Prospettive assistenziali, n. 147, luglio - settembre 2004
Giuseppe D’Angelo
Con la legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 “Norme per la
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi
e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” – pubblicata
sul Bollettino ufficiale n. 2 del 15
gennaio 2004 –
Aspetti positivi e negativi
La nuova legge regionale ha indubbiamente un aspetto positivo: riconosce (finalmente!) diritti esigibili per
alcuni soggetti in estreme condizioni di bisogno (2).
A tale elemento positivo occorre
aggiungere il previsto trasferimento ai Comuni di tutte le attività
assistenziali ancora in capo alle Province.
Dall’altro versante, abbiamo purtroppo alcuni aspetti
negativi, i principali dei quali sono:
l’assenza di disposizioni volte alla prevenzione primaria dello stato di
bisogno e dell’emarginazione sociale, le disposizioni sull’integrazione
socio-sanitaria che pongono difficoltà all’esigibilità dei diritti per i malati
cronici non autosufficienti e per i soggetti con limitata o nulla autonomia
perché colpiti da
handicap, la mancanza di norme per il reale superamento dell’istituzionalizzazione delle persone deboli.
Ignorata la prevenzione primaria
Esaminiamo in primo luogo l’aspetto relativo
all’assenza di norme volte alla prevenzione primaria dell’emarginazione
sociale.
In merito a ciò l’impostazione della
legge regionale 1/2004 rispecchia fedelmente, purtroppo, quella della
328/2000. Per di più, costituisce un arretramento rispetto
alla precedente legge piemontese di riferimento sull’assistenza, la n. 62/1995
(ora abrogata a seguito del riordino della legislazione di riferimento con l’entrata
in vigore della 1/2004) che prevedeva alcune precise disposizioni per gli Enti
locali atte a garantire il pieno soddisfacimento dei bisogni comuni a tutta la
popolazione. Si trattava in particolare degli aspetti relativi
alle esigenze di tipo socio-relazionale e di natura abitativa, nonché
della promozione dell’inserimento lavorativo e dell’abolizione delle barriere
architettoniche (3).
È evidente che una vera attività di prevenzione si
realizza se ogni settore d’interesse sociale, che si rivolge cioè
a tutti i cittadini, è predisposto in modo da intervenire realmente per tutta
la popolazione, ovvero anche nei riguardi dei soggetti deboli.
Appare chiaro che soddisfacendo anche per le fasce più
deboli le necessità comuni a tutti i cittadini (ovverossia
le prestazioni concernenti la sanità, l’istruzione, la
casa, i trasporti, ecc., nonché il lavoro anche ai
soggetti con handicap aventi adeguate capacità lavorative), si riduce il numero
delle persone che per poter continuare a vivere sono costrette a rivolgersi
all’assistenza.
È esclusivamente alle persone (minori in situazione di abbandono, persone con handicap intellettivo con limitata
o nulla autonomia, ecc.) che non sono in grado di inserirsi autonomamente nella
società pur beneficiando degli interventi appena sopra indicati, che devono essere garantiti gli interventi
aggiuntivi dell’assistenza sociale (affidamenti e inserimenti presso famiglie e
persone, centri diurni per soggetti con gravi menomazioni cognitive, comunità
alloggio, ecc.).
Ricordiamo che «la
vera prevenzione del disagio, dell’emarginazione sociale e dell’esclusione sociale non può, salvo casi rarissimi, essere svolta dai
settori dell’assistenza e dei servizi sociali». Tali settori difatti «non hanno né strumenti né personale in
grado di operare a livello di profilassi, di curare persone malate, di
riabilitare i soggetti infortunati, di predisporre le strutture abitative, di
provvedere all’istruzione dell’obbligo e superiore, di garantire i trasporti,
ecc.» (4).
Questo orientamento, peraltro, si desume da una onesta lettura del dettato costituzionale e
dall’attuazione di quei diritti rivolti esplicitamente a tutti i cittadini
(citiamo, per esempio, i diritti al lavoro, all’istruzione, alla tutela della
salute, alla libera circolazione, ecc.). Il diritto all’assistenza si aggiunge
agli altri ed è pertanto rivolto fondatamente solo agli inabili al lavoro (5).
Or dunque, l’indirizzo poco sopra messo
in evidenza è stato ignorato dalla legge nazionale 328/2000 nonché
dimenticato dalla legge regionale 1/2004.
Aspetti negativi dell’integrazione dei servizi
A quanto pare, la legge regionale ritiene che,
predisponendo una rete di servizi sociali integrati tra loro ed orientata a
favore di tutti i cittadini, sia possibile superare le varie situazioni di
disagio e di sofferenza.
Tale impostazione,
seppur sostenuta – diversamente dalla legge 328/2000, come cercheremo di
approfondire più avanti – dal riconoscimento di alcuni
diritti azionabili, ha il rischio di caratterizzare il nuovo disposto normativo
come strumento atto a monitorare e controllare l’emarginazione sociale e non ad
evitarla e superarla (6).
Dunque non possono che suscitare perplessità le norme relative alla prevista integrazione dei vari settori con
quello delle politiche sociali.
Nella legge
regionale 1/2004 è disposto che i vari settori sociali (del lavoro, della
formazione, della casa, ecc.) interagiscano in maniera coordinata ed integrata
col settore delle politiche socio-assistenziali. Leggiamo
difatti che «le attività dirette al raggiungimento delle finalità» della legge in
oggetto da parte della Regione, delle Province e dei Comuni «sono informate alle seguenti modalità
operative: (…) coordinamento ed
integrazione con gli interventi sanitari, dell’istruzione, della giustizia
minorile, nonché con le politiche attive della
formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza
sociale e degli altri servizi sociali del territorio» (comma 2
dell’articolo 3, e comma 2 dell’articolo 14).
Pure il previsto “piano
di zona” (che vaglieremo più avanti) stabilisce che esso debba
essere «integrato nel più generale quadro
delle politiche della sanità, dell’ambiente, dell’istruzione, della formazione,
del lavoro, della casa, dei servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle
comunicazioni» (articolo 17, comma 5).
