Prospettive
assistenziali, n. 161, gennaio-marzo 2008
Recentemente sono state pronunciate tre sentenze in cui, essendo
stata assunta come riferimento la legge 1580/1931 “Nuove norme per la rivalsa
delle spese di spedalità e manicomiali”, viene stabilito che i Comuni possono
pretendere dai parenti degli assistiti ultrasessantacinquenni, ricoverati
presso le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e strutture analoghe,
contributi economici qualora i ricoverati non siano in grado di corrispondere l’intera
quota alberghiera[1].
nei tre provvedimenti in esame mai si fa cenno alla
legge 328/2000[2]
il cui articolo 25 stabilisce che «al
fine dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica
della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni
previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 2000, n. 130»[3].
Non avendo considerato che la norma di cui sopra abroga le
disposizioni della legge 1580/1931, nelle tre sentenze viene erroneamente
stabilito che è tuttora valida la richiesta di contributi economici ai
congiunti degli anziani assistiti.
Capovolto il testo
della legge 1580/1931
La sentenza del Tribunale di Milano n. 1609 datata 6 marzo
2007, si basa sulle disposizioni contenute nella prima parte dell’articolo 1
della legge 1580/1931. Al riguardo il giudice Renata Peregallo ha scritto nella
sopra citata sentenza che il testo sarebbe il seguente: «Allo scopo di ottenere dai ricoverati che si trovino in condizioni di
povertà, e in caso di loro morte dagli eredi legittimi e testamentari, la
rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali, le amministrazioni degli
ospedali, dei Comuni o dei manicomi pubblici, sulla base degli accertamenti
eseguiti, comunicano, mediante lettera raccomandata spedita per posta con
ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati l’ammontare delle somme da
rimborsare, i motivi per cui viene chiesto il rimborso e le modalità di
pagamento».
In realtà l’articolo 1 della legge 1580/1931 prevede
esattamente il contrario di quel che ha indicato il giudice, in quanto sancisce
che la rivalsa delle spese di spedalità o manicomiali è esperibile
esclusivamente nei confronti dei ricoverati che «NON si trovino in
condizioni di povertà».
Dunque, ammesso e non concesso che la legge 1580/1931 sia
ancora in vigore, mentre il giudice di Milano sostiene erroneamente che il
signor R. D. G. deve versare al Comune di Garbagnate la parte della retta non
corrisposta dal fratello A. D. G., in realtà al congiunto poteva essere chiesto
di provvedere al pagamento della degenza solamente se veniva accertato che il
ricoverato «NON» si trovava in
condizioni di povertà[4].
Pertanto il giudice, se riteneva ancora applicabile la legge
1580/1931, doveva in primo luogo accertare quali erano le condizioni economiche
del degente.
Tuttavia, poiché la richiesta di contribuzione riguardava il
periodo giugno-dicembre 2001, la legge 1580/1931 non è più applicabile in
quanto nel frattempo sono entrati in vigore sia il sopra riportato articolo 25
della legge 328/2000, sia i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, in base ai
quali (si veda il comma 2 ter dell’articolo 3 del testo unificato dei suddetti
decreti legislativi) per le contribuzioni relative alle prestazioni
socio-assistenziali fornite agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti e
ai soggetti con handicap in situazione di gravità deve essere presa in
considerazione esclusivamente la situazione economica del diretto interessato,
senza alcun onere a carico dei parenti, compresi quelli conviventi[5].
Ignorando le leggi sopra indicate e citando a sproposito[6] la
sentenza della Corte di Cassazione n. 3629/2004, il giudice di Milano scrive
che «la disciplina contenuta
nell’articolo 1 della legge 1580/1931 non può essere ritenuta inoperante a
seguito della soppressione dei manicomi e dell’istituzione del Servizio
sanitario nazionale che garantisce l’assistenza ospedaliera senza l’imposizione
di oneri (i c.d. tickets) ulteriori rispetto al prelievo fiscale», senza
nemmeno tener conto che nella stessa sentenza 3629/2004
Altre due sentenze
ignorano le leggi in vigore
Nonostante si riferiscano a degenze successive all’entrata
in vigore della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000,
anche le sentenze pronunciate dal Tribunale di Trento (n. 764/07 del 29 giugno
2007) e da quello di Parma (n. 974/07 del 6 luglio 2007) pongono contributi a
carico dei parenti di ricoverati ultrasessantacinquenni, poiché si fondano erroneamente
sulla vigenza della legge 1580/1931 e sul richiamo alle sentenze della Corte di
Cassazione, in particolare la n. 481/1998 e la già citata n. 3629/2004[8]. È
quindi sperabile che gli interessati ricorrano contro i due provvedimenti
pronunciati sulla base di una legge non più in vigore.
