R.D. 19 novembre 1889, n. 6535

Regolamento sulla mendicità (1)

pubblicato nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1889.

 

Art. 1
La dichiarazione richiesta dal primo comma dell'art. 81 della L. 30 giugno 1889, n. 6144, sarà fatta con ordinanza dell'autorità locale di pubblica sicurezza di ufficio o sulla richiesta della persona inabile a qualsiasi lavoro proficuo o dei suoi congiunti tenuti a somministrarle gli alimenti (2).

Art. 2
Sono considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza.
La legge ritiene come inabili i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni (3).

Art. 3
All'effetto di constatare la inabilità a qualsiasi lavoro proficuo l'autorità di pubblica sicurezza provvederà a che la persona che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale questi nel termine di giorni cinque da quello nel quale sarà stato invitato a far la visita, trasmetterà all'autorità stessa la sua relazione, indicando le ragioni del suo giudizio.
Se l'ufficiale sanitario richieda per compiere il suo ufficio un tempo maggiore, il termine suddetto sarà a sua richiesta prorogato.

Art. 4
Dovrà inoltre l'autorità di pubblica sicurezza constatare che l'inabile al lavoro e le persone che secondo il codice civile sono tenute a somministrargli gli alimenti, non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali e delle tasse comunali.
A tale effetto l'autorità stessa si procurerà i certificati dell'agenzia delle imposte e dell'esattoria dei Comuni di origine, di domicilio o di dimora abituale dell'inabile e delle persone sopra indicate.

Art. 5
Verificato nei modi stabiliti dagli articoli precedenti, il concorso delle condizioni richieste dall'art. 81 della legge, l'autorità di Pubblica Sicurezza rilascerà l'ordinanza di che nell'art. 1 del presente decreto, e provvederà all'invio del mendico in un ricovero di mendicità o in altro istituto equivalente.
L'autorità di Pubblica Sicurezza dovrà trasmettere copia dell'ordinanza al Sindaco del Comune di origine del mendico, indicando il ricovero o l'istituto equivalente, al quale è stato inviato.

Art. 6
All'invio, di che nel precedente articolo, non si procederà quando una o più persone assumano, con atto regolare da presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di provvedere alla sussistenza dell'individuo riconosciuto inabile a qualsiasi lavoro proficuo, prestando cauzione per l'adempimento di tale obbligazione.
Se l'individuo a favore del quale è stata assunta l'obbligazione è colto a mendicare, sarà proceduto contro di esso ai termini del codice penale ed, espiata la pena, sarà inviato in un ricovero di inendicità o in altro istituto equivalente. E la persona o le persone, che si sono assunte l'obbligazione di provvedere alla sua sussistenza, incorreranno nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.

Art. 7
Quando per qualsiasi causa vengano a mancare o una o ambedue le condizioni nel concorso delle quali venne emessa l'ordinanza di che all'art. 5, in seguito ad una nuova ordinanza dell'autorità di pubblica sicurezza si procederà al rilascio del ricoverato, sotto la comminazione delle pene stabilite dal codice penale, ove sia colto a mendicare.

Art. 8
Per richiedere ai termini dell'art. 81 della legge che sia nuovamente verificato se il mendico si trovi nelle condizioni stabilite da essa, gli enti obbligati al mantenimento potranno domandare all'autorità di pubblica sicurezza la revoca dell'ordinanza, producendo i documenti sui quali si fonda la loro istanza.
Se l'autorità di pubblica sicurezza non accoglie l'istanza, gli enti suddetti entro venti giorni, a contare da quello in cui sarà ad essi comunicata la risoluzione, avranno diritto di proporne reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.
Il decreto della Giunta è inappellabile e fa stato fino a che, per fatti nuovi, non siensi cambiate le condizioni nelle quali è stato pronunziato.

Art. 9
La disposizione dell'art. 83 della legge si applica anche nel caso in cui il mendico o i congiunti di lui possano provvedere solo parzialmente alla spesa di mantenimento.

Art. 10
Per gli effetti della legge si considerano come istituti equivalenti ai ricoveri di mendicità:
a) gli ospedali e le case ove si accolgono gl'invalidi;
b) in generale ogni altro istituto che non abbia per fine la educazione ovvero la cura dei malati, e le rendite non sieno afferte a scopo di speciale beneficenza.
I minori di anni nove potranno anche essere ricoverati:
a) se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione;
b) se femmine, in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di traviamento.

