Prospettive assistenziali, n. 13, gennaio-marzo 1971

 

 

ATTUALITÀ

 

SULLE RESPONSABILITÀ PENALI DEI FUNZIONARI IN MATERIA DI VIGILANZA (*)

FRANCESCO SANTANERA

 

 

Credo che l'esame di un fatto recente possa dare utili indicazioni sulla situazione dell'infanzia cosiddetta assistita in molti, troppi istituti.

Mi riferisco al fatto dei Celestini e precisamente a quegli aspetti che non sono emersi o sono emersi solo in misura minima nel corso del pro­cesso e dopo il processo stesso.

Su « Il Resto del Carlino» del 29 settembre 1968 è stato scritto:

«Paradossalmente - ha affermato il pubblico ministero - prima an­cora che l'istruttoria che ha dato origine a questo processo arrivasse sul tavolo del magistrato, ce n'era già una, compiuta ma rimasta nei cassetti di enti pubblici, di provveditori agli studi, di medici provinciali e financo di prefetti; una istruttoria che, nel corso del procedimento, corrispondeva, come mi accorsi, all'istruttoria penale che stava scoprendo quello che si era nascosto dietro la facciata del pio istituto pratese. Questi documenti, non avulsi dal contesto processuale, costituiscono una prima prova e su­scitano un senso di sgomento per l'inazione degli organi pubblici che come pubblico ministero sento il dovere di sottolineare. Non solo - infatti - rappresentano uno squarcio profondo nella vita dei "celestini", ma nella nostra vita pubblica. È incredibile che soltanto l'iniziativa di un singolo abbia costretto alla fine, ad aprire i tanti cassetti chiusi e farne uscire quelle prove che si bloccavano davanti all'isola delle infelicità che era l'istituto diretto da Padre Leonardo».

Considerato che le prime segnalazioni sul pessimo funzionamento dell'istituto dei Celestini risalgono al 1956, mentre la chiusura è avvenuta solo 10 anni dopo, viene subito da chiedersi che cosa abbiano mai vigilato i numerosi organi preposti al controllo.

Si ricorda che sulle istituzioni pubbliche e private di assistenza hanno poteri e soprattutto doveri di vigilanza, in base a precise norme legislative, fra altri: il Ministero dell'interno; i Prefetti; i Consiglieri di Prefettura addetti all'assistenza pubblica; le Commissioni prefettizie di vigilanza di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1942 n. 826 che devono «visitare almeno una volta ogni bimestre i brefotrofi, le case di ricezione e gli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi»; le amministrazioni dei brefotrofi che (art. 16 del r.d.l. 8 maggio 1927 n. 798) debbono esercitare, mediante periodiche visite di speciali ispettori, un continuo controllo sul trattamento dei minori collocati a baliatico o in allevamento esterno; l'Ope­ra nazionale per la protezione della maternità e infanzia; il Ministero della sanità; i medici provinciali; gli ufficiali sanitari; i giudici tutelari che deb­bono soprintendere alle tutele esercitate da persone fisiche ed ai poteri tutelari esercitati dagli istituti pubblici e privati di assistenza ai sensi dell'art. 402 del codice civile; gli enti che affidano i bambini ad istituti di assistenza.

Fatto ancor più preoccupante è la mancanza di procedimenti giudi­ziari e amministrativi a carico dei numerosi «pubblici ufficiali» che non solo hanno omesso di vigilare, ma che, come si deduce dalle affermazioni sopra riportate del pubblico ministero, hanno omesso di segnalare i fatti alle competenti autorità.

Ma vi è di più.

Il Governo ha preso le difese degli uffici del Ministero dell'interno incaricati della vigilanza.

Ritengo utile al riguardo riportare la lettera inviata dal Prefetto di Firenze in data 25 ottobre 1963 e la risposta data il 15 aprile 1969, a nome del Governo, dal Sottosegretario Salizzoni ad una interrogazione parlamen­tare.

 

 

LETTERA DEL PREFETTO DI FIRENZE DEL 25 OTTOBRE 1963

 

Prot. n. 3243/7-A-5 - Div. Gab.

OGGETTO: Prato - Rifugio «Maria Vergine Assunta in Cielo»

 

Ai Sigg.

