ISEE  (Dpcm 159/2013)

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Il nuovo Isee


DSU 2019


  Il Decreto 159/2013

Sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 è stato pubblicato il dpcm n. 159/2013 sul nuovo ISEE.  Le nuove regole entrano in vigore l’8 febbraio 2014 e sostitutiscono le vecchie norme dell’Isee (decreto legislativo 109/1998 e 130/2000) che, per le persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti ed i soggetti con handicap in situazione di gravità, prevedevano che, in caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie si debba tener conto solo della loro condizione economica e non quella dei loro familiari.

Con Decreto del 7 novembre 2014 è stato approvato il "Modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" (GU n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87). Pertanto il nuovo Isee entra effettivamente in vigore dal 1° gennaio 2015.

   Ricorsi

Informiamo in merito che in data 25 marzo 2014 le associazioni Aps e Utim (aderenti al Csa di Torino) hanno presentato ricorso al Tar (v. Comunicato stampa). Il Tribunale amministrativo nell’udienza per la sospensiva del provvedimento che si è svolta a Roma il 14 maggio 2014 ha disposto di affrontare la questione nel merito, fissando l’udienza al 19 novembre 2014.

La sentenza di merito del Tar del Lazio n. 2458 [analoghe le sentenze 2454 e 2459/2015] dell'11 febbraio 2015 ha ANNULLATO l'articolo 4, comma 2, lettera f) del Dpcm 159/2013, dove era previsto che: “Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti…f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)”, vale a dire nel reddito complessivo IRPEF.

Non avendo però il Tar del Lazio accolto tutta una serie di rilievi posti dalle sopracitate due associazioni ricorrenti (tra cui l'illegittima considerazione nell’Isee dei figli, anche non conviventi, per determinare la situazione economica -  e quindi la  capacità di contribuire alla retta alberghiera - dell’anziano malato cronico non autosufficiente ricoverato in struttura) il 15 giugno 2015 è stato presentato dall’Utim e dall’Aps ricorso al Consiglio di Stato  la cui udienza è stata fissata il 3 dicembre 2015.

In data 29 febbraio 2016 il Consiglio di Stato con la sentenza 838/2016 [analoghe le sentenze 841 e 842/2016] ha sostanzialmente confermato le disposizioni della sentenza del Tar del Lazio n. 2458 (in estrema sintesi, l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità non devono essere considerate nell'Isee).

In recepimento della sentenza del Consiglio di Stato, con la legge 89/2016 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 42/2016 (entrata in vigore il 29 maggio), l'Isee è stato modificato, prevedendo pertanto l’esclusione dal reddito disponibile «dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità». Inoltre sono  state eliminate le franchigie attuali ed è stata applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza, per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente. Tale norma, deve essere recepita entro il 28 giugno 2016 dai Comuni  ("Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformita' con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti" - Art. 2-sexies Legge 89/2016).

Con il Decreto direttoriale n. 347 del 4 ottobre 2019 - è stato poi aggiornato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione.

 

Aggiornamento 1 luglio 2019

Novità in arrivo dalla legge di conversione del Decreto Crescita (articolo 28-bis), e sarà operativa 15 giorni dopo che sarà approvato il nuovo modulo sostitutivo della DSU. In dettaglio:

     1) ISEE corrente
Viene esteso il diritto a presentare l’ISEE corrente, per modificare l’indicatore in base a rilevanti novità intervenute in corso d’anno, anche a coloro che perdono trattamenti assistenziali. Finora, il diritto riguardava solo i casi in cui intervenga la perdita di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, oppure di altra tipologia di contratto nel caso di lavoratori che siano stati occupati per almeno quattro mesi (120 giorni) nei 12 mesi precedenti l’interruzione dell’ultimo rapporto di lavoro,
o ancora per i lavoratori autonomi che abbiano cessato un’attività svolta in via continuativa per almeno 12 mesi.
A queste casistiche, si aggiunge ora il diritto all’ISEE corrente per coloro che perdono trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo. Resta, in tutti i casi, la necessità che di una variazione dell’indicatore della situazione reddituale pari almeno al 25%, mentre la durata è estesa a sei mesi (non più due, come precedentemente). A meno che non intervengano nuove variazioni, nel qual caso l’ISEE corrente viene aggiornato entro due mesi. Il calcolo dell’ISEE corrente avviene con le stesse modalità previste nel caso di perdita di un lavoro a tempo indeterminato.
     2) ISEE ordinario
La novità riguarda sia il calcolo (con una nuova opzione per i contribuenti) sia la validità. L’indicatore della situazione economica equivalente, di norma, viene calcolato in base a redditi e patrimoni relativi al secondo anno precedente alla presentazione della DSU (la dichiarazione sostitutiva unica che si presenta per chiedere l’ISEE). L’articolo 4 sexies del Dl 34/2019 va a modificare il comma 4 dell’articolo 10 del dlgs 147/2017, introducendo per il contribuente la possibilità di scegliere il calcolo dell’ISEE in base ai dati dell’anno precedente. In questo modo è possibile scegliere la soluzione più conveniente per avere accesso ai trattamenti che vengono previsti in base all’ISEE, in primis il reddito di cittadinanza. In parole semplici, se un contribuente rientra nei requisiti previsti per il diritto al RdC solo da un anno, può avere accesso al trattamento optando per il calcolo ISEE con la nuova modalità. Lo stesso articolo del Decreto Crescita cambia anche i termini di validità dell’ISEE, spostandoli strutturalmente al 31 dicembre. Quindi, la DSU è valida dal momento della presentazione fino alla fine dell’anno e non più fino al 31 agosto.

