Prospettive assistenziali, n. 33, gennaio-marzo 1976
DOCUMENTI
UNITÀ LOCALE E TEMPO LIBERO: LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA
E PROPOSTE DI LEGGE DEL PCI E DEL CICA
Da
tempo sosteniamo che l'unità locale deve riguardare tutti i servizi e non solo
quelli sanitari e assistenziali.
In
tale linea di unificazione si pone la legge della
Regione Umbria n. 11 del 6 marzo 1975 che riportiamo.
Notevoli
perplessità suscitano invece le proposte di legge del P.C.I. e quella che il
CICA, comitato interassociativo circoli aziendali che raggruppa l'ARCI-UISP,
l'ENARS-ACLI e l'ENDAS, ha presentato al Parlamento con iniziativa popolare.
Infatti la proposta di legge
predisposta dal CICA, ponendosi anche contro
Nessuna
competenza è nemmeno attribuita ai Comuni, e tutta la materia, compresi i
finanziamenti dello Stato, è lasciata alla gestione di enti
privati. Anzi (V. l'art. 4) la «natura privatistica»
degli enti è la condizione indispensabile per poter
gestire i servizi.
Sulla
stessa linea si pongono le proposte di legge del PCI che riconoscono alcune
competenze alle Regioni e ai Comuni, ma affidano la
gestione solo ad enti privati, ripetendo la stessa formulazione del CICA.
Che
cosa succederebbe se questi principi venissero estesi
a tutti i servizi di interesse pubblico (sanitari, sociali, abitativi,
scolastici)?
Vi
è pertanto da sperare in una riconsiderazione generale da parte del PCI,
dell'ARCI-UISP, dell'ENARS-ACLI e dell'ENDAS delle rispettive iniziative.
(LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1975, N. 11). DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER L'ASSISTENZA ESTIVA ED INVERNALE IN
FAVORE DEI MINORI E PRINCÌPI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE
IN MATERIA.
Art.
1
I soggiorni di vacanza sono un
servizio sociale inteso ad offrire occasioni per favorire la formazione
dell'individuo e per arricchirne la personalità.
Essi sono organizzati preferenzialmente per i minori che abbiano
superato il sesto anno di età. Nella determinazione delle iniziative gli
Enti delegatari privilegeranno
quelle realizzate in località e con modalità che permettano un sufficiente
grado di integrazione sociale, che evitino comunque la emarginazione delle
comunità minorili, e che, ove possibile, consentano la ricomposizione di nuclei
familiari anche per rendere più agevole il soggiorno dei bambini in età inferiore
ai sei anni.
Non può costituire motivo di esclusione del loro godimento alcuna minorazione
psico-motoria o sensoriale.
Hanno diritto ad usufruire dei
servizi sociali previsti nella presente legge anche gli appartenenti a
famiglie comprese nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) dei Comuni dell'Umbria.
Art.
2
Le attività di cui all'articolo
precedente consistono nelle organizzazioni di:
a) soggiorni e campeggi, estivi ed
invernali;
b) centri a carattere permanente;
c) altre attività extra-scolastiche
riconducibili al concetto di assistenza estiva ed
invernale.
Le sopraindicate attività vanno
definite nel Piano regionale e nei Piani comprensoriali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.
Le predette attività, aventi scopi ricreativi e turistico-culturali,
possono essere diurne o a tempo pieno.
Art.
3
Le funzioni amministrative della
Regione in materia di assistenza estiva ed invernale
ai minori sono esercitate dai Comuni associati nei consorzi di cui alla legge
regionale 14 novembre 1974, n. 57 (1).
Fino a quando non siano costituiti i
consorzi di cui alla citata legge regionale n.
I Comuni suddetti possono
convenzionarsi con Enti pubblici o privati per i fini e con le modalità di cui
all'art. 7.
Gli Enti delegatari,
fino alla costituzione in consorzi, si avvalgono,
nell'esercizio delle predette funzioni, della commissione di cui al successivo
art. 6.
