Prospettive assistenziali, n. 143, luglio-settembre 2003

 

 

RESPINTO IL TENTATIVO DELL’ASL 5 DEL PIEMONTE DI NON GARANTIRE LA PROSECUZIONE DELLE CURE SANITARIE AD UNA ANZIANA MALATA CRONICA NON AUTOSUFFICIENTE

 

 

Riportiamo le parti salienti di una recente vicenda, riguardante una signora colpita da varie patologie invalidanti e da non autosufficienza, di modo che le persone e le organizzazioni interessate possano conoscere e valutare un’esperienza concreta (1).

La vicenda è stata seguita dal Csa - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, che ha fornito a titolo gratuito la necessaria consulenza.

Preso atto che i congiunti della signora E.V. avevano dichiarato di non essere in grado di fornirle a domicilio le cure necessarie, gli obiettivi perseguiti (e raggiunti), sono stati i seguenti:

• stabilire rapporti scritti fra il figlio della signora E.V. e le varie autorità interessate (Casa di cura Villa Grazia, Asl, Regione Piemonte) in modo da poter essere sempre in possesso di elementi certi;

• evitare ogni interruzione nelle prestazioni occorrenti alla degente;

• consentire il suo trasferimento diretto dalla Casa di cura Villa Grazia ad una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale), soluzione accettata dal figlio. A questo riguardo si precisa che, se fossero state accettate le dimissioni proposte dalla Casa di cura ed inizialmente ritenute valide anche dall’Asl 5, l’inserimento in una Rsa sarebbe stato disposto solo dopo 18-24 mesi, stante la numerosa presenza di anziani malati cronici non autosufficienti in lista di attesa. Durante il suddetto periodo, il ricovero presso una Rsa poteva essere disposto dai congiunti solamente assumendo interamente a loro carico la quota sanitaria e assistenziale, il cui ammontare giornaliero varia da 70 a 100 euro.

Per quanto concerne i rapporti con le istituzioni (Regione Piemonte, Difensore civico, Asl, ecc.), è stato consigliato al figlio della signora E.V. di tenere solamente rapporti scritti tramite raccomandata AR, in modo da avere da un lato la certezza del ricevimento della corrispondenza da parte dei destinatari e di ricevere informazioni sicure circa la loro posizione.

 

Aspetti principali della vicenda

1. in data 9 ottobre 2002, la signora E.V., di anni 90, viene trasferita a cura e spese del Servizio sanitario dell’ospedale di Rivoli (Torino) in cui era stata ricoverata a seguito di una grave emergenza sanitaria, alla Casa di cura privata Villa Grazia di San Carlo Canavese, Torino.

2. Poiché la Casa di cura intende dimettere la paziente, il figlio, a seguito del parere fornito dal Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, invia in data 2 dicembre 2002 al Direttore generale dell’Asl 5 (territorialmente competente in base alla residenza della madre) ed al direttore sanitario della stessa Casa di cura Villa Grazia la seguente lettera raccomandata AR: «Il sottoscritto A.O. abitante in via G. D. 18, visto l’art. 41 della legge del 12.2.1968 n. 132 (che prevede il ricorso contro le dimissioni) e tenuto conto che l’art. 4 della legge del 23.10.1985 n. 595 e l’art. 14 n. 5 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 consentono ai cittadini di presentare osservazioni e opposizioni in materia di sanità, chiede che la propria madre E.V., abitante in G., Via A. n. 22 attualmente ricoverata e curata presso la Casa di cura Villa Grazia non venga dimessa o venga trasferita in altra struttura sanitaria per i seguenti motivi:

1) la paziente è malata, non autosufficiente e non è capace di programmare il proprio futuro;

2) lo scrivente non è in grado di fornire le necessarie cure alla propria madre.

