Bollettino
Ufficiale n. 02 del 15 / 01 /
2004
LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2004, N. 1.
NORME PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E
RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO.
Il Consiglio
regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
Indice
Parte I.
Titolo I.
Oggetto della legge e principi generali
Art. 1. (Oggetto)
Art. 2. (Principi generali della programmazione e
organizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali)
Art. 3. (Principi e modalita’ per
l’erogazione dei servizi)
Titolo II.
Soggetti degli interventi sociali
Capo I.
Soggetti istituzionali
Art. 4. (Funzioni della Regione)
Art. 5. (Funzioni delle province)
Art. 6. (Funzioni dei comuni)
Art. 7. (Funzioni delle Aziende sanitarie locali)
Capo II.
Ambiti territoriali e forme gestionali dei servizi
sociali
Art. 8. (Ambiti territoriali ottimali)
Art. 9. (Forme gestionali)
Capo III.
Altri soggetti pubblici e privati
Art. 10. (Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza)
Art. 11. (Terzo settore e altri soggetti privati)
Art. 12. (Servizio civile dei giovani)
Art. 13. (Servizio civico volontario delle persone anziane)
Titolo III.
Metodi e strumenti della programmazione
Art. 14. (I metodi della programmazione)
Art. 15. (Sistema informativo dei servizi sociali)
Art. 16. (Il piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali)
Art. 17. (Piano di zona)
Titolo IV.
Le prestazioni e i livelli essenziali e omogenei
Art. 18. (Le prestazioni essenziali)
Art. 19. (Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni)
Art. 20. (Integrazione socio-sanitaria)
Art. 21. (Qualita’ dei servizi)
Titolo V.
I destinatari degli interventi e i loro diritti
Art. 22. (Destinatari degli interventi)
Art. 23. (Accesso ai servizi)
Art. 24. (La carta dei servizi e i diritti degli utenti)
Art. 25. (Comunicazione sociale)
Titolo VI.
Vigilanza, autorizzazione ed accreditamento
Art. 26. (Vigilanza)
Art. 27. (Autorizzazione)
Art. 28. (Violazioni e provvedimenti conseguenti)
Art. 29. (Accreditamento)
Art. 30. (Sanzioni)
Art. 31. (Modalita’ di affidamento dei servizi alla persona)
Titolo VII.
Le risorse umane
Art. 32. (Personale dei servizi sociali)
Art. 33. (Direttore dei servizi sociali)
Art. 34. (Le attivita’ formative)
Titolo VIII.
Le risorse finanziarie e i beni patrimoniali
Art. 35. (Le risorse finanziarie di parte corrente)
Art. 36. (Controlli di gestione)
Art. 37. (Le risorse finanziarie per investimenti)
Art. 38. (Beni patrimoniali vincolati)
Titolo IX.
Gli oneri dei servizi e delle prestazioni
Art. 39. (Titolarita’ degli oneri
degli interventi e dei servizi sociali)
Art. 40. (Compartecipazione degli utenti al costo dei
servizi)
Parte II.
Titolo I.
Politiche di promozione regionale
Capo I.
Politiche per le famiglie
Art. 41. (Attivita’ di promozione
regionale)
Art. 42. (Centri per le famiglie)
Art. 43. (Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle citta’)
Capo II.
Politiche per la tutela materno-infantile
Art. 44. (Attivita’ di promozione
regionale)
Art. 45. (Servizi e prestazioni per i minori)
Capo III.
Politiche per le persone disabili
Art. 46. (Attivita’ di promozione
regionale)
Art. 47. (Servizi e prestazioni per le persone disabili)
Art. 48. (Partecipazione di enti ed
associazioni di categoria)
Capo IV.
Politiche per le persone anziane
Art. 49. (Attivita’ di promozione
regionale)
Art. 50. (Servizi e prestazioni per le persone anziane)
Capo V.
Politiche per altri soggetti deboli
Art. 51. (Attivita’ di promozione
regionale per persone detenute ed ex detenute)
Art. 52. (Attivita’ di promozione
regionale per persone senza fissa dimora)
Art. 53. (Attivita’ di promozione
regionale per le persone con problemi di dipendenza)
Parte III.
Titolo I. Norme transitorie e
finali
Art. 54. (Disposizioni transitorie in materia di vigilanza)
Art. 55. (Soppressione del controllo di legittimita’
sugli atti delle IPAB)
Art. 56. (Disposizioni transitorie in materia di interventi strutturali)
Art. 57. (Disposizioni transitorie in materia di amministrazione delle IPAB)
Art. 58. (Norma finale)
Titolo II.
Modificazioni, integrazioni e abrogazioni di leggi regionali
Art. 59. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21
maggio 1975, n. 31 “Norme per la concessione di contributi agli istituti di
patronato e di assistenza sociale”)
Art. 60. (Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1989, n.
55 “Costituzione del Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative per la tutela dei minori”)
Art. 61. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9
giugno 1994, n. 18 “Norme di attuazione della legge
381/1991 ‘Disciplina delle cooperative sociali’”)
Art. 62. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29
agosto 1994, n. 38 “Valorizzazione e promozione del
volontariato”)
Art. 63. (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 23 marzo 1995, n. 45 “Impiego di detenuti in semiliberta’ o ammessi al lavoro esterno per lavori
socialmente utili a protezione dell’ambiente”)
Art. 64. (Modifiche alla legge regionale 15
gennaio 1973, n. 3 “Criteri generali per la costruzione, l’impianto, la
gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti
con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con
quello della Regione”)
Art. 65. (Abrogazione di leggi regionali)
Titolo III.
Norme finanziarie
Art. 66. (Disposizione finanziaria).
PARTE I.
TITOLO I.
OGGETTO DELLA LEGGE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. La Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118 della
Costituzione e nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8
novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), detta norme per la
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e
per il loro esercizio.
2. Ai sensi della presente legge, per interventi e
servizi sociali si intendono tutte le attivita’ individuate dall’articolo 128 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni alle
regioni ed agli enti locali, cosi’ come previsti
dalla l. 328/2000, ivi comprese le attivita’ di
prevenzione, nonche’ le prestazioni socio-sanitarie
di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.
Art. 2.
(Principi generali della programmazione e organizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali)
1. Al fine di favorire il benessere della persona, la
prevenzione del disagio e il miglioramento della qualita’
della vita delle comunita’ locali, la Regione
programma ed organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali
secondo i principi di universalita’,
solidarieta’, sussidiarieta’,
cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneita’ ed
equita’ territoriale, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilita’ ed unicita’
dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
2. Nella programmazione ed organizzazione del sistema, la
regione riconosce ed agevola il ruolo attivo delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) riordinate secondo la
normativa vigente, dei soggetti del terzo settore e dei soggetti privati,
promuove la solidarieta’ sociale mediante la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme
di auto-aiuto, reciprocita’ e solidarieta’
organizzata, promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti,
secondo quanto previsto all’articolo 14.
Art. 3.
(Principi e modalita’ per l’erogazione dei
servizi)
1. Il sistema integrato di interventi
e servizi sociali ha carattere di universalita’ ed e’
organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunita’
di fruizione e completa accessibilita’ ai servizi
secondo i seguenti principi:
a) rispetto della dignita’
della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
b) riconoscimento della centralita’
della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del
ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario
per gli interventi e i servizi medesimi;
c) sussidiarieta’ verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere ed
agevolare, nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo dei soggetti di cui
all’articolo 11.
2. Le attivita’ dirette al
raggiungimento delle finalita’ di cui alla presente
legge sono informate alle seguenti modalita’
operative:
a) differenziazione degli interventi e dei servizi per
garantire la pluralita’ di offerta
e il diritto di scelta da parte degli interessati;
b) facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi;
c) coordinamento ed integrazione con gli interventi
sanitari, dell’istruzione, della giustizia minorile, nonchè
con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche
migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali
del territorio;
d) sviluppo della domiciliarita’,
attraverso interventi e servizi mirati al mantenimento, all’inserimento
ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e
lavorativo per il superamento degli interventi di natura residenziale;
e)
predisposizione, a seguito dell’analisi e della valutazione del bisogno, di progetti
individualizzati, concordati con la persona singola o con la famiglia, che
definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalita’ dell’intervento, il costo, la durata e gli
strumenti di verifica;
f) concorso degli utenti al costo dei servizi;
g) gestione ed erogazione delle prestazioni secondo
requisiti di qualita’ predefiniti, fatta comunque salva la titolarita’
della presa in carico degli utenti in capo all’ente istituzionale gestore del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h) verifica degli interventi attraverso un controllo di
gestione atto a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati;
i) adozione di misure atte a favorire
la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei
singoli e delle famiglie anche
attraverso esperienze progettuali innovative.
TITOLO II.
SOGGETTI DEGLI INTERVENTI
SOCIALI
CAPO I.
SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 4.
(Funzioni della regione)
1. Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza
della Regione le seguenti funzioni:
a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per
la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all’articolo 8;
b) la raccolta e l’elaborazione dei dati sui bisogni,
sulle risorse e sull’offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il
sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello
nazionale, provinciale e locale; in particolare la Giunta regionale, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, predispone la mappa
dei soggetti che nei prossimi cinque anni saranno a rischio sociale per le
ragioni piu’ varie, nonche’ la mappa dei
soggetti che, qualora restino soli, nell’ambito del proprio nucleo familiare, necessiteranno
di strutture idonee ad una esistenza piena, sotto tutti gli aspetti;
c) l’adozione del piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali al fine di provvedere all’integrazione socio-sanitaria, al
riequilibrio territoriale ed al coordinamento con le politiche dell’istruzione,
della formazione, del lavoro, della casa, dell’ambiente, del tempo libero, dei
trasporti e delle comunicazioni;
d) l’adozione di atti di
indirizzo e coordinamento in materia di interventi e servizi sociali;
e) la promozione di iniziative
tese a valorizzare il ruolo del terzo settore nonche’
l’assunzione di provvedimenti rivolti a sostenerne un qualificato sviluppo
anche in raccordo con il sistema della formazione regionale;
f) la definizione, sulla base dei requisiti minimi
definiti dallo Stato, dei criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la
vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;
g) la definizione dei requisiti di qualita’
per i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali, l’individuazione dei
criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei soggetti erogatori di
servizi ed interventi sociali, con l’istituzione di specifico registro, e
l’identificazione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni
corrispondono ai soggetti accreditati;
h) la definizione di strumenti atti a garantire la
verifica degli standard minimi e dei programmi di assistenza
delle strutture per minori, per anziani e per disabili secondo quanto previsto
dalla legislazione vigente;
i) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a
livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l’acquisto dei
servizi sociali e dei criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
j) la promozione di forme di
assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, nonche’ per gli altri soggetti pubblici e privati del
sistema integrato, attraverso la predisposizione di strumenti di controllo di
gestione atti a valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;
k) la ripartizione, con le modalita’
dell’articolo 35, del fondo regionale per le politiche sociali e la gestione di
finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia
di servizi sociali, compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e 17 della
legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione
della legge 8 novembre 1991, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’) e fatta salva quella oggetto di specifico
trasferimento; entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale stabilisce forme e modalita’ di
controllo e di verifica della spesa gestita dagli enti di cui all’articolo 9,
anche in relazione ai risultati conseguiti;
l) la definizione degli standard formativi degli
operatori dei servizi sociali, nell’ambito dei requisiti generali e dei profili
professionali definiti dallo Stato e la programmazione, l’indirizzo, il
coordinamento e la promozione delle attivita’ formative per il personale dei servizi sociali, nonche’ la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di
tali attivita’;
m) la realizzazione di iniziative
di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di
iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e
da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello
europeo e internazionale;
n) la concessione, in regime di convenzione con
l’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell’articolo 80,
comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei
nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all’articolo
130, comma 2, del d.lgs. 112/1998 e la relativa
legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonche’ la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;
o)
l’esercizio, nell’ambito delle previsioni della legislazione nazionale, dei
poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a
quanto stabilito dall’articolo 6, comma 2, lettere a), c), e), f);
p) l’individuazione, in accordo con altre amministrazioni
regionali, dei criteri per le variazioni anagrafiche interregionali delle
persone assistite;
q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale
delle organizzazioni di volontariato, quale ambito
unitario delle sezioni provinciali dello stesso, e degli organismi di
collegamento e coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale,
interregionale o interprovinciale, nonche’ dell’albo
regionale delle cooperative sociali, quale ambito unitario delle sezioni
provinciali dello stesso;
r) l’istituzione dell’Agenzia pubblica regionale per le
adozioni internazionali;
s) l’istituzione di osservatori
regionali nelle materie oggetto della presente legge;
t) le funzioni di competenza regionale in materia di
trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in
persone giuridiche di diritto privato, ivi compresa l’approvazione delle
modificazioni istituzionali e statutarie e la dichiarazione di
estinzione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno
ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle
aziende pubbliche di servizi alla persona.
2. La Regione attua l’integrazione socio-sanitaria e ne
determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri e le modalita’
di erogazione dei servizi, compresi quelli di
finanziamento, nell’ambito della normativa nazionale vigente e di quanto
previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR).
Art. 5.
(Funzioni delle province)
1. Nell’ambito delle previsioni della legislazione
nazionale e regionale nonche’ degli atti di
programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono
alla programmazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata
delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.
2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:
a) partecipazione all’elaborazione degli strumenti della
programmazione previsti al titolo III, con le modalita’
ivi indicate;
b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle
risorse pubbliche e private e sull’offerta di servizi del territorio di competenza;
c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati;
d) promozione di forme di
coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;
e)
diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell’informazione
in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;
f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l’erogazione dei
relativi contributi;
g) formazione di base, riqualificazione e formazione
permanente degli operatori dei servizi sociali di cui
all’articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite
gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l’universita’,
compresa l’erogazione dei relativi finanziamenti;
h) competenze in materia di asili
nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;
i) realizzazione di altri
interventi per la promozione e l’integrazione dei servizi sociali locali;
j) istituzione, con le modalita’
e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente
commissione consiliare, dell’ufficio provinciale di pubblica tutela, con
compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali e’ conferito dall’autorita’ giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore;
k) competenze, attribuite dalla legge o dagli statuti, in
materia di aziende pubbliche di servizi alla persona e
nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia attribuita
dagli statuti alla regione;
l) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25
del codice civile, sulla amministrazione delle persone
giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito
alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla
persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina
del commissario straordinario.
