Prospettive assistenziali, n. 33, gennaio-marzo 1976
DOCUMENTI
UNA SOLA UNITA'
LOCALE - UN UNICO ORGANO DI GOVERNO
Da
anni Prospettive assistenziali si batte per l'unità locale di tutti i
servizi, per la creazione dei relativi organi di governo costituiti da Comuni,
Consorzi di Comuni, Comunità montane e
per l'articolazione dei Comuni metropolitani nei Consigli di quartiere.
Estremamente positivi al riguardo
sono il disegno di legge della Giunta della Regione Piemonte del 7 febbraio 1976 e la delibera del Comune
di Torino del 9 febbraio 1976 che
pubblichiamo.
Con
le suddette iniziative si supera l'ambito limitato delle unità locali dei
servizi sanitari e sociali e lo si allarga
giustamente a tutti i servizi di base, mettendo in tal modo in atto uno dei
presupposti fondamentali per
una reale riforma democratica dello Stato
e dell'organizzazione dei servizi.
DISEGNO DI LEGGE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE
PIEMONTE «DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE UNITA' LOCALI DEI SERVIZI»
Relazione
La pressante domanda politica di
superamento e riforma dell'attuale sistema di assistenza
sociale e sanitaria, rappresenta ormai un dato comunemente acquisito;
rappresenta anche l'espressione in termini politici di una domanda sociale di
servizi sin qui largamente disattesa.
Senza entrare nel dettaglio delle disfunzioni
dell'attuale sistema, rappresenta ormai un dato culturalmente e politicamente
accettato il riferire l'inadeguatezza dei servizi ad una serie di cause ben
precise quali la settorializzazione del sistema, la parcellizzazione degli interventi, la non omogeneità di organizzazione territoriale dei servizi, strutturati su
scala verticale, l'assenza assoluta di ogni politica di prevenzione.
Occorre quindi intraprendere l'opera
di riforma e di riorganizzazione partendo dalla valutazione dei bisogni e della
domanda sociale esistente e dalla definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
La ricerca di un modello di servizio
socio-sanitario regionale è finalizzata alla realizzazione
di un sistema di sicurezza sociale organico, unitario, efficiente,
democratico e decentrato.
Il presupposto funzionale per un nuovo modello di servizi è costituito dall'esigenza di
superare l'attuale assetto a carattere verticale e burocratico.
Se i momenti della prevenzione,
della cura e della riabilitazione debbono essere
concepiti nel quadro di una assoluta unitarietà degli interventi occorrerà non
soltanto ristrutturare i servizi in senso orizzontale unificando gli enti
erogatori dei vari momenti di servizio, ma anche procedere ad una loro
progressiva soppressione dando contemporaneamente vita ad un sistema di tipo
nuovo in cui venga garantita la totale unitarietà e globalità dell'intervento.
Il diritto alla salute ed alla
sicurezza sociale deve intendersi come diritto al raggiungimento e al
mantenimento dello stato di benessere psicofisico, il quale presuppone
interventi di carattere sociale e sanitario fra essi
integrati, superando gli attuali interventi, impropri, onerosi e inadeguati.
La prevenzione deve essere il centro
delle attività socio-sanitarie e va intesa come
individuazione e rimozione dei fattori di rischio ambientale e sociale. La
prevenzione non si realizza senza la diretta partecipazione delle popolazioni e
in particolar modo delle categorie esposte al rischio, e deve rappresentare un
momento di collegamento tra partecipazione e
funzionamento dei servizi.
Questa prospettiva avvalora
ulteriormente la necessità di intendere anche l'intervento preventivo come
intervento globale, che integri il momento
socio-sanitario con i problemi più generali di tutti i servizi nel territorio.
In tale direzione, soltanto l'avvio del processo di programmazione, ed in esso del piano socio-sanitario, possono garantire il
perseguimento di un organico sistema di sicurezza sociale. Allora l'istruzione,
la politica per la casa, i servizi del tempo libero non potranno che essere
strettamente collegati al servizio socio-sanitario, e tutti i servizi ai problemi dello sviluppo economico del territorio.
La Regione Piemonte ha individuato
nel territorio inteso come ambiente fisico e sociale l'elemento primario al
quale ancorare il piano di sviluppo, e nella articolazione
comprensoriale la via prescelta per giungere alla formulazione dello stesso.
Il mancato riferimento al territorio
tenderebbe a distorcere la domanda, nella sua globalità, che emerge dalla
popolazione.
