Prospettive assistenziali, n. 147, luglio - settembre 2004

 

 

Notizie

 

 

GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI CONTRO LA DOMICILIARITÀ

 

Gli affari sono affari. Come riferisce il Corriere del 31 marzo 2004, tre dei cinque ospizi di Carmagnola (Torino) hanno lanciato un grido di allarme: “Aiutateci o soffocheremo”, denunciando «il problema dei posti letto attualmente vuoti». A seconda delle strutture «si va da un  minimo di due a un massimo di nove, pari a quasi il 20 per cento del totale».

Secondo i gestori delle strutture, la colpa delle loro difficoltà economiche deve essere  attribuita alle famiglie degli anziani cronici non autosufficienti e alle badanti, il cui numero «è aumentato vertiginosamente e per noi c’è stato il crollo». A loro avviso «è un problema serio: tali “buchi”, infatti, fanno sì che certi mesi non si riesca neppure a coprire le spese ordinarie».

I rappresentanti dei tre ricoveri di Carmagnola che hanno lanciato il grido di allarme precisano che «in una struttura qualificata come le nostre le rette partono dai mille, millecinquecento euro al mese, mentre si trovano badanti disposte ad accettare anche e solo il vecchio milione di lire, 500 euro».

Dunque, si tratterebbe di «concorrenza sleale». Difatti, aggiungono «se anche le badanti fossero in regola, verrebbero a costare ben più care e la spesa per assumerle tornerebbe a essere paragonabile con le nostre rette».

I gestori si sono addirittura appellati alle istituzioni con queste minacciose parole: «Se la situazione va avanti così, rischiamo di ridimensionarci o chiudere. Nel caso, tutti i nostri dipendenti si troverebbero senza occupazione».

La suddetta iniziativa è stupefacente e rischia – soprattutto se si estende – di compromettere le misure (obbligatorietà delle cure domiciliari, riconoscimento del volontariato intrafamiliare ed erogazione degli assegni di cura, ecc.) rivolte al potenziamento delle cure domiciliari.

Le Rsa sono sorte in molte zone senza alcuna programmazione. L’idea base era (ed in molti casi lo è ancora) che vi sarà un aumento, fra l’altro ritenuto molto consistente, degli anziani cronici non autosufficienti, anche se non vi sono ricerche scientifiche che lo confermino.

Occorrerebbe, invece, tener conto che parallelamente all’aumento della durata media della vita (conseguenza questa dovuta al miglioramento delle condizioni esistenziali), c’è stato e continua ad esserci un incremento rilevante dei livelli di autonomia dei vecchi.

Ricordiamo che appena 10-20 anni or sono numerosi imprenditori si erano lanciati nella creazione di strutture residenziali per anziani autosufficienti (ci riferiamo, ad esempio, ai tanto strombazzati e falliti “Giardini di Arcadia” di Torino e di Udine), per poi accorgersi della mancanza di utenti.

 

 

Garantito per cento anni il segreto del parto

 

L’art. 93 (certificato di assistenza al parto) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Gazzetta ufficiale, del 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario n. 123) stabilisce quanto segue:

«1. ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre costituito da una semplice attestazione contente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’art. 109.

«2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali  che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000. n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a che vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

«3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile».

 

 

IN ITALIA IL LATTE ARTIFICIALE È IL PIÙ CARO D’EUROPA

 

Sul giornale edito dal sindacato Cisl Conquiste del lavoro è stato pubblicato in data 4 giugno 2004 l’articolo “Latte per l’infanzia: i prezzi più alti d’Europa”, dove viene riferito che l’Adiconsum già «nel dicembre del 1996 segnalò all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il caro prezzi del latte artificiale destinato ai neonati italiani, ipotizzando l’esistenza di un “cartello” fra alcuni produttori di latte artificiale per neonati. L’Autorità riconobbe fondate le motivazioni addotte e comminò una multa alle imprese produttrici».

A distanza di anni, la situazione non è cambiata. Infatti, da un’indagine svolta recentemente dalla Lega consumatori della Toscana, il latte artificiale italiano continua ad avere il prezzo più alto d’Europa. Su La Stampa del 24 luglio 2004 è stato segnalato che il prezzo del latte in polvere Nidina 2 viene venduto dall’ipermercato Carrefour di Madrid (Spagna) al prezzo di 11,68 euro, mentre la stessa confezione costa 18,00 euro nel medesimo ipermercato Carrefour di Torino.

Il Ministero della salute ha reso noto che alcune aziende (Milupa, Nutricia, Plasmon dietetici alimentari, Humana, Chiesi farmaceutici, Nestlè, Mead Johnson), hanno accettato di ridurre, entro ottobre 2004, il prezzo del 10% (fatta eccezione per l’azienda Syrio che lo diminuirà dell’8% dal 1° ottobre) e si sono impegnate a fornire al Servizio sanitario nazionale prodotti in polvere a prezzi agevolati da destinare alle «famiglie indigenti». Quali siano i criteri per definire le «famiglie indigenti» lo dovrebbe stabilire il Ministro Sirchia con le Regioni.

L’Adiconsum, assieme ad altre associazioni, ha ritenuto queste decisioni insufficienti ed ha quindi inviato al Ministro Sirchia un documento dichiarando la propria insoddisfazione a tali misure, sostenendo che «una riduzione del 10% non servirebbe certamente ad allineare i prezzi italiani a quelli europei» e che «il problema non è mercanteggiare sulla percentuale di riduzione, ma mettere in discussione i criteri per stabilire i prezzi e le varie voci che li compongono. In particolare, come denunciato da più parti, dovrebbe essere messa in discussione la voce che riguarda il marketing diretto ai medici. Le aziende si guardano bene dal fornire dati al riguardo; ma trasparenza vorrebbe (ed i Ministeri competenti lo potrebbero imporre) che tali dati fossero forniti alle parti interessate ed alle associazioni dei consumatori».

Criticata è anche la misura che intende intraprendere il Ministero sull'agevolazione dei prezzi del latte al Servizio sanitario nazionale per destinarlo alle famiglie meno abbienti perché ciò «favorirebbe la decisione di non allattare o di sospendere anzitempo l'allattamento al seno, con gravi conseguenze per la salute di mamme e bambini». Questa decisione, secondo l'Adiconsum, da un lato «riporterebbe indietro di 50 anni, ai tempi in cui Omni e enti comunali di assistenza distribuivano buoni latte artificiale» e dall'altro «aumenterebbero, invece che diminuire, le ineguaglianze tra ricchi e poveri; nelle famiglie più ricche e più istruite, infatti, già ora si allatta di più e più a lungo che nelle famiglie più povere e meno istruite».

L’Adiconsum ha anche chiesto che «il tavolo di discussione, istituito presso il Ministero della sa­lute, debba essere riaperto con la presenza delle asso­ciazioni dei consumatori e di esperti indipendenti (cioè privi di conflitti d’inte­resse per collaborazioni presenti o passate con le aziende) in tema di alimentazione infantile».

 

 

L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ SPETTA ANCHE IN CASO DI ADOZIONE DA PARTE DI LAVORATRICE LIBERO PROFESSIONISTA

 

Con sentenza n. 371 del 23 dicembre 2003 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”, nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l’indennità di maternità spetti alle lavoratrici libero professioniste nei tre mesi successivi all’ingresso del minore adottato o affidato, anche se il minore stesso abbia superato i sei anni.

 

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