Art.
4
L'apertura della gestione di
soggiorni, campeggi e centri ricreativi per l'assistenza estiva ed invernale
in favore dei minori è soggetta ad autorizzazione dei consorzi di Comuni di cui al precedente articolo.
La domanda di autorizzazione,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente gestore, deve pervenire
all'Ufficio competente almeno 45 giorni prima della data prevista per
l'apertura.
La domanda deve indicare:
a) ubicazione;
b) numero e durata dei turni e data
del loro inizio;
c) numero dei minori che si intende ospitare, globalmente e per ciascun turno;
d)
generalità e qualificazione professionale delle persone preposte alla
direzione, e di quelle preposte all'assistenza diretta;
e) generalità e qualificazione del
medico cui è affidata l'assistenza sanitaria quando
non vi provvedano servizi sanitari comunali;
f) ogni altro elemento utile a
valutare la idoneità della iniziativa in rapporto ai
criteri di cui al successivo art. 5.
Alla domanda devono essere allegati:
1) planimetria dei locali e pianta
degli spazi esterni;
2) regolamento interno e programma di attività;
3) piano finanziario con indicazione
dei mezzi di finanziamento.
Art.
5
Ai fini dell'autorizzazione di cui
al precedente articolo il Consiglio regionale determina con suo atto
amministrativo i criteri relativi:
a) al numero delle persone
ammissibili;
b) alle strutture edilizie, alla loro
ubicazione e alle attrezzature;
c) al numero ed alle qualifiche del
personale addetto;
d) alla tutela sanitaria degli ospiti;
e) alle modalità di gestione delle
comunità di vacanza, tese anche alla integrazione
sociale delle stesse nella vita delle comunità.
In caso di vacanza del Consiglio
regionale, provvederà alla autorizzazione di cui al
primo comma,
Art.
6
È istituita presso gli Uffici della Giunta regionale, su nomina della stessa, una
commissione composta da:
a) due esperti in discipline
dell'apprendimento;
b) un medico igienista;
c) un esperto in edilizia
residenziale;
d) un funzionario della Giunta
regionale.
Le funzioni di segreteria sono
svolte da un dipendente regionale.
Tale commissione:
a) assiste gli organi competenti nelle
funzioni di vigilanza;
b) esprime parere sulle richieste di autorizzazione previo sopraluogo da effettuarsi congiuntamente
all'Ufficio sanitario territoriale competente;
c) dà parere su ogni altra questione
riguardante la materia.
Ai componenti
la Commissione, che non siano dipendenti regionali, viene corrisposta, oltre all'eventuale
rimborso delle spese di trasporto, un'indennità di missione nella misura
spettante ai dipendenti della Regione dell'Umbria della VI qualifica.
Art.
7
Per il raggiungimento dei fini della
presente legge e allo scopo della piena utilizzazione delle strutture e delle
risorse delle istituzioni che esplicano attività di
assistenza estiva ed invernale, gli Enti delegatari,
nell'ambito del Piano dei servizi di cui alla legge regionale 14 novembre 1974,
n. 57, stipulano convenzioni con altri Enti o Istituzioni pubbliche o private.
Le convenzioni debbono
contenere le garanzie per l'osservanza dei princìpi
espressi agli artt. 1, 2 e 5.
Art.
8
I fondi stanziati ai sensi della
presente legge, sono ripartiti dalla Giunta regionale tra i consorzi secondo i
seguenti criteri:
a)
65 per cento in rapporto ai soggetti fino a 18 anni;
b) 20 per cento in rapporto alla
popolazione occupata in agricoltura;
c) 15 per cento in rapporto alla
popolazione iscritta all'AIRE.
I fondi accreditati ai termini della
presente legge sono amministrati dai consorzi con l'obbligo
del rendiconto finale. I fondi non spesi in un esercizio sono utilizzati negli
anni successivi.
Art.