  La situazione nella Regione Piemonte

A livello regionale informiamo che il 15 gennaio 2015 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte la Dgr 10-881 sulle linee guida per la gestione transitoria del nuovo Isee.  
Con altra Dgr (pubblicata sul BU il 30/07/2015) del 27 luglio 2015, n. 18-1899 "Proroga linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159" la Regione Piemonte ha prorogato il periodo transitorio previsto dalla Dgr. n. 10-881  fino al 30 settembre 2015. Con successiva Dgr (16-2186 del 5 ottobre 2015) ha ulteriormente prorogato il periodo sino al 31 dicembre 2015.
Con altra Delibera (n. 19-3087) la Regione Piemonte ha ulteriormente prorogato il periodo transitorio previsto dalla Dgr 10-881 fino al 31 dicembre 2016.

Con ulteriore Delibera (n. 35-4509) la Regione Piemonte ha ulteriormente prorogato il periodo transitorio previsto dalla Dgr 10-881 fino al 31 dicembre 2017.

In data 26 gennaio 2018 la Regione ha prorogato ulteriormente "sine die" l'emanazione del provvedimento con Dgr 16-6411 ("Proroga della Dgr 10-881 del 12/01/2015 in materia di linee guida per l'applicazione della normativa Isee di cui al Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159"). 

Riportiamo inoltre  qui la  lettera di chiarimenti dell'Assessore Augusto Ferrari datata 16 marzo 2015 sull'applicazione del nuovo Isee.

Il 29 dicembre 2022 è stata finalmente pubblicata sul B.U. Regione Piemonte  la Delibera  (Dgr 23-6180 del 7 dicembre 2022)  sulle Linee guida per l'applicazione uniforme della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, nell'ambito del Sistema Regionale Integrato degli Interventi e Servizi Sociali.

22 febbraio 2023 – Le associazioni Utim – Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva e Ulces – Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale, entrambe facenti parte del Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base - Csa, depositano ricorso contro la delibera 23 -6180. Nonostante il divieto di conteggiare nella condizione economica degli utenti l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità, la Regione lascia questa facoltà ai Comuni/Consorzi socio-assistenziali. Inoltre, le linee guida regionali lasciano discrezionalità ai Comuni di contare il valore degli immobili degli utenti al di là di quanto già predisposto dal calcolo Isee. Le associazioni contestano al Tar entrambe le possibilità: «Sono contro la legge nazionale».

5 giugno 2023 – La Giunta della Regione Piemonte approva «in autotutela» la delibera 10-6984 che contiene le nuove linee guida sull’Isee, in sostituzione di quelle approvate il 29 dicembre. La Regione ha, nei fatti, riconosciuto come fondati gli argomenti che Utim e Ulces hanno sollevato davanti al Tar e stralcia dalla nuova delibera i due passaggi «incriminati», che erano stati contestati dalle associazioni davanti al Giudice amministrativo.

15 settembre 2023 – La nuova delibera della Regione proroga al 15 settembre 2023 il termine entro il quale i Comuni/Consorzi dovranno inviare alla Regione i regolamenti conformi al provvedimento rivisto. Entro quella data, «gli Enti gestori – specificano le norme finali – sono tenuti a trasmettere i regolamenti revisionati che disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni sociali agevolate alla Direzione regionale Sanità e Welfare – “Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e di qualità”». Lì sarà possibile – e le associazioni Utim e Ulces hanno già comunicato che lo faranno – accedere agli atti della Pubblica Amministrazione per visionare tutti i documenti consegnati.

31 dicembre 2023 – Con Dgr n. 11-7489 del 29/9/2023 la Regione Piemonte proroga al 31 dicembre 2023 (dal 15 settembre 2023) il termine entro il quale i Comuni/Consorzi dovranno inviare alla Regione i regolamenti conformi al provvedimento rivisto. (Qui la nota Csa-Fondazione).

30 giugno 2024 - Con Dgr 29-7935 del 18/12/2023 la Regione Piemonte proroga ulteriormente (dal 15 settembre, poi divenuto 31 dicembre 2023) al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i Comuni/Consorzi dovranno inviare alla Regione i regolamenti.

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Archivio


"Il nuovo Isee: cosa cambia per le persone non autosufficienti" Prospettive assitenziali 185/2014


10 ott 2013
Testo delle osservazioni inviate dalla Fondazione promozione sociale al Governo



 Agosto 2013 - La Petizione On-Line


9 lug 2013 Testo della precedente bozza del nuovo Isee