3. Sono delegate alle province, fino alla trasformazione
delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche
di diritto privato, le seguenti funzioni:
a) vigilanza sugli organi e sull’attivita’
amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo scioglimento del
consiglio di amministrazione e la nomina del
commissario straordinario;
b) nomina dei membri del consiglio di amministrazione
delle IPAB quando questa sia di competenza regionale e dichiarazione di
decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi
previsti dalla legge.
4. Entro i termini e sulla base di
indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le province e
gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori
istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui
all’articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti,
agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori
esposti all’abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e
madri in difficolta’, mettendo a disposizione di tali
enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata
in vigore della legge nazionale.
5. Per le finalità di cui al comma 4 le province
esercitano le seguenti funzioni:
a) attivazione delle procedure per la mobilita’
del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme
contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell’equivalente in denaro;
b) trasferimento della proprieta’
o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono
dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero
dell’equivalente in denaro;
c) trasferimento annuale, per il tramite della Regione,
delle risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l’esercizio 2000
al netto degli importi erogati da altri enti.
6. Le risorse provenienti dalle singole province sono
utilizzate nell’ambito del territorio della provincia dalla quale le risorse
medesime sono trasferite.
Art. 6.
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni sono titolari delle funzioni concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione
regionale, anche mediante l’elaborazione di proposte per la definizione del
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
2. Per le finalita’di cui al
comma 1 i comuni rivestono le seguenti competenze:
a) programmano e realizzano il sistema locale degli interventi
sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione
e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalita’
operative ed erogano i relativi servizi secondo i principi individuati dalla
presente legge al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente
distribuiti sul territorio;
b) il Sindaco e’ il titolare delle funzioni di tutela
socio sanitaria e del diritto alla salute per i suoi cittadini in applicazione
di quanto disposto dal d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni;
c) esercitano le funzioni in materia di servizi sociali gia’ di competenza delle province,
ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della l. 328/2000 e secondo quanto previsto
all’articolo 5;
d) sono titolari delle funzioni amministrative relative
all’organizzazione e gestione delle attivita’
formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori
dei servizi sociali, individuate nei piani di zona di cui
all’articolo 17;
e)
sono titolari delle funzioni amministrative relative all’autorizzazione, alla
vigilanza e all’accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo
residenziale o semiresidenziale;
f) elaborano ed adottano, mediante un accordo di
programma, i piani di zona relativi agli ambiti
territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei
servizi sociali, l’integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti,
pubblici e privati, che concorrono alla programmazione, alla gestione e allo
sviluppo dei servizi;
g) promuovono lo sviluppo di interventi
di auto-aiuto e favoriscono la reciprocita’ tra i
cittadini nell’ambito della vita comunitaria;
h) coordinano programmi, attivita’ e progetti dei
vari soggetti che operano nell’ambito territoriale di competenza per la
realizzazione di interventi sociali integrati;
i) adottano la carta dei servizi
di cui all’articolo 24;
j) garantiscono ai cittadini l’informazione sui servizi
attivati, l’accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della
qualita’ dei servizi
erogati.
Art. 7.
(Funzioni delle Aziende sanitarie locali)
1. Le Aziende sanitarie locali (ASL) assicurano, secondo
la normativa vigente e secondo le modalita’
individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attivita’ territoriali e nei piani di zona, le attivita’ sanitarie
a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria
garantendone l’integrazione, su base distrettuale, con le attivita’
sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni, e mettono a disposizione
le professionalita’ sanitarie per l’espletamento
delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 26.
2. E’ trasferita alle ASL, ai sensi della legge 4 marzo
1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici), l’assegnazione delle indennita’ spettanti ai cittadini affetti da tubercolosi
non assistiti dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).
CAPO II.
AMBITI TERRITORIALI E FORME GESTIONALI DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 8.
(Ambiti territoriali ottimali)
1. Al fine di assicurare la migliore integrazione con i
servizi sanitari, la Regione individua gli ambiti territoriali dei distretti
sanitari o di multipli degli stessi quale ambito ottimale
per la gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi
sono definiti tramite forme di concertazione tra la Regione e gli enti locali
con le medesime modalita’ previste per la
predisposizione del piano regionale di cui all’articolo 16
ed in raccordo con le ASL.
3. Gli ambiti territoriali ottimali sono
definiti sulla base delle caratteristiche geomorfologiche
e socioeconomiche delle singole zone e delle peculiarita’
dei bisogni delle zone medesime, fermo restando il principio generale
della coincidenza con gli ambiti territoriali sottesi ai distretti sanitari
esistenti.
Art. 9.
(Forme gestionali)
1. La Regione individua nella gestione associata, ed in
particolare in quella consortile, la forma idonea a garantire l’efficacia e
l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali di competenza dei comuni e
prevede incentivi finanziari a favore dell’esercizio associato delle funzioni e
della erogazione della totalita’
delle prestazioni essenziali entro gli ambiti territoriali ottimali di cui
all’articolo 8.
2. La gestione in forma singola dei
comuni capoluogo di provincia e’ idonea a garantire l’efficacia e
l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali.
3. Per la gestione associata delle funzioni, i comuni
adottano le forme associative previste dalla legislazione vigente che ritengono
piu’ idonee ad assicurare una ottimale
realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali,
compresa la gestione associata tramite delega all’ASL, le cui modalita’ gestionali vengono definite con l’atto di delega.
4. Gli enti gestori istituzionali che esercitano le attivita’ secondo le forme associative di cui al comma 3
applicano, qualora previsto dai rispettivi statuti, le norme relative
all’ordinamento finanziario e contabile di cui alla parte II del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), nonche’, in quanto applicabili,
le norme di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. in
riferimento al personale dipendente.
5. Le attivita’ sociali a
rilievo sanitario per la tutela materno-infantile e
dell’eta’ evolutiva nonche’
per adulti ed anziani con limitazione dell’autonomia, le attivita’
di formazione professionale del personale dei servizi sociali e quelle relative all’autorizzazione, accreditamento e vigilanza sui
servizi e sulle strutture sono obbligatoriamente gestite in forma associata ai
sensi dei commi 1, 2 e 3, o dai comuni capoluoghi di provincia o dalle ASL
delegate. I soggetti gestori assicurano le attivita’
sociali a rilievo sanitario garantendone l’integrazione, su base distrettuale,
con le attivita’ sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata
integrazione sanitaria di competenza delle ASL.
CAPO III.
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI
Art. 10.
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
1. Le IPAB partecipano, quali soggetti di diritto
pubblico, alla programmazione e alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Al riordino delle IPAB si provvede con specifica legge
regionale secondo i principi di cui all’articolo 10 della l. 328/2000 e del
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle
istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328).
Art. 11.
(Terzo settore e altri soggetti privati)
1. Sono soggetti attivi della rete integrata degli
interventi e servizi sociali, per il proprio ambito di competenza e nell’ambito
della programmazione regionale e locale, le seguenti organizzazioni afferenti al terzo settore:
a) le organizzazioni di volontariato;
b) le cooperative sociali;
c) gli organismi non lucrativi di utilita’ sociale;
d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
e)
gli organismi della cooperazione;
f) le societa’ di mutuo
soccorso;
g) le fondazioni;
h) gli enti di patronato;
i) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro.
2. La Regione e gli enti locali, secondo quanto previsto
dalla specifica normativa vigente nelle singole materie, riconoscono ed
agevolano il ruolo di tali organizzazioni, nonche’
quello degli enti religiosi riconosciuti dallo Stato, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali.
3. Il sistema nel suo complesso promuove e valorizza
inoltre la partecipazione dei cittadini che in forme individuali, familiari o
associative realizzano iniziative di solidarieta’
sociale senza scopo di lucro.
Art. 12.
(Servizio civile dei giovani)
1. La Regione, nell’ambito delle finalita’
della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e
al fine di favorire le pari opportunita’, incentiva le attivita’ di servizio
civile volontario femminile e maschile in campo sociale.
2. La Regione, secondo modalita’
definite dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare
permanente, promuove, anche attraverso incentivazioni economiche, iniziative
sperimentali in ambito regionale e internazionale e favorisce il riconoscimento
di crediti formativi individuali anche attraverso appositi
accordi con le universita’ nonche’
con le istituzioni scolastiche e professionali.
3. La Regione adotta forme di collaborazione con
l’Ufficio nazionale per il servizio civile di cui alla legge 8 luglio 1998, n.
230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza), secondo modalita’ definite dalla Giunta
regionale.
Art. 13.
(Servizio civico volontario delle persone anziane)
1. La Regione, riconoscendo il ruolo e la funzione che le
persone anziane svolgono nella societa’, promuove il
servizio civico volontario delle persone anziane, al fine di favorire la loro
autonomia progettuale, la loro partecipazione alla vita sociale, civile e
culturale della comunita’ nella quale vivono, nonche’ la tutela della collaborazione per la garanzia di
un mutuo aiuto ed una migliore qualita’ della vita
nella comunita’ medesima.
2. Ai fini di cui al comma 1, per persone anziane si intendono le persone che abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di eta’ o percepiscano,
comunque, un trattamento pensionistico in regime di quiescenza.
3. I comuni singoli o associati, le comunita’
montane e le comunita’ collinari istituiscono,
avvalendosi anche della collaborazione di altri
soggetti pubblici o privati, senza finalita’ di lucro
operanti sul territorio, un servizio civico volontario delle persone anziane,
integrato con la rete dei servizi sociali locali.
4. Il servizio civico delle persone anziane e’ aperto a
tutte le persone anziane che spontaneamente intendono svolgere un’attivita’ volontaria in favore di singole persone e della comunita’ locale e che abbiano le professionalita’
e i requisiti attitudinali necessari.
5. Per il raggiungimento delle finalita’ di cui al comma 1, la Giunta regionale individua
le attivita’ del servizio civico, le modalita’ generali per il loro svolgimento nonche’ i criteri per l’assegnazione di contributi ai soggetti
che istituiscono il servizio medesimo.
6. I soggetti di cui al comma 3 che istituiscono
il servizio civico assicurano lo svolgimento, da parte degli uffici competenti,
dei compiti di coordinamento e di direzione delle attivita’,
nonche’ la partecipazione delle persone anziane
volontarie alla predisposizione e verifica delle attivita’
medesime.
7. Sulla base del tempo offerto alla comunita’,
le persone anziane che partecipano alle attivita’ del
servizio civico possono essere destinatarie di opportunita’ culturali, formative, ricreative fornite anche
gratuitamente o a costi ridotti, dai soggetti interessati al servizio civico,
ovvero da privati convenzionati.
8. I soggetti che istituiscono il servizio civico
garantiscono la partecipazione ad esso da parte di
singole persone anziane e predispongono, a tal fine, l’organizzazione
necessaria per rendere effettiva tale partecipazione.
TITOLO III.
METODI E STRUMENTI DELLA
PROGRAMMAZIONE
Art. 14.
(I metodi della programmazione)
1. I metodi dell’attivita’ programmatoria degli enti titolari delle funzioni
amministrative in materia di interventi e servizi
sociali sono basati sull’analisi e sulla valutazione dei bisogni sociali del
territorio di competenza e sulla concertazione con tutte le risorse espresse
dal territorio medesimo.
2. La Regione, le province e i comuni adottano come
metodo della programmazione i seguenti criteri operativi:
a) la concertazione e la cooperazione tra i diversi
livelli istituzionali, nonche’ tra questi ed i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della l. 328/2000, le aziende
pubbliche di servizi alla persona che concorrono con proprie risorse umane,
finanziarie o patrimoniali alla realizzazione della
rete dei servizi e le organizzazioni sindacali confederali e di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
b) la concertazione con le ASL per la programmazione dei
processi di tutela della salute e, nell’ambito di
questi, per le prestazioni socio-sanitarie integrate, specialmente quelle ad
alta integrazione;
c) il coordinamento e l’integrazione delle politiche
sociali, con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonche’
con le politiche attive della formazione, del lavoro, della casa, della
sicurezza sociale, comunque rivolte alla prevenzione e
alla riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e disagio;
d) l’applicazione del principio della condivisione delle procedure tra pubbliche amministrazioni, al fine di
perseguire obiettivi di semplificazione, integrazione, efficacia ed efficienza
e di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi;
e) la promozione di azioni per
favorire la pluralita’ di offerta di servizi, al fine
di garantire il diritto di scelta da parte degli utenti e per consentire, in
via sperimentale, su richiesta degli interessati, l’eventuale scelta di servizi
sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di
cui all’articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della l. 328/2000, nonche’ delle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme
in materia di sicurezza sociale) e degli assegni erogati ai sensi dell’articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare).
Art. 15.
(Sistema informativo dei servizi sociali)
1. Il Sistema informativo dei servizi sociali (SISS)
risponde alle esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e
della valutazione delle politiche sociali ed e’ strumento di conoscenza a
disposizione di tutti i soggetti degli interventi sociali di cui al titolo II.
2. La Giunta regionale, al fine di realizzare la rete
unica per le pubbliche amministrazioni, individua linee guida e modelli
organizzativi del SISS attraverso l’identificazione dei seguenti criteri:
a) raccordo e integrazione delle informazioni relative ai servizi sociali con quelle di altri settori
regionali e di altri settori di servizi;
b) adeguamento del sistema informativo
socio-assistenziale regionale e compatibilita’ con i sistemi informativi di altri enti locali;
c) raccordo con il livello nazionale e con altre regioni;
d) coordinamento, a livello regionale, dei dati raccolti
dalle province e delle relative elaborazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera b);
e) definizione di protocolli per il raccordo e lo scambio
di dati tra i diversi soggetti che realizzano il sistema integrato di interventi e servizi sociali.