9
Per l'attuazione della presente
legge è autorizzata, a partire dall'anno 1975, la
spesa annua di lire 150 milioni da imputare sull'esistente stanziamento del
cap. 2410 del bilancio regionale dell'esercizio 1975 e di quelli successivi.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL
CICA
Art.
1
Le attività culturali, ricreative,
sportive e turistiche di tempo libero, in quanto concorrono a promuovere la
crescita culturale e la emancipazione dei cittadini, sono potenziate e
tutelate dalla Repubblica che provvede - nelle forme e nei modi previsti dalla
presente legge - ad incentivarle ed a favorirne lo
sviluppo e la pratica.
Art.
2
Presso
Il Consiglio nazionale per il tempo
libero traccia le linee di politica nazionale del tempo libero e ne
predispone il programma annuale d'intesa con le Regioni nel
quadro della programmazione nazionale. Svolge, inoltre, funzioni di studio
e di ricerca avvalendosi degli organi statali, regionali e di
enti pubblici e privati.
Propone altresì la ripartizione tra
le Regioni del fondo nazionale per il tempo libero di cui all'art. 8 della
presente legge.
Il Consiglio nazionale per il tempo
libero è composto da un Assessore designato da ciascuna
Regione, da tre rappresentanti per ognuna delle Confederazioni sindacali più
rappresentative, da tre rappresentanti per ogni Associazione nazionale di
tempo libero, da tre rappresentanti per ogni Ente nazionale di promozione
sportiva, da tre rappresentanti per ogni Ente di Turismo sociale, da un
rappresentante per ogni Consiglio regionale per il tempo libero di cui all'art.
5 della presente legge.
Il Consiglio nazionale per il tempo
libero è nominato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su
designazione delle Associazioni ed Enti aventi diritto.
Art.
3
Per l'attuazione dei propri compiti,
il Consiglio nazionale per il tempo libero elegge
La giunta esecutiva elegge, nel suo
seno, tre Vicepresidenti.
Art.
4
Ai fini dell'art. 2 della presente
legge, sono considerate Associazioni nazionali di tempo libero, Enti di
promozione sportiva ed Enti di Turismo sociale quelle organizzazioni in
possesso dei requisiti che seguono, da accertarsi a cura del
Consiglio nazionale per il tempo libero:
1) natura privatistica;
2) volontarietà dell'adesione e del
recesso dei componenti, siano essi singoli od
associati;
3) elettività di tutte le cariche
sociali;
4) promozione di
attività ispirate ai principi costituzionali ed antifascisti;
5) non perseguimento di fini di
lucro;
6) presenza organizzata in 10
Regioni, con almeno 700 (settecento) circoli o
società sportive o centri di formazione sportiva affiliati, e con un minimo di
80.000 (ottantamila) iscritti.
In prima attuazione della presente
legge, l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento delle Associazioni
ed Enti di cui all'art. 2 della presente legge, è effettuato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art.
5
Presso ciascuna Regione è istituito
un Consiglio Regionale del tempo libero con compiti di programmazione per la
costruzione e l'ammodernamento di impianti ed
attrezzature per le attività di tempo libero.
Il Consiglio Regionale Tempo Libero
ha inoltre il compito di approntare annualmente un programma regionale di iniziative e manifestazioni a carattere culturale,
ricreativo, sportivo e turistico da realizzarsi con l'intervento della Regione
ed il concorso dei Comuni singoli o consorziati; di esprimere parere
obbligatorio sulle richieste dei contributi presentate da associazioni, enti regionali
e provinciali a finanziamento delle loro attività istituzionali e di proporre
annualmente criteri di distribuzione tra i Comuni di fondi per lo sviluppo di
circoli e delle loro attività.
Ferma rimanendo la competenza del CONI in materia di preparazione olimpica e di sport agonistico
e federale, tutte le iniziative sportive di carattere formativo, amatoriale,
dilettantistico e ricreativo rientrano nelle attribuzioni dei Consigli
Regionali del tempo libero.
Art.
