ANCHE GLI ADULTI E GLI ANZIANI MALATI
CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E
LE PERSONE CON DEMENZA SENILE HANNO IL PIENO E, SE NECESSARIO, IMMEDIATO DIRITTO ALLE CURE SANITARIE SENZA LIMITI DI DURATA |
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Riferimenti utili: ![]() ![]() ![]() ![]() Misure di autotutela personale - informazioni utili |
1. In base dell’articolo 2 della legge n.
833/1978, il Servizio sanitario nazionale è tenuto ad assicurare «la
diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la
fenomenologia e la durata». Pertanto, il Servizio sanitario deve
provvedere a tutti gli infermi siano essi giovani, adulti o anziani,
guaribili o non guaribili, autosufficienti o non autosufficienti, ricchi o
poveri. 2. I parenti, ricchi o poveri, degli infermi
non hanno alcun obbligo di fornire prestazioni sanitarie ai propri
congiunti maggiorenni non autosufficienti a seguito di patologie e/o
disabilità invalidanti. Infatti, l’articolo 23 della Costituzione
stabilisce perentoriamente che «nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e mai il
Parlamento ha assegnato ai congiunti degli infermi compiti attribuiti al
Servizio sanitario nazionale. Inoltre, è stata abrogata la legge
1580/1931. 3. Tenuto conto dell’importanza, anche ai fini
terapeutici, delle prestazioni domiciliari, è auspicabile che finalmente
il Parlamento ne riconosca la priorità sulla base dei seguenti principi: a) volontaria disponibilità di un
familiare o di un amico del malato (lo indichiamo come “accuditore
familiare”) che assume il compito di assicurare, direttamente e/o tramite
altre persone, una presenza attiva a domicilio 24 ore su 24 al fine di
garantire gli interventi necessari anche nei casi di esigenze improvvise e
di evitare di incorrere nel reato di abbandono di persona incapace
(articolo 591 del codice penale) nei casi di autolesionismo dell’infermo o
di danni subiti dal malato da persone introdottesi anche abusivamente
nella sua abitazione; b) accettazione delle prestazioni
domiciliari da parte dell’infermo o della persona che lo rappresenta; c) valutazione positiva delle
prestazioni domiciliari, dell’idoneità dell’accuditore domiciliare e
dell’adeguatezza dell’abitazione da parte del medico di fiducia
dell’infermo; d) garanzie scritte da parte dell’Asl di
residenza dell’infermo in merito alle prestazioni domiciliari che devono
essere fornite dal medico di fiducia dell’infermo, dai medici specialisti,
dagli infermieri e, se necessario, dei riabilitanti come stabilito
dall’articolo 54 della legge 289/2002, che ha reso cogente il Dpcm 14
febbraio 2001, poi aggiornato dal Dpcm 12 gennaio 2017; e) assicurazioni scritte da parte
dell’Asl di residenza dell’infermo nei riguardi degli eventuali interventi
da assicurare nei casi di emergenza dell’infermo e di impossibilità, per
qualsiasi motivo, dell’accuditore domiciliare di garantire la presenza sua
e/o degli altri collaboratori; f) erogazione da parte dell’Asl di
residenza dell’infermo di un contributo economico mensile, eventualmente
non superiore all’onere economico a carico del Servizio sanitario nei casi
di ricovero presso le Rsa – Residenze sanitarie assistenziali – di infermi
aventi analoghe esigenze sanitarie, in modo che l’infermo o la persona che
lo rappresenta possa, insieme all’indennità di accompagnamento (nel 2025,
euro 542,02 al mese), corrispondere il dovuto alle persone che assicurano
le 24 ore su 24 di presenza attiva. 4. In violazione della Costituzione (il citato
articolo 23 e l’articolo 32) e alle leggi vigenti (il sopra richiamato
articolo 2 della legge n 833/1978) vi sono ospedali e case di cura
private, a volte anche quelle di ispirazione religiosa, che dimettono
adulti e anziani non autosufficienti al termine delle fasi acute delle
patologie che ne hanno determinato la degenza sanitaria. In questi casi è
sufficiente inviare, a mezzo Pec o lettere raccomandate A/R, il fac-simile
reperibile sul nostro sito a questo link
e seguire scrupolosamente le relative indicazioni allegate allo stesso
fac-simile. 5. È particolarmente importante che: - una sola persona, quella che
sottoscrive la Pec o le lettere raccomandate A/R, si occupi
dell’opposizione alle dimissioni; - questa persona non accetti mai
risposte verbali o telefoniche in merito all’opposizione alle dimissioni,
precisando esclusivamente che attende una risposta scritta dal Direttore
generale dell’Asl di residenza dell’infermo. 6. Le Rsa – Residenze sanitarie assistenziali
– sono i moderni cronicari in cui, in base alle norme vigenti (legge n.
833/1978 e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra
citati), il Servizio sanitario nazionale, a sua cura e spese, deve
provvedere a curare gli infermi non autosufficienti, salvo che gli infermi
stessi – se in grado di programmare il loro presente e il loro futuro – o
coloro che li rappresentano decidano volontariamente di scegliere altre
soluzioni. Nei casi di ricovero presso Rsa disposto dall’Asl, la stessa
Asl deve versare almeno il 50% della retta totale. Il rimanente 50% è a
carico del ricoverato sulla base delle norme sull’Isee (Indicatore della
situazione economica equivalente - Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i.). Qualora le risorse
dell’infermo non siano sufficienti, il sopracitato Decreto prevede che la
rimanenza debba essere versata dal Comune di residenza dell’infermo. ATTENZIONE: poiché «lo Stato ha
legislazione esclusiva» in merito all’Ordinamento civile e cioè anche
nei confronti dei rapporti economici fra istituzioni pubbliche e
cittadini, nessuno (né Regioni, né Comuni, né altri enti) può modificare
le disposizioni concernenti l’Isee, salvo stabilire condizioni più
favorevoli per i cittadini. www.fondazionepromozionesociale.it |
Torino, 29 maggio 2025 |