Avv. GIORGIO BARTOLETTI

Dott. FRANCESCO FONTANA

Sig. FOSCO QUERCI

membri della Commissione amministratrice «esterna» del Rifugio «Maria Ver­gine Assunta in Cielo» - PRATO

 

Ai Sigg. Rev.di

Padre LEONARDO PELAGATTI

Don ARCANGELO PAPI

Padre VINCENZO DA ROMA

membri della Commissione amministratrice «interna» del Rifugio «Maria Ver­gine Assunta in Cielo» - PRATO

 

Al Sig. Rev.do

Padre PANCRAZIO DA PISTOIA

Padre Provinciale dell'Ordine dei Cappuccini - FIRENZE

 

«La Commissione da me costituita - nell'ambito dei poteri di legge e d'intesa con il rev.mo padre provinciale dell'ordine dei cappuccini - con il compito di esaminare la situazione del Rifugio "Maria Vergine Assunta in Cielo " di Prato ha in questi giorni terminato i propri lavori.

«Desidero anzitutto ringraziare le SS. LL. della collaborazione fattiva e cordiale data alla Commissione stessa. la quale - secondo le mie dispo­sizioni - ha agito allo scopo di aiutare l'istituzione ad individuare even­tuali deficienze ed a migliorare la propria organizzazione.

«La Commissione ha, in linea preliminare, rilevato la funzione utilis­sima del rifugio, l'opera disinteressata ed ammirevole di padre Leonardo ed il rapido sviluppo che comprova la piena validità dell'ente.

«Peraltro, è stato riscontrato come proprio dalla rapidità dello svilup­po sia venuta a determinarsi in seno a vari settori del "rifugio" una crisi di crescenza che deve essere superata con una azione organizzativa, che, sotto ogni profilo, meglio disciplini la vita interna della istituzione e più radicalmente utilizzi il flusso di offerte e di altre risorse consolidatosi nei confronti di essa.

«Il cospicuo numero di bambini ricoverati non consente più l'anda­mento familiare che fino ad oggi ha caratterizzato il " rifugio ", il quale, pur conservando l'alto spirito che lo informa, deve - anche nel suo inte­resse - inquadrarsi ed uniformarsi alle leggi che disciplinano il campo assistenziale e scolastico dell'infanzia, attese le responsabilità che è venuto ad assumersi nei confronti della comunità e della pubblica opinione.

«Presupposti di tale regolarizzazione sono una maggiore e più assidua opera di vigilanza e di intervento dei sigg. componenti le commissioni "esterna" ed "interna", i quali, nell'ambito delle loro competenze, sono i responsabili diretti dell'andamento dell'istituto e della sua organizzazione, nonché un rafforzamento della direzione e del personale di sorveglianza, del resto già ritenuto indispensabile dal rev.mo padre provinciale dei cap­puccini in colloqui avuti con il rappresentante di questa Prefettura in seno alla commissione.

«Certo che le SS.LL. vorranno concordare su questi presupposti di base e sulla urgenza della loro attuazione e tenuto conto che le SS.LL. sono già al corrente delle deficienze riscontrate nel "rifugio", preciso, in forza delle vigenti disposizioni disciplinanti 1'intervento dei pubblici poteri nei confronti degli istituti privati, i provvedimenti che dovranno essere adottati nei diversi settori dell'istituzione.

«- Nel settore amministrativo ed organizzativo:

«Regolarizzare la posizione del rifugio nei confronti dell'Ufficio ana­grafe del comune di Prato, denunziando l'esatto numero delle persone che fanno parte della convivenza, nonché le successive variazioni;

«- comunicare al comitato di patronato dell'ONMI di Prato, ai sen­si dell'art. 20 del R.D. 2.4-12-1934, n. 2316, l'elenco dei fanciulli ricoverati e notificare, di volta in volta, le eventuali dimissioni e nuove accettazioni;

«- istituire, per ogni singolo bambino ricoverato, una scheda per­sonale da compilarsi all'atto dell'accettazione e dalla quale risultino l'esatta situazione familiare, scolastica, ecc.;

«- impiantare uno schedario dal quale in ogni momento possa rile­varsi l'esatto numero dei bambini presenti;

«- predisporre uno statuto ed un regolamento dell'istituzione in conformità alle norme contenute nel già citato R.D. 24-12-1934, n. 2316 e nel relativo regolamento approvato con R.D. 15-4-1926, n. 718, inviandone copia all'ONMI;

«- riorganizzare su basi più razionali il servizio di sorveglianza e di controllo dei bambini onde in qualsiasi momento si possa procedere all'accertamento dei presenti e ciò anche ad evitare di accorgersi con ritardo di eventuali fughe.