«Fa presente che le cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, sono dovute anche agli anziani cronici non autosufficienti ai sensi delle leggi del 4.8.1955 n. 692, del 12.2.1968 n. 132 (in particolare art. 29), del 17.8.1974 n. 386 (le prestazioni ospedaliere devono essere fornite “senza limiti di durata”), del 13.5.1978 n. 180 e del 23.12.1978 n. 833 (in particolare art. 2 punti 3 e 4 e lettera f). Si ricorda, inoltre, che il Pretore di Bologna, Dr. Bruno Ciccone, con provvedimento del 21.12.1992 ha riconosciuto il diritto della signora P.F., nata nel 1913 e degente in ospedale dal 1986, di “poter continuare a beneficiare di adeguata assistenza sanitaria usufruendo delle prestazioni gratuite del Servizio sanitario nazionale presso una struttura ospedaliera e non di generica assistenza presso istituti di riposo o strutture equivalenti”.

«Si segnala, altresì, la sentenza della 1ª Sezione civile della Corte di Cassazione n. 10150/1996 in cui viene riconfermato che:

• le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e pertanto esigibile) alle prestazioni sanitarie, comprese le attività assistenziali a rilievo sanitario;

• le cure sanitarie devono essere fornite sia ai malati acuti che a quelli cronici;

• essendo un atto amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8.8.1985 non ha alcun valore normativo.

«Ne consegue che anche i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.2.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia socio-sanitaria” e del 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, essendo provvedimenti amministrativi, non possono modificare le leggi vigenti che assicurano a tutti i cittadini malati (giovani, adulti, anziani, colpiti da patologie acute o croniche, autosufficienti e non autosufficienti, guaribili o non guaribili) il diritto esigibile alle cure sanitarie gratuite (salvo ticket) e senza limiti di durata, comprese - occorrendo - quelle praticate presso ospedali e case di cura private convenzionate.

«Lo scrivente richiede l’applicazione delle norme sul consenso informato. Inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge del 7.8.1990 n. 241, chiede che gli venga inviata una risposta scritta.

«Lo scrivente si impegna di continuare a fornire al proprio congiunto tutto il possibile sostegno materiale e morale compatibilmente con i propri impegni familiari e di lavoro. Chiede pertanto che, nel caso di trasferimento in altre strutture, non venga allontanato dalla  città di Grugliasco e dintorni.

«Ringrazia e porge distinti saluti».

3. In risposta al ricorso di cui sopra, l’Asl 5, in data 16 dicembre 2002, invia al figlio della signora E.V. ed al Direttore sanitario della Casa di cura Villa Grazia la nota avente per oggetto “Ricorso contro le dimissioni o il trasferimento della signora E.V.” che si esprime nei seguenti termini: «In merito all’oggetto si comunica quanto segue:

• l’eventuale inserimento presso una struttura residenziale per anziani non autosufficienti di cittadini residenti presso il Distretto 1 dell’Asl 5 è subordinato all’attivazione dell’Unità di valutazione geriatrica (Uvg) presso la segreteria Uvg in via Oberdan 10, c/o Poliambulatorio di Collegno, tel. 011/4017821;

• eventuali progetti di assistenza domiciliare integrata (Adi) possono essere attivati a domicilio degli assistiti facendone richiesta presso la segreteria Adi del Distretto 1 in via Oberdan 10, c/o Poliambulatorio di Collegno, tel. 011/4017821;

• in data odierna non risulta pervenuta alcuna richiesta di attivazione dei servizi sopra citati da parte dei familiari della signora E.V.;

• alla luce di quanto sopra esposto l’Unità di valutazione geriatrica nonché la Direzione del Distretto 1 dell’Asl 5, Azienda sanitaria di residenza della signora E.V., non hanno al momento alcuna giurisdizione in merito alla gestione diretta del caso né tantomeno rispetto alle dimissioni o al trasferimento dalla Casa di cura Villa Grazia;

• si sottolinea infine che il Distretto 1 dell’Asl 5 non intende farsi carico di alcun onere degenziale presso la struttura sanitaria ospitante in quanto non sussistono le condizioni previste dalla delibera della Giunta regionale n. 34-251 del 19.6.2000 e cioè il protrarsi delle necessità degenziali oltre i sessanta giorni per quei pazienti che si trovino in critiche condizioni di salute, in quanto portatori di particolari casi clinici. La Direzione sanitaria della Casa di cura Villa Grazia dichiara infatti che la paziente signora E.V. si presenta in condizione clinica di stabilità cronicizzata e che il ricovero non può essere prorogato in quanto non sussistono motivazioni cliniche».