Come se ciò non
bastasse, i criteri per il riparto delle risorse finanziarie previste dal fondo
regionale «sono finalizzati a privilegiare gli enti gestori (…) che realizzano la massima integrazione tra sanità e assistenza, nonché
il coordinamento delle politiche dei servizi sociali con le politiche della
casa, dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro»
(articolo 35, comma 10).
Dunque, v’è il
pericolo che la nuova legge regionale anziché soddisfare direttamente le
esigenze abitative, sanitarie, lavorative, ecc., di
tutti i cittadini – al di là della loro condizione socio-economica – favorisca
il trasferimento degli interventi rivolti ai soggetti più deboli negli ambiti
socio-abitativo, socio-formativo, socio-lavorativo e così via.
Se osserviamo, nell’ottica degli utenti, quanto di negativo è accaduto nel
corso degli anni passati – ed ancora continua ad accadere – a seguito della
nefasta trovata dell’integrazione socio-sanitaria, possiamo renderci conto
della sorte che attende le fasce deboli nel caso in cui venisse esteso questo
orientamento.
Il rischio,
evidentemente, è quello della riaffermazione delle problematiche emerse già con
l’avvenuta integrazione tra il settore sanitario e quello assistenziale.
In particolare:
- l’allontanamento dei soggetti deboli dai naturali
settori di competenza rivolti a tutta la popolazione. Per esempio, il settore
sanitario in materia di malati cronici non autosufficienti ha deciso – in
genere e oramai da tempo – di non riconoscere la stessa pertinenza esercitata
invece in occasione di pazienti acuti (7); dunque una discriminazione in violazione
anche all’articolo 3 della Costituzione che al primo comma afferma: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali»;
- lo scadimento del
livello generale dei diritti e delle prestazioni. Nell’esempio appena sopra
citato, i livelli di cura sono manifestamente superiori in una struttura
sanitaria anziché in una Rsa/cronicario;
- aggiuntive
attribuzioni di oneri economici all’utente (si veda, a
proposito, il concorso da parte dell’utente al costo delle prestazioni cosiddette
di “lungo-assistenza”); ecc.
Sul rischio di veder
riprodotto l’approccio “integrato” negli altri settori, riportiamo due esempi.
La scuola oggi
prevede – giustamente – che i soggetti con handicap debbano accedere
nelle normali classi rivolte a tutti; domani non vorremmo che venissero
ricostituite, con la scusa dell’integrazione “socio-scolastica”, le classi
speciali per i soggetti con handicap o altre difficoltà.
L’inserimento dei soggetti svantaggiati nelle normali
aziende è un obiettivo importantissimo, in senso opposto
all’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003 che sancisce la loro
emarginazione lavorativa nelle cooperative sociali (8).
Previsti alcuni diritti esigibili
Come abbiamo già avuto modo di osservare, nella legge regionale
piemontese n. 1/2004 è presente un importante elemento positivo. Si tratta del
riconoscimento del diritto esigibile ai servizi ed alle prestazioni essenziali
per le persone in condizioni di grave bisogno socio-economico
(ciononostante occorre in ogni caso esprimere riserve in merito alle cosiddette
prestazioni ad integrazione socio-sanitaria, che vedremo più avanti).
Si tratta di una sostanziale novità rispetto alla legge 328/2000 che,
com’è risaputo, ha previsto solo delle “priorità” all’accesso al sistema dei
servizi per le persone in determinate situazioni di disagio, non riconoscendo
alcun nuovo diritto (9).
Cerchiamo, pertanto, nel seguito
del presente articolo di approfondire questo rilevante aspetto della nuova
legge regionale andando a verificare i punti chiave del provvedimento: chi ha
diritto ai servizi previsti, chi ha il dovere di predisporli, come devono
essere finanziati gli interventi, e così via, secondo il collaudato metodo
della Scuola dei diritti della Fondazione promozione
sociale (10).
Gli aventi diritto
L’articolo
22 della legge regionale 1/2004 al comma 1 prevede quanto segue: «
Dunque, appare previsto il diritto
esigibile alle prestazioni sociali di livello essenziale. Tale diritto è volto
a ciascun cittadino in funzione della valutazione delle sue necessità nonché secondo priorità stabilite.
A rafforzare tale
diritto è stabilito, inoltre, che «contro
l’eventuale motivato diniego è esperibile il ricorso per opposizione allo
stesso ente competente per l’erogazione della prestazione negata».
Nello stesso
articolo 22, ma al comma 2, è poi specificato che hanno diritto di fruire delle
prestazioni e dei servizi del sistema integrato regionale d’interventi e
servizi sociali «i cittadini residenti
nel territorio della Regione Piemonte, i cittadini di Stati appartenenti
all’Unione europea ed i loro familiari, gli stranieri individuati ai sensi
dell’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero), i minori stranieri non accompagnati, gli
stranieri con permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, i
rifugiati e richiedenti asilo e gli apolidi».
Al comma 2 dell’articolo 39 è
inoltre previsto che «l’organizzazione e
l’erogazione degli interventi socio-assistenziali non differibili
caratterizzati da motivi di urgenza sono effettuati
dal Comune nel
cui territorio il destinatario degli interventi stessi dimora; gli oneri
relativi gravano sul Comune di residenza».
L’integrazione
socio-sanitaria
In relazione
all’esigibilità
del diritto, la situazione appare subito meno chiara per quei servizi e
prestazioni guarda caso (!) ad integrazione socio-sanitaria. Difatti, nella
legge 1/2004 è specificatamente stabilito che per tali servizi è
Inoltre, poiché gli obiettivi non
sono precisati nella legge n. 1/2004, viene dato un
mandato praticamente senza condizioni alla Giunta regionale.