6
Presso Comuni singoli o consorziati
possono essere istituiti Comitati locali per il tempo libero con il compito di
promuovere la gestione sociale delle attrezzature e degli impianti da parte
delle Associazioni, Enti, comunità e Circoli territorialmente presenti; di
esprimere parere obbligatorio sulla richiesta di contributi avanzata da
Circoli e Società sportive per iniziative ed attività istituzionali. In carenza dei Comitati di cui al presente comma, le richieste
di contributi vanno presentate ai Consigli regionali del tempo libero. Presso l'Assessorato
competente al ramo è istituito un Albo dei Circoli territoriali ed aziendali e
delle Società sportive. La iscrizione all'Albo viene
effettuata su richiesta dei Circoli territoriali ed aziendali con almeno 50
soci e delle Società sportive con almeno 25 soci, previo accertamento dei
requisiti di cui all'art. 4, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 da parte del Consiglio
Regionale del tempo libero. L'avvenuta iscrizione nell'Albo viene notificata dall'Assessorato al Comune territorialmente
competente.
L'iscrizione all'Albo consente la esenzione:
1) dalla tassa di bollo e registro;
2) dall'imposta sulle persone
fisiche e giuridiche;
3) dall'imposta sul valore aggiunto;
4) dall'imposta sulle affissioni e
sulla pubblicità;
5) dalle tasse di concessione
governativa.
I Circoli territoriali ed aziendali,
su domanda diretta alla autorità di P.S. competente,
hanno diritto alla licenza per la vendita di bevande alcooliche,
comprese quelle contenenti oltre il 21 per cento del volume di alcool, al di
fuori del rapporto limite del Testo Unico delle Leggi di P.S.
Art.
7
Con Decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori viene soppresso. Il suo patrimonio mobiliare
ed immobiliare viene devoluto alle Regioni.
Il personale periferico passa alle
dipendenze delle Regioni fatte salve la qualifica professionale e l'anzianità
di servizio.
Il personale impiegato presso
Art.
8
Per il finanziamento dei programmi di intervento nel settore del tempo libero la partecipazione
delle Regioni al gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali,
loro derivati e prodotti analoghi di cui all'art. 8 della legge n. 281 del
16-5-1970 è elevata al 17,30 per cento.
L'importo derivante da tale
maggioranza, cioè il 2,30 per cento - unitamente alla
quota parte dei concorsi pronostici Totocalcio ed Enalotto
e del Fondo Lotto e Lotterie, non devoluta allo Stato in base alle vigenti
disposizioni - costituisce il Fondo Nazionale per il tempo libero.
Il Fondo di cui al comma precedente
è distribuito tra le Regioni secondo i criteri stabiliti dall'art. 8 della
legge n. 281 del 16-5-1970.
Una quota del 10 per cento del Fondo
viene devoluta al Consiglio Nazionale Tempo Libero per
il finanziamento dei suoi compiti istituzionali e per il contributo alle
associazioni ed enti nazionali.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL
PCI N. 1954 PRESENTATA AL SENATO IL 26-2-1975 DAL SEN.
PIRASTU E ALTRI
Art.
1
La pratica dello sport
dilettantistico e l'esercizio delle attività motorie sono un diritto del cittadino;
alla loro diffusione, che è interesse della collettività, provvedono, ai sensi
del secondo e del terzo comma dell'articolo 118 della
Costituzione, le Regioni, le Province e i Comuni.
Il complesso delle attività e delle
strutture destinate alla diffusione dello sport e delle attività motorie costituisce il Servizio nazionale dello sport.
Art.
2
Il servizio nazionale dello sport ha
i seguenti compiti:
1) la promozione, d'intesa e con la partecipazione delle associazioni sportive, dei programmi
di costruzione di impianti destinati alla pratica dello sport e alle attività
motorie, che dovranno essere gestiti democraticamente e aperti ai giovani e ai
cittadini di ogni ceto sociale;
2) la rimozione
del divario e degli squilibri esistenti fra le strutture sportive delle diverse
regioni e zone del territorio nazionale;
3) il sostegno, anche mediante
apporti tecnici e finanziari e mediante l'istituzione
di corsi per istruttori tecnici e dirigenti di associazioni sportive, dei
programmi delle associazioni e degli enti di promozione e di sviluppo delle
attività sportive nelle scuole e nei luoghi di lavoro;
4) il coordinamento dei propri
programmi con le iniziative promosse dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e dalle federazioni sportive olimpiche.
