Prospettive assistenziali, n. 148, ottobre - dicembre 2004

 

 

PRESENTATA ALLA PROVINCIA DI TORINO LA PIATTAFORMA DEL CSA

 

Alla nuova Amministrazione provinciale di Torino, il Csa ha presentato in data 11 ottobre 2004 la piattaforma che riproduciamo. Su Prospettive assistenziali sono state pubblicate le piattaforme riguardanti: la riabilitazione, n. 49, 1980; la questione handicap, n. 63, 1983; la Regione Piemonte, il Comune e la Provincia di Torino, le Unità socio-sanitarie e il Provveditorato agli studi di Torino,  n. 73, 1986 e n. 93, 1991; la Regione Piemonte e la Provincia di Torino, n. 113, 1996; la Regione Piemonte, n. 135, 2001 e il Comune di Torino, n. 138, 2002.

 

 

RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI AL CSA ALL’AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO

 

A) Al Presidente della Giunta provinciale, in riferimento alla delega alle Olimpiadi

 

La Provincia è titolare del diritto al lavoro e, pertanto, tale dovere deve essere assolto anche nei confronti dei cittadini disoccupati in situazione di handicap, ma con capacità lavorative piene o
ridotte.

Conseguentemente ci attendiamo che da ogni azione agita dalla Giunta in questo settore per creare nuova occupazione – e in particolare nell’ambito delle Olimpiadi –  una quota di posti di lavoro sia sempre riservata anche a chi è in situazione di handicap, compresi i soggetti con handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia.

La nostra richiesta è che 3 soggetti ogni 100 lavoratori avviati siano persone con handicap con difficoltà di collocamento, ovvero 1 handicappato intellettivo, 1 persona con problemi psichici e 1 soggetto con minorazione fisica/sensoriale con limitata autonomia.

 

B) All’Assessore all’istruzione e formazione professionale

 

In riferimento agli interventi per l’integrazione degli allievi disabili nelle scuole superiori della Provincia di Torino, si rileva una situazione gravemente disomogenea, soprattutto per i servizi obbligatori di trasporto e di assistenza specialistica per i casi più gravi, con rimpalli di responsabilità fra amministrazioni comunali e amministrazione provinciale.

Si richiede che, in attuazione dell’articolo 7 della legge 328/2000, l’Assessorato all’istruzione della Provincia di Torino mantenga esclusivamente le funzioni riferite alla programmazione, alla raccolta dei dati ed all’analisi dei bisogni e dell’offerta formativa.

L’erogazione dei servizi nel settore dell’integrazione scolastica, dai nidi all’università, senza distinzione fra le diverse tipologie di handicap, compete ai Comuni singoli o consorziati, a cui la Provincia deve trasferire personale e finanziamenti.

Si richiede inoltre la definizione di un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche che ancora impediscono l’accesso ai locali di numerosi istituti di istruzione superiore.

Per quanto concerne il diritto-dovere di istruzione e formazione si chiede di potenziare l’esperienza positiva dell’alternanza scuola-lavoro, già praticata da alcuni istituti superiori in convenzione con i centri di formazione professionale, nell’ottica di quanto previsto dalle proposte di decreto delegato approvate dal Governo il 21 maggio 2004.

I due decreti delegati, salvo ulteriori precisazioni operative, possono consentire, secondo alcune interpretazioni, un curricolo più duttile e variato per gli allievi disabili. La scelta “precoce”, entro l’età della scuola media, fra istruzione e formazione professionale, richiesta agli allievi in genere, diventa ancor più problematica per le persone con handicap, soprattutto intellettivi.

Il decreto sull’alternanza scuola-lavoro, in base agli articoli sopra citati, insieme con il «sistema tutoriale» dell’articolo 5, può consentire all’allievo disabile un percorso almeno parziale nel sistema dell’istruzione, atto a maturare la sua formazione e il suo orientamento.

A sua volta il decreto sul «diritto-dovere all’istruzione e alla formazione» all’articolo 6 fissa opportunamente «i passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione».

Al riguardo è utile l’esperienza dei corsi prelavorativi della formazione professionale.

 

Formazione professionale

Si chiede la programmazione e il relativo finanziamento nell’ambito delle attività della formazione professionale di corsi di orientamento, corsi prelavorativi e di corsi Fal (formazione al lavoro), dedicati ai giovani con handicap intellettivo tra i 15 e i 25 anni.

