Prospettive assistenziali, n. 145, gennaio-marzo 2004

 

 

LA LEGGE SULL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2004 è stata pubblicata la legge 9 gennaio 2004, n. 6, entrata in vigore il 20 marzo 2004, che, accanto all’interdizione e all’inabilitazione, introduce nel nostro ordinamento giuridico l’amministrazione di sostegno. Mentre è pienamente condivisibile lo scopo della legge 6/2004 enunciato all’art. 1 (1), occorre tener presente che vi sono in Italia (e in tutti gli altri paesi) decine di migliaia di individui adulti e soprattutto anziani (soggetti con grave handicap intellettivo, malati di Alzheimer e persone colpite da altre forme di demenza senile, da ictus e da altre patologie invalidanti) che sono totalmente e definitivamente non solo incapaci di curare i propri interessi, ma nemmeno in grado di provvedere alle proprie esigenze fondamentali di vita: mangiare, bere, lavarsi, vestirsi, svestirsi, adempiere da soli alle funzioni corporali, ecc. In sostanza si tratta di persone che necessitano di essere curate e/o assistite 24 ore al giorno, fino al momento della loro morte. Per questi soggetti è assolutamente inaccettabile che rimangano, magari per decenni, privi di qualsiasi tutela giuridica, talora in balia di approfittatori, che a volte possono nascondersi anche nei congiunti e soprattutto nelle strutture di ricovero. Pertanto il Csa è intervenuto più volte presso i Senatori ed i deputati per ottenere una modifica dell’art. 414 del codice civile, con cui venissero stabiliti sia il dovere inderogabile da parte dei servizi socio-sanitari della segnalazione all’autorità giudiziaria dei soggetti totalmente e definitivamente incapaci di provvedere alle loro esigenze fondamentali di vita (istanza inspiegabilmente accolta nella legge 6/2004 solo in relazione all’opportunità dell’apertura del procedimento relativo all’amministrazione di sostegno), sia l’obbligatorietà della pronuncia di interdizione, ovviamente previ rigorosi accertamenti (2). Purtroppo, il titolo dell’art. 414 del codice civile è stato cambiato senza tener conto delle esigenze reali. Infatti, al posto di «Persone che devono essere interdette» sono state inserite le parole «Persone che possono essere interdette».

inoltre, il Parlamento non ha nemmeno voluto prendere in considerazione la richiesta che, di fronte ai gravissimi oneri economici per le cure mediche e l’assistenza sostenuti dai congiunti dei pazienti colpiti da patologie o da handicap totalmente invalidanti, la procedura relativa all’interdizione fosse del tutto gratuita (attualmente il costo tramite legale è di circa 3.000-5.000 euro) e che essa potesse essere avviata anche dalle associazioni di volontariato, come viene attuato da anni a Torino dall’Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali (3). Altra richiesta del Csa non fatta propria dal Parlamento riguarda la creazione degli uffici di pubblica tutela (4). Al riguardo il Csa aveva osservato che, in base alle norme vigenti, purtroppo non modificate dalla legge sull’amministrazione di sostegno, nei casi in cui il giudice tutelare affidi, ai sensi degli articoli 354 e 402 del codice civile, la tutela al Comune o all’istituto in cui il soggetto è ricoverato, si verifica una inaccettabile situazione di conflitto di interessi in quanto il tutore, a cui è attribuito il compito di verificare l’idoneità delle prestazioni fornite, è anche il gestore delle stesse prestazioni. Inoltre, il Csa faceva presente che con la creazione dell’amministratore di sostegno e la nomina dei tutori per le persone dichiarate interdette, nonché dei curatori dei soggetti inabilitati, i compiti dei giudici tutelari, già attualmente non sempre in grado di esercitare tempestivamente tutte le attività ad essi affidate dalle norme vigenti, diventavano ancora più gravosi. di qui la necessità di creare un servizio in grado di evitare il sopraccitato conflitto di inte­ressi e di supportare le numerose e delicate funzioni dei tutori (5). Osserviamo, infine, che la legge n. 6/2004 lascia praticamente inalterata l’inabilitazione, istituto giuridico che, a nostro avviso, poteva essere abolito.

 

Disposizioni della legge N. 6/2004

 

Per facilitare la lettura della legge 6/2004 abbiamo raggruppato gli articoli della stessa sulla base dei principali argomenti.

 

Soggetti beneficiari

L’amministrazione di sostegno è rivolta alla «persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi».

 

Richiedenti

«Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell’articolo 417» e cioè dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico ministero. È altresì precisato che «se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all’istanza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione davanti al giudice competente per quest’ultima».

 

Ricorsi obbligatori

«I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso (…)».

