Prospettive assistenziali, n. 156, ottobre - dicembre 2006

 

 

DEPOSITATO AL SENATO UN DISEGNO DI LEGGE SULLA TUTELA TEMPORANEA DELLA SALUTE DELLE PERSONE IMPOSSIBILITATE A PROVVEDERVI PERSONALMENTE

 

 

 

Come avevamo riferito sul n. 151, 2005 di Prospettive assistenziali, il Sen. Fassone aveva presentato al Senato in data 16 giugno 2005 il disegno di legge n. 3495 avente per oggetto “Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente”.

L’iniziativa, approvata all’unanimità dalla Commis­sione giustizia del Senato, era decaduta a seguito dello scioglimento delle Camere.

In data 29 settembre 2006 il disegno di legge n. 1050 è stato ripresentato al Senato dal Sen. Salvi (Ds), attuale presidente della Commissione giustizia dello stesso Senato e dal Sen. Caruso (An), presidente della stessa Commissione nella legislatura precedente a dimostrazione che l’iniziativa, estremamente necessaria e urgente, non ha risvolti partitici in quanto è volta a garantire a tutti i cittadini la possibilità di essere tutelati dal momento dell’insorgere della non autosufficienza  fino a quando l’autorità giudiziaria avrà provveduto alla nomina del tutore, del curatore, dell’amministratore di sostegno o di quello provvisorio.

Ricordiamo che attualmente, fino alla nomina dei soggetti di cui sopra, nemmeno i parenti più prossimi (coniugi, figli, ecc.) possono rappresentare una persona non autosufficiente per quanto concerne la tutela della sua salute. L’approvazione del disegno di legge riveste quindi un evidente e ragguardevole interesse per tutta la popolazione.

Nel riportare la relazione e il testo del Senato, segnaliamo che identica iniziativa è stata assunta dall’On. Katia Zanotti mediante il deposito avvenuto il 3 ottobre 2006 della proposta di legge n. 1753.

 

 

Relazione

Onorevoli Senatori. – Nonostante alcuni recenti interventi positivi (legge 9 gennaio 2004, n. 6), nel nostro ordinamento permane un vuoto: mancano disposizioni adeguate per il caso che una persona, a seguito di un evento invalidante, diventi del tutto incapace di provvedere a se stessa, sotto il profilo della immediata tutela della sua salute e delle correlate aspettative di prestazione.

Nell’ordinamento vigente, infatti, si prevede che una persona possa rilasciare procura ad un’altra affinché questa provveda – anche in via transitoria, e quale conseguenza di una incapacità del rappresentato – al compimento di atti negoziali determinati o indeterminati, ma non viene ammessa la delega al compimento di atti diversi, in particolare quelli che concernono la salute dell’incapace, le scelte degli interventi sanitari più appropriati e il controllo sulla qualità delle prestazioni sanitarie fornite.

L’ordinamento prevede, bensì, la nomina, secondo i casi, di un tutore, di un curatore, di un amministratore di sostegno, o anche di un amministratore provvisorio qualora ad esso il giudice tutelare faccia ricorso in forza dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ma tutte queste figure possono operare soltanto dopo che l’autorità giudiziaria ha effettuato la relativa nomina: il che avviene solo dopo il compimento delle rispettive procedure, e perciò, anche con la miglior volontà, in un momento comunque largamente successivo al bisogno.

Anche il citato articolo 35 della legge n. 833 del 1978, relativo ai trattamenti sanitari obbligatori, non offre rimedio alla situazione in esame, perché – a prescindere dalla non sovrapponibilità alla presente delle situazioni di fatto ivi considerate – il giudice tutelare può adottare dei provvedimenti urgenti, ma solo in quanto occorrano «per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo».

Né infine, giova l’articolo 408 del codice civile, quale introdotto dalla predetta legge n. 6 del 2004, poiché l’interessato può bensì designare un amministratore di sostegno in previsione di una sua futura eventuale situazione di incapacità, ma anche in tal caso occorre la nomina formale del medesimo da parte del giudice tutelare, e quindi il designato non ha poteri legali nel momento della necessità immediata della quale qui ci si occupa.

Poiché, invece, sono essenziali gli interventi praticati immediatamente dopo l’insorgere della situazione invalidante, si ritiene necessario colmare questo vuoto di rappresentanza, sia pure con supplenza di breve durata, fino all’intervento dell’autorità giudiziaria, che applicherà gli istituti più adeguati.

L’immediata sussunzione di questa figura nella sfera del controllo giudiziario, e l’esclusione di ogni interferenza con la sfera patrimoniale dell’assistito, tranquillizzano in ordine a possibilità di abuso.

Si ricorda, infine, che il disegno di legge riproduce il testo approvato all’unanimità dalla Commissione giustizia del Senato nella XIV legislatura.

 

disegno di legge

Art. 1.

Nel libro I, titolo XII, capo II, del codice civile, dopo l’articolo 432 è inserito il seguente:

Art. 432-bis. – (Tutela temporanea della salute dell’incapace). – Ogni persona maggiore di età può designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, la quale lo ponga nell’impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute.

Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla nomina del tutore o del curatore o dell’amministratore di sostegno o dell’amministratore provvisorio in forza dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la persona designata assume la tutela del benessere psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l’altro, a richiedere con la massima sollecitudine l’intervento dei servizi necessari, ad adottare le decisioni opportune ed a curare che gli enti e i servizi tenuti ad intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del beneficiario.

Entro quarantotto ore dall’assunzione delle funzioni il soggetto designato avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o, in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le necessarie indicazioni.

Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, convalida senza formalità l’operato della perso­na designata, definendone gli ambiti, ove occorra, ov­vero adotta senza ritardo altri provvedimenti del caso.

La rappresentanza di cui al primo comma non si estende, salva contraria dichiarazione dell’interessato, ad atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo.

 

 

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