Prospettive assistenziali, n. 162, aprile-giugno 2008

 

 

Notizie

 

 

CURE SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E MALATI DI  ALZHEIMER:  PRIMI  RISULTATI  POSITIVI DELL’INIZIATIVA  DELL’ASL TO 5

 

Nello scorso numero avevamo rilevato con molta soddisfazione la decisione delle Asl To 3 e To 5 di erogare prestazioni economiche ai soggetti «che assistono volontariamente al domicilio un familiare non autosufficiente» (1).

Per quanto riguarda l’Asl To 5 i risultati dell’iniziativa sono molto positivi come risulta dal monitoraggio dei dati della sperimentazione relativa al primo trimestre 2008.

Complessivamente i richiedenti sono stati 116, di cui 57 erano già seguiti dall’Asl To 5 con assistenza tutelare per un impegno complessivo mensile di euro 11.013,04.

Per 110 soggetti su 116 è stato erogato l’assegno di cura per un impegno mensile a carico dell’Asl To 5 di euro 38.286, 96.

Dunque vi è stato un aumento del numero degli interventi da 57 a 110 (+ 93%), nonché un incremento delle erogazioni economiche a carico dell’Asl To 5 (assegni di cura e assistenza tutelare) da euro 11.013,04 a euro 38.268,96 (+ 347%).

Da notare che, mentre 110 pazienti hanno ottenuto sostegni domiciliari da parte dell’Als To 5, i Consorzi socio-assistenziali sono intervenuti solamente nei riguardi di 52.

Viene così confermato, come d’altronde è ovvio, che la maggior parte degli anziani cronici non autosufficienti e dei malati di Alzheimer viene curato a domicilio senza alcuna prestazione da parte del settore socio-assistenziale.

Infatti, mentre la sanità deve coprire il 100 per 100 delle esigenze dei malati, l’assistenza agisce giustamente solo nei confronti dei soggetti con limitate risorse economiche.

Quanto sopra vale non solo per le prestazioni domiciliari, ma anche per quelle ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali.

Ne deriva la necessità di un profondo ripensamento della validità dell’integrazione socio-sanitaria e dei limiti oggettivi che impediscono l’estensione dell’applicazione al settore assistenziale dei principi della sanità per quanto concerne le persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

 

 

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE: AUTORIZZATA LA DISATTIVAZIONE DEL PRESIDIO SANITARIO DI SOPRAVVIVENZA DI UNA PERSONA IN STATO VEGETATIVO IRREVERSIBILE

 

In base alla sentenza n. 21748, pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 16 ottobre 2007, «qualora una persona malata giaccia da moltissimi anni (nella specie, oltre 15 anni) in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi, in qualsiasi modo, con il mondo esterno, e sia tenuta artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua alimentazione ed idratazione, il giudice – su richiesta del tutore del malato ed in contraddittorio con un curatore speciale – può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l’applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell’interesse del paziente) unicamente in presenza dei seguenti presupposti essenziali ed inderogabili:

«a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile, e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;

«b) sempre che l’istanza del tutore sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della volontà del paziente medesimo, tratta da sue precedenti dichiarazioni, ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondenti al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di “dignità della persona” e della “qualità della vita”.

«Ove l’uno o l’altro presupposto non sussista, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute, di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e dalla percezione che altri possano avere della “qualità della vita” stessa».

 

 

PARERE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA: COMPETE ALLA PROVINCIA PROVVEDERE AL TRASPORTO DEGLI ALLIEVI CON HANDICAP DELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI

 

Su richiesta del Sindaco del Comune di Brembate (Bergamo), circa la competenza degli oneri nel caso in cui il servizio di assistenza scolastica debba essere assicurato ad alunni con handicap frequentanti la scuola secondaria superiore, con parere della Corte dei Conti della Lombardia depositato il 18 febbraio 2008 ha affermato che «la Provincia ha l’obbligo di attivarsi per lo svolgimento del servizio» di trasporto dall’abitazione alla sede scolastica e viceversa.

Inoltre ha precisato che, poiché «la frequenza della scuola anche superiore costituisce un diritto costituzionalmente garantito per i portatori di handicap (…) non può essere interrotto un servizio reso, interruzione costituente una immotivata lesione di un diritto costituzionalmente garantito».