 

Atti relativi ai procedimenti di interdizione o di inabilitazione

«se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l’interdizione o per l’inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell’art. 405» e cioè quelli occorrenti «per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio» (6). La trasmissione degli atti al giudice tutelare da parte del tribunale è, inoltre, prevista qualora «nel corso del giudizio per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall’amministratore di sostegno».

 

Procedimento

«Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario».

 

Compiti del giudice tutelare

«Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all’art. 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d’ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero. Il giudice tutelare  può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l’amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell’amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

 

Nomina dell’amministratore di sostegno

«Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell’articolo 406. Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se l’interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

«Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere l’indicazione: 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; 2) della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; 3) dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; 4) degli atti che il beneficiario  può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; 6) della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

«Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d’ufficio prima della scadenza del termine.

«Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell’amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell’apposito registro. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell’incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

«Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l’amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, si estendano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, avuto riguardo all’interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente».

Segnaliamo che «contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d’appello» e che «contro il decreto della corte d’appello (…) può essere proposto ricorso per cassazione».

 

Scelta dell’amministratore di sostegno

«La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno  può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

«Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall’autore con le stesse forme. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo» (7).

 

Effetti dell’amministratore di sostegno

«Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana».

 

Doveri dell’amministratore di sostegno

«Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’ammini­stratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l’interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all’articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L’amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti».

 

Disposizioni testamentarie e convenzioni

«Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente».

 

Atti illegittimi

«Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’amministrazione di sostegno».

 

Revoca dell’amministratore di sostegno

«Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. L’istanza è comunicata al beneficiario ed all’amministratore di sostegno.

«Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d’ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell’amministrazione di sostegno quando questa si sia rilevata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l’amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell’art. 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

 

Registri

«Presso l’ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno.

«Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l’amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell’amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell’amministrazione di sostegno».

 

Norme sull’interdizione e l’inabilitazione

1. «L’art. 414 del codice civile è sostituito dal seguente “Art. 414 (Persone che possono essere interdette). Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

In precedenza l’art. 414 era redatto come segue: «Art. 414 (Persone che devono essere interdette). Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti».

2. «Il terzo comma dell’art. 424 del codice civile è sostituito dal seguente: “Nella scelta del tutore dell’interdetto e del curatore dell’inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza le persona più idonea all’incarico tra i soggetti, e con i criteri indicati nell’art. 408”» (8).

3. «All’art. 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente: “Nella sentenza che pronuncia l’interdizione o l’inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell’autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’inabilitato senza l’assistenza del curatore”».

 

Esenzione dalle spese di giustizia

Ai sensi dell’articolo 13 della legge 6/2004, sono esentati dalle spese di giustizia gli atti ed i provvedimenti relativi all’amministrazione di sostegno, dell’interdizione e dell’inabilitazione.

 

 

(1) «La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile  della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

(2) Il Csa aveva proposto il seguente testo alternativo all’art. 414 del codice civile: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali siano in condizioni di accertata infermità che li rende totalmente e definitivamente incapaci di provvedere alle loro esigenze personali e alla tutela dei propri interessi morali e materiali, devono essere interdetti». Si noti che nella suddetta proposta non veniva più fatto alcun riferimento alle infermità «di mente» per il fatto che l’incapacità totale e definitiva è causata quasi sempre da patologie fisiche, in particolare neurologiche, e non da alterazioni di natura psichiatrica.

(3) Cfr. C. Sessano, “Un’esperienza innovativa in materia di interdizione di soggetti con handicap grave e di malati di Alzheimer”, Prospettive assistenziali, n. 138, 2002.

(4) La prima parte del testo proposto, tratto dal disegno di legge n. 3801 presentato alla Camera dei Deputati il 3 giugno 1997 dall’on. Novelli, era il seguente:

«1. La Regione autonoma della Valle d’Aosta e le Province, comprese quelle autonome, istituiscono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ufficio di pubblica tutela con i seguenti compiti: a) esercizio delle funzioni di tutore e di amministratore di sostegno deferite dal giudice tutelare; b) svolgimento dei compiti relativi alle tutele e all’amministrazione di sostegno affidati dal giudice tutelare; c) consulenza ai tutori ed agli amministratori di sostegno e loro formazione e aggiornamento.

(5) Segnaliamo che l’art. 5 della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” attribuisce alle Province «l’istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell’ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore».

(6) Cfr. il paragrafo “Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno”.

(7) Il titolo II del codice civile concerne le persone giuridiche pubbliche (Province, Comuni, ecc.) e quelle private (associazioni, fondazioni, ecc.).

(8) L’art. 408 è riportato integralmente nel paragrafo «Scelta dell’amministratore di sostegno».

 

www.fondazionepromozionesociale.it