La globalità, infatti, può essere
garantita solo assumendo come punto di costante riferimento un ambito territoriale;
ciò consente inoltre di individuare i reali organi
di direzione politica e amministrativa e di realizzare quelle istanze partecipative altrimenti sempre
mortificate; viene così ad essere garantita la autenticità del piano, tanto in
termini di individuazione della domanda che di organizzazione della risposta.
In più, qualora le ipotesi di piano
non venissero ancorate al territorio, necessariamente
esse individuerebbero soltanto bisogni teorici o indotti, privilegiando
domande a carattere individuale.
In tal senso va utilizzata e gestita
- anche perché realizzata sulla spinta delle forze
sociali organizzate - la legge 4-6-1975, n. 41, colla quale sono stati
individuati i comprensori e ne sono state definite le caratteristiche. La
scelta effettuata è stata orientata da una serie di elementi,
che possono essere riassunti nella necessità di riequilibrare e ricomporre
tutta una serie di realtà socio-economiche disperse e vanificate, di recuperare
momenti propositivi e di lotta già largamente espressi, di procedere ad un
riassetto territoriale nel quadro di un nuovo modello di sviluppo.
Fra le diverse funzioni dei
comprensori definite dalla legge, vanno in particolare sottolineate:
- il concorso alla formazione ed
all'aggiornamento del piano;
- il coordinamento politico delle
attività degli enti operanti a livello comprensoriale;
- la funzione di stimolo alla aggregazione di Comuni.
Il comprensorio, in quanto realtà
territoriale, non può essere considerato come un fatto statico,
in quanto in esso convivono, implicandosi in varia maniera, l'ambiente fisico,
quello biologico, l'ambiente sociale; e quindi va soggetto a modificazioni
dipendenti tanto da fatti economici quanto dalle variazioni sociali da essi
indotte.
Nel comprensorio vanno dunque
individuati gli ambiti nei quali giungere ad una corretta rilevazione
della domanda, come anche ad una altrettanto corretta articolazione della
risposta, e quindi alla individuazione dei diversi sotto-sistemi ambientali.
Una fase indispensabile di intervento in questi ambiti è individuabile nelle zone, e
l'azzonamento diventa allora uno strumento per
l'attuazione del modello concreto di piano.
Le zonizzazioni proposte dalle
precedenti amministrazioni non rappresentavano lo strumento per lo sviluppo
equilibrato del territorio; si trattava infatti di
più zonizzazioni, articolate per settori, quindi incapaci di recepire la
domanda globale nel territorio e di consentire la predisposizione di piani di
risposta adeguati.
La zona, o Unità Locale, è una
circoscrizione subcomprensoriale, unitaria e
integrata che riguarda tutti i servizi, individuata in modo da rendere
possibile una gestione dei servizi stessi che risponda
in termini reali alle domande emergenti dalle comunità locali e dalle forze
organizzate nel territorio.
La validità delle circoscrizioni
individuate deve essere necessariamente misurata dalla possibilità che si crei al suo interno una partecipazione diretta della
popolazione al fine della individuazione e realizzazione degli obiettivi.
Tutto ciò anche per consentire un
controllo democratico della gestione dei problemi (bisogni) per evitare
qualsiasi delega a,i tecnici e per realizzare
interventi globali ed unitari.
Nella Unità Locale, l'elemento concreto di
riferimento, in quanto organo ed espressione del potere democratico, è il
Comune, il solo in grado di garantire una partecipazione legata a problematiche
realmente esistenti, anche se di diversa natura, e - in forma associata,
decentrata o singola - di realizzare la necessaria unità di direzione
politica ed amministrativa.
Si ritiene opportuno, a questo
punto, e alla luce della scelta che la Regione ha operato sui comprensori,
riesaminare le competenze degli Enti territoriali istituzionali, anche e
soprattutto per le relazioni che fra gli stessi intercorreranno: fermi restando
i poteri e le competenze di cui sopra propri dei Comuni, alla Regione
competono tutte le funzioni di programmazione, di coordinamento e di promozione,
che verranno esercitate col concorso dei comitati
comprensoriali; in questa direzione la Provincia rappresenta pertanto l'ente
elettivo che mette a disposizione dei Comuni strumenti e possibilità di
intervento nei singoli settori sulla base della programmazione definita dalla
Regione.
