Prospettive assistenziali, n. 153, gennaio - marzo 2006

 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN MERITO ALL’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

 

 

Nella premessa delle proposte programmatiche per il piano socio-sanitario della regione Piemonte viene affermato che «lo stato di salute e la sua evoluzione nel tempo sono fortemente influenzati dalla condizione sociale delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali. A sua volta la condizione sociale è fortemente condizionata dallo stato di salute».

Si tratta di una affermazione giustissima e decisiva per una corretta impostazione dei servizi della sanità e dell’assistenza, nonché per la programmazione delle altre attività sociali (istruzione, casa, trasporti, ecc.).

Tuttavia, come si intende dimostrare in questo articolo, riteniamo negative le proposte fondate sulla presunta necessità di porre sullo stesso piano le competenze della sanità e del settore socio-assistenziale per quanto concerne la programmazione e la gestione degli interventi.

 

Principali differenze fra sanità e assistenza

Caratteristiche salienti

Settore sanitario

 

- Art. 32 della Costituzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività».

Ne consegue che gli interventi della sanità sono rivolti a tutte le persone, anche a coloro che non sono cittadini italiani.

 

 

I servizi sanitari funzionano 24 ore al giorno per un totale annuo di 8.760 ore.

 

Le prestazioni sanitarie concernenti la prevenzione riguardano tutte le persone.

 

Gli interventi curativi della sanità sono rivolti a tutti i cittadini e sono forniti esclusivamente sulla base delle personali esigenze senza altri ulteriori accertamenti.

 

 

 

 

 

Nei casi di urgenza l’intervento sanitario è immediato nei riguardi di tutti i malati, senza alcuna eccezione.

 

 

Tutte le prestazioni sono gratuite, salvo ticket.

 

 

 

Numerose sono le leggi dello Stato che prevedono il diritto esigibile alle prestazioni sanitarie.

 

Settore socio-assistenziale

 

- Art. 38 della Costituzione: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale».

Ne deriva che le prestazioni di assistenza sociale riguardano esclusivamente le persone «inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere» che possono essere calcolate del 3-5% della popolazione.

 

I servizi assistenziali sono aperti circa 50 ore alla settimana per un massimo annuo di circa 2.550 ore.

 

Sono quasi del tutto irrilevanti le possibilità concrete dell’assistenza di operare per la prevenzione del disagio.

 

L’assistenza interviene solamente previ accertamenti riguardanti non solo il bisogno del richiedente, ma anche la sua situazione personale e familiare (redditi e beni, residenza, possesso di un regolare permesso di soggiorno, ecc.). Ad esclusione dei minori, non possono essere assistiti dai Comuni coloro che si trovano illegalmente nel nostro Paese.

 

Le leggi vigenti a livello nazionale non prevedono risposte immediate anche nei casi di urgenza (cfr. il sopra indicato orario di funzionamento dei servizi).

 

Agli assistiti maggiorenni, in possesso di beni e/o di sufficienti redditi, viene sempre richiesta la partecipazione ai costi della loro assistenza.

 

Le uniche norme dello Stato che prevedono l’obbligo dei Comuni a fornire assistenza alle persone in condizioni di disagio socio-economico sono gli articoli 154 e 155 del regio decreto 773/1931. Le Province (salvo che le Regioni abbiano diversamente disposto ai sensi del 5° comma dell’articolo 8 della legge 328/2000) sono obbligate a provvedere ai minori nati fuori del matrimonio, alle gestanti e madri in gravi difficoltà, nonché ai ciechi e sordi poveri rieducabili (così definiti dal regio decreto 383/1934).

 

 

 

 

Conclusioni e proposte in merito all’integrazione socio-sanitaria

 

1. Per quanto riguarda l’integrazione socio-sanitaria prevista dai Lea (Livelli essenziali di assistenza), occorre evitare che i criteri del settore socio-assistenziale (limitazione delle prestazioni ai soggetti in condizioni di disagio socio-economico, ridotti orari di apertura degli uffici preposti all’accesso ai servizi, tempi lunghi occorrenti per l’accertamento del diritto agli interventi, ecc.) prevalgano su quelli della sanità, come si verificherebbe se le prestazioni socio-sanitarie dovessero sempre essere concordate dalla sanità e dal settore socio-assistenziale.