Ricordiamo che tra le prestazioni
afferenti all’area dell’integrazione socio-sanitaria rientrano quelle
concernenti l’assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale a favore
dei soggetti con handicap e limitata o nulla autonomia, nonché
degli anziani non autosufficienti, dei malati di Alzheimer e degli altri
soggetti colpiti da demenza senile. Si tratta dunque di un numero consistente
di persone, estremamente più elevato degli altri
soggetti assistiti (i minori in difficoltà, i nuclei familiari in situazione di
disagio, ecc.).
Nella sostanza, gli interventi relativi al settore dell’integrazione socio-sanitaria
dovrebbero riguardare le prestazioni comprese nei Lea - Livelli essenziali di
assistenza, che
Le prestazioni sopra accennate, sulla base dell’articolo 54 della legge 289/2002
(Finanziaria 2003) che ha altresì elevato a rango di legge il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)
sui Lea, devono essere garantite dal Servizio sanitario nazionale.
Ma le medesime prestazioni,
ovverosia quelle concernenti il «soddisfacimento
delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non
autonome e non autosufficienti» (articolo 18, comma 1, lettera c),
rientrano pure tra le cosiddette prestazioni di livello essenziale che, secondo
la legge regionale in oggetto, devono essere garantite dai Comuni (articolo 19,
comma 2). E per tali prestazioni la legge regionale prevede che il cosiddetto
piano di zona debba trovare nella parte relativa alle
attività di integrazione socio-sanitaria «obbligatoria
corrispondenza nella parte dei programmi di attività distrettuale contenuta nei
piani attuativi aziendali» (articolo 17, comma 6). Ancor più, in relazione ai duplici ambiti costituiti da Asl e Comuni, «al
fine di garantire l’attuazione e l’efficacia degli interventi», è previsto
che le relative attività siano «realizzate
con modalità operative condivise dai settori sanitario e sociale»; inoltre,
è considerata la nomina di un responsabile del procedimento con lo scopo di
stabilire un riferimento di competenza per l’utente (articolo 20, comma 3).
La macchinosità e l’ambiguità di fondo delle citate norme regionali lasciano spazio alla
prosecuzione dell’attuale drammatica situazione caratterizzata dalle dimissioni
– spesso selvagge – dagli ospedali delle persone (anche non anziane) colpite da
patologie invalidanti e da non autosufficienza, con la conseguente messa a
carico dei soggetti coinvolti e dei loro congiunti di rilevanti oneri economici
(12).
Priorità di accesso
All’articolo 22, comma 3, è
disposto che «accedono prioritariamente ai servizi e alle
prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali»
tutti i soggetti che si trovano in «condizioni di povertà o con limitato reddito
o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per
inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita
sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a
provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi
assistenziali, i minori, specie se in condizioni di disagio familiare».
L’accesso ai servizi, come
abbiamo già accennato, deve essere «realizzato
attraverso una valutazione del bisogno» (articolo 23, comma 3). Per le «persone e famiglie in condizioni di
fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza» sono inoltre previsti
(articolo 23, comma 2) interventi di «orientamento
e accompagnamento».
Occorrerà in ogni caso
verificare, nel momento in cui il cittadino bisognoso richiederà il servizio,
se da parte delle istituzioni interessate sarà rispettato il dovere
all’erogazione delle relative prestazioni. L’esperienza ha spesso dimostrato
che laddove il soggetto coinvolto è soggetto “debole”,
il diritto previsto dalle disposizioni di legge non trova adeguata
applicazione; è necessaria, quindi, una forte “pressione” da parte di gruppi o
associazioni (ma anche di singoli cittadini) affinché siano rispettate le
esigenze ed i diritti dei più bisognosi.
Comunque sia, nel riconoscere il diritto
alle prestazioni a coloro che sono in stato di bisogno, la nuova legge
regionale supera di fatto le disposizioni ancora vigenti previste con gli
articoli 154 e 155 del regio decreto n. 773/1931, disposizioni che, in ogni caso,
potranno essere utilizzate dai cittadini qualora i Comuni non assumessero i
provvedimenti di loro competenza (13).
Compiti dei Comuni
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 1/2004, i Comuni «sono titolari delle funzioni concernenti gli
interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione
regionale, anche mediante l’elaborazione di proposte per la definizione del
piano regionale degli interventi e dei servizi sociali». Esercitano inoltre
«le funzioni in materia di servizi
sociali già di competenza delle Province (…)» – funzioni delle quali diremo
più avanti – «elaborano ed adottano, mediante un accordo
di programma, i piani di zona; adottano
la carta dei servizi (…); garantiscono ai cittadini l’informazione sui servizi
attivati, l’accesso ai medesimi e il diritto di partecipare alla verifica della
qualità dei servizi erogati». Sono altresì titolari «delle funzioni amministrative relative all’autorizzazione, alla
vigilanza e all’accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo
residenziale o semiresidenziale».
I Comuni devono anzitutto
assicurare i livelli essenziali delle prestazioni (elencati nell’articolo 18) che «costituiscono la risposta minima ed omogenea che (…) tramite gli enti gestori
istituzionali sono tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese»
(articolo 19, comma 2).
Trasferimento delle
competenze dalle Province ai Comuni
Un’altra importante questione
affrontata dalla legge regionale n. 1/2004, è il trasferimento ai Comuni di
tutte le competenze assistenziali attualmente in
carico alle Province, vale a dire quelle relative «ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola
madre, ai minori esposti all’abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed
alle gestanti e madri in difficoltà». Detto trasferimento deve essere
eseguito mettendo a disposizione dei Comuni «le
risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale» dalle
Province. Inoltre, le Province dovranno attuare le procedure per la mobilità
del personale in servizio. Per gli addetti che non accetteranno il
trasferimento ai Comuni, le Province dovranno corrispondere agli stessi Comuni
le somme «equivalenti in danaro».
Con l’assunzione da parte dei
Comuni di tutte le funzioni assistenziali, si mette la
parola fine all’odiosa discriminazione degli interventi assistenziali rivolti
ai minori nati nel o fuori dal matrimonio, ai non vedenti ed agli audiolesi.
