Prospettive assistenziali, n. 158, aprile - giugno 2007

 

 

INIZIATIVE PER L’ABROGAZIONE DELL’INTERDIZIONE E DELL’INABILITAZIONE E LA MODIFICA DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

 

Com’è noto si deve all’attività di ricerca, studio e promozione di Paolo Cendon, professore ordinario di diritto privato all’Università degli studi di Trieste, l’approvazione da parte del Parlamento della legge 9 gennaio 2004, n. 6, istitutiva dell’amministrazione di sostegno (1).

Mentre l’esperienza di questi primi anni di applicazione ha confermato la validità del nuovo istituto giuridico, si sono manifestati problemi nei cui riguardi vi è la necessità di intervenire al più presto.

Il più rilevante riguarda la competenza del Tribunale per la pronuncia dell’interdizione e dell’inabilitazione e le funzioni assegnate al giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno con le evidenti possibilità di conflitto fra i due organismi.

Allo scopo di evitarli e di provvedere ad eliminare le incongruenze manifestatesi in merito all’attuazione della citata legge n. 6/2006, Paolo Cendon ha proposto l’abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione e una serie di modifiche alle norme concernenti l’amministrazione di sostegno (2).

In merito alle suddette proposte, il Csa ha precisato di concordare pienamente sulla necessità di abrogare l’interdizione e l’inabilitazione, ma ha sottolineato l’esigenza che, nell’ambito dell’amministrazione di sostegno, sia affrontata la questione della salvaguardia dei diritti delle persone totalmente e definitivamente incapaci di provvedere alla tutela delle loro esigenze fondamentali di vita (soggetti in coma o gravemente malati di Alzheimer o colpiti da handicap intellettivo con conseguente completa incapacità cognitiva).

Al riguardo occorrerebbe prevedere una modifica delle norme vigenti, tenendo conto che, in base all’ordinanza della Corte costituzionale n. 4/2007, dette norme non consentono che all’amministratore di sostegno siano affidati poteri di rappresentanza legale (3).

Inoltre è stata segnalata l’opportunità che l’amministrazione di sostegno non venga mai attribuita agli enti pubblici e privati che provvedono all’erogazione dei servizi sanitari e sociali al fine di evitare che l’organismo preposto alla vigilanza e controllo coincida con la struttura che fornisce le prestazioni (4).

Pertanto occorrerebbe che, qualora l’amministrazione di sostegno non venisse affidata a persone (congiunti, amici, ecc.), questo compito fosse assegnato alla Provincia. Detto ente dovrebbe essere tenuto a istituire gli uffici provinciali di pubblica tutela (o altra denominazione) 5.

Potrebbe inoltre essere previsto che alle attività di detti uffici, soprattutto per quanto riguarda il sostegno alle persone in difficoltà, possono collaborare volontari a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive previamente autorizzate e documentate.

È stata altresì evidenziata l’opportunità della creazione dei vice-amministratori di sostegno, in modo che i soggetti in difficoltà abbiano un riferimento anche nei casi in cui l’amministratore di sostegno titolare sia impossibilitato ad esercitare le funzioni assegnate (vacanze, malattie, decesso, ecc.).

Infine il Csa ritiene che dovrebbe essere prevista una norma per la nomina dell’amministratore di sostegno ai soggetti minorenni parzialmente o totalmente incapaci. In questi casi potrebbe essere stabilito che la richiesta può essere avanzata al compimento del loro 17° anno di età, di modo che, al raggiungimento della maggiore età, l’amministratore di sostegno possa svolgere le funzioni assegnate dal giudice tutelare.

 

 

 

(1) Cfr. l’articolo “La legge sull’amministrazione di sostegno”, Prospettive assistenziali, n. 145, 2004.

(2) Chi vuole aderire al progetto del prof. Paolo Cendon (come singolo o come ente) quale fornire pareri e suggerimenti, può scrivere ad ammsost@personaedarmo.it.

(3) Si veda in questo numero la rubrica “Notizie”.

(4) L’articolo 354 del codice civile prevede addirittura che la tutela possa essere affidata all’istituto in cui il soggetto è ricoverato.

(5) Cfr. in questo numero “Istituiti in Piemonte gli Uffici pro­vinciali di pubblica tutela: un primo passo a favore dei soggetti deboli”.

 

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