Prospettive assistenziali, n. 148, ottobre - dicembre 2004

 

 

RSA PER ANZIANI: INDAGINI DELLA MAGISTRATURA SU VENTUN DECESSI E PROPOSTE DEL CSA

 

Nel mese di giugno 2004, le pagine della cronaca di Torino riportavano titoli drammatici: “Morte nell’ospizio - Gli infermieri nel mirino. Molti sono assunti provvisoriamente, sono sottopagati e in possesso di ‘patentini’ di poco valore professionale. Undici gli indagati e 21 le cartelle cliniche sequestrate” (cfr. la Stampa del 3 giugno 2000); “Morti per disattenzione, s’allunga l’elenco” (cfr. la Stampa del 5 giugno 2004).

Sulla questione del personale addetto alle strutture di ricovero per gli anziani cronici non autosufficienti e per le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile, Alberto Gaino su la Stampa del 5 giugno 2004 segnala le situazioni di ricatto a cui sono sottoposti i lavoratori stranieri.

Al riguardo riferisce in merito alla vicenda di una infermiera professionale che lavorava a Torino da nove mesi.

Quando presenta le dimissioni, i responsabili dell’agenzia, che aveva curato la sua venuta in Italia, le rispondono: «Se insisti chiamiamo la polizia perché ti rimandi subito in Perù. Se non lavori più per noi, il tuo permesso di soggiorno non è più valido». La suddetta infermiera lavorava in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale) di Torino: «Facevo 200 ore al mese e mi pagavano 800-1.000 euro al massimo».

Sembra che le agenzie per il collocamento al lavoro degli stranieri (una vera e propria forma di caporalato) stipulino contratti con clausole capestro: non solo trattengono il 40-50% degli stipendi mensili, ma anche una cospicua somma nei casi in cui il lavoratore si licenzi.

 

Una lettera sulle incivili condizioni di lavoro

Sulla rubrica “Specchio dei tempi” de La Stampa del 7 giugno 2004 è comparsa una significativa lettera che riproduciamo integralmente: «Mi riferisco agli articoli sull’assistenza agli anziani negli istituti. Ora sono un’assistente domiciliare ma prima lavoravo in una di queste strutture. Turni massacranti (a volte 8 giorni consecutivi), nessun diritto alla pausa pranzo o caffè, turni di riposo saltati senza pagamento degli straordinari, retribuzioni basse. Ma mi sono licenziata perché non reggevo più alla scarsa umanità che vi regnava, dovuta a forza maggiore. Arrivavo a casa con sensi di colpa perché, per mancanza di tempo, non mi ero fermata vicino ad un ospite che piangeva, non avevo potuto chiedere il motivo di quelle lacrime o mi ero dimenticata di dare un bicchiere d’acqua a chi me lo aveva chiesto perché troppo presa dal vortice del lavoro. Imboccavo 3 persone per volta (o meglio ingozzavo) per fare in fretta... e altre mille cose. Tutto ciò per il motivo che eravamo troppo poche: 30 ospiti non autosufficienti con 2 operatori. Questo, oltre alla forzata mancanza di umanità, comporta un forte incremento degli infortuni e delle malattie. Ora lavoro sul territorio dove il rapporto è 1 a 1. lo stipendio non cambia anzi è un po’ più basso ma la soddisfazione è grande».

 

I tentativi di difesa degli enti gestori delle strutture

 

Intervenendo in merito alle inchieste in corso da parte della magistratura, il Presidente della Confapi-Sanità Piemonte, dopo aver sostenuto (cfr. la Stampa del 5 giugno 2004) che le loro strutture sono «a norma», lamenta che vi sia chi (ma non fa alcun riferimento preciso) fa «di tutt’erba un fascio».

 Pur senza essere stato chiamato in causa, il Csa ha preso posizione nei seguenti termini (cfr. la Stampa dell’11 giugno 2004): «Premesso che questo coordinamento, che funziona ininterrottamente dal 1970, non ha mai fatto un fascio di ogni struttura di ricovero per anziani cronici non autosufficienti, dobbiamo riconoscere che siamo molto preoccupati per una nota diffusa in questi giorni. I carabinieri del Nas, nel corso del 2003, su 100 case di riposo e altre residenze del Piemonte controllate, hanno scoperto che ben 56 violavano norme di tipo penale o amministrativo. C’è una carenza che gli enti gestori delle strutture di ricovero, siano essi pubblici o privati, possono eliminare senza alcuna spesa: indicare per ogni nucleo di assistiti il personale addetto, la relativa qualifica e l’orario di lavoro. Coloro che operano in modo serio, non hanno certamente alcun timore della trasparenza e delle verifiche fatte dagli utenti e dai loro congiunti».

 Infatti, è assolutamente inaccettabile che la Regione, i Comuni singoli e associati, le Asl, gli enti gestori di Rsa/Raf e le loro organizzazioni continuino a dire che tutto va bene e poi i ricoverati, i loro congiunti, le associazioni di volontariato e le forze sociali non dispongono di nessun elemento concreto per verificare se le affermazioni verbali corrispondono alla realtà dei fatti.

 

Una proposta in merito alle residenze per anziani non autosufficienti e per dementi senili

 

Partendo dalla semplice fondamentale esigenza di correttezza e di trasparenza dei rapporti fra enti (pubblici e privati) e cittadini, il Csa ha inviato al Comune di Torino le proposte sottoelencate, che dovrebbero essere pubblicizzate in modo da fornire una adeguata informazione a tutti coloro che sono coinvolti nella cura e nell’assistenza delle persone colpite da malattie invalidanti e da non autosufficienza.