«- Nel settore igienico sanitario e medico:

«Sospendere immediatamente l'accettazione di nuovi bambini ed eli­minare subito gli accoppiamenti in un solo letto o aumentando - se pos­sibile - il numero dei letti o procedendo alla graduale dimissione dei bam­bini eccedenti;

«- stabilire - d'intesa con l'Ufficio del medico provinciale, con la Federazione provinciale dell'ONMI e con la divisione assistenza pubblica della Prefettura - la capienza massima del rifugio in rapporto della cuba­tura dei locali, alle attrezzature igieniche, ecc. e non superare con le ac­cettazioni la capienza stabilita;

«- procedere al più presto allo spostamento nei nuovi locali in via di ultimazione del dormitorio sito nella palestra, ad una migliore siste­mazione del refettorio dei bambini più piccoli ed al rinnovamento dei ser­vizi in cucina e di dispensa;

«- curare in modo più radicale la pulizia dei locali e procedere almeno una volta l'anno alla generale disinfezione e ripulitura resa ob­bligatoria dall'art. 139 del regolamento generale sanitario (R.D. 3-2-1901, n. 45);

«- nominare un medico che sia responsabile dei servizi di accet­tazione, della profilassi e delle vaccinazioni, nonché della cura degli am­malati e dell'isolamento delle forme infettive. Detto medico dovrà assu­mere la veste di direttore sanitario e come tale, ai sensi dell'art. 197 del R.D. 15 aprile 1926, n. 718 sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia, stabilire le tabelle dietetiche o, quanto meno, sorvegliare che l'istituto somministri razioni quotidiane tali da assicurare ad ogni rico­verato da 3 a 6 anni da 1.300 a 1.600 calorie, da 6 a 18 anni da 1.600 a 2.400 calorie;

«- esaminare l'opportunità, ai fini di un miglioramento e di una maggiore varietà del trattamento alimentare, di accettare gli aiuti del Pa­tronato scolastico e dell'A.A.I.

«- Nel settore edilizio:

«Dare al più presto corso ai già progettati lavori di restauro e di am­pliamento del rifugio onde porre - per quanto possibile - l'istituzione nelle condizioni richieste dalla legge e più precisamente dall'art. 222 del R.D. 15-4-1926, n. 718 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia così formulato:

«Gli orfanotrofi, conservatori, educandati ed altri istituti pubblici e privati per il ricovero e l'educazione degli orfani ed in genere dei mino­renni materialmente o moralmente abbandonati o maltrattati devono avere un ordinamento igienico informato, per quanto sia possibile, al sistema della scuola all'aperto e disporre, perciò, di scuole, laboratori e refettori all'aperto e di giardini e campi per i giuochi e gli esercizi fisici all'aperto, oltre che di locali chiusi per le giornate piovose.

«I dormitori, i refettori chiusi ed i locali per l'insegnamento durante il tempo cattivo debbono essere bene aerati e rischiarati e presentare cubatura sufficiente per ogni fanciullo.

«Ogni istituto deve avere un impianto di bagni per aspersione, ade­guato alle sue esigenze.

«I cessi debbono essere di sistema igienico e separati dai dormitori.

«- Nel settore educativo interno:

«Attenersi al disposto dell'art. 224 del R.D. n. 718, che qui di seguito si trascrive:

«Gli istituti indicati nei precedenti articoli (orfanotrofi, conservatori, educandati ed altri istituti pubblici e privati per il ricovero e l'educazione degli orfani ed in genere dei minorenni materialmente o moralmente ab­bandonati o maltrattati) debbono essere ordinati in maniera da assicurare possibilmente ad ogni ricoverato la sanità fisica e psichica e in tutti i casi l'istruzione elementare di grado preparatorio, inferiore e superiore, l'istru­zione professionale e l'avviamento a quel mestiere o a quella professione che risponda alle sue attitudini.

«L'ordinamento disciplinare educativo e l'abituale comportamento del personale della direzione, educazione, assistenza e vigilanza nei riguardi dei ricoverati, devono essere scevri da ogni asprezza e severità sistema­tica ed informati al principio che gli educatori debbono soprattutto mirare alla conquista della fiducia, della stima e dell'affetto dei singoli ricoverati.