3. Con il medesimo provvedimento sono individuate le modalita’ di concessione di contributi agli enti di cui al comma 2 per la realizzazione del sistema
informativo.
Art. 16.
(Il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)
1. In relazione alle indicazioni
del piano nazionale, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta
regionale, il piano regionale triennale degli interventi e dei servizi sociali.
2. Il piano regionale, integrato con il piano
socio-sanitario regionale, ai fini di un’interazione effettiva delle funzioni
socio-sanitarie rivolte ai cittadini, e con il piano regionale di sviluppo, e’
predisposto utilizzando i metodi della programmazione di cui all’articolo 14,
con il concorso dei comuni e delle province, anche mediante l’elaborazione di
proposte coordinate a livello provinciale ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e garantisce il raccordo tra i piani di
zona, con l’obiettivo di assicurare omogeneita’ di integrazione socio-sanitaria e l’accesso dei cittadini
alle prestazioni erogate.
3. Al fine di realizzare una rete integrata di interventi sociali, il piano regionale indica le aree e
le azioni prioritarie d’intervento, i criteri per la loro verifica e
valutazione, nonche’ gli indirizzi ed i criteri per
la destinazione ed il riparto del fondo regionale per la gestione del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 35, e per
la destinazione delle risorse finanziarie per gli investimenti di cui
all’articolo 37.
Art. 17.
(Piano di zona)
1. I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti
della popolazione, d’intesa con le ASL nelle forme previste dall’articolo 3 quater, comma 3, lettera c), del d.lgs.
502/1992 e successive modificazioni per quanto attiene alle attività di integrazione socio-sanitaria, provvedono a definire il
piano di zona ai sensi dell’articolo 19 della l. 328/2000 che rappresenta lo
strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.
2. Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del
piano regionale di cui all’articolo 16 e con la
partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, e’ approvato
tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante
dell’ente gestore al quale il piano di zona afferisce.
3. La Giunta regionale individua le
linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del piano di
zona.
4. Il piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e, anche
attraverso l’integrazione socio-sanitaria, persegue l’obiettivo del benessere
della persona, del miglioramento continuo della qualita’
dei servizi nonche’ della promozione sociale, anche
attraverso la messa in opera di strumenti per l’osservazione del disagio
emergente dalle varie fasce della popolazione interessata.
5. Il piano di zona dei servizi sociali e’ integrato nel piu’ generale quadro delle politiche della sanita’, dell’ambiente, dell’istruzione, della formazione,
del lavoro, della casa, dei servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle
comunicazioni.
6. La parte dei piani di zona relativa
alle attivita’ di integrazione socio sanitaria
trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei programmi di attivita’ distrettuale contenuta nei piani attuativi
aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due
comparti interessati, l’omogeneita’ di contenuti,
tempi e procedure.
7. Il piano di zona, predisposto previa concertazione con
i soggetti del terzo settore e con quelli di cui all’articolo 1, comma 6, della
l. 328/2000, comprende i seguenti contenuti:
a) la conoscenza e l’analisi dei bisogni della
popolazione, nonche’ le forme di rilevazione dei dati
nell’ambito del sistema informativo;
b) l’individuazione, la qualificazione e la
quantificazione delle risorse pubbliche del terzo settore e private,
disponibili ed attivabili;
c) la definizione degli obiettivi strategici e delle priorita’ cui finalizzare le
risorse disponibili;
d) la strutturazione dei servizi e la tipologia delle
prestazioni;
e)
le modalita’ di concertazione e di raccordo per la
programmazione e l’erogazione dei servizi e delle prestazioni fra tutti i
soggetti coinvolti;
f) i rapporti organizzativi ed economico-finanziari fra i
diversi soggetti quali accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d’intesa per
i servizi;
g) l’attivita’ di formazione di
base, la riqualificazione e la formazione permanente per gli operatori dei
servizi sociali;
h) la collocazione fisica dei
servizi, la composizione e le funzioni delle equipes pluriprofessionali relative ai singoli progetti-obiettivo;
i) i criteri di qualita’ delle
prestazioni, le modalita’ di approvazione
congiunta dei progetti individualizzati, le facilitazioni all’accesso da parte
dei cittadini e ogni altro elemento ritenuto necessario ad elevare la qualita’ dei servizi e delle prestazioni erogate;
j) la definizione del sistema di monitoraggio e verifica.
8. Gli enti gestori istituzionali si avvalgono di forme
di consultazione con tutti gli enti erogatori delle prestazioni sociali, al fine
di stabilire le modalita’ operative attraverso le
quali realizzare il sistema e la rete dei servizi sociali.
9. All’accordo di programma stipulato per assicurare
l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i
soggetti pubblici di cui al comma 1, le aziende pubbliche di servizi alla
persona, i soggetti del terzo settore che concorrono
investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonche’ la provincia, per i servizi di supporto e di area
vasta svolti dalla medesima.
10. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che stipulano
l’accordo di programma hanno l’obbligo di rispettarlo
in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che
violino ed ostacolino l’accordo o che contrastino con esso; gli enti e le
amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed
attuativi dell’accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.
11. Nella definizione del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali a livello locale e’
favorita la partecipazione attiva dei cittadini tramite forme che garantiscano
l’effettiva espressione dei bisogni.
TITOLO IV.
LE PRESTAZIONI E I LIVELLI
ESSENZIALI E OMOGENEI
Art. 18.
(Le prestazioni essenziali)
1. Il sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali fornisce risposte omogenee sul territorio
finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) superamento delle carenze del
reddito familiare e contrasto della poverta’;
b) mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo
della loro autonomia;
c) soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale
e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
d) sostegno e promozione dell’infanzia,
della adolescenza e delle responsabilità familiari;
e)
tutela dei diritti del minore e della donna in difficolta’;
f) piena integrazione dei soggetti disabili;
g) superamento, per quanto di competenza, degli stati di
disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
h) informazione e consulenza corrette e complete alle
persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei
servizi;
i) garanzia di ogni altro
intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed
inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
2. Le prestazioni e i servizi essenziali per assicurare
risposte adeguate alle finalita’ di cui al comma 1
sono identificabili, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane
e rurali, nelle seguenti tipologie:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale;
b) servizio di assistenza
domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
c) servizio di assistenza
economica;
d) servizi residenziali e semiresidenziali;
e)
servizi per l’affidamento e le adozioni;
f) pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.
Art. 19.
(Livelli essenziali e omogenei delle prestazioni)
1. La Giunta regionale, sulla base di
quanto previsto dalla normativa nazionale in materia, sentita la competente
commissione consiliare, recepisce con apposito provvedimento, previa
concertazione con i comuni e con gli altri soggetti interessati di cui
all’articolo 14, comma 2, lettera a), i livelli essenziali e omogenei delle
prestazioni di cui all’articolo 18 sulla base dei seguenti criteri:
a) peculiarita’ dei bisogni
della popolazione interessata;
b) necessita’
di una distribuzione omogenea sul territorio in relazione alle sue
caratteristiche socio-economiche;
c) analisi degli indicatori di risultato e di benessere
sociale individuati dal piano regionale;
d) utilizzo di tutte le risorse presenti e attivabili sul
territorio.
2. I livelli essenziali di cui al comma
1 costituiscono la risposta minima ed omogenea che i comuni tramite gli enti
gestori istituzionali sono tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese.
Art. 20.
(Integrazione socio-sanitaria)
1. In attuazione dell’atto di indirizzo
e coordinamento di cui all’articolo 3- septies, commi
6 e 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni,
ed al fine di rispondere ai bisogni che richiedono unitariamente prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo
periodo, il benessere delle persone, la Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, di concerto con la Conferenza regionale permanente per
la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all’articolo 108 della l.r. 44/2000, inserito dall’articolo 10 della l.r. 5/2001, con propria deliberazione, sulla base di
quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, fornisce indicazioni
relative alle prestazioni essenziali ad integrazione socio-sanitaria,
determinandone gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione, di funzionamento
e di finanziamento.
2. L’accordo di programma di cui all’articolo 17 regola
le attivita’ socio-sanitarie integrate, realizzate a
livello distrettuale e con modalita’ concordate fra
la componente sanitaria e quella sociale.
3. Le attivita’ sono realizzate
con modalita’ operative condivise dai settori
sanitario e sociale e, al fine di garantire l’attuazione e l’efficacia degli
interventi, viene nominato il responsabile del
procedimento.
4. L’erogazione delle prestazioni e dei servizi e’ organizzata mediante la valutazione multidisciplinare
del bisogno, la definizione del piano di lavoro integrato e individualizzato,
il monitoraggio costante, la verifica periodica e la valutazione finale dei
risultati, sulla base di indirizzi e protocolli emanati dalla Giunta regionale
al fine di rendere omogenei sul territorio i criteri di valutazione.
Art. 21.
(Qualita’ dei servizi)
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, al fine di assicurare che gli interventi e servizi sociali siano orientati
alla qualita’, in termini di adeguatezza
delle risposte ai bisogni, all’efficacia ed efficienza dei metodi e degli
interventi ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 29, adotta specifici
standard ed indicatori di qualita’ utili a verificare
e valutare i seguenti parametri:
a) qualita’ dei servizi e delle
prestazioni erogate;
b) congruita’ dei risultati
raggiunti con i bisogni espressi;
c) efficace utilizzo delle risorse finanziarie impiegate;
d) flessibilita’ organizzativa adottata;
e)
ottimale utilizzo di tutte le risorse del territorio;
f) differenziazione degli interventi e
dei servizi sulla base della domanda espressa dagli utenti.
TITOLO V.
I DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
E I LORO DIRITTI
Art. 22.
(Destinatari degli interventi)
1. La Regione identifica nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi
sociali e riconosce a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalita’ previste dall’ente gestore istituzionale, le
prestazioni sociali di livello essenziale di cui all’articolo 18, previa
valutazione dell’ente medesimo e secondo i criteri di priorita’
di cui al comma 3. Contro l’eventuale motivato diniego e’ esperibile il ricorso
per opposizione allo stesso ente competente per l’erogazione della prestazione
negata.
2. Hanno diritto di fruire delle prestazioni e dei
servizi del sistema integrato regionale di interventi
e servizi sociali i cittadini residenti nel territorio della Regione Piemonte,
i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, gli
stranieri individuati ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i minori stranieri
non accompagnati, gli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale, i rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi.
3. I soggetti in condizioni di poverta’
o con limitato reddito o con incapacita’ totale o
parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilita’
di ordine fisico e psichico, con difficolta’
di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonche’ i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria che rendono necessari interventi
assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare, accedono
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
Art. 23.
(Accesso ai servizi)
1. L’accesso ai servizi e’ organizzato in modo da
garantire agli utenti tutela, pari opportunita’ di fruizione dei servizi e diritto di scelta.
2. L’accesso ai servizi e’ garantito attraverso le
seguenti azioni:
a) uniformita’ di procedure per
l’accesso ai servizi in ogni ambito territoriale;
b) informazione sistematica ed efficace sull’offerta dei
servizi e sui relativi costi;
c) orientamento e accompagnamento, in particolare in
favore di persone e famiglie in condizioni di fragilita’,
di non autosufficienza o di dipendenza, all’accesso ai servizi;
d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) osservazione e monitoraggio dei
bisogni, delle risorse e degli interventi realizzati.
3. L’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari e’
realizzato attraverso una valutazione del bisogno che garantisca
interventi e servizi appropriati e personalizzati.
4. La valutazione del bisogno e’ condizione necessaria
per accedere ai servizi a titolo gratuito o con
concorso parziale alla spesa da parte dell’utenza, nonche’
per fruire del titolo per l’acquisto dei servizi.
5. La valutazione del bisogno si conclude
con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona
e la sua famiglia, finalizzato ad indicare la natura del bisogno, la complessita’ e l’intensita’ dell’intervento,
la sua durata e i relativi costi.
6. La Regione sviluppa specifiche azioni mirate a
facilitare l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, con particolare
attenzione ai residenti in zone svantaggiate, nelle aree montane, collinari e rurali,
nei piccoli centri e nelle periferie urbane.
Art. 24.
(La carta dei servizi e i diritti degli utenti)
1. La Regione riconosce a tutti i cittadini
il diritto ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di
prestazioni sociali erogabili, sulle modalita’ di
accesso e sulle tariffe praticate nonche’ a
partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.
2. I singoli utenti e le loro famiglie hanno inoltre
diritto a partecipare alla definizione del progetto personalizzato ed al
relativo contratto informato.
3. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano
forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualita’ delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.
4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, con la partecipazione delle associazioni degli utenti, e’ adottata in
ogni ambito territoriale di riferimento la carta dei servizi, in conformita’ agli schemi generali di cui all’articolo 13
della l. 328/2000.
5. La carta dei servizi e’ finalizzata ai seguenti
obiettivi:
a) stipulazione da parte dei comuni singoli o associati
di un patto sociale per il benessere della cittadinanza, attraverso
l’assunzione degli impegni generali sui servizi da attivare sul territorio;
b) individuazione, da parte dei soggetti gestori
istituzionali, dei criteri e delle mappe di accesso ai
servizi, delle modalita’ di erogazione e di
finanziamento dei servizi e delle prestazioni, dell’elenco dei soggetti autorizzati
o accreditati, dei livelli di assistenza erogati, degli standard di qualita’ dei servizi, delle modalita’
di partecipazione dei cittadini al costo dei servizi, delle forme di tutela dei
diritti degli utenti, delle regole da applicare in caso di mancato rispetto
delle garanzie previste dalla carta, nonche’ delle modalita’ di ricorso da parte degli utenti, anche
attraverso gli istituti di patronato.
6. La carta dei servizi costituisce requisito necessario
per l’accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni sociali.
Art. 25.
(Comunicazione sociale)
1. Al fine di qualificare il rapporto tra cittadino e
istituzioni, i comuni singoli e associati predispongono, quale parte integrante
del piano di zona, la redazione di un piano di comunicazione sociale che
individui, oltre la carta dei servizi, ulteriori
strumenti comunicativi al fine di favorire la conoscenza delle attivita’, delle iniziative e dei servizi a disposizione
dei cittadini.