1. Diritto alle cure sanitarie

Come risulta anche dall’opuscolo informativo “Le cure sanitarie sono un diritto di tutti” pubblicato dalla 7a Circoscrizione del Comune di Torino, numerose sono le vigenti disposizioni di legge che assicurano detto diritto anche agli anziani malati cronici non autosufficienti, nonché alle persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.

2. I livelli essenziali di assistenza

Il diritto alle cure sanitarie per i soggetti sopra menzionati è stato confermato dall’art. 54 della legge 289/2002, con la precisazione che le prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza sono «garantite dal Servizio sanitario nazionale».

3. Priorità delle cure domiciliari

Com’è noto, la permanenza a casa loro o presso familiari degli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, è positiva non solo – e principalmente – per quanto riguarda le condizioni psicologiche, ma anche – quasi sempre – in merito al recupero della voglia di vivere e dello stato di salute.

4. Degenza presso Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e Raf (Residenze assistenziali flessibili)

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, non siano realizzabili le cure domiciliari, il Servizio sanitario regionale deve provvedere ad attivare le procedure per il trasferimento diretto del paziente dall’ospedale o dalla casa di cura privata convenzionata in una Rsa/Raf (si veda anche il punto 8).

5. Uvg (Unità valutativa geriatrica)

Per l’accesso alle Rsa/Raf è indispensabile:

a) la presentazione da parte della persona interessata (o del suo tutore o amministratore di sostegno o di un suo congiunto) della domanda all’Uvg affinché accerti la condizione di non autosufficienza. Il malato ha il diritto di essere rappresentato da un medico di sua fiducia nella commissione Uvg;

b) la certificazione rilasciata dall’Uvg da cui risulti che il soggetto in questione non è autosufficiente.

6. Scelta della Rsa/Raf

I servizi delle Asl e del Comune di Torino forniscono alla persona interessata (o al suo tutore o amministratore di sostegno o congiunto) l’elenco delle Rsa e delle Raf alle quali il Servizio sanitario versa la quota sanitaria. Poiché nelle Rsa/Raf sono ricoverate persone colpite da patologie invalidanti, esse non possono essere considerate strutture di ospitalità, ma organismi preposti alle cure sanitarie e all’accoglienza sociale, come è stato previsto dall’Asl 8 nel regolamento della Rsa “Latour”.

7. La quota alberghiera

Mentre la quota sanitaria è a totale carico del Servizio sanitario nazionale, la quota alberghiera è versata alle Rsa/Raf dal comune di Torino e dal ricoverato. Pertanto, effettuata la scelta di cui al punto precedente, l’interessato (o il suo tutore o amministratore di sostegno o un congiunto), deve dichiarare per iscritto ai servizi del Comune di Torino (competenti in base alla residenza del soggetto colpito da patologie invalidanti e da non autosufficienza) l’importo dei suoi redditi e delle proprietà immobiliari (alloggi, terreni, negozi, ecc.) e dei suoi beni mobiliari (contanti, depositi bancari, azioni, obbligazioni, ecc.), tenendo conto che le false dichiarazioni sono penalmente perseguibili.

Definita la quota a carico del soggetto non autosufficiente in base ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, il relativo versamento verrà effettuato dal soggetto interessato (o da chi per esso) alla struttura di ricovero, senza peraltro che detto versamento stabilisca alcun rapporto contrattuale fra il ricoverato (o chi per esso) e l’ente gestore della Rsa/Raf.

Quindi, le suddette strutture non possono chiedere al paziente ricoverato (o al suo tutore o all’amministratore di sostegno o ai suoi congiunti) di sottoscrivere impegni in merito alle cure sanitarie, agli interventi sociali e alle prestazioni alberghiere fornite in attuazione delle vigenti norme nazionali e regionali. Sono, invece, a carico del paziente ricoverato (o di chi per esso) le spese relative all’eventuale maggior confort richiesto, alle bevande (esclusa l’acqua non minerale) e al vitto extra pasti, all’utilizzo del telefono e della Tv, nonché a tutto ciò che non ha attinenza con le prestazioni socio-sanitarie.

L’ente gestore della Rsa/Raf è tenuto ad esporre nell’ingresso della struttura una informativa circa le prestazioni extra ed il loro importo.

8. Dimissioni da ospedali e da case di cura private convenzionate

Nei casi in cui non siano praticabili le cure domiciliari e non sia disponibile il posto letto presso la Rsa/Raf, il soggetto interessato (o il suo tutore o l’amministratore di sostegno o un suo congiunto) possono rifiutare le dimissioni da ospedali e case di cura private convenzionate. Al riguardo si veda il già citato opuscolo della Circoscrizione 7.

9. Trasferimenti da Rsa/raf a ospedali

I trasferimenti da Rsa/Raf a ospedali per esigenze sanitarie e viceversa sono a carico del Servizio sanitario regionale.

10. Informativa sul personale addetto

Tutto il personale delle Rsa/Raf deve essere munito di una targhetta indicante il nome, il cognome e la qualifica professionale. Nell’ingresso della struttura e negli accessi di ciascun nucleo della struttura stessa deve essere collocata in modo ben visibile una informativa contenente la qualifica del personale addetto, il relativo numero e l’orario di lavoro.

11. Attività di vigilanza e controllo

Spettano all’Asl competente in base alle disposizioni regionali e al Comune di Torino le attività di vigilanza sulle Rsa/Raf; esse sono anche dirette ad assicurare a ciascun utente l’idoneità delle prestazioni fornite il cui livello deve comunque essere conforme alle norme stabilite dalla Regione Piemonte e ai criteri approvati dalle Asl e dal Comune di Torino per l’accreditamento della struttura.

12. Reclami

Gli eventuali reclami degli utenti o dei loro tutori o amministratori di sostegno o dei congiunti devono essere presentati per iscritto e trasmessi per conoscenza all’Asl di competenza e al Comune di Torino.

 

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