Art.
3
È istituito il Consiglio nazionale
dello sport così composto:
1) tre rappresentanti per ogni
Regione, eletti dal Consiglio o Assemblea regionale, con il sistema del voto
limitato, tra i quali viene eletto il presidente;
2) un
rappresentante designato dalle Confederazioni nazionali dei sindacati dei
lavoratori;
3) cinque rappresentanti
dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
4) tre rappresentanti dell'Unione
province d'Italia (UPI);
5) un rappresentante per ogni ente
nazionale di promozione sportiva che sia in possesso dei
seguenti requisiti:
a) natura privatistica;
b) volontarietà dell'adesione e
facoltà di recesso degli associati;
c) elettività delle cariche sociali;
d) promozione di
attività ispirate ai principi costituzionali ed antifascisti;
e) non perseguimento di fini di lucro;
f)
presenza organizzata in dieci regioni, con almeno 700 circoli o società
sportive o centri di formazione sportiva affiliati e con un minimo di complessivi 80.000 iscritti;
6) un delegato del Consiglio
nazionale del CONI (Comitato olimpico nazionale
italiano);
7) un rappresentante per tutte le
federazioni sportive non olimpiche.
Il Consiglio nazionale dello sport
nomina un comitato esecutivo composto da: il
presidente, due dei rappresentanti delle Regioni, uno dei rappresentanti di
enti nazionali di promozione sportiva, uno dei rappresentanti dell'ANCI, uno
dei rappresentanti dell'UPI, il rappresentante delle Confederazioni sindacali,
il delegato del CONI.
Il Consiglio nazionale dello sport
si riunisce di norma una volta ogni tre mesi in seduta ordinaria; alla sua
convocazione provvede il presidente.
La convocazione in seduta
straordinaria deve essere fatta dal presidente se richiesta dai due terzi dei
membri del Consiglio.
Art.
4
Compiti del Consiglio nazionale di
cui all'articolo 3 sono:
a)
coordinare i programmi annuali e pluriennali di sviluppo delle attività
motorie e dello sport elaborati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 6;
b)
proporre al CIPE la ripartizione del fondo nazionale, di cui all'articolo 5,
tra le Regioni e determinare la quota del fondo da assegnare complessivamente agli enti di
promozione e la sua ripartizione tra i singoli enti.
Tale ripartizione deve tendere a
superare gli squilibri territoriali e ad assicurare una diffusione delle attività motorie e dello sport che sia tale da
rimuovere il divario esistente tra le diverse regioni;
c) esaminare i bilanci annuali del CONI e i rendiconti della utilizzazione dei contributi
concessi agli enti di promozione sportiva e coordinare lo svolgimento da
parte delle Regioni di tutte le funzioni amministrative già dello Stato relative
allo sport e alle attività motorie.
Art.
5
Il fondo nazionale di finanziamento delle attività motorie e dello sport è costituito:
a) dal 26,5 per cento dell'incasso
lordo del concorso pronostici «Totocalcio»;
b)
da finanziamenti stabiliti da leggi nazionali. La ripartizione del fondo
nazionale è decisa dal CIPE, in base alle proposte di cui
all'articolo 4, lettera b),
sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1960, n.
281.
Art.
6
Le Regioni provvedono
ad elaborare programmi pluriennali e annuali di sviluppo delle attività
motorie e dello sport, d'intesa con le province, i comuni e loro consorzi e le
comunità montane.
Le Regioni istituiranno comitati
regionali dello sport, la cui composizione dovrà riflettere quella del
Consiglio nazionale di cui all'articolo 3.