Un autorevole parere
Nell’articolo “Ancora sul pagamento
delle rette di ricovero a carico dei parenti: errare humanum est, perseverare diabolicum” (Prospettive assistenziali, n. 138, 2002), Massimo Dogliotti,
magistrato della Corte di Cassazione e docente di diritto civile all’Università
di Genova, dopo aver rilevato che
Inoltre ha asserito quanto segue: «In ogni caso, seppur non si considerasse non abrogata già
anteriormente, è da ritenere che la legge n. 1580 sarebbe stata abrogata dal
decreto legislativo n. 109/1998, secondo il principio generale per cui la legge
posteriore abroga quella anteriore; infatti la rivalsa non potrebbe certo
riguardare le prestazioni strettamente cliniche e sanitarie, ma solo quelle
cosiddette “alberghiere” di permanenza e soggiorno nella struttura. Ma queste
si inquadrerebbero sostanzialmente in quelle assistenziali di cui alla legge n.
328/2000 e rientrerebbero nella previsione del decreto legislativo 109/1998»,
come modificato dal decreto legislativo 130/2000.
Non applicabilità
della legge 1580/1931 nei confronti delle persone in condizioni di povertà
Come è stato rilevato in precedenza, la legge 1580/1931
prevedeva l’azione di rivalsa esclusivamente nei confronti dei ricoverati che «NON si
trovino in condizioni di povertà».
Nonostante l’estrema importanza di detta delimitazione
dell’azione di rivalsa, è assai preoccupante che
Circa l’individuazione delle condizioni economiche del
soggetto ricoverato, nella circolare applicativa emanata dal Ministero
dell’interno in data 29 gennaio 1932, prot. 25200-I[9] viene
precisato che «il criterio per
determinare il concetto di povertà agli effetti della ripetibilità o meno delle
spese di spedalità, deve essere quello di povertà relativa nel senso che tale
stato sia sufficiente ad escludere il rimborso delle spese».
Dunque, secondo la legge 1580/1931 dovevano essere considerate
povere le persone che non avevano i mezzi economici sufficienti per il
pagamento dell’intera retta, interpretazione che è del tutto diversa rispetto a
quella espressa nelle prime sentenze emanate dalla Corte di Cassazione.
Questa interpretazione è suffragata anche dalle indicazioni
contenute nella richiamata circolare del 29 gennaio
secondo detta circolare ne consegue che «ammesso l’accennato concetto della povertà
relativa, l’azione per la rivalsa deve, nel silenzio dell’articolo, ritenersi
esperibile tanto se la condizione di povertà non esisteva al momento del
ricovero, quanto se sia venuta a mancare durante la degenza o anche dopo che
questa abbia avuto termine», chiarendo che «è ovvio che l’azione non è esperibile quando la condizione di povertà,
pur non esistendo al momento del ricovero, sia successivamente sopravvenuta, e,
comunque, sussista, nel tempo in cui s’intenderebbe di esperimentare l’azione».
In conclusione pare di poter affermare che la legge
1580/1931 non consentiva l’azione di rivalsa nei confronti delle persone
ricoverate in ospedale o in manicomio qualora esse, pur essendo state in grado
di provvedere autonomamente alle loro esigenze prima del ricovero, non avevano
i mezzi economici sufficienti per la corresponsione dell’intera retta di
degenza. In questi casi, come è già stato ricordato, le spese di spedalità
erano interamente a carico dei Comuni.
Obblighi degli eredi e
dei parenti tenuti agli alimenti
La legge 1580/1931 stabiliva che, per i ricoverati che «NON si
trovino in condizioni di povertà», la rivalsa delle spese di spedalità o
manicomiali doveva essere indirizzata agli eredi legittimi e testamentari. In
sostanza, essi erano tenuti a versare gli importi che il ricoverato, essendo in
possesso di sufficienti risorse economiche, avrebbe dovuto corrispondere per la
sua degenza.
