Prospettive assistenziali, n. 158, aprile - giugno 2007

 

 

Specchio nero

 

 

L’AZIENDA USL 4 DI PRATO SI RIVOLGE AI CARABINIERI PER DIMETTERE UN ANZIANO GRAVEMENTE MALATO

 

Come risulta dalla lettera del 16 marzo 2007 del dottor Fabrizio Cantini, Direttore dell’Unità operativa “Medicina generale” del Presidio ospedaliero dell’Azienda Usl 4 di Prato, il signor A.B., di anni 79, è «affetto da pluri-patologie gravi (carcinoma vescicale metastatizzato)».

Poiché «non presenta al momento problemi acuti (…) può essere dimesso con assistenza domiciliare (peraltro già attivata nel periodo prima del ricovero)».

Il figlio C.D., utilizzando lo schema predisposto dal Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti della Fondazione promozione sociale, si oppone alle dimissioni con lettere raccomandate Ar inviate ai Direttori generale e sanitario dell’Azienda Usl 4 di Prato, al Direttore sanitario dell’Ospedale S. Maria e Dolce e al Sindaco di Prato.

Mentre alle suddette lettere mai è stata fornita una risposta scritta (evidentemente i responsabili dell’Azienda Usl 4 di Prato sanno che in  base alle leggi vigenti anche gli anziani cronici non autosufficienti devono essere curati dalla sanità), un assistente sociale convoca il figlio del paziente e pone quale condizione per il ricovero in Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) non il solo versamento dei redditi del padre e dell’indennità di accompagnamento, ma anche l’esborso da parte di un altro figlio della somma di euro 400,00 al mese.

Avendo avuto conferma dalla Fondazione promozione sociale che, ai sensi delle norme in vigore nessun contributo può essere richiesto ai congiunti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti, la suddetta richiesta di contribuzione non viene accettata.

Da notare che, in violazione dell’articolo 25 della legge 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, la delibera n. 887 della Giunta comunale di Prato esecutiva dal 7 gennaio 2007 prevede che per l’applicazione dell’Isee in materia di assistenza domiciliare «il nucleo di riferimento è composto dall’utente, dal coniuge o dal convivente more uxorio» (1).

Al fine di ottenere le dimissioni dell’anziano signor A.B., il dottor Piero Taiti, Direttore del Dipartimento aziendale di coordinamento tecnico delle attività ospedaliere dell’Azienda Usl n. 4 di Prato, in data 19 marzo 2007 invia al maresciallo dei Carabinieri di Prato il seguente messaggio: «Dall’allegato certificato si deduce che A.B., pur essendo gravemente ammalato, non ha in questo momento necessità di ricovero ospedaliero. Di fronte alle difficoltà della famiglia a riaccoglierlo a casa è stata attivata l’assistente sociale dalla quale i familiari non si sono presentati con la documentazione richiesta (2). Nonostante le minacce ricevute dal figlio del signor A.B., in mancanza di risposta della famiglia, con questo certificato sarò costretto a fare un passo successivo esponendo al sig. Procuratore della Repubblica l’abbandono di una persona incapace di provvedere a se stessa. Se fosse possibile evitarlo, sarei più contento».

ricevuta la segnalazione di cui sopra, il Maresciallo del Comando dei Carabinieri di Prato convoca il signor C.D. il 20 marzo 2007 e gli consegna copia della segnalazione stessa.

 

Le iniziative della Fondazione promozione sociale

Preso atto della situazione, Francesco Santanera a nome della Fondazione promozione sociale ha inviato le seguenti comunicazioni:

1. al dottor Piero Taiti in data 21 marzo 2007: «In merito alla vicenda del signor A.B., questo Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, che funziona ininterrottamente dal 1970, deplora vivamente che Lei abbia richiesto l’intervento dei Carabinieri senza tener conto che, in base alle leggi vigenti, il Servizio sanitario nazionale è obbligato dalle norme vigenti (in ultimo l’articolo 54 della legge 289/2002) a garantire le cure sanitarie e socio-sanitarie anche agli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

«Inoltre, non esiste alcuna disposizione avente valore di legge che obblighi i congiunti dei suddetti malati a svolgere attività di competenza del Servizio sanitario nazionale.

«Se la degenza non è più necessaria è l’Asl che deve garantire la prosecuzione delle cure presso una Rsa. Per detto ricovero (cfr. l’articolo 25 della legge 328/2000 ed i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) il paziente deve contribuire sulla base delle sue personali risorse economiche nella misura massima del 50% della retta totale.