2. La redazione, da parte degli enti gestori
istituzionali, del bilancio sociale, predisposto secondo modalita’
individuate dalla Giunta regionale e presentato
unitamente alla relazione consuntiva, costituisce strumento qualificante della
comunicazione sociale interna ed esterna.
TITOLO VI.
VIGILANZA, AUTORIZZAZIONE ED
ACCREDITAMENTO
Art. 26.
(Vigilanza)
1. La funzione di vigilanza consiste nella verifica e nel
controllo della rispondenza alla normativa vigente dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei servizi e delle strutture
socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie pubbliche e private a
ciclo residenziale e semiresidenziale e, in particolare, nella verifica della qualita’ e dell’appropriatezza
dei servizi e delle prestazioni erogate, al fine di promuovere la qualita’ della vita e il benessere fisico e psichico delle
persone che usufruiscono dei servizi o sono ospitate nelle strutture.
2. La funzione di vigilanza e’ svolta dai soggetti di cui
all’articolo 9, comma 5, avvalendosi delle professionalita’ sanitarie
di cui all’articolo 7, comma 1.
3. La funzione di vigilanza comprende le
seguenti attivita’ tecnico-amministrative:
a) il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca
del titolo autorizzativo all’esercizio dei servizi e
delle strutture di cui al comma 1;
b) la verifica ed il controllo dei requisiti strutturali,
tecnici e gestionali, previsti per la tipologia di
appartenenza dei servizi e delle strutture, dalle norme nazionali e regionali;
c) il controllo e la verifica della qualita’
dell’assistenza erogata nei confronti della generalita’
degli assistiti mediante indicazioni tecniche ed operative che consentano la revisione della qualita’ delle
prestazioni e dei servizi per il miglioramento continuo degli stessi;
d) la verifica della conformita’
dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale
e locale;
e) la promozione della
riconversione dei presidi ove ne ricorrano i presupposti.
4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, definisce i criteri e le procedure per l’esercizio delle funzioni
di vigilanza, le tipologie dei servizi e delle strutture oggetto della
vigilanza, i requisiti gestionali e organizzativi dei
servizi di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ per la promozione dello svolgimento delle
funzioni medesime ed i termini per la regolarizzazione delle irregolarita’ relative all’esercizio di attivita’
socio-assistenziali e socio-sanitarie non autorizzate.
5. Annualmente la Giunta regionale presenta una relazione
al Consiglio regionale in merito alle attività di vigilanza svolte sul
territorio.
Art. 27.
(Autorizzazione)
1. Il diritto all’esercizio dei servizi e delle attivita’ delle strutture di cui all’articolo 26, comma 1,
e’ conferito al soggetto che ne fa richiesta mediante un provvedimento
amministrativo di autorizzazione.
2. L’autorizzazione e’ concessa, entro novanta giorni
dalla presentazione dell’istanza, previa verifica del
possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni
statali e regionali per l’esercizio dei servizi e dell’attivita’
delle strutture, alla persona fisica qualificata come titolare dell’attivita’ che intende esercitare o al legale rappresentante
della persona giuridica o della societa’.
3. Il titolare o il legale rappresentante sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto
funzionamento dei servizi e delle attivita’
autorizzate.
4. La responsabilita’ ai fini
amministrativi in capo al titolare dell’autorizzazione permane anche nel caso di affidamento a terzi della gestione, in tutto o in parte,
dei servizi erogabili; l’affidatario della gestione
dell’attivita’ e’ comunque soggetto alla verifica del
rispetto della normativa vigente sulla regolarita’ di
funzionamento del servizio.
5. L’autorizzazione ha carattere personale e non e’, in
ogni caso, rilasciata ai soggetti che abbiano riportato
condanna per un reato che incida sulla loro moralita’
professionale, salva riabilitazione o che siano stati dichiarati falliti, salva
riabilitazione.
6. La cessione, a qualsiasi titolo, dell’attivita’, la cessione della societa’,
nonche’ la semplice modifica della rappresentanza
legale della stessa determinano la modificazione del
titolo autorizzativo.
7. Il soggetto subentrante presenta all’ente competente istanza per l’adeguamento della titolarita’
dell’autorizzazione, previo accertamento dei previsti requisiti soggettivi.
8. Nel caso in cui s’intendano
apportare variazioni gestionali e strutturali di servizi e strutture, il
titolare dell’autorizzazione presenta istanza al competente ente della funzione
amministrativa per ottenere la modificazione dell’autorizzazione.
9. La cessazione dell’attivita’
svolta è comunicata almeno centoventi giorni prima all’ente titolare della
funzione autorizzativa e determina la decadenza
dell’autorizzazione.
Art. 28.
(Violazioni e provvedimenti conseguenti)
1. Qualora il soggetto titolare della funzione di
vigilanza accerti la violazione delle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l’esercizio delle attivita’
e dell’erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare
dell’autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le
prescrizioni necessarie, assegnando un termine per ottemperarvi.
2. L’accertamento dell’inosservanza reiterata delle
prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di
prescrizioni, di norme in materia di sanita’, di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per
la sicurezza e la salute delle persone assistite e degli operatori della
struttura, provoca la revoca del titolo autorizzativo.
3. Si procede alla revoca immediata del titolo autorizzativo nel caso di emanazione,
a carico del titolare dell’autorizzazione, di sentenza passata in giudicato per
i reati di cui all’articolo 27, comma 5, e nei suoi confronti non puo’ essere rilasciata autorizzazione alcuna prima di
cinque anni dal provvedimento di revoca del precedente titolo autorizzativo.
4. In caso di esercizio di attivita’ socio-assistenziali e socio-sanitarie non
autorizzate, il soggetto titolare della funzione di vigilanza, esperiti gli
opportuni accertamenti, fermi restando i presupposti e i requisiti previsti,
promuove la regolarizzazione dell’attivita’
impartendo le prescrizioni necessarie e assegnando un termine per ottemperarvi,
da definirsi con l’atto amministrativo di cui all’articolo 26, comma 4, fatta
comunque salva la irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 30.
5. In caso di impossibilita’ di adeguamento ai requisiti stabiliti per ottenere
l’autorizzazione o di inottemperanza alle prescrizioni irrogate, il soggetto
titolare delle funzioni di vigilanza attiva immediatamente le procedure per far
cessare l’attivita’, verificando che siano messe in
atto le opportune iniziative per l’assistenza e la tutela delle persone
interessate.
6. Il soggetto titolare della funzione
di vigilanza, nei casi in cui tale titolarita’ non
sia attribuita al comune interessato, trasmette immediatamente copia
degli atti al Sindaco del comune o dei comuni dove sono operativi il servizio o
la struttura nei cui confronti e’ stato revocato il titolo autorizzativo
o dove opera un servizio o una struttura non autorizzati e nei cui confronti
sia stata disposta la cessazione dell’attivita’.
7. Il Sindaco provvede all’emanazione dell’ordinanza di
cessazione dei servizi e delle attivita’
e alla chiusura della struttura interessata.
8. Con il provvedimento regionale di cui all’articolo 26,
comma 4, vengono indicate le ulteriori fattispecie di
violazione che possono provocare la revoca del titolo autorizzativo.
Art. 29.
(Accreditamento)
1. L’accreditamento dei servizi e delle strutture costituisce titolo necessario per l’instaurazione di accordi
contrattuali con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori
specifici requisiti di qualita’ rispetto a quelli
previsti per l’autorizzazione.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, definisce le procedure del processo di accreditamento,
che viene coordinato con i meccanismi previsti per l’accreditamento delle
strutture sanitarie, nonche’ gli ulteriori requisiti
di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) adozione della carta dei servizi e di strumenti di
comunicazione e trasparenza;
b) localizzazione idonea ad assicurare l’integrazione e
la fruizione degli altri servizi del territorio;
c) eliminazione di barriere architettoniche;
d) qualificazione del personale;
e)
coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del
territorio;
f) adozione di programmi e di progetti assistenziali
individualizzati, calibrati sulle necessita’ delle
singole persone;
g) adozione di strumenti di valutazione
e di verifica dei servizi erogati.
3. Le strutture autorizzate ed accreditate sono
convenzionabili con il sistema pubblico senza impegno di utilizzo
e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati
dai cittadini assistibili nei limiti previsti dal piano socio-sanitario
regionale e in base alle spese programmate dalla ASL di competenza, in
attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall’articolo 3, comma 2,
lettera a), per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta da parte
degli utenti.
Art. 30.
(Sanzioni)
1. L’esercizio dei servizi e delle strutture
socio-assistenziali pubbliche e private a ciclo residenziale e semiresidenziale
senza la prescritta autorizzazione o con eccedenza di ospiti
rispetto ai posti autorizzati, l’inosservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 27, commi 5 e 6, nonche’ la reiterata
inadempienza alle singole prescrizioni impartite dal titolare delle funzioni di
vigilanza, costituiscono illecito amministrativo.
2. La misura delle sanzioni per gli illeciti di cui al
comma 1 e’ individuata con atto deliberativo dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, fatto salvo il principio di specialita’ di cui all’articolo 9
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Qualora sia accertato l’esercizio di servizi e di
strutture non coerente con la specialita’ del titolo autorizzativo, alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si
accompagna un’ordinanza che ingiunga a provvedere entro un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, al ripristino ad
operare nel pieno rispetto di quanto autorizzato, fatti salvi gli adeguamenti
immediatamente applicabili nonche’ le disposizioni
che prevedono la revoca del titolo autorizzativo.
4. L’applicazione delle sanzioni e’ esercitata dai
soggetti titolari delle funzioni di vigilanza.
5. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono introitati dai soggetti titolari delle funzioni di autorizzazione e vigilanza in appositi capitoli di
bilancio.
Art. 31.
(Modalita’ di affidamento
dei servizi alla persona)
1. Negli affidamenti relativi ai
servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all’aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa. E’ esclusa l’aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del
prezzo piu’ basso.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, sulla base dell’atto di indirizzo e
coordinamento del Governo di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della l.
328/2000, adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti
locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento
dei servizi alla persona ed alle modalita’ per
valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi.
3. Il provvedimento di cui al comma 2 individua il ruolo
da riconoscersi a ciascuna delle varie componenti del
terzo settore nel rispetto della loro natura originaria come definita per legge
e le conseguenti modalita’ di coinvolgimento negli
ambiti della programmazione, organizzazione e gestione, le azioni da prevedere
e finanziare nei piani regionali e di zona per il sostegno e la qualificazione
dei soggetti del terzo settore, nonche’ gli
orientamenti e le indicazioni per la scelta, fra i vari sistemi previsti dalla
normativa vigente, delle modalita’ di gestione dei
servizi sociali e di coinvolgimento di privati nella stessa, individuando per
ciascuno di questi l’ambito ottimale di applicazione.
4. I criteri da utilizzare nelle procedure per
l’affidamento a terzi di servizi sociali garantiscono la piena espressione
della progettualita’ da parte del soggetto gestore,
l’esclusione del ricorso a forme di intermediazione di
manodopera, la considerazione, nella determinazione del prezzo base, del costo
del lavoro di cui ai contratti collettivi nazionali, la valutazione degli
aspetti qualitativi del servizio nella fase di affidamento, nonche’
il controllo del mantenimento degli stessi nella fase dell’esecuzione del
contratto.
TITOLO VII.
LE RISORSE UMANE
Art. 32.
(Personale dei servizi sociali)
1. La Regione individua le seguenti figure professionali
dei servizi sociali:
a) gli assistenti sociali;
b) gli educatori professionali;
c) gli operatori socio-sanitari e gli assistenti
domiciliari e dei servizi tutelari;
d) gli animatori professionali socio-educativi.
2. Per l’esercizio della professione di
educatore professionale e’ richiesto, alternativamente, il possesso dei
seguenti titoli:
a) diploma o attestato di qualifica di educatore
professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente
conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti
dalla Regione o rilasciati dall’universita’;
b) laurea in scienze dell’educazione-indirizzo educatore
professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale;
c) laurea di educatore professionale
conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520
(Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
3. Per lo svolgimento delle funzioni proprie
dell’assistente domiciliare e dei servizi tutelari e’
richiesto, alternativamente, il possesso dei seguenti titoli:
a) attestato di qualifica di assistente
domiciliare e dei servizi tutelari o altra qualifica equivalente, conseguito in
esito a corsi specifici riconosciuti dalla Regione;
b) attestato di qualifica di operatore
socio-sanitario.
4. Per lo svolgimento delle funzioni proprie
dell’animatore professionale socio educativo e’ richiesto, alternativamente, il
possesso dei seguenti titoli:
a) attestato di qualifica di animatore
professionale di cui alla normativa regionale vigente;
b) laurea in scienze dell’educazione, curriculum
animatore professionale socio-educativo o lauree con contenuti formativi
analoghi.
5. La figura professionale di assistente
domiciliare e dei servizi tutelari e’ considerata ad esaurimento in seguito
all’istituzione della figura dell’operatore socio-sanitario.
6. Partecipano alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali coloro che sono in possesso
degli attestati di frequenza a corsi di elementi di collaborazione familiare e
di tecniche di sostegno alla persona.
7. Gli operatori di cui al comma 1, lettere b) e c), in servizio
da almeno due anni alla data di entrata in vigore
della presente legge, privi dei requisiti professionali suddetti, accedono ai
corsi di riqualificazione secondo le modalita’
indicate da provvedimenti attuativi; gli operatori privi dei requisiti professionali
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in servizio da
meno di due anni accedono ai corsi di prima formazione.
8. E’ comunque fatto salvo il
rispetto delle norme contrattuali vigenti e di quanto previsto dalla contrattazione
nazionale e decentrata.
Art. 33.
(Direttore dei servizi sociali)
1. Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dei
servizi sociali degli enti gestori istituzionali il possesso del diploma di
laurea o dell’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale dell’ordine
degli assistenti sociali, nonche’ lo svolgimento, per
almeno cinque anni, di attivita’
di direzione in enti o strutture pubbliche ovvero in strutture private di medie
o grandi dimensioni.