Per quanto riguarda i parenti tenuti agli alimenti, la legge
1580/1931 precisava che la rivalsa «PUò»
essere esercitata: non poneva quindi alcun obbligo alle amministrazioni
degli ospedali, ai comuni e ai
manicomi pubblici.
stabiliva inoltre che detti parenti dovevano essere «per legge tenuti agli alimenti durante il
periodo di ricovero» oltre che «in
condizione di sostenere, in tutto o in parte, l’onere delle degenze».
A questo riguardo occorre ricordare, com’è ormai ampiamente
riconosciuto, che, essendo la richiesta degli alimenti una libera facoltà del
soggetto bisognoso, gli enti pubblici o privati non possono in nessun caso
sostituirsi all’interessato[10].
Ne deriva che, nei casi in cui i soggetti ricoverati «NON» si trovavano in condizioni di povertà
(se poveri la degenza era gratuita) e non avevano presentato ai propri parenti
tenuti agli alimenti la richiesta di cui agli articoli 433 e seguenti del
codice civile, le rivalse non potevano essere indirizzate ai suddetti parenti,
ma solamente agli stessi ricoverati o, per quelli deceduti, esclusivamente ai
loro eredi legittimi e testamentari.
D’altra parte i ricoverati, sulla base delle considerazioni
svolte in precedenza, se avevano i mezzi per vivere ma non le risorse
economiche per pagare la degenza, non avevano alcuna necessità di chiedere gli
alimenti in quanto gli oneri relativi al ricovero erano a carico dei Comuni.
I soggetti tenuti a
corrispondere gli oneri di degenza
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 481/1998[11]
viene asserito che la legge 1580/1931 «anche
dopo l’entrata in vigore della legge 833/1978 presenta – pur nel quadro affatto
peculiare delle vigenti norme sul Servizio sanitario nazionale – un indubbio
margine di applicabilità proprio alla ipotesi – alla quale non fa ostacolo la
sussistenza di una “degenza” geriatrica anziché di un ricovero per terapie – di
un servizio socio-assistenziale che reso a domanda, con anticipazione degli
oneri da parte del Comune, e con il diritto dell’ente di agire direttamente nei
riguardi del ricoverato (sulla base della convenzione stipulata e nei limiti
statuiti in attuazione delle norme regionali) e/o, in via di “rivalsa”, nei
riguardi di coloro che sarebbero stati
obbligati alla prestazione alimentare durante il periodo di degenza».
Al riguardo va rilevato che nella legge 1580/1931 non vi erano
cenni di sorta in merito agli oneri di natura assistenziale o alberghiera, in
quanto si faceva esclusivamente riferimento alle «spese di spedalità o manicomiali» (articolo 1, comma 1), alle «spese di spedalità» (articolo 1, comma
2) e alla «rivalsa della spedalità» (articolo
3, comma 3): la natura delle prestazioni previste dalla legge 1580/1931 era
sempre e solo sanitaria e mai socio-assistenziale o socio-sanitaria.
Pertanto, nei casi in cui il ricoverato o i suoi eredi o i
congiunti erano tenuti al pagamento delle spese di spedalità ai sensi della
legge 1580/1931, il relativo importo era calcolato dall’Amministrazione
dell’ospedale o dal Comune sull’ammontare complessivo dei costi sostenuti,
senza alcuna ripartizione, allora non prevista, fra quota sanitaria e quota
alberghiera.
Dunque, restano incomprensibili i motivi in base ai quali
La determinazione
dell’importo degli oneri di degenza
Poiché, con l’entrata in vigore della Costituzione, viene
sancito (articolo 23) che «nessuna prestazione
personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alle leggi», non
si comprende in base a quale disposizione
Da notare che, com’è ovvio, i Comuni, le Province, incluse
quelle autonome di Bolzano e Trento, e le Regioni, comprese quelle a statuto speciale,
non hanno alcuna competenza nei confronti dei parenti degli assistiti
conviventi o non conviventi.
