Notiziario della Fondazione promozione sociale 167/2009
Malati
psichiatrici GRAVISSIMI
e non autosufficienti: come
ottenere un ricovero in UNA comunità
Negli
ultimi due anni si sono rivolti alla Fondazione promozione sociale onlus molti familiari
e/o tutori di persone malate psichiatriche con problemi di grave non
autosufficienza. Come abbiamo riferito nel notiziario del n. 159, 2007 di Prospettive assistenziali, l’iniziativa
di difesa di detti soggetti è stata assunta per entrare nello specifico dei
problemi che ostacolano la piena attuazione del loro diritto alle
cure sanitarie sancito dapprima dalla legge 180/1978 e poi riconfermato
dalla legge 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e da tutte le
norme di legge successive.
Nel sito
internet nonché nella documentazione scritta distribuita a cura della
Fondazione, è da qualche tempo reperibile una lettera fac-simile (1)
appositamente predisposta per opporsi anche alle dimissioni da ospedali e case
di cura convenzionate di soggetti con malattia psichiatrica molto grave, non in
grado di programmare il proprio futuro – quindi non autosufficienti – per i
quali non è praticabile il rientro al domicilio e necessitano ovviamente di
protezione e continuità terapeutica.
Contestualmente
alla difesa dei casi singoli la Fondazione ha avviato una trattativa con la
Regione Piemonte, condivisa con altre organizzazioni di tutela dei diritti dei
malati psichiatrici (2) che non gestiscono servizi. I punti sono sostenuti
anche con la petizione popolare di cui più volte si è riferito su questa
rivista (3). La trattativa è molto faticosa e sappiamo che sarà lunga (4). Per
questo la tutela dei casi individuali assume una valenza rilevante in quanto
sin d’ora siamo in grado di esigere, per i casi più gravi, almeno il diritto al
ricovero quando la
convivenza con i familiari è fonte di conflitti e sofferenza per tutti. Tutti i
casi finora seguiti si sono conclusi con l’inserimento del paziente,
realizzato, a seconda dei suoi bisogni, in una comunità terapeutica o
socio-sanitaria oppure in una struttura residenziale socio-sanitaria (Rsa) nel
caso di persone ormai ultrasessantacinquenni con prevalenti problemi
geriatrici. Tra i numerosi casi seguiti ne descriviamo uno che può essere utile
a titolo di esempio.
Il caso di Laura (5)
Laura è una
giovane di 37 anni, con gravi problemi di disturbi dell’alimentazione, causa
del naufragio del suo matrimonio. Deve rientrare a casa dalla mamma, vedova e
con problemi di salute. Il fallimento della sua vita di coppia accentua la
malattia e, in breve tempo, perde anche il lavoro. Non va meglio il rapporto
con la madre. Dopo qualche mese di convivenza, manifesta insofferenza e
rivendica una soluzione più autonoma, che però non è in grado di reggere. La
madre riesce ad accompagnarla al Dipartimento di salute mentale (Dsm) al quale chiede aiuto, sostenuta
anche da una corposa documentazione clinica rilasciata dallo specialista che
aveva curato Laura per i problemi alimentari; nella lettera inviata al collega
psichiatra lo specialista esprime tra l’altro la difficoltà di «un riequilibrio della situazione generale
in fallow-up
ambulatoriale» e chiede di provvedere con «l’invio in ambiente protetto (comunità, casa di cura)» di Laura.
Il Dsm prende in carico Laura, ma la psichiatra di riferimento
dichiara da subito che, a suo avviso, la malattia di cui soffre Laura non ha
rilevanza psichiatrica. Non avvia pertanto un progetto di cura, né si attiva
per la ricerca di una comunità alloggio.
Alle
insistenze della madre, preoccupata per l’aggravarsi delle condizioni fisiche e
mentali della figlia, che rendono sempre più difficile e conflittuale la loro
convivenza, l’unica risposta è il ricovero di Laura in una casa di cura per
brevi periodi, quando le tensioni e le crisi sono più forti.