È inoltre previsto (articolo 58,
comma 2) che «
Obiettivi degli interventi
In merito agli obiettivi il primo
comma dell’articolo 18 della legge 1/2004 così si esprime: «Il sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali fornisce risposte omogenee sul
territorio finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) superamento
delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà; b) mantenimento
a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia; c) soddisfacimento
delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non
autonome e non autosufficienti; d) sostegno e promozione dell’infanzia, della
adolescenza e delle responsabilità familiari; e) tutela dei diritti del minore
e della donna in difficoltà; f) piena integrazione dei soggetti disabili; g)
superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti
da forme di dipendenza; h) informazione e consulenza corrette e complete alle
persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi; i) garanzia di
ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza
sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione
vigente».
Il secondo comma dello stesso
articolo 18 precisa inoltre che le prestazioni ed i servizi essenziali per
assicurare risposte adeguate alle finalità sopra elencate sono i seguenti: «a) servizio sociale professionale e
segretariato sociale; b) servizio di assistenza
domiciliare territoriale e di inserimento sociale; c) servizio di assistenza economica; d) servizi residenziali e
semiresidenziali; e) servizi per
l’affidamento e le adozioni; f) pronto intervento sociale per le situazioni di
emergenza personali e familiari».
Le suddette prestazioni
essenziali «costituiscono la risposta
minima ed omogenea che i Comuni tramite gli enti gestori istituzionali sono
tenuti a garantire su tutto il territorio piemontese» (articolo 19, comma
2).
Come risulta
evidente dall’analisi dei sopra riportati articoli 18 e 19 della legge
1/2004, gli obiettivi dei servizi
sociali sono indicati in modo generico; ciò lascia ai Comuni, singoli e
associati, la possibilità di interpretarli anche in modo difforme rispetto alle
esigenze delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà.
Alcuni esempi in proposito.
L’obiettivo del «superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto alla povertà» può essere perseguito secondo modalità
assai diverse: si può intervenire sulle cause, operando per la promozione
dell’inserimento lavorativo del soggetto disoccupato con handicap lieve, oppure
si può operare confinandolo in una struttura assistenziale (laboratorio
protetto, centro diurno, ecc.). Se il soggetto invece è impossibilitato a causa
delle sue condizioni di
salute a svolgere qualsiasi attività proficua, si può – come avviene sovente
ancora oggi – sfruttare i legami affettivi e scaricare gli interventi sui suoi
congiunti, oppure lo si può considerare un cittadino avente diritti autonomi a
cui il Comune singolo o associato garantisce il necessario economico per vivere
(14).
Altro aspetto negativo delle
norme riguardanti gli obiettivi, è la mancata definizione delle priorità di intervento a cui dovrebbero essere vincolati gli enti
gestori, definizione che dovrebbe essere stabilita in modo da garantire agli
assistiti la massima autonomia possibile. Ad esempio è evidente che le
prestazioni domiciliari assicurano ai soggetti in difficoltà una libertà di azione di gran lunga superiore e qualitativamente molto
diversa rispetto al ricovero in istituto.
Al riguardo ricordiamo che nella
delibera (promossa dal Csa) approvata dal Consiglio
comunale di Torino in data 14 settembre 1976, dopo aver precisato la necessità
della «messa a disposizione dei servizi
primari (asilo nido, scuola materna, scuola dell’obbligo, casa, trasporti, …)
in modo da eliminare o ridurre le cause che provocano le richieste di assistenza» erano individuate le seguenti priorità:
assistenza domiciliare, assistenza economica, attività relative alla
segnalazione dei minori in situazione di abbandono e adempimenti relativi
all’adozione, affidamenti educativi di minori, affidamenti assistenziali di
interdetti, inserimenti familiari di handicappati adulti ed anziani,
istituzione di comunità alloggio.
L’istituzionalizzazione delle persone deboli
Un aspetto critico della nuova
legge regionale è inoltre l’assenza di compiti precisi affidati ai Comuni,
singoli e associati, volti al superamento dell’istituzionalizzazione
dei soggetti deboli. Questa carenza peraltro mette
ancora in evidenza la preoccupante genericità degli obiettivi elencati
dall’articolo 18 e riportati nel precedente paragrafo.
Per le strutture assistenziali residenziali non sono neppure previsti
standard migliorativi (per esempio dal punto di vista della loro capienza)
rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale in materia. Infatti, la
legge regionale 1/2004 rimanda ad una disposizione della Giunta regionale per
provvedere «a classificare le strutture
residenziali e semiresidenziali, a individuare i
relativi requisiti strutturali, gestionali e organizzativi, e a definire i
tempi per l’adeguamento delle strutture esistenti, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente» (articolo 37, comma 2).
Ricordiamo che per i disabili il
decreto ministeriale del 21 maggio 2001, n. 308, prevede strutture con capienza sino a 20 posti letto e, soprattutto, non vieta
gli accorpamenti di più strutture; con ciò i vecchi e superati istituti
potranno continuare ad esistere purché stabiliscano una suddivisione interna in
gruppi aventi non più di 20 posti letto (15).
Inoltre, la legge piemontese n.
1/2004 attribuisce alla Giunta regionale «la
facoltà di individuare uno specifico regime in ordine ai
tempi e alle modalità di adeguamento di strutture esistenti gestite da soggetti
senza fini di lucro caratterizzate da una dimensione rilevante, da modalità
organizzative adeguate ad una ottimale risposta ai bisogni di particolari
tipologie di utenza e comprovate dal ruolo storico che tali soggetti hanno
svolto nel tempo».
Pertanto, appare rivolta
un’attenzione particolare alle esigenze proprie delle strutture – anche se di
grosse dimensioni – anziché ai loro utenti.
Ciò è assai sconfortante e lascia
pure poche speranze in riferimento ad una reale
volontà di predisporre iniziative valide per la prevenzione
dell’istituzionalizzazione.