Le azioni della formazione professionale dirette all’area handicap intellettivo vanno potenziate e ridefinite. In particolare:

- i corsi prelavorativi vanno incentivati per i giovani con handicap intellettivo quale opportunità formativa mirata che assicura la presa in carico dalla scuola al centro per l’impiego e alle conseguenti eventuali azioni di rinforzo della formazione professionale necessarie per trovare lavoro al termine del percorso formativo. Tali corsi prelavorativi dovrebbero quindi essere previsti sia per i giovani che devono ancora assolvere l’obbligo formativo (meno di 18 anni) sia per coloro che escono dalla scuola superiore dopo i 18 anni e necessitano ancora di un rinforzo più mirato alle loro capacità (età compresa tra i 18 e i 25 anni). Loro caratteristica dovrebbe essere la massima flessibilità e la possibilità di ingresso durante tutto il periodo dell’anno formativo, così come declinato dalla precedente direttiva;

- particolare attenzione va riservata nell’approvazione dei corsi in cui ci sono pre-iscrizioni di giovani con handicap intellettivo (azione B1.1.1). Nell’anno precedente infatti non sono stati finanziati 16 inserimenti in corsi normali di giovani con handicap intellettivo perché non sono stati approvati i corsi stessi. Questo con notevole disagio per i soggetti interessati e le loro famiglie a cui era stato prospettato un percorso formativo e che poi hanno dovuto in extremis ripiegare su altre soluzioni;

- i corsi Fal (formazione al lavoro) sono indispensabili a quanti abbiano terminato l’obbligo formativo e non siano ancora immediatamente occupabili, pur avendone le potenzialità.

 

Per tutte queste azioni vanno recuperate le maggiori risorse necessarie per dare oggettive possibilità di collocamento alle persone con handicap in attesa di lavoro e per le quali i centri per l’impiego ritengono indispensabile un reinserimento nella formazione professionale.

 

Pertanto:

- i corsi prelavorativi devono essere finanziati e programmati sulla base delle pre-iscrizioni pervenute ai Centri per l’impiego, previste dal regolamento n. 257/2000 attuativo dell’articolo 68 della legge 144/1999. Va mantenuta l’organizzazione in moduli di 2400 ore ciascuno, suddivisi in tre anni e prevista una quota consistente delle ore in tirocini in azienda;

- i corsi Fal (formazione al lavoro) vanno previsti in base al numero dei soggetti dichiarati inoccupabili dai Centri per l’impiego provinciali. Devono prevedere un minimo di 800 ore, ripetibili, ed essere finalizzati all’assunzione. Una parte prevalente di attività formativa dovrà quindi essere svolta in aziende scelte tra quelle soggette agli obblighi della legge 68/1999.

 

C) All’Assessorato al lavoro

Dal 2000 sono state avviate al lavoro alcune migliaia di soggetti handicappati con professionalità anche elevate e capacità lavorativa piena.

Urgente è ora l’intervento nei confronti di chi ha maggiori difficoltà. Sono circa 1.500 le persone da avviare per le quali si chiede:

- di operare unitamente al Presidente della Giunta, per la delega alle Olimpiadi (vedere pun-
to A);

- attuazione della delibera n. 615-135272/2003 con la quale la Giunta della Provincia di Torino si impegnava a inserire presso gli Enti pubblici (non economici) almeno il 50% di persone con handicap intellettivo e/o fisico con limitata autonomia;

- predisposizione di norme di attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 (attuativo della legge 30/2003) che escludono l’impiego di tale articolo per soggetti con handicap con piena capacità lavorativa e limitano al massimo l’utilizzo nei confronti dei soggetti con handicap intellettivo e psichico, per i quali è stata dimostrata la difficoltà di collocamento in azienda, secondo quanto già previsto dalla delibera della Giunta regionale 45-12524 del 18.05.2004. In ogni caso si rammenta che tale disposizione può essere applicata solo alle aziende che intendono completare le assunzioni della quota d’obbligo;

- raggiungimento, entro i cinque anni dell’Amministrazione, della stabilità dei servizi di inserimento lavorativo per ogni Centro per l’impiego locale, con il personale operante in proprio, o mediante convenzione, ma in ogni caso funzionalmente dipendente dal Centro per l’impiego.

Le convenzioni attivate con i Consorzi socio-assistenziali hanno favorito la deresponsabilizzazione del Centro per l’impiego, che ha delegato – senza monitorare – il collocamento mirato a personale inesperto e non competente (assistenti sociali, educatori), che non dipendono dal Centro per l’impiego ed operano nel settore del lavoro solo sporadicamente e senza porsi obiettivi da raggiungere.