Per quanto riguarda l’affermazione dell’Asl 5 secondo cui, essendo la signora E.V. “in condizioni cliniche di stabilità cronicizzata, il ricovero non può essere prorogato in quanto non sussistono motivazioni cliniche”, segnaliamo che la diagnosi del dottor A.B. della Casa di cura Villa Grazia redatta il 2 dicembre 2002 (e cioè 14 giorni prima dell’invio della sopra citata lettera dell’Asl 5), era la seguente: «Cardiopatia ischemica in esiti in Ima, (infarto miocardico acuto, n.d.r.) completo anteriore; flutter atriale; esiti di frattura del bacino; vasculopatia cerebrale Ats (di natura arteriosclerotica, n.d.r.). Le attuali condizioni della paziente sono di discreto compenso emodinamico. Appare vigile, scarsamente collaborante, disorientata T-S (nel tempo e nello spazio, n.d.r.); sono presenti a tratti note di agitazione psico-motoria. Da circa 1 mese ha iniziato la mobilizzazione attiva ed attualmente deambula assistita con il girello».

Risulta, quindi, evidente che la signora E.V. soffre anche per patologie in fase acuta; inoltre, tenuto anche conto dell’età della paziente (90 anni), emerge la necessità della prosecuzione delle attività di mobilizzazione.

Pertanto, anche ad avviso del Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, non poteva essere applicata la delibera della Giunta regionale citata nella sopra riportata lettera dell’Asl 5 date le condizioni critiche di salute della signora E.V.

In ogni caso rileviamo, altresì, che le delibere o altri provvedimenti delle Regioni non possono certamente limitare il diritto alle cure sanitarie.

Difatti, in base alle leggi vigenti, il Servizio sanitario nazionale deve assicurare «la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata» della malattia (art. 2 della legge 833/1978).

4. In data 20 dicembre 2002, il figlio della signora E.V., indirizza una lettera raccomandata AR ai Direttori sanitari dell’Asl 5 (residenza della paziente), dell’Asl 6 (in cui ha sede la Casa di cura Villa Grazia) e della Casa di cura Villa Grazia, nonché al Difensore civico della Regione Piemonte, il seguente scritto: «In merito alla lettera inviata allo scrivente A.O. dai dottori G.V. e P.F. del distretto 1 dell’Asl 5 in data 16.12.2002 prot. 3313 in cui gli viene comunicato che il “Distretto 1 dell’Asl 5 non intende farsi carico di alcun onere degenziale presso la struttura sanitaria ospitante (Casa di cura Villa Grazia) in quanto non sussistono le condizioni previste dalla delibera della Giunta regionale 34-251 del 19.6.2000 e cioè il protrarsi delle necessità degenziali oltre i sessanta giorni per quei pazienti che si trovino in critiche condizioni di salute in quanto portatori di particolari casi clinici” si osserva quanto segue:

• la paziente E.V. di anni 90 ricoverata presso la Casa di cura Villa Grazia con diagnosi di cui si allega certificato rilasciato dalla Casa di cura stessa è totalmente non autosufficiente, necessita di cure continue e non è in grado di programmare il proprio futuro (2);

• ai sensi delle leggi vigenti le cure sanitarie devono essere fornite anche alle persone anziane colpite da patologie inguaribili ma pur sempre curabili come confermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10150/1996.

«Ciò premesso, lo scrivente, al quale le leggi vigenti non stabiliscono alcun obbligo di svolgere le attività attribuite al Servizio sanitario nazionale, chiede che la propria madre continui ad essere curata presso la struttura Villa Grazia, tenuto anche conto che durante la degenza finora trascorsa ella ha migliorato significativamente la propria autonomia soprattutto sotto il profilo motorio.

«Lo scrivente chiede l’applicazione delle norme sul consenso informato e ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 chiede gli venga fornita una risposta scritta.