Art. 11
I ricoveri di mendicità e gli istituti equivalenti stabiliranno nel bilancio preventivo di ogni anno la spesa di mantenimento di ogni mendico.
Questa sarà ragguagliata in ragione del costo effettivo.
Per determinarlo si terrà conto:
a) della spesa occorrente per l'alloggio, il vitto e la cura di ogni ricoverato;
b) della quota proporzionale delle spese generali di amministrazione, d'imposte, di oneri e di mantenimento ordinario dell'edifizio;
c) delle spese di riparazioni straordinarie, quando ne sorga la necessità.

Art. 12
Gli enti ai quali, secondo la legge, fa carico il mantenimento del mendico, potranno presentare reclamo contro la determinazione del costo effettivo di ogni mendico fatta dai ricoveri di mendicità o istituti equivalenti.
Il reclamo sarà proposto alla Giunta provinciale amministrativa entro un mese dal giorno della pubblicazione del bilancio preventivo.
Il decreto della Giunta sul reclamo non è suscettibile di ricorso per ciò che spetta all'estimazione.
Potrà però ricorrersi al medesimo Consiglio di Stato, sede contenziosa, per incompetenza e per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 13
Gli amministratori dei ricoveri di mendicità ed istituti equivalenti trasmetteranno ogni mese l'elenco dei mendici che sono stati loro inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, al Comune di origine di ogni mendico e all'Intendente di finanza della Provincia, indicando le giornate di presenza di ogni ricoverato.

Art. 14
Gli avanzi che si verificheranno in seguito all'approvazione, per parte dell'autorità tutoria, dei bilanci consuntivi dei ricoveri di mendicità o istituti equivalenti, saranno destinati secondo le norme seguenti:
a) se il ricovero o l'istituto ha, per i suoi statutti, carattere di opera pia comunale, a beneficio dei mendici del Comune;
b) se il ricovero o l'istituto, per i suoi statuti, ha carattere di opera pia provinciale, a beneficio dei mendici della Provincia.

Art. 15
Non saranno considerati come avanzi gli aumenti che si verificassero per donazioni ed elargizione di qualsiasi natura nel patrimonio degli enti ai quali per legge fa carico il mantenimento dei mendici.

Art. 16
Ove le rendite dei ricoverati di mendicità e degli istituti equivalenti, e gli avanzi di che nell'art. 14, non bastino a coprire la spesa di mantenimento dei mendici, dovranno provvedervi gli enti indicati nella legge in proporzione dei loro averi, salvo gli effetti dell'art. 82 della medesima, secondo gli articoli seguenti.

Art. 17
Se le rendite di alcuno di tali enti destinate genericamente a sussidi in denaro, vitto ed alloggio in favore dei poveri del Comune di origine del mendico, sieno sufficienti a provvedere al rimborso totale o parziale della spesa di mantenimento del mendico suddetto nel ricovero di mendicità od istituto equivalente, quando questo non possa in tutto od in parte sostenerla, gli altri enti rimarranno esonerati dall'obbligo di cui all'art. 81 della legge.

Art. 18
Quando nessuno di tali enti abbia rendite destinate genericamente al mantenimento dei poveri o sieno insufficienti al bisogno, a questo scopo dovranno essere devolute, proporzionalmente da ciascuno, e sino a concorrenza delle esigenze del servizio, tutte le rendite non destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese obbligatorie per le tavole di fondazione, e tutte le altre che potranno essere invertite a questo fine, a sensi della legge sulle opere pie e coll'osservanza delle forme da essa prescritte.

Art. 19
Per determinare l'onere cui saranno soggette le confraternite, si terrà conto della denunzia dei loro redditi per gli effetti della tassa di manomorta, in ordine alla L. 13 settembre 1874, n. 2078, e al regolamento del 25 settembre 1874, n. 2129 (4).
Le rendite delle confraternite, salvo le disposizioni degli articoli precedenti, e salve le detrazioni enumerate nell'articolo seguente, saranno interamente addette al fine di che nell'art. 81 della legge.

Art. 20
Saranno detratte dalle rendite delle confraternite:
a) le spese per le imposte e per il mantenimento ordinario degli edifizi, non che quelle per le riparazioni straordinarie dei medesimi;
b) quelle per il mantenimento degli arredi necessari per il servizio religioso della chiesa o del tempio;
c) quelle strettamente necessarie per gli uffici religiosi nei giorni festivi e per l'adempimento degli oneri assunti dalle confraternite verso gli associati.

