Prospettive assistenziali, n. 144, ottobre-dicembre 2003

 

 

testo della legge belga sull’eutanasia (*)

 

 

Art. 1

La presente legge disciplina una materia contemplata dall’art. 78 della Costituzione.

 

Capitolo I (Disposizioni generali)

 

Art. 2

Ai fini dell’attuazione della presente legge, l’eutanasia è definita come l’atto, praticato da una terza persona, che mette volutamente fine alla vita di una persona su richiesta della stessa.

 

Capitolo II (Condizioni e procedure)

 

Art. 3

1. Il medico che pratica l’eutanasia non commette alcuna violazione qualora adempia le condizioni e le procedure previste dalla presente legge e accerti che:

– il paziente è maggiorenne o un minore emancipato, capace di intendere e volere al momento della richiesta;

– l’istanza è presentata con un’iniziativa volontaria, meditata e reiterata, e non risulta indotta da pressioni esterne;

– il malato è in una condizione sanitaria senza speranza e la sua sofferenza sul piano fisico o psichico è persistente e insopportabile, che non può essere alleviata ed è la conseguenza di una malattia acuta o cronica grave e inguaribile.

2. Indipendentemente dalle ulteriori condizioni che il medico vorrà porre al suo intervento, egli deve in via preliminare e in ogni caso:

1) informare il paziente circa le sue condizioni di salute e la sua speranza di vita, prendere accordi con il paziente stesso in merito alla sua richiesta di eutanasia e richiamare alla sua attenzione tutte le possibilità terapeutiche ancora esperibili, nonché le opportunità offerte dalle cure palliative ed i loro effetti. Deve giungere, insieme al paziente, al convincimento che non c’è alcuna altra soluzione ragionevole in quella situazione e che la richiesta del paziente è del tutto volontaria;

2) assicurarsi della persistenza della sofferenza fisica o psichica del paziente e della conferma della sua volontà. A questo scopo, ha successivi incontri con il paziente, distanziati da pause adeguate rispetto all’evoluzione delle condizioni di salute del paziente;

3) consultare un altro medico in merito alle caratteristiche di gravità e di incurabilità della malattia, precisando i motivi della richiesta del parere. Il medico consultato deve prendere conoscenza della cartella clinica, visitare il paziente ed assicurarsi delle caratteristiche di continuità, insopportabilità e di non riducibilità delle sofferenze fisiche o psichiche. Deve redigere una relazione concernente gli accertamenti effettuati. Il medico consultato deve comportarsi in modo autonomo sia nei riguardi del paziente che nei confronti del curante, e deve essere in possesso di una competenza professionale in merito alla patologia del caso. Il curante deve informare il paziente circa l’esito del consulto;

4) se esiste un un’équipe terapeutica che ha un rapporto continuativo con il paziente, il medico curante deve sottoporre la richiesta del paziente stesso all’équipe o ad alcuni componenti della medesima;

5) qualora il paziente lo richieda, deve interpellare i congiunti indicati dallo stesso paziente;

6) assicurarsi che il paziente possa discutere in merito alla sua istanza con le persone che desidera incontrare.

3. Se il curante ritiene che il decesso non avverrà probabilmente entro breve termine, deve inoltre:

1) consultare un secondo medico, psichiatra o specialista della patologia che ha colpito il paziente, precisando i motivi della richiesta di parere. Il medico consultato deve esaminare la cartella clinica, visitare il paziente, assicurarsi della continuità, insopportabilità e non riducibilità delle sofferenze fisiche o psichiche, nonché delle disposizioni comprovanti la volontarietà della richiesta, la sua ponderatezza e costanza. Deve redigere una relazione concernente gli accertamenti effettuati e le relative risultanze. Il consulente deve essere autonomo sia nei riguardi del paziente, che nei confronti del medico curante e del primo medico chiamato a consulto. Il medico curante deve informare il paziente circa i risultati del consulto;

2) lasciare che trascorra almeno un mese dalla presentazione da parte del paziente dell’istanza scritta e la messa in atto dell’eutanasia.

4. L’istanza del paziente deve essere fatta per iscritto. Il documento è redatto, datato e sottoscritto dal paziente stesso. Se non è in grado di provvedere autonomamente, l’istanza è redatta nella forma scritta da una persona maggiorenne, scelta dal paziente, che non deve avere alcun interesse materiale al decesso del congiunto.

Questa persona deve precisare che il paziente non è in condizione di formulare l’istanza per iscritto e ne indica i motivi. In questo caso, l’istanza è formulata per iscritto alla presenza del medico curante e la suddetta persona deve indicare nell’istanza di cui sopra le generalità del curante. L’istanza deve essere inserita nella cartella clinica.

