Prospettive assistenziali, n. 8-9, ottobre 1969-marzo 1970

 

 

DOCUMENTI

 

Lettera inviata dalla Associazione Nazionale Famiglie Adottive alle Auto­rità Religiose in data 20-9-1969 avente per oggetto:

 

INADEGUATA ASSISTENZA AI MINORI E DISAPPLICAZIONE DELLA LEGGE SULL'ADOZIONE SPECIALE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI DI ASSISTENZA

 

 

1) Dalle dichiarazioni rese dal Sottosegre­tario per l'interno On. Salizzoni (Resoconto stenografico della seduta del Senato della Repub­blica del 15 aprile 1969, p. 6812) risulta che sono stati chiusi 17 istituti di assistenza all'in­fanzia. Di essi ben 4 dipendevano dall'autorità ecclesiastica, come si rileva dalla pubblicazione «Le istituzioni caritative assistenziali operanti nella sfera d'azione dell'autorità ecclesiastica», P.O.A. Roma, 1965, p. 75 n. 4173, p. 160 n. 9162, p. 161 n. 9212, p. 225 n. 12896.

Il fatto acquista maggior rilevanza ove si consideri che la stragrande maggioranza dei 17 istituti chiusi era diretta da religiosi.

 

2) Nel gennaio 1969 questa Associazione, dopo aver inviato senza esito agli istituti di assistenza all'infanzia svariati solleciti perchè venissero adempiuti gli obblighi imposti a detti istituti dall'art. 314/5, 3° comma, della legge 5 giugno 1967, n. 431 (trasmissione trimestrale al giudice tutelare degli elenchi dei minori rico­verati o assistiti), visitava ad uno ad uno gli istituti, di cui all'elenco riportato in seguito, spiegando l'obbligo di cui sopra.

A ciascun istituto veniva inoltre consegna­ta una copia della legge 5-6-1967, n. 431, e un ciclostilato di cui si unisce, copia.

Inoltre gli istituti venivano informati che le schede nominative da allegare agli elenchi tri­mestrali venivano fornite gratuitamente da que­sta Associazione.

Si osserva che, solo ricevendo gli elenchi, il giudice tutelare è in grado di promuovere l'inizio del procedimento di adottabilità con ap­posita istanza indirizzata al tribunale per i mi­norenni. Si osserva pure che i minori, il cui nominativo non è strato trasmesso prima del compimento dell'ottavo anno di età, sono defi­nitivamente esclusi dall'adozione speciale.

Ciò nonostante e nonostante che la vita in istituto costringa i bambini a subire i deleteri effetti, scientificamente accertati, dalla carenza di cure familiari, molti sono gli istituti visitati ancora inadempienti.

Si allega pertanto l'elenco di quelli dipen­denti dall'autorità ecclesiastica o con personale religioso che non hanno mai adempiuto alla trasmissione degli elenchi trimestrali dei minori ricoverati o assistiti o che vi adempiono con notevole ritardo.

[Nell'originale segue l'elenco di 53 Istituti del Piemonte] (1).

 

3) Comunico inoltre che tra i mesi di lu­glio e dicembre 1968 era stata mandata ai di­rettori di 88 istituti di assistenza all'infanzia, la maggior parte dei quali dipendenti dall'auto­rità ecclesiastica o con personale religioso, la seguente lettera per rilevare il loro atteggia­mento nei riguardi dell'affidamento a scopo adottivo (adozione speciale o tradizionale) e dell'affidamento familiare a scopo educativo:

«Mia moglie ed io siamo venuti dopo lun­ga riflessione nella determinazione di acco­gliere nella nostra famiglia una bambina o un bambino dai 6 ai 14-15 anni.

«Siamo in grado di poter provvedere a tutte le sue necessità sia morali che mate­riali. Abitiamo in una zona molto salubre, le scuole sono vicine e l'alloggio è di nostra proprietà. Mia moglie è casalinga ed io sono impresario edile.

«Se fosse possibile preferiremmo poter adottare una bambina o un bambino, ma sa­remmo anche d'accordo, se vi fossero diffi­coltà per l'adozione, di tenerla in semplice affidamento, naturalmente con spese a nostro carico.

«La pregherei di farmi sapere quali refe­renze e quali documenti devo presentare e quando è possibile venire nel Suo istituto per conoscere la bambina.

«La ringrazio anticipatamente della Sua ri­sposta che mi auguro favorevole e Le porgo i miei rispettosi saluti».

 

E' risultato che 25 istituti non hanno risposto e 49 hanno dichiarato di non avere minori che potessero essere affidati o adottati (molti di questi però hanno allegato alla lettera di rispo­sta un conto corrente e dei volantini in cui i bambini ospiti dell'istituto vengono indicati co­me abbandonati).

Riporto integralmente alcune delle risposte più significative, da cui si rileva che non viene ancora compresa la necessità, l'urgenza e l'im­portanza di dare ad ogni bambino che ne è privo una famiglia affinché possa sviluppare in modo armonico la propria personalità.

 

a) Copia della lettera della Superiora dell'Orfanotrofio femminile Antoniano di Via dei Mille 177, Bari:

«Spiacente di non poterLa accontentare per l'orfana che Lei chiede. Le nostre sono tutte piccole e poi le nostre regole non permettono che siano date ad altre persone estranee, ma giunte all'età, debbono essere consegnate ai parenti, e se questi mancano ai tutori.

«Assicuro che farò pregare per Lei e sposa al glorioso Santo perchè le faccia trovare in qualche altro Istituto la piccola che desidera».

