Prospettive assistenziali, n. 157, gennaio - marzo 2007

 

 

Stravagante la legge della Regione Lazio istitutiva del fondo regionale per la non autosufficienza

 

 

L’assurdità della legge della Regione Lazio n. 20/2006 risulta evidente dalla semplice lettura del 1° comma dell’articolo 2 che così si esprime: «Per le finalità di cui alla presente legge, si considera non autosufficiente la persona anziana, il disabile o qualsiasi altro soggetto che, anche in maniera temporanea, non può provvedere alla cura della propria persona né mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri». Ne consegue che sono considerati non autosufficienti:

- le persone in coma ed i malati gravi, in particolare quelli colpiti da infortuni devastanti, che necessitano di cura sanitarie urgentissime e di altissimo livello;

- gli anziani affetti da patologie croniche stabilizzate, i malati di Alzheimer e gli individui con altre forme di demenza senile ai quali occorre fornire cure sanitarie di routine volte ad evitare per quanto  possibile gli aggravamenti e a limitare al massimo il dolore, nonché a garantire le prestazioni nei frequentissimi casi di riacutizzazione anche allo scopo di evitare i trasferimenti in ospedali quasi sempre traumatici per i malati anche perché mal sopportati dal personale dei nosocomi (si pensi, ad esempio, ai soggetti con demenza senile);

- gli individui con handicap intellettivo e limitata o nulla autonomia il cui ricorso alle cure sanitarie, salvo che soffrano di altre infermità, è molto simile a quello dei cittadini privi di minorazioni;

- ogni bambino in tenera età poiché la legge in oggetto riguarda chi «non può provvedere alla cura della propria persona né mantenere una vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri».

Risulta quindi evidente che le finalità della legge in oggetto della Regione Lazio dovrebbero essere profondamente riviste, anche perché, nei riguardi di tutte le persone malate, compresi i soggetti inguaribili e non autosufficienti, le leggi nazionali vigenti garantiscono il diritto alle cure sanitarie senza limiti di durata.

Dette cure devono essere fornite gratuitamente, salvo ticket, durante il periodo acuto e con il concorso economico dell’interessato sulla base delle sue personali risorse finanziarie, durante la fase cronica.

Ciò premesso, non si comprende per quali motivi la Regione Lazio ricorra al fondo regionale per la non autosufficienza per le prestazioni sanitarie indicate all’articolo 3 della legge 20/2006 in base al quale «sono finanziati con le risorse del fondo:

«a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;

«b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l’orario di lavoro e anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non autosufficiente;

«c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l’organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;

«d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;

«e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;

«f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell’operatore prescelto in relazione alla prestazione da erogare;

«g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente».

Sulla base delle norme sopra citate si pone il seguente allarmante interrogativo: “per le persone non autosufficienti, le prestazioni sanitarie, garantite dal Servizio sanitario nazionale, verranno erogate solamente nei limiti degli stanziamenti del fondo regionale?”.

Nel caso di risposta affermativa, è accettabile che le disposizioni regionali possano annullare o limitare i diritti sanciti dalle leggi nazionali?

Inoltre non sembra essere ammissibile quanto previsto dall’articolo 6 della legge della Regione Lazio in base al quale l’individuazione delle persone non autosufficienti, e quindi comprese quelle colpite da patologie (la stragrande maggioranza), sia demandata  al servizio sociale del Comune di residenza, avendo dette persone il pieno diritto, in base alle leggi vigenti, di rivolgersi al Servizio sanitario nazionale.

Ad esempio. Per quali motivi le persone in coma, prima o dopo essere state portate in ospedale, devono rivolgersi al servizio sociale del loro Comune di residenza al quale, come stabilisce l’articolo 6, detto servizio, con la collaborazione del medico di base dell’assistito e dei suoi familiari, è attribuito il compito di predisporre «un piano di intervento personalizzato nel quale siano individuati: a) le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, nonché la loro cadenza e durata; b) le figure professionali da impegnare con particolare rispetto per la volontà del soggetto e dei suoi familiari; c) il programma degli interventi periodici per la valutazione dell’andamento dell’intervento assistenziale». Da notare che le sopra citate attività sono definite senza nemmeno far cenno alle fondamentali esigenze sanitarie.

Premesso che la stessa assurda procedura è prevista per i neonati (evidentemente sono tutti non autosufficienti!) non si comprende per quali motivi nella citata legge della Regione Lazio:

- non sia richiamato e confermato il diritto alle cure sanitarie sancito dalle leggi vigenti per tutti i malati, autosufficienti o non autosufficienti;

- non venga riconosciuto il ruolo delle Unità valutative geriatriche per gli anziani cronici non autosufficienti e dei soggetti ad essi assimilabili (malati di Alzheimer e sindrome correlate, ecc.), nonché quello delle Unità valutative handicap per i soggetti con minorazioni invalidanti;

- non vi sia alcun riferimento alle differenti e molteplici cause della non autosufficienza in modo da avviare o potenziare le attività di prevenzione, nonché quelle di cura e riabilitazione.

In conclusione sembra evidente la necessità e l’urgenza di una profonda revisione della legge della Regione Lazio n. 20/2006 (1).

 

 

(1) Sulle questioni relative al fondo per la non autosufficienza si veda l’articolo “Fuorvianti le valutazioni e le proposte contenute nel volume La riforma dell’assistenza ai non autosufficienti”, Prospettive assistenziali, n. 156, 2006.

 

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