Prospettive
assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971
ATTUALITÀ
SULLE RESPONSABILITÀ
PENALI DEI FUNZIONARI IN MATERIA DI VIGILANZA (*)
FRANCESCO SANTANERA
Credo che l'esame di un fatto
recente possa dare utili indicazioni sulla situazione dell'infanzia cosiddetta
assistita in molti, troppi istituti.
Mi riferisco al fatto dei Celestini
e precisamente a quegli aspetti che non sono emersi o sono emersi
solo in misura minima nel corso del processo e dopo il processo stesso.
Su « Il Resto del Carlino» del 29
settembre 1968 è stato scritto:
«Paradossalmente
- ha affermato il pubblico ministero - prima ancora che l'istruttoria che ha
dato origine a questo processo arrivasse sul tavolo del magistrato, ce n'era
già una, compiuta ma rimasta nei cassetti di enti
pubblici, di provveditori agli studi, di medici provinciali e financo di prefetti; una istruttoria che, nel corso del
procedimento, corrispondeva, come mi accorsi, all'istruttoria penale che stava
scoprendo quello che si era nascosto dietro la facciata del pio istituto pratese. Questi documenti, non avulsi dal contesto processuale, costituiscono una prima prova e suscitano
un senso di sgomento per l'inazione degli organi pubblici che come pubblico
ministero sento il dovere di sottolineare. Non solo - infatti - rappresentano
uno squarcio profondo nella vita dei "celestini", ma nella nostra vita pubblica. È incredibile che soltanto
l'iniziativa di un singolo abbia costretto alla fine, ad aprire i tanti
cassetti chiusi e farne uscire quelle prove che si bloccavano davanti all'isola
delle infelicità che era l'istituto diretto da Padre Leonardo».
Considerato che le prime segnalazioni
sul pessimo funzionamento dell'istituto dei Celestini risalgono al 1956, mentre
la chiusura è avvenuta solo 10 anni dopo, viene subito da chiedersi che cosa
abbiano mai vigilato i numerosi organi preposti al controllo.
Si ricorda che sulle istituzioni
pubbliche e private di assistenza hanno poteri e
soprattutto doveri di vigilanza, in base a precise norme legislative, fra
altri: il Ministero dell'interno; i Prefetti; i Consiglieri di Prefettura addetti
all'assistenza pubblica; le Commissioni prefettizie di vigilanza di cui
all'art. 17 della legge 8 giugno 1942 n. 826 che devono «visitare almeno una
volta ogni bimestre i brefotrofi, le case di ricezione e gli analoghi istituti
che provvedono all'assistenza degli illegittimi»; le amministrazioni dei
brefotrofi che (art. 16 del r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798) debbono esercitare,
mediante periodiche visite di speciali ispettori, un continuo controllo sul
trattamento dei minori collocati a baliatico o in allevamento esterno; l'Opera
nazionale per la protezione della maternità e infanzia; il Ministero della
sanità; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari; i giudici tutelari che
debbono soprintendere alle tutele esercitate da persone fisiche ed ai poteri
tutelari esercitati dagli istituti pubblici e privati di assistenza ai sensi
dell'art. 402 del codice civile; gli enti che affidano i bambini ad istituti di
assistenza.
Fatto ancor più preoccupante è la
mancanza di procedimenti giudiziari e amministrativi a carico dei numerosi
«pubblici ufficiali» che non solo hanno omesso di vigilare, ma che, come si
deduce dalle affermazioni sopra riportate del pubblico ministero, hanno omesso
di segnalare i fatti alle competenti autorità.
Ma vi è di più.
Il Governo ha preso le difese degli
uffici del Ministero dell'interno incaricati della
vigilanza.
Ritengo utile al riguardo riportare
la lettera inviata dal Prefetto di Firenze in data 25 ottobre 1963 e la
risposta data il 15 aprile
LETTERA DEL PREFETTO DI FIRENZE DEL
25 OTTOBRE 1963
Prot. n. 3243/7-A-5
- Div. Gab.
OGGETTO: Prato - Rifugio «Maria Vergine Assunta in Cielo»
Ai Sigg.