 «Sono vietate le punizioni corporali e quelle consistenti nella priva­zione degli alimenti.

«- Nel settore scolastico:

«Osservare strettamente la legislazione vigente in materia di istru­zione obbligatoria sino al 14° anno di età, controllando che per l'anno sco­lastico in corso siano stati inviati all'autorità scolastica competente gli elenchi dei bambini sottoposti all'obbligo scolastico e ciò al fine di evitare le sanzioni previste dall'art. 731 del c. c.;

«- adottare i necessari provvedimenti perché i bambini che hanno compiuto le scuole elementari frequentino la scuola media fino al 14° anno di età.

«A tal fine le soluzioni proposte dai Provveditorati agli studi per l'an­no scolastico in corso sono le seguenti:

«a) che la direzione dell'istituto invii i predetti bambini a frequen­tare la 1a classe della scuola media unica del settore (scuola esterna);

«b) che, in via del tutto subordinata, la direzione accolga un posto di ascolto televisivo nell'interno dell'istituto con un coordinatore da nomi­narsi dall'autorità scolastica la quale provvederà anche alla fornitura dell'apparecchio televisivo;

«- curare che i bambini vengano puntualmente inviati a scuola vestiti ordinatamente e puliti e per nessun motivo distratti dall'orario sco­lastico;

«- esaminare la possibilità di istituire una scuola materna per i bambini al di sotto dell'età dell'obbligo (anche diretta da personale fem­minile religioso purché competente) ed un doposcuola.

«Circa i tempi di attuazione dei provvedimenti sopra elencati, è in­sita nella natura di alcuni di essi, ed in particolare di quelli inerenti il settore edilizio, un'ovvia gradualità, mentre per quanto concerne la riorganiz­zazione dei settori medico-igienico-sanitario e scolastico, questa può e deve essere compiuta con la massima sollecitudine, perché si presenta effettivamente urgente ed essenziale per il futuro dell'istituzione.

«Intendo riferirmi principalmente al rafforzamento della direzione, ad una migliore qualificazione del personale di sorveglianza, alla normalizza­zione del numero dei ricoverati in rapporto alla capienza del rifugio, alla nomina di un medico con funzioni di direttore sanitario, alla sistemazione dei dormitori, del refettorio dei bambini più piccoli, della cucina e della dispensa ed all'osservazione delle leggi scolastiche.

«Su questo ultimo punto desidero richiamare la responsabilità anche penale, che verrebbe a comportare per i dirigenti del rifugio, l'inosservanza delle norme che regolano la frequenza da parte dei bambini fino al 14° anno di età, della scuola d'obbligo.

«Infine, atteso che la vigilanza dell'istituzione compete, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla Federazione provinciale dell'ONMI per la parte generale, all'Ufficio del medico provinciale per la parte igienico­-sanitaria ed al Provveditorato agli studi per la parte scolastica, ho prov­veduto, avvalendomi dei poteri di intervento conferitimi dal combinato di­sposto degli artt. 13 del R.D. 24-12-1934 n. 2316 e 27 del R.D. 30-12-1923 n. 2841, alla nomina di una commissione composta da rappresentanti degli enti addetti e da uno di questa Prefettura, con l'incarico di abbinare all'azione di controllo resa obbligatoria dalla legge, un'opera di collabora­zione con le SS.LL., intesa a facilitare la necessaria normalizzazione dei vari settori del rifugio.

«Sarò grato alle SS.LL. di un cortese cenno di assicurazione e d'intesa.

IL PREFETTO, f.to Caso».

 

In risposta ad una interrogazione presentata dal Sen. Terracini (1), l'On. Angelo Salizzoni ha affermato, come risulta dal resoconto stenogra­fico della seduta del Senato del 15 aprile 1969, quanto segue:

(omissis)

Si è chiesto, però, a ragione, qual è stato l'atteggiamento delle autorità investite di poteri di vigilanza, le quali avrebbero potuto impedire una si­tuazione che, nel suo protrarsi, ha determinato un crescendo di disagi e di sofferenze tra i minori ricoverati nell'istituto di Prato.

Per quanto concerne l'autorità prefettizia, è anzitutto da rilevare che il rifugio dei celestini non era una istituzione pubblica di assistenza e be­neficenza, bensì solo un ente privato.