2. Possono essere nominati direttori dei servizi sociali
anche coloro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano ricoperto o ricoprano il ruolo di responsabile o
coordinatore dei servizi socio-assistenziali da almeno cinque anni.
Art. 34.
(Le attivita’ formative)
1. La formazione degli operatori costituisce strumento
per la promozione della qualita’
e dell’efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. La Regione promuove la formazione degli operatori
sociali e degli operatori dell’area socio-sanitaria, tenendo in considerazione
le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione
delle diverse professionalita’.
3. La Regione, le province e gli enti gestori
istituzionali promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione
delle attivita’ dei soggetti
del terzo settore.
4. La programmazione regionale delle attivita’
formative degli operatori sociali e’ predisposta dalla Regione, dalle province
e dagli enti gestori istituzionali di cui all’articolo 9, comma 4, ciascuno per
quanto di competenza, e con il concorso dell’universita’
e degli altri enti e soggetti accreditati titolari di funzioni formative.
5. I soggetti pubblici e privati, erogatori degli
interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad
iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.
TITOLO VII.
LE RISORSE FINANZIARIE E I BENI
PATRIMONIALI
Art. 35.
(Le risorse finanziarie di parte corrente)
1. Fatti salvi i finanziamenti provenienti dallo Stato
vincolati a specifiche finalita’, il sistema
integrato degli interventi e servizi sociali e’
finanziato dai comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonche’ dal fondo sanitario regionale per le attivita’ integrate socio-sanitarie.
2. I comuni, quali titolari delle funzioni amministrative
relative alla realizzazione delle attivita’ e degli
interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie che, affiancandosi alle
risorse messe a disposizione dallo Stato, dalla Regione e dagli utenti, assicurino il raggiungimento di livelli di assistenza
adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio. La Giunta regionale, di
concerto con i comuni singoli o associati, individua una quota capitaria sociale necessaria per assicurare i livelli
essenziali e omogenei delle prestazioni di cui all’articolo 19.
3. I comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio le
quote di finanziamento stabilite dall’organo associativo competente e ad
operare i relativi trasferimenti in termini di cassa alle scadenze previste
dagli enti gestori istituzionali.
4. La Regione concorre al finanziamento del sistema
integrato di interventi e servizi sociali attraverso
proprie specifiche risorse.
5. L’intervento finanziario regionale, con carattere
contributivo rispetto all’intervento primario comunale, e’ finalizzato a
sostenere lo sviluppo ed il consolidamento su tutto il territorio regionale di
una rete di servizi sociali qualitativamente omogenei e rispondenti alle
effettive esigenze delle comunita’ locali.
6. Le risorse annuali regionali di cui al comma 4 sono
almeno pari a quelle dell’anno precedente, incrementate del tasso di inflazione programmato.
7. E’ istituito il fondo regionale per la gestione del
sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le
risorse proprie della Regione di cui al comma 4, le
risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle province
di cui all’articolo 5, comma 4, nonche’ le risorse
provenienti da soggetti pubblici e privati.
8. Il fondo regionale di cui al comma 7 e’ annualmente
ripartito tra i comuni singoli o associati secondo criteri individuati dalla
Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, sulla base
delle indicazioni contenute nel piano regionale di cui all’articolo 16; parte
dello stesso fondo puo’ essere ripartito tra le province per lo svolgimento delle
funzioni e dei compiti svolti dalle stesse a supporto degli enti locali
interessati e per il funzionamento dell’ufficio provinciale di pubblica tutela,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5.
9. In coerenza con la funzione programmatoria ed organizzativa attribuita alla Regione, le
risorse del fondo di cui al comma 7 sono prioritariamente destinate alla
contribuzione finanziaria delle gestioni locali conformi, sul piano
progettuale, organizzativo ed operativo, alle indicazioni e agli obiettivi
fissati dalla Regione.
10. I criteri per il riparto del fondo regionale sono
finalizzati a privilegiare gli enti gestori istituiti
entro gli ambiti territoriali ottimali individuati dalla Regione, ai sensi
dell’articolo 8, prevedendo anche eventuali disincentivi per la gestione in
ambiti territoriali diversi, nonche’ i seguenti enti
gestori:
a) enti che assumono la gestione complessiva degli interventi
e servizi sociali di livello essenziale;
b) enti che assicurano i livelli
essenziali e uniformi delle prestazioni spostando l’attenzione dalla
domanda espressa ai bisogni rilevati;
c) enti che favoriscono la diversificazione e la personalizzazione degli interventi;
d) enti che promuovono la partecipazione effettiva di
tutti i soggetti pubblici e privati e delle famiglie nella progettazione e
nella realizzazione del sistema;
e)
enti che assicurano, in via prioritaria, la risposta alle esigenze di persone
portatrici di bisogni gravi;
f) enti che realizzano la massima integrazione tra sanita’ e assistenza, nonche’ il
coordinamento delle politiche dei servizi sociali con le politiche della casa,
dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
g) enti che garantiscono, attraverso l’attuazione di
forme di controllo direzionale e di analisi costante
delle attivita’ in corso di gestione, la
corrispondenza dei risultati effettivamente conseguiti con gli obiettivi
prefissati nella fase programmatoria, in termini di
efficacia ed efficienza dei servizi e delle prestazioni ed assicurano un
impegno finanziario dei comuni adeguato a sostenere le spese necessarie per
fornire idonee risposte ai bisogni del territorio.
Art. 36.
(Controlli di gestione)
1. Gli enti gestori istituzionali dei servizi sociali, al
fine di rilevare i dati relativi al rapporto tra
risorse impiegate e prestazioni erogate, adottano idonei sistemi di controllo
di gestione.
2. La Giunta regionale individua metodi e strumenti e
fornisce indirizzi per una realizzazione omogenea del controllo di gestione da
parte degli enti gestori istituzionali, che consenta
analisi comparative di efficacia e di efficienza e costituisca fonte
informativa per la programmazione regionale.
Art. 37.
(Le risorse finanziarie per investimenti)
1. La Regione promuove la realizzazione
della rete delle strutture sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a
ciclo residenziale e semiresidenziale con l’obiettivo del riequilibrio
territoriale, dell’adeguamento agli standard definiti dalla normativa vigente e
della realizzazione di servizi innovativi.
2. La Giunta regionale provvede a
classificare le strutture residenziali e semiresidenziali, a individuare i
relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi e a definire i tempi
per l’adeguamento delle strutture esistenti, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
3. E’ attribuita alla Giunta regionale la facolta’ di individuare uno specifico regime in ordine ai tempi e alle modalita’
di adeguamento di strutture esistenti gestite da soggetti senza fini di lucro
caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalita’
organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di particolari
tipologie di utenza e comprovate dal ruolo storico che tali soggetti hanno
svolto nel tempo.
4. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale,
mediante l’utilizzo di risorse proprie e di eventuali
risorse messe a disposizione da parte di altri soggetti pubblici e privati,
definisce i programmi per la promozione degli interventi di realizzazione di
nuove strutture, di acquisto, di trasformazione, di ristrutturazione, di
ampliamento e straordinaria manutenzione di strutture esistenti, di acquisto di
attrezzature e arredi.
5. Nella definizione dei programmi di cui al comma 4 la
Giunta regionale si ispira ai seguenti criteri:
a) analisi dei fabbisogni del territorio, al fine di
procedere al riequilibrio e all’attivazione di strutture nelle aree carenti;
b) individuazione delle soluzioni strutturali che prevedono
risposte composite di assistenza sia residenziale che
semiresidenziale, differenziate in funzione del diverso grado di autonomia
degli ospiti, in modo da garantirne la permanenza in caso di variazioni;
c) promozione degli interventi
che si caratterizzano per la realizzazione di forme effettive di integrazione
socio-sanitaria;
d) realizzazione di interventi
innovativi di residenzialita’ temporanea, diurna,
notturna e stagionale di sostegno alle famiglie, al fine di evitare la
collocazione definitiva delle persone in stato di bisogno nelle strutture
residenziali.
6. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono concesse
a soggetti pubblici e privati sulla base delle seguenti condizioni:
a) la realizzazione degli
interventi consenta la totale agibilita’ e il
regolare funzionamento delle strutture;
b) siano raggiunti gli standard di qualita’
minimi individuati dalla normativa regionale;
c) gli interventi risultino
congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale;
d) le strutture immobiliari oggetto di contributo, ad
eccezione di quelle per le quali il contributo e’ concesso ai fini di
risanamento conservativo e di straordinaria manutenzione, siano vincolate alla
destinazione d’uso, secondo i tempi e le modalita’
individuati dalla Giunta regionale.
7. La Giunta regionale, in base alla disponibilita’
delle risorse finanziarie di cui al comma 4, definisce i programmi attuativi
degli interventi, mediante appositi bandi, indicando
le finalita’, i destinatari e le modalita’
di finanziamento degli interventi programmati, le tipologie degli interventi e
i requisiti delle strutture realizzabili, l’entita’
delle risorse disponibili e dei contributi concedibili, le modalita’
e i tempi di presentazione delle domande e della documentazione tecnico-amministrativa
di corredo, i criteri di valutazione degli interventi, i tipi e i livelli di
progettazione richiesti, le modalita’ di erogazione e
le garanzie richieste ai beneficiari delle risorse, le modalita’,
i tempi e le procedure per l’approvazione e la realizzazione degli interventi,
il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 6.
8. La Regione opera, altresi’, perche’ si creino le condizioni necessarie per la realizzazione di strutture residenziali e semiresidenziali
con l’apporto di capitali privati.
Art. 38.
(Beni patrimoniali vincolati)
1. La Regione promuove il migliore utilizzo del
patrimonio dei comuni vincolato a finalita’ socio-assistenziali e sociali, nel rispetto dell’autonomia
dei singoli enti, anche mediante proposte e incentivi alla riconversione del
patrimonio non idoneo allo svolgimento di attivita’
socio-assistenziali in servizi finalizzati alle stesse attivita’.
TITOLO IX.
GLI ONERI DEI SERVIZI E DELLE
PRESTAZIONI
Art. 39.
(Titolarita’ degli oneri degli interventi e dei
servizi sociali)
1. Gravano sui comuni, secondo le modalita’
di gestione di cui all’articolo 9, gli oneri relativi agli
interventi socio-assistenziali da erogarsi agli aventi diritto anagraficamente residenti presso i comuni medesimi.
2. L’organizzazione e l’erogazione degli interventi
socio-assistenziali non differibili caratterizzati da motivi di
urgenza sono effettuati dal comune nel cui territorio il destinatario
degli interventi stessi dimora; gli oneri relativi gravano sul comune di
residenza.
3. Qualora per l’avente diritto
si renda necessaria o sia disposta la collocazione in affidamento familiare o
in comunita’ di tipo familiare o in strutture
residenziali situate nel territorio di un altro comune, gli eventuali oneri
finanziari relativi continuano a gravare sul comune sede della residenza al
momento di tale collocazione, anche in caso di successive variazioni
anagrafiche. Nel caso di minori, la titolarita’ degli
oneri e’ in capo al comune nel quale, al momento della collocazione,
risiedeva il genitore che esercitava la potesta’ genitoriale.
4. Qualora l’iniziativa del ricovero e i relativi oneri
siano assunti dall’utente o dai suoi congiunti, gli obblighi connessi ad una
successiva richiesta di integrazione economica della
retta gravano sul comune presso il quale l’utente stesso era anagraficamente residente prima di tale ricovero.
Art. 40.
(Compartecipazione degli utenti al costo dei servizi)
1. La compartecipazione degli utenti ai costi si applica
ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste prevedendo la valutazione
della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo
familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della situazione economica
equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla Regione.
2. La domanda per ottenere le prestazioni sociali
agevolate e’ presentata direttamente all’ente erogatore, anche per il tramite
degli istituti di patronato. La dichiarazione finalizzata alla determinazione
degli indicatori della situazione economica equivalente e’ effettuata presso lo
stesso ente erogatore, oppure presso i comuni, i centri di assistenza
fiscale (CAF) e l’INPS presenti sul territorio che la certificano mediante
attestazione.
3. Gli enti gestori istituzionali, con riferimento alla
valutazione della situazione economica del beneficiario del
servizio, determinano l’entita’ della
compartecipazione ai costi sulla base dei criteri di valutazione determinati
dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e aggiornano annualmente le capacita’ di compartecipazione dell’utente ai costi di cui
al comma 1.
4. Gli enti gestori istituzionali controllano la veridicita’ della situazione familiare dichiarata e
confrontano i dati reddituali e patrimoniali
dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del
sistema informativo del Ministero competente.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, adotta linee guida atte ad assicurare una omogenea
applicazione nel territorio regionale degli indicatori di cui al comma 1, anche
in considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), cosi’ come modificato dal decreto legislativo 3 maggio
2000, n. 130.
PARTE II.
TITOLO I.
POLITICHE DI PROMOZIONE
REGIONALE
CAPO I.
POLITICHE PER LE FAMIGLIE
Art. 41.
(Attivita’ di promozione regionale)
1. La Regione riconosce e sostiene la famiglia quale
soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito
di riferimento unitario per ogni intervento riguardante la salute,
l’educazione, lo sviluppo culturale e la sicurezza sociale di ciascuno dei suoi
componenti.
2. I principi per lo svolgimento delle attivita’ di promozione regionale delle
politiche familiari sono i seguenti:
a) predisposizione di una politica organica ed integrata
volta a promuovere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali;
b) programmazione dei servizi e valorizzazione
delle risorse di solidarieta’ della famiglia, della
rete parentale e delle solidarieta’
sociali;
c) sostegno alla formazione ed allo sviluppo di nuove
famiglie, alla cura ed educazione dei figli, al
reperimento del lavoro e di abitazioni adeguate con idonee politiche lavorative
e abitative, anche attraverso un apposito fondo sociale per gli affitti;
d) promozione e sostegno dell’armonioso sviluppo delle
relazioni familiari, delle funzioni educative, della corresponsabilita’
dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei
figli nonche’ dei rapporti di solidarieta’
tra generazioni della famiglia.