Questa nostra constatazione è,
purtroppo, confermata dalla deliberazione n. 60-11842 assunta dalla Giunta
regionale piemontese il 23 febbraio 2004 – subito dopo l’entrata in vigore
della legge 1/2004 – in base alla quale la “Piccola Casa della Divina Provvidenza”,
e cioè il Cottolengo, è
autorizzato a continuare (fra l’altro sine die in violazione delle disposizione del citato decreto
ministeriale n. 308/2001) ad operare nonostante la rilevantissima
(e quindi assolutamente negativa) capienza della propria struttura (in quella
di Torino i ricoverati sono addirittura 600).
I piani di zona
L’articolo 17, primo comma, della
legge regionale 1/2004 stabilisce, ai sensi dell’articolo 19 della legge
328/2000, che i Comuni (singoli o associati) «a tutela dei diritti della popolazione» nonché
d’intesa con le Asl per quanto attiene alle attività
di integrazione socio-sanitaria, devono provvedere «a definire il piano di zona». Detto piano «rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione
del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di
competenza» nonché «lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali».
Predisposto previa concertazione
con i soggetti del terzo settore e con quelli di cui all’articolo 1, comma 6,
della legge 328/2000 (16), il piano di zona comprende una serie di contenuti,
tra i quali: «a) la conoscenza e
l’analisi dei bisogni della popolazione, nonché le
forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo; b)
l’individuazione, la qualificazione e la quantificazione delle risorse
pubbliche del terzo settore e private, disponibili ed attivabili; c) la
definizione degli obiettivi strategici e delle priorità cui finalizzare le
risorse disponibili; d) la strutturazione dei servizi e la tipologia delle
prestazioni (…); i) i criteri di qualità delle prestazioni, le modalità di
approvazione congiunta dei progetti individualizzati, le facilitazioni
all’accesso da parte dei cittadini e ogni altro elemento ritenuto necessario ad
elevare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate; j) la definizione
del sistema di monitoraggio e verifica» (articolo 17, comma 7).
Il piano di zona, ricordiamo, è «approvato tramite accordo di programma
promosso e approvato dal legale rappresentante dell’ente gestore al quale il
piano di zona afferisce» (articolo 17, comma 2). A
tale accordo «stipulato per assicurare
l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie», partecipano i relativi Comuni, singoli o
consorziati, le Asl, nonché «le aziende pubbliche di servizi alla
persona, i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente
proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché
L’articolo 17
al comma 5
stabilisce che il piano di zona dei servizi sociali deve essere «integrato nel più generale quadro delle
politiche della sanità, dell’ambiente, dell’istruzione, della formazione, del
lavoro, della casa, dei servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle
comunicazioni». A questo proposito «la
parte dei piani di zona relativa alle attività di
integrazione socio sanitaria trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei
programmi di attività distrettuale contenuta nei piani attuativi aziendali per
garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti
interessati, l’omogeneità
di contenuti, tempi e procedure» (articolo 17, comma 6).
In ogni caso, affinché il piano
di zona non rimanga uno sterile documento (17) che elenca servizi ed interventi
– magari anche in forma generica – che possono o meno
essere attivati, occorrerebbe prevedere a livello comunale o consortile una
delibera specifica che garantisca ai soggetti più deboli il preciso
soddisfacimento delle loro esigenze (18).
Ambiti di gestione
Come abbiamo
già visto più sopra, i Comuni sono i «titolari
delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale»
(articolo 6, comma 1).
A questo proposito
Tuttavia, è previsto che vengano obbligatoriamente gestite in forma associata solo «le attività sociali a rilievo sanitario per
la tutela materno-infantile e dell’età evolutiva nonché per adulti ed anziani con
limitazione dell’autonomia, le attività di formazione professionale del
personale dei servizi sociali e quelle relative all’autorizzazione,
accreditamento e vigilanza sui servizi e sulle strutture» (articolo 9,
comma 5).
Come si è già verificato negli
anni scorsi, e come avviene tuttora, la mancata obbligatorietà della gestione
associata di tutte le competenze continuerà a creare
delle difficoltà, a volte anche notevoli, per i cittadini ed i nuclei familiari
in difficoltà, anche a causa dei conflitti che insorgono inevitabilmente fra
Comuni e Consorzi circa la competenza ad intervenire ed il conseguente carico
economico relativo alle prestazioni ed al personale addetto.
L’articolo 8, inoltre, stabilisce
che «al fine di assicurare la migliore
integrazione con i servizi sanitari,
La copertura economica
Abbiamo visto come gravano sui
Comuni gli oneri concernenti gli interventi
socio-assistenziali. A questo proposito la nuova legge regionale prevede che «il sistema integrato degli interventi e
servizi sociali» sia «finanziato dai
Comuni, con il concorso della Regione e degli utenti, nonché
dal fondo sanitario regionale per le attività integrate socio-sanitarie»
(articolo 35, comma 1).
In merito alle dotazioni di
natura economica che devono poter permettere l’erogazione delle prestazioni di
livello essenziale più sopra elencate, è stabilito in maniera chiara che i
Comuni «garantiscono risorse finanziarie» in maniera tale da assicurare «il raggiungimento di livelli di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio
territorio» (articolo 35, comma 2).
In ogni caso «
Inoltre, aspetto molto positivo, è stabilito che «i Comuni che partecipano alla gestione associata dei servizi» (è il
caso dei Consorzi) «sono tenuti ad
iscrivere nel proprio bilancio le quote di finanziamento stabilite dall’organo
associativo competente e ad operare i relativi trasferimenti in termini di
cassa alle scadenze previste dagli enti gestori istituzionali» (articolo
35, comma 3).
Quanto sopra costituisce un
ribaltamento totale delle disposizioni previste dalla legge 328/2000 che, come
si sa, prevede che gli interventi sociali siano forniti solo in
relazione alle risorse disponibili, norme molto spesso strumentalizzate
dai Comuni singoli e consorziati per non erogare prestazioni anche
indispensabili per gli utenti.