«Lo scrivente si impegna a continuare a fornire alla propria congiunta tutto il sostegno morale e materiale compatibilmente con i propri impegni familiari e di lavoro.

«Infine chiede al Difensore civico della Regione Piemonte di intervenire affinché venga attuato il diritto della propria madre alle cure sanitarie previste dalla vigente normativa».

5. Nella vicenda intervengono anche il Direttore sanitario e l’Amministratore unico della Casa di cura Villa Grazia che inviano il 23 dicembre 2002 la seguente allarmante comunicazione al figlio della signora E.V.: «In merito alla Sua opposizione alle dimissioni di Sua madre sig.ra E.V., vista la risposta dell’Asl 5, prot. 3313 del 16.12.2002, con cui rifiuta di farsi carico dell’assistenza in quanto non risulta essere stata presentata nessuna richiesta di valutazione da parte dell’Uvg né di attivazione dell’Adi, questa Casa di cura è costretta suo malgrado ad informarla che dalla data dell’8.12.2002 fino al 6.2.2003 dovrà fatturare a sua madre l’importo di euro 51,32 per ogni giornata di degenza (differenza tra la tariffa del Servizio sanitario nazionale e quella abbattuta del 40% tra il 60° e il 120°  giorno) e dal 7.2.2003 l’importo di euro 128,29 al giorno in quanto da quella data il ricovero non sarà più a carico del Servizio sanitario nazionale neppure parzialmente. Peraltro continuano a non sussistere motivazioni cliniche per una richiesta di proroga del ricovero a carico del Servizio sanitario nazionale in quanto le condizioni cliniche sono stabilizzate da fine novembre e anche la consulenza fisiatrica effettuata il 4 dicembre non ravvisa ulteriori indicazioni riabilitative” (3).

Com’è facilmente comprensibile, la richiesta del pagamento delle somme sopra riportate ha notevolmente spaventato il signor A.O. e la sua famiglia.

Rileviamo, altresì, che se le case di cura private potessero addebitare ai parenti dei malati le quote di cui sopra, evidentemente le azioni di difesa del diritto alle cure sanitarie sarebbero destinate al fallimento completo, non essendovi congiunti disposti a correre il rischio di dover versare, decorsi i 60-120 giorni di degenza del loro familiare malato, quasi 4 mila euro al mese.

6. Qualche giorno dopo, e precisamente il 31 dicembre 2002, la Casa di cura Villa Grazia, a cui forse sono sorti dubbi circa la legittimità delle richieste avanzate al figlio della signora E.V., inoltra ai Direttori sanitari delle Asl 5 e 6, all’Assessorato alla sanità e al Difensore civico della Regione Piemonte stessa la seguente comunicazione: «La signora E.V. è ricoverata presso questa struttura nel reparto lungodegenza dal 9.10.2002 proveniente dalla Cardiologia dell’Ospedale di Rivoli. Sono state programmate le dimissioni per l’8.12.2002 in quanto in condizioni cliniche ormai stabilizzate, con discreto recupero motorio. Il 4.12.2002, a seguito opposizione alle dimissioni da parte dei parenti, si è provveduto anche a ulteriore valutazione fisiatrica da cui non sono emerse ulteriori indicazioni riabilitative. Peraltro la Paziente, pur essendo in condizioni cliniche stabilizzate e in condizione di alzarsi dal letto e deambulare senza ausili, necessita di assistenza sia per la deambulazione incerta, che in quanto disorientata T. S. Non si è quindi richiesta proroga al ricovero, ma si è segnalato il caso all’Asl 5 di residenza in quanto si è ritenuto che la paziente non sia comunque pienamente autosufficiente, ma necessiti di assistenza extraospedaliera, residenziale o domiciliare.

