Prospettive assistenziali n. 164 ottobre-dicembre 2008


RICORSO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA DICHIARAZIONE

DI ANTICOSTITUZIONALITÀ DELLE NORME DELLA LEGGE 133/2008

CONCERNENTI LA social card PER LE FASCE DEBOLI



Riportiamo il testo del ricorso presentato, anche a seguito delle sollecitazioni del Csa, dalla Giunta della Regione Piemonte alla Corte costituzionale.


Ricorso per la Regione Piemonte, in persona della Presidente pro-tempore della Giunta regionale Mercedes Bresso, autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 24-9750 del 13 ottobre 2008, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, ed elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 81, commi dal 29 al 38 ter, della legge 6 agosto 2008 n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 21 agosto 2008 n. 195.

FATTO

Nella Gazzetta ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. L’articolo 81 di detta legge, ai commi 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 37, 38 e 38 bis e ter, istituisce un fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonché il costo per la fornitura del gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi dei commi 33, una carta acquisti finalizzata all’acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell’età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di susssidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti ad escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l’ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.

33 bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell’attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguito entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.A., di Sogei Spa o di Consip Spa.

35. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all’attivazione della carta e della gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziativa di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici che detengono informazioni funzionali all’individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all’accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l’ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze o dalle Amministrazioni o Enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari della carta acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 32 a 37, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.

38 bis. Entro sei mesi dall’approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

38 ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Ad avviso della Regione Piemonte tale disposizione risulta costituzionalmente illegittima e lesiva della sfera regionale di competenza per il seguente motivo di diritto: “violazione dell’articolo 117, 4° comma, costituzione”.

La norma istituisce un fondo per interventi di sostegno economico alle fasce deboli tramite l’istituzione di una carta acquisti finalizzata all’acquisto dei generi alimentari e delle forniture energetiche e di gas da privati. La norma pretermette le competenze regionali in materia di politiche sociali che rientra nella previsione del quarto comma dell’articolo 117 Costituzione. Viene creato un fondo speciale diretto ad interventi di attività che vedono le Regioni direttamente interessate per le loro funzioni. Tanto più che lo Stato definisce i requisiti di accesso a tali benefici, con riferimento alla «popolazione in stato di particolare bisogno residente di cittadinanza italiana» (con evidente disparità di trattamento che non considera rilevante il disagio economico senza lo status di cittadino italiano). I criteri, le modalità di individuazione dei titolari del beneficio e l’ammontare del beneficio stesso, escludono una qualsiasi forma di partecipazione degli enti regionali, con conseguente evidente violazione anche del principio di leale collaborazione.

Con la sentenza n. 141/2007 resa in analogo ricorso presentata dalle Regioni Campania, Pie­monte ed Emilia Romagna in relazione al comma 330 dell’articolo 1 della legge finanziaria del 2006 (istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per la realizzazione di interventi volti a sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico), codesta Ecc.ma Corte dichiarò le questioni di legittimità costituzionale sollevate inammissibili per carenza di interesse, così motivando: «La disposizione censurata si limita ad indicare la somma con la quale si intende assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, riservando ad altre norme della presente legge la individuazione degli interventi concreti riconducibili alle finalità genericamente enunciate dal comma 330». Discende da ciò l’inidoneità di tale disposizione a ledere le competenze regionali, potendo la lesione derivare non già dall’enunciazione del proposito di destinare risorse per finalità indicate in modo così ampio e generico, bensì (eventualmente) delle norme sulla quali quel proposito si concretizza, sia per entità delle risorse sia per modalità d’intervento sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente implicate da tali interventi. Carat­teristiche, tutte queste ultime, presenti nella norma contestata della quale, pertanto, “a contrario”, va rilevata l’illegittimità costituzionale. Per il motivo sopra esposto si chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 34, 35, 36, 37, 38, 38 bis e 38 ter della legge n. 133/2008 di conversione in legge con modificazioni, del decreto legge n. 112/2008 per violazione del 4° comma dell’art. 117 Costituzione.