Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

INVIO GRATUITO AI SOCI ANFAA DI DUE

NUMERI DI PROSPETTIVE ASSISTENZIALI

 

Come sanno i lettori di Prospettive assistenziali questa rivista ha compiuto 40 anni: è stata infatti fondata nel 1968 da Francesco Santanera, che nel 1962 aveva dato vita all’Anfaa (di cui è stato presidente per 10 anni) e che ancora attualmente, con grande competenza e impegno, ne coordina la redazione.

Prospettive assistenziali pubblica i documenti più significativi sui servizi sociali e sanitari e sulla formazione del relativo personale. Riferisce sulle iniziative delle organizzazioni dell’utenza, del volontariato, del sindacato e degli operatori: il filo rosso che li unisce è la tutela dei diritti della fascia più debole della popolazione che non è in grado di difendersi.

Prospettive assistenziali ha dato voce all’azione svolta dall’Anfaa e ai significativi cambiamenti giuridico-sociali intervenuti nel corso degli anni nel campo dell’adozione, dell’affidamento familiare e della promozione del diritto di ogni bambino alla famiglia.

Abbiamo pensato fosse utile e gradito ai nostri soci festeggiare questo anniversario inviando a quanti di loro non siano già abbonati due copie della rivista in omaggio (n. 163 e 164), confidando che, come tanti altri soci dell’Anfaa, vogliano abbonarsi per essere non solo costantemente aggiornati sulla situazione esistente e sulle prospettive future, piuttosto preoccupanti, delle adozioni e degli affidamenti familiari, ma per acquisire tutte le conoscenze necessarie per rendere ancora più incisiva l’azione di tutti i soci.

Bisogna tenere conto che i profondi e positivi cambiamenti di questi ultimi decenni sono intervenuti anche attraverso il forte e costante impegno promozionale dell’Anfaa quale associazione di volontariato di tutela dei diritti, come documentato dagli articoli e dai notiziari dell’Anfaa, che è possibile rileggere sul sito della Fondazione Promozione sociale (www.fondazionepromozionesociale.it ), dove sono riportati in ordine cronologico e tematico.

L’abbonamento annuale a Prospettive assistenziali, di euro 40, è di euro 30 per i soci Anfaa.

 

GRAVI CARENZE DEL NUOVO PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE

DI ADOTTABILITÀ

Il nuovo procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità dei minori, previsto dalla legge 149/2001 (con cui è stata modificata la legge 184/1993), è entrato in vigore il 1° luglio 2007: la proroga, tramite decreti legge per ben sei anni, era stata motivata dall’attesa dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio dei minori nei procedimenti di adottabilità e in quelli relativi alla limitazione o decadenza della potestà parentale (v. l’articolo 336 del Codice civile), disciplina che però non è stata ancora finora varata.

Decisamente preoccupanti sono le conclusioni della ricognizione condotta dall’Unione nazionale delle Camere minorili, ad un anno dall’entrata in vigore della legge 149/2001, da cui è emersa una notevole disomogeneità di orientamenti e prassi da parte delle Procure e dei Tribunali per i minorenni nell’attuazione del nuovo procedimento: il comunicato stampa del giugno 2008, di cui riportiamo ampi stralci, a firma di Fabrizia Bagnati, presidente, e di Grazia Cesaro, responsabile del Settore civile dell’Unione stessa, sottolinea che è «ancor più urgente ed ormai ineludibile un intervento legislativo che possa chiarire ed uniformare un settore del diritto che presuppone un’alta specializzazione e preparazione di tutti i soggetti chiamati a partecipare ai procedimenti minorili poiché in assenza di specifiche indicazioni e/o modifiche si rischia di mortificare lo spirito della riforma».

Riteniamo urgente l’impegno su questa problematica da parte del Parlamento e del Governo (in particolare del Ministro della giustizia).