«In data odierna ci è pervenuta l’allegata nota (4) del Direttore del Distretto 1 Asl 5 con cui comunica che l’Asl 5 non si farà carico dell’assistenza alla Paziente, né direttamente né indirettamente. Si richiede quindi quale comportamento debba assumere la Casa di cura considerata la stabilizzazione clinica, l’assenza di ulteriori indicazioni riabilitative, ma (a nostro avviso) la contemporanea parziale non autosufficienza della Paziente e a chi vada addebitato l’onere della degenza, per il 40% della tariffa dal 60° al 120° giorno. Qualora non pervengano comunicazioni in merito da parte vostra entro il 15.01.2003, questa Casa di cura addebiterà tali importi direttamente al Paziente o ai suoi familiari che si sono opposti alle dimis­sioni».

7. A questo punto, preso atto che le richieste presentate dalla Casa di cura Villa Grazia e le posizioni espresse dall’Asl 5 mettevano in discussione principi generali di fondamentale importanza, il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti decideva di intervenire direttamente e inviava quindi ai Direttori sanitari dei suddetti due enti, nonché all’Assessorato alla sanità e al Difensore civico della Regione Piemonte la seguente nota: «Con lettera del 31 dicembre 2002, prot. 861/02 da noi ricevuta il 9 u.s., la Casa di cura Villa Grazia ha segnalato alle S.V. che la signora E.V. “pur essendo in condizioni cliniche stabilizzate e in condizioni di alzarsi dal letto e deambulare senza ausili, necessita di assistenza, sia per la deambulazione incerta, che in quanto disorientata T.S.”. Nella suddetta lettera è affermato che la Casa di cura Villa Grazia non ha presentato all’Asl 6 “richiesta proroga al ricovero”. Inoltre viene precisato che la situazione è stata fatta presente all’Asl 5 competente in base alla residenza della paziente, la quale ha comunicato che “non si farà carico dell’assistenza della paziente né direttamente né indirettamente”. Infine nella citata lettera della Casa di cura Villa Grazia viene puntualizzato che “qualora non pervengano comunicazioni in merito da parte Vs. entro il 15.1.2003, questa Casa di cura addebiterà tali importi direttamente al paziente o ai suoi familiari che si sono opposti alle dimissioni”.

«Ciò premesso, questo Comitato rileva quanto segue:

– le leggi vigenti attribuiscono alla sanità l’obbligo di curare tutte le persone malate senza alcuna eccezione;

– i parenti dei suddetti soggetti non hanno alcun obbligo giuridico di svolgere compiti attribuiti dalle leggi al Servizio sanitario nazionale;

– nell’intesa intervenuta fra la Casa di cura Villa Grazia e questo Comitato è previsto al punto 6 quanto segue: “Nei casi in cui le dimissioni non vengano attuate nei confronti di soggetti non autosufficienti, il Direttore sanitario della Casa di cura segnala il caso all’Asl di residenza del soggetto, perché provveda ai sensi delle leggi vigenti (v. Dgr 34-251 del 19.6.2000)”;

– ai sensi della sopra citata delibera della Giunta regionale n. 34-251 del 19 giugno 2000, “permanendo necessità degenziali per il Paziente, la Direzione sanitaria della Casa di cura comunica in tempo utile all’Asl di residenza dell’assistito il protrarsi delle necessità degenziali, affinché la Asl possa prendersi in carico il Paziente o attraverso una gestione diretta del caso oppure facendosi carico dell’onere degenziale presso la struttura ospitante a tariffa piena abbattuta del 20%.

«Questo Comitato ritiene pertanto che gli oneri degenziali della signora E.V. siano ad esclusivo carico dell’Asl 5, cui compete la predisposizione di tutti gli interventi necessari. Detti interventi possono essere effettuati presso Rsa/Raf solamente nel caso in cui la signora stessa o i suoi congiunti accettino di rinunciare (come nel caso in esame) alle disposizioni che obbligano il Servizio sanitario nazionale a fornire le cure a titolo gratuito e senza limiti di durata.

«Questo Comitato non ritiene corretto che, addirittura anticipando quanto scritto nella lettera sopra citata, la Casa di cura Villa Grazia abbia ritenuto, con la comunicazione datata 23 dicembre 2002 di cui si allega fotocopia, che il signor A.O. figlio della degente, è tenuto al pagamento delle rette non coperte dall’Asl, nonostante che lo stesso O. non abbia stabilito nessun rapporto con la suddetta Casa di cura e che il ricovero preso Villa Grazia della signora E.V. sia stato disposto dall’Asl 5.