Tale diversità di natura giuridica ha avuto, com'è ovvio, importanza determinante ai fini del controllo e della vigilanza sull'ente in questione. Mentre, infatti, la legge 17 luglio 1890, n. 6972 demanda ai prefetti una notevole e penetrante azione di controllo, di indirizzo e di consiglio nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fissando precise norme sull'amministrazione e la contabilità di tali enti, sugli atti e deliberazioni, sull'attività svolta, eccetera, per quanto riguarda gli altri enti assistenziali (sia riconosciuti in base all'art. 12 del codice civile, sia di fatto) è prevista per l'autorità prefettizia solamente una generica possi­bilità di intervento, limitatamente a casi di particolare gravità, a norma dell'art. 2 della legge predetta.

Peraltro, non può sostenersi che da parte della prefettura di Firenze siano mancati gli interventi per riportare il funzionamento dell'istituto alla normalità.

Infatti, come s'è già detto, il prefetto, in relazione alle segnalazioni pervenutegli, nominò, nel 1963, una apposita commissione di inchiesta sull'istituto, segnalando, poi, le deficienze riscontrate agli amministratori, per la loro eliminazione.

Inoltre, nel novembre dello scorso anno, il prefetto nominò anche una commissione di vigilanza per seguire la normalizzazione dell'istituto. Così successivamente vennero disposte anche inchieste e svolti inte­ressamenti e premure per la rimozione degli inconvenienti riscontrati, in stretta intesa con il giudice tutelare, sino a che si pervenne alla formale chiusura dell'ente, disposta in data 12 gennaio 1966.

Né gli sforzi dell'autorità prefettizia possono essere sminuiti o can­cellati dai casi denunziati di abuso di mezzi di correzione.

Tali casi, infatti, che vennero immediatamente segnalati, appena a co­noscenza, all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza, inve­stono esclusivamente la responsabilità penale e personale degli elementi che compirono riprovevoli azioni.

Pertanto, anche se sono venute alla luce, successivamente, attraverso le più penetranti indagini giudiziarie, tali responsabilità, non può obietti­vamente non riconoscersi che molteplici sono stati gli interventi dell'au­torità di vigilanza.

E ciò tanto più ove si tenga conto, com'è necessario, che l'attività di vigilanza, quale può essere svolta su enti privati, non soggetti alle più vin­colanti norme della legge del 1890 sugli istituti pubblici di assistenza, ha un carattere generico ed è concorrente rispetto alle iniziative che possono prendere gli organi provinciali preposti alla vigilanza nel settore specifico dell'assistenza ai minori sia legittimi che illegittimi (ONMI e amministra­zione provinciale).

Com'è noto, del resto, i minori non soggetti alla patria potestà - ed i ricoverati nell'istituto di Prato erano nella maggior parte in tale situa­zione - sono affidati alla sorveglianza del giudice tutelare.

Gli organi amministrativi non hanno mancato, e più volte, di interve­nire anche in tale sede e, del resto, il prefetto di Firenze, in accordo, ap­punto. con il giudice tutelare, aveva già dato inizio, com'è stato fatto cenno più dettagliatamente sopra, dopo aver rilevato le suaccennate deficienze ed aver richiamato anche, con energia, l'attenzione dell'Ordinario dioce­sano sulla delicata situazione, ad un graduale allontanamento dei minori ricoverati nell'istituto stesso, con la loro sistemazione in altri più idonei istituti assistenziali della provincia, talché, dall'iniziale numero di 200, i minori rimasti nell'istituto al momento della chiusura si erano ridotti ad una quarantina.

Quanto all'autorità scolastica, è evidente che il compito istituzional­mente demandato alla stessa verso un istituto privato di ricovero è soltanto diretto ad accertare e garantire il rispetto delle leggi sull'istruzione obbli­gatoria e sulla regolare tenuta di eventuali scuole private. Tale compito fu puntualmente e rigorosamente assolto nei confronti dell'istituto dei ce­lestini, tant'è vero che nel 1962 fu disposta la chiusura della scuola privata gestita direttamente dall'istituto, per l'insoddisfacente funzionamento del­la stessa, provvedendosi all'istituzione della scuola statale.