La mamma di
Laura è informata della possibilità di opporsi alle dimissioni per chiedere la
continuità terapeutica. Ne è venuta a conoscenza durante un incontro promosso
dalla Fondazione, ma teme che questa pratica porti a ritorsioni nei confronti
della figlia. Ci vorranno quasi sei anni (e un mare di problemi con la figlia)
prima che, esasperata e ormai allo stremo, trovi finalmente la forza per
decidersi ad utilizzare l’opposizione prevista dalla normativa vigente.
L’incontro
con la Fondazione
e la decisione di opporsi alle dimissioni
Il primo
contatto con la Fondazione avviene il 3 luglio 2008. Questa volta la signora A.
B. è decisa, perché non vede nessuna iniziativa concreta da parte del
Dipartimento di salute mentale dell’Asl, mentre si sono notevolmente aggravate
le condizioni sanitarie di Laura.
Con la
Fondazione si concorda che il primo obiettivo è ottenere il ricovero della
figlia, sia per la messa a punto di un progetto di cura, sia per poter
successivamente chiedere la continuità terapeutica in altro luogo, che non sia la
casa materna. Il percorso dovrà naturalmente coinvolgere anche Laura, alla
quale la madre spiegherà che ci si sta adoperando proprio per ottenere una
comunità alloggio o un gruppo appartamento, affinché possa avere una vita
indipendente, benché protetta, alla quale anche lei stessa aspira.
Il Dsm accoglie la richiesta di ricovero e Laura viene
inserita nel giro di 15 giorni nel “Centro crisi”. Come sempre accade –
purtroppo – la prima cosa che viene comunicata è la data di dimissione,
prevista da lì a venti giorni.
Su
consiglio della Fondazione, la mamma invia il 25 luglio 2008 una lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno (6) al direttore
generale dell’Asl di residenza e al direttore
sanitario del “Centro crisi” del Dsm, con la quale si
oppone alle dimissioni di Laura e chiede che «non venga dimessa o venga trasferita in altra struttura sanitaria o
socio-sanitaria».
Come superare le difficoltà con il Dsm
La lettera
di opposizione fa arrabbiare – e molto – la dottoressa responsabile del “Centro
crisi” che telefona alla mamma di Laura per ricordarle che il Centro non è una
struttura residenziale definitiva.
La mamma di
Laura, già preparata dalla Fondazione, replica che è un suo diritto rifiutare
il rientro della figlia che, a sua volta, ha diritto a esigere una soluzione
alternativa, peraltro già richiesta da tempo senza alcun esito.
Informa poi
la Fondazione e si decide di far seguire alla telefonata un telegramma (spedito
il 4 agosto 2008). Pronta la replica della dottoressa che, sempre e solo al
telefono, mai per iscritto, fa sapere alla signora A. B. che «non possono di certo legarla, la figlia».
«Ci pensi bene [riferendosi alla
madre] perché se la figlia vuole uscire e firma le
dimissioni loro non ci possono fare niente». E ancora «È contenta se va a finire sotto i ponti perché non può tornare a casa
sua?». «Lo sa [la madre] che può
essere denunciata per abbandono di incapace?».
Facile
immaginare le conseguenze sulla mamma di Laura dopo la telefonata. Tuttavia
mantiene la posizione e riferisce subito dopo alla Fondazione per concordare se
e come rispondere.
Parte un
secondo telegramma al direttore
generale dell’Asl in cui ha sede il “Centro crisi” nel quale la signora A. B
conferma l’impossibilità a fornire le cure indispensabili alla figlia, precisando
altresì che «la figlia è malata psichica
e ad avviso della scrivente non in grado di programmare il proprio futuro». La precisazione è suggerita dalla
Fondazione per riportare la responsabilità della protezione e della cura del
malato in capo all’ente che lo ricovera e che, proprio perché non
autosufficiente, ha l’obbligo di fare tutto ciò che è necessario per impedire
che esca dalla struttura e «finisca sotto
i ponti».