Coerentemente ai principi su cui è
fondata la scelta della zonizzazione, e in particolare per quanto riguarda lo
sviluppo delle forme di partecipazione e la funzione degli Enti Locali, i
criteri in base ai quali procedere alla zonizzazione - criteri frutto anche
della contrattazione e degli accordi con le forze sociali - sono individuati
nei seguenti:
1) Recupero e utilizzazione
delle esperienze presenti nel territorio che hanno concorso alla definizione in
concreto degli obiettivi e che concorrono alla definizione degli strumenti;
2) delimitazione
delle zone sulla base della conformazione geomorfologica
del territorio, delle possibilità di comunicazione interna e delle condizioni socio-economiche. I
complessi industriali unitari dovranno rientrare
nella stessa zona;
3) dimensione e delimitazione delle
zone tale da consentire la organizzazione unitaria e
la direzione politico-amministrativa dei servizi di base prescolastici,
scolastici, culturali, abitativi, sociali e sanitari. In questa prospettiva
occorrerà unificare gli ambiti territoriali già determinati per i distretti
scolastici, le zone psichiatriche, i consigli di quartiere, le Comunità montane
(che dovranno essere comprese in un'unica zona nella loro interezza);
4) dimensione demografica di norma
tra i 20 e gli 80.000 abitanti, a seconda della
dispersione o concentrazione della popolazione, nonché delle previsioni di
incremento e di decremento della stessa;
5) per i servizi che richiedano
ambito interzonale, si dovrà trovare una opportuna
collocazione in corrispondenza alla definizione dei comprensori. È evidente
che la delimitazione di questi ultimi dovrà essere coerente (multipli) a quella
delle zone.
Il disegno di legge proposto è
composto da n. 4 articoli.
Con l'art. 1 si prevede la
ripartizione del territorio della Regione in zone.
Nel documento allegato sono elencate
le 79 zone ed i Comuni che ne fanno parte
in ordine alfabetico.
L'art. 2 sancisce il principio dell'omnicomprensività di tutti i servizi riferiti all'ambito
territoriale della zona e definisce l'U.L. come il
complesso integrato dei servizi stessi.
Con l'art. 3 si prevede la delega da
parte della Regione ai Comuni ed alle Comunità Montane delle funzioni
amministrative in materia di servizi.
Nell'art. 4 si definiscono i Comuni,
le Comunità Montane e i Consorzi come unici organi di
governo nell'U.L. Si possono pertanto prevedere casi
in cui un Comune coincide con l'ambito delI'U.L.;
casi in cui il Comune attua forme di decentramento; casi in cui i Comuni si
consorziano fra di loro e/o con Comunità Montane ed infine casi di consorzi di
Comunità Montane.
In conformità con lo spirito che ha
presieduto alla impostazione ed alla stesura del
presente disegno di legge, oltre che per un preciso dettato statutario, la IV
Commissione del Consiglio regionale comincerà ben presto le consultazioni degli
Enti locali e delle forze economiche e sociali interessate. È preciso impegno
della Giunta regionale, e in particolare del Dipartimento servizi sociali, far
sì che le consultazioni si concludano al più presto in
modo da giungere, entro la metà di maggio, ad avere un insieme completo di indicazioni,
proposte, suggerimenti, capaci di definire sia questa zonizzazione, sia per
conseguenza i successivi momenti del piano socio-sanitario, come articolazioni
realmente organiche e unitarie di un processo di autentica partecipazione popolare.
A questo scopo resta inteso che gli
uffici del Dipartimento daranno alla IV Commissione
tutta la necessaria collaborazione per la conclusione delle consultazioni nei
tempi previsti.
Testo del disegno di legge
Art. 1. - Il territorio della Regione
Piemonte è suddiviso nelle zone indicate nell'allegato, che fa parte integrante
della presente legge (1).
Art. 2. - Le zone di cui all'art. 1
rappresentano la dimensione territoriale sulla quale si articola il complesso
integrato di tutti i servizi che costituiscano l'Unità Locale dei Servizi.
Art. 3. - La Regione provvede con apposite leggi a delegare ai Comuni ed alle Comunità Montane
l'esercizio delle competenze regionali in materia di servizi.
Art. 4. - La gestione è unica per tutti i
servizi compresi nell'Unità Locale ed è esercitata dai Comuni e dalle Comunità
Montane, in forma decentrata o consortile, in base alla dimensione delle
singole zone nelle quali i Comuni e le Comunità
Montane sono inseriti.
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO
Lo sviluppo della partecipazione in
tutte le forme possibili costituisce uno degli obiettivi di
fondo della Civica Amministrazione.
L'attuazione del decentramento
politico amministrativo e la contestuale
riorganizzazione dei servizi sul territorio si pongono come punti qualificanti
per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini alla vita della Città.