Ricordiamo che con sentenza del 22 febbraio 2006 (cfr. Prospettive assistenziali, n. 155, 2006) il Tar di Salerno aveva ordinato «alla Provincia di Salerno di provvedere alla assicurazione, in favore della ricorrente, del servizio di trasporto a titolo gratuito dalla abitazione alla sede scolastica» di una ragazza «portatrice di handicap con invalidità al 100% ed iscritta all’Istituto magistrale di S. [che] non era in grado di usufruire degli ordinari mezzi pubblici di trasporto dal proprio Comune di residenza, B., a quello di S., ove la scuola era localizzata».

 

 

I VEICOLI DEI SOGGETTI CON HANDICAP POSSONO CIRCOLARE IN TUTTI I COMUNI ITALIANI

 

Libero accesso ai veicoli delle persone con disabilità nelle zone a traffico limitato in tutta Italia. Lo ha stabilito la seconda Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 719/2008 del 24 ottobre 2007, depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2008, accogliendo il ricorso di un soggetto portatore di handicap al quale il Comune di Milano aveva rilasciato nel 2002 il permesso di circolare in tutte le zone a traffico limitato (Ztl), e che era stato multato dai vigili urbani di Roma per essere entrato nella Ztl della Capitale con il solo permesso rilasciato dall’amministrazione di Milano. Per questo l’interessato aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che i soggetti con invalidità devono poter circolare nelle Ztl di tutta Italia e senza bisogno che il permesso al libero transito sia collegato all’utilizzo di un veicolo con una specifica targa. La Suprema Corte ha condiviso le ragioni del ricorrente ed ha annullato la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva confermato la sanzione amministrativa, stabilendo che alle persone «con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta» deve essere consentita la circolazione a bordo di veicoli nelle zone a traffico limitato ed in quelle pedonali dei Comuni di tutta Italia, anche se il permesso di circolazione nelle Ztl è stato rilasciato solo dal Comune di residenza.

 

 

INUTILE L’ISTITUZIONE DI UN GARANTE PER L’INFANZIA

 

L’Unicef Italia (cfr. Conquiste del lavoro del 21 marzo 2008) ha proposto al Governo l’istituzione del Garante per l’infanzia, preposto alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

È incredibile che gli esperti del settore, come sono (o dovrebbero esserlo) i dirigenti dell’Unicef Italia, si preoccupino della nomina di un Garante per l’infanzia che ne tuteli i diritti, quando le leggi italiane non riconoscono ai soggetti più deboli (i minori ed i loro nuclei familiari) alcun diritto esigibile in materia di assistenza sociale.

Come ripetiamo da anni, in materia socio-assistenziale ci sono solamente gli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza!) che obbligano i Comuni ad assicurare il ricovero agli inabili al lavoro privi di mezzi necessari per vivere e cioè ai fanciulli, agli anziani ed ai soggetti con handicap.

Ricordiamo, in particolare all’Unicef Italia e alla Cisl che fa parte dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e che sostiene l’istituzione del garante, che nella legislazione vigente è ancora presente (si veda il 5° comma dell’articolo 8 della legge di riforma dell’assistenza e dei servizi sociali n. 328/2000) l’odiosa distinzione fra l’assistenza ai minori nati nel matrimonio (di competenza dei Comuni) e gli interventi diretti ai fanciulli nati al di fuori di esso, le cui funzioni continuano ad essere assegnate alle Province dall’ancora vigente legge 2838 del 1928.

Purtroppo non vi sono Regioni che hanno cancellato detta assurda separazione, nonostante siano trascorsi quasi otto anni dall’entrata in vigore della legge 328/2000.

 

 

(1) Cfr. gli articoli “Cure socio-sanitarie domiciliari: una positiva svolta a favore degli anziani cronici non autosufficienti e dei malati di Alzheimer”; Mauro Perino, “Cure domiciliari delle persone colpite da patologie invalidanti e da non autosufficienza: dai buoni di servizio socio-assistenziali agli assegni di cura sanitaria”; “Accordo dell’Asl To 5 con i Consorzi socio-assistenziali sull’assegno di cura per anziani non autosufficienti”; “Regolamento per l’erogazione sperimentale di assegni di cura a beneficio di anziani e persone non autosufficienti”, Prospettive assistenziali, n. 161, 2008.

 

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