 

D) All’Assessorato per la solidarietà sociale

È interesse delle nostre associazioni che al più presto la Provincia:

- provveda al trasferimento agli enti gestori istituzionali del proprio territorio delle funzioni di cui all’articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67, relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori in difficoltà, ai minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale (articolo 5, p. 4, 5, 6 della legge regionale 1/2004);

- istituisca l’ufficio di pubblica tutela con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore. Al fine di accelerare tale provvedimento, indispensabile per superare i conflitti d’interesse esistenti (gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali spesso sono i tutori degli utenti da essi stessi ricoverati e svolgono quindi il ruolo di controllore e controllato), la Provincia potrebbe assumere una delibera di indirizzo e promuovere i contatti necessari con l’autorità giudiziaria, la Regione, gli enti gestori, nonché provvedere alla formazione dei volontari disponibili ad assumere il compito di tutori o di curatori o di amministratori di sostegno e con quelli che già svolgono le suddette funzioni.

 

Per quanto riguarda la funzione di «promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore» (articolo 5, p. 2, lettera d della legge regionale 1/2004), la nostra richiesta è che siano evitate sovrapposizioni di intervento nel preciso rispetto della titolarità degli enti gestori.

 

Pertanto chiediamo alla Provincia di:

1. assumere un ruolo di stimolo nei confronti della Regione, d’intesa con i Comuni e i Consorzi socio-assistenziali,  per ottenere la programmazione delle risorse sanitarie necessarie per:

- risolvere il problema della lista d’attesa degli anziani malati cronici non autosufficienti: si rammenta che in base ai dati forniti dalla Regione Piemonte al 31 dicembre 2003 nell’area della Provincia di Torino (Asl 1 - 10) erano in lista d’attesa per un posto in Rsa/Raf ben 4.680 persone anziane malate non autosufficienti. I finanziamenti stanziati recentemente dalla Regione Piemonte potranno risolvere – se verranno davvero utilizzati dalle Asl – soltanto un quinto del bisogno;

- realizzare su tutto il territorio le cure domiciliari, ivi compresa l’erogazione dell’assegno di cura e i centri diurni per i malati di Alzheimer, in misura di almeno 1 ogni 50.000 abitanti;

2. promuovere azioni congiunte tra enti gestori, terzo settore e associazioni di rappresentanza degli utenti finalizzate alla stesura di procedure di accreditamento dei servizi socio-sanitari rispettose dei diritti degli utenti e dei lavoratori;

3. assumere tutte le iniziative necessarie per la diffusione dell’informazione in merito al diritto alla segretezza del parto al fine d’impedire gli infan-
ticidi;

4. garantire politiche giovanili accessibili anche ai giovani con handicap, compresi quelli con handicap intellettivo;

5. prevedere iniziative di formazione del personale assicurando anche la partecipazione di rappresentanti degli utenti, di modo che gli operatori possano conoscere le loro richieste.

 

E) All’Assessorato al turismo e allo sport

Si chiede l’assunzione di iniziative per la promozione di soggiorni estivi e attività sportive nei Comuni della provincia che, analogamente a quanto previsto dal Comune di Torino, prevedano l’accesso anche a giovani e adulti con handicap fisico, sensoriale, intellettivo.

 

F) All’assessorato al trasporto

Si chiede l’istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato a individuare le modalità per rendere esigibile il diritto al trasporto sia alle persone con handicap motorio e sensoriale sia alle persone con handicap intellettivo, con priorità all’esigenza di assicurare il diritto all’assolvimento dell’obbligo formativo, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 25 della legge 118/1971, che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 215/1987 è esteso alla formazione professionale e alla scuola superiore.

 

G) All’Assessorato al bilancio e Assessorato alle pari opportunità

 

Si chiede il pieno appoggio alle iniziative richieste agli altri assessorati della Giunta per garantire, attraverso l’erogazione dei fondi necessari e l’assunzione di iniziative specifiche di tutela, l’esigibilità dei diritti alle persone in situazione di handicap e pari opportunità ai servizi sociali, sanitari e del tempo libero previsti per tutti i cittadini.

 

Risorse

L’avanzo di bilancio 2003 della Provincia di Torino è stato di euro 25.722.042,00. In materia di lavoro la Regione ha trasferito alle Province le risorse già destinate al finanziamento degli ex Cilo, i fondi legati alla legge 41/1998 per l’attuazione dei Por (progetti obiettivo regionale) 2000/2006, le somme derivanti dalla legge 51/2000 “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”, gli stanziamenti per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri agevolati per l’assunzione di persone con handicap, i fondi per la realizzazione di cantieri di lavoro, le risorse per le attività di formazione professionale ed i corsi per apprendisti, ai sensi dell’articolo 68 della legge 144/1999 (obbligo formativo).

Infine, dall’entrata in vigore della legge 142/1990, la Provincia ha trattenuto patrimonio, risorse e personale (del valore annuo di oltre 10 miliardi delle vecchie lire) già dei servizi di assistenza per le persone con handicap la cui gestione è stata trasferita dal 1991 ai Comuni e Consorzi socio-assistenziali.

 

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