A questo
punto si decide altresì di presentare la richiesta presso il Tribunale per la
nomina di un amministratore di sostegno per Laura.
L’amministrazione
di sostegno
e l’interdizione per la tutela del malato
Viste le
conflittualità con il Dsm, la mamma di Laura – su
consiglio della Fondazione – decide di rendersi disponibile per l’assunzione
dell’amministrazione di sostegno della figlia. Il timore è che – considerati i
contrasti intercorsi con il personale medico – questi decida di avviare
autonomamente la pratica per estromettere la madre dalle decisioni che
interessano Laura.
con lettera raccomandata A/R
il direttore generale dell’Asl
viene informato che la signora A. B, ai sensi della legge 6/2004, ha presentato
al Giudice tutelare la succitata istanza. Ad integrazione della documentazione
clinica allegata alla domanda, la Fondazione chiede un incontro al Giudice per
esporre la situazione e motivare i comportamenti fin qui adottati. Il giudice decide di procedere con una
perizia psichiatrica. Il quadro che emerge è assai più grave di quanto si
pensasse. Non solo vengono smentiti i medici del Dsm
che avevano sempre negato la presenza di una malattia psichiatrica, ma
l’autorità giudiziaria decide addirittura per l’interdizione, perché Laura
viene riconosciuta come persona che «non
ha coscienza di malattia, non appare consapevole delle proprie condizioni di
salute e pertanto non è in grado di esprimere compiutamente un consenso
informato a trattamenti sanitari». Spiace constatare la gravità di Laura,
ma nel contempo finalmente viene riconosciuta la sua malattia psichiatrica e
nessuno può negare il suo diritto ad essere curata.
Laura viene ricoverata in una casa di cura
L’insieme
delle azioni congiunte fa sì che Laura viene trasferita dal “Centro crisi” ad
una vicina casa di cura convenzionata. Non è quello che era stato richiesto. La
mamma spiega la situazione alla figlia e le chiede di avere pazienza, perché è
il solo modo per poter ottenere l’inserimento in una comunità alloggio. Per la
prima volta anche la signora A. B. è più fiduciosa: vede concretamente
dimostrato che non è vero che non ci sono posti disponibili e che il diritto
alla continuità terapeutica è esigibile; nonché che sua figlia non andrà a
finire sotto i ponti. Non è nemmeno vero che la mamma può essere denunciata per
abbandono di incapace in quanto l’obbligo delle cure spetta al servizio sanitario. Certo, spera che
presto si trovi una comunità alloggio. In ogni caso è consapevole che, in
questo modo, ha ottenuto una risposta per sé e per Laura e che, finalmente,
avrà inizio un percorso di cura.
E se l’ammalato vuole tornare a casa?
Una volta
ottenuto il ricovero insorgono sovente altri problemi con l’interessato che,
dopo qualche tempo, dimostra insofferenza e vuole uscire dalla struttura. A
differenza di un anziano malato cronico non autosufficiente, spesso allettato o
demente, qui vi sono persone adulte, a volte ancora molto giovani, in grado di
esprimere dei desideri e di deambulare, che scalpitano per fare quello che vogliono anche se poi, a causa della malattia, ovviamente
non è possibile lasciarli liberi di agire come vorrebbero. Anche Laura dopo
qualche tempo vuole andarsene, soprattutto perché le cure mediche impongono
anche regimi alimentari che aumentano le sofferenze. Una mattina telefona
arrabbiata alla madre e le comunica che sta per uscire, firmerà le dimissioni e
verrà a casa.
La mamma –
anche in questo caso dopo essersi consultata con la Fondazione – cerca di
calmarla. Spiega che quel giorno non è possibile, ma che andrà a trovarla per
vedere come sta e a parlare con i medici. Le chiede di avere pazienza, che non
starà lì per sempre: stiamo aspettando un posto in comunità come anche lei
desidera.