L'esecuzione dei programmi e la
gestione degli impianti spetta ai comuni, alle province
e ai loro consorzi e alle comunità montane.
Le Regioni dettano norme di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione, ultimo comma, in particolare per quanto riguarda le
procedure democratiche e di esecuzione e i moduli organizzativi che
garantiscono la partecipazione delle associazioni ed enti interessati.
Le Regioni possono stanziare somme
sul proprio bilancio per concorrere all'attuazione dei programmi.
Art.
7
Compiti dei comitati regionali, di
cui all'articolo 6, sono:
a) proporre i programmi pluriennali
per la diffusione delle attività motorie e dello sport e
coordinare i piani esecutivi annuali per la
costruzione di impianti sportivi, per la promozione dei corsi di istruzione e
dei centri di formazione dei quadri direttivi e tecnici delle associazioni sportive;
b) proporre un piano annuale di
sostegno finanziario e tecnico dei programmi degli enti di promozione sportiva
e del tempo libero, aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 della presente
legge, le cui attività siano rivolte ad incrementare
lo sport come servizio sociale tramite l'organizzazione dei centri di
formazione fisica e sportiva;
c) coordinare, d'intesa coi comuni e le province interessati, le iniziative per lo
sviluppo delle attività motorie e dello sport promosse nelle scuole e nei
luoghi di lavoro;
d) partecipare alla elaborazione
dei programmi e delle iniziative interregionali.
I programmi dovranno essere
trasmessi al Consiglio o Assemblea regionale per
l'approvazione.
I comitati regionali devono riferire
all'Assemblea regionale con relazioni annuali scritte sull'attuazione dei
programmi annuali.
I comitati
regionali di cui all'articolo 6 nominano, tra i propri membri, un comitato
esecutivo.
Art.
8
Per il finanziamento dei programmi
regionali di sviluppo delle attività motorie e dello
sport verranno utilizzati, in aggiunta alle somme stanziate da comuni e
province:
a) la quota del fondo nazionale
destinata ad ogni Regione;
b)
i fondi del bilancio regionale destinati a finanziare i provvedimenti regionali
approvati ai sensi dell'articolo 7.
Art.
9
I comuni e le province che intendono
provvedere alla costruzione di impianti sportivi con
mezzi propri, possono avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge sul
credito sportivo e dalle leggi regionali.
Art.
10
Al fine di garantire l'uso più largo
di tutti gli impianti, le palestre e le attrezzature ginnico-sportive
esistenti nelle scuole, nelle ore in cui non siano occupati
dalle scolaresche, possono essere utilizzati dai giovani di tutto il comune e
da aderenti a società sportive locali, mediante accordi tra il comune e il
consiglio di istituto.
Art.
11
È costituito sotto la vigilanza del
Consiglio nazionale dello sport il Comitato olimpico nazionale italiano avente
personalità giuridica.
Art.
12
Compiti del Comitato olimpico
nazionale italiano sono l'organizzazione e lo
sviluppo dello sport dilettantistico in quelle discipline le cui Federazioni
internazionali sono riconosciute dal Comitato internazionale olimpico (CIO).
Art.
13
Il Comitato olimpico nazionale
italiano, nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente, ha il
potere di sorveglianza e di tutela sulle Federazioni
sportive nazionali che curano lo sport dilettantistico nelle discipline le cui
Federazioni internazionali sono riconosciute dal Comitato internazionale
olimpico (CIO).
Inoltre, d'intesa con le federazioni
sportive nazionali, cura la preparazione degli atleti ed appronta i mezzi
idonei per la partecipazione alle Olimpiadi e alle altre manifestazioni
sportive nazionali ed internazionali.
Art.
14
Le federazioni sportive nazionali
stabiliranno autonomamente dal CONI le norme tecniche
ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio
dello sport dilettantistico; il CONI stabilirà la programmazione, le scelte di
fondo quadriennali ed i controlli esecutivi annuali per la preparazione e
partecipazione ai Giochi olimpici.
