Prospettive assistenziali, n. 160, ottobre - dicembre 2007

 

 

TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL’UNIONE PER LA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE SOCIALE

 

 

Al fine di tutelare i soggetti deboli, con particolare riguardo alle persone incapaci di autodifendersi a causa dell’età (minori privi di adeguato sostegno familiare) o a seguito di handicap o di patologie invalidanti (individui colpiti da handicap intellettivo grave e gravissimo, anziani cronici non autosufficienti, malati di Alzheimer, ecc), l’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale) ha modificato il proprio statuto al fine di potersi costituire parte civile nei processi riguardanti violenze subite dai soggetti sopra indicati. Con l’attiva presenza nel corso del procedimento, si ha la concreta possibilità di conoscere aspetti lesivi della dignità delle persone assistite che altrimenti non sarebbero portati a conoscenza dell’opinione pubblica, anche perché – come quasi sempre avviene – i mezzi di informazione di massa tendono a non trasmettere informazioni
corrette sulle carenze del settore socio-assistenzia­-le
(1). Confidando che l’iniziativa dell’Ulces venga assunta anche da altre organizzazioni di volontariato, riproduciamo l’atto di costituzione di parte civile ex articolo 74 e seguenti del Codice di procedura penale presentato al Tribunale di Torino per l’udienza del 24 aprile 2007.

 

Atto di costituzione di parte civile

L’Ulces (Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale), Onlus iscritta nel registro del volontariato della Regione Piemonte in forza del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° giugno 1993, n. 2075, codice fiscale 80097790010, corrente in Torino, Via Artisti 36, in persona del suo Presidente Sig. Giuseppe D’Angelo, nato a Moncalieri (TO) il 1° novembre 1966, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Roberto Carapelle in Torino, Via San Pio V n. 20, autorizzata ad agire in giudizio in forza di delibera del Consiglio direttivo del 31 marzo 2007, rappresentata e difesa per ogni effetto di legge come da procura speciale allegata in calce al presente atto dall’Avv. Roberto Carapelle, nato a Torino il 5 agosto 1961 con studio in Torino, Via S. Pio V n. 20, si costituisce parte civile nei confronti di C.P. imputato nel procedimento penale n. 5151/2000 del Registro generale notizie reato in ordine ai reati di cui agli articoli 81, 640, commi 1 e 2 n. 1 e 61 n. 7 Codice penale, come da decreto di citazione a giudizio (2).

Espone i seguenti fatti:

1) l’Ulces è un’associazione di volontariato iscritta nel Registro del volontariato della Regione Piemonte ed eretta in ente morale con decreto ministeriale 19 settembre 1997;

2) dispone l’articolo 2 dello statuto della Ulces, così come modificato in forza di delibera  del 21 aprile 1998, che l’Unione si propone, tra gli altri scopi, di «1) lottare contro ogni forma di emarginazione sociale e svolgere le attività conseguenti; 2) promuovere i diritti dei minori, degli handicappati e degli anziani intervenendo, se necessario, anche nelle sedi giudiziarie, contro ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell’integrità e della dignità delle persone, in particolare di quelle ammalate e/o non autosufficienti»;

3) durante il periodo di vigenza della delibera della Giunta regionale n. 70-1459 del 18 settembre 1995 e successive modificazioni, a decorrere dal sessantunesimo giorno di ricovero presso case di cura convenzionate, la Regione provvedeva a diminuire del 40% i contributi alle rette; in tale arco temporale, coincidente con quello dei reati contestati, la Ulces ha ricevuto dai propri iscritti e simpatizzanti innumerevoli segnalazioni di anziani malati cronici non autosufficienti ricoverati presso cliniche private convenzionate che, al termine dei primi sessanta giorni, venivano dimessi coattivamente per poi essere nuovamente destinati, dopo un passaggio dal pronto soccorso ospedaliero, presso un numero indeterminato di altre cliniche private convenzionate, dove trascorrevano di volta in volta non più di sessanta giorni, transitando così, senza soluzione di continuità, da una clinica all’altra;

4) nel perseguimento delle proprie finalità, e in particolare nel perseguimento della tutela del diritto dei soggetti anziani malati non autosufficienti alle cure sanitarie senza limiti di durata, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, l’Ulces si attivava al fine di portare a conoscenza degli organi istituzionali interessati e dell’opinione pubblica, la drammatica situazione che si era venuta a creare, sollecitando una soluzione del problema mediante interventi legislativi e/o giudiziari.

 

Diritto

I delitti per i quali si procede sono quelli di cui agli articoli 640 commi 1 e 2 n. 1 e 61 n. 7 del codice penale. L’interesse alla presente costituzione di parte civile ad istanza della Ulces si sostanzia principalmente con riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 640 n. 2) del codice penale. Si osserva, preliminarmente, come tra le parti offese nel procedimento in oggetto debbano necessariamente essere annoverati anche i singoli anziani malati che han­no subìto sulla propria persona il comportamento delittuoso sopra descritto, cui è derivato, quale conseguenza immediata e diretta, un danno ingiusto.

Detti soggetti sono stati lo strumento attraverso il quale è stato commesso il reato contestato. Si rileva come gli anziani malati, ricoverati nelle residenze sanitarie indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, abbiano subito i reiterati e continui trasferimenti da una struttura ad un’altra, quali documentati negli atti del dibattimento avanti il Tribunale di Torino, Sezione I, in base all’erroneo convincimento, ingenerato dal personale delle cliniche facenti capo all’imputato, su disposizioni di quest’ultimo, che si trattasse di un comportamento prescritto dalla legge.