Art. 42.
(Centri per le famiglie)
1. Al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilita’ dei componenti
della famiglia, la Regione promuove e incentiva l’istituzione, da parte dei
comuni, in raccordo con i consultori familiari, di centri per le famiglie,
aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo
aiuto, inseriti o collegati nell’ambito dei servizi istituzionali pubblici dei
soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali.
Art. 43.
(Tempi di cura, tempi di lavoro e tempi delle citta’)
1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi della
programmazione, promuove e incentiva le iniziative di
riorganizzazione dei servizi pubblici e privati convenzionati, tese a una
crescente flessibilita’ delle prestazioni, al
coordinamento degli orari e al risparmio di tempo per le attivita’
familiari.
2. La Regione promuove altresi’ iniziative
sperimentali per favorire la stipulazione di accordi tra le organizzazioni
imprenditoriali e le organizzazioni sindacali che consentano forme di
articolazione dell’attivita’ lavorativa volte a
conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, promuove e incentiva la
costituzione di banche del tempo, come definite dall’articolo 27 della legge 8
marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita’
e della paternita’, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta’)
e di ogni iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle citta’
con i tempi di cura della famiglia.
CAPO II.
POLITICHE PER LA TUTELA
MATERNO-INFANTILE
Art. 44.
(Attivita’ di promozione regionale)
1. La Regione, in attuazione della legge 27 maggio 1991,
n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove
il diritto di cittadinanza e la qualita’ della vita
ad ogni persona minore di eta’, privilegiando la
famiglia quale ambito prioritario di crescita, mediante un sistema di sicurezza
e di protezione sociale attivo, caratterizzato dall’integrazione degli
interventi e dei servizi sociali.
2. La Regione programma le politiche per l’infanzia e la genitorialita’ sulla base dei seguenti criteri:
a) promozione dello sviluppo e
della salute psicofisica di ogni persona minore di eta’;
b) riduzione e rimozione delle condizioni di disagio
individuale, familiare e sociale;
c) realizzazione dei servizi
socio-educativi, anche sperimentali e innovativi, per l’infanzia e
l’adolescenza, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in
materia;
d) sostegno alla formazione, quale garanzia di sviluppo e
di crescita;
e) valorizzazione delle funzioni genitoriali
e parentali e della solidarieta’ tra i componenti della famiglia;
f) sviluppo delle reti di solidarieta’
di auto-aiuto e mutuo-aiuto
fra le famiglie;
g) incentivo alle iniziative per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno dell’abuso e del maltrattamento a danno dei minori e
delle donne;
h) sostegno all’affidamento e all’adozione in attuazione
della legislazione nazionale e regionale vigente;
i) individuazione delle misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al
fine di monitorare i flussi informativi sulle condizioni e i servizi a favore
dei minori.
Art. 45.
(Servizi e prestazioni per i minori)
1. Per il raggiungimento delle finalita’
di cui all’articolo 44, i piani di zona prevedono la
realizzazione dei seguenti servizi:
a) attivita’ di sostegno alla
famiglia e alla genitorialita’;
b) servizi socio-educativi per l’infanzia e
l’adolescenza;
c) servizi di animazione per
l’infanzia e per l’adolescenza;
d) centri di ascolto per
adolescenti;
e) servizi di intervento educativo-terapeutico per i minori e per le famiglie;
f) servizi per l’affidamento familiare e per l’adozione;
g) servizi di assistenza
educativa territoriale;
h) servizi finalizzati all’accoglienza
di bassa soglia per minori stranieri non accompagnati.
2. I piani di zona possono altresi’
prevedere l’istituzione di comunita’ familiari e comunita’ educative,
anche mediante riqualificazione delle strutture assistenziali esistenti per
minori, nonche’ la promozione di azioni progettuali
sperimentali mirate.
CAPO III.
POLITICHE PER LE PERSONE
DISABILI
Art. 46.
(Attivita’ di promozione regionale)
1. La Regione riconosce il diritto al benessere
psico-fisico della persona disabile e ne favorisce la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa’.
2. I principi per lo svolgimento delle attivita’ di promozione regionale delle
politiche per le persone disabili sono i seguenti:
a) sostegno alle responsabilita’
familiari lungo tutto il ciclo di vita della persona con disabilita’;
b) sviluppo delle autonomie e delle abilita’
possibili, in particolare dei disabili gravi;
c) promozione degli interventi
atti ad assicurare la vita indipendente;
d) potenziamento e diffusione omogenea sul territorio dei
servizi di assistenza domiciliare, assistenza
domiciliare integrata e di assistenza socio-educativa territoriale;
e) realizzazione di progetti individualizzati per
l’integrazione scolastica e universitaria nonche’ di
formazione e di accompagnamento al lavoro della
persona disabile;
f) incremento della rete dei centri diurni, dei Centri
addestramento per disabili (CAD) nonche’ l’estensione
della loro fascia oraria;
g) individuazione di nuove tipologie di risposte
residenziali che assicurino una vita di relazione simile al nucleo familiare;
h) rimozione degli ostacoli che aggravano la condizione
di disabilita’;
i) promozione dell’acquisto di
strumenti tecnologici innovativi atti a facilitare la vita indipendente e il
reinserimento sociale e professionale;
j) sviluppo di iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione per la
prevenzione e per la cura della disabilita’, la
riabilitazione e l’inserimento sociale di chi ne e’ colpito.
3. Il riconoscimento di persona in situazione di handicap
grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), costituisce condizione di priorita’
nell’accesso ai programmi ed ai servizi territoriali.
Art. 47.
(Servizi e prestazioni per le persone disabili)
1. Per il raggiungimento delle finalita’
di cui all’articolo 46 i piani di zona prevedono le forme di intervento
attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:
a) aiuto alla persona;
b) assistenza domiciliare, assistenza domiciliare
integrata e assistenza socio-educativa territoriale;
c) centri diurni;
d) integrazione scolastica e lavorativa;
e)
sostegno e sostituzione temporanea della famiglia;
f) accoglienza residenziale;
g) famiglie-comunita’ sostitutive della famiglia di origine.
2. Il piano di zona puo’ inoltre individuare altri servizi tesi a favorire la piena
integrazione sociale della persona disabile nonche’
la fruizione dei beni culturali, ambientali, la pratica sportiva ed il turismo.
Art. 48.
(Partecipazione di enti ed associazioni di
categoria)
1. La Regione riconosce la funzione sociale di enti e associazioni che abbiano finalita’
di integrazione sociale e di promozione di diritti di cittadini disabili e puo’ assegnare contributi per la loro attivita’,
secondo quanto previsto dalla specifica normativa regionale in materia.
CAPO IV.
POLITICHE PER LE PERSONE
ANZIANE
Art. 49.
(Attivita’ di promozione regionale)
1. La Regione promuove la qualificazione e l’articolazione
della rete dei servizi sociali per le persone anziane nella logica della domiciliarita’ e del sostegno alla vita di relazione nella comunita’ locale, valorizzando le risorse positive delle persone anziane e il loro apporto alla vita
familiare e sociale.
2. I principi per lo svolgimento delle attivita’ di promozione regionale delle
politiche per le persone anziane sono i seguenti:
a) realizzazione, anche attraverso specifiche
provvidenze, di interventi diretti a mantenere
l’autonomia della persona anziana, prioritariamente in un contesto familiare,
ad evitare i rischi della non autosufficienza e a favorire un passaggio
graduale dalla autonomia alla non autonomia prevedendo il piu’
ampio coinvolgimento di tutti gli attori del percorso di presa in carico;
b) diffusione omogenea dell’assistenza a domicilio su
tutto il territorio;
c) potenziamento dei servizi di supporto alla famiglia,
compresi contribuiti economici e assegni di cura per quelle famiglie che si
fanno carico di garantire l’assistenza di un proprio componente
anziano non autosufficiente;
d) realizzazione di servizi e
strutture di sollievo per sostenere e integrare l’attivita’
della famiglia nel lavoro di cura;
e) diffusione e utilizzo di strumentazioni tecnologiche
per il collegamento, anche a fini di monitoraggio e di tutela, della persona
anziana che vive nella propria casa con centri di pronto intervento, nonche’ informazione
sulle nuove tecnologie che facilitino il mantenimento della qualita’
della vita all’interno della propria casa sia all’anziano con limitata
autonomia sia ai familiari e agli operatori coinvolti nel percorso di cura;
f) affidamento di anziani a
famiglie selezionate al fine di favorire l’anziano nel mantenimento delle
proprie abitudini di vita e del proprio contesto territoriale;
g) realizzazione di forme di accoglienza
familiare notturna;
h) apertura delle strutture residenziali e diurne alla comunita’ locale per la promozione dell’incontro
intergenerazionale e per favorire le relazioni sociali delle persone anziane;
i) istituzione di soggiorni marini e montani, con la possibilita’ di scambi di periodi di
residenzialita’ per le persone autosufficienti tra
strutture di regioni diverse;
j) istituzione di servizi civici e di centri di aggregazione e di informazione a cui partecipano le
persone anziane attive per valorizzarne le esperienze e competenze;
k) sostegno dell’attivita’ di
volontariato e di utilita’
sociale, per lo sviluppo di esperienze di auto-aiuto e mutuo-aiuto
al fine di migliorare la qualita’ della vita
quotidiana;
l) incentivi per la permanenza
dei cittadini anziani nelle abitazioni di proprieta’
attraverso il recupero del patrimonio residenziale esistente ed il
frazionamento delle unita’ abitative eccedenti le
ordinarie necessita’ degli anziani che le abitano;
m) adozione di misure di umanizzazione
delle condizioni, anche ambientali, di soggiorno nelle strutture residenziali e
semiresidenziali.
Art. 50.
(Servizi e prestazioni per le persone anziane)
1. Per il raggiungimento delle finalita’
di cui all’articolo 49 i piani di zona prevedono le forme di intervento
attraverso la realizzazione dei seguenti servizi:
a) attivita’ di prevenzione per
il mantenimento dell’autonomia e per ridurre i rischi di non autosufficienza;
b) assistenza domiciliare e assistenza domiciliare
integrata;
c) contributi economici;
d) servizi di accoglienza
residenziale e semiresidenziale anche temporanea;
e) servizi di sollievo alla famiglia e di
affidamento familiare;
f) centri diurni di aggregazione
sociale e di socializzazione.
CAPO V.
POLITICHE PER ALTRI SOGGETTI
DEBOLI
Art. 51.
(Attivita’ di promozione regionale per persone
detenute ed ex detenute)
1. La Regione, in accordo con il Ministero della
Giustizia nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con tutti i
soggetti interessati alla promozione di iniziative a
favore della popolazione adulta detenuta ed ex detenuta, programma le politiche
di sostegno alle persone detenute ed ex detenute sulla base dei seguenti
criteri:
a) realizzazione di politiche tese al reinserimento
sociale e lavorativo di detenuti o di ex detenuti;
b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei
detenuti nelle carceri mediante attivita’ di
preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative
e progetti di attivita’ lavorative intramurarie;
c) promozione dell’attivita’ di formazione congiunta tra operatori
penitenziari e operatori dei servizi sul territorio;
d) realizzazione di politiche
tese a ridurre la conflittualita’ sociale e a
favorire l’elaborazione, a livello locale, di progetti tesi a creare una nuova
cultura sui problemi della devianza e della sicurezza;
e) promozione dei progetti
presentati da comuni o da altri soggetti ai fini della realizzazione di
strutture di accoglienza per detenuti semiliberi, ammessi al lavoro
all’esterno, affidati in prova al servizio sociale e per ex detenuti;
f) promozione di progetti di
sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reati;
g) promozione di progetti mirati
a rispondere a bisogni specifici di particolari tipologie di persone detenute,
quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati extracomunitari,
persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare
trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato
commesso.
Art. 52.
(Attivita’ di promozione regionale per persone
senza fissa dimora)
1. La Regione promuove azioni congiunte tra i soggetti
pubblici e quelli del privato sociale per la presa in carico delle persone
senza fissa dimora, tramite l’elaborazione di progetti individuali di accompagnamento sociale, finalizzati al recupero delle
funzioni personali e sociali di base.
2. I principi per lo svolgimento delle attivita’ di promozione regionale delle
politiche per le persone senza fissa dimora sono i seguenti:
a) sensibilizzazione culturale
della societa’ verso le persone senza fissa dimora;
b) promozione di processi
integrati per lo sviluppo di percorsi di aiuto, sostegno e di accompagnamento
sociale all’autonomia;
c) attivazione di unita’ mobili di approccio che favoriscano l’incontro e la
conoscenza delle persone;
d) attivazione di centri di accoglienza
aperti ventiquattro ore al giorno, per la predisposizione e realizzazione di
progetti individuali sui singoli casi;
e)
attivazione di micro strutture residenziali, anche
temporanee, protette e di gruppi famiglia e comunita’
in grado di avviare le persone ad una graduale riabilitazione sociale;
f) attivazione di dormitori e di strutture notturne di accoglienza.
Art. 53.
(Attivita’ di promozione regionale per le persone
con problemi di dipendenza)
1. La Regione promuove azioni di sostegno per le persone
che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze psicoattive
ed azioni finalizzate alla prevenzione di fattori di rischio, mirate al
coinvolgimento e alla responsabilizzazione del
contesto familiare, educativo e formativo in cui la persona e’ inserita e
svolte in stretta collaborazione con tutti i soggetti istituzionali e del
privato sociale.
2. Gli interventi sociali destinati alle persone con
problemi di dipendenza si esplicano attraverso:
a) gli interventi domiciliari di sostegno alla persona e
alla famiglia;
b) gli interventi di inserimento
o reinserimento lavorativo, formativo e sociale;
c) la realizzazione di progetti
integrati tra scuola, enti locali, servizi sociali e servizi sanitari,
finalizzati al coinvolgimento e al reinserimento
sociale delle persone con problemi di dipendenza.
3. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono riservati ai soggetti che hanno positivamente superato la fase di
dipendenza.