Laura si
calma, ma la mamma non è affatto tranquilla e telefona alla Fondazione. Si
decide per informare immediatamente la caposala del reparto in cui è ricoverata
Laura, chiedendole di intervenire. Alla telefonata si fa seguire il seguente telegramma: «A seguito telefonata odierna con (…) chiedo
Vostro intervento urgente per (…) ricoverata presso il reparto (…) affetta da
malattia psichica e non in grado di programmare il proprio futuro, che minaccia
di dimettersi. Al riguardo confermo mia impossibilità ad accoglierla a
domicilio come già segnalato al Direttore generale dell’Asl con raccomandata
a/r del (…)». Ne consegue che Laura non esce dalla
casa di cura.
Se l’ammalato vuole andare al bar?
In molti
casi i pazienti non sono autosufficienti, nel senso che non sono in grado di
compiere le scelte fondamentali della loro vita, ma possiedono autonomie
sufficienti per uscire dalla casa di cura e accedere a servizi esterni. Ovviamente
quando, come nel caso di Laura, non sono in grado di programmare il proprio
futuro, non è accettabile che escano da soli: potrebbero non rientrare nella
casa di cura; avere incontri poco raccomandabili o comunque porre a rischio la
loro incolumità, tenuto conto che non sono in grado di difendersi e sono
facilmente raggirabili da chi, percependo le loro difficoltà, ne volesse
approfittare. Anche Laura vuole andare al bar che è appena fuori alla casa di
cura, e chiede alla madre di accompagnarla. Questa rifiuta, come già era stata
consigliata dalla Fondazione, perché c’è sempre il timore che Laura si opponga
al rientro in struttura e voglia tornare a casa. Anche in questo caso la
signora A. B. – dopo aver rassicurato Laura che comunque le avrebbe cercato una
soluzione – si consulta con la Fondazione per avere un consiglio. Si concorda
nel chiedere l’intervento dei volontari che sono presenti nella casa di cura.
La direzione, invece, assegnerà un operatore.
Un intervento diretto della Fondazione
Un nuovo
problema si presenta allorché la casa di cura chiede alla mamma di Laura la
disponibilità ad accompagnare la figlia all’udienza fissata per l’interdizione.
La signora ovviamente è preoccupata e manifesta le sue perplessità ad
accettare, perché ha compreso che rischia in questo modo di assumersi ogni
responsabilità nei confronti della figlia, qualora essa non volesse più
rientrare nella struttura. Chiede quindi alla Fondazione di intervenire nei
confronti della casa di cura. In genere la Fondazione esclude interventi
diretti. Questa volta – trattandosi di una situazione affrontata per la prima
volta – si è preferito approfondire direttamente l’aspetto che riguardava
l’uscita dalla casa di cura dell’ammalata per recarsi all’udienza in Tribunale
per essere ascoltata ai fini della prevista nomina di un tutore.
La
Fondazione quindi chiede un incontro con il giudice
e, in seguito, invia al direttore
generale dell’Asl e al direttore
della casa di cura la lettera seguente: «Informo
che la signora … si è avvalsa delle nostra consulenza
per la presentazione della pratica di amministrazione di sostegno per sua
figlia Laura, ricoverata presso la casa di cura … in quanto affetta da gravi
disturbi psichici e dell’alimentazione. A seguito
della presentazione dell’istanza, è stata fissata per il giorno 7 ottobre p.
v., alle ore 9.30, l’udienza di … presso il tribunale
ordinario di …. Con la presente si chiede che l’interessata sia accompagnata
dal Vostro personale sanitario perché ne sia garantita l’incolumità e il
rientro alla casa di cura al termine dell’udienza. Di quanto sopra è stato
informato il giudice … che
conviene con l’opportunità della richiesta. Si ringrazia e, nel restare a
disposizione, si inviano cordiali saluti. La presidente».