Le federazioni sportive nazionali
provvederanno al conseguimento dei loro fini con i contributi ad esse assegnati dal Comitato olimpico nazionale italiano,
con i proventi del tesseramento degli iscritti alle federazioni stesse e con
gli utili delle manifestazioni sportive da esse organizzate.
Art.
15
Il Consiglio nazionale che è il massimo
organo decisionale del CONI è costituito dai
presidenti di ognuna delle federazioni sportive nazionali olimpiche.
Art.
16
Il Consiglio nazionale del CONI elegge il presidente, due vice presidenti, il
segretario generale. La gestione del CONI è affidata
alla Giunta esecutiva nazionale composta dal presidente del Consiglio
nazionale del CONI, dai due vice presidenti, dal segretario generale e da
cinque membri del Consiglio nazionale da esso eletti.
Art.
17
I presidenti delle federazioni
sportive nazionali saranno eletti dal Consiglio nazionale delle federazioni
stesse. Il Consiglio nazionale sarà eletto dai delegati delle società,
associazioni ed enti sportivi affiliati alle singole federazioni sportive. Le
elezioni per il Consiglio nazionale delle federazioni sportive avverranno ogni
quattro anni, entro sei mesi dallo svolgimento dei giochi olimpici, nei
congressi nazionali, i quali saranno convocati dopo che si saranno svolti i
congressi provinciali e regionali.
Art.
18
In ogni provincia e regione sono costituiti i comitati regionali e provinciali delle
federazioni sportive regionali. I comitati regionali e provinciali delle
federazioni saranno eletti dalle società, associazioni ed enti sportivi
affiliati alle singole federazioni sportive. Le elezioni dei comitati
regionali e provinciali avverranno nei congressi regionali
e provinciali che saranno convocati ogni quattro anni e dovranno precedere il
congresso nazionale delle rispettive federazioni. I comitati regionali e
provinciali eleggeranno nel proprio seno un presidente, due vice presidenti e un segretario.
Art.
19
Le società e le sezioni sportive per
essere ammesse ad una federazione sportiva devono presentare domanda di affiliazione ai rispettivi comitati provinciali. Le
società e le sezioni sportive affiliate dipendono disciplinarmente e tecnicamente
dalle federazioni sportive competenti.
Art.
20
In ogni regione e provincia saranno costituiti i comitati regionali e provinciali del
CONI, formati rispettivamente dai presidenti ed un vice presidente dei
comitati regionali e provinciali delle federazioni sportive nazionali
olimpiche.
I comitati regionali e provinciali del CONI avranno il compito di coordinare l'attività che le
federazioni svolgono autonomamente nella regione e nella provincia. I comitati
regionali e provinciali del CONI eleggeranno nel loro
seno un presidente, il quale rappresenterà il CONI e le federazioni olimpiche
nei comitati regionali e provinciali per l'attività motoria e lo sport.
Art.
21
Agli effetti tributari, il Comitato
olimpico nazionale italiano è parificato alle Amministrazioni dello Stato.
Art.
22
Il riscontro sulla gestione
contabile del Comitato olimpico nazionale italiano è
devoluto ad un collegio di revisori dei conti, costituito da cinque componenti
effettivi e da due supplenti, dei quali un componente effettivo designato dal
ministero delle Finanze e uno dal ministero del Tesoro. I revisori dei conti
sono nominati dalla presidenza del Consiglio.
Art.
23
Con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio
dei ministri, saranno emanate le norme per il funzionamento del Comitato
olimpico nazionale italiano.
Art.
24
Con l'entrata in vigore della
presente legge è abrogata la legge 16 febbraio 1942,
n. 426.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI IL 3-7-1975 DALL'ON.
IPERICO E ALTRI
Art.
1.
L'ENAL (Ente
nazionale assistenza lavoratori) è soppresso. Il Ministro del tesoro
procede alla liquidazione dell'Ente con le modalità e le procedure stabilite
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto dalla presente
legge.