Il paziente può revocare l’istanza in qualsiasi momento, nel qual caso il documento è prelevato dalla cartella clinica e viene restituito al paziente.

5. Tutte le istanze formulate dal paziente, nonché la documentazione raccolta dal curante e le relative risultanze, compresa la o le relazioni dei consulenti sono regolarmente inserite nella cartella clinica del paziente.

 

Capitolo III (Le istanze preventive)

 

Art. 4

1. Ogni persona maggiorenne o minorenne emancipata in grado di intendere e di volere può, nella previsione di non avere più la possibilità di manifestare la sua volontà, esprimere per iscritto, in una apposita dichiarazione, la richiesta che un medico pratichi l’eutanasia qualora accerti:

– che è colpito da una malattia acuta o cronica grave e inguaribile;

– che è in una condizione di incoscienza;

– che questa situazione è irreversibile sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.

Nella dichiarazione possono essere designate una o più persone di fiducia, maggiorenni, individuate in base ad un ordine di preferenza, con il compito di informare il medico curante circa la volontà del paziente. Ciascuna delle persone di fiducia sostituisce quella che la precede nei casi di rifiuto, impedimento, incapacità o decesso. Il medico curante, il medico chiamato al consulto ed i componenti del gruppo medico curante non possono essere designati fra le persone di fiducia.

La dichiarazione può essere fatta in qualsiasi momento. Essa deve essere redatta per iscritto alla presenza di due testimoni maggiorenni, di cui almeno uno non abbia alcun interesse materiale dal decesso del paziente; inoltre deve essere datata e sottoscritta dal dichiarante, dai testimoni, e, se possibile, dalla o dalle persone di fiducia designate.

Se la persona, che desidera fare una dichiarazione preventiva, è fisicamente nell’impossibilità permanente di redigerla e di firmarla, le sue richieste devono essere riportate per iscritto da una persona maggiorenne di sua scelta, che non può avere alcun interesse materiale al decesso del dichiarante, in presenza di due testimoni maggiorenni, di cui almeno uno che non abbia alcun interesse materiale al decesso del dichiarante. In questo caso la dichiarazione deve precisare che il dichiarante non è in grado di scrivere e di firmare, precisandone i motivi. La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta dalla persona che ha redatto per iscritto la dichiarazione stessa, dai testimoni e, se è il caso, dalla o dalle persone di fiducia.

Una certificazione medica che attesti l’impossibilità fisica permanente deve essere allegata alla dichiarazione.

La dichiarazione può essere presa in considerazione solamente se è stata fatta o confermata da meno di cinque anni prima dell’inizio dell’impossibilità del paziente di manifestare la propria volontà.

La dichiarazione può essere annullata o modificata in qualsiasi momento.

Il Re stabilisce le modalità relative alla presentazione, conservazione, conferma, annullamento, nonché alla trasmissione della dichiarazione ai medici incaricati, tramite i servizi del registro nazionale.

2. Il medico che pratica l’eutanasia, a seguito di una dichiarazione preventiva di cui al paragrafo 1, non commette alcuna violazione alle norme vigenti se accerta che il paziente:

– è gravemente colpito da una malattia acuta o cronica incurabile;

– non è in grado di esprimersi;

– le sue condizioni di salute sono irreversibili sulla base delle attuali conoscenze scientifiche;

– rispetta le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.

Senza alcuna limitazione nei confronti delle condizioni complementari che il medico ritiene di porre per intervenire, egli deve preliminarmente:

1) consultare un altro medico in merito alla irreversibile situazione medica del paziente, informandolo sui motivi del consulto. Il medico consultato deve esaminare la cartella clinica e visitare il paziente. Deve redigere una relazione in merito alle sue constatazioni. Se nella dichiarazione di volontà è stata designata una persona di fiducia,  il medico curante deve mettere la suddetta persona al corrente dei risultati del consulto.

Il medico consultato deve essere autonomo sia rispetto al paziente sia nei confronti del medico curante e deve essere competente nei riguardi della patologia da cui il paziente è affetto;

2) se un gruppo medico è in costante contatto con il paziente, deve esaminare il contenuto della dichiarazione preventiva con il suddetto gruppo o con alcuni dei suoi componenti;

3) se nella dichiarazione è designata una persona di fiducia, deve prendere in esame con essa la volontà del paziente;

4) se nella dichiarazione è designata una persona di fiducia, deve prendere in esame con essa i contenuti della dichiarazione preventiva del paziente con i congiunti del paziente stesso designati dalla persona di fiducia.

La dichiarazione preventiva, nonché tutte le pratiche svolte dal medico curante ed i relativi esiti, ivi compresa la relazione del consulente medico, vanno inserite nella cartella clinica del paziente.

