1. (Conversione).
E'
convertito in legge il D.L. 30 gennaio1971, n. 5, concernente provvidenze a
favore dei mutilati ed invalidi civili.
2. (Nuove
norme e soggetti aventi diritto).
Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino
al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed
invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.
Agli effetti
della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini
affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di
carattere organico o dismetabolico, insufficienze
mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se
minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro età (1).
Ai soli fini
dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i
soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
età (2).
Sono esclusi
gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché
i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi (3).
(1) Vedi,
anche, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.509
(2) Comma
aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 novembre 1988, n.
509.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno
1989, n. 346 (G.U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt.
1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto
comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui
esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità
di accompagnamento possa concorrere, con altre
minorazioni, la cecità parziale.
3.
(Assistenza sanitaria).
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanità
provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza
sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui
all'articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della
provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata
impossibilità, di altra regione viciniore.
Il Ministero
della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza
generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e
mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso
per tutto il periodo in cui dura il ricovero ove per tale assistenza non
provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore
dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati
col Ministero della sanità.
L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento
domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.
Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata
nei precedenti commi, può stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con
ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che
gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano
sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.
4.
(Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione).
Il Ministero della sanità, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge
per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai due miliardi di lire,
ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a
persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la
trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature
dei centri di riabilitazione, nonché di altre istituzioni terapeutiche quali
focolari, pensionati, comunità di tipo residenziale e simili.
Tutti i
centri ad internato o a seminternato che ospitano
invalidi civili di età inferiore ai 18 anni debbono
istituire corsi di istruzione per lo espletamento e il completamento della
scuola dell'obbligo.
Le
istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al
controllo e alla sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione
deve contenere sempre l'indicazione «privato» o «privata». Non possono essere
usate denominazioni atte ad ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque intenda aprire,
ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare
domanda al medico provinciale e adempiere alle
prescrizioni tecnicoassistenziali del Ministero della
sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di
autorizzazione, può diffidare l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la
chiusura del centro fino ad un periodo di tre mesi e può, in caso di ripetute
infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di apertura, sentito il
Consiglio provinciale di sanità.
Il Ministero
della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti
previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo:
a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per
la formazione di personale specializzato;
b) contributi
a enti pubblici e persone giuridiche private non
aventi finalità di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi
sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le principali malattie, a
carattere congenito o acquisito e progressivo, che causano motolesioni,
neurolesioni o disadattamenti sociali.
5.
(Personale ed educatori
specializzati).
Presso le università e presso enti pubblici e
privati possono essere istituite scuole per la formazione di
assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale
paramedico.
Il
riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.
I programmi,
l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la
sanità.
6.
(Accertamento delle condizioni di minorazione).
L'accertamento delle condizioni di minorazione
degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria
di cui all'articolo 7, nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale
e che ha sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il
prefetto su richiesta del medico provinciale può
nominare con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede
anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale
sanitario.
7.
(Commissione sanitaria provinciale: composizione).
La commissione sanitaria provinciale è composta:
- dal medico provinciale che la presiede;
- da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici
previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del lavoro, ovvero tra
gli specialisti in igiene generale e speciale;
- da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi
civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 (4).
Il medico
provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione,
con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico
provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia
parte della commissione sanitaria regionale.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su
designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera
direttivo-amministrativa o della carriera di concetto
dei segretari dei Ministeri della sanità o
dell'interno o del lavoro e previdenza sociale o dal segretario del comune
presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.
(4) L'art. 3, L. 27 dicembre
1973, n. 908, ha sostituito con quattro commi gli originari
commi primo e secondo dell'art. 7. Successivamente,
l'art. 3, L. 26 maggio 1975, n. 165, ha così
sostituito con un solo comma i commi primo e secondo dello stesso art. 7, già
modificati dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1973, n.
908.
8.
(Compiti della commissione sanitaria provinciale).
La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:
a) accertare
la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente
legge e la causa invalidante nonché di valutare il
grado di minorazione;
b) valutare
se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di
riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei
corsi normali di addestramento;
c) valutare
la necessità o l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami attitudinali.
I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto
alla pensione di inabilità o allo assegno di assistenza sono comunicati, entro
tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della commissione.
Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della commissione
deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.
Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma
precedente, sono trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale
dei mutilati ed invalidi civili di cui alla L. 23
aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.
L'accertamento
della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del
grado di invalidità degli invalidi civili, affetti, da
minorazione fisica, sono effettuati dalla commissione provinciale anche ai fini
della iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482.
La
dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità
deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti
diagnostici da effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo
adeguato periodo di osservazione o degenza.
9.
(Commissioni regionali sanitarie).