Avv. GIORGIO BARTOLETTI
Dott. FRANCESCO FONTANA
Sig. FOSCO QUERCI
membri della Commissione amministratrice
«esterna» del Rifugio «Maria Vergine Assunta in Cielo» - PRATO
Ai Sigg. Rev.di
Padre LEONARDO PELAGATTI
Don ARCANGELO PAPI
Padre VINCENZO DA ROMA
membri della Commissione amministratrice
«interna» del Rifugio «Maria Vergine Assunta in Cielo» - PRATO
Al Sig. Rev.do
Padre PANCRAZIO DA PISTOIA
Padre Provinciale dell'Ordine dei Cappuccini - FIRENZE
«La
Commissione da me costituita - nell'ambito dei poteri di legge e d'intesa con
il rev.mo padre provinciale
dell'ordine dei cappuccini - con il compito di esaminare la situazione del
Rifugio "Maria Vergine Assunta in Cielo " di Prato ha in questi
giorni terminato i propri lavori.
«Desidero
anzitutto ringraziare le SS. LL. della collaborazione fattiva e cordiale data
alla Commissione stessa. la quale - secondo le mie disposizioni
- ha agito allo scopo di aiutare l'istituzione ad individuare eventuali
deficienze ed a migliorare la propria organizzazione.
«La
Commissione ha, in linea preliminare, rilevato la funzione utilissima del
rifugio, l'opera disinteressata ed ammirevole di padre Leonardo ed il rapido
sviluppo che comprova la piena validità dell'ente.
«Peraltro,
è stato riscontrato come proprio dalla rapidità dello sviluppo
sia venuta a determinarsi in seno a vari settori del "rifugio" una
crisi di crescenza che deve essere superata con una azione organizzativa, che,
sotto ogni profilo, meglio disciplini la vita interna della istituzione e più
radicalmente utilizzi il flusso di offerte e di altre risorse consolidatosi nei
confronti di essa.
«Il
cospicuo numero di bambini ricoverati non consente più l'andamento familiare
che fino ad oggi ha caratterizzato il " rifugio
", il quale, pur conservando l'alto spirito che lo informa, deve - anche
nel suo interesse - inquadrarsi ed uniformarsi alle leggi che disciplinano il
campo assistenziale e scolastico dell'infanzia, attese le responsabilità che è
venuto ad assumersi nei confronti della comunità e della pubblica opinione.
«Presupposti
di tale regolarizzazione sono una maggiore e più assidua opera di vigilanza e di intervento dei sigg. componenti le commissioni "esterna"
ed "interna", i quali, nell'ambito delle loro competenze, sono i
responsabili diretti dell'andamento dell'istituto e della sua organizzazione,
nonché un rafforzamento della direzione e del personale di sorveglianza, del
resto già ritenuto indispensabile dal rev.mo padre provinciale dei cappuccini in colloqui avuti con
il rappresentante di questa Prefettura in seno alla commissione.
«Certo
che le SS.LL. vorranno
concordare su questi presupposti di base e sulla urgenza della loro attuazione
e tenuto conto che le SS.LL. sono
già al corrente delle deficienze riscontrate nel "rifugio", preciso,
in forza delle vigenti disposizioni disciplinanti 1'intervento dei pubblici
poteri nei confronti degli istituti privati, i provvedimenti che dovranno
essere adottati nei diversi settori dell'istituzione.
«- Nel settore amministrativo ed
organizzativo:
«Regolarizzare
la posizione del rifugio nei confronti dell'Ufficio anagrafe del comune di
Prato, denunziando l'esatto numero delle persone che fanno parte della
convivenza, nonché le successive variazioni;
«-
comunicare al comitato di patronato dell'ONMI di Prato, ai sensi dell'art. 20 del R.D. 2.4-12-1934, n.
«-
istituire, per ogni singolo bambino ricoverato, una scheda personale da compilarsi all'atto dell'accettazione e dalla
quale risultino l'esatta situazione familiare, scolastica, ecc.;
«-
impiantare uno schedario dal quale in ogni momento possa rilevarsi l'esatto
numero dei bambini presenti;
«- predisporre uno statuto ed un regolamento
dell'istituzione in conformità alle norme contenute nel già citato R.D.