Anche questa volta la direzione
sanitaria della casa di cura mette a disposizione dell’ammalata un operatore
sanitario per accompagnarla in tribunale
e riportarla alla casa di cura.
I medici
della casa di cura fanno pressioni
sul malato: nuovo intervento della
Fondazione
Intanto
Laura prosegue il ricovero. Sono trascorsi 90 giorni, ma dal Dsm non giungono proposte di inserimento in comunità. I
medici della casa di cura, preso atto che la madre “resiste” alle dimissioni,
rivolgono la loro attenzione direttamente sull’ammalata. Cominciano così una
serie di pressioni psicologiche del tipo: «Tua
madre non ti vuole bene, per questo non ti vuole riportare a casa sua»;
oppure «Lo sai che è andata dal Giudice? Vedrai:
vuole trattarti come una bambina e toglierti la pensione».
Come è
facile intuire Laura si scatena contro la madre, che sta per crollare di fronte
a tanta cattiveria. Fortunatamente si rivolge ancora alla Fondazione ma è
affranta e ormai decisa a gettare la spugna. Riusciamo a sostenerla e
suggeriamo alcuni comportamenti: rassicurare Laura, andare a trovarla anche con
la cugina di cui si fida; rispiegare che bisogna avere pazienza e che alla fine
vedrà che una soluzione verrà trovata.
La
Fondazione però chiede e ottiene il consenso dalla madre per intervenire a sua
volta. Scrive quindi al direttore
generale dell’Asl e all’Assessore regionale alla sanità la seguente lettera: «Informo che questa Fondazione appoggia la
Signora … che con lettera a/r del 25 luglio u.s. ha segnalato all’Asl (…) la
sua impossibilità ad accettare il rientro di sua figlia Laura, attualmente
ricoverata nella casa di cura … di cui è in attesa a tutt’oggi di una proposta
di continuità terapeutica da parte del servizio psichiatrico competente come
prevedono le norme vigenti, e del trasferimento di Laura in altra struttura
sanitaria idonea (comunità alloggio, gruppo appartamento). Tenuto conto che
Laura è malata e non sempre in grado di programmare il proprio futuro, è stata
avanzata la richiesta di amministrazione di sostegno come previsto dalla legge
6/2004. Ciò premesso ci viene segnalato
che:
- la dott.ssa … del Dsm
continuerebbe a insistere con l’ammalata e con la madre per forzarle ad
accettare il rientro a domicilio;
- il dott. … avrebbe detto all’ammalata: “Guarda che tua madre si è rivolta al giudice per toglierti
ogni possibilità di decisione e farti tornare come una bambina”. Chiedo alle Autorità in indirizzo di
accertare quanto sopra e di provvedere comunque con un atto amministrativo ad
informare i responsabili del settore psichiatrico dell’Asl che la signora … ha
solamente chiesto l’applicazione e il rispetto delle leggi vigenti e che ogni
forma di pressione esercitata nei confronti di soggetti deboli e non in grado
di difendersi oltre ad essere eticamente riprovevole è anche penalmente
perseguibile. La presidente».
Laura va in comunità
Non ci sono
risposte alla segnalazione, ma cessano le pressioni nei confronti di Laura e
anche della madre; la giovane cambia reparto e il nuovo medico di riferimento
ha un approccio costruttivo e riesce a coinvolgerla nella terapia. Giungono
alcune proposte di comunità terapeutiche che Laura e la madre valutano. A marzo
Laura viene trasferita in una comunità terapeutica che ha scelto e nella quale
si trova bene. La mamma continua a seguirla, la va a trovare
anche se la struttura è piuttosto lontana, ma non le pesa perché vede
finalmente che la figlia comincia a rispondere alle terapie e può anche sperare
che possa col tempo essere trasferita in una comunità alloggio o in un gruppo
appartamento vicino a casa.
La
Fondazione segue attentamente l’evoluzione del caso, pronta ad intervenire
nuovamente se venissero minacciate dimissioni dalla comunità terapeutica in
assenza di proposte alternative da parte del Dsm
dell’Asl di residenza.