 

Capitolo IV (La dichiarazione)

 

Art. 5

Il medico che ha praticato una eutanasia consegna, entro i successivi quattro giorni lavorativi, il documento previsto dall’articolo 7, regolarmente compilato, alla Commissione federale di controllo e di valutazione istituita ai sensi dell’articolo 6 della presente legge.

 

Capitolo V (La Commissione federale di controllo e valutazione)

 

Art. 6

1. È istituita una Commissione federale di controllo e valutazione sull’applicazione della presente legge, di seguito denominata “La Commissione”.

2. La Commissione è composta da 16 componenti, designati in base alle loro conoscenze ed esperienze nelle materie concernenti la competenza della Commissione. Otto componenti sono laureati in medicina, di cui almeno quattro docenti in una università belga. Quattro componenti sono docenti di diritto in una università belga o avvocati. Quattro componenti sono scelti fra coloro che si occupano delle problematiche dei pazienti colpiti da malattie incurabili.

L’appartenenza alla Commissione è incompatibile con il mandato di componente di una assemblea con funzioni legislative, nonché di membro del Governo federale o regionale.

I componenti della Commissione sono nominati per un periodo rinnovabile di quattro anni, nel rispetto della parità linguistica – ad ogni gruppo linguistico compete la designazione di almeno tre candidati di ciascun sesso – e assicurando una rappresentanza pluralistica, sulla base di un decreto reale deliberato dal Consiglio dei Ministri, su una doppia lista presentata dal Senato. Il mandato termina di diritto nei casi in cui il componente della Commissione non svolge più la funzione in base alla quale era stato nominato. I candidati che non sono stati designati come componenti effettivi sono nominati membri supplenti sulla base di un elenco in cui è precisato l’ordine di chiamata dei supplenti stessi. La Commissione è presieduta da un presidente del gruppo linguistico francese e da uno del gruppo linguistico fiammingo. I presidenti sono eletti dai componenti della Commissione appartenenti al rispettivo gruppo linguistico.

La Commissione può validamente deliberare solamente se sono presenti i due terzi dei suoi componenti.

3. La Commissione approva il proprio regolamento interno.

 

Art. 7

La Commissione istituisce un registro che deve essere compilato dal medico ogni qualvolta pratica un’eutanasia.

Il registro è composto da due parti. La prima deve essere redatta dal medico. Deve contenere i seguenti elementi:

1) le generalità e il domicilio del paziente;

2) i cognomi, i nomi e il numero di registrazione all’Inami e il domicilio del medico curante;

3) i cognomi ed i nomi, nonché il numero della registrazione all’Inami e il domicilio del o dei medici che sono stati consultati in merito alla richiesta dell’eutanasia;

4) i cognomi, i nomi, il domicilio e la qualifica di tutte le persone interpellate dal medico curante, nonché le date in cui le consultazioni sono state effettuate;

5) nel caso in cui sia stata redatta una dichiarazione preventiva contenente la designazione di una o più persone di fiducia, i cognomi ed i nomi della o delle persone di fiducia consultate.

La prima parte del registro è riservata. È trasmessa dal medico curante alla Commissione. Può essere consultata solamente a seguito di un provvedimento della Commissione e non può in nessun caso essere assunta dalla Commissione come elemento delle proprie valutazioni.

La seconda parte è anch’essa riservata e contiene i seguenti dati:

1) il sesso, la data e il luogo di nascita del paziente;

2) la data, il luogo e l’ora del decesso;

3) l’indicazione della grave malattia acuta o cronica sofferta dal paziente;

4) la causa delle sofferenze e le loro caratteristiche relative alla persistenza e insopportabilità;

5) i motivi in base ai quali la sofferenza è stata accertata come non riducibile;

6) i dati che hanno consentito di accertare che la richiesta di eutanasia è stata presentata in modo volontario, a seguito di riflessioni e confermata senza alcuna pressione esterna;

7) se poteva essere ritenuto che il decesso sarebbe avvenuto a breve termine;

8) se esiste una dichiarazione di volontà;

9) la procedura adottata dal medico curante;

10) la qualifica del o dei medici consultati, nonché i pareri da essi espressi e le relative date;

11) la qualifica delle persone consultate dal medico curante e le date in cui sono state interpellate;

12) le modalità in base alle quali l’eutanasia è stata messa in atto ed i mezzi utilizzati.

 

Art. 8

La Commissione esamina i registri, regolarmente compilati, trasmessi dai medici. Verifica, sulla base della seconda parte del registro, se l’eutanasia è stata messa in atto nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste nella presente legge. In caso di dubbio, la Commissione può decidere, a maggioranza semplice, di rimuovere l’anonimato. Quindi prende in esame la prima parte del registro. Può chiedere al medico curante di trasmettere tutti i dati della cartella clinica relativi all’eutanasia.

La Commissione si pronuncia entro due mesi.