24-12-1934, n. 2316 e nel relativo regolamento approvato
con R.D. 15-4-1926, n. 718, inviandone copia all'ONMI;
«-
riorganizzare su basi più razionali il servizio di sorveglianza e di controllo
dei bambini onde in qualsiasi momento si possa procedere all'accertamento dei
presenti e ciò anche ad evitare di accorgersi con ritardo di eventuali
fughe.
«- Nel settore igienico sanitario e
medico:
«Sospendere
immediatamente l'accettazione di nuovi bambini ed eliminare subito gli
accoppiamenti in un solo letto o aumentando - se possibile - il numero dei
letti o procedendo alla graduale dimissione dei bambini eccedenti;
«-
stabilire - d'intesa con l'Ufficio del medico provinciale, con
«-
procedere al più presto allo spostamento nei nuovi locali in via di ultimazione del dormitorio sito nella palestra, ad una
migliore sistemazione del refettorio dei bambini più piccoli ed al
rinnovamento dei servizi in cucina e di dispensa;
«- curare in modo più radicale la pulizia dei locali e
procedere almeno una volta l'anno alla generale disinfezione e ripulitura resa
obbligatoria dall'art. 139 del
regolamento generale sanitario (R.D. 3-2-1901, n. 45);
«-
nominare un medico che sia responsabile dei servizi di accettazione,
della profilassi e delle vaccinazioni, nonché della cura degli ammalati e
dell'isolamento delle forme infettive. Detto medico dovrà assumere la veste di
direttore sanitario e come tale, ai sensi dell'art. 197 del R.D. 15 aprile
1926, n. 718 sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia,
stabilire le tabelle dietetiche o, quanto meno,
sorvegliare che l'istituto somministri razioni quotidiane tali da assicurare ad
ogni ricoverato da
«- esaminare l'opportunità, ai fini di un miglioramento
e di una maggiore varietà del trattamento alimentare, di accettare gli aiuti
del Patronato scolastico e dell'A.A.I.
«- Nel settore edilizio:
«Dare
al più presto corso ai già progettati lavori di restauro e di
ampliamento del rifugio onde porre - per quanto possibile -
l'istituzione nelle condizioni richieste dalla legge e più precisamente
dall'art. 222 del R.D. 15-4-1926, n. 718 sulla protezione e l'assistenza della
maternità e dell'infanzia così formulato:
«Gli
orfanotrofi, conservatori, educandati ed altri istituti pubblici e privati per
il ricovero e l'educazione degli orfani ed in genere dei minorenni
materialmente o moralmente abbandonati o maltrattati devono avere un
ordinamento igienico informato, per quanto sia possibile, al sistema della
scuola all'aperto e disporre, perciò, di scuole, laboratori e refettori
all'aperto e di giardini e campi per i giuochi e gli esercizi fisici
all'aperto, oltre che di locali chiusi per le giornate piovose.
«I
dormitori, i refettori chiusi ed i locali per l'insegnamento durante il tempo
cattivo debbono essere bene aerati e rischiarati e
presentare cubatura sufficiente per ogni fanciullo.
«Ogni
istituto deve avere un impianto di bagni per aspersione, adeguato alle sue
esigenze.
«I
cessi debbono essere di sistema igienico e separati
dai dormitori.
«- Nel settore educativo interno:
«Attenersi
al disposto dell'art. 224 del R.D. n. 718, che qui di seguito si trascrive:
«Gli
istituti indicati nei precedenti articoli (orfanotrofi, conservatori,
educandati ed altri istituti pubblici e privati per il ricovero e l'educazione
degli orfani ed in genere dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati
o maltrattati) debbono essere ordinati in maniera da
assicurare possibilmente ad ogni ricoverato la sanità fisica e psichica e in
tutti i casi l'istruzione elementare di grado preparatorio, inferiore e
superiore, l'istruzione professionale e l'avviamento a quel mestiere o a
quella professione che risponda alle sue attitudini.
«L'ordinamento
disciplinare educativo e l'abituale comportamento del personale della direzione,
educazione, assistenza e vigilanza nei riguardi dei ricoverati, devono essere
scevri da ogni asprezza e severità sistematica ed informati al principio che
gli educatori debbono soprattutto mirare alla
conquista della fiducia, della stima e dell'affetto dei singoli ricoverati.
«Sono vietate le punizioni corporali e quelle
consistenti nella privazione degli alimenti.