PARTE III.
TITOLO I.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 54.
(Disposizioni transitorie in materia di vigilanza)
1. In via transitoria, fino all’entrata in vigore del
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 26, comma 4, le
funzioni amministrative di vigilanza, comprese quelle relative
alle RSA, sono esercitate dalle ASL e dal Comune di Torino per i servizi
e le strutture operanti sul proprio territorio, secondo le modalita’
e gli indirizzi indicati dagli atti amministrativi regionali di riferimento.
2. Le funzioni amministrative di vigilanza relative alle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)
gestite direttamente dalle ASL, sono esercitate dalla Regione, secondo le modalita’ e gli indirizzi indicati dagli atti
amministrativi regionali di riferimento.
Art. 55.
(Soppressione del controllo di legittimita’ sugli
atti delle IPAB)
1. A far data dall’entrata in
vigore della presente legge, e’ soppresso il controllo preventivo di legittimita’ sugli atti delle IPAB, di cui all’articolo 27
della legge regionale 22 settembre 1994, n. 40 (Nuove norme per il
funzionamento del CORECO).
Art. 56.
(Disposizioni transitorie in materia di interventi
strutturali)
1. Le disposizioni di cui alle l.r.
14/1986, 22/1990, 40/1995, 10/1996, 59/1996, 73/1996, 16/1997 e 43/1997 e
rispettive deliberazioni attuative, riguardanti il
finanziamento e la realizzazione di presidi socio-assistenziali, continuano ad
applicarsi per tutte le richieste di contributo presentate in seguito a bandi
approvati dalla Giunta regionale alla data di entrata
in vigore della presente legge.
2. I contributi regionali in conto capitale, concessi ai
sensi delle l.r. 22/1990, 40/1995, 10/1996, e 59/1996
per l’acquisto, la ristrutturazione, la riconversione e la nuova costruzione di
presidi socio-assistenziali possono essere introitati dai soggetti beneficiari,
in via definitiva e senza obbligo di restituzione alla Regione, nella misura e
secondo le quantita’ erogate dagli uffici regionali,
nel caso di interventi che risultino parzialmente
eseguiti ed i cui termini temporali di realizzazione siano decorsi alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. La Giunta regionale definisce i criteri, le procedure
e gli strumenti occorrenti per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2.
Art. 57.
(Disposizioni transitorie in materia di amministrazione
delle IPAB)
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di
riordino delle IPAB si provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria
delle stesse, gia’ amministrate dagli Enti Comunali di Assistenza (ECA) attraverso un Collegio commissariale
composto di cinque membri, nominati dal comune in cui l’Ente ha sede legale.
2. In seno al predetto Collegio è garantita la
rappresentanza della minoranza consiliare nonchè
eventuali componenti di diritto, qualora previsti
nello Statuto dell’Ente.
3. Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio
stesso fra i propri componenti.
4. Il Collegio commissariale dura in carica quanto gli
organi di governo del comune che lo ha nominato.
Art. 58.
(Norma finale)
1. Ai fini dell’attuazione delle politiche settoriali di
cui alla parte II, titolo I, capi I, II, III, IV e V,
la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, individua
le attivita’ di promozione regionale nell’ambito
della programmazione socio-sanitaria triennale regionale e dello svolgimento
della funzione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera m).
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, adotta, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, linee guida per gli enti gestori istituzionali per l’esercizio
delle competenze relative agli interventi
socio-assistenziali nei confronti delle gestanti e delle madri in condizione di
disagio individuale, familiare e sociale, compresi quelli volti a garantire il
segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i figli, e gli
interventi a favore dei neonati nei primi sessanta giorni di vita, di cui alla
lettera c) del comma 2 dell’articolo 6.
TITOLO II.
MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI E ABROGAZIONI DI LEGGI
REGIONALI
Art. 59.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1975, n. 31 “Norme
per la concessione di contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale”)
1. L’articolo 1 della l.r.
31/1975 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 1.
1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei
cittadini nei settori della previdenza e della
sicurezza sociale.
2. La Regione riconosce il ruolo degli istituti di patronato
e di assistenza sociale nel sistema integrato di
interventi e servizi sociali quali persone giuridiche private che svolgono un
servizio di pubblica utilita’, anche con lo
svolgimento delle attivita’ previste all’articolo 10
della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di
patronato e di assistenza sociale) che sono regolate da apposite convenzioni.
3. La Regione sostiene l’attivita’
degli istituti nei campi dell’informazione, dell’assistenza, della tutela; in
particolare promuove l’espletamento di funzioni di segretariato sociale
previste all’articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000 n.
328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali).
4. A tali fini sono concessi contributi annui a favore
degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti giuridicamente ai sensi della l. 152/2001, che operano nel
territorio della Regione Piemonte.".
2. La lettera b) del primo comma
dell’articolo 2 della l.r. 31/1975 e’ cosi’ sostituita:
b) “alle iniziative di promozione, di informazione
e di prevenzione, di formazione nei settori dell’assistenza e della sicurezza
sociale, nonche’ di consulenza, per attivita’ finalizzate all’espletamento di pratiche a favore
di soggetti e nei settori di intervento previsti dalla l. 152/2001".
3. Il primo comma dell’articolo 3
della l.r. 31/1975, e’ cosi’
sostituito:
“1. I contributi di cui all’articolo 2 lettera a) sono
ripartiti a favore di ciascuna sede provinciale degli istituti di patronato e di assistenza sociale in misura direttamente proporzionale
al punteggio assegnato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.”.
4. Dopo la lettera c) del primo comma
dell’articolo 4 della l.r. 31/1975, e’
aggiunta la seguente:
“c bis.) svolgere le proprie attivita’
istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie,
socio-assistenziali, assistenziali o comunque rivolte
alle fasce deboli della popolazione”.
5. Il primo comma dell’articolo 6
della l.r. 31/1975, e’ cosi’
sostituito:
“1. Ai fini della concessione di contributi, i
responsabili provinciali degli istituti di patronato e di assistenza
sociale trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al Presidente
della Giunta corredata da una relazione sull’attivita’
svolta e dalla copia, vistata per conformita’ dagli
ispettori provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell’attivita’ dell’anno precedente, agli ispettorati
medesimi.”.
Art. 60.
(Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1989, n. 55 “Costituzione del
Consiglio regionale sui problemi dei minori e sostegno di iniziative
per la tutela dei minori”)
1. La lettera b) del comma 1
dell’articolo 4 della l.r. 55/1989 e’
abrogata.
2. L’articolo 5 della l.r.
55/1989 e’ abrogato.
Art. 61.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 “Norme di attuazione della legge 381/1991 ‘Disciplina delle
cooperative sociali’”)
1. La rubrica dell’articolo 2
della l.r. 18/1994, e’ modificata dalla seguente:
“Art. 2. (Albo regionale e
sezioni provinciali)”
2. Il comma 1 dell’articolo 2
della l.r. 18/1994 e’ sostituito dal seguente:
“1. Ai fini di cui all’articolo 1, e’ istituito l’albo
regionale delle cooperative sociali quale ambito unitario delle sezioni
provinciali istituite dall’articolo 115 della l.r.
44/2000, inserito dall’articolo 10 della l.r. 5/2001.”.
3. Il comma 5 dell’articolo 2
della l.r. 18/1994 e’ sostituito dal seguente:
“5. Non sono iscrivibili le cooperative ed i consorzi che
abbiano, come esclusivo scopo statutario, lo
svolgimento di attivita’ di formazione professionale,
di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, attuata con legge regionale 25
febbraio 1980, n. 8, nonche’ le societa’
cooperative ed i loro consorzi, che organizzino attivita’
di istruzione di qualsiasi ordine e grado.”.
4. La rubrica dell’articolo 3
della l.r. 18/1994 e’ modificata dalla seguente:
“Art. 3. (Iscrizione alle
sezioni provinciali)”.
5. Il comma 2 dell’articolo 3
della l.r. 18/1994 e’ abrogato.
6. Il comma 3 dell’articolo 3
della l.r. 18/1994 e’sostituito dal seguente:
“3. Il provvedimento di iscrizione
e’ notificato al richedente, al comune ove ha sede
legale la cooperativa, all’ASL di competenza, alla prefettura, all’ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, agli enti previdenziali ed
assistenziali ed e’ pubblicato gratuitamente per estratto sul bollettino
ufficiale della Regione.”.
7. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r.
18/1994 la parola: “Regione” e’ sostituita dalla parola: “provincia”.
8. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r.
18/1994 la parola “Regione ” e’ sostituita dalla parola: “provincia”.
9. Il primo capoverso del comma 1
dell’articolo 5 della l.r. 18/1994 e’
sostituito dal seguente:
“La cancellazione e’ disposta dalla provincia con
provvedimento motivato”.
10. Il comma 3 dell’articolo 5
della l.r. 18/1994 e’ sostituito dal seguente:
“3. Il provvedimento di cancellazione e’ comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla
cooperativa o consorzio nonche’ agli altri enti individuati
al comma 3 dell’articolo 3 della legge ed e’ pubblicato gratuitamente per
estratto sul bollettino ufficiale della Regione.”.
11. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r.
18/1994 le parole: “La Regione prevede” sono sostituite dalle parole: “la Regione e le province prevedono”.
12. La lettera a) del comma 1
dell’articolo 8 della l.r. 18/1994 e’ cosi’ sostituita:
“a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le
strutture del sistema formativo regionale e le cooperative
sociali, concernente la formazione di base, la riqualificazione e
l’aggiornamento degli operatori anche con riferimento alle professionalita’
impegnate nell’ambito delle attivita’ di inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati.”.
13. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 18/1994 dopo la parola: “Regione” sono aggiunte le
parole: “e dalle province”.
14. Il comma 1 dell’articolo 14
della l.r. 18/1994 e’ sostituito dal seguente:
“1. Le province concedono contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo ed attivita’
alle cooperative iscritte alla sezione B dell’albo regionale.”.
15. La lettera a) del comma 2
dell’articolo 14 della l.r. 18/1994 e’ sostituita
dalla seguente:
“a) gli obiettivi sociali, produttivi e occupazionali,
che non possono essere inferiori all’assunzione o all’ammissione a socio
lavoratore a tempo indeterminato di almeno una persona svantaggiata, cosi’ come
definita dall’articolo 4 della l. 381/1991.”.
16. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r.
18/1994 le parole: “la Regione” sono sostituite dalle
parole: “le province”.
17. Il comma 2 dell’articolo 15
della l.r. 18/1994 e’ abrogato.
18. L’articolo 18 della l.r.
18/1994 e’ abrogato.
19. Il comma 1 dell’articolo 19
della l.r. 18/1994 e’ sostituito dal seguente:
“1. Al fine di favorire la continuita’
lavorativa dei cittadini cui sia venuta meno la
situazione di svantaggio, riconosciuta ai sensi della l. 381/1991, le province
intervengono, per un massimo di due anni, con un contributo, corrispondente al
50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali versati per detti
lavoratori, da erogarsi alle cooperative o datori di lavoro pubblici o privati
che li abbiano assunti o li assumano con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.”.
Art. 62.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38
“Valorizzazione e promozione del volontariato”)
1. L’articolo 3 della l.r.
38/1994 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 3. (Registri delle
organizzazioni di volontariato)
1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266 e’ istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato
quale ambito unitario delle sezioni provinciali
istituite dall’articolo 115 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44,
inserito dall’articolo 10 della l.r. 5/2001.
2. L’iscrizione nei registri e’ aperta alle
organizzazioni di volontariato che, perseguendo le finalita’
di natura civile, sociale e culturale di cui all’articolo 1 della legge,
operano in aree di intervento cui corrispondono le
seguenti sezioni:
a) socio-assistenziale;
b) sanitaria;
c) impegno civile, tutela e promozione
dei diritti;
d) protezione civile;
e)
tutela e valorizzazione dell’ambiente;
f) promozione della cultura,
istruzione, educazione permanente;
g) tutela e valorizzazione del
patrimonio storico ed artistico;
h) educazione motoria, promozione delle
attivita’ sportive e tempo libero.
3. Gli organismi di collegamento e di coordinamento sono
iscritti in apposita sezione. Gli organismi con sede
legale in una determinata provincia e formati in modo prevalente da
organizzazioni di volontariato della medesima provincia sono iscritti nelle
relative sezioni provinciali. Gli organismi di collegamento e di coordinamento
formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o
interprovinciale sono iscritti nella apposita sezione
del registro regionale.
4. La Giunta regionale puo’
individuare ulteriori aree di operativita’
delle organizzazioni di volontariato.
5. L’iscrizione al registro del volontariato e’
incompatibile con l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale).".
2. Il comma 1 dell’articolo 4
della l.r. 38/1994 e’ sostituito dal seguente:
“1. Sono iscritte nel registro regionale e nelle sezioni
provinciali le organizzazioni costituite ai sensi dell’articolo 3 della l.
266/1991, aventi sede legale o articolazioni locali autonome nella Regione
Piemonte, qualunque sia la forma giuridica da esse
assunta, purche’ compatibile con il fine solidaristico.”.
3. Il secondo periodo del comma 2
dell’articolo 4 della l.r. 38/1994 e’ abrogato.
4. Il comma 3 dell’articolo 4
della l.r. 38/1994 e’ sostituito dal seguente:
“3. L’iscrizione e’ disposta entro novanta giorni dalla
data di ricevimento dell’istanza.”.
5. Il comma 4 dell’articolo 4
della l.r. 38/1994 e’ sostituito dal seguente:
“4. Il decreto di iscrizione, o
di diniego di iscrizione, e’ pubblicato gratuitamente per estratto sul
bollettino ufficiale della Regione.”.
6. Il comma 1 dell’articolo 5
della l.r. 38/1994 e’ sostituito dal seguente:
“1. Le amministrazioni provinciali e
regionale provvedono alla revisione annuale del registro al fine di
verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione. Le
organizzazioni iscritte nel registro sono pertanto tenute a trasmettere, entro
il 31 luglio di ogni anno, una relazione dettagliata
che illustri l’attivita’ svolta, nonche’
copia del bilancio.”.