Art. 21
Quando le confraternite non abbiano fatto la denunzia per la tassa di manomorta, vi provvederanno di ufficio i ricevitori del registro, osservate le norme della legge e del regolamento di che nell'art. 19.

Art. 22
Alle confraternite, che sieno state riconosciute come opere pie, saranno applicate le disposizioni degli artt. 18 e seguenti per quella parte delle loro rendite che non sia affetta a scopo di speciale beneficenza.

Art. 23
Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopra indicati, la spesa totale o parziale di mantenimento sarà a carico dei Comuni di origine.

Art. 24
I ricoveri di mendicità e gli altri istituti equivalenti avranno diritto a conseguire il rimborso della spesa totale o parziale di mantenimento di ogni mendico, in ragione del loro credito, dallo Stato, salvo in questo la rivalsa contro gli enti di che nella legge o nel presente decreto.
Il rimborso si eseguirà trimestre per trimestre.

Art. 25
Alla fine di ogni anno l'Intendenza di finanza della Provincia determinerà l'ammontare della spesa di mantenimento dei mendici che lo Stato abbia anticipato al ricovero di mendicità o all'istituto equivalente.
Con deliberazione motivata, dichiarerà quali sono gli enti cui fa carico il rimborso secondo le norme stabilite negli articoli precedenti, e la quota che grava ciascuno degli enti stessi.
La deliberazione sarà comunicata a tutti gli enti interessati.

Art. 26
Dalle deliberazioni dell'Intendenza avranno diritto di reclamare gli enti a carico dei quali il rimborso è stato stabilito.
Il reclamo sarà presentato entro venti giorni alla Giunta provinciale amministrativa.
Dalla decisione di questa è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato in sede contenziosa.

Art. 27
Delle disposizioni contenute in atti fra vivi e in atti di ultima volontà, quando queste sieno pubblicate, a favore di poveri di un determinato Comune, dovranno i notari che ricevono o autenticano gli atti stessi, e i ricevitori del registro ai quali sono per gli effetti della tassa sottoposti, dar comunicazione in carta libera al Sindaco del Comune medesimo.

Art. 28
I funzionari di pubblica sicurezza, gli amministratori dei ricoveri di mendicità o di altri istituti equivalenti, i Sindaci, i presidenti delle congregazioni di carità, gli amministratori delle opere pie e confraternite, i notari e ricevitori del registro che contravvengano alle disposizioni del presente decreto, saranno punibili in proprio con la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 60.000 (5).

Art. 29
Il presente decreto sarà presentato nella prossima sessione legislativa al Parlamento per essere convertito in legge.

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(1) Questo decreto fu emanato per l'esecuzione degli artt. da 80 a 83 della vecchia legge di Pubblica Sicurezza (R.D. 30 giugno 1889, n. 6144). A tali articoli corrispondono, ora, gli artt. 154, 155 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

(2) Al riguardo la L. 22 luglio 1897, n. 334, così dispose:

"Articolo unico: La dichiarazione richiesta dall'art. 81 della L. 30 giugno 1889, n. 6144 (vecchia legge di P.S.), sarà fatta con ordinanza del Ministero dell'interno, che potrà delegare questa sua facoltà ai Prefetti. E' abrogata ogni contraria disposizione del R.D. 19 novembre 1889, n. 6535".

L'art. 154 T.U. 1931 delle leggi di P.S. ha, poi, così disposto:

"E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico. Le persone riconosciute dall'autorità locale di Pubblica Sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune.

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza."

Il D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, all'art. 18, ha stabilito:

"I servizi di cui all'art. 2 del R.D.L. 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal R.D.L. 30 maggio 1946, n. 538 e i provvedimenti di ricovero agli inabili a proficuo lavoro, di cui all'art. 154 del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al Prefetto. All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio." Specifiche norme sugli inabili al lavoro sono dettate, inoltre, dagli artt. da 277 a 284 R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del T.U. di P.S.).

(3) Comma così modificato dal D.L. 13 giugno 1915, n. 873. Vedi anche nota 3 all'art. 1.

(4) L'imposta di manomorta, che aveva per oggetto la rendita annuale di tutti i beni appartenenti alle Province, ai Comuni, agli istituti di carità e di beneficenza, alle case religiose, alle confraternite, agli istituti religiosi ecc., ed era disciplinato dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3271, e successive aggiunte e modificazioni, è stata abolita dall'articolo unico L. 31 luglio 1954, n. 608, pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 1954, n. 183.

(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.