«- Nel settore scolastico:
«Osservare
strettamente la legislazione vigente in materia di istruzione
obbligatoria sino al 14° anno di età, controllando che per l'anno scolastico
in corso siano stati inviati all'autorità scolastica competente gli elenchi dei
bambini sottoposti all'obbligo scolastico e ciò al fine di evitare le sanzioni
previste dall'art. 731 del c. c.;
«-
adottare i necessari provvedimenti perché i bambini che hanno compiuto le
scuole elementari frequentino la scuola media fino al 14° anno di età.
«A
tal fine le soluzioni proposte dai Provveditorati agli studi per l'anno
scolastico in corso sono le seguenti:
«a) che la direzione dell'istituto invii i predetti bambini a frequentare
la 1a classe della scuola media unica del settore (scuola
esterna);
«b) che, in via del tutto subordinata, la
direzione accolga un posto di ascolto televisivo nell'interno dell'istituto con
un coordinatore da nominarsi dall'autorità scolastica la quale provvederà
anche alla fornitura dell'apparecchio televisivo;
«-
curare che i bambini vengano puntualmente inviati a
scuola vestiti ordinatamente e puliti e per nessun motivo distratti dall'orario
scolastico;
«-
esaminare la possibilità di istituire una scuola materna per i bambini al di sotto dell'età dell'obbligo (anche diretta da
personale femminile religioso purché competente) ed un doposcuola.
«Circa
i tempi di attuazione dei provvedimenti sopra
elencati, è insita nella natura di alcuni di essi, ed in particolare di quelli
inerenti il settore edilizio, un'ovvia gradualità, mentre per quanto concerne
la riorganizzazione dei settori medico-igienico-sanitario
e scolastico, questa può e deve essere compiuta con la massima sollecitudine,
perché si presenta effettivamente urgente ed essenziale per il futuro
dell'istituzione.
«Intendo riferirmi principalmente al rafforzamento della direzione,
ad una migliore qualificazione del personale di sorveglianza, alla normalizzazione
del numero dei ricoverati in rapporto alla capienza del rifugio, alla nomina di
un medico con funzioni di direttore sanitario, alla sistemazione dei dormitori,
del refettorio dei bambini più piccoli, della cucina e della dispensa ed
all'osservazione delle leggi scolastiche.
«Su
questo ultimo punto desidero richiamare la
responsabilità anche penale, che verrebbe a comportare per i dirigenti del
rifugio, l'inosservanza delle norme che regolano la frequenza da parte dei
bambini fino al 14° anno di età, della scuola d'obbligo.
«Infine,
atteso che la vigilanza dell'istituzione compete, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, alla Federazione provinciale dell'ONMI per la parte
generale, all'Ufficio del medico provinciale per la parte igienico-sanitaria
ed al Provveditorato agli studi per la parte scolastica, ho provveduto,
avvalendomi dei poteri di intervento conferitimi dal
combinato disposto degli artt. 13 del R.D.
24-12-1934 n. 2316 e 27 del R.D. 30-12-1923 n. 2841, alla nomina di una
commissione composta da rappresentanti degli enti
addetti e da uno di questa Prefettura, con l'incarico di abbinare all'azione di
controllo resa obbligatoria dalla legge, un'opera di collaborazione con le SS.LL., intesa a facilitare la necessaria normalizzazione
dei vari settori del rifugio.
«Sarò
grato alle SS.LL. di un
cortese cenno di assicurazione e d'intesa.
IL PREFETTO, f.to Caso».
In risposta ad una interrogazione
presentata dal Sen. Terracini
(1), l'On. Angelo Salizzoni ha affermato, come
risulta dal resoconto stenografico della seduta del Senato del 15 aprile 1969,
quanto segue:
(omissis)
Si
è chiesto, però, a ragione, qual è stato l'atteggiamento delle autorità
investite di poteri di vigilanza, le quali avrebbero potuto impedire una situazione che, nel suo protrarsi, ha determinato un
crescendo di disagi e di sofferenze tra i minori ricoverati nell'istituto di
Prato.
Per
quanto concerne l'autorità prefettizia, è anzitutto da rilevare che il rifugio
dei celestini non era una istituzione pubblica di
assistenza e beneficenza, bensì solo un ente privato.
