Il
Decreto 159/2013
Sulla Gazzetta
ufficiale n. 19
del 24 gennaio 2014 è stato pubblicato il dpcm n. 159/2013 sul nuovo
ISEE. Le nuove regole
entrano in vigore l’8 febbraio 2014 e sostitutiscono le vecchie norme dell’Isee (decreto
legislativo 109/1998 e 130/2000) che, per le persone
ultrasessantacinquenni non autosufficienti ed i soggetti con handicap in
situazione di gravità, prevedevano che, in caso di richiesta di
prestazioni socio-sanitarie si debba tener conto solo della loro
condizione economica e non quella dei loro familiari.
Con Decreto del 7 novembre 2014 è stato approvato il "Modello tipo
della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione,
nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" (GU n.267 del 17-11-2014 - Suppl.
Ordinario n. 87).
Pertanto il nuovo Isee entra effettivamente in vigore dal 1°
gennaio 2015.
Ricorsi
Informiamo in merito che in data 25 marzo 2014 le associazioni Aps
e Utim (aderenti al Csa di Torino) hanno presentato ricorso al Tar (v.
Comunicato stampa). Il Tribunale amministrativo nell’udienza per la sospensiva del
provvedimento che si è svolta a Roma il 14 maggio 2014 ha disposto di
affrontare la questione nel merito, fissando l’udienza al 19 novembre
2014.
La sentenza di merito del
Tar del Lazio n. 2458 [analoghe le sentenze 2454 e 2459/2015] dell'11 febbraio 2015
ha ANNULLATO l'articolo 4, comma 2, lettera f) del Dpcm 159/2013,
dove era previsto che: “Il reddito di ciascun componente il nucleo
familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti…f) trattamenti
assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a
qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non
siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)”, vale
a dire nel reddito complessivo IRPEF.
Non avendo però il Tar del Lazio accolto tutta una serie di rilievi
posti dalle sopracitate due associazioni ricorrenti (tra cui
l'illegittima considerazione nell’Isee dei figli, anche non conviventi,
per determinare la situazione economica - e quindi la capacità di
contribuire alla retta alberghiera - dell’anziano malato cronico non
autosufficiente ricoverato in struttura) il 15 giugno 2015 è stato
presentato dall’Utim e dall’Aps
ricorso al Consiglio di Stato la cui udienza è stata fissata
il 3 dicembre 2015.
In data 29 febbraio 2016 il Consiglio di Stato con la
sentenza
838/2016 [analoghe le sentenze 841 e 842/2016] ha sostanzialmente confermato le disposizioni della
sentenza del Tar del Lazio n. 2458 (in estrema sintesi, l'indennità di
accompagnamento e la pensione di invalidità non devono essere considerate nell'Isee).
In recepimento della sentenza del Consiglio di Stato, con la legge
89/2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 42/2016
(entrata in vigore il 29 maggio), l'Isee è stato modificato, prevedendo pertanto
l’esclusione dal reddito disponibile «dei
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le
carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni
pubbliche in ragione della condizione di disabilità». Inoltre sono
state eliminate le franchigie attuali ed è stata applicata la
maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza, per
ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente. Tale
norma, deve essere recepita entro il 28 giugno 2016 dai Comuni ("Gli
enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate
adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari
all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le
disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di
bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni
sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni
previgenti" -
Art. 2-sexies Legge 89/2016).
Con il
Decreto direttoriale n. 347 del 4 ottobre 2019 - è stato poi
aggiornato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),
nonché delle relative istruzioni per la compilazione.
Aggiornamento 1 luglio 2019
Novità in arrivo dalla legge di conversione del Decreto Crescita
(articolo 28-bis), e sarà operativa 15 giorni dopo che sarà approvato il
nuovo modulo sostitutivo della DSU. In dettaglio:
1) ISEE corrente Viene esteso il diritto a
presentare l’ISEE corrente, per modificare l’indicatore in base a
rilevanti novità intervenute in corso d’anno, anche a coloro che perdono
trattamenti assistenziali. Finora, il diritto riguardava solo i casi in
cui intervenga la perdita di un contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, oppure di altra tipologia di contratto nel caso di
lavoratori che siano stati occupati per almeno quattro mesi (120 giorni)
nei 12 mesi precedenti l’interruzione dell’ultimo rapporto di lavoro,
o ancora per i lavoratori autonomi che abbiano cessato un’attività
svolta in via continuativa per almeno 12 mesi. A queste casistiche,
si aggiunge ora il diritto all’ISEE corrente per coloro che perdono
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di
debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche,
laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo. Resta, in tutti i
casi, la necessità che di una variazione dell’indicatore della
situazione reddituale pari almeno al 25%, mentre la durata è estesa a
sei mesi (non più due, come precedentemente). A meno che non
intervengano nuove variazioni, nel qual caso l’ISEE corrente viene
aggiornato entro due mesi. Il calcolo dell’ISEE corrente avviene con le
stesse modalità previste nel caso di perdita di un lavoro a tempo
indeterminato. 2) ISEE ordinario La
novità riguarda sia il calcolo (con una nuova opzione per i
contribuenti) sia la validità. L’indicatore della situazione economica
equivalente, di norma, viene calcolato in base a redditi e patrimoni
relativi al secondo anno precedente alla presentazione della DSU (la
dichiarazione sostitutiva unica che si presenta per chiedere l’ISEE).