Il patrimonio mobiliare e
immobiliare è trasferito ai comuni nel territorio dei quali si trova ubicato e
non può essere utilizzato per fini diversi da quelli
stabiliti nella presente legge.
La gestione del
concorso pronostici abbinato alle estrazioni settimanali del gioco del
lotto istituito con decreto del Ministro delle finanze n. 16781 del 3 luglio
1957, è esercitata direttamente dal Ministero delle finanze ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1931, n. 581.
Art.
2.
Per il personale dipendente alla
data del 31 dicembre 1974 si applicano le norme di cui all'articolo 2, comma
quinto e seguenti, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art.
3.
Le attività culturali, ricreative,
sportive e turistiche di tempo libero, in quanto concorrono a promuovere
l'educazione permanente e lo sviluppo culturale dei
cittadini, sono tutelate dalla Repubblica nelle sue diverse articolazioni le
quali provvedono a favorirne e a potenziarne la pratica.
Art.
4.
Ai fini di cui all'articolo
precedente i pubblici poteri agevolano in particolare i circoli e le associazioni culturali, ricreative e turistiche, con almeno
50 soci e quelle sportive, con almeno 25 iscritti, che si richiamano allo
spirito della Costituzione e che svolgono la propria attività senza fini di
lucro.
Art.
5.
I comuni uniformano, ai fini della
presente legge, la loro attività ai princìpi del
decentramento e della partecipazione dei cittadini alla gestione sociale. Essi
istituiscono comitati per il tempo libero e le attività
culturali i cui membri, da essi nominati, siano rappresentativi delle
forze sociali e del libero associazionismo per favorire e coordinare le
attività e le iniziative in tale campo.
Il comune, anche su segnalazione
delle commissioni di cui al precedente comma, può disporre accertamenti per
verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti indicati nell'articolo
precedente. Ove si accerti che tali requisiti siano carenti viene assegnato un termine di tre mesi per la
regolarizzazione e qualora entro detto termine non venga ottemperato l'invito
del comune decadono le agevolazioni previste dalla legge.
I circoli e le associazioni che
possiedono i requisiti previsti dall'articolo precedente
sono iscritti in appositi elenchi, tenuti dai comuni, di cui si avvale anche la
Commissione nazionale prevista dall'articolo 8 per l'accertamento dei requisiti
delle Associazioni nazionali del tempo libero.
Art.
6.
Le Regioni, ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo 117 della Costituzione, sentiti i comuni, le associazioni
del tempo libero e le forze sociali, si danno le necessarie strutture organizzative;
svolgono funzioni di studio, di programmazione e di costruzione di impianti per il potenziamento delle attività ricreative,
della cultura, dello sport, del turismo sociale e delle attività integrative e
del tempo pieno nella scuola, stimolando e agevolando inoltre le iniziative del
libero associazionismo, dei circoli, dei comuni e loro comprensori e delle
province.
Art.
7.
Le Associazioni nazionali per il
tempo libero, gli enti di promozione sportiva e gli enti
di turismo sociale che si richiamano ai princìpi
previsti dagli articoli 3 e 4 e che abbiano una presenza organizzata in almeno
dieci Regioni, con almeno 700 circoli o associazioni affiliate e con almeno
settantamila iscritti su scala nazionale ricevono un contributo annuo,
proporzionale al numero degli associati, da parte della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Art.
8.
Art.
9.
Per l'erogazione dei contributi di
cui all'articol0 7 è stanziata la somma di lire 5 miliardi annui da iscrivere
in un apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
A copertura della somma di cui al
comma precedente
Art.
10.
Ai fini della presente legge il
gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e
prodotti analoghi di cui all'articolo 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è
elevato, per le Regioni, dal 15 per cento al 15,50 per cento e le aliquote
annuali delle entrate sostitutive dei tributi soppressi sono
maggiorate dell'1 per cento per i comuni e dello 0,50 per cento per le
province.
(1) Si tratta della
legge «Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della
Regione», che istituisce le unità locali (v. Prospettive assistenziali, n. 29).
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