Tale
diversità di natura giuridica ha avuto, com'è ovvio, importanza determinante ai fini del controllo e della vigilanza
sull'ente in questione. Mentre, infatti, la legge 17 luglio 1890, n. 6972
demanda ai prefetti una notevole e penetrante azione di controllo, di indirizzo e di consiglio nei confronti delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, fissando precise norme
sull'amministrazione e la contabilità di tali enti, sugli atti e deliberazioni,
sull'attività svolta, eccetera, per quanto riguarda gli altri enti
assistenziali (sia riconosciuti in base all'art. 12 del codice civile, sia di
fatto) è prevista per l'autorità prefettizia solamente una generica possibilità
di intervento, limitatamente a casi di particolare gravità, a norma dell'art. 2
della legge predetta.
Peraltro,
non può sostenersi che da parte della prefettura di Firenze siano mancati gli
interventi per riportare il funzionamento dell'istituto alla normalità.
Infatti,
come s'è già detto, il prefetto, in relazione alle
segnalazioni pervenutegli, nominò, nel 1963, una apposita commissione di
inchiesta sull'istituto, segnalando, poi, le deficienze riscontrate agli
amministratori, per la loro eliminazione.
Inoltre,
nel novembre dello scorso anno, il prefetto nominò anche una commissione di
vigilanza per seguire la normalizzazione
dell'istituto. Così successivamente vennero disposte
anche inchieste e svolti interessamenti e premure per la rimozione degli
inconvenienti riscontrati, in stretta intesa con il giudice tutelare, sino a
che si pervenne alla formale chiusura dell'ente, disposta in data 12 gennaio
1966.
Né
gli sforzi dell'autorità prefettizia possono essere sminuiti o cancellati dai
casi denunziati di abuso di mezzi di correzione.
Tali
casi, infatti, che vennero immediatamente segnalati,
appena a conoscenza, all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di
competenza, investono esclusivamente la responsabilità penale e personale
degli elementi che compirono riprovevoli azioni.
Pertanto,
anche se sono venute alla luce, successivamente,
attraverso le più penetranti indagini giudiziarie, tali responsabilità, non può
obiettivamente non riconoscersi che molteplici sono stati gli interventi
dell'autorità di vigilanza.
E
ciò tanto più ove si tenga conto, com'è necessario, che l'attività di
vigilanza, quale può essere svolta su enti privati, non soggetti alle più vincolanti norme della legge del 1890 sugli istituti
pubblici di assistenza, ha un carattere generico ed è concorrente rispetto alle
iniziative che possono prendere gli organi provinciali preposti alla vigilanza
nel settore specifico dell'assistenza ai minori sia legittimi che illegittimi
(ONMI e amministrazione provinciale).
Com'è noto, del resto, i minori non soggetti alla patria potestà - ed i
ricoverati nell'istituto di Prato erano nella maggior parte in tale situazione
- sono affidati alla sorveglianza del giudice tutelare.
Gli
organi amministrativi non hanno mancato, e più volte, di intervenire
anche in tale sede e, del resto, il prefetto di Firenze, in accordo, appunto. con il giudice tutelare, aveva già dato inizio, com'è stato
fatto cenno più dettagliatamente sopra, dopo aver rilevato le suaccennate
deficienze ed aver richiamato anche, con energia, l'attenzione dell'Ordinario
diocesano sulla delicata situazione, ad un graduale allontanamento dei minori
ricoverati nell'istituto stesso, con la loro sistemazione in altri più idonei
istituti assistenziali della provincia, talché, dall'iniziale numero di 200, i
minori rimasti nell'istituto al momento della chiusura si erano ridotti ad una
quarantina.
Quanto
all'autorità scolastica, è evidente che il compito istituzionalmente demandato
alla stessa verso un istituto privato di ricovero è soltanto diretto ad
accertare e garantire il rispetto delle leggi sull'istruzione obbligatoria e
sulla regolare tenuta di eventuali scuole private.
Tale compito fu puntualmente e rigorosamente assolto nei confronti
dell'istituto dei celestini, tant'è
vero che nel 1962 fu disposta la chiusura della scuola privata gestita
direttamente dall'istituto, per l'insoddisfacente funzionamento della stessa,
provvedendosi all'istituzione della scuola statale.