Per quanto riguarda
Il citato fondo regionale è «annualmente ripartito tra i Comuni singoli o
associati» (articolo 35, comma 8) destinando prioritariamente le risorse a
quelle «gestioni locali conformi, sul
piano progettuale, organizzativo ed operativo, alle indicazioni e agli
obiettivi fissati dalla Regione» (articolo 35, comma 9). Allo stesso scopo «i criteri per il riparto del fondo regionale sono finalizzati a privilegiare gli enti gestori istituiti entro gli ambiti
territoriali ottimali individuati dalla Regione (…) prevedendo anche eventuali
disincentivi per la gestione in ambiti territoriali diversi» (19).
Per quanto riguarda, invece, le
risorse finanziarie per gli investimenti,
Mentre sono chiare e largamente
individuabili le norme sopra citate relative al
“sistema integrato di interventi e servizi sociali”, nulla è previsto per il
settore dell’integrazione socio-sanitaria il cui numero di utenti è largamente
superiore a quello degli aventi diritto alle prestazioni socio-assistenziali
Contribuzioni
economiche a carico degli utenti
In merito al
previsto concorso dell’utente al costo del servizio e della prestazione
sociale, la legge regionale n. 1/2004 pur prevedendo il diritto esigibile alle
prestazioni per alcuni soggetti in estreme condizioni di bisogno, nonché affermando a più riprese il ruolo centrale della
famiglia considerata come importante risorsa da sostenere e valorizzare (cfr. tra gli altri l’articolo 3,
comma c, punto b), prevede purtroppo la possibilità di introdurre strumenti
diversi da quelli esistenti per la valutazione della situazione economica del
richiedente con riferimento al suo nucleo familiare (articolo 40, comma 1) (20).
Al riguardo della
compartecipazione al costo delle prestazioni, oggi sono chiare le disposizioni
normative in merito alle quali non è dato agli enti
pubblici di pretendere contributi economici dai congiunti non conviventi con
gli assistiti, nonché dai parenti, anche se conviventi, dei soggetti
maggiorenni con handicap in situazione di gravità e degli ultra-sessantacinquenni
non autosufficienti.
Ciononostante, le
suddette disposizioni, tranne alcune eccezioni (ricordiamo per esempio il
Comune di Torino e diversi enti locali della prima e seconda cintura del
capoluogo piemontese), sono disattese dalla maggior parte dei Comuni della
Regione Piemonte nonché dell’intero territorio
nazionale.
La legge regionale
1/2004, pur citando i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 dà facoltà, non
ammessa dalle vigenti leggi, alla Giunta regionale di introdurre strumenti
diversi da quelli previsti dalle sopra citate norme nazionali.
Proprio a causa del
rischio che
Ricordiamo, inoltre, che la legge regionale n. 62/1995 precedentemente citata (ora abrogata) all’articolo 46
prevedeva esplicitamente che nel concorso dell’utente al costo del servizio
andava in ogni caso riservata una quota di reddito per esigenze personali. Per
di più, a questo proposito la legge 328/2000 ha previsto l’ammontare di tale
quota pari al 50% del reddito minimo di inserimento (cfr. articolo 24, comma 1, lettera
g). Purtroppo la legge 1/2004 non contiene alcun riferimento alle suddette
disposizioni.
Compiti delle Province
Tra i compiti
assegnati alle Province (articolo 5) ricordiamo gli uffici di pubblica tutela, nonché le competenze in materia di cooperative sociali ed
organizzazioni di volontariato.
In particolare, gli
uffici di pubblica tutela, previsti dalla legge 328/2000 all’articolo
8 comma 4, e già contemplati (ma non attivati) con la legge regionale
piemontese n. 5/2001, sono rilanciati dalla legge in oggetto che attribuisce
alle Province la funzione di «istituzione,
con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata
la competente commissione consiliare, dell’ufficio provinciale di pubblica
tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito
dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore».
Segnaliamo inoltre
che l’articolo 35, al comma 8, prevede che parte del
fondo regionale «può essere ripartito tra
le Province per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti svolti dalle stesse
a supporto degli enti locali interessati e per il funzionamento dell’ufficio
provinciale di pubblica tutela».
Ricordiamo che i suddetti uffici provinciali nascono per
risolvere l’evidente situazione di incompatibilità nei
casi in cui le funzioni di tutela siano assegnate ai Comuni, o ai relativi
Consorzi, ove pertanto il tutore svolge contemporaneamente funzioni di
controllore e di controllato. È auspicabile che ad essi
vengano assegnati anche i compiti di informazione/formazione dei tutori che non
sempre sono in grado di svolgere correttamente le funzioni ad essi assegnate
dalla legge (22).
L’informazione
In merito alla tematica dell’informazione, l’articolo 3, comma 2, lettera
b, della legge piemontese 1/2004 prevede l’informazione ai cittadini «dei servizi offerti e del loro accesso ai
servizi medesimi». In particolare è previsto che le attività di «informazione e consulenza corrette e
complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione
dei servizi» rientrino tra le prestazioni essenziali.
A questo proposito «
In particolare i
Comuni «garantiscono ai cittadini
l’informazione sui servizi attivati, l’accesso ai medesimi e il diritto di
partecipare alla verifica della qualità dei servizi
erogati» (articolo 6, comma j).
È altresì stabilito
che «entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, con la partecipazione delle associazioni degli
utenti, è adottata in ogni ambito territoriale di riferimento la carta dei
servizi, in conformità agli schemi generali di cui all’articolo
13 della legge 328/2000» (articolo 24).
Pertanto,
entro il 30 luglio 2004 i Comuni dovrebbero aver adottato la carta dei servizi. Tale carta, «in conformità agli schemi generali di cui
all’articolo 13 della legge 328/2000» (23) è finalizzata alla «stipulazione da parte dei Comuni singoli o
associati di un patto sociale per il benessere della cittadinanza, attraverso
l’assunzione degli impegni generali sui servizi da attivare sul territorio» oltre
che alla «individuazione, da parte dei
soggetti gestori istituzionali, dei criteri e delle mappe di accesso
ai servizi, delle modalità di erogazione e di finanziamento dei servizi e delle
prestazioni, dell’elenco dei soggetti autorizzati o accreditati, dei livelli di
assistenza erogati, degli standard di qualità dei servizi, delle modalità di
partecipazione dei cittadini al costo dei servizi, delle forme di tutela dei
diritti degli utenti, delle regole da applicare in caso di mancato rispetto
delle garanzie previste dalla carta, nonché delle modalità di ricorso da parte
degli utenti, anche attraverso gli istituti di patronato» (articolo 24,
comma 5).
