Prospettive assistenziali, n. 148, ottobre - dicembre 2004

 

 

Interrogativi

 

 

È RAGIONEVOLE INSISTERE SULL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 328/2000?

 

Cristiano Gori, nell’articolo “L’attuazione della 328” pubblicato sul n. 16, 2004 di Prospettive sociali e sanitarie rileva che «quattro anni sono trascorsi dall’approvazione della legge 328/2000 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”» e che «lontano paiono le grandi attese da essa suscitate e il fermento che ha toccato il mondo del sociale nel periodo successivo alla sua approvazione», per cui «le aspettative iniziali si sono progressivamente affievolite, lasciando spazio a uno scenario ricco di contraddizioni».

In particolare, l’Autore constata che non sono state attuate le «indicazioni finalizzate alla riforma dei servizi e interventi sociali a livello nazionale, pensate come parte di un più ampio cambiamento del complesso sistema di welfare in Italia», le quali riguardavano «l’introduzione del reddito minimo d’inserimento, il riordino delle erogazioni monetarie per gli invalidi civili e l’introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali». Ne consegue che finora non è stata ridotta «la forte eterogeneità territoriale dei servizi e interventi sociali italiani».

Chiediamo al Professor Gori: non ritiene che la causa vera della mancata attuazione della legge 328/2000 debba essere ricercata nel fatto che le relative disposizioni non prevedono alcun diritto esigibile da parte dei cittadini? (1).

Affinché una legge sia valida e quindi applicabile, non deve esplicitare le esigenze delle persone e dei nuclei familiari ai quali gli enti preposti alla programmazione (Regioni) e alla gestione (Comuni singoli e associati) devono dare risposte concrete entro termini temporali prefissati?

I contenuti della legge 328/2000 non sono semplici e vuote dichiarazioni di principio adatte ad un documento sui massimi sistemi, ma non ad una legge con obiettivi operativi?

Non è giunto il momento di riconoscere che la legge 328/2000 è una scatola vuota da sostituire con norme prescrittive sui «diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», come prevede l’articolo 3 della legge costituzionale n. 3/2001 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”? Se «errare humanum est» per avere considerato valida la legge 328/200, non è «diabolicum perseverare» nel chiederne l’impossibile adeguata attuazione?

 

 

AGISCONO CORRETTAMENTE GLI OPERATORI CHE NON SEGNALANO AGLI UTENTI I DIRITTI?

 

Nell’articolo “Gestione delle liste d’attesa per l’accesso alle Rsa”, apparso sul n. 16, 15 settembre 2004 di Prospettive sociali e sanitarie, gli assistenti sociali dell’Asl Provincia di Milano 1 Elisabetta Aiello, Lucia Carnovali, Marcella Distaso, Lucia Fornara, Maria Giorgetti, Daniela Magistroni, Rita Marino, Alessandra Marnati, Silvia Marra, Lina Paganini, Maria Grazia Ruscino, Mariagrazia Stefanoni, Carla Zuffinetti, lo psicologo Gianmario Rozzi e il medico pediatra Angelamaria Sibilano illustrano le iniziative assunte per la determinazione della graduatoria d’accesso alle Rsa degli anziani cronici non autosufficienti.

Le domande di ricovero prese in esame nel 2003 sono state 414 e l’attività svolta ha coinvolto «sei enti gestori di Rsa per un totale di nove strutture».

Gli Autori segnalano che lo strumento di valutazione inizialmente utilizzato «determinava, di fatto, l’ingresso in struttura di anziani con un  carico assistenziale molto elevato causando disagi all’interno della Rsa». Di conseguenza è stato «messo a punto un nuovo strumento di valutazione che aveva come obbiettivo una più equilibrata distribuzione degli ingressi e soprattutto una rilevazione adeguata degli aspetti socio-familiari riferiti all’anziano».

Sulla base delle citazioni sopra riportate, sorgono spontanei alcuni interrogativi. In primo luogo perché mai viene ricordato dagli operatori l’obbligo del Servizio sanitario di garantire la continuità delle cure sanitarie e socio-sanitarie? La lista di attesa per l’accesso alle Rsa degli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, che abbisognano – com’è evidente – di prestazioni indilazionabili, non è un abuso praticato dalle Asl? Perché i vecchi malati ed i loro congiunti devono sopportare le spese di degenza (anche 100-120 euro al giorno) quando le disposizioni vigenti (legge 833/1978 e l’articolo 54 della legge 289/2001) pongono detto onere a carico della sanità per quanto riguarda le prestazioni mediche, sanitarie e infermieristiche, e cioè per la quota del 50%? È giuridicamente ed eticamente accettabile che gli Autori dell’articolo affermino che «mai veniva contrastato il desiderio di ricovero se l’anziano presentava caratteristiche compatibili con l’inserimento in Rsa»? Se le caratteristiche erano “incompatibili”, l’anziano malato veniva e viene ricoverato in quale struttura? E dopo quanto tempo? I criteri di accesso alle Rsa devono essere calibrati sulla base delle esigenze delle Rsa o tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei vecchi malati?

Gli operatori dell’Asl Provincia di Milano 1 forniscono informazioni scritte (e quindi controllabili) agli utenti ed ai loro congiunti o si limitano a trasmettere indicazioni verbali e quindi non verificabili?

 

 

SONO GIUSTIFICATE LE ATTESE DI CAMBIAMENTO SOCIALE DEL NONPROFIT?