La
circostanza non è priva di rilievo, perché proprio la presenza di detta scuola
all'interno dell'istituto ha permesso di conoscere i fatti abnormi colà
verificatisi agli stessi insegnanti che ebbero cura di denunciarli all'Arma dei
carabinieri di Prato, dando così inizio al noto
procedimento penale.
(omissis)
Le dichiarazioni fatte a nome del Governo dal Sottosegretario Salizzoni
appaiono ancor più inaccettabili se si tiene conto, oltre che della lettera
inviata dal Prefetto di Firenze ai dirigenti dell'istituto dei Celestini, che
abbiamo riportato integralmente, anche dei seguenti fatti:
1) come ha scritto Padre Giacomo Perico S.J. in Aggiornamenti
sociali n. 1 del 1969, «già nell'immediato dopoguerra correvano voci di
critica sull'opera» dell'istituto anche se «si
sperava sempre che si trattasse di una crisi di impostazione e di assestamento.
Ma il metodo ostinato di accoglimento irrazionale dei
minori, l'impreparazione dei sorveglianti e l'esacerbarsi del clima di
esaltazione intorno alla persona di Padre Leonardo
non fecero che peggiorare la situazione»;
2) la documentazione processuale
contiene il seguente documento dal quale appare che fin dal 1957 le autorità avrebbero dovuto intervenire. Infatti,
nella lettera inviata dalla 1a ispettrice scolastica di Prato al Provveditore
agli Studi di Firenze in data 23 marzo 1957 sta scritto:
«Con
riferimento alla nostra nota n. 9 ris. del 9 marzo 1957, rendo noto quanto segue:
«L'Ufficiale
Sanitario del Comune di Prato, su richiesta della
Direzione Didattica di Prato, ha effettuato una visita di controllo al bambino
Angelo Bellucci, ospite da "1 Celestini",
per accertarne le condizioni fisiche.
«Detto
Ufficiale Sanitario ha rilasciato l'unita dichiarazione, in cui fra l'altro,
conferma che il ragazzo presenta una ecchimosi alla
regione zigomatica destra dovuta a percosse».
3) Come risulta
dalla relazione inviata l'8 luglio 1961 dalla stessa ispettrice scolastica al
Provveditore agli Studi, la somministrazione della «pappa senza sale con olio
di fegato di merluzzo» era nota pure dal 7 novembre 1959, data alla quale
risale l'esposto di una maestra alla direttrice didattica.
Nella stessa relazione si legge che
«questo tipo di punizione (...) si allinea anche alle percosse, piuttosto
frequenti in passato e con la trascuratezza igienica»;
4) molti dei minori esaminati dopo
la chiusura dell'istituto vennero riscontrati affetti
da tracoma con inizio risalente da un minimo di 45 ad un massimo prevedibile in
230 giorni;
5) un documentato rapporto sulla
situazione dell'istituto dei Celestini venne
approvato il 2 settembre 1963 dalla Conferenza dei gruppi consiliari del
Comune di Prato;
6) in una relazione dell'ONMI,
trasmessa al Prefetto di Firenze il 2 marzo 1964 è scritto:
a) L'esame dei risultati a cui è pervenuta l'indagine effettuata dall'équipe del consultorio medico-psico-pedagogico
dell'ONMI di Firenze sui minori accolti all'Istituto
«I Celestini» di Prato, induce questa Federazione a denunciare la situazione estremamente problematica in cui versa l'istituto e, con
esso, i tanti bambini che vi sono accolti.
Pur rimandando al competente
giudizio di codesta Prefettura l'interpretazione e la valutazione dei dati
rilevati dall'inchiesta allegata, è comunque doveroso compito di questa
Federazione evidenziare l'indispensabilità e l'urgenza di attuare, nei
confronti della Comunità in oggetto, una serie di provvedimenti la cui
realizzazione è da vedersi come elemento condizionante la continuità stessa
della vita dell'Istituto.
Se infatti tali provvedimenti non saranno attuati, quella che,
nelle premesse e nella volontà dei realizzatori era ed è una iniziativa
altamente utile, umanitaria e formatrice, rischia di diventare, così come è
oggi concretizzata, motivo di gravi disagi per la totalità dei ragazzi
ricoverati, ed origine di gravi e forse irrimediabili anormalità intellettive e
di turbe caratterologiche o comportamentali per un consistente numero di
soggetti.