Inoltre, l’articolo
25 prevede che «i Comuni singoli e associati predispongono, quale parte integrante del
piano di zona, la redazione di un piano di comunicazione sociale che individui,
oltre la carta dei servizi, ulteriori strumenti
comunicativi al fine di favorire la conoscenza delle attività, delle iniziative
e dei servizi a disposizione dei cittadini».
Al riguardo si
segnala l’importanza fondamentale dell’informazione in forma scritta in modo
che i cittadini e le organizzazioni sociali possano controllarne la
correttezza. Si porrebbe pertanto termine all’attuale situazione caratterizzata
dalle notizie false fornite ad esempio dagli assistenti sociali e dagli
operatori in materia di diritto alle cure sanitarie degli anziani cronici non
autosufficienti o in merito alle contribuzioni economiche (24).
Peraltro, la carta dei servizi appare del tutto inutile
qualora dovesse contenere solo indirizzi e numeri
telefonici (al riguardo sarebbe preferibile che le suddette informazioni
venissero inserite nelle guide telefoniche anche perché in tal modo sarebbe
garantito il necessario aggiornamento). Occorrerebbe invece che i cittadini venissero informati per iscritto sulle condizioni (tempi di attesa,
localizzazione delle strutture, oneri a carico degli utenti, ecc.) relative
all’accesso ai servizi (ad esempio comunità alloggio, centri diurni per
soggetti con handicap grave, Rsa, ecc.) ed alla loro gestione (prestazioni fornite
gratuitamente e a pagamento, numero e qualifica degli operatori, orari,
modalità di presentazione dei reclami, ecc.).
Conclusioni
La legge regionale
1/2004 è una legge con luci e ombre. Ha sicuramente un
aspetto positivo importante: riconosce in maniera
chiara diritti esigibili per alcune fasce più deboli della popolazione. A
favore di questo aspetto attribuisce ai Comuni le
relative funzioni trasferendo loro tutte le competenze assistenziali; e
stabilisce che essi debbano garantire il soddisfacimento dei bisogni dei
cittadini in stato di difficoltà socio-economiche, prevedendo lo stanziamento
delle specifiche risorse in aggiunta a quelle già regolate dallo Stato, dalla
Regione, ecc., nonché quelle provenienti dagli utenti. Su quest’ultimo
particolare, ovvero in merito alla contribuzione
economica del destinatario dei servizi, desta però un forte allarme la
possibilità che
La legge regionale
1/2004 non prevede disposizioni a favore di una vera prevenzione
dell’emarginazione sociale. Questo aspetto, assieme alla mancanza di norme per
il reale superamento dell’istituzionalizzazione delle
persone deboli, nasconde il pericolo, a nostro avviso, di un approccio volto
alla gestione ed al controllo dell’emarginazione sociale anziché al suo
superamento.
Le prestazioni ad
integrazione socio-sanitaria trovano poi una collocazione
normativa un po’ intricata; è ciò lascia prevedere difficoltà nell’esigibilità
delle stesse.
Occorre rilevare, in conclusione, che pur prevedendo la
legge in oggetto la garanzia di importanti diritti
assistenziali, rimane quanto mai necessaria – anche sulla base della nostra
esperienza ultratrentennale – una energica attivazione delle organizzazioni
sociali di rappresentanza delle categorie più deboli affinché – facendo leva
proprio sulle disposizioni previste dalla legge regionale 1/2004 – la regione
Piemonte ed i Comuni non si sottraggano alla responsabilità di soddisfare
compiutamente le esigenze della fascia più bisognosa della popolazione.
(1) La legge regionale 1/2004 nasce dal disegno di
legge numero 407 “Norme per la
realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e
riordino della legislazione di riferimento” presentato l’8 aprile 2002 dalla
Giunta regionale piemontese. In commissione il testo è stato licenziato con
parere positivo (a maggioranza) in data 4 giugno 2003.
Trasmesso al Presidente del Consiglio regionale in data 18 giugno 2003, sono
stati presentati in aula emendamenti sul testo (relatore di maggioranza Pier
Luigi Gallarini). L’approvazione si è avuta il 16
dicembre 2003 con 28 voti favorevoli, 4 voti contrari, 9
astenuti e 1 non votante. La legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, è
entrata in vigore in data 30 gennaio 2004.
(2) Occorre evidenziare che – seppur parzialmente –
è stata accolta la richiesta presentata alla Regione Piemonte dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base) di Torino di prevedere nel testo della nuova legge regionale il diritto
esigibile alle prestazioni nei confronti delle persone in gravi difficoltà
socio-economiche. In ogni caso occorrerà nel seguito accertare se tali diritti
saranno rispettati dalle istituzioni al momento in cui verranno
richieste le prestazioni.
(3) Cfr. gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge regionale piemontese 13
aprile 1995, n. 62, “Norme per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali”.
(4) Cfr. Maria Grazia Breda, Donata Micucci, Francesco Santanera, La riforma
dell’assistenza e dei servizi sociali - Analisi della legge 328/2000 e proposte attuative,
Utet Libreria, Torino.
(5) Difatti, l’art. 38, primo comma, della
Costituzione così si esprime: «Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all’assistenza sociale».
(6) A questo proposito la legge regionale in oggetto
pone una certa attenzione all’attivazione di strumenti volti all’osservazione
ed al monitoraggio del disagio delle varie fasce della popolazione interessata,
nonché alla raccolta e all’elaborazione dei dati sui bisogni. Si veda a questo
proposito l’articolo 15 che disciplina il cosiddetto “Sistema informativo dei
servizi sociali” da
attuare come raccordo tra i vari enti locali per rispondere «alle esigenze della programmazione, della
gestione, della verifica e della valutazione delle politiche sociali» oltre
a voler essere «strumento di conoscenza a
disposizione di tutti i soggetti degli interventi sociali».
