Prospettive assistenziali, n. 29 bis, gennaio-marzo 1975

 

 

MODALITÀ PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

 

 

1.       Prima di iniziare la raccolta delle firme ogni fascicolo deve essere vidimato dalla segreteria comunale o dalla cancelleria degli uffici giu­diziari (tribunale o pretura). La vidimazione deve essere apposta su ciascun foglio del fascicolo.

2.       Non sono validi i fascicoli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta di legge alla Camera dei Deputati.

3.       Per la presentazione della proposta di legge sono valide soltanto le fir­me di persone iscritte nelle liste elettorali (quindi di persone di età superiore ai 18 anni che abbiano ottenuto l'iscrizione nelle liste elet­torali).

4.       Le firme devono essere apposte alla presenza di un notaio o di un segre­tario comunale o di un cancelliere di tribunale o di pretura o di un giudice conciliatore.

5.       Ciascun fascicolo deve contenere firme di elettori iscritti nelle liste elettorali di uno stesso Comune poiché il Sindaco deve certificare che tutti i firmatari sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali del suo Comune.

          È pertanto necessario che elettori di Comuni diversi firmino su fascicoli diversi per consentire la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali da parte del Sindaco.

6.       Raccolte le firme, i fascicoli devono essere presentati al Comune affin­ché il Sindaco attesti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali.

7.       Sono validi anche fascicoli in cui non si raggiunga il numero completo di firme.

8.       I firmatari devono presentarsi avanti al notaio o al segretario comunale o al cancelliere o al giudice conciliatore muniti di carta di identità o di altro documento di riconoscimento.

9.       I fascicoli devono essere inviati al comitato nazionale per la raccolta delle firme (ACLI, Via Ergisto Bezzi 23/25, 00153 Roma) che provvederà a presentare la proposta di legge alla Camera dei Deputati.

10.     I fascicoli non devono contenere segni di qualsiasi genere e le parti scritte e le firme devono essere leggibili. Ciò per evitare che le firme vengano considerate non valide.

11.     La raccolta delle firme avrà inizio il 1° ottobre 1975.

 

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