Prospettive
assistenziali, n. 8-9, ottobre 1969-marzo 1970
DOCUMENTI
Lettera inviata dalla Associazione Nazionale Famiglie Adottive alle Autorità
Religiose in data 20-9-1969 avente per oggetto:
INADEGUATA
ASSISTENZA AI MINORI E DISAPPLICAZIONE DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE SPECIALE DA
PARTE DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA
1) Dalle dichiarazioni rese dal
Sottosegretario per l'interno On. Salizzoni
(Resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica del 15 aprile
1969, p. 6812) risulta che sono stati chiusi 17 istituti di assistenza
all'infanzia. Di essi ben 4 dipendevano dall'autorità
ecclesiastica, come si rileva dalla pubblicazione «Le istituzioni caritative assistenziali operanti nella sfera d'azione dell'autorità
ecclesiastica», P.O.A. Roma, 1965, p. 75 n. 4173, p. 160 n. 9162, p. 161 n.
9212, p. 225 n. 12896.
Il fatto acquista maggior rilevanza
ove si consideri che la stragrande maggioranza dei 17 istituti chiusi era
diretta da religiosi.
2) Nel gennaio 1969 questa Associazione, dopo aver inviato senza esito agli
istituti di assistenza all'infanzia svariati solleciti perchè venissero
adempiuti gli obblighi imposti a detti istituti dall'art. 314/5, 3° comma,
della legge 5 giugno 1967, n. 431 (trasmissione trimestrale al giudice tutelare
degli elenchi dei minori ricoverati o assistiti),
visitava ad uno ad uno gli istituti, di cui all'elenco riportato in seguito,
spiegando l'obbligo di cui sopra.
A ciascun istituto veniva inoltre
consegnata una copia della legge 5-6-1967, n. 431, e un ciclostilato di cui si
unisce, copia.
Inoltre gli istituti venivano informati che le schede nominative da allegare agli
elenchi trimestrali venivano fornite gratuitamente da questa Associazione.
Si osserva che, solo ricevendo gli
elenchi, il giudice tutelare è in grado di promuovere l'inizio del procedimento
di adottabilità con apposita istanza indirizzata al
tribunale per i minorenni. Si osserva pure che i minori, il cui nominativo non è strato trasmesso prima del compimento
dell'ottavo anno di età, sono definitivamente esclusi dall'adozione speciale.
Ciò nonostante e nonostante che la
vita in istituto costringa i bambini a subire i deleteri effetti,
scientificamente accertati, dalla carenza di cure
familiari, molti sono gli istituti visitati ancora inadempienti.
Si allega pertanto l'elenco di
quelli dipendenti dall'autorità ecclesiastica o con personale religioso che
non hanno mai adempiuto alla trasmissione degli
elenchi trimestrali dei minori ricoverati o assistiti o che vi adempiono con
notevole ritardo.
[Nell'originale segue
l'elenco di 53 Istituti del Piemonte] (1).
3) Comunico inoltre che tra i mesi
di luglio e dicembre 1968 era stata mandata ai direttori
di 88 istituti di assistenza all'infanzia, la maggior parte dei quali
dipendenti dall'autorità ecclesiastica o con personale religioso, la seguente
lettera per rilevare il loro atteggiamento nei riguardi dell'affidamento a
scopo adottivo (adozione speciale o tradizionale) e dell'affidamento familiare
a scopo educativo:
«Mia moglie ed io siamo
venuti dopo lunga riflessione nella determinazione di accogliere nella nostra
famiglia una bambina o un bambino dai 6 ai 14-15 anni.
«Siamo in grado di poter provvedere a tutte le sue necessità sia morali che materiali.
Abitiamo in una zona molto salubre, le scuole sono vicine e l'alloggio è di
nostra proprietà. Mia moglie è casalinga ed io sono impresario edile.
«Se fosse
possibile preferiremmo poter adottare una bambina o un bambino, ma saremmo
anche d'accordo, se vi fossero difficoltà per l'adozione, di tenerla in
semplice affidamento, naturalmente con spese a nostro carico.
«La pregherei di farmi sapere quali referenze e quali documenti devo presentare e quando
è possibile venire nel Suo istituto per conoscere la bambina.
«La ringrazio anticipatamente della
Sua risposta che mi auguro favorevole e Le porgo i miei rispettosi saluti».
E' risultato
che 25 istituti non hanno risposto e 49 hanno dichiarato di non avere minori
che potessero essere affidati o adottati (molti di questi però hanno allegato
alla lettera di risposta un conto corrente e dei volantini in cui i bambini
ospiti dell'istituto vengono indicati come abbandonati).
Riporto integralmente alcune delle
risposte più significative, da cui si rileva che non
viene ancora compresa la necessità, l'urgenza e l'importanza di dare ad ogni
bambino che ne è privo una famiglia affinché possa sviluppare in modo armonico
la propria personalità.
a) Copia della lettera della Superiora
dell'Orfanotrofio femminile Antoniano
di Via dei Mille 177, Bari:
«Spiacente di non poterLa accontentare per l'orfana
che Lei chiede. Le nostre sono tutte piccole e poi le nostre regole non
permettono che siano date ad altre persone estranee, ma
giunte all'età, debbono essere consegnate ai parenti, e se questi mancano ai
tutori.
