive na­zionali, cura la preparazione degli atleti ed ap­pronta i mezzi idonei per la partecipazione alle Olimpiadi e alle altre manifestazioni sportive na­zionali ed internazionali.

 

Art. 14

Le federazioni sportive nazionali stabiliranno autonomamente dal CONI le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport dilet­tantistico; il CONI stabilirà la programmazione, le scelte di fondo quadriennali ed i controlli esecu­tivi annuali per la preparazione e partecipazione ai Giochi olimpici.

Le federazioni sportive nazionali provvederan­no al conseguimento dei loro fini con i contributi ad esse assegnati dal Comitato olimpico nazio­nale italiano, con i proventi del tesseramento de­gli iscritti alle federazioni stesse e con gli utili delle manifestazioni sportive da esse organizzate.

 

Art. 15

Il Consiglio nazionale che è il massimo organo decisionale del CONI è costituito dai presidenti di ognuna delle federazioni sportive nazionali olimpiche.

 

Art. 16

Il Consiglio nazionale del CONI elegge il presi­dente, due vice presidenti, il segretario generale. La gestione del CONI è affidata alla Giunta ese­cutiva nazionale composta dal presidente del Consiglio nazionale del CONI, dai due vice presi­denti, dal segretario generale e da cinque mem­bri del Consiglio nazionale da esso eletti.

 

Art. 17

I presidenti delle federazioni sportive nazio­nali saranno eletti dal Consiglio nazionale delle federazioni stesse. Il Consiglio nazionale sarà eletto dai delegati delle società, associazioni ed enti sportivi affiliati alle singole federazioni spor­tive. Le elezioni per il Consiglio nazionale delle federazioni sportive avverranno ogni quattro anni, entro sei mesi dallo svolgimento dei giochi olim­pici, nei congressi nazionali, i quali saranno con­vocati dopo che si saranno svolti i congressi pro­vinciali e regionali.

 

Art. 18

In ogni provincia e regione sono costituiti i co­mitati regionali e provinciali delle federazioni sportive regionali. I comitati regionali e provin­ciali delle federazioni saranno eletti dalle socie­tà, associazioni ed enti sportivi affiliati alle singo­le federazioni sportive. Le elezioni dei comitati regionali e provinciali avverranno nei congressi regionali e provinciali che saranno convocati ogni quattro anni e dovranno precedere il congresso nazionale delle rispettive federazioni. I comitati regionali e provinciali eleggeranno nel proprio seno un presidente, due vice presidenti e un se­gretario.

 

Art. 19

Le società e le sezioni sportive per essere am­messe ad una federazione sportiva devono pre­sentare domanda di affiliazione ai rispettivi co­mitati provinciali. Le società e le sezioni sportive affiliate dipendono disciplinarmente e tecnica­mente dalle federazioni sportive competenti.

 

Art. 20

In ogni regione e provincia saranno costituiti i comitati regionali e provinciali del CONI, formati rispettivamente dai presidenti ed un vice presi­dente dei comitati regionali e provinciali delle federazioni sportive nazionali olimpiche.

I comitati regionali e provinciali del CONI avranno il compito di coordinare l'attività che le federazioni svolgono autonomamente nella regio­ne e nella provincia. I comitati regionali e provin­ciali del CONI eleggeranno nel loro seno un pre­sidente, il quale rappresenterà il CONI e le fede­razioni olimpiche nei comitati regionali e provin­ciali per l'attività motoria e lo sport.

 

Art. 21

Agli effetti tributari, il Comitato olimpico nazio­nale italiano è parificato alle Amministrazioni del­lo Stato.

 

Art. 22

Il riscontro sulla gestione contabile del Comita­to olimpico nazionale italiano è devoluto ad un collegio di revisori dei conti, costituito da cinque componenti effettivi e da due supplenti, dei quali un componente effettivo designato dal ministero delle Finanze e uno dal ministero del Tesoro. I revisori dei conti sono nominati dalla presidenza del Consiglio.

 

Art. 23

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei mi­nistri, saranno emanate le norme per il funziona­mento del Comitato olimpico nazionale italiano.

 

Art. 24

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge 16 febbraio 1942, n. 426.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 3-7-1975 DAL­L'ON. IPERICO E ALTRI

 

Art. 1.

L'ENAL (Ente nazionale assistenza lavoratori) è soppresso. Il Ministro del tesoro procede alla li­quidazione dell'Ente con le modalità e le proce­dure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Il patrimonio mobiliare e immobiliare è trasfe­rito ai comuni nel territorio dei quali si trova ubicato e non può essere utilizzato per fini diver­si da quelli stabiliti nella presente legge.

La gestione del concorso pronostici abbinato alle estrazioni settimanali del gioco del lotto isti­tuito con decreto del Ministro delle finanze n. 16781 del 3 luglio 1957, è esercitata direttamente dal Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1931, n. 581.