Dunque, anche in relazione al sopra citato articolo 23 della
Costituzione, le Regioni, le Province ed i Comuni dal 1° gennaio 1948, e cioè
da quando è entrata in vigore la stessa Costituzione, nulla potevano e possono imporre
ai congiunti degli assistiti.
Come già osservato in precedenza, la normativa in materia
attualmente in vigore è costituita dall’articolo 25 della legge 328/2000 e dai
decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali nessun onere economico
può essere richiesto ai parenti, compresi quelli conviventi degli assistiti
ultrasessantacinquenni non autosufficienti e dei soggetti con handicap in
situazione di gravità.
Gli anziani non
autosufficienti sono persone malate
contrasta con la realtà dei fatti l’affermazione della
Corte di Cassazione secondo cui la degenza “geriatrica” (così definita nella
citata sentenza n. 481/1998) sarebbe un «servizio
socio-assistenziale» e non un «ricovero
per terapie»[12].
È invece vero che la degenza degli anziani cronici non
autosufficienti è determinata dalla presenza di malattie invalidanti o di loro
esiti, d’altra parte di entità così grave da causare spesso sofferenze anche
rilevanti.
Pertanto, il ricovero presso le Rsa e le analoghe strutture
non solo non è un «servizio
socio-assistenziale» come scrive
Peraltro non si tratta nemmeno di un servizio «reso a domanda» rientrando a pieno
titolo fra i diritti esigibili delle persone malate come stabiliscono l’articolo
54 della legge 289/2002, nonché la normativa precedente a partire dalla legge 692/1955.
D’altra parte occorre tener presente che, come risulta dalla
sentenza n. 10150/1996,
È pertanto sorprendente che nella sentenza 481/1998 vengano
attribuite alla legge 1580/1931 definizioni che per la prima volta nella nostra
normativa vengono introdotte in linea di principio con la legge 730/1983 (legge
finanziaria 1984) mentre le percentuali della quota sanitaria e di quella
alberghiera sono state stabilite solamente mediante il sopra citato articolo 54
della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha dato valore di legge alle
disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001 sui livelli essenziali di assistenza sanitaria. Da notare che in detto
decreto è precisato che «per le singole
tipologie erogative di carattere socio-sanitario (…) la componente sanitaria e
quella sociale non risultano operativamente distinguibili».
Non si comprende, anche sotto questo aspetto, come
Le procedure previste
dalla legge 1580/1931
Nella già nominata circolare del 9 gennaio 1932 del
Ministero dell’interno viene ricordato che «per
ovvie considerazioni è, però, opportuno che le Amministrazioni dei Comuni (cui
gli ospedali […] sono tenuti a notificare l’eventuale ricovero) avvertano, a
loro volta, appena sia possibile, i congiunti dei ricoverati, e ciò anche allo
scopo di metterli in grado di provvedere, eventualmente, in altro modo all’assistenza
dei loro congiunti», aggiungendo la seguente raccomandazione: «Si richiama su questo punto la particolare
attenzione delle LL. EE., con preghiera di curare che a tale adempimento sia
provveduto da parte delle amministrazioni dei Comuni».
Occorre altresì considerare che il
secondo comma dell’articolo 3 della legge 1580/1931 stabiliva che qualora la
notifica relativa alla rivalsa «non venga
eseguita nel termine di cinque anni dalla effettiva cessazione del ricovero, le
amministrazioni degli ospedali, dei Comuni e dei manicomi pubblici non potranno
più avvalersi della procedura privilegiata stabilita con la presente legge».
Ciò premesso, è singolare che nelle sentenze pronunciate in
merito alla legge 1580/1931,
È significativo osservare che
Infatti, mentre nelle citate sentenze 481/1998 e 3822/2001 aveva
sancito che i parenti erano tenuti senz’altro al pagamento delle somme
richieste dai Comuni, essendosi i giudici, accortisi che la rivalsa era
esperibile esclusivamente nei casi dei ricoverati che «NON si trovino in
condizioni di povertà», nella sentenza 3629/2004 ha previsto il rinvio al
Tribunale del capoluogo ligure l’esame della richiesta di pagamento avanzata
dall’Asl 3 di Genova nei riguardi del signor B. C. «al fine di verificare la sussistenza del presupposto della situazione
di indigenza cui l’articolo 1, comma terzo della legge 1580/1931 subordina
l’azione di rivalsa»[14]
senza però nulla dire in merito all’osservanza o meno delle procedure stabilite
dalla suddetta legge.