Conclusioni
L’opposizione
alle dimissioni da parte dei congiunti, che dichiarano di non essere più disponibili ad
accogliere al proprio domicilio il malato, non significa affatto che essi non
continuino ad occuparsene e a seguirlo con affetto. Ciononostante sono sovente
vittime di sensi di colpa che li fanno sentire “obbligati” alla cura del malato
a qualunque condizione. Non mancano poi pressioni, come abbiamo visto da parte
delle strutture di ricovero, perché accettino le dimissioni anche in assenza di
proposte alternative. Tuttavia, l’opposizione alle dimissioni è stato lo
strumento per costringere finalmente i responsabili del Dipartimento di salute
mentale dell’Asl di competenza ad agire e a mettere a disposizione il servizio
residenziale quasi sempre richiesto e atteso da anni. Per molti soggetti è
stato avviato un percorso di cura, prima assente. Certamente importante è stato
il sostegno fornito dalla Fondazione, sia per la consulenza su come rapportarsi
con le istituzioni (sempre per iscritto), sia come supporto psicologico quando
le pressioni erano davvero pesanti e i sensi di colpa difficili da sostenere da
soli.
Queste note
sono scritte con l’auspicio che, a partire dai risultati positivi ottenuti,
altre associazioni di tutela dei diritti dei malati psichiatrici accettino la
sfida e si schierino a fianco dei malati e dei loro familiari, per esigere il
diritto alla cura sancito dalle leggi vigenti, così spesso non rispettato,
consapevoli che a volte è necessario mettere in conto qualche inevitabile
conflitto con gli operatori sanitari, i dirigenti delle strutture e le
istituzioni.
Allegato 1 - Come opporsi alle dimissioni di pazienti
psichiatrici con limitata autonomia dagli ospedali e dalle case di cura private
convenzionate e chiedere la prosecuzione delle cure in attesa di un posto letto
in Rsa (*)
Raccomandata a.r. - Egr. Direttore Generale Asl (vedere nota 1)
_____________________________
Via ______________________________________ Città _________________
Raccomandata a.r. - Egr. Direttore Generale Asl
__________________________________________
Via ______________________________________ Città _________________
Raccomandata a.r. - Egr.
Direttore Sanitario (Ospedale o Casa di cura privata convenzionata) _____
Via
______________________________________ Città
_________________
lettera normale e p.c. - Egr. Presidente della Regione _______________________________________
per conoscenza Via ______________________________________ Città _________________
- Fondazione
Promozione sociale - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti
Via
Artisti, 36 - 10124 Torino
Oggetto: OPPOSIZIONE ALLE DIMISSIONI
_l_
sottoscritt_ _____________________ abitante in
__________ Via____________________ n. ___
visto l’art. 41 della legge 12.2.1968 n. 132 (che
prevede il ricorso contro le dimissioni), e tenuto conto che l’art. 4 della
legge 23.10.1985 n. 595 e l’art. 14, n. 5 del decreto legislativo 30.12.1992 n.
502 consentono ai cittadini di presentare opposizioni in materia di sanità,
chiede che _l_ propri_ ____________________ abitante in _____________________
Via ______________________ n. ___ attualmente ricoverat_
e curat_ presso _____________ NON venga dimess_ o venga trasferit_ in altra struttura sanitaria o
socio-sanitaria per i seguenti motivi:
1) i livelli
essenziali di assistenza (cfr. l’articolo 54 della legge 289/2002 e il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001) obbligano il
Servizio sanitario nazionale a garantire senza limiti di durata le necessarie
cure sanitarie e socio-sanitarie anche alle persone con disturbi psichiatrici
di qualsiasi natura ed entità, compresi gli interventi
di riabilitazione e di socializzazione;
2) il paziente
è gravemente malato, non sempre è capace di programmare il proprio futuro e ad
avviso dello scrivente il proprio congiunto non è in grado di provvedere
autonomamente alle proprie esigenze fondamentali di vita;
3) l_ scrivente
non è in grado di fornire le necessarie cure al proprio congiunto e non intende
assumere oneri di competenza del Servizio sanitario.
