Prospettive assistenziali, n. 151, luglio - settembre 2005

 

Editoriale

PRESENTATO AL SENATO UN DISEGNO DI LEGGE PER LA TUTELA TEMPORANEA DELLA SALUTE DEI CITTADINI IMPOSSIBILITATI A PROVVEDERVI PERSONALMENTE

 

  

In data 16 giugno 2005 l’On. Elvio Fassone ha presentato al Senato il disegno di legge n. 3495 “Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente”.

Le ragioni dell’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione promozione sociale (1) e dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) di Torino, sono illustrate nella relazione che pubblichiamo integralmente insieme al testo.

La questione trattata nel disegno di legge in esame è estremamente importante in quanto è volta a tutelare ognuno di noi fin dal momento in cui, a seguito di un improvviso fatto invalidante, non si è più in grado di difendere la propria salute.

Com’è noto, sono spesso decisivi per la stessa nostra sopravvivenza gli interventi praticati appena è insorta l’incapacità personale a seguito di ictus, infarto o infermità similari.

Oggi è possibile con vari strumenti (procure, deleghe, nomina dell’amministratore provvisorio ai sensi dell’articolo 35 della legge 833/1978) difendere i propri patrimoni mobiliari e immobiliari; con la proposta di legge in esame, si intende creare le condizioni indispensabili per la tutela della propria salute e, occorrendo, della propria vita.

Al riguardo, occorre ricordare che attualmente le persone maggiorenni non possono essere rappresentate da nessuno (compresi coniugi, figli e genitori) fino al momento della nomina da parte dell’autorità giudiziaria di un tutore o curatore o amministratore provvisorio o di sostegno.

 

Relazione del disegno di legge n. 3495/senato

Onorevoli Senatori. – Nonostante alcuni recenti interventi positivi (legge 9 gennaio 2004, n. 6), nel nostro ordinamento permane un vuoto: mancano disposizioni adeguate per il caso che una persona, a seguito di un evento invalidante, diventi del tutto incapace di provvedere a se stessa, sotto il profilo della immediata tutela della sua salute e delle correlate aspettative di prestazione.

L’ordinamento vigente, infatti, prevede che una persona possa rilasciare procura ad un’altra affinché questa provveda – anche in via transitoria, e quale conseguenza di una incapacità del rappresentato – al compimento di atti negoziali determinati o indeterminati, ma non viene ammessa la delega al compimento di atti diversi, in particolare quelli che concernono la salute dell’incapace, le scelte degli interventi sanitari più appropriati e il controllo sulla qualità delle prestazioni sanitarie fornite.

L’ordinamento prevede, bensì, la nomina, secondo i casi, di un tutore, di un curatore, di un amministratore di sostegno, o anche di un amministratore provvisorio qualora ad esso il giudice tutelare faccia ricorso in forza dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ma tutte queste figure possono operare soltanto dopo che l’autorità giudiziaria ha effettuato la relativa nomina: il che avviene solo dopo il compimento delle rispettive procedure, e perciò, anche con la miglior volontà, in un momento comunque largamente successivo al bisogno.

Anche il citato articolo 35 della legge n. 833 del 1978, relativo ai trattamenti sanitari obbligatori, non offre rimedio alla situazione in esame, perché – a prescindere dalla non sovrapponibilità alla presente delle situazioni di fatto ivi considerate – il giudice tutelare può adottare dei provvedimenti urgenti, ma solo in quanto occorrano «per conservare e per amministrare il patrimonio dell’infermo».

Né infine, giova l’articolo 408 del codice civile, quale introdotto dalla predetta legge n. 6 del 2004, poiché l’interessato può bensì designare un amministratore di sostegno in previsione di una sua futura eventuale situazione di incapacità, ma anche in tal caso occorre la nomina formale del medesimo da parte del giudice tutelare, e quindi il designato non ha poteri legali nel momento della necessità immediata della quale qui ci si occupa.

Poiché, invece, sono essenziali gli interventi praticati immediatamente dopo l’insorgere della situazione invalidante, si ritiene necessario colmare questo vuoto di rappresentanza, sia pure con supplenza di breve durata, fino all’intervento dell’autorità giudiziaria, che applicherà gli istituti più adeguati.

L’immediata sussunzione di questa figura nella sfera del controllo giudiziario e l’esclusione di ogni interferenza con la sfera patrimoniale dell’assistito tranquillizzano in ordine a possibilità di abuso.

 

Testo del disegno di legge n. 3495/senato

Art. 1. - Nel libro I, titolo XII, capo II del codice civile, dopo l’articolo 432 è inserito il seguente: “Art. 432 bis (Tutela temporanea della salute dell’incapace).Ogni persona maggiore di età può designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, la quale lo ponga nell’impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute.

Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla nomina del tutore o del curatore o dell’amministratore di sostegno o dell’amministratore provvisorio in forza dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la persona designata assume la tutela del benessere psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l’altro, a richiedere con la massima sollecitudine l’intervento dei servizi necessari, ad adottare le decisioni opportune ed a curare che gli enti ed i servizi tenuti ad intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del beneficiario.

Entro quarantotto ore dall’assunzione delle funzioni il soggetto designato avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o, in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le necessarie indicazioni.

Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, convalida senza formalità l’operato della persona designata, definendone gli ambiti, ove occorra, ovvero adotta senza ritardo altri provvedimenti del caso.

La rappresentanza di cui al primo comma non si estende, salva contraria dichiarazione dell’interessato, ad atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo”.

 

Art. 2. - Gli atti di cui all’articolo 432 bis del codice civile, introdotto dall’articolo 1, non sono soggetti a tributi fiscali di alcun genere.

 

 

(1) Cfr. il notiziario della Fondazione promozione sociale in questo numero.

 

 

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