7. Il comma 2 dell’articolo 5
della l.r. 38/1994 e’ sostituito dal seguente:
“2. Le amministrazioni provinciali e
regionale possono richiedere sia al comune nel cui territorio le
organizzazioni di volontariato hanno sede o svolgono la loro attivita’, sia ad altre pubbliche amministrazioni un parere
circa il permanere delle condizioni alle quali e’ subordinata l’iscrizione.”.
8. Il comma 3 dell’articolo 5
della l.r. 38/1994 e’ sostituito dal seguente:
“3. Il venir meno dei requisiti di cui
al comma 1 dell’articolo 5 e dell’effettivo svolgimento dell’attivita’ di volontariato comporta la cancellazione
dell’organizzazione dal registro.”.
9. Il comma 6 dell’articolo 5
della l.r. 38/1994 e’ sostituito dal seguente:
“6. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro devono comunicare le variazioni dello statuto, dell’atto costitutivo o
dell’accordo degli aderenti entro sessanta giorni dal prodursi dell’evento.”.
10. Il comma 2 dell’articolo 11
della l.r. 38/1994 è sostituito dal seguente:
“2. Con deliberazione della Giunta regionale, acquisito
il parere della competente commissione consiliare, vengono
definite la composizione e le modalità di funzionamento del Consiglio regionale
di cui al comma 1.”.
11. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della l.r. 38/1994, sono sostituiti dai seguenti:
“1. I centri di servizio di cui all’articolo
15 della l. 266/1991, nella programmazione e gestione della propria attivita’ di sostegno alle organizzazioni di volontariato,
si uniformano agli indirizzi emergenti dal piano regionale di sviluppo e dai
singoli piani di settore.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il
comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato, sono stabiliti ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla normativa
statale per l’utilizzo dei fondi dei centri di servizio secondo principi di progettualita’ integrata con la Regione, gli enti locali,
le fondazioni e le realta’ associative del
territorio, prevedendo in particolare la possibilita’
di finanziamento diretto di progetti alle organizzazioni di volontariato e di
interventi a favore delle sedi.".
12. L’articolo 14 della l.r.
38/1994 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Contributi)
1. Le province concedono alle organizzazioni di
volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di
specifici e documentati progetti e attivita’.
2. Le province, al fine di concorrere al superamento
delle situazioni di difficolta’ delle organizzazioni
di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee
allo svolgimento delle attivita’, concedono
contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunita’
montane, comunita’ collinari, IPAB o aziende
pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di
immobili di proprieta’, o in disponibilita’
almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri.
3. Il contributo in conto capitale non puo’ essere superiore al 25 per cento dell’importo
complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.
4. I contributi sono concessi a condizione che gli
interventi realizzati consentano l’agibilita’
dell’immobile e che lo stesso sia vincolato all’uso di cui al comma 2 per la
durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere
concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.
5. Le province, al fine di concorrere al superamento
delle situazioni di difficolta’
e disagio sociale nell’ambito della comunita’
regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo
sviluppo delle loro attivita’, erogano contributi
costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni
di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni
nei registri.
6. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni,
rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing,
e’ concesso per spese di investimento o per progetti
rientranti nell’attivita’ statutaria degli enti
interessati ed e’ pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.
7. La durata del contributo e’ pari a quella
dell’operazione finanziaria posta in essere e comunque
non puo’ essere superiore a cinque esercizi
finanziari.”.
Art. 63.
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 45
“Impiego di detenuti in semiliberta’ o ammessi al
lavoro esterno per lavori
socialmente utili a protezione dell’ambiente”)
1. Il titolo della l.r. 45/1995
e’ modificato dal seguente: “Impiego di detenuti in semiliberta’,
ammessi al lavoro all’esterno, affidati in prova al servizio sociale o in
detenzione domiciliare per lavori socialmente utili”.
2. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r.
45/1995 e’ sostituito dal seguente:
“1. La Regione nell’ambito della propria attivita’ a favore dell’inserimento sociale e del recupero
dei detenuti attua, d’intesa con i competenti organi del Ministero di giustizia
interventi per l’impiego di detenuti in semiliberta’,
ammessi al lavoro all’esterno, affidati in prova al servizio sociale o in
detenzione domiciliare in opere e servizi socialmente utili, promossi d’intesa
con gli enti locali e da questi gestiti avvalendosi, di norma, dei cantieri di
lavoro.”.
3. Il comma 1 dell’articolo 2
della l.r. 45/1995 e’ sostituito dal seguente:
“1. Per la realizzazione degli interventi di cui
all’articolo 1, i comuni, le comunita’ montane e le
province interessati ad attuare gli interventi presentano alla Giunta regionale
progetti che prevedano l’impiego di detenuti in semiliberta’,
ammessi al lavoro esterno, affidati in prova al servizio sociale o in
detenzione domiciliare in opere e servizi di interesse
locale socialmente utili, favorendo in tal modo anche il loro reinserimento
sociale e lavorativo.”.
4. Il comma 2 dell’articolo 2
della l.r. 45/1995 e’ sostituito dal seguente:
“2. La Giunta regionale, d’intesa con l’amministrazione
penitenziaria e con quella giudiziaria, determina annualmente i progetti da
attuare dando priorita’ a quelli presentati dai
comuni, dalle comunita’ montane e dalle province sedi
di istituto penitenziario, avvalendosi del parere
espresso dall’apposito comitato nominato con le modalita’
previste dall’articolo 7.”.
5. Il comma 1 dell’articolo 4
della l.r. 45/1995 e’ sostituito dal seguente:
“1. Con apposite determinazioni
dirigenziali vengono annualmente approvati i progetti di attivita’
presentati dagli enti locali.”.
6. L’articolo 7 della l.r.
45/1995 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 7. (Norme attuative)
1. La Giunta regionale approva, con propria
deliberazione, le norme attuative della presente
legge, sentiti il Tribunale di sorveglianza, il Provveditorato regionale
dell’amministrazione penitenziaria e le associazioni degli enti locali.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1 sono stabilite
le procedure e i tempi secondo i quali dar corso ogni anno alle attivita’ preparatorie, contestuali e successive agli
interventi previsti dalla legge, nonche’ la
composizione e le modalita’ di nomina di un apposito comitato che esprime parere sulla proposta dei
progetti da finanziare annualmente.”.
Art. 64.
(Modifiche alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 “Criteri generali per
la costruzione, l’impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il
concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello
della Regione”)
1. L’articolo 1, comma 1, della l.r.
3/1973 e’ sostituito dal seguente:
“1. I comuni, singoli od associati nelle forme previste
dalla legge, e le comunita’ montane o collinari
possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente,
e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione
e l’impianto, sia per la gestione degli asili-nido.”.
Art. 65.
(Abrogazione di leggi regionali)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 13 agosto 1973, n. 18 (Assegno
integrativo di natalita’ alle coltivatrici dirette,
in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);
b) legge regionale 13 agosto 1973, n. 19 (Assegno
integrativo di natalita’ alle artigiane, in caso di
parto o di aborto spontaneo o terapeutico);
c) legge regionale 13 agosto 1973, n. 20 (Assegno
integrativo di natalita’ alle esercenti attivita’ commerciali,
in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico);
d) legge regionale 11 marzo 1975, n. 13 (Intervento
straordinario, a favore del comune di Torino, per provvedere alla contingente
sistemazione alloggiativa di
nuclei familiari);
e) legge regionale 3 giugno 1975, n. 37 (Concessione di
contributo alle sezioni della Unione Italiana Ciechi
in Piemonte);
f) legge regionale 12 marzo 1976, n. 11 (Mantenimento di Marzia
Sanfratello, figlia di Antonino,
vittima della rapina avvenuta il 15 dicembre 1975);
g) legge regionale 26 marzo 1976, n. 15 (Norme per
l’esercizio delle funzioni trasferite dal DPR 15-1-1972, n. 9, in materia di
nomina dei Consigli di Amministrazione delle IPAB);
h) legge regionale 7 luglio 1976, n. 37 (Delega al comune
di Tortona della gestione della comunita’
protetta per Profughi);
i) legge regionale 25 gennaio 1977, n. 10 (Modificazioni
della legge regionale 4 maggio 1976, n. 19 ed integrazione di spesa per la
formazione professionale);
j) legge regionale 20 aprile 1977, n. 28 (Mantenimento di
Nunzia Ciotta, figlia di Giuseppe, vittima
dell’attentato avvenuto il 12 marzo 1977);
k) legge regionale 6 gennaio 1978, n. 2 (Norme sullo
scioglimento degli EECCAA, sul passaggio delle attribuzioni del personale e dei
rapporti patrimoniali ai Comuni ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616);
l) legge regionale 16 agosto 1979, n. 43 (Modificazione
delle modalita’ di erogazione
del contributo straordinario “una tantum”, di cui alla legge regionale 22
gennaio 1976, n. 5. Sostituzione dell’articolo 3 della
legge stessa);
m) legge regionale 5 dicembre 1979, n. 67 (Interventi
straordinari a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere
prioritariamente il rincaro del costo di riscaldamento per l’inverno
1979-1980);
n) legge regionale 23 ottobre 1981, n. 43 (Interventi
straordinari a favore dei comuni per attivita’ socio-assistenziali);
o) legge regionale 8 agosto 1984, n. 37 (Mantenimento di Katia Airaudi, figlia di Eugenio, vigile del fuoco volontario, morto nello
spegnimento di un incendio boschivo il 5 dicembre 1981);
p) legge regionale 25 novembre 1985, n. 63 (Norme
integrative per la presentazione delle domande di registrazione di presidi socio-assistenziali);
q) legge regionale 24 marzo 1986, n. 15 (Proroga termini
di trasferimento dell’esercizio delle funzioni
socio-assistenziali alle UUSSSSLL sub-comunali di Torino);
r) legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7 (Norme urgenti
concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt. 36 della l.r. 23 agosto
1982, n. 20 ed 8 della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9,
il regime transitorio per la riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova
numerazione delle Unita’ Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino);
s) legge regionale 4 giugno 1987, n. 31 (Modifica della l.r. 23 gennaio 1987, n. 7 ‘Norme
urgenti concernenti la proroga dei termini previsti dagli artt.
36 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ed 8 della l.r. 11 febbraio 1985, n. 9, il regime transitorio per la
riconversione delle IIPPAB infermerie e la nuova numerazione delle Unita’ Socio-Sanitarie Locali subcomunali
di Torino’);
t) legge regionale 7 marzo 1988, n. 12 (Integrazioni e
modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 ‘Indirizzi e normative per il riordino dei servizi
socio-assistenziali della Regione Piemonte’);
u) legge regionale 7 marzo 1988, n. 13 (Abrogazione
dell’articolo 9 della legge approvata dal Consiglio regionale in data 27
gennaio 1988 ‘Integrazioni e modifiche della l.r. 23 agosto 1982, n. 20’);
v) legge regionale 6 luglio 1988, n. 31 (Ulteriori integrazioni della l.r.
23 agosto 1982, n. 20 ‘Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi
socio-assistenziali della Regione Piemonte’);
z) legge regionale 22 novembre 1989, n. 69 (Proroga del
termine di cui all’articolo 36, 10 comma, della l.r.
23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni ‘Indirizzi e normative per il riordino dei Servizi Socio
Assistenziali della Regione Piemonte’);
aa) legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento
presidi socio-assistenziali);
bb) legge regionale 17 aprile 1990, n. 34 (Interpretazione
autentica dell’articolo 31 quater, commi 3 e 8 della l.r. 23 agosto 1982, n. 20 e successive modifiche ed
integrazioni);
cc) legge regionale 18 febbraio 1991, n. 6 (Proroga termini
articolo 31 quater, comma 6, articolo 36, comma 1 e
articolo 37, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 ‘Indirizzi e
normative per il riordino dei servizi socio-assistenziali della Regione Piemonte’ e successive modificazioni ed integrazioni);
dd) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 67 (Modifica
dell’articolo 2 della l.r. 3 settembre 1991, n. 44
‘Norme transitorie in materia socio-assistenziale’);
ee) legge regionale 23 aprile 1992, n. 24 (Norme relative
al trasferimento delle funzioni socio assistenziali gia’
esercitate dalle Province);
ff) legge regionale 4 novembre 1992, n. 47 (Modifica
dell’articolo 7, 10 comma, della l.r. 23 aprile 1992,
n. 24 ‘Norme relative al trasferimento delle funzioni socio-assistenziali gia’ esercitate dalle province’);
gg) legge regionale 23 febbraio 1995, n. 19 (Prime norme di
attuazione dell’articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, recante
disposizioni in materia sanitaria e socio-assistenziale - Restituzione alle
province competenze relative alla tutela della maternita’
ed infanzia ed assistenza ai ciechi e sordomuti);
hh) legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per
l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali);
ii) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94 (Modifiche alla
legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 ‘Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali’ ed alla legge regionale 18 gennaio
1995, n. 8 ‘Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle
Unita’ sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere’);
jj) legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 (Spese
riscaldamento stagione invernale 1995/96 - Interventi straordinari a favore dei
singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente piu’
deboli);
kk) legge regionale 3 gennaio 1997, n. 5 (Modificazioni
alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 ‘Norme per l’esercizio delle
funzioni socio-assistenziali’);
ll) legge regionale 4 agosto 1997, n. 43 (Promozione della
rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili).
2. Gli articoli 114, 115, 116 e 117
della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, come inseriti dall’articolo 10
della l.r. 5/2001 sono abrogati.
TITOLO III.
NORME FINANZIARIE
Art. 66.
(Disposizione finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente
legge si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalita’ previste dall’articolo 8 della legge regionale 11
aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione
Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l’anno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 8 gennaio
2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 407.
- Presentato dalla Giunta regionale l’8
aprile 2002.
- Assegnato alla IV Commissione
in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 16 aprile 2002.
- Sul testo sono state effettuate
consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione
referente il 4 giugno 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 16 dicembre
2003, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 4 voti contrari, 9
astenuti e 1 non votante.