«Questo Comitato rivolge istanza al Difensore civico affinché assuma i provvedimenti di Sua spettanza affinché gli enti competenti del Servizio sanitario nazionale assicurino le prestazioni ad essi assegnate dalle leggi vigenti e non esercitino più indebite pressioni sui congiunti dei malati al fine di scaricare su di essi responsabilità ed oneri spettanti agli stessi enti. Analoga richiesta è da noi avanzata all’Assessorato alla sanità della Regione Piemonte, che preghiamo di voler intervenire presso le Asl per la corretta attuazione della delibera della Giunta regionale 34-251 del 19.6.2000».

8. Una importante precisazione viene fornita dall’Asl 6, competente - come abbiamo già segnalato - in base alla sede della Casa di cura Villa Grazia, che con la lettera del 9 gennaio 2003 indirizzata alla stessa Casa di cura Villa Grazia, al figlio della signora E.V., all’Assessorato alla sanità della Regione Piemonte, al Difensore civico e al Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, espone quanto segue: «A riscontro della Vs. nota n. 861/02 del 31.12.2002, con la presente si comunica che l’Asl 6 intende garantire la piena applicazione – né potrebbe fare diversamente – del combinato disposto dalle delibere della Giunta della Regione Piemonte n. 70-1459 del 18.09.1995 (con allegati) e n. 34-251 del 19.06.2000 e successive modificazioni e integrazioni. Pertanto, qualora il paziente ricoverato in struttura lungodegenza accreditata, essendo trascorsi i 60 giorni contemplati dalla normativa e non risultando proposta od accolta specifica istanza di proroga, si trovi nelle condizioni di veder prolungata la propria degenza, si applicherà un abbattimento del 40% della tariffa piena, da corrispondersi secondo le medesime modalità previste in prima istanza. Nella fattispecie prefigurata si osserva come la delibera della Giunta della Regione Piemonte n. 34-251 del 19.06.2000 non contempli esplicitamente ulteriori modificazioni del regime tariffario trascorso il 120° giorno di degenza né implichi in qualche modo un coinvolgimento economico del degente o dei suoi familiari.

«A questo proposito sarebbe opportuna la predisposizione di specifico quesito, atto a meglio focalizzare le possibili iniziative adottabili dalle Case di cura accreditate, nel caso di reiterata opposizione alle dimissioni».

9. Preso atto della comunicazione riportata al punto precedente, il direttore sanitario della Casa di cura Villa Grazia invia in data 3 febbraio 2003, la seguente risposta al Direttore sanitario dell’Asl 6: «In riscontro alla nota in oggetto faccio notare che la delibera della Giunta regionale del 19.06.2000 non contempla esplicitamente ulteriori modificazioni del regime tariffario dopo il 120° giorno in quanto la stessa prevede che, ove sussistano necessità di carattere assistenziale, se ne faccia carico l’Asl di residenza del paziente. Infatti le disposizioni applicative impartite dalla Regione Piemonte alle Case di cura prevedono che dal 121° giorno la diaria giornaliera a carico della Regione/Asl della struttura sia pari a zero e che le Case di cura fatturino direttamente all’Asl di residenza (in questo caso Asl 5) a tariffa piena abbattuta del 20%. Il problema nasce nel momento in cui l’Asl 5 segnala che non intende farsi carico degli oneri di degenza oltre il 120° giorno, come ha fatto con nota prot. 3313 del 16.12.2002.

«La situazione è quindi la seguente:

– la paziente è dimissibile dal punto di vista sanitario in quanto la situazione clinica è stabilizzata, ma necessita di assistenza, causa lo stato di confusione temporo-spaziale, quindi sarà formalmente dimessa entro il 120° giorno;

– la Regione Piemonte non prevede il pagamento della degenza oltre il 120° giorno nell’ambito della normale decontazione dei ricoveri, ma la presa in carico da parte dell’Asl 5;

– l’Asl 5, che dovrebbe farsi carico direttamente dell’assistenza alla Paziente, o nelle more, assumendosi l’onere della degenza, ha segnalato che non intende farsene carico.

