Legge regionale 7 aprile 2000, n. 37.
"Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette"
(B.U. 12 aprile 2000, n. 15)
Art. 1.
(Finalità)
1.In applicazione della normativa nazionale vigente in base alla quale è stabilito che l'Unione Nazionale Mutilati per il servizio (UNMS), l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro (ANMIL), l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC), l'Ente Nazionale Sordomuti (ENS), l'Unione Italiana Ciechi (UIC) sussistono come persone giuridiche di diritto privato e precisamente come enti morali e viene ad esse attribuito l'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di mutilati ed invalidi, la Regione Piemonte con la presente legge valorizza il ruolo delle stesse associazioni presso le amministrazioni regionali e locali, nonchè presso gli organismi operanti in termini istituzionali che hanno per scopo l'educazione, il lavoro, la formazione professionale, i trasporti, l'assistenza sociale e sanitaria, il turismo, lo sport e quanto possa essere ritenuto di valenza primaria per l'integrazione sociale e l'elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali, ivi comprese le implicazioni connesse alla vita familiare e di relazione.
Art. 2.
(Nomine)
1.Gli enti strumentali della regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni di cui all'articolo 1 la nomina di un rappresentante.
2. L'UNMS nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità per servizio, l'ANMIL nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità sul lavoro, l'ANMIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti l'invalidità civile, l'ENS nomina il rappresentante per le tematiche e problematiche inerenti il sordomutismo, l'UIC nomina il rappresentante per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità.
Art. 3.
(Convenzioni)
1.Gli enti strumentali della regione possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all'articolo 1 per delegare ad esse lo svolgimento dei compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.
Art. 4.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Iter percorso dalla legge:
Deriva dalla proposta di legge numero 601 della 6ª legislatura:
"Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette."
Presentata il giorno 28 ottobre 1999 dai consiglieri:
AGOSTINO GHIGLIA (ALLEANZA NAZIONALE), GIANNI MANCUSO (ALLEANZA NAZIONALE), PIER LUIGI RUBATTO (A.P.E.), ANTONELLO ANGELERI (C.C.D.), MARIANGELA COTTO (C.D.U.), ROBERTO VAGLIO (FEDERALISTI L.D.), PIER LUIGI GALLARINI (FORZA ITALIA), ROBERTO ROSSO (LEGA NORD PIEMONT), RENATO MONTABONE (M.P.P.E.), CARLA SPAGNUOLO (PATTO DEMOCRATICI), MARISA SUINO (PDS), PIERGIORGIO PEANO (P.P.I.).
Tratta la materia Organizzazione regionale.
È stata assegnata in commissione in data 5 novembre 1999 con procedura d'urgenza.
Licenziata con parere positivo (a maggioranza) in data 3 febbraio 2000.
Trasmessa al Presidente del Consiglio in data 3 febbraio 2000.
I Relatori di maggioranza ANTONELLO ANGELERI (C.C.D.), MARISA SUINO (D.S.) hanno presentato relazione scritta.
È stata approvata in data 1 marzo 2000 con 33 voti favorevoli.
È stata trasmessa al Commissario di Governo in data 6 marzo 2000 e vistata in data 31 marzo 2000.
È diventata la legge regionale 7 aprile 2000, n. 37, pubblicata in data 12 aprile 2000 sul Bollettino Ufficiale numero 15 ed entrata in vigore in data 13 aprile 2000 secondo quanto previsto dal 4° articolo.
La legge è composta da 4 articoli ed è vigente.
La legge prevede la formula dell'urgenza.
(Informazioni tratte dal sito web della
Regione Piemonte)