Non è solo necessario che le istituzioni sopra richiamate si attivino per la corretta attuazione del nuovo procedimento per l’accertamento dello stato di adottabilità dei minori ma è anche necessario che siano tempestive e documentate le segnalazioni delle situazioni dei minori ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni da parte degli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari e dei dirigenti delle strutture residenziali (1). Bisogna fare presto e bene: i tempi dei bambini non sono gli stessi dei tempi degli adulti!

Come è stato giustamente rilevato nel volume Storie di figli adottivi. L’adozione vista dai protagonisti di Emilia De Rienzo, Costanza Saccoccio, Frida Tonizzo e Giovanni Viarengo (Utet Libreria) «è chiaro che l’adozione deve essere un provvedimento da prendere solo quando non vi sia la possibilità di salvaguardare i legami affettivi ed educativi con la famiglia di origine. Tuttavia, quando non ne esistono i presupposti, l’adozione è un istituto al quale non solo è necessario ricorrere, ma bisogna farlo con tempestività per affermare quello che prioritariamente la legge prescrive: il diritto del bambino alla famiglia. Il procedimento previsto dalla legge 184/1983 per accertare lo stato di adottabilità di un bambino riconosciuto da uno o entrambi i genitori è piuttosto articolato, proprio perché le situazioni sono spesso complesse. Si verificano però ancora adesso ritardi oppure addirittura omissioni nelle segnalazioni da parte dei responsabili degli istituti e delle comunità di bambini che non hanno più rapporti coi loro familiari oppure da parte di operatori sociali che, temendo le reazioni dei genitori, non segnalano al Tribunale per i minorenni casi di maltrattamenti ed abusi anche gravi costringendo così i bambini a vivere in condizioni di grande sofferenza anche per anni. Non sempre le relazioni di segnalazione redatte dagli operatori sono esaurienti e descrivono accuratamente e oggettivamente i fatti e questo ritarda le decisioni sul futuro del bambino. La dichiarazione di adottabilità deve essere fondata su elementi certi, non su giudizi o supposizioni personali, in quanto l’adozione è un provvedimento molto grave che deve essere assunto nell’interesse del bambino solo di fronte a una privazione di cure morali e materiali documentata e non risolvibile altrimenti. Anche da parte dei giudici dei Tribunali per i minorenni delle Corti d’Appello e di Cassazione si verificano talvolta ritardi e rinvii non motivati, per cui dal momento in cui si apre un procedimento di adottabilità a quello in cui diventa definitivo lo stato di adottabilità trascorrono diversi anni. Nel frattempo i bambini crescono in istituto o in comunità in attesa che si definisca il loro destino senza riferimenti affettivi significativi, anzi a volte in completa solitudine, subendo loro le conseguenze della superficialità e delle inadempienze di quanti a livello istituzionale – operatori, amministratori e giudici – sono tenuti ad attivarsi per la tutela dei diritti dei minori. Bisogna invece che al più presto sia assicurato al bambino il diritto di avere una famiglia».

Esame prassi e riflessioni ad un anno dall’entrata in vigore della legge 149/2001 (estratto del comunicato stampa)

L’Unione nazionale delle Camere minorili, ad un anno dall’entrata in vigore della legge 149/2001, viste le lacune legislative sin dall’inizio evidenziate dagli operatori ed i problemi applicativi ed interpretativi che di conseguenza sono derivati, ha ritenuto utile predisporre un questionario volto a rilevare le prassi e le soluzioni processuali adottate nelle diverse sedi giudiziarie.