Fatte queste premesse in ordine alla legittimazione alla costituzione di parte civile dei singoli soggetti che sono stati ingiustamente danneggiati dalla condotta dell’imputato, integrante gli estremi del reato di truffa, occorre ora analizzare se ricorrano gli estremi per l’esercizio dell’azione civile nel presente processo da parte dell’Ulces, fermo restando che la stessa è già stata espressamente indicata tra le persone offese nella richiesta di rinvio a giudizio e, come tale, sia stata destinataria della notifica dell’avviso di fissazione di udienza preliminare.

Codesta difesa ritiene che la risposta debba essere affermativa. La giurisprudenza sia di legittimità che di merito è concorde nel richiedere la sussistenza di due presupposti legittimanti la costituzione di parte civile da parte di un’associazione che persegua la tutela di interessi collettivi:

1) la sussistenza di un diritto leso in capo all’associazione;

2) la sussistenza di un danno in capo all’associazione, in rapporto di causalità con il comportamento antigiuridico altrui.

Sotto il primo profilo si vuole evidenziare che, come ha lucidamente sostenuto il Tribunale di Genova (sentenza 19 maggio 2000), l’articolo 74 codice di procedura penale consente la costituzione di parte civile alle associazioni in quanto parti offese, a condizione che l’interesse leso «coincida con un diritto soggettivo del sodalizio il quale è stato, come tale, assunto nello statuto a ragione stessa dell’esistenza dell’ente».

L’Ulces, come si evince dall’articolo 2 dello statuto, ha quale fine primario e fondamentale, giustificante la propria stessa esistenza, quello della promozione dei diritti dei minori, degli handicappati e degli anziani. Essa si propone espressamente di in­tervenire con ogni mezzo a disposizione, contro ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni della dignità delle persone, «in particolare di quelle ammalate e/o non autosufficienti», con esclusione delle sole attività assistenziali dirette.

L’Ulces ha pertanto ricevuto un danno ad un interesse proprio, rappresentato dall’interesse alla tutela dei diritti dei più deboli, con particolare riguardo per i diritti delle persone ammalate non autosufficienti, e tale interesse leso coincide con un diritto soggettivo dell’ente, come si evince dal fatto che, per scelta statutaria, l’Ulces si propone di perseguire le finalità di tutela dell’interesse leso.

La sussistenza della condizione di cui si discute è peraltro confermata dall’intensa attività di informazione e di segnalazione svolta dall’Ulces precedentemente alla instaurazione del processo: numerose sono state le interviste ai giornali rilasciate dal Presidente pro tempore, proprio sui fatti in questa sede contestati, così come innumerevoli sono state le istanze ai competenti organi locali e giudiziari, di attivarsi per risolvere la situazione, nonché le altre iniziative di sensibilizzazione, quali la raccolta firme, che sono state portate avanti in relazione ai fatti in oggetto. Si vuole ancora richiamare, sul punto, quanto argomentato dal Tribunale di Milano (sentenza 22 aprile 1997), il quale ammette la costituzione di parte civile di un’associazione «quando venga arrecato un pregiudizio alle finalità statutarie che esprimono l’affectio societatis, in quanto da tale legame deriva un danno non patrimoniale per la frustrazione e l’afflizione degli associati».

Si ribadisce pertanto che l’Ulces viene ad essere colpita dal reato anche in via diretta, essendo esponente di interessi e valori che trascendono le persone dei partecipanti.

Con riferimento al secondo dei presupposti legittimanti la costituzione di parte civile dell’associazione, quello del danno subito, si rammenta che la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità del danno arrecato all’interesse collettivo assunto a fine istituzionale dell’ente «anche quando esso non abbia natura patrimoniale» (Cassazione 10 gennaio 1990), ovvero di quel danno consistente nell’offesa all’interesse circostanziato riferibile all’associazione.

Si evidenzia infine come la legittimazione alla co­stituzione in giudizio da parte dell’Ulces sia già stata accertata e dichiarata, sia con riferimento all’udienza preliminare che alla fase dibattimentale, nel corso della precedente fase del procedimento, conclusasi con la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

La presente costituzione viene effettuata al fine di ottenere, previa affermazione della sua penale re­sponsabilità, la condanna dell’imputato alle pene di legge ed al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al fatto di reato, da liquidarsi in via equitativa dal Tribunale, oltre alle spese di costituzione e di lite. La richiesta di condanna è giustificata dagli indizi di colpevolezza esistenti e scaturenti dalle fonti di prova quali indicate nella richiesta di rinvio a giudizio.

 

 

(1) Ad esempio i giornali, la radio e la televisione hanno quasi del tutto ignorato di segnalare le drammatiche condizioni di vita dei minori ricoverati nelle comunità Peter Pan e Trilly ed hanno omesso di riferire in merito alle gravi responsabilità del Comune di Torino. Cfr. “Agghiaccianti violenze subite dai minori assistiti presso due comunità di Torino”, Prospettive assistenziali, n. 149, 2005 e “Il Comune di Torino risarcisce i danni materiali e morali subiti da una assistita”, Ibidem, n. 154, 2006.

(2) I testi degli articoli sopra citati sono i seguenti:

Articolo 81 (Concorso formale - Reato continuato)

1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

3. Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti.

Articolo 640 (Truffa)

1. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

a) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

b) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

c) il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

Articolo 61 (Circostanze aggravanti comuni)

1. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

a) l’avere agito per motivi abietti o futili;

b) l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;

c) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;

d) l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;

e) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

f) l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

g) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

h) l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

i) l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

j) l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;

k) l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità.

 

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