Gli
esami psicologici e medici effettuati dal CMPP mettono
infatti in luce, con l'evidenziarne le conseguenze riscontrabili nelle
realtà delle singole situazioni personali controllate, le gravi lacune e
carenze organizzative-strutturali e strumentali
dell'Istituto, nonché le problematiche essenziali di ordine pedagogico e
sociale;
b) i rilievi medico-clinici riscontrati nel corso degli esami di cui sopra, sono
sintetizzati dalla seguente tabella:
Condizioni
generali: scadenti 50,40%
discrete 39,03%
buone 10,57%
Rachitismo 49,60%
Carie 43,09%
Impurità
e vizi cardia 30,09%
Affezioni
cutanee (impetigine-micosi-ecc.) 26,83%
Sintomi
psicopatologici (enuresi, tics, pavor
nocturnus, lieve instabilità) 22,77%
Disturbi
del linguaggio (balbuzie, mutismi, ecc.) 12,20%
Epilessia 2,44%
c) i rilievi psicologici hanno dato questi risultati:
-
molto scarsa efficienza intellettiva generale 62,99%
-
scarsa efficienza intellettiva generale 29,93%
-
media efficienza intellettiva generale 7,08%
-
buona efficienza intellettiva generale nessuno
-
ottima efficienza intellettiva generale nessuno
-
disturbi del comportamento tutti
-
disturbi percettivi 65,04%
-
patrimonio verbale carente 88,07%
-
ritardo del grafismo 83,09°%
Le conclusioni di detto esame sono
state le seguenti:
«Il
quadro dei disturbi aggravanti i potenziali
intellettivi già bassi mette chiaramente in evidenza cause ambientali passate e
presenti raggruppabili in: carenze affettive, carenze di apporto, carenze
pedagogiche, carenze organiche (come la debilità, le
cardiopatie, il rachitismo, ecc.) che incidono notevolmente sulle capacità di
apprendimento ulteriore».
Per tutti i bambini viene «sconsigliata la
permanenza nell'istituto».
Nonostante la gravità estrema dei
fatti, il Prefetto non intervenne, né i funzionari dell'ONMI
sporsero denuncia all'Autorità giudiziaria.
Ancor più grave il comportamento del
Governo, che con le dichiarazioni dell'on. Salizzoni non prese posizione
nei confronti dei pubblici ufficiali incaricati della vigilanza, nei confronti
dei quali non risulta sia stata disposta alcuna inchiesta giudiziaria o
amministrativa, nonostante che detti pubblici ufficiali non avessero denunciato
all'autorità giudiziaria i numerosi reati, di cui erano venuti a conoscenza.
È certo che molti altri bambini
ricoverati in istituti di cosiddetta assistenza
vivono in condizioni simili a quelle sofferte dai Celestini di Prato. Il
recente caso di Grottaferrata ne è
un esempio.
È anche certo che queste condizioni
incivili continueranno a sussistere fino a quando le autorità politiche e
giudiziarie non interverranno nei confronti dei
pubblici ufficiali che omettono di denunciare all'autorità giudiziaria i reati
a loro noti.
(*) Da «
(1) Testo
dell'interrogazione presentata dal Sen. Terracini:
Per sapere se, anche
sulla base del processo intitolato ai «celestini» attualmente
in corso a Firenze, abbiano provveduto ad accertare, nei confronti dei fatti
atroci che ne costituiscono materia, le responsabilità del Prefetto pro tempore, nonché di quel dirigente provinciale dell'ONMI e
del Provveditore agli studi, l'indifferenza e il disinteressamento dei quali
per il più volte loro denunciato regime crudelissimo di vita imposto ai
fanciulli rinchiusi nel cosiddetto « Rifugio di Padre Leonardo » (sorto,
d'altronde, e funzionante in aperta violazione delle leggi), hanno largamente
contribuito ad assicurarne la prosecuzione e quindi aggravare le inaudite
sofferenze fisiche e morali delle vittime.
In caso affermativo,
per conoscerne le risultanze in uno con i
provvedimenti conseguentemente presi, e in caso contrario, per avere conferma
che vi si provvederà con la massima urgenza. (int. or. - 348).
www.fondazionepromozionesociale.it