«Anche in merito a detta contribuzione, gli enti pubblici non possono chiedere alcuna somma o informazione ai parenti degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti. Gradirei una risposta scritta»;

2. al dottor Piero Taiti in data 22 marzo 2007: «Facendo seguito al mio fax di ieri, segnalo alla Sua attenzione che la Corte di Cassazione, Sezione II, con sentenza 89/182005 (cfr. “commentario breve al Codice penale”, pag. 1569) ha stabilito che “ai fini del delitto di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi comportamento od atteggiamento, sia verso il soggetto passivo sia verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere, mediante tale intimidazione, che il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa”. Altre informazioni sono contenute nell’articolo di Elena Brugnone “Abbandono  di anziani malati cronici non autosufficienti e minacce contro i familiari: profili penali”, pubblicato sul n. 124, 1999 di Prospettive assistenziali, consultabile nel sito www.fondazionepromozionesociale.it»;

3. al Maresciallo del Comando dei Carabinieri di Prato in data 29 marzo 2007: «In merito alla recente convocazione da parte Sua del signor A.B. questo Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, che funziona ininterrottamente dal 1970, gradirebbe essere da Lei informato circa le disposizioni di legge che consentono o obbligano l’Arma dei Carabinieri a trasmettere ai cittadini copia delle comunicazioni delle autorità sanitarie volte a sollecitare le dimissioni da ospedali di congiunti colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza.

«Al riguardo, da parte nostra riteniamo che siano ancora in vigore le disposizioni, in particolare l’articolo 54 della legge 289/2002, che impongono al Servizio sanitario nazionale di assicurare ai soggetti di cui sopra le necessarie cure sanitarie e socio-sanitarie senza limiti di durata.

«A questa Fondazione non risulta che vi siano norme aventi valore di legge che obbligano i congiunti dei suddetti malati a svolgere le attività di competenza del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, qualora la degenza in ospedale non sia più necessaria, spetta all’Asl garantire la prosecuzione delle cure presso le Rsa. È vero che le cure domiciliari sono in genere più valide di quelle residenziali, ma i congiunti non hanno alcun obbligo giuridico di fornirle.

«Restiamo in attesa di essere da Lei informati in merito a quanto sopra da noi richiesto circa i poteri dell’Arma dei Carabinieri».

Segnaliamo inoltre che finora non è giunta alcuna risposta e che il signor A.B. è deceduto in ospedale il 24 marzo 2007 a conferma delle sue gravissime condizioni di salute.

Infine rileviamo che la triste vicenda del signor A.B. mette in rilievo le carenze dell’iniziativa denominata “Casa della salute” che secondo la Regione Toscana garantisce risposte adeguate e tempestive alle esigenze dei malati.

 

 

(1) Gli oneri a carico degli utenti sono molto rilevanti come emerge dalla “Tabella di compartecipazione” allegata alla sopra citata delibera 887 che riportiamo:

a)  da euro zero  ad  euro  7.644,00: esenzione;

b)  da euro   7.644,01 ad euro   9.172,00: 10%;

c)  da euro   9.172,01 ad euro   9.937,00: 12%;

d)  da euro   9.937,01 ad euro 10.701,00: 15%;

e)  da euro 10.701,01 ad euro 11.466,00: 18%;

f)   da euro 11.466,01 ad euro 12.230,00: 21%;

g)  da euro 12.230,01 ad euro 12.944,00: 24%;

h)  da euro 12.944,01 ad euro 14.523,00: 28%;

i)    da euro 14.523,01 ad euro 16.052,00: 32%;

l)    da euro 16.052,01 ad euro 17.581,00: 37%;

m)  da euro 17.581,01 ad euro 19.110,00: 43%;

n)  da euro 19.110,01 ad euro 20.638,00: 50%;

o)  da euro 20.638,01 ad euro 22.167,00: 60%;

p)  da euro 22.167,01 ad euro 23.696,00: 70%;

q)  da euro 23.696,01 ad euro 25.225,00: 80%;

r)   da euro 25.225,01 ed oltre: 90%.

(2) Si osservi che tutte le lettere raccomandate Ar inviate dal figlio del signor A.B. sono rimaste senza alcuna risposta scritta e che lo stesso figlio ha segnalato alle Autorità sanitarie e al dottor Taiti che in data 5 marzo 2007 aveva consegnato all’assistente sociale E.F. tutta la documentazione richiesta (fotocopia delle certificazioni relative ai redditi del padre, della madre e dei due figli) precisando che «come si evince dal decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, articolo 3, comma 2 ter la documentazione necessaria è rappresentata esclusivamente dai documenti atti a evidenziare la situazione economica di suo padre e cioè la fotocopia redditi Inps e dell’indennità di accompagnamento e questa documentazione è stata fornita; tutta l’altra documentazione non era e non è assolutamente necessaria ai fini del calcolo di un inserimento in una struttura Rsa».

 

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