Conclusioni
Sulla base delle considerazioni svolte in precedenza sembra
di poter affermare che le sentenze della Corte di Cassazione sull’applicabilità
della legge 1580/1931, «inopinatamente» riportata
in vita, si sono ispirate ad argomentazioni più ideologiche che giuridiche, per
cui l’«indubbio margine di applicabilità»
contemplato dalla sentenza 481/1998 è stato probabilmente individuato in
base al pregiudizio secondo cui se i parenti non pagano, essi si orientano verso
l’abbandono dei loro congiunti, dimenticando che si tratta di persone colpite
da patologie invalidanti e quindi necessitanti in primo luogo di cure sanitarie
che le leggi vigenti stabiliscono essere gratuite[15].
Detta logica, purtroppo cavalcata da moltissime Regioni e da
numerosi Comuni e fatta propria anche dai Ministeri della sanità e della
solidarietà sociale, è quella che ha determinato la caduta in povertà di
centinaia di migliaia di famiglie[16] ed
ha lasciato (si vedano le liste di attesa per le cure domiciliari,
semiresidenziali e residenziali) centinaia di migliaia di anziani malati
cronici non autosufficienti privi delle necessarie prestazioni previste dalle
leggi vigenti a carico del Servizio sanitario nazionale.
www.fondazionepromozionesociale.it
[1] Sono stati preannunciati appelli contro le tre sentenze.
[2] Le richieste riguardano periodi di ricovero successivi all’entrata in vigore della legge 328/2000 perché disposti dopo il 1° gennaio 2001.
[3] Com’è noto tutte le prestazioni socio-assistenziali, comprese quelle definite “alberghiere”, sono disciplinate dalla legge 328/2000.
[4] Occorre tener presente che nel 1931 le cure sanitarie erano fornite gratuitamente ai malati in condizione di povertà.
[5] Si ricorda che il 6° comma dell’articolo 2 del testo unificato dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 vieta agli enti pubblici di sostituirsi al soggetto bisognoso nella richiesta ai congiunti degli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile.
[6] A sproposito, in quanto la sentenza n. 3629/2004 si riferisce ad una richiesta di contributi per una degenza relativa al 1995 e cioè prima dell’entrata in vigore della legge 328/2000.
[7] Come si vedrà in seguito l’azione di rivalsa non è subordinata alla condizione di «indigenza» del ricoverato, ma a quella della sua povertà relativa.
[8] Si ricorda nuovamente che, pur essendo successive all’entrata in vigore della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, tutte le sentenze finora emanate dalla Corte di Cassazione si riferiscono a rivalse richieste per degenze anteriori al 1° gennaio 2001.
[9] Cfr. Giuliano Mazzoni e Riccardo Catelani, Codice della legislazione assistenziale, Istituto Poligrafico delle Stato, Roma, 1958.
[10] Il primo comma dell’articolo 438 del Codice civile si esprime nei seguenti termini: «Gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento».
[11] Si tratta della prima sentenza emanata dalla Corte di Cassazione in merito all’applicabilità della legge 1580/1931.
[12] Se si trattasse, come in effetti è, di «ricovero per terapie», verrebbero meno le argomentazioni della sentenza della Cassazione n. 481/1998 e di quelle successive.
[13] A conferma della valenza eminentemente sanitaria delle prestazioni rivolte agli anziani non autosufficienti, si ricorda che in Piemonte vi sono Rsa, residenze sanitarie assistenziali, gestite direttamente da Asl.
[14] Si
veda quanto precisato in precedenza circa la condizione di indigenza.
[15] Resta accettabile la richiesta di contribuzioni al malato, da calcolare sulla base delle sue personali risorse economiche.
[16] Si
ricorda nuovamente che nel documento “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” predisposto nell’ottobre
2000 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Ministro per la
solidarietà sociale viene affermato che «nel
corso del 1999, due milioni di famiglie italiane sono scese sotto la soglia
della povertà a fronte del carico di spese sostenute per la “cura” di un
componente affetto da una malattia cronica».