Nei casi in cui, a seguito di una decisione assunta con la maggioranza dei due terzi, la Commissione ritiene che le condizioni previste nella presente legge non sono state rispettate, invia il dossier al Procuratore del Re del luogo del decesso del paziente.

Qualora la rimozione dell’anonimato metta in evidenza fatti o circostanze suscettibili di violare l’indipendenza o l’imparzialità di giudizio di un componente della Commissione, detto componente deve rifiutarsi di esaminare la questione o può essere ricusato dalla Commissione.

 

Art. 9

La Commissione predispone per le Camere legislative, la prima volta entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, in seguito ogni due anni:

a) una relazione statistica fondata sulle informazioni raccolte nella seconda parte dei registri che i medici trasmettono dopo averli compilati ai sensi dell’art. 8;

b) una relazione contenente una descrizione ed una valutazione sull’applicazione della presente legge;

c) occorrendo, raccomandazioni suscettibili di sfociare in iniziative legislative e/o in altre misure concernenti l’applicazione della presente legge.

Per l’espletamento dei suddetti compiti, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni utili presso le diverse autorità e istituzioni. Le informazioni raccolte dalla commissione sono riser­vate.

Nessuno di questi documenti può contenere l’identità di persone indicate nei fascicoli trasmessi alla Commissione nell’ambito dei controlli previsti dall’articolo 8.

La Commissione può decidere di comunicare informazioni statistiche ed esclusivamente tecniche, con l’esclusione di tutti i dati di natura personale, ai gruppi universitari di ricerca, che abbiano rivolto una istanza motivata. La Commissione può acquisire il parere di esperti.

 

Art. 10

Il Re mette a disposizione della Commissione il personale amministrativo necessario per l’adempimento dei suoi compiti. Gli organici e l’appartenenza linguistica del personale amministrativo sono definiti mediante decreto reale deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri che esercitano le funzioni in materia di sanità e di giustizia.

 

Art. 11

Le spese di funzionamento e quelle relative al personale addetto alla Commissione, nonché la retribuzione dei componenti della Commissione stessa sono attribuite in parti eguali ai bilanci dei Ministri che esercitano le funzioni in materia di sanità e giustizia.

 

Art. 12

Tutti coloro che concorrono, in qualsiasi modo, all’applicazione della presente legge, sono tenuti a rispettare la riservatezza dei dati che gli sono affidati, nell’esercizio del loro compito, sia direttamente che indirettamente. Si applica l’articolo 458 del Codice penale.

 

Art. 13

Entro sei mesi dal deposito della prima relazione e, se del caso, delle raccomandazioni della Commissione di cui all’articolo 9, le Camere legislative organizzano un dibattito sull’argomento. Il termine di sei mesi è sospeso durante il periodo di scioglimento delle Camere legislative e/o quando il Governo non ha ancora ottenuto la fiducia delle Camere legislative.

 

Capitolo VI (Disposizioni speciali)

 

Art. 14

L’istanza e la dichiarazione preventiva di volontà previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge non stabiliscono obblighi di sorta. Nessun medico è tenuto a praticare l’eutanasia.

Nessun’altra persona può essere obbligata a prendere parte all’eutanasia.

Se il medico consultato rifiuta di mettere in atto l’eutanasia, è obbligato ad informare in tempo utile il paziente o l’eventuale persona di fiducia, precisandone i motivi. Nei casi in cui il suo rifiuto sia motivato da ragioni mediche, la relativa comunicazione è inserita nella cartella clinica del paziente.

Il medico, che rifiuta di dare seguito ad una richiesta di eutanasia, è obbligato, su istanza del paziente o della persona di fiducia di questi, a trasmettere la cartella clinica del paziente al medico designato dal paziente stesso o dalla persona di fiducia.

 

Art. 15

La persona deceduta a seguito dell’eutanasia praticata nel rispetto delle condizioni imposte dalla presente legge è considerata defunta per morte naturale per quanto concerne l’approvazione dei contratti stipulati, in particolare delle polizze assicurative.

Le disposizioni dell’articolo 909 del Codice civile sono applicabili ai componenti del gruppo dei medici curanti di cui all’articolo 3 della presente legge.

 

Art. 16

La presente legge entra in vigore non oltre i tre mesi successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale belga.

 

 

 (*) Traduzione a cura della redazione di Prospettive assistenziali dal testo pubblicato su Medicina e morale, n. 5, 2002. La legge è stata promulgata il 28 maggio 2002. Sul n. 123, 1998 di Prospettive assistenziali è stato pubblicato l’articolo “Sulla dignità del morire e l’eutanasia”, mentre sul n. 136, 2001 è stata riportata la traduzione italiana della legge olandese sull’eutanasia e il suicidio assistito.

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it