 

b) Copia della lettera dell'Orfanotrofio femminile Antoniano di Salita Belvedere 15, Ge­nova-Sampierdarena:

«In risposta alla loro distinta lettera, vengo a dirLe che mi è impossibile accontentarLe dato che le nostre regole proibiscono dare le piccole a chicchessia, tranne che ai loro parenti pros­simi e tutori.

«Sono venuta a conoscenza che vi è un Istituto di minorenni, si rivolgano al Pretore del­la Città e spero potranno trovare un appoggio.

«Con l'augurio che il Santo le renda felici, ossequio distintamente».

 

c) Copia della lettera dell'Orfanotrofio Antoniano dei Rogazionisti di Viale Colli Ami­nei 39, Napoli:

«In risposta alla Sua delicata letterina per­venutaci siamo molto spiacenti di darLe una risposta negativa in quanto la legge non ci consente di cedere bambini in adozione. Giusta­mente Le sembrerà un assurdo ma, purtroppo, la legge è questa e noi non possiamo farci nien­te. Impossibilitati a concretizzare un gesto così nobile Le promettiamo tutto il nostro interes­samento nella preghiera perchè S. Antonio l'as­sista e La protegga in ogni azione, L'accompa­gni sempre lungo le infide strade del mondo moderno, Le doni tutto quanto occorra perchè la Sua vita e quella di Sua moglie scorrano se­rene e tranquille. Sicuri che non ci serberà ran­core per qualcosa che è assolutamente contro la nostra volontà Le auguriamo, dal profondo del cuore ed unitamente alla Sua gentile con­sorte, giorni avvenire migliori e luminosi appor­tatori di salute, pace e provvidenza».

 

d) Copia della lettera dell'Istituto Anto­niano Femminile di Via Circonvallazione Appia 1946, Roma:

«Siamo in possesso della sua del 27-7 c.a. in cui ci esprime il suo vivo desiderio, insieme alla sua gentile consorte, di voler adottare una delle nostre orfane, dai 6 ai 12-14 anni di vita.

«Siamo spiacenti doverle rispondere che non abbiamo la possibilità di venire incontro alla sua richiesta, perchè il Regolamento della nostra Istituzione esclude in modo assoluto con­cessioni di adozioni. Pur considerando gli aspetti positivi che le singole richieste potrebbero pre­sentare, l'orientamento e l'impostazione del no­stro programma di educazione e formazione non considera possibilità di rilasciare le nostre bambine prima della raggiunta età.

«Ringraziando della cortese considerazione, la salutiamo con deferenza».

 

e) Copia della lettera dell'Opera Pia Pro Orfani Infanti di Via Turati 7, Milano (Istituto in Barlassina) :

«Siamo veramente spiacenti di non poter aderire al Suo desiderio, in quanto le speciali condizioni che regolano il nostro Istituto, non ci permettono di fare alcuna pratica per ado­zione: infatti il nostro Istituto non ha sede tu­toria, ma è solamente Istituto di ricovero».

 

Si noti che le disposizioni contenute nei regolamenti citati sono in netto contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

 

4) Si osserva che troppo spesso non sono adempiuti gli obblighi imposti alle istituzioni pubbliche e private di assistenza all'infanzia dalla legge 5 giugno 1967 n. 431 (segnalazione dei minori in situazione di abbandono e invio degli elenchi trimestrali di tutti i minori rico­verati).

Detti inadempimenti sono stati riscontrati in tutte le zone in cui questa Associazione ha compiuto ricerche o assunto informazioni.

A questo riguardo si ricorda anche che il Procuratore Generale della Repubblica di Calta­nissetta, Cons. Salvatore Spataro, ha affermato nella relazione tenuta in data 11 gennaio 1969 che «nessuna delle 98 istituzioni pubbliche e private di protezione e di assistenza esistenti nel distretto si è avvalsa della facoltà di pro­vocare la dichiarazione di adottabilità; quel che è peggio soltanto due delle predette istituzioni (..... ) hanno trasmesso, nel periodo preso in considerazione, i prescritti elenchi».

 

5) Si osserva altresì che la stragrande maggioranza delle istituzioni di assistenza all'infanzia:

- opera pur essendo sprovvista della pre­ventiva autorizzazione a funzionare di cui all'art. 50 del r.d. 15 aprile 1926, n. 718 (il cui mancato adempimento costituisce reato ai sensi dell'art. 665 del codice penale);

- non adempie agli obblighi di cui agli artt. 19 e 20 del r. d. 24 dicembre 1934, n. 2316 (il cui mancato adempimento è penalmente per­seguibile ai sensi degli articoli suddetti);

- non adempie alle prescrizioni previste dalle leggi assistenziali, in particolare per quan­to concerne l'impianto del registro nominativo e la tenuta della scheda personale dei minori ricoverati, le ammissioni, le dimissioni, i lo­cali, ecc.

 

6) Si rileva infine la gravissima situazione dovuta alla impreparazione del personale di assistenza.

Che questo fondamentale problema non sia ancora compreso, risulta anche dalle sconcer­tanti dichiarazioni fatte da Monsignor Fiordelli, Vescovo di Prato, al termine del processo dei Celestini di Prato e riportate dal «Carlino Sera» del 6 dicembre 1968: «Questi "fratelli" e "so­relle" addetti ai bambini erano oltre trenta. Poiché essi agivano non per lucro né per al­cun privato vantaggio mi parve doveroso pre­sumere che essi, anche se impreparati ai loro compiti, soggettivamente agissero in buona fede, per un fine caritativo».

 

Si confida vivamente che le SS. LL. vorran­no prendere in considerazione le situazioni so­pra esposte affinché i minori ricoverati negli istituti di assistenza possano almeno essere trattati secondo giustizia.

 

 

(1) L'indagine è stata compiuta anche su Enti laici. Vedasi in questo numero l'articolo di R. Pettigiani.

 

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