«A questo punto, qualora l’Asl 5 non modifichi il proprio atteggiamento, alla Casa di cura non resta che fatturare l’onere di degenza direttamente al paziente, o ai suoi aventi causa, i quali valuteranno poi l’eventualità di una causa nei confronti dell’Asl 5 per vedersi riconoscere il diritto all’assistenza da parte della stessa.

«Si richiede quindi all’Asl 5 di rivedere la propria posizione in merito al caso specifico, in applicazione della delibera della Giunta della Regione Piemonte 34-251 del 19.06.2000, e alla Regione Piemonte di fornire all’Asl 5 nello specifico, alle Asl in generale, indicazioni in tal senso, o di fornirci indicazioni diverse se la nostra interpretazione risultasse errata. Nel far presente che il 120° giorno scadrà il prossimo 7 febbraio 2003, rimaniamo in attesa di vostre comunicazioni».

10. In merito alla questione della competenza istituzionale concernente le cure da fornire alla signora E.V. ed alla conseguente attribuzione dei relativi oneri economici, interviene il figlio della paziente con una missiva del 6 febbraio 2003 indirizzata al Direttore sanitario della Casa di cura Villa Grazia, nonché ai Direttori sanitari delle Asl 5 e 6 ed al Difensore civico della Regione Piemonte, il cui contenuto è il seguente: «In risposta alla Sua raccomandata del 3/02/03, prot. 74/2003, lo scrivente ritiene che, essendo la non autosufficienza della propria madre E.V. causata, come Lei scrive, da uno “stato di confusione temporo-spaziale”, la competenza ad intervenire sia attribuita dalle leggi vigenti al Servizio sanitario nazionale. D’altra parte, nessuna disposizione né nazionale né regionale affida ai congiunti delle persone malate il compito di svolgere attività attribuite dalle normative in vigore al Servizio sanitario nazionale. Ricorda, altresì, che la propria madre soffre per la frattura del braccio destro avvenuta il 26.1.2003, frattura che necessita ancora di interventi curativi e riabilitativi.

«Chiede, inoltre, al Difensore civico di intervenire affinché il Servizio sanitario nazionale osservi le vigenti disposizioni di legge. Lo scrivente precisa anche di non aver mai stabilito alcun accordo scritto o verbale con la Casa di cura Villa Grazia».

11. In data 14 febbraio 2003 la signora E.V. è stata trasferita dalla Casa di cura Villa Grazia alla Rsa di Sangano (Torino) gestita dall’Asl 5, senza subire alcuna interruzione delle cure di cui necessitava ed aveva diritto.

 

 

 

(1) Si vedano su Prospettive assistenziali i seguenti articoli: A. Ronga, “La difesa del diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle cure sanitarie: la vicenda di mia madre”, n. 139, 2002; G. Grisotti, “Le drammatiche vicende di Nonna Emma”, n. 141, 2003; “Ottenuto il rispetto del diritto alle cure sanitarie di un anziano cronico non autosufficiente”, n. 142, 2003.

(2) Il certificato medico riporta la diagnosi trascritta al punto 3.

(3) In base ad un accordo intervenuto fra la Regione Piemonte e le organizzazioni rappresentative delle case di cura private, la retta versata a queste ultime viene abbattuta del 40% decorsi i 60 giorni di degenza per le strutture di riabilitazione; la diminuzione è del 20% trascorsi 60-120 giorni per le lungodegenze. Di conseguenza le dimissioni dalle case di cura private convenzionate alle scadenze di cui sopra, possono essere motivate anche se non soprattutto dalla riduzione della retta. Infatti, ottenuto il posto letto libero, per il nuovo degente la Regione Piemonte corrisponde la retta intera.

(4) Il testo è integralmente riportato al punto 3.

 

 

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