 

Art. 2.

Per il personale dipendente alla data del 31 di­cembre 1974 si applicano le norme di cui all'ar­ticolo 2, comma quinto e seguenti, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

 

Art. 3.

Le attività culturali, ricreative, sportive e tu­ristiche di tempo libero, in quanto concorrono a promuovere l'educazione permanente e lo svilup­po culturale dei cittadini, sono tutelate dalla Re­pubblica nelle sue diverse articolazioni le quali provvedono a favorirne e a potenziarne la pratica.

 

Art. 4.

Ai fini di cui all'articolo precedente i pubblici poteri agevolano in particolare i circoli e le asso­ciazioni culturali, ricreative e turistiche, con al­meno 50 soci e quelle sportive, con almeno 25 iscritti, che si richiamano allo spirito della Co­stituzione e che svolgono la propria attività sen­za fini di lucro.

 

Art. 5.

I comuni uniformano, ai fini della presente leg­ge, la loro attività ai princìpi del decentramento e della partecipazione dei cittadini alla gestione sociale. Essi istituiscono comitati per il tempo li­bero e le attività culturali i cui membri, da essi nominati, siano rappresentativi delle forze socia­li e del libero associazionismo per favorire e coordinare le attività e le iniziative in tale campo.

Il comune, anche su segnalazione delle com­missioni di cui al precedente comma, può dispor­re accertamenti per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti indicati nell'articolo pre­cedente. Ove si accerti che tali requisiti siano ca­renti viene assegnato un termine di tre mesi per la regolarizzazione e qualora entro detto termine non venga ottemperato l'invito del comune deca­dono le agevolazioni previste dalla legge.

I circoli e le associazioni che possiedono i re­quisiti previsti dall'articolo precedente sono iscritti in appositi elenchi, tenuti dai comuni, di cui si avvale anche la Commissione nazionale prevista dall'articolo 8 per l'accertamento dei re­quisiti delle Associazioni nazionali del tempo libero.

 

Art. 6.

Le Regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'ar­ticolo 117 della Costituzione, sentiti i comuni, le associazioni del tempo libero e le forze sociali, si danno le necessarie strutture organizzative; svolgono funzioni di studio, di programmazione e di costruzione di impianti per il potenziamento delle attività ricreative, della cultura, dello sport, del turismo sociale e delle attività integrative e del tempo pieno nella scuola, stimolando e age­volando inoltre le iniziative del libero associazionismo, dei circoli, dei comuni e loro comprensori e delle province.

 

Art. 7.

Le Associazioni nazionali per il tempo libero, gli enti di promozione sportiva e gli enti di turi­smo sociale che si richiamano ai princìpi previsti dagli articoli 3 e 4 e che abbiano una presenza or­ganizzata in almeno dieci Regioni, con almeno 700 circoli o associazioni affiliate e con almeno settantamila iscritti su scala nazionale ricevono un contributo annuo, proporzionale al numero de­gli associati, da parte della Presidenza del Consi­glio dei ministri.

 

Art. 8.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'inte­sa con le Regioni, convoca ogni anno la Confe­renza nazionale per il tempo libero la quale trac­cia le linee programmatiche di politica nazionale per il tempo libero. Alla Conferenza nazionale so­no invitate le rappresentanze dei comuni e delle province, le Associazioni nazionali per il tempo libero, gli Enti di promozione sportiva e di turi­smo sociale e le Confederazioni sindacali mag­giormente rappresentative.

La Conferenza nazionale elegge una Commis­sione permanente presso la Presidenza del Con­siglio dei ministri con il compito di accertare i requisiti delle Associazioni nazionali e di verifi­care l'attuazione delle linee programmatiche sta­bilite dalla Conferenza nazionale.

 

Art. 9.

Per l'erogazione dei contributi di cui all'artico­l0 7 è stanziata la somma di lire 5 miliardi annui da iscrivere in un apposito capitolo di spesa del­lo stato di previsione della Presidenza del Consi­glio dei ministri.

A copertura della somma di cui al comma pre­cedente la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale delle entrate previste al terzo comma dell'articolo 1.

 

Art. 10.

Ai fini della presente legge il gettito dell'impo­sta di fabbricazione sugli oli minerali, loro deri­vati e prodotti analoghi di cui all'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevato, per le Regioni, dal 15 per cento al 15,50 per cento e le aliquote annuali delle entrate sostitutive dei tri­buti soppressi sono maggiorate dell'1 per cento per i comuni e dello 0,50 per cento per le pro­vince.

 

 

(1) Si tratta della legge «Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione», che istituisce le unità locali (v. Prospettive assistenziali, n. 29).

 

www.fondazionepromozionesociale.it