L’articolo 4 sexies del Dl 34/2019 va a modificare il comma 4
dell’articolo 10 del dlgs 147/2017, introducendo per il contribuente la
possibilità di scegliere il calcolo dell’ISEE in base ai dati dell’anno
precedente. In questo modo è possibile scegliere la soluzione più
conveniente per avere accesso ai trattamenti che vengono previsti in
base all’ISEE, in primis il reddito di cittadinanza. In parole semplici,
se un contribuente rientra nei requisiti previsti per il diritto al RdC
solo da un anno, può avere accesso al trattamento optando per il calcolo
ISEE con la nuova modalità. Lo stesso articolo del Decreto Crescita
cambia anche i termini di validità dell’ISEE, spostandoli
strutturalmente al 31 dicembre. Quindi, la DSU è valida dal momento
della presentazione fino alla fine dell’anno e non più fino al 31
agosto.
La situazione nella Regione Piemonte
A livello regionale informiamo che il 15 gennaio 2015 è
stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte la Dgr
10-881 sulle linee guida per la gestione transitoria del nuovo Isee.
Con altra Dgr (pubblicata sul BU il 30/07/2015) del 27 luglio 2015,
n. 18-1899 "Proroga linee guida per la gestione transitoria
dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159" la Regione Piemonte ha prorogato il periodo transitorio
previsto dalla Dgr. n. 10-881 fino al 30 settembre 2015. Con
successiva Dgr (16-2186 del 5 ottobre 2015) ha ulteriormente prorogato
il periodo sino al 31 dicembre 2015. Con altra Delibera (n. 19-3087)
la Regione Piemonte ha ulteriormente prorogato il periodo transitorio
previsto dalla Dgr 10-881 fino al 31 dicembre 2016.
Con ulteriore Delibera (n. 35-4509)
la Regione Piemonte ha ulteriormente prorogato il periodo transitorio
previsto dalla Dgr 10-881 fino al 31 dicembre 2017.
In data 26 gennaio 2018 la Regione ha prorogato
ulteriormente "sine die" l'emanazione del provvedimento con Dgr 16-6411
("Proroga della Dgr 10-881 del 12/01/2015 in materia di linee guida per
l'applicazione della normativa Isee di cui al Dpcm 5 dicembre 2013, n.
159").
Riportiamo inoltre
qui la lettera di chiarimenti dell'Assessore
Augusto Ferrari datata 16 marzo 2015 sull'applicazione del nuovo Isee.
Il 29 dicembre 2022 è stata finalmente pubblicata
sul B.U. Regione Piemonte la Delibera (Dgr
23-6180 del 7 dicembre 2022) sulle Linee
guida per l'applicazione uniforme della normativa I.S.E.E. di cui al
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nell'ambito del Sistema Regionale
Integrato degli Interventi e Servizi Sociali.
22 febbraio 2023 – Le associazioni Utim – Unione per la
tutela delle persone con disabilità intellettiva e Ulces – Unione per la
lotta contro l’emarginazione sociale, entrambe facenti parte del
Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base - Csa,
depositano ricorso contro la delibera 23 -6180. Nonostante il divieto di
conteggiare nella condizione economica degli utenti l’indennità di
accompagnamento e la pensione di invalidità, la Regione lascia questa
facoltà ai Comuni/Consorzi socio-assistenziali. Inoltre, le linee guida
regionali lasciano discrezionalità ai Comuni di contare il valore degli
immobili degli utenti al di là di quanto già predisposto dal calcolo
Isee. Le associazioni contestano al Tar entrambe le possibilità: «Sono
contro la legge nazionale».
5 giugno 2023 – La Giunta della Regione Piemonte
approva «in autotutela» la
delibera 10-6984 che contiene le nuove linee guida
sull’Isee, in sostituzione di quelle approvate il 29 dicembre. La
Regione ha, nei fatti, riconosciuto come fondati gli argomenti che Utim
e Ulces hanno sollevato davanti al Tar e stralcia dalla nuova delibera i
due passaggi «incriminati», che erano stati contestati dalle
associazioni davanti al Giudice amministrativo.
15 settembre 2023 – La nuova delibera della Regione
proroga al 15 settembre 2023 il termine entro il quale i Comuni/Consorzi
dovranno inviare alla Regione i regolamenti conformi al provvedimento
rivisto. Entro quella data, «gli Enti gestori – specificano le norme
finali – sono tenuti a trasmettere i regolamenti revisionati che
disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni sociali
agevolate alla Direzione regionale Sanità e Welfare – “Settore
Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di
servizio e di qualità”». Lì sarà possibile – e le associazioni Utim e
Ulces hanno già comunicato che lo faranno – accedere agli atti della
Pubblica Amministrazione per visionare tutti i documenti consegnati.
31 dicembre 2023 – Con
Dgr n. 11-7489 del 29/9/2023 la Regione Piemonte
proroga al 31 dicembre 2023 (dal 15 settembre 2023) il termine entro il
quale i Comuni/Consorzi dovranno inviare alla Regione i regolamenti
conformi al provvedimento rivisto. (Qui
la nota Csa-Fondazione).
ww.fondazionepromozionesociale.it
|