La condizione necessaria per avviare
ad attuazione le indicazioni sopra enunciate è la verifica
delle zonizzazioni per l'attuazione del decentramento e la riorganizzazione
dei servizi sanitari municipali, a suo tempo approvate dal Consiglio Comunale,
al fine di renderle omogenee, in modo da pervenire ad una unica suddivisione
del territorio che faccia coincidere i quartieri con i distretti e le Unità
locali dei Servizi Socio-sanitari.
Inoltre tale zonizzazione dovrà
costituire il punto di riferimento per la ristrutturazione sul territorio
cittadino dei servizi che esorbitano dalla competenza degli enti territoriali e
per i quali il Comune si farà promotore di verifiche tese a raggiungere l'omogeneizzazione di cui sopra.
La verifica ha condotto, dopo
un'ampia serie di consultazioni con í Comitati di quartiere interessati,
avvenuta tramite la prima Commissione consiliare, ad una proposta che, avendo recepito sostanzialmente le indicazioni di
fondo della zonizzazione del decentramento a suo tempo approvata, apporta
alcune modifiche che rendono più omogenei i vari quartieri.
Questa suddivisione, per il suo
carattere innovativo, sarà ovviamente sottoposta a verifiche e successivamente potranno essere apportate le opportune
modifiche dopo la prima fase di sperimentazione.
La zonizzazione proposta non
risponde però esclusivamente a criteri di ordine
funzionale nella riorganizzazione dei servizi ma è il necessario supporto per
l'avvio del decentramento politico, mediante l'attuazione dei Consigli di
quartiere, come nuovo modo di essere del Comune sul territorio.
Né d'altra parte si esauriscono
nello schema di suddivisione dei quartieri le condizioni che consentono
momenti di partecipazione di cittadini, nella prospettiva
di ricercare continui momenti di aggregazione.
Le premesse metodologiche che hanno
presieduto alla verifica della zonizzazione hanno
preso le mosse da alcune considerazioni che possono essere così riassunte:
- è necessario un riferimento
rigoroso al territorio quale spazio di attività e di
vita dei cittadini;
- ogni zona deve essere considerata
in primo luogo come area nella quale esistono strutture di relazione sociale e
in secondo luogo come area di dislocazione di servizi;
- all'interno di ogni
zona occorre ricercare, salvaguardare e promuovere la costituzione di un
complessa di servizi che risponda alle esigenze della popolazione (centro
civico) ;
- la dimensione demografica media di
circa 50.000 abitanti per zona/quartiere appare quella che consente una
distribuzione razionale dei servizi sul territorio ed una loro più efficace
gestione;
- gli assi di scorrimento nella
città ed i vincoli naturali o urbanistici e taluni elementi convalidati nella
tradizione, possono costituire elemento di confluenza o di separazione tra le
zone;
- è apparso opportuno considerare
come trama base per la zonizzazione la suddivisione
statistica della Città; si è cercato di assumere come unità minima indivisibile
la sezione di censimento ma, in alcuni casi, è apparso necessario procedere ad
una divisione di alcune di tali unità in quanto si ritiene che la situazione
degli insediamenti esiga una revisione del confine delle sezioni di censimento.
Visto l'art. 155
del T.U.L.C.P. approvato con R.D. dal 4 febbraio 1915
numero 148, con il quale si conferisce ai Comuni «con popolazione superiore ai
60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, la
facoltà di deliberare di essere ripartiti in Quartieri».
La Giunta Municipale, per i motivi di
cui in premessa, attesa l'urgenza e la necessità di non differire il
provvedimento succitato per cui si rende applicabile
l'art. 140 della Legge Comunale e Provinciale (T.U. 4 febbraio 1915 n. 148);
Provvedendo in via
d'urgenza ai sensi del succitato art. 140;
Delibera all'unanimità di approvare
la suddivisione del Territorio comunale in 23 zone corrispondenti
ai relativi quartieri quale risulta dalla cartina e dai prospetti allegati che
costituiscono parte integrante della presente deliberazione. La stessa
zonizzazione vale a tutti gli effetti per la individuazione
dei distretti scolastici da proporre tramite la Regione al Ministero P.I. e
delle zone di pertinenza delle costituende Unità locali di Servizio
Socio-sanitari. Con ciò intendendo revocate le delibere
assunte il 20 dicembre 1974 (Doc. 2447) e il 29
aprile 1975 (Doc. 903).
(1) Le unità locali
risultanti sono 79. Per la città di Torino le unità
locali corrispondono a quelle dì cui alla delibera del consiglio comunale che
riportiamo.
www.fondazionepromozionesociale.it