(7) Come abbiamo più volte rilevato, il settore
sanitario trasferisce al settore socio-sanitario i malati cronici non
autosufficienti. Detto settore è caratterizzato dall’assenza di diritti
esigibili in materia di prestazioni domiciliari e dalla presenza di lunghe
liste di attesa, anche di 18-24 mesi, per l’accesso
alle Rsa - Residenze sanitarie assistenziali.
(8) Cfr. “L’inserimento
lavorativo dei soggetti con handicap: le gravi ripercussioni negative
dell’articolo 14 del decreto legislativo 276/2003”, Prospettive assistenziali, 146, 2004.
(9) Cfr. “Anche l’esperta
dell’ex Ministro Livia Turco riconosce che nella
legge 328/2000 non vi sono diritti esigibili, anzi”, Prospettive assistenziali, n. 135, 2001.
(10) Per approfondimenti sul metodo e sui criteri da
impiegare per una valutazione oggettiva e corretta di leggi e delibere, nonché
per informazioni sulla Scuola dei diritti, si consiglia la consultazione del
sito web http://www.fondazionepromozionesociale.it
(11) A conferma di quanto riportato ricordiamo che
nella legge finanziaria 2004 della Regione Piemonte (legge regionale 14 maggio
2004, n. 9) in merito agli interventi sociosanitari a sostegno degli anziani
non autosufficienti è previsto all’articolo 23 che «gli indirizzi programmatici sulla gestione delle risorse che
(12) Durante il periodo di attesa per l’accesso alle Rsa (18-24 mesi) le somme occorrenti per le cure
domiciliari o per il ricovero possono ammontare anche a 40-70 mila euro.
(13) Cfr. Massimo Dogliotti, “I
minori, i soggetti con handicap, gli anziani in difficoltà … ‘pericolosi
per l’ordine pubblico’ hanno ancora diritto ad essere
assistiti dai Comuni”, Prospettive
assistenziali, n. 135, 2001.
Cfr. inoltre gli
articoli “L’assistenza alle persone in
difficoltà e il “dopo di noi” devono essere garantiti dai Comuni in base alle
leggi vigenti”, Ibidem, n. 136, 2001,
“Obblighi assistenziali dei Comuni in un decreto del tribunale per i minori di
Messina”, Ibidem, n. 138, 2002.
(14) Si veda
la delibera, proposta dal Csa ed approvata dal
Consiglio comunale di Torino in data 21 giugno
(15) Cfr. “Decreto sui requisiti delle strutture assistenziali diurne e residenziali”, Prospettive assistenziali, n. 136, 2001.
(16)
Ricordiamo che l’articolo 1 comma 6 della legge 328/2000 prevede quanto segue:
«La presente legge promuove la
partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti» senza però
prevedere misure nei casi di inadempienza da parte
delle istituzioni.
(17) Cfr. “I diritti dei cittadini in difficoltà ed il miraggio
dei piani di zona”, Prospettive assistenziali, n. 137, 2002.
(18) Cfr. “Proposta di delibera da collegare al Piano di zona”, Prospettive assistenziali,
n. 145, 2004, e “Documento di sintesi per un piano di zona”, Ibidem, n. 146, 2004.
(19) Inoltre, sono previste agevolazioni economiche
per i seguenti soggetti gestori «a) enti
che assumono la gestione complessiva degli interventi e servizi sociali di
livello essenziale; b) enti che assicurano i livelli essenziali e uniformi
delle prestazioni spostando l’attenzione dalla domanda espressa ai bisogni
rilevati; c) enti che favoriscono la diversificazione e la personalizzazione
degli interventi; d) enti che promuovono la partecipazione effettiva di tutti i
soggetti pubblici e privati e delle famiglie nella progettazione e nella
realizzazione del sistema; e) enti che assicurano, in via prioritaria, la
risposta alle esigenze di persone portatrici di bisogni gravi; f) enti che
realizzano la massima integrazione tra sanità e assistenza, nonché il
coordinamento delle politiche dei servizi sociali con le politiche della casa,
dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro; g) enti che
garantiscono, attraverso l’attuazione di forme di controllo direzionale e di
analisi costante delle attività in corso di gestione, la corrispondenza dei
risultati effettivamente conseguiti con gli obiettivi prefissati nella fase programmatoria, in termini di efficacia ed efficienza dei
servizi e delle prestazioni ed assicurano un impegno finanziario dei Comuni
adeguato a sostenere le spese necessarie per fornire idonee risposte ai bisogni
del territorio» (articolo 35, comma 10).
(20) Riportiamo il primo comma dell’articolo 40 che
così recita: «La compartecipazione degli
utenti ai costi si applica ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste
prevedendo la valutazione della situazione economica del richiedente, con
riferimento al suo nucleo familiare, attraverso il calcolo degli indicatori della
situazione economica equivalente o attraverso altri strumenti individuati dalla
Regione».
(21) Cfr. “Un’altra
petizione popolare contro le illegittime richieste di contributi economici
avanzate da Comuni e Asl del Piemonte ai congiunti
degli assistiti maggiorenni”, Prospettive
assistenziali, n. 145, 2004.
(22) Cfr. Mauro Perino, “L’ambiguo compito dell’attuale pubblico
tutore”, Prospettive assistenziali,
n. 141, 2003.
(23) L’articolo 13 della legge 328/2000 prevede al
comma 1 che «al fine di tutelare le
posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,
d’intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di
riferimento della carta dei servizi sociali». Tale atto amministrativo,
peraltro, non ci risulta sia stato ancora emanato.
(24) Cfr. Maria Grazia Breda e Francesco Santanera, Gli
assistenti sociali visti dagli utenti - Che cosa fanno, come dovrebbero operare,
Utet Libreria.
www.fondazionepromozionesociale.it