Specchio nero

 

 

IL COMUNE DI FIRENZE CONTINUA AD IMPORRE CONTRIBUTI ECONOMICI

ILLEGITTIMI: PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

 

In data 17 giugno 2008 il presidente dell’associazione promozione sociale ha indirizzato al Procuratore della Repubblica di Firenze il seguente esposto: «Come risulta dalla lettera inviata dal Garante per la riservatezza dei dati personali al Comune di Firenze, Direzione sicurezza sociale, detto Comune era tenuto a non richiedere più alcuna informazione circa i congiunti, compresi quelli conviventi, dei soggetti con handicap in situazione di gravità e di ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

«Inoltre, al Comune di Firenze era stato richiesto di informare il Garante entro il 15 febbraio 2008 “in ordine alle iniziative assunte o che si intendono assumere per conformarsi alle indicazioni sopra fornite”.

«In data 7 giugno 2008 il signor L. M., abitante in…, Via…, si è recato presso gli uffici degli assistenti sociali del Comune di Firenze, quartiere 5, Via Bini 5 ed ha ricevuto 5 fogli da compilare in cui sono richieste informazioni nei cui riguardi il Garante aveva segnalato che non potevano essere acquisite.

«Si segnala inoltre alla Sua attenzione che:

a) Il Tar della Toscana con ordinanza n. 733/2007, depositata in Segreteria il 7 settembre 2007 ha annullato “la determinazione dirigenziale n. 2906/07 del marzo 2007 del Comune di Firenze, Distretto/Quartiere 4 - Servizi integrati di assistenza sociale territoriale” nonché il “Regolamento per l’accoglienza di anziani presso strutture residenziali, emanato con deliberazione del consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652/144 del 3.05.1999 modificate dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 553/95 del 5 giugno 2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004”;

b) lo stesso Tar della Toscana, mediante l’ordinanza n. 43/2008, depositata in Segreteria il 16 gennaio 2008 ha precisato che “la retta per l’assistenza debba essere parametrata ai redditi dell’assistita medesima”, stabilendo quindi la non validità dei regolamenti comunali di cui sopra;

c) il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2594/08 del 216 maggio 2008 ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Firenze contro la sopraccitata ordinanza n. 43/2008.

«Ciò premesso, quale presidente dell’associazione promozione sociale Onlus, con sfera di azione su tutto il territorio italiano, corrente in Torino, Via Artisti 36, iscritta nei registri del volontariato della Regione Piemonte con decreto n. 4654 del Presidente della Giunta della stessa Regione datato 4 novembre 1994, rivolge istanza alla S. V. affinché voglia accertare se il comportamento del Comune di Firenze non viola le leggi vigenti.

«Poiché il Comune di Firenze non rispetta quanto richiesto dal Garante per la riservatezza dei dati personali, continua a pretendere dai congiunti degli anziani cronici non autosufficienti informazioni (nominativi ed indirizzi) non dovute e quindi viola le norme del decreto legislativo 196/2003.

«Inoltre questa richiesta, fatto importantissimo, viene avanzata allo scopo di obbligare detti congiunti a sottoscrivere l’impegno di versare alla struttura di ricovero del parente malato la parte della quota alberghiera non corrisposta dal soggetto di cui si richiede il ricovero.

«al riguardo si precisa che, se i congiunti non sottoscrivono quanto richiesto, il ricovero viene negato all’anziano cronico non autosufficiente che ne ha diritto ai sensi della normativa sui Livelli essenziali di assistenza sanitaria (articolo 54 della legge 289/2002 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001).

«Va altresì considerato che per le cure socio-sanitarie degli ultrassessantacinquenni non autosufficienti (comma 2ter dell’articolo 3 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) non possono essere richiesti contributi economici ai loro congiunti conviventi o non conviventi.

«Ai sensi dell’articolo 408, secondo comma del Codice di procedura penale, lo scrivente chiede di essere informato circa l’eventuale archiviazione del presente esposto».

Mentre restiamo in attesa delle decisioni della Procura di Firenze, segnaliamo che su Prospettive assistenziali sono comparsi i seguenti articoli:

- “Contributi economici imposti agli assistiti e ai loro congiunti: una delibera illecita e vessatoria del Comune di Firenze”, n. 124, 1999;

- “Un’altra delibera illegittima e persecutoria del Comune di Firenze”, n. 137, 2002;

- “Comune di Firenze: lavavetri e illegittime richieste di denaro da parte dei servizi sociali”, n. 161, 2008.

Ricordiamo infine che l’Anci, Associazione nazionale Comuni italiani, presieduta dal Sindaco di Firenze, Leonardo Dominaci, ha svolto un’azione a sostegno dei Comuni che, violando le norme vigenti, hanno imposto contributi economici ai parenti degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o soggetti colpiti da handicap in situazione di gravità.