Prospettive assistenziali, n. 155, luglio - settembre 2006

 

 

LEGGE SULLO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI BAMBINI E SULLA PEDOPORNOGRAFIA ANCHE A MEZZO DI INTERNET

 

 

Riportiamo alcuni articoli del codice penale come risultano modificati dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”, nonché gli articoli 17, 19 e 20 della stessa legge.

 

 

Art. 600 (Riduzione in schiavitù)

1. Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

 

Art. 600 bis (Prostituzione minorile)

1. Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni con la multa da euro 15.493,71 a euro 154.937,07 euro;

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164;

3. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni;

4. Se l’autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

 

Articolo 600 ter (Pornografia minorile)

1. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228;

2. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma;

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582,28 a euro 51.645,69;

4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164;

5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

 

Art. 600 quater (Detenzione di materiale

pornografico)

1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549;

2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

 

Art. 600 quater 1 (Pornografia virtuale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo;

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

 

Art. 600 quinquies (Iniziative turistiche volte

allo sfruttamento della prostituzione minorile)

1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro15.493,71 a euro 154.937,07.

 

Art. 600 sexis (Circostanze aggravanti

ed attenuanti)

1. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, primo comma e 600 quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici;

2. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, e 600 ter la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis, primo comma e 600 ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia;

4. Nei casi previsti dagli articoli 600 bis e 600 ter la pena è ridotta alla metà da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

 

Art. 600 septies (Pene accessorie)

1. Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all’articolo 240 ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti dai precedenti articoli, nonché la revoca della licenza d’esercizio o della concessione o dell’autorizzazione per le emittenti radio-televisive;

2. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

 

Art. 609 quater (Atti sessuali con minori)

1. Soggiace alla pena stabilita dall’articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che al momento del fatto:

a) non ha compiuto gli anni quattordici;

b) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convi­venza;

2. Al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609 bis, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni;

3. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore ai tre anni;

4. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino ai due terzi;

5. Si applica la pena di cui all’articolo 609 ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

 

Art. 609 septies (Querela di parte)

1. I delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 quater sono punibili a querela della parte offesa;

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi;

3. La querela proposta è irrevocabile;

4. Si procede tuttavia d’ufficio:

a) se il fatto di cui all’articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

b) se il fatto è commesso dall’ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza.

 

Art. 609 novies (Pene accessorie ed altri effetti penali)

1. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale comporta:

a) la perdita della potestà del genitore quando la qualità del genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

b) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

c) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona;

2. La condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609 bis, 609 ter e 609 octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609 quater e 609 quinquies, comporta in ogni caso l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Art. 17 della legge 38/2006

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno l’obbligo, a decorrere dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo... della legge n... . La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”;

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle attività produttive.

 

Art. 19 della legge 38/2006

1. Dopo l’articolo 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269, sono inseriti i seguenti:

Art. 14 bis - (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet)

a) Presso l’organo del Ministero dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet, di seguito denominato “Centro”, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete internet e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell’autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato;

b) Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall’istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

c) Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all’articolo 17, comma I.

Art. 14 ter - (Obblighi per fornitori dei servizi della società dell’informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica)

a) I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti;

b) I fornitori dei servizi per l’effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni;

c) Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni;

d) Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 quater - (Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l’accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico)

a) I fornitori di connettività alla rete internet, al fine di impedire l’accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete internet. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete internet devono dotarsi degli strumenti di filtraggio;

b) La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All’irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

c) Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 14 quinquies - (Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico)

a) Il Centro trasmette all’Ufficio italiano dei cambi (Uic), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all’articolo 14 bis relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete internet e sulle altre reti di comunicazione;

b) Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all’Uic ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1;

c) Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 14 bis l’Uic trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2;

d) Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all’accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento;

e) Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l’acquisto di materiale concernente l’utilizzo sessuale dei minori sulla rete internet o su altre reti di comunicazione, alla banca, all’istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all’intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l’autorizzazione all’utilizzo della carta al rispettivo titolare;

f) Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell’ambito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

g) Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all’Uic l’applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L’Uic trasmette le informazioni così acquisite al Centro;

h) Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l’innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d’Italia e l’Uic, sentito l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo;

i) La Banca d’Italia e l’Uic verificano l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All’irrogazione della sanzione provvede la Banca d’Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell’economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d’Italia o dell’Uic, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

j) Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet.

2. Il decreto di cui all’articolo 14 quater, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il regolamento di cui all’articolo 14 quinquies, comma 8, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 20 della legge 38/2006

1. All’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno (...)».

 

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