«Assicuro che farò pregare per Lei e
sposa al glorioso Santo perchè le faccia trovare in qualche altro Istituto la
piccola che desidera».
b) Copia della lettera
dell'Orfanotrofio femminile Antoniano di Salita Belvedere 15, Genova-Sampierdarena:
«In
risposta alla loro distinta lettera, vengo a dirLe
che mi è impossibile accontentarLe dato che le nostre
regole proibiscono dare le piccole a chicchessia, tranne che ai loro parenti
prossimi e tutori.
«Sono venuta a
conoscenza che vi è un Istituto di minorenni, si rivolgano al Pretore
del
«Con l'augurio che il Santo le renda
felici, ossequio distintamente».
c) Copia della lettera
dell'Orfanotrofio Antoniano dei
Rogazionisti di Viale Colli Aminei
39, Napoli:
«In
risposta alla Sua delicata letterina pervenutaci siamo molto spiacenti di darLe una risposta negativa in quanto la legge non ci
consente di cedere bambini in adozione. Giustamente Le sembrerà un assurdo ma, purtroppo, la legge è questa e noi non possiamo
farci niente. Impossibilitati a concretizzare un gesto così nobile Le
promettiamo tutto il nostro interessamento nella preghiera perchè S. Antonio
l'assista e La protegga in ogni azione, L'accompagni
sempre lungo le infide strade del mondo moderno, Le doni tutto quanto occorra
perchè
d) Copia della lettera dell'Istituto Antoniano Femminile di Via Circonvallazione Appia 1946, Roma:
«Siamo in possesso
della sua del 27-7 c.a. in cui ci esprime il suo vivo desiderio, insieme
alla sua gentile consorte, di voler adottare una delle nostre orfane, dai 6 ai
12-14 anni di vita.
«Siamo spiacenti doverle rispondere
che non abbiamo la possibilità di venire incontro alla sua richiesta, perchè il
Regolamento della nostra Istituzione esclude in modo assoluto concessioni di adozioni. Pur considerando gli aspetti positivi
che le singole richieste potrebbero presentare, l'orientamento e
l'impostazione del nostro programma di educazione e formazione non considera
possibilità di rilasciare le nostre bambine prima della raggiunta età.
«Ringraziando della cortese
considerazione, la salutiamo con deferenza».
e) Copia della lettera dell'Opera Pia
Pro Orfani Infanti di Via Turati 7, Milano (Istituto in Barlassina) :
«Siamo veramente spiacenti di non
poter aderire al Suo desiderio, in quanto le speciali condizioni che regolano
il nostro Istituto, non ci permettono di fare alcuna pratica per adozione: infatti il nostro Istituto non ha sede tutoria, ma è
solamente Istituto di ricovero».
Si noti che le disposizioni contenute
nei regolamenti citati sono in netto contrasto con le vigenti disposizioni di
legge.
4) Si osserva che troppo spesso non
sono adempiuti gli obblighi imposti alle istituzioni pubbliche e private di assistenza all'infanzia dalla legge 5 giugno 1967 n. 431 (segnalazione
dei minori in situazione di abbandono e invio degli elenchi trimestrali di
tutti i minori ricoverati).
Detti inadempimenti sono stati
riscontrati in tutte le zone in cui questa Associazione
ha compiuto ricerche o assunto informazioni.
A questo riguardo si ricorda anche
che il Procuratore Generale della Repubblica di Caltanissetta,
Cons. Salvatore Spataro, ha
affermato nella relazione tenuta in data 11 gennaio 1969 che «nessuna delle 98
istituzioni pubbliche e private di protezione e di assistenza
esistenti nel distretto si è avvalsa della facoltà di provocare la
dichiarazione di adottabilità; quel che è peggio soltanto due delle predette
istituzioni (..... ) hanno trasmesso, nel periodo preso in considerazione, i
prescritti elenchi».
5) Si osserva altresì che la
stragrande maggioranza delle istituzioni di assistenza
all'infanzia:
- opera pur essendo sprovvista della
preventiva autorizzazione a funzionare di cui all'art. 50 del r.d. 15 aprile
1926, n. 718 (il cui mancato adempimento costituisce reato ai sensi dell'art.
665 del codice penale);
- non adempie agli
obblighi di cui agli artt. 19 e 20 del r. d. 24
dicembre 1934, n. 2316 (il cui mancato adempimento è penalmente perseguibile
ai sensi degli articoli suddetti);
- non adempie alle
prescrizioni previste dalle leggi assistenziali, in particolare per quanto
concerne l'impianto del registro nominativo e la tenuta della scheda personale
dei minori ricoverati, le ammissioni, le dimissioni, i locali, ecc.
6) Si rileva infine la gravissima
situazione dovuta alla impreparazione del personale di
assistenza.
Che questo fondamentale problema non
sia ancora compreso, risulta anche dalle sconcertanti
dichiarazioni fatte da Monsignor Fiordelli, Vescovo
di Prato, al termine del processo dei Celestini di Prato e riportate dal
«Carlino Sera» del 6 dicembre 1968: «Questi "fratelli" e "sorelle"
addetti ai bambini erano oltre trenta. Poiché essi agivano non per lucro né per alcun privato vantaggio mi parve doveroso presumere
che essi, anche se impreparati ai loro compiti,
soggettivamente agissero in buona fede, per un fine caritativo».
Si confida vivamente che le SS. LL.
vorranno prendere in considerazione le situazioni sopra
esposte affinché i minori ricoverati negli istituti di assistenza possano
almeno essere trattati secondo giustizia.
(1) L'indagine è stata
compiuta anche su Enti laici. Vedasi in questo numero l'articolo di R. Pettigiani.
www.fondazionepromozionesociale.it