2. Vi è pertanto la necessità che le prestazioni sanitarie vengano fornite ai cittadini in base alle vigenti norme del Servizio sanitario nazionale.

3. Se del caso, e cioè quando ne è stato accertato il diritto, le prestazioni sanitarie dovrebbero essere integrate dagli interventi socio-assistenziali.

4. Le cure medico-infermieristiche domiciliari (attività del medico di medicina generale, degli specialisti, degli infermieri e dei riabilitatori, ospedalizzazione a domicilio, ecc.) dovrebbero continuare ad essere fornite com’è previsto dalle norme attualmente vigenti in materia sanitaria.

5. Allo scopo di consentire il massimo sviluppo delle cure domiciliari, fra le prestazioni sanitarie dovrebbero essere inseriti gli interventi di natura economica (il Consiglio regionale piemontese ha riconosciuto la competenza del Servizio sanitario per il sostegno economico ai malati psichiatrici con la propria delibera del 31 luglio 1986, n. 245-11964) a favore dei congiunti e delle terze persone che volontariamente accettano di svolgere una parte dei compiti attribuiti dalle leggi vigenti alla sanità.

6. Al riguardo occorrerebbe che ai volontari infrafamiliari venisse riconosciuto quanto è previsto per gli altri volontari e cioè:

- nessuna corresponsione di denaro per l’attività svolta;

- rimborso delle spese vive sostenute per il mantenimento a casa del soggetto colpito da patrologie invalidanti e da non autosufficienza o affetto da handicap intellettivo e da limitata o nulla autonomia;

- accertamento dell’idoneità dei congiunti o delle terze persone da parte dell’Uvg (Unità valutativa geriatrica) per quanto concerne gli anziani malati cronici e dell’Uvh (Unità valutativa handicap) in merito ai soggetti con handicap;

- tenuto conto che le Asl del Piemonte versano per ogni giornata di ricovero presso le Rsa euro 46,44 (54% della retta complessiva di euro 86,00), le stesse Asl dovrebbero versare a titolo di rimborso forfettario circa 25 euro al giorno al volontario infrafamiliare;

- a detto importo dovrebbe essere aggiunta la somma che i Comuni singoli o consorziati versano a titolo di integrazione della retta alberghiera per i ricoveri presso le Rsa. A questo riguardo occorrerebbe tenere in considerazione anche gli impegni economici del ricoverato: mantenimento del coniuge o di altri familiari, obbligazioni assunte prima del ricovero (mutui, pagamenti rateali, ecc.).

7. Per quanto riguarda le decisioni relative alle cure domiciliari (compresi i contributi economici erogati dalle Asl), all’accesso ai centri diurni per i malati di Alzheimer e sindromi correlate, alla  degenza  presso  le  Rsa  si  chiede  che  vi  sia  in  ciascuna  Asl  un  solo  riferimento per i cittadini: l’Uvg.

Pertanto all’Uvg dovrebbero essere attribuiti i compiti relativi a:

- valutazione della condizione di non autosufficienza;

- individuazione degli interventi necessari;

- accertamenti sulla effettiva possibilità delle cure domiciliari da parte di congiunti o di terze persone, ritenute valide dalle Uvg, che volontariamente si impegnano a provvedere a casa loro o presso quella del paziente;

- predisposizione del piano di intervento personalizzato.

Inoltre, sull’esempio di ciò che è stato positivamente previsto dall’Asl 5, alle Uvg dovrebbero essere attribuite le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti deliberativi finalizzati all’attuazione delle normative nazionali, regionali e degli accordi locali nonché i provvedimenti di nomina dei componenti delle Unità di valutazione e dei relativi supplenti;

b) la stesura del regolamento e le successive eventuali modifiche ed integrazioni;

c) l’individuazione del fabbisogno di consulenze di medici specialisti tenuto anche conto che l’Uvg provvede anche alla valutazione dei malati di Alzheimer e sindromi collegate;

d) la definizione dei posti letto da dedicare ai ricoveri temporanei per garantire la continuità assistenziale sia ai pazienti ricoverati sia per sollevare temporaneamente la famiglia dal carico di un congiunto assistito al domicilio;

e) il monitoraggio delle modalità di attuazione del regolamento al fine di realizzare una omogenea applicazione dei criteri e degli strumenti clinici di valutazione;

f) la definizione di strumenti validati di valutazione dell’appropriatezza, dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi attuati in funzione degli esiti di salute attesi.

 

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