Contro il giudizio della commissione sanitaria
provinciale, l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta
giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale
costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione
e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un docente universitario
di medicina o da un medico che svolga funzioni di primario
preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore
medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato
regionale del lavoro, da un medico specialista in discipline
neuro-psichiatriche e da un medico designato dall'Associazione nazionale dei
mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458 .
Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della
carriera direttiva-amministrativa dei
Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale
(5).
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e
deve essere comunicata, a cura del segretario, della competente commissione
sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma
del precedente articolo.
Le
commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici,
di cui ai precedenti artt. 7 e 8 (6).
(3) Reca
norme sull'attribuzione della personalità giuridica pubblica all'Unione
generale invalidi civili.
(5) Vedi
l'art. 4, L. 26 maggio 1975, n. 165.
(6) Comma aggiunto dall'art. 4, L.
27 dicembre 1973, n. 908.
10. (Articolo abrogato dall'art. 5, L.
26 maggio 1975, n. 165)
11.
(Presentazione delle domande).
Per il conseguimento delle provvidenze
previste dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza in carta libera alla commissione
sanitaria provinciale competente per territorio.
Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare
l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e
per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12.
Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda deve essere
prodotta all'autorità competente in relazione all'articolo
3 della presente legge.
Alle domande
deve essere allegato un certificato medico attestante la natura dell'infermità
invalidante.
12. (Pensione di inabilità).
Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore
agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria,
sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato
e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000
annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento
dell'inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono
quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
La pensione è
corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che
versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in
istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che
fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e
ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e
redditi percepiti. Con la mensilità relativa al mese
di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire 18.000, che è
frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di
decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la
pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il
diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte
(7) (8) (9) (10).
(7) Vedi,
ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854
(8) Vedi
anche l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.
(9) Vedi,
l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre
1981, n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222
(10) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma
dell'art. 12, vedi la L. 13 dicembre 1986, n. 912.
13.
(Assegno mensile).
Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il
diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una
riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione
sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno,
un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse
condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui
all'articolo precedente (11).
L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere
revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro
addetti alle loro condizioni fisiche (7) (8) (9).
(11)
L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno
previsto dal presente art. 13 dal 1° luglio 1972. Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
(7) Vedi,
ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854,.
(8) Per ulteriori aumenti, vedi l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.
(9) Vedi, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n.
663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791 e l'art. 1, L.
12 giugno 1984, n. 222.
14.
(Norme per la concessione della pensione o dell'assegno).
La concessione della pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo
accertamento delle condizioni di cui agli artt. 11,
12 e 13 dal comitato provinciale di assistenza e
beneficenza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della
presente legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n.
458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione
stessa.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata
dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica previsto dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono
chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 7
del predetto D.Lgs.Lgt. n.
173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del
Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico
dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione.
La nomina dei tre rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili, di cui al primo comma, viene
effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige,
su designazione dell'Associazione stessa.
Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due
rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.
15.
(Ricorsi in materia di pensione e di assegno).
Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza
e beneficenza pubblica l'interessato può presentare ricorso in carta libera,
entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che provvede
previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale
dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del
Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore,
da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a
direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati
dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23
aprile 1965, n. 458.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero
dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.
Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi
modi i componenti e il segretario supplenti.
In caso di
necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più
commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con
qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale
dell'assistenza pubblica.
16. (Rilascio di certificato da parte degli uffici distrettuali delle imposte).
Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente
agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle
comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato
relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di
ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo alla
eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell'imposta complementare dei
redditi.
17.
(Assegno di accompagnamento).
[Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai
18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie
previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi
di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo
pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento
di lire 12.000 per tredici mensilità (12).
A tali fini
chi ha la rappresentanza legale del minore deve
produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione
della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale
competente per territorio.
La
concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di
anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di
assistenza e beneficenza pubblica del certificato di frequenza.
L'assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale
rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la
concessione dell'assegno] (13) (14).
(12)
L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno
previsto dall'art. 17 della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1972. Per
un ulteriore aumento, vedi, l'art. 7, D.L. 2 marzo
1974, n. 30.Successivamente sono sopravvenuti diversi adeguamenti.
(13) Vedi,
anche, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,
(14) Articolo abrogato dall'art. 6, L.
21 novembre 1988, n. 508
18.
(Scadenze delle rate).
La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate
bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percepita
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con
trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo
al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
19.
(Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche).
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i
mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento
dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi
al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle
condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6
mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del
Ministero dell'interno con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS dà
comunicazione della data di inizio del pagamento della
prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della
pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al
precedente comma. L'INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA
quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a
decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.
20.
(Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno).
Il Ministero dell'interno provvede, a semestre
anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento
della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in
relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture
di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate
in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni.