La circostanza non è priva di rilievo, perché proprio la presenza di detta scuola all'interno dell'istituto ha permesso di conoscere i fatti ab­normi colà verificatisi agli stessi insegnanti che ebbero cura di denunciarli all'Arma dei carabinieri di Prato, dando così inizio al noto procedimento penale.

 

(omissis)

 

Le dichiarazioni fatte a nome del Governo dal Sottosegretario Saliz­zoni appaiono ancor più inaccettabili se si tiene conto, oltre che della let­tera inviata dal Prefetto di Firenze ai dirigenti dell'istituto dei Celestini, che abbiamo riportato integralmente, anche dei seguenti fatti:

1) come ha scritto Padre Giacomo Perico S.J. in Aggiornamenti so­ciali n. 1 del 1969, «già nell'immediato dopoguerra correvano voci di cri­tica sull'opera» dell'istituto anche se «si sperava sempre che si trattasse di una crisi di impostazione e di assestamento. Ma il metodo ostinato di accoglimento irrazionale dei minori, l'impreparazione dei sorveglianti e l'esacerbarsi del clima di esaltazione intorno alla persona di Padre Leo­nardo non fecero che peggiorare la situazione»;

2) la documentazione processuale contiene il seguente documento dal quale appare che fin dal 1957 le autorità avrebbero dovuto intervenire. Infatti, nella lettera inviata dalla 1a ispettrice scolastica di Prato al Prov­veditore agli Studi di Firenze in data 23 marzo 1957 sta scritto:

«Con riferimento alla nostra nota n. 9 ris. del 9 marzo 1957, rendo noto quanto segue:

«L'Ufficiale Sanitario del Comune di Prato, su richiesta della Direzione Didattica di Prato, ha effettuato una visita di controllo al bambino Angelo Bellucci, ospite da "1 Celestini", per accertarne le condizioni fisiche.

«Detto Ufficiale Sanitario ha rilasciato l'unita dichiarazione, in cui fra l'altro, conferma che il ragazzo presenta una ecchimosi alla regione zigomatica destra dovuta a percosse».

3) Come risulta dalla relazione inviata l'8 luglio 1961 dalla stessa ispettrice scolastica al Provveditore agli Studi, la somministrazione della «pappa senza sale con olio di fegato di merluzzo» era nota pure dal 7 no­vembre 1959, data alla quale risale l'esposto di una maestra alla direttrice didattica.

Nella stessa relazione si legge che «questo tipo di punizione (...) si allinea anche alle percosse, piuttosto frequenti in passato e con la tra­scuratezza igienica»;

4) molti dei minori esaminati dopo la chiusura dell'istituto vennero riscontrati affetti da tracoma con inizio risalente da un minimo di 45 ad un massimo prevedibile in 230 giorni;

5) un documentato rapporto sulla situazione dell'istituto dei Cele­stini venne approvato il 2 settembre 1963 dalla Conferenza dei gruppi con­siliari del Comune di Prato;

6) in una relazione dell'ONMI, trasmessa al Prefetto di Firenze il 2 marzo 1964 è scritto:

a) L'esame dei risultati a cui è pervenuta l'indagine effettuata dall'équipe del consultorio medico-psico-pedagogico dell'ONMI di Firenze sui minori accolti all'Istituto «I Celestini» di Prato, induce questa Federazione a denunciare la situazione estremamente problematica in cui versa l'isti­tuto e, con esso, i tanti bambini che vi sono accolti.

Pur rimandando al competente giudizio di codesta Prefettura l'inter­pretazione e la valutazione dei dati rilevati dall'inchiesta allegata, è comun­que doveroso compito di questa Federazione evidenziare l'indispensabilità e l'urgenza di attuare, nei confronti della Comunità in oggetto, una serie di provvedimenti la cui realizzazione è da vedersi come elemento condi­zionante la continuità stessa della vita dell'Istituto.

Se infatti tali provvedimenti non saranno attuati, quella che, nelle pre­messe e nella volontà dei realizzatori era ed è una iniziativa altamente utile, umanitaria e formatrice, rischia di diventare, così come è oggi con­cretizzata, motivo di gravi disagi per la totalità dei ragazzi ricoverati, ed origine di gravi e forse irrimediabili anormalità intellettive e di turbe ca­ratterologiche o comportamentali per un consistente numero di soggetti.