Premesso che le
cure devono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale anche alle persone
con disturbi psichici, l_ scrivente chiede che:
- l’Asl disponga i necessari interventi occorrenti per
garantire le necessarie prestazioni al proprio congiunto e per assicurargli il
massimo possibile di autonomia _______________________________;
- l’Asl,
qualora ne venga accertata l’esigenza da parte del proprio personale sanitario,
provveda a richiedere al Giudice tutelare, com’è previsto dalla legge n.
6/2004, la nomina di un amministratore di sostegno per il proprio congiunto,
compito che lo scrivente si dichiara disponibile o non disponibile ad assumere;
- per quanto
concerne gli oneri economici
______________________________________________;
- vengano
applicate alla situazione esposta le norme sul consenso informato.
L_ scrivente si
impegna di continuare a fornire al proprio congiunto tutto il possibile
sostegno materiale e morale compatibilmente con i propri impegni familiari e di
lavoro. Tuttavia __________________________.
Ai sensi e per
gli effetti della legge 7 agosto 1990 n. 241, l_ scrivente chiede che gli venga
inviata una risposta scritta.
Ringrazia e
porge distinti saluti.
Data ______________ Firma
__________________________
(*) Lettera
predisposta dalla Fondazione promozione sociale - Comitato per la difesa dei
diritti degli assistiti e dall’Ulces, Unione per la lotta contro
l’emarginazione sociale, Via Artisti 36 - 10124 Torino - tel. 011.812.44.69 -
fax 011.812.25.95 - e-mail:
Nota 1 - Una raccomandata A.R. va inviata al
Direttore Generale dell’Asl di residenza del malato; un’altra (se del caso) al
Direttore Generale dell’Asl in cui ha sede l’ospedale o la casa di cura. Nel
caso in cui l’ospedale pubblico sia amministrato in modo autonomo rispetto
all’Asl, la raccomandata A.R. non va indirizzata al Direttore Generale
dell’Asl, ma al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera.
Pretendere una risposta scritta. Non accettare
dichiarazioni verbali.
Eventuali trasferimenti da struttura a struttura sanitaria devono
essere fatti a spese dell’Asl.
(1) Il fac-simile è riportato
nell’allegato A ed è disponibile nel sito www.fondazionepromozionesociale.it.
(2) Le organizzazioni sono la Diapsi con le sezioni di Torino, Novi Ligure (Al) e Cuneo;
l’Associazione per la lotta contro la malattia mentale di Ivrea; il Csa,
Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino e
Provincia.
(3) Maria Grazia Breda,
“Petizione popolare per il Piemonte: primi risultati ottenuti”, Prospettive assistenziali, n. 157, 2007;
“Esempio di un possibile cammino comune tra associazioni di volontariato per
ottenere diritti esigibili per le persone non autosufficienti”, Ibidem, n. 163, 2008.
(4) Analogamente a quanto si è
fatto e si sta facendo nel settore degli anziani cronici non autosufficienti,
dei malati di Alzheimer e degli adulti con patologie invalidanti e/o
degenerative (ad esempio persone affette da sclerosi multipla, traumatizzati
cranici), all’attività pura e semplice di opposizione alle dimissioni, è
necessario far seguire anche una precisa azione nei confronti delle istituzioni
(Regioni, Asl, enti locali),
perché siano realizzate le risposte socio-sanitarie idonee a soddisfare le
esigenze di questi malati: cure domiciliari, centri diurni sanitari, gruppi
appartamento, comunità alloggio. Per i soggetti con potenzialità lavorative
sarebbero altresì indispensabili iniziative volte ad ottenere inserimenti
lavorativi in contesti normali.
(5) Il nome è di fantasia.