I prefetti,
entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a
ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su
conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri
dei singoli enti.
Il pagamento
della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato
dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti
correnti.
21. (Accertamenti sulla permanenza dei requisiti).
Il comitato provinciale di assistenza e
beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, può disporre accertamenti sulle
condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità
nei confronti dei beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del
caso, la revoca della concessione.
Avverso il
provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15.
22.
(Tutela giurisdizionale).
Contro i provvedimenti definitivi previsti
dagli articoli 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale
dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
23.
(Addestramento,
qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e
provvedimenti per la vita di relazione).
I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo l'espletamento
dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese
all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione
professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi
provvede con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al
fondo di cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su
segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai
sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che
impediscano articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su
segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai
sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni.
I mutilati e
invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano
loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi
all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministero della sanità.
L'idoneità
dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla
frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle
commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della
presente legge.
L'autorizzazione
dei corsi e dei centri può essere concessa, previo
riconoscimento di particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad
enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese
attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature
didattiche, nonché all'istituzione di centri
sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.
24.
(Indennità di frequenza ai corsi).
I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente legge, che
frequentino regolarmente i corsi di addestramento
professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di lire 600,
aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purché
siano a carico dei suddetti lavoratori.
L'assegno
giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di disoccupazione
o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115.
25.
(Sistemi di lavoro protetto).
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro
per la sanità, promuove le iniziative e i
provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per
speciali categorie di invalidi.
Ai fini
indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché
dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23
aprile 1965, n. 458.
26.
(Congedo per cure).
Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità
lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo
straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e
previa autorizzazione del medico provinciale.
27.
(Barriere architettoniche e trasporti pubblici).
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici
pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere
costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15
giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche
apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già
costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti
pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al
pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si
svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro
edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in
carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia
economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che
hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei
Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge
(15).
(15) Vedi
il D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.
28.
(Provvedimenti per la frequenza scolastica).
Ai mutilati e invalidi civili che non siano
autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo
o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono
assicurati:
a) il
trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso
e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati
scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso
alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne
impediscono la frequenza;
c)
l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.
[L'istruzione
dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i
casi in cui i soggetti siano affetti da gravi
deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o
rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette
classi normali] (16).
[Sarà
facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole
medie superiori ed universitarie] (17).
Le stesse
disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.
(16) Comma
abrogato dall'art. 43, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(17) La Corte costituzionale, con Sentenza 3 giugno 1987,
n. 215 (G.U. 17 giugno 1987, n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente terzo comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps,
prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "E'
assicurata" la frequenza alle scuole medie superiori. Il comma è stato
abrogato dall'art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.
29.
(Organizzazione scolastica nei centri degenza e di recupero).
Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilità di
far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell'obbligo, il Ministro per la
pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi, per
l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei
centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con
il Ministero della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede
alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni
staccate della scuola statale.
L'insegnante
dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli
allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli
adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché
per il compimento della istruzione obbligatoria.
Le sezioni
staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche
agli alunni non minorati.
30.
(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie).
Ai mutilati ed invalidi civili che
appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della
capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche
e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per
gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro,
di servizio e i loro figli.
31.
(Finanziamenti).
Per far fronte alle spese relative
alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25
ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli
articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario
1971, le seguenti somme annue:
1) Ministero
dell'interno: per la concessione della pensione o dello assegno
mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli
12, 13 e 17: lire 27 miliardi;
2) Ministero
della sanità:
a) per
l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire
24.900.000.000;
b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli
esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.
Per l'anno
finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per
l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6
agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n. 74;
Ministero del
lavoro e della previdenza sociale:
per l'orientamento e la formazione professionale di cui
all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle
particolari attrezzature didattiche necessarie, nonché all'istituzione di
centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle
provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla
speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire
un miliardo 150 milioni.
Le somme non
impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono
essere utilizzate negli esercizi successivi.
32.
(Copertura della spesa).
Alla spesa complessiva di
lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per
l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione
rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250
milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della
spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800
milioni con le somme già stanziate in applicazione del decreto-legge 30 gennaio
1971, n. 5 e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale
di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro
per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
33.
(Disposizioni transitorie).
I comitati provinciali di assistenza
e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione
di invalidità di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo
13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in
relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile di assistenza.
Durante la
fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno
mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire
la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte
dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 è
riconosciuta la pensione di inabilità.
34.
(Disposizioni finali).
In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno di avere
efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di
cui all'articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto
dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.
Sono abrogati
il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940,
numero 933, e 10 aprile 1954, n. 218.