Gli esami psicologici e medici effettuati dal CMPP mettono infatti in luce, con l'evidenziarne le conseguenze riscontrabili nelle realtà delle sin­gole situazioni personali controllate, le gravi lacune e carenze organizza­tive-strutturali e strumentali dell'Istituto, nonché le problematiche essen­ziali di ordine pedagogico e sociale;

b) i rilievi medico-clinici riscontrati nel corso degli esami di cui sopra, sono sintetizzati dalla seguente tabella:

Condizioni generali:                 scadenti                                                           50,40%

                                             discrete                                                           39,03%

                                             buone                                                              10,57%

Rachitismo                                                                                                   49,60%

Carie                                                                                                            43,09%

Impurità e vizi cardia                                                                                      30,09%

Affezioni cutanee (impetigine-micosi-ecc.)                                                       26,83%

Sintomi psicopatologici (enuresi, tics, pavor nocturnus, lieve instabilità)             22,77%

Disturbi del linguaggio (balbuzie, mutismi, ecc.)                                              12,20%

Epilessia                                                                                                      2,44%

c) i rilievi psicologici hanno dato questi risultati:

- molto scarsa efficienza intellettiva generale                                                   62,99%

- scarsa efficienza intellettiva generale                                                            29,93%

- media efficienza intellettiva generale                                                             7,08%

- buona efficienza intellettiva generale                                                             nessuno

- ottima efficienza intellettiva generale                                                             nessuno

- disturbi del comportamento                                                                          tutti

- disturbi percettivi                                                                                         65,04%

- patrimonio verbale carente                                                                           88,07%

- ritardo del grafismo                                                                                      83,09°%

Le conclusioni di detto esame sono state le seguenti:

«Il quadro dei disturbi aggravanti i potenziali intellettivi già bassi mette chiaramente in evidenza cause ambientali passate e presenti rag­gruppabili in: carenze affettive, carenze di apporto, carenze pedagogiche, carenze organiche (come la debilità, le cardiopatie, il rachitismo, ecc.) che incidono notevolmente sulle capacità di apprendimento ulteriore».

Per tutti i bambini viene «sconsigliata la permanenza nell'istituto».

Nonostante la gravità estrema dei fatti, il Prefetto non intervenne, né i funzionari dell'ONMI sporsero denuncia all'Autorità giudiziaria.

Ancor più grave il comportamento del Governo, che con le dichiara­zioni dell'on. Salizzoni non prese posizione nei confronti dei pubblici uffi­ciali incaricati della vigilanza, nei confronti dei quali non risulta sia stata disposta alcuna inchiesta giudiziaria o amministrativa, nonostante che detti pubblici ufficiali non avessero denunciato all'autorità giudiziaria i numerosi reati, di cui erano venuti a conoscenza.

È certo che molti altri bambini ricoverati in istituti di cosiddetta assi­stenza vivono in condizioni simili a quelle sofferte dai Celestini di Prato. Il recente caso di Grottaferrata ne è un esempio.

È anche certo che queste condizioni incivili continueranno a sussistere fino a quando le autorità politiche e giudiziarie non interverranno nei con­fronti dei pubblici ufficiali che omettono di denunciare all'autorità giudi­ziaria i reati a loro noti.

 

 

 

(*) Da «La Rivista di Servizio Sociale», 1969, n. 4, pp. 52-60.

(1) Testo dell'interrogazione presentata dal Sen. Terracini:

Per sapere se, anche sulla base del processo intitolato ai «celestini» attualmente in corso a Firenze, abbiano provveduto ad accertare, nei confronti dei fatti atroci che ne costituiscono materia, le responsabilità del Prefetto pro tempore, nonché di quel diri­gente provinciale dell'ONMI e del Provveditore agli studi, l'indifferenza e il disinteressa­mento dei quali per il più volte loro denunciato regime crudelissimo di vita imposto ai fanciulli rinchiusi nel cosiddetto « Rifugio di Padre Leonardo » (sorto, d'altronde, e funzio­nante in aperta violazione delle leggi), hanno largamente contribuito ad assicurarne la prosecuzione e quindi aggravare le inaudite sofferenze fisiche e morali delle vittime.

In caso affermativo, per conoscerne le risultanze in uno con i provvedimenti conse­guentemente presi, e in caso contrario, per avere conferma che vi si provvederà con la massima urgenza. (int. or. - 348).

 

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