 

La rivista Politiche sociali e servizi, semestrale a cura del Centro studio e documentazione sui servizi alla persona, Dipartimento di sociologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha ospitato nel n. 1, 2002 l’articolo di Luca Fazzi “L’incerto destino del settore ‘nonprofit’ in Italia”. Premesso che «secondo i dati Istat si contano ormai in Italia circa 220.000 organizzazioni nonprofit», l’Autore precisa che «una parte quantitativamente significativa, stimata intorno alle 10.000 unità, produce servizi a tutti gli effetti sostitutivi di quelli pubblici».

Un primo interrogativo: si tratta veramente di «servizi a tutti gli effetti sostitutivi di quelli pubblici» e quindi anche per quel che riguarda il loro finanziamento, oppure i 10 mila enti nonprofit svolgono attività programmate e sovvenzionate dal settore pubblico? Pertanto, non sono «a tutti gli effetti» interventi pubblici?

Luca Fazzi sostiene, altresì, che «gli enti pubblici sono strutturalmente limitati a essere organizzazioni che (…) di principio forniscono soluzioni asettiche e limitate ai problemi dei cittadini». Sulla base di quali esperienze l’Autore afferma che solo gli interventi delle organizzazioni nonprofit «possono essere definiti relazionali» in quanto si connotano «per la capacità di far scattare processi di assunzione di responsabilità che si diffondono a livello sociale e arrivano a coinvolgere reti, attori e risorse più o meno ampie a seconda della credibilità e della legittimazione che essi sono in grado di attivare?».

Premesso che tutte le attività in materia di adozione, di affidamenti e di inserimenti familiari sono state finora svolte, salvo rarissime eccezioni, esclusivamente dal settore pubblico, non è forse vero che esse hanno determinato notevoli cambiamenti nella società per quanto riguarda non solo il diverso comportamento dei genitori nei confronti dei loto figli (in particolare, maggiore attenzione agli aspetti educativi e minore ricorso all’istituzionalizzazione), ma anche nei confronti delle persone in difficoltà?

Non è forse opportuno evitare giudizi generici sui servizi del settore pubblico e delle organizzazioni nonprofit? Non bisognerebbe procedere sulla base di valutazioni oggettive riferite alle attività svolte dai suddetti enti nei medesimi campi di azione (ad esempio, gestione di comunità alloggio) in modo da poter comparare i risultati effettivamente conseguiti?

 

 

Perché LA CARITAS ANTONIANA vuole COSTRUIRE A BAGDAD UN ORFANOTROFIO?

 

Sul numero di giugno 2004 del Messaggero di Sant’Antonio è descritto il progetto che la Caritas antoniana intende realizzare a Bagdad, in Iraq: acquistare con le contribuzioni che riceverà dai lettori una struttura da adibire a orfanotrofio per bambini handicappati, che sia più ampia di quella attuale. Secondo i promotori, tale iniziativa «permetterà di avere spazi più adeguati e, soprattutto, di aumentare il numero di bambini accolti. Molti piccoli con gravi handicap oggi vegetano senza cure adatte alla loro condizione negli orfanotrofi della capitale». La struttura, gestita dalle suore missionarie della carità, attualmente ospita 24 bambini dai 2 ai 12 anni.

Come avevamo già rilevato a proposito di un’altra analoga iniziativa della Caritas antoniana (1), per la programmazione dell’ampliamento della struttura di Bagdad è stato considerato il diritto dei bambini ad avere una famiglia o almeno vivere in una struttura parafamiliare com’è la comunità alloggio? È stato tenuto conto che la carenza di cure familiari ed i ricoveri in istituto provocano nella personalità dei bambini, ovviamente compresi quelli che si trovano in situazione di handicap, seri traumi che difficilmente vengono superati nell’arco della loro vita? Non è forse vero che più le strutture di ricovero sono capienti, meno sono personalizzate?

Perché la Caritas antoniana non approfondisce l’esperienza positiva che è stata realizzata in Zambia dal Servizio Missioni della Comunità Papa Giovanni XXIII, presieduta da don Benzi? Il progetto, denominato “Rainbow” (2), si pone i seguenti obiettivi: raggiungere ed aiutare il maggior numero possibile di bambini e sostenere sia psicologicamente che materialmente le famiglie di parenti o di altre persone che accolgono gli orfani e gli altri fanciulli in situazione di disagio.

Secondo il Servizio Missioni della Comunità Papa Giovanni XXIII il progetto “Rainbow”, sostenuto dalla Diocesi di Ndola, è molto meno costoso rispetto alla costruzione di istituti. Non sarebbe opportuno tener conto di questa esperienza innovativa?

 

 

 

(1) Ricordiamo che sul n. 14/2000 di Prospettive sociali e sanitarie, commentando la legge 328/2000, Emanuele Ranci Ortigara, direttore della suddetta rivista, aveva segnalato fra «le previsioni più innovative» del testo, la «affermazione di un vero e proprio diritto dei cittadini a usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato», diritto che, come era e come è noto, è purtroppo inesistente.

(1) Cfr. “Perché la Caritas antoniana costruisce in Kenia un istituto per bambini?”, Prospettive assistenziali, n. 138, 2002.

(2) Cfr. “L’intervento in Zambia della Comunità Papa Giovanni XXIII a sostegno del diritto dei minori alla famiglia”, Ibidem, n. 125, 1999.

 

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