Hanno risposto magistrati e avvocati minorili che operano sul territorio nazionale presso 17 Tribunali per i minorenni (…). Dalle risposte rilevate è infatti emerso che:

Ø nell’interpretazione del novellato articolo 336 del codice civile che introduce con formulazione assai generica la necessità di «assistenza di un difensore» sia per i genitori che per il minore, alcuni Tribunali nominano sempre un curatore, altri non procedono ad alcuna nomina, neppure laddove vi sia un concreto conflitto di interessi tra i genitori ed il minore, conflitto che nella maggioranza dei tribunali comporterebbe invece la nomina di un curatore. Disomogenea la procedura di nomina: in alcune sedi è il solo Pubblico ministero, in altre si procede d’ufficio, in altre ancora è necessaria istanza di parte. Anche le prassi rilevate in ordine alla nomina dei difensori dei genitori sono disomogenee: in alcuni sedi si procede alla notifica del semplice avviso della facoltà di nomina in altri, invece, si effettua la nomina d’ufficio del difensore;

Ø nelle procedure di adottabilità se quasi ovunque viene nominato un curatore, anche avvocato, o un difensore del minore (mai le due figure contestualmente) le prassi divergono se c’è anche un tutore: in alcune sedi è il tutore a rappresentare il minore e dunque a partecipare al giudizio a mezzo di un legale, in altre viene nominato comunque anche un difensore del minore. Ed i rapporti tutore/curatore sono tra i più problematici: si passa dal tutore con pieno potere decisionale, alla completa delega del tutore al curatore, passando per forme di collaborazione o completa autonomia dei soggetti o esclusione dell’uno in presenza dell’altro (se c’è il tutore non c’è il curatore);

Ø l’avvocato/curatore del minore ha facoltà di partecipare a tutte le audizioni, compresa quella del minore, anche se talora si ritiene necessaria la previa autorizzazione del giudice. Discussa invece la questione se il curatore possa procedere alla nomina di un consulente di parte;

Ø quanto ai genitori, quasi ovunque si procede alla notifica della comunicazione dell’apertura del procedimento anche ai sensi dell’articolo 143 del codice di procedura civile, ma praticamente nessuno dichiara la loro contumacia in assenza di comparizione;

Ø per quanto riguarda il tema della rappresentanza processuale del minore, la questione sembra essersi risolta procedendo alla nomina di un curatore anche avvocato che possa dunque costituirsi in proprio;

Ø sebbene dai questionari emerga chiaramente che la scelta dell’avvocato/curatore del minore debba essere effettuata indicando un esperto in materia con forti motivazioni, in quasi nessuna sede sono stati approntati elenchi specifici (alcuni Tribunali per i minorenni hanno fatto richiesta alle associazioni forensi, altri attingono direttamente agli albi, altri ancora nominano in base alla disponibilità dei singoli avvocati). Solo in alcuni fori si prevedono elenchi separati per i difensori di minori e genitori, ma ciò che più colpisce è un sostanziale smarrimento rispetto ai requisiti necessari per l’iscrizione in questi elenchi;

Ø quanto, infine, ai compensi professionali del curatore/avvocato, in prevalenza si ritiene che l’avvocato possa chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in alcune sedi non è prevista alcun compenso ed in altre viene posto a carico dei genitori.

Le evidenti differenziazioni di prassi, ancorché in continuo divenire, risultano inevitabili laddove il dato normativo sia lacunoso e sia lasciato alla creatività dell’interprete la soluzione dei singoli problemi sostanziali e processuali. Non da ultimo, ciò comporta una disparità di trattamento che risulta particolarmente inopportuna in considerazione degli interessi da tutelare.

L’Unione nazionale delle Camere minorili auspica, dunque, un celere intervento legislativo che, previa emanazione della legge sulla difesa d’ufficio nei procedimenti civili minorili, individui:

1. i requisiti e le modalità per l’iscrizione negli elenchi dei difensori, auspicando che sia disposta una distinzione per l’avvocato e/o curatore del minore e l’avvocato dei genitori;

2. i principi ai quali il curatore e/o l’avvocato del minore debba ispirarsi nell’assolvimento della propria funzione e la necessità di particolare formazione, in conformità della normativa relativa al processo penale minorile (articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272), pur tenendo conto delle peculiarità dei procedimenti civili;

3. i criteri per stabilire i compensi professionali del curatore del minore e dell’eventuale consulente di parte da questi nominato.